13.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach
(Causa C-679/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci - Nozione di debitore - Lavoratore dipendente di una persona giuridica all’origine dell’introduzione irregolare - Determinazione di una manovra fraudolenta o negligenza manifesta))
(2017/C 078/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Ultra-Brag AG
Convenuto: Hauptzollamt Lörrach
Dispositivo
1)
L’articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica, il cui dipendente, che non è il suo rappresentante legale, è all’origine dell’introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’Unione, può essere considerata come debitrice dell’obbligazione doganale sorta da tale introduzione, allorché detto dipendente ha introdotto la merce di cui trattasi rispettando l’ambito dei compiti affidati dal suo datore di lavoro ed eseguendo gli ordini impartiti, a tal fine, da un altro dipendente di quest’ultimo, abilitato a tale riguardo nell’ambito delle proprie funzioni, e ha così agito nel quadro delle proprie attribuzioni, in nome e per conto del suo datore di lavoro.
2)
L’articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che, per qualificare, con riguardo a un datore di lavoro, persona giuridica, una manovra fraudolenta o una negligenza manifesta ai sensi di tale articolo, occorre fare riferimento non già esclusivamente al datore di lavoro stesso, ma altresì imputare a quest’ultimo il comportamento del dipendente o dei dipendenti che, pur rispettando l’ambito dei compiti affidati dal loro datore di lavoro in modo da aver agito nel quadro delle proprie rispettive attribuzioni in nome e per conto del medesimo, sono stati all’origine dell’introduzione irregolare di merci.
(1) GU C 111 del 29.3.2016.
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