21.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 277/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė
(Causa C-587/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli - Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi - Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri - Incompetenza della Corte - Direttiva 2009/103/CE - Inapplicabilità ratione temporis - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE - Inapplicabilità ratione materiae - Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Inapplicabilità - Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione))
(2017/C 277/07)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Convenuti: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė
Dispositivo
La Corte non è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio che riguardano l’interpretazione del regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002, allegata come appendice alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
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Non essendo applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,
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non essendo applicabili ratione materiae a detta controversia la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio, e, pertanto,
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non essendo applicabile alla medesima controversia neppure l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in assenza di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa,
le suddette direttive e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso di specie, alle conseguenze derivanti dalla giurisprudenza del giudice del rinvio secondo la quale grava sul Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ufficio lituano di assicurazione di autoveicoli), ai fini dell’azione di regresso, l’onere della prova relativa all’insieme degli elementi che determinano la responsabilità civile dei resistenti nel procedimento principale per il sinistro avvenuto il 20 luglio 2006.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
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