31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1o giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen
(Causa C-571/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Regime di transito esterno - Trasporto di merci attraverso un porto franco situato in uno Stato membro - Normativa di tale Stato membro che esclude i porti franchi dal territorio fiscale nazionale - Sottrazione al controllo doganale - Nascita dell’obbligazione doganale ed esigibilità dell’IVA])
(2017/C 249/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Finanzgericht
Parti
Ricorrente: Wallenborn Transports SA
Convenuto: Hauptzollamt Gießen
Dispositivo
1)
L’articolo 61, primo comma, e l’articolo 71, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il riferimento a «uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui» all’articolo 156 di quest’ultima include le zone franche.
2)
L’articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che la sottrazione di una merce al controllo doganale all’interno di una zona franca non determina il verificarsi del fatto generatore né rende esigibile l’imposta sul valore aggiunto all’importazione qualora detta merce non sia entrata nel circuito economico dell’Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
3)
L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che, quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed è escluso, in base alle circostanze di cui al procedimento principale, che detta obbligazione doganale determini la nascita di un’obbligazione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto, non è applicabile l’articolo 204 di tale regolamento al mero fine di giustificare il fatto generatore di detta imposta.
(1) GU C 90 del 7.3.2016.
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