Causa C-514/15 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2016 — HIT Groep BV/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Massimale dell’ammenda — Fatturato totale realizzato durante «l’esercizio sociale precedente» — Riferimento a un esercizio sociale diverso da quello che ha preceduto l’adozione della decisione controversa — Principio di proporzionalità)
C3642016IT910120160707IT00039191
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2016 — HIT Groep BV/Commissione europea
(Causa C-514/15 P) ( 1 )
«(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Massimale dell’ammenda — Fatturato totale realizzato durante «l’esercizio sociale precedente» — Riferimento a un esercizio sociale diverso da quello che ha preceduto l’adozione della decisione controversa — Principio di proporzionalità)»2016/C 364/03Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: HIT Groep BV (rappresentanti: G. van der Wal e L. Parret, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, S. Noë e V. Bottka, agenti)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La HIT Groep BV è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 398 del 30.11.2015.
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