13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-569/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Applicazione dei regimi di sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Determinazione della normativa applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) - Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge attività subordinate nel territorio di un altro Stato membro durante un congedo non retribuito di tre mesi))
(2017/C 382/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona, che risiede ed esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e che fruisce di un congedo non retribuito per un periodo di tre mesi durante i quali svolge un’attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, eserciti di norma un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri ai sensi di tale disposizione, purché, da un lato, durante tale periodo di congedo, sia considerata dalla normativa previdenziale vigente nel primo Stato membro una persona che esercita un’attività subordinata e, dall’altro, l’attività svolta nel territorio del secondo Stato membro abbia carattere abituale e significativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 38 del 1o.2.2016.
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