27.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 63/8
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Italia) — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA
(Causa C-697/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Direttiva 2014/24/UE - Partecipazione a una procedura di gara - Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro - Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione - Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione))
(2017/C 063/12)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: MB Srl
Resistente: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA
Dispositivo
Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.
(1) GU C 106 del 21.3.2016.
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