19.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 475/8
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Prekršajni Sud u Bjelovaru — Croazia) — Renata Horžić (C-511/15), Siniša Pušić (C-512/15)/Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka
(Cause riunite C-511/15 e C-512/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratto di credito immobiliare - Tasso d’interesse variabile - Obblighi incombenti al finanziatore - Normativa nazionale applicabile ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - Inapplicabilità della direttiva 2008/48))
(2016/C 475/11)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Prekršajni Sud u Bjelovaru
Parti
Parti civili: Renata Horžić (C-511/15), Siniša Pušić (C-512/15)
Imputati: Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka
Dispositivo
Gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, le quali impongono al finanziatore, corredandola di sanzioni penali, l’osservanza di obblighi in materia di tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, atteso che tali contratti di credito non rientrano nell’ambito di applicazione materiale di detta direttiva e che, peraltro, tali obblighi non costituiscono un’attuazione della stessa.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
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