28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Daniel Adam Popławski
(Causa C-579/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4, punto 6 - Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno - Attuazione - Obbligo di interpretazione conforme))
(2017/C 283/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Daniel Adam Popławski
con l’intervento di: Openbaar Ministerie
Dispositivo
1)
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.
2)
Le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona.
3)
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza, divenuta definitiva, di condanna ad un pena detentiva, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nel confronti di tale persona azioni penali riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
Full & Egal Universal Law Academy