CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 10 marzo 2016 ( *1 )
Causa C‑6/15
TNS Dimarso NV
contro
Vlaams Gewest
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België (Consiglio di Stato del Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 53 — Criteri di aggiudicazione degli appalti — Offerenti — Parità di trattamento — Offerta economicamente più vantaggiosa — Valutazione delle offerte»
I – Introduzione
1.
Con il presente rinvio pregiudiziale, il Raad van State van België (Consiglio di Stato del Belgio) intende sapere, in sostanza, se l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( *2 ), letto alla luce dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, preveda che un’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta, sempre o in determinate circostanze, a rendere noti preliminarmente, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, il metodo di valutazione o le regole di ponderazione applicati per valutare le offerte dei concorrenti.
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TNS Dimarso NV (in prosieguo: la «Dimarso») e la Vlaams Gewest (Agenzia pubblica fiamminga per gli alloggi; in prosieguo: «l’Agenzia per gli alloggi»), vertente sulla regolarità del metodo di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti nel contesto di una gara d’appalto di servizi indetta da tale organismo.
3.
In sintesi, dalla decisione di rinvio risulta che, con un bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2012, l’Agenzia per gli alloggi ha indetto un appalto di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di un’indagine su larga scala sugli alloggi e i relativi consumatori nelle Fiandre. Il valore stimato di tale appalto ammontava a EUR 1400000, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa.
4.
Il capitolato d’oneri di tale appalto menzionava i due criteri di aggiudicazione seguenti:
«1 Qualità dell’offerta (50/100)
Qualità della preparazione, dell’organizzazione e dell’esecuzione del rilevamento sul campo, della codifica e del primo trattamento dei dati. Le prestazioni offerte devono essere descritte nel modo più dettagliato possibile. Dall’offerta deve risultare chiaramente che l’offerente è in grado di assumere totalmente l’appalto (minimo 7000 unità di campionamento/massimo 10000 unità di campionamento) entro il termine di esecuzione previsto di 12 mesi.
2 Prezzo (50/100)
Costo di esecuzione dell’appalto per il campione di base (7000 unità di campionamento) e costo per ogni gruppo di 500 indirizzi supplementari messi a disposizione (importi comprensivi di IVA)».
5.
Quattro concorrenti hanno presentato offerte che, secondo la relazione del comitato di valutazione sulla selezione qualitativa, soddisfacevano i requisiti minimi in termini di competenza tecnica. La modalità di valutazione delle offerte era illustrata come segue nella relazione di aggiudicazione del comitato di valutazione del 23 marzo 2012:
«Il comitato ha quindi proceduto alla valutazione delle offerte.
Le quattro offerte sono state valutate confrontandole secondo i suddetti criteri. Le offerte sono state anzitutto esaminate e valutate in base al criterio “qualità”. A ciascuna offerta è stato attribuito all’unanimità un determinato punteggio (alto – sufficiente – basso). In seconda istanza è stato applicato il criterio del prezzo.
In base a detti punteggi è stata predisposta una graduatoria definitiva».
6.
Dalla relazione di aggiudicazione risulta che, per quanto riguarda il primo criterio, ossia la qualità delle offerte, la Dimarso e altri due offerenti hanno ricevuto la menzione «alto» e il quarto offerente ha ricevuto la valutazione «basso». Quanto al secondo criterio, ossia il prezzo, mentre il quarto offerente ha presentato l’offerta più bassa, la Dimarso ha proposto l’offerta più alta.
7.
L’11 aprile 2012, l’appalto è stato infine aggiudicato a uno degli offerenti che aveva ricevuto la menzione «alto» e la cui offerta indicava un prezzo inferiore a quello proposto dalla Dimarso.
8.
A sostegno del suo ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto, la Dimarso deduce dinanzi al giudice del rinvio che il comitato di valutazione sembra avere esaminato le offerte secondo la scala «alto – sufficiente – basso», non menzionata nel capitolato d’oneri, per quanto riguarda il criterio della qualità delle offerte, mentre, secondo la Dimarso, dal capitolato d’oneri risulterebbe che per ciascuna offerta avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio da 0 a 50. Quanto al criterio del prezzo, il comitato di valutazione non avrebbe nemmeno proceduto a un esame, a un confronto e a una valutazione finale adeguati delle offerte tenendo conto dei criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d’oneri, compresa la ponderazione di 50/100 per ciascuno dei criteri di aggiudicazione precisata nel bando di gara.
9.
Il giudice del rinvio fa anzitutto presente, respingendo la prima parte del ricorso proposto dinanzi ad esso dalla Dimarso, che non appare irragionevole interpretare la menzione «50/100», indicata nel capitolato d’oneri per ciascuno dei criteri di aggiudicazione, nel senso che essa è intesa solo a specificare che i due criteri devono essere considerati equivalenti e che ciascuno di essi determina per la metà la graduatoria definitiva delle offerte.
10.
Detto giudice osserva poi che tanto il considerando 46 quanto l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 fanno riferimento solo ai «criteri» e alla loro «ponderazione relativa» e che il metodo di valutazione e le regole di ponderazione non sono mai menzionati espressamente. Il giudice del rinvio sottolinea che il metodo di valutazione non è neutro, ma può al contrario essere determinante per l’esito della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione. Esso menziona a titolo d’esempio il criterio di aggiudicazione «prezzo», nel cui contesto l’amministrazione aggiudicatrice può in particolare optare per l’applicazione della regola di proporzionalità, il riconoscimento del punteggio massimo all’offerta più bassa o del punteggio di zero per l’offerta più alta e l’applicazione di un’interpolazione lineare per le offerte intermedie, o la massima promozione dell’offerta con il prezzo intermedio.
11.
Il giudice del rinvio sottolinea infine che né la sentenza Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40, punti 38, 44 e 45), che riguardava l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( *3 ), disposizione che ha sostanzialmente il medesimo contenuto dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, né la sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512) forniscono una risposta, o quanto meno una risposta decisiva, alla questione sollevata nel procedimento principale, vale a dire se il metodo di valutazione, ossia il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizzerà in concreto per classificare le offerte, debba essere reso noto preliminarmente agli offerenti, al pari dei criteri e sottocriteri di aggiudicazione nonché dei «coefficienti di ponderazione».
12.
Ciò posto, il Raad van State van België (Consiglio di Stato del Belgio) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18(…), sia di per sé, sia in combinato disposto con i principi di diritto europeo di uguaglianza e trasparenza negli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di attribuzione all’offerente con l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, è sempre tenuta a fissare preliminarmente le modalità di valutazione o le regole di ponderazione, qualunque ne sia la prevedibilità, la frequenza o la portata, alla luce delle quali verranno valutate le offerte secondo i criteri o i sottocriteri di aggiudicazione e a menzionarle nel bando di gara o nel capitolato,
oppure,
qualora manchi un siffatto obbligo generale, se esistano circostanze in cui esso comunque si configura, come ad esempio a cagione della portata, della mancanza di prevedibilità o della mancanza di frequenza delle regole di ponderazione in parola».
13.
Tale questione è stata oggetto di osservazioni scritte presentate dalla Dimarso, dai governi belga e italiano e dalla Commissione europea. Le suddette parti sono inoltre state sentite all’udienza del 13 gennaio 2016, ad eccezione del governo italiano, che non si è fatto rappresentare.
II – Analisi
14.
Con la questione sottopostale nel presente procedimento, la Corte è invitata a precisare la portata dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18. Più precisamente, si chiede alla Corte di stabilire se tale disposizione, alla luce dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, richieda che, nel contesto dell’aggiudicazione di un appalto di servizi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione aggiudicatrice comunichi agli offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, il metodo utilizzato per valutare le loro offerte.
15.
In limine, occorre osservare che è pacifico che l’appalto di servizi oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18 e che, in particolare, l’articolo 53 di detta direttiva è pienamente applicabile a tale appalto.
16.
Infatti, da un lato, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/18, gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II A della medesima direttiva, tra i quali figurano, nella categoria 10, gli appalti relativi ai «Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica», sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 23 a 55 di tale direttiva. Dall’altro, l’appalto di servizi di cui al procedimento principale superava ampiamente la soglia di EUR 200000 indicata all’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18, applicabile alla data di pubblicazione del bando di gara da parte dell’Agenzia per gli alloggi.
17.
Conformemente all’articolo 53 della direttiva 2004/18, intitolato «Criteri di aggiudicazione dell’appalto», gli appalti pubblici sono aggiudicati all’offerta che propone «il prezzo più basso» o all’«offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice», vale a dire, come indicato nel considerando 46, terzo comma, di tale direttiva e come ricordato dalla Corte, l’offerta che «presenta il miglior rapporto qualità/prezzo» dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice ( *4 ).
18.
In quest’ultima ipotesi, che corrisponde alla fattispecie di appalto di servizi in discussione nel procedimento principale, l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18 stabilisce un elenco non esaustivo di criteri collegati all’oggetto dell’appalto pubblico in questione di cui l’amministrazione aggiudicatrice può tenere conto ( *5 ). Fra tali criteri figurano la qualità e il prezzo, che sono, come indicato nel capitolato d’oneri di cui alla causa principale, gli unici due criteri presi in considerazione dall’Agenzia per gli alloggi in sede di aggiudicazione dell’appalto controverso nel procedimento a quo.
19.
Sempre nel caso dell’aggiudicazione di un appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/18 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice precisi, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, «la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare [tale] offerta». Siffatta ponderazione, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Secondo il terzo comma di questa disposizione, l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
20.
Occorre, fin d’ora, rilevare che l’obbligo di indicare sia i criteri di aggiudicazione sia, dopo l’adozione della direttiva 2004/18, salvo impossibilità debitamente giustificata, la ponderazione relativa per ciascuno dei criteri nella fase della pubblicazione del bando di gara o del capitolato d’oneri, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale direttiva, risponde all’esigenza di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva ( *6 ).
21.
Quanto alla pubblicità della ponderazione dei criteri di aggiudicazione, occorre sottolineare che l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 segna una notevole evoluzione rispetto al precedente regime giuridico applicabile all’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
22.
Infatti, nell’ambito del regime giuridico vigente prima dell’entrata in vigore di tale atto, l’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 92/50 esigeva solo che le amministrazioni aggiudicatrici enunciassero, nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui prevedevano l’applicazione, «possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza che è loro attribuita».
23.
Attualmente, al contrario, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Solo qualora ciò risulti impossibile, per ragioni dimostrabili, tali enti possono optare per una gerarchizzazione dei criteri, la quale deve comunque essere oggetto di adeguata pubblicità nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
24.
Come tornerò a spiegare più avanti, tale evoluzione riveste una certa importanza per la risoluzione della causa principale.
25.
A questo punto occorre osservare che, nel procedimento a quo, è pacifico che il capitolato d’oneri indicasse «50/100» in riferimento a ciascuno dei due criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice. Riguardo a tale indicazione, il giudice del rinvio ha dichiarato che essa poteva essere ragionevolmente interpretata nel senso che tali due criteri erano considerati equivalenti e che pertanto ciascuno di essi avrebbe determinato la graduatoria delle offerte per la metà.
26.
Si deve rilevare che tale valutazione è definitiva. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge chiaramente, come ha confermato la Dimarso all’udienza dinanzi alla Corte, che il giudice del rinvio ha respinto la prima parte del ricorso proposto dinanzi ad esso dalla Dimarso secondo cui, in sostanza, la menzione «50/100» avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che il criterio «qualità» doveva essere valutato attribuendo a ciascuna offerta un punteggio compreso tra 0 e 50. Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto, sostanzialmente, che il valore ponderato di ciascuno dei due criteri di aggiudicazione dell’appalto, indicato nel capitolato d’oneri, fosse identico, ossia pari al 50%, e che offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti potessero pervenire alla medesima interpretazione ( *7 ).
27.
Pertanto, è pacifico che i criteri di aggiudicazione dell’appalto pubblico in parola e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi sono stati comunicati agli offerenti nel capitolato d’oneri e quindi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto, a prima vista, dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
28.
Tuttavia, il giudice del rinvio intende sapere se quest’ultima disposizione, letta alla luce del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, imponga all’amministrazione aggiudicatrice di comunicare in anticipo agli offerenti, sistematicamente o, quanto meno, in determinate circostanze, il metodo di valutazione delle offerte secondo i criteri di aggiudicazione, in particolare, per quanto riguarda il procedimento principale, il metodo adottato, vale a dire una scala ordinale di tre menzioni o punteggi («basso – sufficiente – alto»), per valutare il grado di rispetto del criterio «qualità» pubblicato dall’Agenzia per gli alloggi.
29.
Tale questione si comprende alla luce dell’argomento della Dimarso secondo cui, in sostanza, il metodo di valutazione applicato («basso – sufficiente – alto») sarebbe talmente vago da avere indotto l’amministrazione aggiudicatrice ad attenuare la valutazione del criterio «qualità» a vantaggio di quella del criterio «prezzo», poiché, in realtà, è solo in base a tale secondo criterio che è stato possibile selezionare tre delle quattro offerte presentate. Al criterio «prezzo» sarebbe quindi stata attribuita, secondo la Dimarso, una ponderazione relativa superiore a quella del 50% precedentemente annunciata nel capitolato d’oneri. In altri termini, la Dimarso sostiene che, se il metodo di valutazione fosse stato comunicato in anticipo agli offerenti nella fase del capitolato d’oneri, esso avrebbe necessariamente influito sulla preparazione delle offerte.
30.
Non sono affatto insensibile a tale argomento. Occorre tuttavia ragionare per tappe.
31.
Anzitutto, come ho già rilevato, l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 impone all’amministrazione aggiudicatrice di rendere noti agli offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, i criteri di aggiudicazione che intende applicare, nonché la loro ponderazione relativa.
32.
Sarebbe invece inutile cercare nel testo dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 un obbligo generale in capo all’amministrazione aggiudicatrice di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, il metodo di valutazione delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione e alla loro ponderazione relativa, vale a dire il complesso delle regole e delle modalità secondo cui un’amministrazione aggiudicatrice o un suo organismo, quale un comitato di valutazione, attribuirà un determinato punteggio o una determinata menzione alle varie offerte in funzione del grado di rispondenza ad uno dei criteri (e/o, eventualmente, dei sottocriteri) di aggiudicazione di un appalto pubblico.
33.
L’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non richiede quindi che tale metodo di analisi delle offerte, utilizzato da un comitato di valutazione, alla luce dei criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico e della loro ponderazione relativa, sia, in linea di principio, comunicato preliminarmente agli offerenti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
34.
Anche la giurisprudenza della Corte conferma tale principio.
35.
Da un lato, si deve ricordare che la Corte ha riconosciuto a più riprese la legittimità del comportamento di un’amministrazione aggiudicatrice che aveva ponderato i subelementi di un criterio di aggiudicazione dopo la presentazione delle offerte, ma prima della loro apertura, il che implica necessariamente che l’amministrazione aggiudicatrice non sia sempre tenuta a garantire la previa pubblicità di tale ponderazione dei sottocriteri di aggiudicazione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri ( *8 ).
36.
Siffatta valutazione può essere estesa, a maggior ragione, all’adozione di un metodo di valutazione delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione e alla loro ponderazione relativa.
37.
D’altro lato, nella sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512, punto 35), la Corte ha ammesso – nel contesto dell’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle istituzioni dell’Unione europea ( *9 ), sostanzialmente analogo a quello dell’applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/18, e nelle considerazioni relative agli elementi che non devono essere necessariamente comunicati in anticipo dall’amministrazione aggiudicatrice agli offerenti – che un comitato di valutazione deve poter disporre di una certa libertà nell’esecuzione del suo compito e strutturare il proprio lavoro di esame ed analisi delle offerte presentate ( *10 ).
38.
In tutte le suddette cause, la Corte ha nondimeno precisato che la libertà di cui gode l’amministrazione aggiudicatrice è subordinata al rispetto di talune condizioni.
39.
Tali condizioni non appaiono, tuttavia, del tutto uniformi.
40.
Infatti, da un lato, per quanto riguarda la determinazione da parte di un’amministrazione aggiudicatrice dei coefficienti di ponderazione di sottocriteri di aggiudicazione dopo la presentazione delle offerte, la Corte ha precisato, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, che tale determinazione ex post è legittima se sono rispettate tre condizioni, vale a dire:
—
che essa non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara,
—
che essa non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare detta preparazione e
—
che essa non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti ( *11 ).
41.
Da tale giurisprudenza può desumersi che, se una di tali condizioni non è soddisfatta, la determinazione della ponderazione dei sottocriteri posteriormente al bando di gara o al capitolato d’oneri comporta l’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto. In altri termini, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto definire preliminarmente la ponderazione dei sottocriteri relativi ai criteri di aggiudicazione dell’appalto e assicurarsi che tale ponderazione fosse stata comunicata agli offerenti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
42.
D’altro lato, per quanto concerne la libertà di un comitato di valutazione di strutturare il proprio lavoro di analisi ed esame delle offerte presentate, la Corte ha precisato, al punto 35 della sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512), che tale libertà non può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a «modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara».
43.
Limitandosi a menzionare solo il rispetto di una (la prima) delle tre condizioni elencate al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, la Corte sembra voler riconoscere all’amministrazione aggiudicatrice, allorché determina ex post un metodo di analisi o di valutazione delle offerte, un margine di valutazione più ampio rispetto a quello di cui dispone quando decide di fissare coefficienti di ponderazione dei sottocriteri corrispondenti ai criteri di aggiudicazione precedentemente resi noti agli offerenti.
44.
Se, nel procedimento principale, si dovesse applicare rigorosamente la precisazione formulata al punto 35 della sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512), nessun elemento fornito in questa fase dal giudice del rinvio consentirebbe di ritenere che il metodo di valutazione adottato dal comitato di valutazione per il criterio «qualità» possa avere modificato tale criterio e, a fortiori, possa avere modificato il secondo criterio di aggiudicazione, entrambi resi noti preliminarmente agli offerenti nel capitolato d’oneri.
45.
Dubito tuttavia che la precisazione formulata dalla Corte al punto 35 della sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512), oltretutto con un obiter dictum, fosse intesa a porre quest’unico limite alla libertà dell’amministrazione aggiudicatrice di definire un metodo di valutazione delle offerte presentate. Infatti, salvo eventuali errori particolarmente evidenti, è difficile immaginare come tale metodo di valutazione possa modificare i criteri stessi di aggiudicazione di un appalto pubblico e come un offerente escluso possa dimostrare, anche solo con un complesso di indizi, un simile effetto sui criteri di aggiudicazione.
46.
Soprattutto per tale motivo propendo maggiormente a condividere la tesi delle parti interessate che hanno sostenuto, segnatamente in udienza, che non si può escludere che un metodo di valutazione possa incidere non tanto sui criteri di aggiudicazione in sé, quanto sulla loro ponderazione, e pertanto contenere elementi che avrebbero potuto influire sulla preparazione delle offerte qualora detto metodo fosse stato reso noto in anticipo agli offerenti, ai sensi della seconda condizione stabilita dalla giurisprudenza della Corte riprodotta al paragrafo 40 delle presenti conclusioni. In tale ipotesi, la determinazione ex post di siffatto metodo di valutazione delle offerte da parte di un’amministrazione aggiudicatrice sarebbe illegittima e avrebbe quindi dovuto essere oggetto di una previa pubblicità nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
47.
Pertanto, condivido sostanzialmente l’argomento svolto in particolare dalla Commissione, secondo cui la legittimità di un metodo di valutazione delle offerte stabilito ex post da un’amministrazione aggiudicatrice dipende dal rispetto delle tre condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte riprodotte supra, al paragrafo 40. Sarebbe quindi sufficiente per il giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.
48.
Mi sembra tuttavia che la presente causa offra alla Corte anche l’occasione di precisare tale giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda la portata della prima condizione.
49.
Infatti, come ho evidenziato in precedenza, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, tanto i criteri di aggiudicazione quanto la loro ponderazione relativa (o, in caso di impossibilità, la loro gerarchizzazione) devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
50.
La modifica ex post dell’uno o dell’altro, a prescindere dalle modalità con cui venga apportata, deve quindi, a mio avviso, essere sanzionata allo stesso modo.
51.
Così come non è giustificato ammettere che un metodo di valutazione delle offerte possa modificare, a posteriori, i criteri di aggiudicazione precedentemente comunicati agli offerenti, non è accettabile tollerare che detto metodo modifichi la ponderazione dei medesimi criteri. Se tale è la conseguenza della determinazione ex post di un metodo di valutazione delle offerte, quest’ultimo avrebbe dovuto essere comunicato in anticipo agli offerenti e la procedura di aggiudicazione controversa è viziata da illegittimità.
52.
Pertanto, suggerisco di formulare la prima condizione menzionata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa al regime giuridico dell’aggiudicazione degli appalti pubblici anteriore all’adozione della direttiva 2004/18, in modo da includervi anche la ponderazione dei criteri di aggiudicazione, per tenere conto dell’evoluzione di tale regime a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
53.
Spetterà dunque al giudice del rinvio esaminare, nel procedimento principale, se il metodo di valutazione delle offerte secondo il criterio «qualità», indicato nel capitolato dell’appalto controverso, abbia modificato ex post la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di tale appalto, nel qual caso avrebbe quindi dovuto essere reso noto ai potenziali offerenti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
54.
Sospetto tuttavia, alla luce delle circostanze e degli elementi comunicati dal giudice del rinvio, che tale ipotesi possa essersi verificata.
55.
Infatti, poiché tre delle quattro offerte, tra cui quella della Dimarso, hanno ricevuto la menzione «alto» per quanto riguarda la rispondenza al criterio «qualità», senza attribuzione di punteggi che consentissero di differenziare e classificare le offerte in base alle loro qualità intrinseche, il criterio «prezzo» è stato dunque decisivo per l’aggiudicazione dell’appalto controverso, come hanno ammesso in udienza tutti gli interessati. Dal momento che il metodo scelto dal comitato di valutazione equivaleva ad attenuare la valutazione del criterio «qualità» a vantaggio del criterio «prezzo», sembra che a quest’ultimo criterio sia dunque stato attribuito, ai fini della selezione dell’aggiudicatario, un peso relativo superiore a quello che la ponderazione del 50% annunciata nel capitolato d’oneri poteva lasciare ragionevolmente supporre. È quindi plausibile che, se gli offerenti fossero stati informati in anticipo della scelta di tale metodo di valutazione delle offerte per quanto riguarda la rispondenza al criterio «qualità», avrebbero concentrato maggiormente l’attenzione sul prezzo delle loro prestazioni.
56.
Per illustrare più concretamente la mia tesi, immaginiamo che una delle offerte presentate fosse molto superiore, in termini di qualità, alle altre tre, comprese quelle che hanno ricevuto la menzione «alto». In altri termini, una di tali offerte avrebbe potuto essere classificata come «eccellente» nella valutazione del criterio «qualità». Il prezzo proposto da detto offerente avrebbe quindi rispecchiato l’eccellenza della qualità dei servizi da esso proposti e verosimilmente sarebbe quindi stato più elevato dei prezzi offerti dagli altri concorrenti. Tuttavia, poiché la menzione «eccellente» non figurava nella scala dei punteggi («basso – sufficiente – alto») scelta dal comitato di valutazione, tale offerta di qualità eccellente avrebbe dovuto necessariamente ricevere, tutt’al più, la menzione «alto» per quanto riguarda il criterio «qualità». Poiché il prezzo proposto dal relativo offerente era più elevato di quelli degli altri, eventualmente anche di poche decine o centinaia di euro, detta offerta doveva essere esclusa.
57.
In definitiva, in tal caso, che non è necessariamente quello della Dimarso, ma avrebbe anche potuto esserlo, l’amministrazione aggiudicatrice si sarebbe eventualmente privata dell’offerta che presentava il migliore rapporto qualità/prezzo, contrariamente alla ratio del ricorso alla selezione degli aggiudicatari secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ( *12 ).
58.
Così, il metodo di valutazione scelto ex post dall’amministrazione aggiudicatrice può, a mio avviso, avere modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione, attribuendo un peso maggiore a un criterio rispetto ad un altro, mentre le informazioni di cui disponevano gli offerenti al momento della presentazione delle loro offerte lasciavano chiaramente intendere che tali criteri dovevano essere valutati secondo la medesima ponderazione relativa, ossia ciascuno per il 50%.
59.
Pertanto, ritengo che se un metodo di valutazione adottato dopo la presentazione delle offerte è idoneo a determinare siffatto risultato, esso avrebbe dovuto essere reso noto agli offerenti al momento della pubblicazione del bando di gara o della comunicazione del capitolato d’oneri da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
60.
In ogni caso, qualora la Corte ritenesse che non occorra estendere la prima condizione giurisprudenziale menzionata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni alla ponderazione dei criteri di aggiudicazione, è verosimile, a mio avviso, che, se il metodo di valutazione delle offerte in base al criterio «qualità», stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, fosse stato noto a priori ai potenziali offerenti, esso avrebbe potuto influenzare la preparazione delle loro offerte, ai sensi della seconda condizione indicata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
61.
Infatti, come già rilevato, se gli offerenti avessero compreso, prima di presentare le loro offerte, che il secondo criterio di aggiudicazione, vale a dire il criterio «prezzo», poteva essere decisivo, come hanno ammesso in udienza tutte le parti interessate, per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le loro offerte sarebbero certamente state preparate in modo diverso, per meglio rispondere a tale orientamento dell’amministrazione aggiudicatrice.
62.
In generale, è vero che siffatta limitazione della libertà dell’amministrazione aggiudicatrice di stabilire un metodo di valutazione dopo la presentazione delle offerte sembra in definitiva obbligare detta amministrazione, in tutti i casi, ad individuare già nella fase iniziale il metodo o i metodi di valutazione dei criteri di aggiudicazione che essa intende scegliere, onde garantire, preventivamente, che i medesimi non possano avere alcun impatto sulla preparazione delle offerte dei potenziali concorrenti; in mancanza di ciò, si dovrebbe concludere che detti metodi devono essere pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
63.
Pertanto, tale condizione sembra, in ultima analisi, indurre l’amministrazione aggiudicatrice (che avrà cura di garantire la massima certezza del diritto nella procedura di aggiudicazione e di premunirsi contro eventuali ricorsi diretti all’annullamento di tale procedura) a determinare al più presto il metodo o i metodi di valutazione delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione. Si potrebbe quindi sostenere che, in tal caso, nessun motivo imperativo sembra giustificare il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice rifiuti di rendere noti ai potenziali offerenti i metodi di valutazione in parola, che essa avrebbe comunque già dovuto determinare prima della gara d’appalto.
64.
Tale orientamento sembra invertire, in pratica, la regola teorica «principio-eccezione» risultante dall’applicazione della giurisprudenza della Corte, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta, in linea di principio, a comunicare in anticipo il metodo di valutazione delle offerte ai potenziali concorrenti, salvo che detto metodo contenga elementi che, se fossero stati noti in anticipo, avrebbero potuto influenzare la preparazione delle offerte.
65.
Mi sembra tuttavia che tale rischio possa essere escluso, in ampia misura, se le amministrazioni aggiudicatrici optano per la pubblicità non solo dei criteri di aggiudicazione e della loro ponderazione relativa, come richiesto dalla direttiva 2004/18, ma anche dei sottocriteri concernenti detti criteri e della loro ponderazione relativa, come sembra suggerire fortemente la giurisprudenza della Corte.
66.
In altri termini, più gli offerenti dispongono di informazioni chiare, comprensibili e dettagliate risultanti dal bando di gara o dal capitolato d’oneri e relative a tutti i suddetti elementi, meno vi è il rischio, a mio parere, che il metodo di analisi delle offerte scelto dal comitato di valutazione possa modificare i criteri o i sottocriteri di aggiudicazione e la loro ponderazione o determinare una disparità di trattamento tra gli offerenti. Evitare tale rischio fa parte, a mio avviso, del «ruolo attivo» attribuito dalla direttiva 2004/18, come interpretata dalla Corte, alle amministrazioni aggiudicatrici nell’applicazione dei principi fondamentali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici, vale a dire il rispetto della trasparenza della procedura e della parità di trattamento tra gli offerenti ( *13 ).
67.
Anche in tal caso gli offerenti saranno stati tutti in grado di conoscere in anticipo il peso relativo del complesso degli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice, il che consente, in via generale, di escludere che il metodo esatto di analisi delle offerte adottato dall’amministrazione aggiudicatrice possa contenere elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influire su tale preparazione.
68.
Per contro, se, come nella causa principale, ai criteri di aggiudicazione viene applicata la medesima ponderazione nel capitolato d’oneri, gli eventuali sottocriteri elencati in tale documento non formano oggetto di una simile ponderazione e il metodo di valutazione adottato, dopo la presentazione delle offerte, per valutare il grado di rispetto di uno dei due criteri di aggiudicazione è particolarmente generico e non consente una differenziazione sufficientemente precisa della qualità delle offerte presentate, sussiste un rischio notevolmente più elevato che il metodo di valutazione contenga elementi che, qualora fossero stati resi noti agli offerenti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, avrebbero potuto influire sulla preparazione delle loro offerte.
69.
È vero che la seconda condizione menzionata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni sembra particolarmente elastica o facile da soddisfare, poiché sembra comunque possibile sostenere che ciascun elemento preso in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice sarebbe stato idoneo ad influire o ad avere un impatto sulla preparazione delle offerte, ove fosse stato comunicato in anticipo agli offerenti.
70.
È forse in considerazione di tale elasticità che la Corte, nella sentenza Commissione/Irlanda (C‑226/09, EU:C:2010:697, punto 48), ha subordinato siffatta influenza sulla preparazione delle offerte al suo carattere «significativo», il che le ha consentito di respingere parzialmente il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione.
71.
Sebbene il punto 48 della sentenza Commissione/Irlanda (C‑226/09, EU:C:2010:697) richiami la precedente giurisprudenza della Corte, menzionando esplicitamente il punto 32 della sentenza ATI EAC e Viaggi di Maio e a. (C‑331/04, EU:C:2005:718), quest’ultima, al pari delle altre sentenze successive già citate, non contiene la precisazione secondo cui l’influenza sulla preparazione delle offerte avrebbe dovuto essere «significativa». Ciò posto, mi sembra che il criterio introdotto dalla Corte al punto 48 della sentenza Commissione/Irlanda (C‑226/09, EU:C:2010:697) possa tuttavia trarre origine dal fatto che l’appalto pubblico di servizi in questione non era interamente disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2004/18, in particolare da quelle del suo articolo 53, paragrafo 2.
72.
Se tale è il senso che occorre attribuire al punto 48 della sentenza Commissione/Irlanda (C‑226/09, EU:C:2010:697), a mio avviso non vi è alcun motivo particolare, nel presente procedimento, per adottare il criterio del carattere «significativo» dell’influenza sulla preparazione delle offerte risultante da tale punto di detta sentenza e, pertanto, per modificare la portata della seconda condizione della giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
73.
In ogni caso, ritengo che l’elasticità che caratterizza tale seconda condizione possa essere fortemente attenuata dall’obbligo per l’offerente escluso, cui incombe l’onere della prova, di dimostrare in concreto, nel suo ricorso giurisdizionale, le differenze sostanziali e non puramente formali che la sua offerta avrebbe presentato ove gli elementi del metodo di valutazione in parola o tale metodo in sé, la cui previa comunicazione è stata omessa dall’amministrazione aggiudicatrice, fossero stati oggetto di una pubblicità adeguata prima della preparazione delle offerte.
74.
Prima di concludere, aggiungo che tutte le considerazioni sopra esposte si fondano sul postulato, che risulta implicitamente dalla decisione di rinvio, secondo cui il metodo di valutazione delle offerte relativo al criterio «qualità», adottato dal comitato di valutazione nella causa principale, è stato stabilito dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma prima della loro apertura.
75.
Nella succitata giurisprudenza relativa alla determinazione della ponderazione dei sottocriteri relativi ai criteri di aggiudicazione, la Corte ha considerato, in sostanza, che tale determinazione dopo l’apertura delle offerte o delle manifestazioni di interesse, a seconda dei casi, era contraria in particolare al principio della parità di trattamento e all’obbligo di trasparenza ( *14 ). Del pari, la Corte ha censurato la modifica del valore ponderato dei criteri di aggiudicazione effettuata da un comitato di valutazione successivamente ad un primo esame delle offerte, in una fattispecie nella quale l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non era applicabile all’appalto pubblico di servizi in questione, oltre tutto senza esigere che fosse dimostrato l’effetto discriminatorio di tale pratica nei confronti di uno degli offerenti, e ha aggiunto che è sufficiente a tal riguardo che, nel momento in cui tale modificazione è stata effettuata, non possa essere escluso che essa potesse produrre tale effetto ( *15 ).
76.
Infatti, se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza dell’identità degli offerenti e del contenuto delle offerte nel momento in cui modifica la ponderazione dei criteri di aggiudicazione e/o dei suoi sottocriteri, esiste effettivamente il rischio di dare l’impressione che tale modifica sia intesa a favorire uno degli offerenti e quindi ad alterare la parità di trattamento tra i medesimi.
77.
In tale contesto, la modifica effettuata risulta puramente e semplicemente illegittima, in particolare per presunzione di favoritismo. Sembra evidente che la ponderazione realmente applicata e che ha determinato l’illegittimità della procedura di aggiudicazione avrebbe dovuto essere resa nota agli offerenti nella documentazione dell’appalto. Tuttavia, tale constatazione non è necessaria per la risoluzione della controversia.
78.
Nelle sue osservazioni, il governo belga ha affermato che vi sono situazioni, di cui tuttavia non ha precisato la natura, nelle quali il metodo di valutazione delle offerte potrebbe essere stabilito solo dopo l’apertura delle stesse. Pertanto, detto governo afferma, in sostanza, che la giurisprudenza della Corte che censura la determinazione ex post della ponderazione dei criteri di aggiudicazione e quella dei sottocriteri relativi ai criteri di aggiudicazione dopo l’apertura delle offerte non deve essere estesa all’ipotesi dell’adozione di un metodo di valutazione delle offerte da parte di un comitato di valutazione successivamente a detta apertura.
79.
La questione sollevata dal giudice del rinvio non riguarda stricto sensu tale fattispecie.
80.
Tuttavia, gli elementi forniti dal giudice del rinvio non consentono di escludere totalmente che il metodo di valutazione oggetto del procedimento principale sia stato confermato dopo l’apertura delle offerte.
81.
Orbene, in tal caso si pone, a mio parere, l’ulteriore questione se il giudice del rinvio debba sempre accertare la sussistenza delle tre condizioni elaborate dalla giurisprudenza ed elencate al paragrafo 40 delle presenti conclusioni per poter concludere che l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto rendere noto agli offerenti il metodo di valutazione delle offerte, oppure possa limitarsi a constatare che tale pratica implica, in qualche modo, una presunzione di favoritismo a vantaggio di uno o più offerenti, che determina l’illegittimità della procedura di aggiudicazione.
82.
Senza prendere posizione in generale sulle situazioni evocate ma non precisate dal governo belga, dubito che, nel procedimento principale, il metodo di valutazione del criterio «qualità», tenuto conto del suo carattere molto semplice e particolarmente generico, se non impreciso, potesse essere stabilito solo dopo l’apertura delle offerte presentate.
83.
Non vedo infatti alcun ostacolo, in particolare di natura tecnica o finanziaria, a che un’amministrazione aggiudicatrice possa portare un metodo a conoscenza degli offerenti limitandosi ad indicare che la «qualità» delle offerte sarà valutata secondo una scala ordinale «basso – sufficiente – alto», o confermare tale metodo, al più tardi, prima dell’apertura delle offerte, fatto salvo il rispetto delle condizioni che ho già esaminato, vale a dire, in particolare, senza modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto né la loro ponderazione.
84.
Ritengo pertanto che, se il metodo di valutazione controverso nel procedimento principale è stato adottato dopo l’apertura delle offerte, circostanza la cui verifica compete al giudice del rinvio, si deve presumere che esso sia stato stabilito tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno o più degli offerenti esclusi, presunzione che spetterebbe eventualmente all’amministrazione aggiudicatrice confutare.
III – Conclusione
85.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Raad van State van België (Consiglio di Stato del Belgio):
L’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, letto alla luce del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rendere noto ai potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, il metodo di valutazione delle offerte adottato per esaminare il grado di rispondenza ai criteri di aggiudicazione pubblicati in precedenza nel bando o nel capitolato, purché tale metodo, adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma prima dell’apertura delle stesse, a) non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la ponderazione relativa di tali criteri, quali esposti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, b) non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influire su tale preparazione e c) non sia stato adottato tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno degli offerenti. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( *2 ) GU L 134, pag. 114. Nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 319, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»).
( *3 ) GU L 209, pag. 1.
( *4 ) V. sentenza Ambisig (C‑601/13, EU:C:2015:204, punto 29).
( *5 ) Il carattere non esaustivo di tali criteri è stato regolarmente rammentato dalla Corte; v., recentemente, sentenze eVigilo (C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 61), e Ambisig (C‑601/13, EU:C:2015:204, punto 30).
( *6 ) V., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda (C‑226/09, EU:C:2010:697, punto 43). Ad ogni buon fine, ricordo che, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i concorrenti [v., in tal senso, segnatamente, sentenze Cartiera dell’Adda (C‑42/13, EU:C:2014:2345, punto 44), ed eVigilo (C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 33)]. La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo di trasparenza ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte [v., in tal senso, sentenze Cartiera dell’Adda (C‑42/13, EU:C:2014:2345, punto 44), ed eVigilo (C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 34)].
( *7 ) Il criterio dell’offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente risulta dalla giurisprudenza della Corte; v., a tal riguardo, sentenze SIAC Construction (C‑19/00, EU:C:2001:553, punto 42), ed eVigilo (C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 54).
( *8 ) V. sentenze ATI EAC e Viaggi di Maio e a. (C‑331/04, EU:C:2005:718, punto 32); Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40, punto 43), e Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512, punti 32 e 33).
( *9 ) Si trattava in quel caso dell’interpretazione dell’articolo 97 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), e dell’articolo 138 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1).
( *10 ) V. altresì, nel medesimo contesto di diritto, sentenza bpost/Commissione (T‑514/09, EU:T:2011:689, punto 86).
( *11 ) V. sentenze ATI EAC e Viaggi di Maio e a. (C‑331/04, EU:C:2005:718, punto 32); Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40, punto 43), ed Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, EU:C:2011:512, punto 33).
( *12 ) Nella sentenza Ambisig (C‑601/13, EU:C:2015:204, punto 29), la Corte ha ricordato, in sostanza, che l’aggiudicazione di un appalto in funzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che favorisce la ricerca da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del miglior rapporto qualità-prezzo, è idonea a rafforzare il peso dell’elemento qualitativo nei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici.
( *13 ) V. in tal senso, in un diverso contesto, sentenza eVigilo (C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 42).
( *14 ) V., in particolare, sentenza Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40, punto 44).
( *15 ) Sentenza Commissione/Irlanda (C‑226/09, EU:C:2010:697, punti da 57 a 63).
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