19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/13
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — BASF SE/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-456/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis, paragrafo 5 - Metodo di assegnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito - Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme - Decisione 2011/278/UE - Articolo 15, paragrafo 3 - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità))
(2016/C 343/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: BASF SE
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1)
L’esame delle questioni prima e seconda non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui tale disposizione esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote.
2)
L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.
3)
Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448/UE sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione.
(1) GU C 389 del 23.11.2015.
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