CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 18 febbraio 2016 ( 1 )
Causa C‑19/15
Verband Sozialer Wettbewerb eV
contro
Innova Vital GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco I, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione — Indicazioni nutrizionali e sulla salute relative a prodotti alimentari forniti come tali al consumatore finale — Indicazioni figuranti in comunicazioni commerciali rivolte esclusivamente a professionisti»
I – Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco I, Germania) verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 2 ).
2.
Tale domanda rientra nell’ambito di una controversia tra un’associazione che tutela gli interessi commerciali dei propri membri e una società che vende un integratore alimentare, in merito ad affermazioni contenute in una lettera pubblicitaria inviata da quest’ultima esclusivamente a medici. La Corte è chiamata, per la prima volta, a determinare se le prescrizioni di detto regolamento si applichino qualora indicazioni nutrizionali e sulla salute relative a un prodotto alimentare fornito come tale ai consumatori figurino in comunicazioni commerciali rivolte non a questi ultimi, bensì esclusivamente a professionisti.
II – Contesto normativo
3.
Ai sensi dei considerando 1, 4, 9, 16, 23 e 29 del regolamento n. 1924/2006:
«(1)
Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. (...)
(...)
(4)
Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l’altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. (...)
(...)
(9)
Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze (...) con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare.
(...)
(16)
È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. (...)
(...)
(23)
Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni. (...)
(...)
(29)
Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e nelle successive procedure».
4.
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così recita:
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. (...)».
5.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 rinvia, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, alle definizioni delle nozioni di «alimento» (o «prodotto alimentare») e di «consumatore finale» di cui agli articoli 2 e 3, punto 18, del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 3 ). Il paragrafo 2, punti 1, 4 e 5, del medesimo articolo definisce cosa debba intendersi per «indicazione», «indicazione nutrizionale» e «indicazioni sulla salute» ai sensi del regolamento n. 1924/2006.
6.
Il capo II, contenente gli articoli da 3 a 7 del regolamento n. 1924/2006, stabilisce principi generali per l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute.
7.
L’articolo 3, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», recita che «[l]e indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento». Esso aggiunge che, «[f]atte salve le direttive 2000/13/CE [ ( 4 ) ] e 84/450/CEE [ ( 5 ) ], l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può [in particolare] essere falso, ambiguo o fuorviante».
8.
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, intitolato «Condizioni generali», precisa che l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito soltanto se sono rispettate le condizioni elencate in tale articolo e solo «se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione».
9.
Il capo III del regolamento n. 1924/2006, contenente gli articoli 8 e 9, stabilisce talune condizioni di utilizzo proprie alle indicazioni nutrizionali.
10.
Il capo IV del medesimo regolamento, nel quale figurano gli articoli da 10 a 19, contiene disposizioni particolari applicabili alle indicazioni sulla salute.
11.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, intitolato «Condizioni specifiche»:
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o (...) nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le (...) informazioni [menzionate da tale paragrafo]».
12.
L’articolo 13 consente che le indicazioni sulla salute da esso menzionate siano utilizzate «senza essere oggetto delle procedure [di autorizzazione] di cui agli articoli da 15 a 19», a condizione che esse siano «indicate nell’elenco di cui al paragrafo 3» di tale articolo, «basate su prove scientifiche generalmente accettate» e «ben comprese dal consumatore medio».
13.
L’articolo 14 consente l’impiego di «indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia» e di «indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini» qualora «sia[no] stat[e] autorizzat[e], secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19» di tale regolamento.
III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
14.
Il Verband Sozialer Wettbewerb e.V. (in prosieguo: il «Verband Sozialer Wettbewerb») è un’associazione tedesca che, ai sensi del proprio statuto, ha il compito di tutelare gli interessi commerciali dei propri membri e, in particolare, di vigilare sul rispetto delle regole della concorrenza leale.
15.
La Innova Vital GmbH (in prosieguo: la «Innova Vital»), società tedesca il cui amministratore è un medico, commercializza un’emulsione contenente vitamina D3 e somministrabile sotto forma di gocce, denominata «Innova Mulsin® Vitamin D3».
16.
Nel novembre 2013, l’amministratore della Innova Vital ha inviato, esclusivamente a medici individuati nominativamente, una lettera secondo cui tale integratore alimentare contribuirebbe alla prevenzione di malattie causate da un livello insufficiente di vitamina D, che era formulata come segue:
«Lei conosce la situazione: l’87% dei bambini in Germania ha un livello di vitamina D nel sangue inferiore a 30 ng/ml. Secondo la Società tedesca di nutrizione [Deutsche Gesellschaft für Ernährung; in prosieguo: la “DGE”], tale valore dovrebbe collocarsi piuttosto tra 50 e 75 ng/ml.
Come già dimostrato da numerosi studi, la vitamina D svolge un ruolo notevole nella prevenzione di diverse patologie quali ad esempio la dermatite atopica, l’osteoporosi, il diabete mellito e la SM [sclerosi multipla]. Secondo tali studi, un livello di vitamina D troppo basso già in età infantile concorre a causare la successiva comparsa delle suddette patologie.
(...)
Essendo un medico specializzato in immunologia, ho riflettuto su tale questione e ho elaborato un’emulsione di vitamina D3 (Innova Mulsin® D3) che può essere somministrata in gocce.
(...)
Vantaggi delle emulsioni Mulsin®:
(...)
—
Rapida prevenzione o eliminazione delle carenze (carenza di vitamina D3 riscontrata nell’80% della popolazione in inverno)
(...)
Potrà ottenere le condizioni di ordine diretto nonché materiale informativo gratuito per il Suo studio al numero (...)» ( 6 ).
17.
Tale lettera conteneva anche una presentazione per immagini del prodotto in questione, informazioni sulla sua composizione, il suo prezzo di vendita nonché il costo giornaliero di un trattamento secondo il dosaggio raccomandato di una goccia al giorno o in funzione della prescrizione del medico. Essa precisava che «con un prezzo di vendita di EUR 26,75, i Suoi pazienti investono EUR 0,11 al giorno per un apporto equilibrato di vitamina D3».
18.
Il Verband Sozialer Wettbewerb ha adito il giudice del rinvio con un’azione inibitoria diretta contro la Innova Vital, in applicazione della legge tedesca contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) ( 7 ). Esso ha fondato tale azione su una violazione del regolamento n. 1924/2006, riferendosi più in particolare a due delle suddette indicazioni ( 8 ).
19.
A sostegno della propria domanda, il Verband Sozialer Wettbewerb afferma che le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 sono applicabili alla pubblicità destinata tanto ai professionisti quanto ai non-professionisti. In via principale, esso sostiene che l’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento vieta le indicazioni sulla salute a meno che – come non avverrebbe nel caso delle affermazioni di cui trattasi – tali indicazioni siano state autorizzate a norma di detto regolamento e siano incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui al suo articolo 13. Esso aggiunge che l’integratore alimentare in questione, data la sua composizione e la sua efficacia, non sarebbe conforme alle condizioni generali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento. In subordine, esso invoca una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in quanto le informazioni obbligatorie previste da tale disposizione non figurano nella pubblicità controversa.
20.
La Innova Vital sostiene, al contrario, che gli articoli 5 e 10 del regolamento n. 1924/2006 non si applicano alle affermazioni contenute nella lettera in questione, poiché quest’ultima era rivolta esclusivamente a medici e il regolamento non sarebbe applicabile alla pubblicità destinata ai professionisti.
21.
In tale contesto, con decisione del 16 dicembre 2014, pervenuta alla Corte il 19 gennaio 2015, il Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di detto regolamento valgano anche per le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti, in quanto tali, al consumatore finale qualora la comunicazione commerciale o la pubblicità si rivolga esclusivamente a professionisti».
22.
Sono state presentate osservazioni scritte dalla Innova Vital, dai governi ellenico e francese nonché dalla Commissione europea. Non si è svolta udienza.
IV – Analisi
A – Considerazioni preliminari
23.
Alla luce delle osservazioni scritte presentate alla Corte, sembra che una serie di quesiti, vertenti sull’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1924/2006, debba essere esaminata in via preliminare, vale a dire prima di poter rispondere alla questione pregiudiziale.
24.
Sottolineo anzitutto che, secondo il giudice del rinvio, è pacifico che, conformemente alle condizioni di applicazione stabilite dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, da una parte il prodotto oggetto della lettera di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un prodotto alimentare fornito come tale al consumatore finale e, dall’altra, la comunicazione effettuata dalla Innova Vital aveva uno scopo pubblicitario per quest’ultima.
1. Sulla qualificazione delle informazioni controverse alla luce del regolamento n. 1924/2006
25.
Dalla decisione di rinvio risulta che il ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto che la lettera oggetto della sua azione conteneva «indicazioni sulla salute» vietate dal regolamento n. 1924/2006. Il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I) non rimette in discussione tale qualificazione, tenendosi presente tuttavia che la sua questione pregiudiziale verte indifferentemente sulle indicazioni «nutrizionali» e sulle indicazioni «sulla salute» oggetto di detto regolamento.
26.
Il governo francese si interroga sulla correttezza di tale presupposto. A suo avviso, le informazioni controverse non costituiscono né indicazioni nutrizionali né indicazioni sulla salute quali definite dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 e, pertanto, non rientrano nel suo ambito di applicazione. Tali informazioni rientrerebbero piuttosto nella categoria delle informazioni sugli alimenti che attribuiscono a questi ultimi la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, il cui utilizzo è, in linea di principio, vietato dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011/UE ( 9 ). Tuttavia, esso ritiene che la Corte sia tenuta a rispondere alla questione in esame ( 10 ), poiché l’inapplicabilità del regolamento n. 1924/2006 nel caso di specie non sarebbe manifesta in quanto sarebbe subordinata alla qualificazione giuridica delle informazioni contestate.
27.
Secondo giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare e qualificare i fatti del procedimento principale, nonché applicare le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione conformemente all’interpretazione datane dalla Corte ( 11 ). Tale regola è già stata applicata dalla Corte per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 ( 12 ). Preciso tuttavia che, al pari della Commissione, ritengo che la presente questione pregiudiziale sia priva di carattere ipotetico in quanto, alla luce delle summenzionate informazioni sulla controversia, mi sembra che le affermazioni contestate rientrino effettivamente nella nozione di «indicazioni sulla salute» ai sensi di detto regolamento, quale interpretata nelle sentenze della Corte relative a tale nozione ( 13 ).
2. Sul collegamento tra il regolamento n. 1924/2006 e la direttiva 2000/13
28.
La Commissione ritiene che occorra chiedersi se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’utilizzo delle indicazioni controverse non sia già vietato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il suo paragrafo 3, della direttiva 2000/13, che enuncia un principio generale secondo il quale le informazioni relative a un prodotto alimentare, contenute in particolare nella pubblicità, non devono attribuire a quest’ultimo la proprietà di prevenire una malattia umana ( 14 ).
29.
Lo stesso vale, in sostanza, per il governo francese, poiché esso sostiene che alle indicazioni di tale natura sono applicabili le disposizioni equivalenti a quelle, sopra menzionate, della direttiva 2000/13 che figurano all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1169/2011. Poiché tale regolamento ha abrogato la direttiva 2000/13 a partire dal 13 dicembre 2014 ( 15 ), vale a dire successivamente ai fatti della controversia principale ( 16 ), esso non è tuttavia applicabile ratione temporis nel caso di specie.
30.
Occorre ricordare che la direttiva 2000/13, che verte segnatamente sulla pubblicità relativa ai prodotti alimentari, è destinata ad applicarsi parallelamente al regolamento n. 1924/2006, e non a suo detrimento. Infatti, ai sensi del considerando 3 di tale regolamento, quest’ultimo dovrebbe integrare i principi generali della direttiva 2000/13 ( 17 ) e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore. L’articolo 3, secondo comma, del regolamento n. 1924/2006 fa salva l’applicazione della direttiva 2000/13, come regola generale, con le eccezioni previste da tale regolamento. In particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, di quest’ultimo consente espressamente di derogare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva per quanto riguarda l’utilizzo di due tipi precisi di indicazioni sulla salute, vale a dire quelle sulla riduzione dei rischi di malattia e quelle che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, purché tali indicazioni siano state autorizzate in osservanza delle rigorose condizioni stabilite da detto regolamento.
31.
Come osserva la Commissione stessa, la circostanza che la direttiva 2000/13 possa eventualmente applicarsi a una controversia come quella di cui al procedimento principale non è affatto incompatibile con l’esame della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché il regolamento n. 1924/2006 è così applicabile in modo complementare rispetto a tale direttiva, e non in alternativa ad essa. D’altronde, l’applicazione delle disposizioni di detto regolamento nel procedimento principale è chiaramente prevista dal giudice del rinvio, che è l’unico in grado di valutare la rilevanza e l’utilità della questione da esso sollevata per risolvere la controversia di cui è investito ( 18 ).
B – Sull’applicabilità del regolamento n. 1924/2006 alle comunicazioni commerciali inviate esclusivamente a professionisti
32.
La questione sollevata nella presente causa verte sull’eventuale applicazione del regolamento n. 1924/2006 in presenza di indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali relative a prodotti alimentari destinati ai consumatori finali, nel caso in cui tali comunicazioni siano rivolte non già a questi ultimi, ma esclusivamente a professionisti, i quali sono, nella fattispecie, professionisti della salute ( 19 ). La Corte non è stata ancora investita di una domanda di interpretazione di tale natura, le cui implicazioni pratiche sono tuttavia notevoli ( 20 ).
33.
Le parti del procedimento principale sostengono posizioni contrapposte per quanto riguarda l’applicabilità di tale regolamento in dette circostanze. Il giudice del rinvio fa presente che la questione sollevata è risolta in modo divergente anche nella letteratura giuridica di lingua tedesca, esponendo dettagliatamente i termini di siffatto dibattito dottrinale.
34.
Secondo le osservazioni presentate dinanzi alla Corte, soltanto la Innova Vital sostiene che le comunicazioni commerciali inviate esclusivamente a professionisti non sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento n. 1924/2006. Per contro, sia i governi ellenico e francese sia la Commissione ritengono che l’ambito di applicazione di detto regolamento includa una tale fattispecie. Anch’io sono di quest’ultimo avviso.
35.
Varie considerazioni, attinenti a un’interpretazione non solo letterale, ma anche teleologica e contestuale, depongono a favore della risposta affermativa che raccomando pertanto di apportare alla questione pregiudiziale.
1. Sul testo delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1924/2006
36.
La Innova Vital invoca i considerando 1, da 8 a 10, 15 e 28 nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 per sostenere che tale strumento non è applicabile alla pubblicità destinata a un pubblico di professionisti, poiché tali disposizioni pongono l’accento sui consumatori e non contengono alcun riferimento ai professionisti.
37.
È vero che in tale regolamento figurano numerosi riferimenti ai consumatori, considerato segnatamente che la percezione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute che può avere il «consumatore medio» viene ivi adottata più volte come punto di riferimento ( 21 ).
38.
Tuttavia, alla luce del testo dell’articolo 1, paragrafo 2, e di tutte le altre disposizioni del regolamento n. 1924/2006, nulla consente, a mio avviso, di escludere che quest’ultimo disciplini sia le comunicazioni commerciali rivolte direttamente ai consumatori, sia quelle che, pur essendo certamente indirizzate soltanto a professionisti, tendono di fatto a raggiungere in modo indiretto i consumatori potenziali acquirenti del prodotto alimentare interessato.
39.
Invero, il legislatore non ha stabilito alcuna distinzione in base alla qualità del destinatario delle comunicazioni contenenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute oggetto di detto regolamento. Gli unici requisiti previsti da quest’ultimo riguardano l’oggetto e la natura di tali comunicazioni. Queste ultime devono, da una parte, vertere su prodotti alimentari forniti a un consumatore finale ( 22 ) e, dall’altra, presentare un «carattere commerciale», assumendo la forma dell’etichettatura o della presentazione di tali prodotti, oppure – come nella controversia principale – della relativa pubblicità ( 23 ). È pertanto il prodotto stesso che deve essere necessariamente destinato ai consumatori, e non la comunicazione di cui esso è oggetto ( 24 ).
40.
Il criterio del carattere commerciale costituisce a mio avviso, nonché secondo il governo ellenico e la Commissione, un elemento importante per rispondere alla questione sollevata nella presente causa ( 25 ). A tale riguardo, il considerando 4 di detto regolamento stabilisce una netta demarcazione tra le comunicazioni commerciali, a cui si applica tale strumento, e le comunicazioni non commerciali, alle quali quest’ultimo non si applica, precisando che le prime sono dirette a scopi di «pubblicità» o «promozionali» ( 26 ).
41.
Sebbene il regolamento n. 1924/2006 non contenga una definizione esplicita di tale criterio, da altri atti del diritto dell’Unione, come rileva la Commissione, risulta che il carattere commerciale si riferisce in generale a una comunicazione che ha lo scopo di assicurare la promozione economica di prodotti o servizi, «direttamente» ( 27 ) o anche «indirettamente» ( 28 ), e di influenzare così le decisioni dei potenziali acquirenti. Sottolineo che un orientamento simile è stato seguito, a livello internazionale, negli «orientamenti sull’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute» adottati dal Codex Alimentarius ( 29 ), ai quali fa espresso riferimento il considerando 7 di detto regolamento ( 30 ).
42.
Il testo del regolamento n. 1924/2006 non limita il suo campo di applicazione alle comunicazioni i cui destinatari siano direttamente i consumatori finali, poiché il carattere commerciale di queste ultime non dipende necessariamente da una tale configurazione. Infatti, in una situazione come quella considerata dal giudice del rinvio, benché i consumatori non ricevano personalmente la comunicazione contenente indicazioni oggetto di tale regolamento, essi sono in realtà le persone indirettamente destinatarie di tale iniziativa commerciale, in quanto il prodotto alimentare che ne costituisce l’oggetto è per ipotesi destinato ad essere venduto a loro, e non ai professionisti che hanno ricevuto la lettera pubblicitaria ( 31 ). In una tale fattispecie, questi ultimi costituiscono in realtà meri intermediari, contattati da un’impresa del settore alimentare precisamente perché possono facilitare la promozione del prodotto da essa venduto assicurando la trasmissione delle informazioni commerciali che lo riguardano ai potenziali acquirenti, o addirittura raccomandando loro l’acquisto del prodotto stesso.
43.
Orbene, i professionisti sono generalmente in grado di esercitare una notevole influenza sui consumatori che si rivolgono a loro, tanto più quando si tratti di professionisti della salute, ai quali i pazienti accordano una maggiore fiducia e un’elevata credibilità. Lo scopo stesso di una lettera pubblicitaria come quella di cui trattasi nel procedimento principale è che i medici che l’hanno ricevuta consiglino ai propri pazienti di consumare il prodotto in questione. Non vi è tuttavia la garanzia che, prima di esercitare eventualmente tale ruolo incentivante, tutti i professionisti sollecitati siano pienamente in grado di verificare le indicazioni contenute in detta comunicazione commerciale e di non accoglierle se necessario ( 32 ).
44.
A mio avviso, affinché il regolamento n. 1924/2006 sia applicabile, è irrilevante che i professionisti trasmettano ai consumatori il documento che essi hanno ricevuto, come tale o solo nella sostanza, in quanto, secondo me, l’essenziale è che le indicazioni nutrizionali e sulla salute contenute in tale documento, e che siano oggetto di detto regolamento, siano destinate ad essere portate a conoscenza dei consumatori finali, anche indirettamente, come avviene nel caso di specie ( 33 ).
2. Sulle finalità del regolamento n. 1924/2006
45.
L’interpretazione che propongo alla Corte di adottare sulla base del testo delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1924/2006 è confermata alla luce degli obiettivi di quest’ultimo.
46.
È assodato che tale regolamento ha il duplice scopo «di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno», il che richiede segnatamente di «creare condizioni paritarie di concorrenza» per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti, nonché di assicurare «un elevato livello di tutela dei consumatori» ( 34 ), principalmente consentendo a questi ultimi di compiere scelte alimentari in modo consapevole grazie a informazioni obiettive e basate su prove ( 35 ).
47.
A tal fine, esso autorizza l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute in comunicazioni commerciali, poiché tali informazioni possono essere utili ai consumatori, a condizione che siano chiare e veritiere ( 36 ), ma inquadra rigorosamente detto impiego. Per quanto riguarda in particolare le indicazioni sulla salute, il loro impiego è oggetto di limitazioni specifiche e detto regolamento consente di farvi ricorso soltanto in seguito a una valutazione scientifica indipendente e armonizzata, operata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e in seguito alla concessione di un’autorizzazione comunitaria rilasciata dalla Commissione ( 37 ).
48.
Tali obiettivi e principi impongono di adottare una concezione sufficientemente ampia dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1924/2006, affinché la realizzazione e il rispetto di essi non siano compromessi, conformemente all’orientamento adottato finora dalla Corte di fronte ai tentativi degli operatori dell’industria alimentare di limitare la portata materiale di detto regolamento ( 38 ). Nella fattispecie, in assenza di un’espressa indicazione dei consumatori quali soli potenziali destinatari, a mio avviso occorre ritenere che tale regolamento sia applicabile anche a una comunicazione commerciale come quella di cui al procedimento principale, indirizzata esclusivamente a professionisti, che soddisfi le altre condizioni stabilite da detto strumento.
49.
I professionisti sono certamente, in linea di principio ( 39 ), più avveduti e più informati del consumatore medio. Tuttavia, in pratica, sia il filtraggio che essi possono effettuare, sia il baluardo che possono così costituire per i consumatori presentano limiti, poiché non può escludersi che essi stessi siano indotti in errore da indicazioni inesatte, fuorvianti o addirittura mendaci. Infatti, come osserva il governo ellenico, è loro materialmente impossibile disporre in permanenza dell’insieme delle conoscenze specialistiche e aggiornate che sono necessarie per valutare ciascun prodotto alimentare e ogni tipo di indicazione ad esso relativa.
50.
Al pari del governo francese, ritengo che, qualora si ammettesse che le indicazioni nutrizionali e sulla salute sfuggano all’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1924/2006 nella misura in cui siano contenute in comunicazioni commerciali indirizzate a professionisti, le conseguenze pratiche potrebbero essere, paradossalmente, ancora più gravi e nefaste per il consumatore che nel caso in cui le pubblicità fossero rivolte direttamente a quest’ultimo. Infatti, il consumatore si fiderà generalmente del parere fornito dai professionisti che gli consiglino, in buona fede, il prodotto in questione, e agirà probabilmente con minore riflessione ed esitazione rispetto a quando debba operare una propria valutazione da profano. Nella fattispecie oggetto della questione pregiudiziale, la tutela dei consumatori nei confronti di indicazioni inesatte è quindi altrettanto o addirittura ancor più necessaria che nei casi in cui essi ricevano personalmente la pubblicità e compiano da soli le proprie scelte alimentari.
51.
Inoltre, il fatto di escludere tale categoria di comunicazioni dall’ambito di applicazione di detto regolamento porterebbe a fargli perdere parte del suo effetto utile, segnatamente in quanto l’assenza di una valutazione condotta a monte dall’EFSA consentirebbe di utilizzare indicazioni sulla salute non basate su prove scientifiche. In pratica, per le imprese del settore alimentare, l’opzione di diffondere le loro indicazioni tra i consumatori avvalendosi del tramite dei professionisti potrebbe costituire un modo semplice per aggirare i rigorosi requisiti del regolamento n. 1924/2006. In ogni caso, una siffatta interpretazione comporterebbe il rischio di alterare il corretto funzionamento del mercato interno e di ridurre il livello di tutela dei consumatori, che rientrano tuttavia tra gli obiettivi di detto regolamento.
52.
A mio avviso, l’interpretazione teleologica che raccomando non può essere fondatamente rimessa in discussione dagli argomenti presentati contro tale orientamento dall’Innova Vital, la quale si basa sulle tesi sostenute da una parte della dottrina tedesca secondo le indicazioni contenute nelle sue osservazioni nonché nella decisione di rinvio.
53.
In primo luogo, l’Innova Vital fa leva su una mancata corrispondenza tra il sistema di vincoli previsto dal regolamento n. 1924/2006 e le conoscenze possedute dagli esperti, ossia i professionisti. Essa sostiene, essenzialmente, che, qualora le comunicazioni commerciali indirizzate a questi ultimi fossero incluse nell’ambito di applicazione di detto regolamento, l’utilizzo di una terminologia tecnica o scientifica nelle indicazioni nutrizionali e sulla salute sarebbe vietato, in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 ( 40 ), poiché tali termini non potrebbero essere compresi da un «consumatore medio», mentre sarebbero conosciuti dagli specialisti destinatari della pubblicità.
54.
Tuttavia, a mio avviso, tale argomento è inconferente, in quanto, in situazioni come quelle oggetto del procedimento principale, la lettera pubblicitaria è destinata non già ad essere presentata come tale al consumatore, bensì ad essere consegnata a professionisti che sono implicitamente invitati a spiegare a quest’ultimo per quali ragioni il prodotto in questione sia interessante per lui ( 41 ). La corretta comprensione delle indicazioni contenute nella comunicazione commerciale, come richiesta da detto articolo 5, paragrafo 2, passa in tal caso attraverso i professionisti, che sono incaricati di trasmettere tali informazioni ai non addetti ai lavori, riformulandole se necessario.
55.
In secondo luogo, la Innova Vital invoca un’incidenza nefasta del regime previsto dal regolamento n. 1924/2006 sulle comunicazioni da professionisti a professionisti, mentre questi avrebbero aspettative diverse da quelle dei consumatori, segnatamente per quanto riguarda un’informazione obiettiva in merito ai nuovi sviluppi scientifici ( 42 ).
56.
È pur vero che, se la Corte ammettesse che le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 si applichino in un contesto come quello del procedimento principale, le comunicazioni tra professionisti potrebbero risultarne pregiudicate o addirittura limitate. Tuttavia, affinché il sistema di limitazioni alle indicazioni nutrizionali e sulla salute previsto da tale regolamento possa applicarsi, le comunicazioni interessate, per principio, devono mirare non già a fornire informazioni di ordine puramente tecnico, bensì a diffondere indicazioni «commerciali», ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, primo comma. Ricordo che il considerando 4 di detto regolamento esclude d’altronde esplicitamente l’applicazione di quest’ultimo a «informazioni non commerciali riportate (...) in pubblicazioni scientifiche». In un contesto di promozione commerciale, e quindi di informazione non imparziale, mi sembra normale che lo scopo legittimo di tutelare i consumatori dalle indicazioni inesatte prevalga sull’interesse a consentire la trasmissione di informazioni da professionisti a professionisti.
57.
Di conseguenza, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che tale regolamento è applicabile qualora indicazioni nutrizionali o sulla salute figurino in comunicazioni commerciali che, pur essendo certamente indirizzate soltanto a professionisti, mirano in pratica a raggiungere indirettamente i consumatori finali, ai quali i prodotti alimentari oggetto di dette indicazioni saranno per ipotesi forniti come tali.
V – Conclusione
58.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco I, Germania):
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di tale regolamento si applicano alle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative a prodotti alimentari forniti come tali al consumatore finale, formulate in comunicazioni commerciali, qualora dette comunicazioni siano indirizzate esclusivamente a professionisti ma abbiano l’obiettivo di raggiungere indirettamente, attraverso questi ultimi, i consumatori.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 404, pag. 9. Tale regolamento è stato oggetto di una rettifica (GU 2007, L 12, pag. 3) ed è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU L 310, pag. 36).
( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29).
( 5 ) Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).
( 6 ) Le espressioni in grassetto figuravano in tal modo nella lettera originale.
( 7 ) L’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, di tale legge, nella sua versione applicabile al procedimento principale, consente di intentare un’azione inibitoria contro qualsiasi persona che abbia commesso un atto commerciale illecito ai sensi degli articoli 3 e 7 della medesima legge.
( 8 ) Vale a dire, da una parte, «Come già dimostrato da numerosi studi, la vitamina D svolge un ruolo notevole nella prevenzione di diverse patologie quali ad esempio la dermatite atopica, l’osteoporosi, il diabete mellito e la SM [sclerosi multipla]. Secondo tali studi, un livello di vitamina D troppo basso già in età infantile concorre a causare la successiva comparsa delle suddette patologie» e, dall’altra, «Rapida prevenzione o eliminazione delle carenze (carenza di vitamina D3 riscontrata nell’80% della popolazione in inverno)».
( 9 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).
( 10 ) In tal senso, il governo francese invoca, tra l’altro, le sentenze Woningstichting Sint Servatius (C‑567/07, EU:C:2009:593, punto 43), e Dresser-Rand (C‑606/12 e C‑607/12, EU:C:2014:125, punto 34).
( 11 ) V., in particolare, sentenze Jestel (C‑454/10, EU:C:2011:752, punto 21); Asociaţia Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punti 41 e segg.), e Grupo Itevelesa e a. (C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 77).
( 12 ) V. sentenza Ehrmann (C‑609/12, EU:C:2014:252, punto 36).
( 13 ) V. sentenze Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526, punti 34 e segg.), e Green – Swan Pharmaceuticals CR (C‑299/12, EU:C:2013:501, punti 22 e segg.), tenendo presente che, in quest’ultima causa, le indicazioni di cui al procedimento principale vertevano, come nel caso di specie, su un integratore alimentare contenente vitamina D3.
( 14 ) A tale riguardo, la Commissione rinvia alla sentenza del Tribunale Hagenmeyer e Hahn/Commissione (T‑17/12, EU:T:2014:234, punto 76).
( 15 ) V. articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011.
( 16 ) Ricordo che la lettera controversa è stata spedita nel novembre 2013.
( 17 ) Tale considerando 3 enuncia che la direttiva 2000/13 «impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l’acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose».
( 18 ) V., in particolare, sentenze Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias e a. (C‑381/89, EU:C:1992:142, punti 18 e 19), nonché Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 66).
( 19 ) Sottolineo che, data la sua formulazione a carattere generale e la sua motivazione, la portata della questione sollevata dal giudice del rinvio non è limitata soltanto ai professionisti della salute, ma si estende a mio avviso a qualsiasi tipo di professionisti, in contrapposizione alla categoria dei non professionisti costituita dai consumatori finali.
( 20 ) Infatti, la possibilità di utilizzare liberamente le indicazioni nutrizionali e sulla salute suscita una forte pressione da parte degli operatori del settore alimentare, poiché queste ultime costituiscono un argomento di vendita molto lucrativo (v. Lucas-Puget, A.-S., «Les allégations sur les produits alimentaires de consommation courante: quelques questions d’actualité», Petites affiches, 24 maggio 2006, n. 103, pagg. 4 e segg.).
( 21 ) V. considerando 16 nonché articoli 5, paragrafo 2, e 13, paragrafo 1 in fine, del regolamento n. 1924/2006. V., inoltre, punto 17 della motivazione nonché considerando 10 e articoli 2, punto 8, 5, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, della proposta COM COM(2003) 424 definitivo. La Corte ha definito vari criteri di valutazione legati al «consumatore medio», segnatamente, nella sentenza Green – Swan Pharmaceuticals CR (C‑299/12, EU:C:2013:501, punti 24 e segg.).
( 22 ) Tali prodotti sono «forniti come tali» (l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/13 utilizza la formula «consegnati come tali») direttamente ai consumatori finali (v. considerando 3 e articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1924/2006) oppure indirettamente nell’ambito dei «ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività» (v. articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento).
( 23 ) V. considerando 4 e articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1924/2006. Rilevo che tale requisito non esisteva nella proposta COM(2003) 424 definitivo. V. emendamenti 2 e 16 proposti nella relazione del Parlamento europeo su detta proposta, datata 12 maggio 2005 (A6-0128/2005, pagg. 6 e 13), nonché considerando 4 e articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune adottata dal Consiglio l’8 dicembre 2005 (GU C 80E, 2006, pag. 43).
( 24 ) V. anche Dehove, R., e a., Lamy Dehove, ed. Wolters Kluwer France, 2014, tomo 1, parte 2, studio 285, punto 285-126: «[l]e disposizioni [del regolamento n. 1924/2006] riguardano quindi sia le pubblicità destinate al consumatore finale, sia quelle destinate ai professionisti (tra cui i professionisti della salute), in quanto riguardano qualsiasi comunicazione commerciale o pubblicità relativa a un prodotto destinato esso stesso al consumatore finale».
( 25 ) La Commissione considera inoltre che «con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza un’interpretazione della nozione, non definita nel regolamento, di “comunicazione commerciale” (...) alla luce dei potenziali destinatari di tale comunicazione».
( 26 ) Tale considerando 4 menziona in modo non esaustivo, tra le comunicazioni commerciali, «la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche» (il corsivo è mio) e, tra le comunicazioni non commerciali, «gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, [e le] comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche».
( 27 ) La Commissione si riferisce, a tale riguardo, alla definizione di «pratiche commerciali» contenuta nell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149, pag. 22).
( 28 ) La Commissione si riferisce qui alla nozione di «comunicazione commerciale» quale definita all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) e all’articolo 4, punto 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36). Per quanto riguarda la formulazione di quest’ultima disposizione, v. sentenza Société fiduciaire nationale d’expertise comptable (C‑119/09, EU:C:2011:208, punti 29 e segg.).
( 29 ) Nel testo adottato dal Codex Alimentarius – organo comune dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (OAA/FAO) e dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) – nel 1997, quale riveduto nel 2004 e modificato, da ultimo, nel 2008 (CAC/GL 23-1997), si afferma che tali orientamenti vertono sull’utilizzo di dette indicazioni nella «pubblicità», definita in tale ambito come «qualsiasi comunicazione commerciale al pubblico, con qualsiasi mezzo diverso dall’etichettatura, al fine di promuovere direttamente o indirettamente la vendita o il consumo di un alimento mediante l’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute relative a un prodotto alimentare e ai suoi ingredienti» (v. punto 1.1 e nota 1).
( 30 ) V. inoltre punti 10, 11 e 22 della motivazione della proposta COM(2003) 424 definitivo.
( 31 ) È certamente ipotizzabile che un professionista destinatario della pubblicità decida di consumare personalmente il prodotto alimentare in questione, ma tale fattispecie non corrisponde alla problematica sollevata nella presente causa, poiché, in tale ipotesi, la comunicazione commerciale è ricevuta direttamente dal consumatore finale e vi sono pertanto pochi dubbi sull’applicabilità del regolamento n. 1924/2006. Inoltre, secondo la valutazione espressa dal giudice del rinvio, nel procedimento principale, la lettera è stata inviata esclusivamente a medici nella loro qualità di professionisti, e non di potenziali consumatori.
( 32 ) Come osservano giustamente alcuni esponenti della dottrina tedesca, la cui posizione è riassunta nei seguenti termini nella decisione di rinvio, «in definitiva, le imprese mirano ai professionisti – vale a dire, tra gli altri, ai medici, ai farmacisti o ai nutrizionisti – in vista dell’effetto moltiplicatore atteso e quindi, in definitiva, del notevole aumento delle vendite previsto. I professionisti in questione sono di norma intermediari dell’informazione che raccomandano determinati prodotti in base alle loro conoscenze tecniche, certamente influenzabili dalla pubblicità» (il corsivo è mio).
( 33 ) Dal canto suo, la Commissione propone di rispondere alla questione in esame dichiarando che una comunicazione presenta un carattere commerciale, ai sensi del regolamento n. 1924/2006, ancorché sia indirizzata esclusivamente a professionisti, «qualora [essa] sia destinata e idonea a produrre, al di fuori di tali professionisti, un effetto esterno nei confronti di terzi che possa influenzare la decisione del consumatore finale nella sua scelta di prodotti alimentari[, circostanza che] spetta al giudice nazionale determinare». Per caratterizzare un siffatto effetto esterno, essa menziona, in modo certamente non limitativo, il fatto che il medico destinatario della comunicazione sia utilizzato «come moltiplicatore delle iniziative pubblicitarie, ad esempio allegando alla lettera informazioni da diffondere tra i pazienti, copie della lettera indirizzata al medico od opuscoli».
( 34 ) V. considerando 1, 2, 9 e 36, nonché articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. V., inoltre, punti 2, 6, 12 e 33 della motivazione della proposta COM(2003) 424 definitivo.
( 35 ) V. considerando 1, 9, 10, 11 e 29 del regolamento n. 1924/2006; punti 8, 28 e 33 della motivazione della proposta COM(2003) 424 definitivo, nonché punti 1.2 e 1.3 del parere del Comitato economico e sociale europeo su tale proposta (GU C 110, 2004, pag. 18). V., inoltre, sentenza Neptune Distribution (C‑157/14, EU:C:2015:823, punti 49 e 72).
( 36 ) V. punti 6, 8, 9 e 16 della motivazione della proposta COM(2003) 424 definitivo.
( 37 ) V. considerando 23, 26 e 29, nonché articoli 10 e segg. del regolamento n. 1924/2006. V., inoltre, punti 1 e 29 della motivazione della proposta COM(2003) 424 definitivo.
( 38 ) A tale riguardo, v. in particolare la giurisprudenza citata alla nota 13 delle presenti conclusioni, nonché Nihoul, P., e Van Nieuwenhuyze, E., «Allégations nutritionnelles et de santé: quelques stratégies juridiques utilisées par les entreprises pour échapper à la réglementation», Revue européenne de droit de la consommation, 2014, n. 1, pagg. da 65 a 80.
( 39 ) Benché costituiscano un gruppo eterogeneo, il cui livello di competenza è variabile.
( 40 ) La dottrina citata dalla Innova Vital nelle sue osservazioni menziona anche, in tal senso, l’articolo 13, paragrafo 1, ii), del regolamento n. 1924/2006, tenendosi presente che detto articolo riguarda soltanto le «[i]ndicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini» (il corsivo è mio).
( 41 ) Si può osservare che, nel caso di specie, la lettera indirizzata dalla Innova Vital fornisce ai medici l’argomentario che essi potranno utilizzare nei confronti dei loro pazienti, insistendo sul fatto che, secondo tale società, l’integratore alimentare da essa commercializzato presenta effetti benefici per la salute e il suo consumo è poco costoso.
( 42 ) La decisione di rinvio fa presente che alcuni esponenti della dottrina tedesca obiettano inoltre che «[l]’importanza crescente delle questioni relative alla salute nell’alimentazione ha comportato un bisogno accresciuto di informazioni e di scambi tra i professionisti».
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