1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/19
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL
(Causa C-152/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articoli 4, paragrafo 1, e 13 - Regolamento (CEE) n. 2220/85 - Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) - Condizioni per lo svincolo della garanzia costituita per assicurare il rimborso dell’anticipo - Condizioni per la concessione della restituzione - Qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati - Presa in considerazione, per la concessione della restituzione, dei fatti accertati dall’autorità competente a seguito di un controllo che ha luogo dopo l’esportazione effettiva e lo sdoganamento dei prodotti - Interpretazione della sentenza Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432)))
(2016/C 038/28)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Lisboa
Parti
Ricorrente: Cruz & Companhia Lda
Convenuti: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL
Dispositivo
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, dev’essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell’anticipo percepito sulla restituzione all’esportazione può essere attuata qualora, a seguito di un controllo effettuato successivamente all’esportazione effettiva e allo sdoganamento dei prodotti di cui trattasi, sia dimostrato che una delle altre condizioni per la concessione della restituzione, in particolare la condizione relativa alla qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati, prevista all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1829/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, non è soddisfatta.
(1) GU C 205 del 22.6.2015.
Full & Egal Universal Law Academy