1.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/6
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Beca Engineering Srl/Ministero dell'Interno
(Causa C-285/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera circolazione delle merci - Direttiva 89/106/CEE - Materiali da costruzione - Rivestimenti interni di camini - Normativa nazionale che prescrive di realizzare i camini unicamente con materiali incombustibili))
(2016/C 279/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Beca Engineering Srl
Convenuto: Ministero dell'Interno
Dispositivo
La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che prescrive che i camini degli impianti termici civili siano realizzati con materiali da costruzione, come quelli di cui al procedimento principale, che siano incombustibili, non deve essere valutata alla luce della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003.
La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretata nel senso che una normativa nazionale siffatta deve essere qualificata come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punti 3 e 11, di tale direttiva e che, in assenza di comunicazione di detta normativa da parte dello Stato membro interessato alla Commissione, conformemente all’articolo 8 della medesima direttiva, la normativa nazionale in parola è inapplicabile, circostanza di cui i singoli possono avvalersi dinanzi al giudice nazionale.
(1) GU C 302 del 14.9.2015.
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