16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/18
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo — Spagna) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado
(Cause riunite da C-369/15 a C-372/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di allocazione delle quote a titolo gratuito - Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità - Applicazione del fattore di correzione uniforme transettoriale agli impianti dei settori esposti a un rischio elevato di fughe di carbonio - Decisione 2011/278/UE - Articolo 10, paragrafo 9 - Validità))
(2017/C 014/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Siderurgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)
Convenuta: Administración del Estado
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)
Dispositivo
1)
Non risulta né dalle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, lette alla luce dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, né dalla decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che la Commissione europea, nel determinare la quantità annuale massima di quote di emissioni dei gas a effetto serra, abbia escluso emissioni diverse da quelle imputabili ai produttori di elettricità.
2)
L’esame della terza questione, lettera b), non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.
3)
L’esame della quarta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, della decisione 2011/278.
4)
L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448 sono invalidi.
5)
Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo, sicché da una parte, tale dichiarazione produce effetto solo al termine di un periodo di dieci mesi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), per consentire alla Commissione europea di procedere all’adozione delle misure necessarie e, dall’altra, le misure adottate sino a tale termine sul fondamento delle disposizioni annullate non possono essere rimesse in questione.
(1) GU C 311 del 21.9.2015.
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