CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate l’8 settembre 2016 ( 1 )
Causa C‑45/15 P
Safa Nicu Sepahan Co.
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Elenco delle persone ed entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata — Danno materiale — Danno non patrimoniale»
La causa in esame s’inscrive nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di pro
1.
liferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).
2.
La ricorrente nel presente procedimento, Safa Nicu Sepahan Co., è una società per azioni iraniana che figura da circa tre anni sugli elenchi delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare adottati con regolamenti del Consiglio dell’Unione europea. Dinanzi al Tribunale dell’Unione europea essa ha contestato la legittimità di tale iscrizione e ha chiesto di essere risarcita per i danni materiali e non patrimoniali che a suo avviso ne sarebbero derivati. Con la sua sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T‑384/11, EU:T:2014:986; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha annullato gli atti che dispongono l’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi in questione, respinto la domanda di risarcimento dei danni materiali e condannato il Consiglio a versare un risarcimento di EUR 50000 a titolo del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente ( 2 ).
3.
La presente causa ha ad oggetto, da un lato, un’impugnazione proposta dalla ricorrente contro il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni materiali nonché contro l’importo del risarcimento concesso a titolo dei danni non patrimoniali e, dall’altro, un’impugnazione incidentale del Consiglio diretta a contestare l’esistenza, nel caso di specie, delle condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea nonché contro la sua condanna a risarcire il danno non patrimoniale causato alla ricorrente.
I – Fatti e sentenza impugnata
4.
I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue ai fini della presente causa.
5.
Il nome di una entità identificata come «Safa Nicu» è stato inserito nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare, contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC ( 3 ), dalla decisione 2011/299/PESC ( 4 ) e, di conseguenza, nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 ( 5 ), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 ( 6 ). Nella motivazione della decisione 2011/299 e del regolamento di esecuzione n. 503/2011, detta entità è stata descritta come «azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all’impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all’[Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)]».
6.
Con lettera del 7 giugno 2011, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di modificare l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, integrando e correggendo l’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» negli elenchi di cui trattasi, oppure eliminandolo. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente ha inviato un’altra lettera al Consiglio in data 23 giugno 2011.
7.
L’inserimento è stato mantenuto dalla decisione 2011/783/PESC ( 7 ) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 ( 8 ). La voce «Safa Nicu» è stata tuttavia sostituita con altre cinque voci e sono stati aggiunti cinque indirizzi in Iran, negli Emirati arabi uniti e in Afghanistan quali informazioni identificative dell’entità in questione.
8.
Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Esso ha constatato che le osservazioni presentate dalla ricorrente il 7 giugno 2011 non giustificavano la soppressione delle misure restrittive e ha precisato che l’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» si riferiva effettivamente alla ricorrente. Con lettera dell’11 dicembre 2012, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente il regolamento (UE) n. 267/2012 ( 9 ), che ha abrogato il regolamento n. 961/2010, e l’ha informata del mantenimento del suo nome nell’elenco di cui all’allegato IX di tale regolamento.
9.
Con decisione 2014/222/PESC ( 10 ), il nome della ricorrente è stato rimosso dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e quindi, con regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 ( 11 ), dall’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
10.
Il 22 luglio 2011 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto, da un lato, ad ottenere l’annullamento parziale dei regolamenti n. 503/2011 e n. 267/2012, nella parte in cui riguardavano la ricorrente e le sue società affiliate e, dall’altro, a far condannare il Consiglio a versarle un risarcimento pari ad EUR 7662737,40, oltre agli interessi al tasso annuo del 5% a decorrere dal 1o gennaio 2013, per i danni morali e materiali subiti a causa dell’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti.
11.
A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduceva tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di valutazione nonché su un «abuso di potere» e, il terzo, sulla violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Dopo avere escluso il primo motivo ( 12 ) e dichiarato irricevibile la censura del secondo motivo, fondata su un «abuso di potere», ai punti da 32 a 39 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato ed accolto la censura del secondo motivo vertente su un errore di valutazione. Di conseguenza, esso ha annullato l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi, senza esaminare il terzo motivo di ricorso (punto 40 della motivazione e punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata) ( 13 ).
12.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ha anzitutto constatato che nella fattispecie era soddisfatta la condizione per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per l’illegittimità del comportamento contestato al Consiglio, poiché quest’ultimo aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (punti da 49 a 69 della motivazione della sentenza impugnata).
13.
Esso ha poi esaminato le condizioni di effettività del danno e di esistenza del nesso di causalità in relazione ai diversi danni lamentati.
14.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, che la ricorrente aveva quantificato da ultimo in EUR 2 milioni, il Tribunale ha riconosciuto che dette condizioni erano soddisfatte nel caso di specie e, valutando tale danno secondo equità, ha concluso che l’assegnazione di un importo di EUR 50000 costituiva un congruo risarcimento (punti da 78 a 92 della motivazione e punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata).
15.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni materiali dedotta dalla ricorrente. Per ciascuna voce di danno, ha concluso che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti né dell’effettività ed entità del danno asseritamente sofferto, né dell’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato al Consiglio (punti da 93 a 148 della motivazione e punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata).
16.
Per quanto riguarda la domanda relativa alla concessione di interessi, il Tribunale, da un lato, ha ritenuto che non dovessero essere riconosciuti interessi per il periodo precedente al giorno della pronuncia della sentenza impugnata e, dall’altro, ha concluso che il Consiglio doveva pagare interessi moratori a partire dalla pronuncia della sentenza impugnata fino al completo pagamento del risarcimento concesso (punti da 150 a 152 della motivazione e punto 3 del dispositivo).
II – Conclusioni delle parti
17.
Nella sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto e assegnato un risarcimento per il danno materiale che essa avrebbe subito e le ha concesso solo l’importo di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Essa chiede inoltre alla Corte di esercitare la sua competenza estesa al merito e, in via principale, riconoscerle la somma di EUR 5662737,40, maggiorata degli interessi, per i danni materiali nonché la somma di EUR 2 milioni, maggiorata degli interessi, per i danni non patrimoniali e di condannare il Consiglio alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. In subordine, chiede alla Corte di riconoscerle una somma determinata secondo equità, aumentata degli interessi, per i danni materiali nonché un importo non inferiore a EUR 50000, aumentato degli interessi, per i danni non patrimoniali, e di condannare il Consiglio alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale. In ulteriore subordine, la ricorrente chiede alla Corte di rinviare la causa al Tribunale affinché riesamini l’importo del risarcimento e pronunci una nuova sentenza in suo favore.
18.
Nella comparsa di risposta all’impugnazione incidentale del Consiglio, la ricorrente chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale in quanto infondata. Essa ribadisce inoltre le conclusioni presentate nella sua impugnazione principale.
19.
Nell’impugnazione incidentale, il Consiglio chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui l’ha condannato a pagare alla ricorrente un risarcimento di EUR 50000 a titolo del danno non patrimoniale, respingere la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado per ottenere il risarcimento di tale danno e condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
20.
Nella comparsa di risposta all’impugnazione principale, il Consiglio chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto infondata, procedere alla sostituzione dei motivi della sentenza impugnata e condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
21.
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, autorizzato ad intervenire alla fase orale del procedimento, sostiene le conclusioni formulate dal Consiglio nell’impugnazione incidentale e in risposta all’impugnazione principale.
III – Analisi
A – Osservazioni preliminari
22.
Occorre svolgere alcune osservazioni preliminari riguardo ad alcune delle domande proposte dalle parti nelle loro conclusioni.
23.
La prima osservazione riguarda la domanda di sostituzione dei motivi proposta dal Consiglio nella sua comparsa di risposta all’impugnazione principale. Il Consiglio chiede alla Corte di sostituire i motivi della sentenza impugnata che hanno portato al rigetto della domanda di risarcimento del danno materiale dedotta in primo grado dalla ricorrente. Pur approvando tale rigetto, il Consiglio non condivide la constatazione del Tribunale secondo cui la prima condizione del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica, era soddisfatta nel caso di specie. Orbene, si deve rilevare che tale constatazione costituisce la premessa sulla quale si fondano tanto il riconoscimento, ai punti da 78 a 92 della sentenza impugnata, del diritto della ricorrente di essere risarcita per il danno non patrimoniale subito, quanto la condanna del Consiglio, pronunciata al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, a versare alla ricorrente EUR 50000 a tale titolo. Ne consegue che la Corte non potrebbe accogliere la domanda di sostituzione dei motivi presentata dal Consiglio senza invalidare al contempo tali parti della sentenza impugnata. Pertanto, malgrado la sua formulazione, tale domanda può essere intesa solo come una conclusione diretta all’annullamento parziale della decisione del Tribunale, dunque irricevibile, in quanto formulata nell’ambito della comparsa di risposta all’impugnazione principale ( 14 ). Poiché gli argomenti svolti dal Consiglio a sostegno di detta domanda sono ripresi alla lettera nell’impugnazione incidentale, la Corte avrà comunque modo di esaminarli statuendo su quest’ultima.
24.
La seconda osservazione è dello stesso tenore della prima ma riguarda, questa volta, le conclusioni esposte dalla ricorrente nella comparsa di risposta all’impugnazione incidentale del Consiglio. Oltre al rigetto di detta impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di concederle un congruo risarcimento per il danno sia materiale che non patrimoniale sofferto, riprendendo le medesime conclusioni esposte nell’impugnazione. Tali domande devono essere parimenti dichiarate irricevibili in quanto presentate nella comparsa di risposta all’impugnazione incidentale ( 15 ).
25.
Fatte queste precisazioni, esaminerò anzitutto l’impugnazione incidentale con cui, come si è già anticipato, il Consiglio contesta, segnatamente, l’esistenza nella fattispecie di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Infatti, se tale censura dovesse rivelarsi fondata, non sussisterebbe la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e tutte le domande proposte dalla ricorrente nella sua impugnazione dovrebbero essere respinte. Procederò successivamente all’esame dell’impugnazione principale.
B – Sull’impugnazione incidentale
26.
Nella sua impugnazione incidentale, il Consiglio solleva due censure contro la sentenza impugnata. Con la prima, esso addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto «per quanto riguarda talune condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’[Unione]»; con il secondo, gli addebita di avere dichiarato che l’annullamento degli atti impugnati non rappresentava una riparazione adeguata del danno non patrimoniale che la ricorrente affermava di avere subito.
1. Sulla prima censura, concernente un errore di diritto per quanto riguarda le condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione
27.
Il Consiglio, sostenuto dal Regno Unito, sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie fosse dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, necessaria per poter considerare soddisfatta la prima delle tre condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire quella concernente l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni ( 16 ). La censura è suddivisa in due parti.
a) Sulla prima parte, relativa a una valutazione inesatta della portata del potere discrezionale del Consiglio
28.
Il Consiglio addebita al Tribunale, in primo luogo, di avere commesso un errore di diritto laddove ha concluso, ai punti da 59 a 61 della sentenza impugnata, che esso non disponeva di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo di fondare su motivi sostenuti da informazioni ed elementi di prova l’iscrizione della ricorrente negli elenchi delle persone ed entità designate dagli atti contestati. Infatti, tale conclusione sarebbe basata su sviluppi giurisprudenziali – in particolare le sentenze del 21 marzo 2012, Fulmen/Consiglio (T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142) nonché del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518) – successivi all’adozione, da parte del Consiglio, degli atti con i quali la ricorrente è stata iscritta e mantenuta in detti elenchi, e non prevedibili alla data in cui tali atti sono stati adottati, rispettivamente il 23 maggio 2011, il 1o dicembre 2011 e il 23 marzo 2012. A riprova, il Consiglio rinvia alle conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause riunite Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:176) nonché nella causa Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:470), nelle quali quest’ultimo ha seguito un orientamento opposto a quello adottato in definitiva della Corte.
29.
Ricordo anzitutto che, in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, l’Unione deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Per costante giurisprudenza, il diritto al risarcimento è riconosciuto nel diritto dell’Unione se sussistono tre condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato ( 17 ). Affinché sia soddisfatta la prima di tali condizioni, la giurisprudenza richiede che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia sufficientemente qualificata ( 18 ). La Corte ha precisato che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale ( 19 ). Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata ( 20 ). Dalla giurisprudenza risulta inoltre che la portata del margine di discrezionalità che la norma violata lascia alle istituzioni dipende, tra l’altro, dal grado di chiarezza e precisione della norma stessa e che, in ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è manifestamente qualificata quando continui nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l’inadempimento addebitato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia dalla quale risulti l’illegittimità del comportamento in questione ( 21 ).
30.
Per quanto riguarda, poi, i motivi della sentenza impugnata che hanno indotto il Tribunale a concludere, al punto 69 di detta sentenza, che il Consiglio si era reso responsabile, nel caso di specie, di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, rilevo subito che tali motivi non sono esenti da una certa ambiguità.
31.
Infatti, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale rinvia all’analisi svolta ai punti da 26 a 40 della medesima sentenza, al termine della quale ha concluso che il Consiglio non aveva dimostrato la fondatezza dell’affermazione che costituiva il motivo unico addotto contro la ricorrente per l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti ( 22 ), violando così le disposizioni dei regolamenti n. 961/2010 e n. 267/2012, che «enunciano, in termini tassativi, le condizioni nelle quali sono consentite siffatte [misure]» e che «mirano essenzialmente, a contrario, a tutelare gli interessi individuali dei singoli interessati» ( 23 ). Da tali passaggi della sentenza impugnata risulta che l’illegittimità addebitata al Consiglio consiste nella violazione del diritto della ricorrente di non vedersi applicare le misure in questione se non ricorrono le condizioni di merito alle quali è subordinata la loro adozione ( 24 ).
32.
Tuttavia, quando passa ad esaminare la questione se il Consiglio disponesse nella fattispecie di un margine di discrezionalità ai sensi della giurisprudenza ricordata supra al paragrafo 29, il Tribunale afferma che «l’illegittimità che vizia gli atti impugnati deriva dal fatto che il Consiglio non dispone di informazioni o di elementi di prova che possano adeguatamente dimostrare la fondatezza delle misure restrittive nei confronti della ricorrente e che esso, pertanto, è impossibilitato a produrli dinanzi al Tribunale» ( 25 ). Rinviando alla sentenza del 21 marzo 2012, Fulmen/Consiglio (T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142), il Tribunale precisa che l’obbligo del Consiglio di accertare la fondatezza delle misure restrittive adottate è dettato dal rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle entità interessate e, in particolare, del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Segue, ai punti da 64 a 67 della sentenza impugnata, il richiamo a quattro sentenze del Tribunale – le sentenze del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio (T‑390/08, EU:T:2009:401), del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (T‑228/02, EU:T:2006:384), del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (T‑256/07, EU:T:2008:461), e del 4 dicembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (T‑284/08, EU:T:2008:550) – vertenti sulla portata del controllo giurisdizionale della legittimità degli atti che dispongono misure restrittive. Il Tribunale conclude, al punto 68 della sentenza impugnata, che, «nelle circostanze di specie, un’amministrazione normalmente prudente e diligente sarebbe stata in grado di comprendere, al momento dell’adozione del primo atto impugnato, che le spettava raccogliere informazioni o elementi di prova che giustificassero le misure restrittive nei confronti della ricorrente, al fine di potere dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza di tali misure, producendo dinanzi al giudice dell’Unione dette informazioni o detti elementi di prova». In tali passaggi della sentenza impugnata, la regola rispetto alla quale il Tribunale esamina il margine di discrezionalità del Consiglio per accertare l’esistenza di una violazione qualificata sembra essere piuttosto il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva.
33.
Tale ambiguità è dovuta probabilmente al fatto che la questione dei limiti del potere del Consiglio a fronte del rispetto dei diritti fondamentali nel settore delle misure restrittive si è posta essenzialmente in relazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, è anzitutto per rispondere all’esigenza di garantire un controllo giurisdizionale effettivo degli atti con cui vengono imposti tali misure che l’obbligo del Consiglio di sostenere con elementi di prova i motivi che giustificano la loro adozione si è progressivamente definito, al pari dell’obbligo di motivare tali atti, nelle sentenze pronunciate dai giudici dell’Unione ( 26 ). È dunque in tale contesto che occorre leggere i motivi della sentenza impugnata contestati nell’ambito di questa prima parte del primo motivo dell’impugnazione incidentale ed esaminare gli argomenti addotti dal Consiglio a suo sostegno.
34.
Anzitutto, rilevo che, sotto la definizione di «errore di valutazione», il comportamento contestato in definitiva al Consiglio nella parte della sentenza impugnata dedicata all’esame della domanda di annullamento è consistito nella sua incapacità di produrre dinanzi al giudice dell’Unione qualsiasi elemento di prova che consentisse di valutare la legittimità delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente. Al punto 37 della sentenza impugnata si legge che, in risposta a un quesito del Tribunale, il Consiglio aveva precisato che l’unico elemento di cui disponesse in relazione all’adozione e al mantenimento delle misure restrittive nei confronti della ricorrente era una proposta di inserimento proveniente da uno Stato membro e che le informazioni contenute in tale proposta erano state riprodotte nella motivazione degli atti contestati. Tale carenza del Consiglio ha reso impossibile qualsiasi controllo giurisdizionale della fondatezza del motivo addotto per giustificare l’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente, rendendo illegittimi, anche per questo motivo, gli atti che hanno portato all’inserimento contestato ( 27 ).
35.
Ne consegue che, nella sentenza impugnata non si tratta di una verifica del rispetto da parte del Consiglio dei limiti del suo potere discrezionale nella valutazione degli elementi di informazione e di prova che hanno condotto all’inserimento della ricorrente negli elenchi di cui trattasi o nella valutazione di situazioni complesse di natura politica, che potrebbe indurre ad interrogarsi sui limiti del controllo giurisdizionale. Pertanto, nel presente procedimento è irrilevante il rinvio operato dal Consiglio alle conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause riunite Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:176) nonché nella causa Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:470), in cui quest’ultimo si esprime a favore del riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità al Consiglio nel settore delle misure restrittive e di un controllo «adeguato da parte del giudice dell’Unione» ( 28 ).
36.
Nella presente causa si discute dell’effettività del controllo giurisdizionale – se non, ancora più a monte, sul principio stesso di siffatto controllo –, più che dei suoi limiti. Infatti, un’istituzione che rivendichi il potere di fondare l’adozione e il mantenimento di misure restrittive nei confronti di un singolo o di una persona giuridica su una semplice informazione ricevuta da uno Stato membro, non accompagnata da alcun elemento di prova che consenta di dimostrare anche solo la verosimiglianza delle affermazioni ivi contenute, anche dopo che l’interessato abbia fatto valere, con argomenti seri, la sua estraneità ai fatti che gli vengono addebitati, oltre a violare le norme che definiscono le condizioni per l’adozione e il mantenimento di tali misure, nega fondamentalmente qualsiasi possibilità di controllo della sua azione da parte del giudice dell’Unione.
37.
Orbene, il principio secondo cui deve essere garantito un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti con cui il Consiglio adotta misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche è stato affermato dalla Corte molto prima delle sentenze del 21 marzo 2012, Fulmen/Consiglio (T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142) e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518).
38.
Nella sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), a proposito di misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità nel contesto della lotta contro il terrorismo, la Corte ha precisato che l’Unione «è una comunità di diritto, le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato» e in cui «i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva». Nella medesima sentenza la Corte ha inoltre precisato che, nel settore delle misure restrittive, l’effettività di detta tutela è tanto più importante dal momento che tali misure «comportano conseguenze gravi», poiché non soltanto a una persona, un gruppo o un’entità cui tale regolamento si applica è precluso effettuare tutti i tipi di operazioni e servizi finanziari, ma la loro reputazione e azione politica sono parimenti danneggiate ( 29 ). La Corte ha precisato altresì che il controllo deve avere ad oggetto gli elementi probanti sui quali è basato l’inserimento negli elenchi e l’identificazione precisa del nome delle persone ed entità interessate ( 30 ).
39.
Tali principi sono stati confermati, sempre nel settore delle misure restrittive adottate nell’ambito della lotta contro il terrorismo internazionale, nella sentenza del 29 giugno 2010, E e F (C‑550/09, EU:C:2010:382). È vero che, come ha sottolineato il Consiglio in udienza, detta sentenza verte sull’obbligo di tale istituzione di motivare gli atti che adottano misure restrittive, mentre nel presente procedimento non si pongono, almeno non in sede di impugnazione, questioni relative all’assenza o a una carenza di motivazione che vizierebbe l’iscrizione della ricorrente negli elenchi in questione ( 31 ). Tuttavia, nella medesima sentenza la Corte ha affermato, in termini chiari e inequivocabili, che tali misure devono essere sottoposte «a un controllo giurisdizionale adeguato della [loro] legalità sostanziale» e che la portata di tale controllo deve estendersi, in particolare, alla «verifica dei fatti nonché degli elementi probatori e di informazione invocati a [loro] sostegno» ( 32 ). Orbene, siffatto controllo può essere reso impossibile, oltre che dalla mancanza di motivazione dell’atto di cui trattasi, dalla mancanza di elementi che consentano di verificare, anche solo nei limiti di un esame ristretto, la fondatezza di tale motivazione.
40.
Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, alla data in cui il nome della ricorrente è stato iscritto per la prima volta negli elenchi in questione, il 23 maggio 2011, non vi era alcuna incertezza nella giurisprudenza della Corte circa l’obbligo del Consiglio di conformarsi, in occasione dell’adozione di decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, alle esigenze derivanti dal rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle persone interessate né, pertanto, circa il suo obbligo di basarsi su un quadro fattuale e probatorio che consentisse al giudice dell’Unione di effettuare un controllo, ancorché limitato, della legittimità di dette decisioni.
41.
Peraltro, occorre rilevare che l’esistenza di una giurisprudenza da cui risulti l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione di cui trattasi non è una condizione indispensabile per qualificare una violazione come manifestamente caratterizzata. Infatti, dalla giurisprudenza citata al punto 29 supra risulta che tale qualificazione, che tiene conto della portata del margine di discrezionalità che la norma violata lascia alle istituzioni, dipende in particolare dal grado di chiarezza e precisione della norma stessa. Orbene, tenuto conto dell’importanza che assume la tutela dei diritti fondamentali nella comunità di diritto costituita dall’Unione, a mio avviso non si può dubitare del fatto che le istituzioni di quest’ultima non dispongano di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo di fondare l’adozione e il mantenimento di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche su un minimo di base probatoria, che consenta al giudice dell’Unione di esercitare un controllo, ancorché marginale, sulla fondatezza – o anche solo sulla verosimiglianza ( 33 ) – degli argomenti che hanno giustificato l’adozione di tali misure.
42.
Nel caso di specie, come esposto supra al paragrafo 34, e come il Consiglio ha ammesso in risposta a un quesito del Tribunale e confermato all’udienza nel presente procedimento, l’argomento che ha motivato l’iscrizione e il mantenimento per quasi tre anni della ricorrente negli elenchi in questione non è mai stato sostenuto da un qualsiasi elemento di prova, il che ha reso impossibile qualunque controllo giurisdizionale da parte del giudice dell’Unione.
43.
In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso errori di diritto considerando, al punto 69 della sentenza impugnata, che il comportamento contestato al Consiglio costituiva una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione ai sensi della giurisprudenza citata supra al paragrafo 29.
44.
Per i motivi sopra esposti, ritengo che la prima parte della censura del Consiglio, relativa a un errore di diritto riguardo alle condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, debba essere respinta.
b) Sulla seconda parte, relativa a una valutazione erronea del grado di complessità della situazione e delle difficoltà di applicazione e interpretazione delle norme violate
45.
In secondo luogo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 62 della sentenza impugnata, che la regola che imponeva al Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente non riguardava una situazione particolarmente complessa e non comportava difficoltà di applicazione o di interpretazione. Il Consiglio sottolinea che le difficoltà connesse alla comunicazione di informazioni riservate sottese a una decisione di inserimento in un elenco ai fini della loro valutazione da parte del Tribunale erano state evidenziate dall’avvocato generale Sharpston nelle conclusioni relative alla causa Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:482) e che, per superare tali difficoltà, è stato inserito un nuovo articolo 105 nel regolamento di procedura del Tribunale nel 2014, ossia vari anni dopo che la ricorrente era stata iscritta per la prima volta negli elenchi in questione.
46.
Ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, il regime enunciato dalla Corte alla luce dell’articolo 340, secondo comma, TFUE tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e del grado di chiarezza e precisione della norma violata ( 34 ).
47.
Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che, durante il procedimento di primo grado, il Consiglio non ha mai fatto valere il carattere riservato di documenti o informazioni in suo possesso per opporsi alla loro comunicazione al Tribunale. Anzi, come si è già ripetutamente ricordato, il Consiglio ha indicato al Tribunale che le uniche informazioni di cui disponeva riguardo all’adozione e al mantenimento delle misure restrittive nei confronti della ricorrente erano state riprodotte nella motivazione dell’atto di iscrizione. Pertanto, come confermato in udienza all’agente del Consiglio in risposta a una precisa domanda della Corte, nel presente procedimento non si è mai posta la questione della trasmissione di informazioni riservate al giudice dell’Unione.
48.
In tali circostanze, il Consiglio non può fondatamente far valere difficoltà procedurali connesse a tale trasmissione all’epoca in cui sono state adottate le misure in questione, al fine di contestare la constatazione contenuta nel punto 62 della sentenza impugnata, secondo cui la regola che impone al Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate «non riguarda una situazione particolarmente complessa», «è chiara e precisa» e «non comporta difficoltà di applicazione o di interpretazione».
49.
Per i motivi esposti, la seconda parte della censura del Consiglio, relativa a un errore di diritto riguardo alle condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, deve essere parimenti respinta.
2. Sulla seconda censura, relativa a un errore di diritto concernente la condanna del Consiglio a risarcire la ricorrente per il danno non patrimoniale subito
50.
Con la seconda censura della sua impugnazione incidentale, diretta contro i punti da 87 a 92 della sentenza impugnata, il Consiglio, sostenuto dal Regno Unito, addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto condannandolo a versare alla ricorrente l’importo di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che essa affermava di avere subito. Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza secondo cui l’annullamento di una decisione di inserimento in un elenco è idoneo a riabilitare la persona interessata e a costituire una modalità di riparazione del danno non patrimoniale da essa sofferto. Secondo il Consiglio, considerazioni analoghe a quelle svolte dal Tribunale per giustificare la sua decisione, vale a dire, in particolare, la gravità dell’affermazione secondo cui un’entità è associata alla proliferazione nucleare iraniana, sarebbero applicabili, mutatis mutandis, anche ad altri procedimenti, in particolare la causa Sison/Consiglio (sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio, T‑47/03, non pubblicata, EU:T:2007:207), in cui il Tribunale avrebbe invece respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dedotta dal ricorrente. Il Consiglio osserva inoltre che, nel caso di specie, esso ha deciso di rimuovere il nome della ricorrente dagli elenchi in questione nell’aprile del 2014, vale a dire prima che fosse emessa la sentenza impugnata.
51.
Prima di esaminare gli argomenti del Consiglio, occorre rammentare brevemente il ragionamento seguito dal Tribunale nei motivi della sentenza impugnata contestati nell’ambito della censura in esame.
52.
Ai punti 80 e 85 della sentenza impugnata, il Tribunale rileva, anzitutto, che, quando una entità costituisce l’oggetto di misure restrittive in ragione dell’appoggio che si afferma abbia fornito alla proliferazione nucleare, essa viene pubblicamente associata ad un comportamento considerato come una minaccia grave alla pace ed alla sicurezza internazionali, con la conseguenza di suscitare riprovazione e diffidenza nei suoi confronti, compromettendo in tal modo la sua reputazione ed arrecandole, pertanto, un danno non patrimoniale – distinto dal danno materiale dovuto al pregiudizio alle proprie relazioni commerciali – per la quale deve essere risarcita. Più avanti, dopo avere rilevato che l’annullamento degli atti impugnati costituisce una forma di riparazione di tale danno, in quanto implica la constatazione che l’associazione della ricorrente alla proliferazione nucleare è ingiustificata e, pertanto, illegittima, il Tribunale ha constatato che, nelle circostanze di specie, tale annullamento è idoneo solo a ridurre l’ammontare del risarcimento concesso, ma non a costituire una riparazione integrale del danno sofferto ( 35 ). Il Tribunale espone quattro motivi a sostegno di tale constatazione. In primo luogo, gli effetti all’origine del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, in particolare l’incidenza sul comportamento nei suoi confronti delle entità terze, ubicate nella maggior parte dei casi al di fuori dell’Unione, «non possono essere controbilanciati completamente dalla constatazione a posteriori dell’illegittimità degli atti impugnati, tenuto conto del fatto che l’adozione di misure restrittive nei confronti di una entità tende ad attirare maggiore attenzione ed a suscitare un numero maggiore di reazioni, soprattutto fuori dall’Europa, rispetto al loro successivo annullamento» (punto 88 della sentenza impugnata). In secondo luogo, quanto affermato dal Consiglio nei confronti della ricorrente è particolarmente grave (punto 89 della sentenza impugnata). In terzo luogo, quanto affermato «non è supportato da alcun elemento di informazione o di prova pertinente» (punto 90 della sentenza impugnata). In quarto luogo, pur se l’inserimento del nome della ricorrente avrebbe potuto essere ritirato in qualsiasi momento dal Consiglio, tale inserimento è stato mantenuto per quasi tre anni, nonostante le rimostranze della ricorrente (punto 91 della sentenza impugnata).
53.
Gli argomenti del Consiglio si basano su una serie di premesse a mio avviso erronee.
54.
In primo luogo, contrariamente a quanto lascia intendere tale istituzione, la Corte non ha trasposto nel settore delle misure restrittive il principio, da essa elaborato nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica, secondo cui l’annullamento di un atto dell’amministrazione, e quindi il riconoscimento della sua illegittimità, costituisce di per sé una riparazione adeguata e in linea di principio sufficiente del danno non patrimoniale che tale atto ha causato al dipendente che lo impugna ( 36 ). È vero che, come ricordato dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, al punto 72 della sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), la Corte ha dichiarato che il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato poteva riabilitare il ricorrente o costituire una forma di riparazione del danno morale da lui subito in conseguenza di tale illegittimità. Tuttavia, da un lato, è pronunciandosi sulla persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente in seguito alla rimozione del suo nome dall’elenco controverso che la Corte ha formulato tale affermazione, la quale deve quindi essere considerata un obiter dictum nel contesto di detta sentenza. Dall’altro, la Corte si è limitata ad affermare che l’annullamento dell’atto «può (…) costituire una forma di riparazione del danno morale» ( 37 ), senza riprendere la formula molto più restrittiva utilizzata al punto 26 della sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione (C‑343/87, EU:C:1990:49) – cui ha tuttavia fatto rinvio –, secondo la quale l’annullamento dell’atto impugnato «costituisce di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che il [ricorrente] possa aver subito» ( 38 ).
55.
In secondo luogo, quand’anche la Corte avesse proceduto alla trasposizione del principio ricordato al paragrafo 54 supra, dalla giurisprudenza risulta che l’applicazione di detto principio non è automatica, contrariamente a quanto sembra sottintendere il Consiglio. Infatti, da un lato, per valutare se l’annullamento di un atto illegittimo possa avere l’effetto di eliminare retroattivamente il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di specie ( 39 ), tra cui la gravità e la durata dell’infrazione ( 40 ), nonché le circostanze aggravanti che caratterizzano la situazione specifica dell’interessato ( 41 ). Dall’altro, il ricorrente può dimostrare di avere subito un danno non patrimoniale separabile dall’illegittimità su cui è fondato l’annullamento dell’atto e che non può essere integralmente riparato con detto annullamento ( 42 ). A tale proposito, la giurisprudenza ha precisato che le accuse gravi formulate pubblicamente nei confronti dell’interessato, in un atto che gli arreca pregiudizio o in un procedimento che sfoci in un simile atto, sono idonee a causargli un danno non patrimoniale diverso dall’atto stesso qualora ne ledano l’onore, la dignità, l’autostima o la reputazione ( 43 ). Orbene, come la Corte ha rilevato nella sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), le persone interessate da misure restrittive sono pubblicamente associate a comportamenti che suscitano riprovazione e diffidenza ( 44 ). Esse subiscono quindi un danno non patrimoniale distinto da quello causato dall’atto in sé e che, a seconda delle circostanze, può risultare inidoneo ad essere integralmente riparato dall’annullamento di tale atto ( 45 ).
56.
In terzo luogo, contrariamente a quanto lascia intendere il Consiglio, la domanda diretta al risarcimento del danno non patrimoniale che la ricorrente nella causa Sison/Consiglio (Sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio, T‑47/03, non pubblicata, EU:T:2007:207) affermava di avere subito è stata respinta su basi diverse dalla constatazione che l’annullamento delle misure restrittive in questione era idoneo ad eliminare completamente tale danno. Infatti, il punto 241 di detta sentenza, al quale rinvia il Consiglio, verte unicamente sul danno derivante dalla violazione dei diritti di difesa del ricorrente, danno che secondo il Tribunale poteva essere adeguatamente riparato dall’annullamento dell’atto impugnato, considerata la natura di garanzia procedurale della norma violata. È invece al punto 247 della medesima sentenza che il Tribunale si pronuncia sulla domanda diretta alla riparazione del danno non patrimoniale derivante, tra l’altro, dalla stigmatizzazione del ricorrente in quanto «terrorista», respingendola per mancanza di prove del nesso di causalità tra tale danno e gli atti comunitari contestati.
57.
Dalle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale non ha commesso gli errori imputatigli dal Consiglio laddove ha proceduto, nella sentenza impugnata, a una valutazione delle circostanze di specie per accertare se e in quale misura il danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente potesse ritenersi integralmente eliminato dall’annullamento degli atti in questione.
3. Conclusione sull’impugnazione incidentale
58.
In base a tutte le suesposte considerazioni, ritengo che l’impugnazione incidentale del Consiglio sia infondata e debba quindi essere respinta.
C – Sull’impugnazione principale
59.
La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il primo motivo, diretto contro i punti da 93 a 149 della sentenza impugnata, essa addebita al Tribunale di avere commesso vari errori di diritto respingendo la domanda di risarcimento dei danni materiali che essa avrebbe subito a causa del suo inserimento negli elenchi di cui trattasi. Il secondo motivo è invece diretto contro la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla ricorrente.
1. Sul primo motivo, concernente la violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di proporzionalità e di equa valutazione, un diniego di giustizia, un travisamento dei fatti e un ragionamento erroneo e contraddittorio per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni materiali che la ricorrente afferma di avere subito
60.
Il motivo è suddiviso in più capi.
a) Sul primo capo, relativo a una violazione del principio del risarcimento integrale enunciato dall’articolo 340, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali
61.
Con il primo capo del suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente addebita al Tribunale la violazione del suo diritto di essere risarcita integralmente dei danni provocati dal comportamento illecito del Consiglio, secondo i principi enunciati all’articolo 340, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Essa sostiene che, tra i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali rinviano tali disposizioni, figurano i principi di «proporzionalità» e di «equa valutazione», secondo i quali, se l’esistenza dei danni è comprovata, ma l’accertamento della loro portata o del loro ammontare è difficile o complesso, il Tribunale deve fissare l’importo del risarcimento «in maniera giusta ed equa o, in subordine, secondo equità», anziché respingere «l’evidenza» nella sua totalità. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha respinto con una motivazione illogica e contraddittoria tutte le sue domande di risarcimento dei danni materiali, dopo avere riconosciuto, in vari passaggi della sentenza impugnata ( 46 ), che il comportamento del Consiglio aveva effettivamente e «per definizione» provocato tali danni alla ricorrente.
62.
In via preliminare, rilevo che gli argomenti sopra esposti sono sistematicamente e integralmente riprodotti dalla ricorrente negli altri capi del suo primo motivo, che vertono sui motivi della sentenza impugnata concernenti le diverse voci di danno fatte valere dalla stessa ricorrente in primo grado, sicché è legittimo interrogarsi sull’autonomia del capo in esame nel contesto del suddetto motivo.
63.
Ciò detto, ricordo che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni cumulative, tra cui l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato alle istituzioni e il danno lamentato ( 47 ). Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, spetta al ricorrente fornire prove concludenti in ordine sia all’esistenza che alla portata del danno lamentato ( 48 ). Risulta parimenti da giurisprudenza consolidata che spetta direttamente alla parte che invoca la responsabilità dell’Unione dimostrare il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni ( 49 ).
64.
Contrariamente a quanto sembra sottintendere la ricorrente, tali principi si applicano del pari quando la responsabilità extracontrattuale dell’Unione venga invocata nel contesto dell’adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, vale a dire misure concepite per incidere negativamente sulla situazione giuridica o economica delle entità e dei singoli interessati al fine di indurli a modificare il loro comportamento. Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di avere proceduto, sulla base degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, a una valutazione sia dell’effettività dei vari danni lamentati dalla ricorrente sia della loro portata e di avere verificato, per ciascuna voce di danno dedotta, se sussistesse un nesso di causalità diretto con il comportamento illecito imputato al Consiglio. Pertanto, la circostanza che, a seguito di tale esame, il Tribunale abbia respinto tutte le domande dedotte dalla ricorrente non consente, di per sé e a prescindere dalla constatazione di errori tali da viziare il suddetto esame, di concludere per una violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, o del principio sancito dall’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali.
65.
Quanto alla censura concernente l’asserita illogicità e contraddittorietà dei motivi, rilevo, al pari del Consiglio, che essa si fonda su una lettura selettiva della sentenza impugnata. Infatti, in primo luogo, il rilievo esposto al punto 88 di detta sentenza, secondo cui dagli atti di causa emerge che l’affermazione del coinvolgimento della ricorrente nella proliferazione nucleare ha condizionato il comportamento nei suoi confronti delle entità terze, ubicate nella maggior parte dei casi al di fuori dell’Unione, è contenuto nei motivi dedicati all’esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale – e il Tribunale precisa che tali effetti sono all’origine del danno in questione – e pertanto non può essere considerato un elemento della valutazione relativa all’effettività dei danni materiali lamentati dalla ricorrente. In secondo luogo, è vero che al punto 109 della sentenza impugnata, come sottolineato dalla ricorrente, il Tribunale rileva che «la rottura dei rapporti commerciali da parte delle entità situate nell’Unione è una conseguenza inevitabile dell’adozione di misure restrittive» e che, nella fattispecie, l’interruzione del rapporto commerciale tra la Siemens AG e la ricorrente costituiva «conseguenza diretta» dell’adozione delle misure in questione. Tuttavia, al termine dell’analisi che segue, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato l’effettività del danno materiale lamentato quale conseguenza di tale interruzione. In terzo luogo, l’affermazione contenuta nel punto 145 della sentenza impugnata, secondo cui «gli estratti della contabilità della ricorrente e la tabella ricapitolativa in questione rivel[a]no effettivamente una riduzione significativa del suo fatturato», è accompagnata, circostanza che la ricorrente omette di menzionare, dalla constatazione che detti documenti «non dimostrano tuttavia le cause di tale dinamica». Lo stesso vale per l’affermazione contenuta nel punto 147 della sentenza impugnata, secondo cui le misure restrittive di cui trattasi «tendono, per definizione, a limitare il libero esercizio dell’attività economica della ricorrente», cui segue, nel medesimo punto, la constatazione che la ricorrente non ha prodotto elementi che permettano di valutare la portata del danno subito.
66.
Per quanto riguarda, infine, la censura relativa all’asserito obbligo del Tribunale di concedere un risarcimento secondo equità qualora sia dimostrata l’esistenza dei danni, ma la valutazione della loro entità richieda operazioni complesse, è opportuno esaminarla nel contesto della specifica valutazione delle varie voci di danno fatte valere dalla ricorrente, valutazione che forma oggetto di critiche puntuali negli altri capi del motivo in esame. In questa fase è sufficiente rilevare che tale obbligo non può comunque esentare il giudice dell’Unione dal suo dovere di verificare, caso per caso, se ricorrano le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione relative, in particolare, all’effettività del danno lamentato e al nesso di causalità.
67.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che il primo capo del primo motivo dell’impugnazione principale, nelle parti in cui non si confonde con gli altri capi del medesimo motivo, debba essere respinto in quanto infondato.
b) Sul secondo capo, concernente vari errori di diritto che vizierebbero il rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa della risoluzione del contratto relativo alla ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan (Iraq) e della chiusura dei conti bancari
i) Sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto relativo alla ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan
68.
Con il secondo capo del primo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha rifiutato, arbitrariamente e in violazione dei principi di proporzionalità e di «equa valutazione», di riconoscerle qualsiasi risarcimento per il danno sofferto a causa dell’annullamento del contratto relativo alla ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan (Iraq).
69.
Essa rileva che il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, al punto 102 della sentenza impugnata, che tale contratto, stipulato tra la ricorrente e le autorità del Kurdistan iracheno, era stato da queste ultime risolto in quanto la ricorrente non aveva potuto ottenere un pagamento da parte della Banca mondiale, perché bloccato da una banca intermediaria europea, e, dall’altro, al punto 104 della sentenza impugnata, che detto blocco si era verificato poco tempo dopo l’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe tratto da tali constatazioni la necessaria conclusione, ossia che l’unico motivo plausibile atto a spiegare il blocco del pagamento era l’iscrizione della ricorrente negli elenchi di cui trattasi.
70.
Per quanto riguarda l’affermazione contenuta nel punto 104 della sentenza impugnata, secondo cui non erano stati dimostrati l’effettività e l’ammontare del danno lamentato, la ricorrente afferma di avere prodotto dinanzi al Tribunale gli elementi che consentono di valutare il valore del contratto, le spese sostenute per la sua preparazione nonché il margine di profitto previsto, giustificando così, nel dettaglio, l’importo chiesto a titolo di risarcimento del danno subito. Il Tribunale avrebbe illegittimamente respinto o snaturato tali elementi di prova.
71.
Occorre rilevare che il Tribunale, dopo avere constatato, al punto 103 della sentenza impugnata, che gli elementi di prova di cui disponeva non dimostravano esplicitamente che il blocco del pagamento da parte della banca intermediaria europea derivasse dall’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente, ha poi affermato che, anche volendo supporre che fosse provata l’esistenza di un nesso di causalità tra tale blocco e dette misure, in ogni caso la ricorrente non aveva dimostrato l’effettività e l’ammontare del danno lamentato. Con i suoi argomenti, la ricorrente contesta tale affermazione e rimette in discussione la valutazione operata dal Tribunale degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.
72.
A tale proposito ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti sottopostigli, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte ( 50 ). Dalla giurisprudenza risulta inoltre che uno snaturamento degli elementi di prova esiste allorché, senza che occorra ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea. Ciò vale in particolare quando le deduzioni che il Tribunale ha tratto da taluni documenti non sono conformi al senso e alla portata di tali documenti letti nella loro completezza ( 51 ).
73.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur facendo valere uno snaturamento delle prove prodotte in primo grado, non spiega tuttavia in cosa consisterebbe esattamente tale snaturamento, ma si limita a rinviare genericamente a passaggi delle sue memorie dinanzi al Tribunale nonché ad allegati delle stesse. Ad ogni fine utile, rilevo che i punti da 71 a 77 della memoria di replica dinanzi al Tribunale, ai quali la ricorrente rinvia, contengono solo un sunto delle circostanze della risoluzione del contratto in questione. Solo al punto 76 di detta memoria la ricorrente menziona il danno subito, facendo valere una perdita del 10% del valore di detto contratto a titolo delle spese sostenute per la sua preparazione e del 20% del medesimo valore a titolo del margine di profitto previsto. In tale contesto, essa rinvia all’allegato A-5 del ricorso in primo grado nonché agli allegati A-25-a e A-25-b della memoria di replica dinanzi al Tribunale. Orbene, tali allegati consistono, il primo, in una tabella riepilogativa dei progetti della ricorrente che sarebbero stati pregiudicati e degli appalti pubblici che essa avrebbe perduto a causa delle sanzioni adottate nei suoi confronti e, gli altri due, in una copia del contratto in questione e delle condizioni speciali ivi allegate. Sebbene forniscano informazioni sul valore del contratto in parola, tali documenti non sono tuttavia idonei a dimostrare né l’effettività delle spese che la ricorrente avrebbe sostenuto in relazione a detto contratto, né l’entità del margine di profitto che essa poteva ragionevolmente attendersi dall’esecuzione di tale contratto. Per quanto riguarda le risposte ai quesiti 7 e 8 posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 14 gennaio 2014, alle quali la ricorrente ha reagito con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2014, rilevo che la prima riguarda solo il presunto nesso di causalità tra il blocco del pagamento in questione e le misure restrittive nei confronti della ricorrente e che la seconda contiene solo semplici asserzioni relative alle spese che essa avrebbe sostenuto e al mancato guadagno dovuto alla risoluzione del contratto di cui trattasi. Come ha constatato il Tribunale al punto 106 della sentenza impugnata, tali affermazioni non sono accompagnate né da rendiconti delle spese sostenute né da indicazioni precise sul tasso di rendimento della ricorrente o del settore industriale in cui essa opera ( 52 ).
74.
Poiché non è stato dimostrato che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottopostigli, occorre dichiarare irricevibili le censure sollevate dalla ricorrente contro la conclusione secondo cui essa non ha dimostrato l’effettività e l’entità del danno che sarebbe derivato dalla risoluzione del contratto relativo alla ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan.
75.
Atteso che le condizioni relative, in particolare, all’effettività del danno lamentato e al nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni sono cumulative e che, in mancanza di una di tali condizioni, non può sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non occorre pronunciarsi sulla censura relativa al carattere erroneo della conclusione secondo cui detto nesso non sussisteva rispetto alla voce di danno in esame.
76.
Inoltre, poiché, da un lato, il Tribunale, senza commettere gli errori che gli addebita la ricorrente, ha concluso per la mancanza di prove dell’effettività e dell’ammontare del danno lamentato e, dall’altro, la ricorrente non ha fatto valere l’impossibilità o una difficoltà di quantificazione di tale danno, le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità e di «equa valutazione» non possono comunque essere accolte.
ii) Sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura dei conti bancari della ricorrente
77.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale le ha negato arbitrariamente e sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, oltre che snaturando gli elementi di prova, qualsiasi risarcimento per il danno che essa avrebbe sofferto a causa della chiusura dei suoi conti bancari da parte della Emirate National Bank of Dubai.
78.
Occorre rilevare che, ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, sulla base della lettera inviata alla ricorrente dalla Emirate National Bank of Dubai, con cui quest’ultima la informava della chiusura dei suoi conti bancari, che tale chiusura era una conseguenza dell’adozione, poco tempo prima, delle misure restrittive nei confronti della ricorrente. Tuttavia, nei punti successivi di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda l’effettività e l’entità del danno lamentato, in primo luogo, che la Emirate National Bank of Dubai non aveva congelato i fondi sui conti della ricorrente, ma li aveva restituiti a quest’ultima (punto 97 della sentenza impugnata), in secondo luogo, che la ricorrente non aveva dedotto alcun elemento volto a dimostrare che essa non aveva la possibilità di ottenere da un’altra banca i servizi finanziari precedentemente forniti dalla Emirate National Bank of Dubai (punto 98 di tale sentenza), in terzo luogo, che essa non aveva presentato elementi concreti volti a dimostrare che la chiusura dei propri conti o l’interruzione dei propri pagamenti avessero pregiudicato le relazioni con i suoi partner commerciali o con altri soggetti o entità (punto 99 della suddetta sentenza) e, in quarto luogo, che la ricorrente non aveva presentato elementi atti a giustificare l’ammontare del danno che affermava di avere subito (punto 100 della stessa sentenza).
79.
Per quanto riguarda, anzitutto, la constatazione operata al punto 99 della sentenza impugnata, secondo cui non era stato dimostrato l’impatto dell’interruzione dei servizi finanziari in questione sui rapporti commerciali della ricorrente, quest’ultima si limita ad affermare che detta constatazione non è motivata e a dedurre un travisamento dei fatti. Tuttavia, a parte le affermazioni generiche secondo cui «tale interruzione ha portato alla paralisi dei suoi affari e delle sue attività economiche», la ricorrente non menziona alcun elemento concreto idoneo a dimostrare tale impatto, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare o avrebbe snaturato o la cui esclusione non sarebbe stata motivata.
80.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’affermazione del Tribunale contenuta nel punto 96 della sentenza impugnata, secondo cui il rifiuto della Emirate National Bank of Dubai di continuare a fornire servizi finanziari alla ricorrente era verosimilmente dovuto all’adozione delle misure restrittive di cui trattasi e al timore di tale banca di vedersi a sua volta imporre siffatte misure restrittive, non equivale ad ammettere che lo stesso rifiuto sarebbe stato certamente opposto alla ricorrente da qualsiasi altra banca verso la quale essa avesse reindirizzato i suoi pagamenti. Pertanto, il Tribunale non si è contraddetto constatando, al punto 98 della medesima sentenza, che la ricorrente non aveva dimostrato di non poter ottenere gli stessi servizi finanziari da un’altra banca. Peraltro, dalle memorie della ricorrente non risulta che essa abbia affermato, dinanzi al Tribunale, di avere intrapreso una qualunque azione per chiedere ad altri istituti bancari i servizi finanziari precedentemente forniti dalla Emirate National Bank of Dubai e di avere ricevuto un rifiuto. Pertanto, non è stato dimostrato che la constatazione del Tribunale si fondi su uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.
81.
Infine, per quanto riguarda la constatazione operata al punto 100 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non ha giustificato l’ammontare del danno che afferma di avere subito, la ricorrente si limita, ancora una volta, ad eccepire un travisamento dei fatti, sostenendo tuttavia tale eccezione solo con affermazioni generiche, secondo le quali la chiusura dei conti in questione avrebbe avuto l’effetto «inevitabile e incontestabile», e «secondo il normale ordine delle cose», di provocarle un «ingente danno finanziario» ( 53 ).
c) Sul terzo e il quarto capo, concernenti diversi errori di diritto che vizierebbero il rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa della risoluzione dei contratti e della rottura dei rapporti con i suoi partner commerciali
82.
Con il terzo e il quarto capo del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE e l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi di proporzionalità e di equa valutazione, rifiutando di riconoscerle qualsiasi risarcimento per il danno di EUR 2 milioni che essa avrebbe sofferto a causa della risoluzione dei contratti e della rottura dei rapporti commerciali con i suoi partner più importanti, vale a dire la Siemens e la Mobarakeh Steel Co. (in prosieguo: la «Mobarakeh»). Il ragionamento del Tribunale sarebbe inoltre illogico e contraddittorio e si fonderebbe su un travisamento dei fatti nonché sul diniego dell’evidenza.
83.
Occorre rammentare che, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un nesso di causalità diretta tra l’interruzione del rapporto commerciale tra la Siemens e la ricorrente e l’adozione delle misure restrittive nei confronti di quest’ultima. Al punto 110 di tale sentenza, pronunciandosi sull’esistenza di un danno, il Tribunale, pur riconoscendo che la rottura dei rapporti con fornitori importanti perturba le attività di una società, ha affermato che un rifiuto di fornire prodotti non costituisce, in quanto tale, un danno, poiché quest’ultimo sorge unicamente se il rifiuto si ripercuote sui risultati economici di tale società.
84.
Il Tribunale ha poi esaminato i diversi elementi prodotti dalla ricorrente per dimostrare di avere subito un danno a causa dell’interruzione di ogni rapporto commerciale con i suoi fornitori europei. Tali elementi riguardano l’annullamento del contratto con la Mobarakeh (punti da 112 a 117 della sentenza impugnata), le ripercussioni di tale interruzione sull’esecuzione dei contratti per l’ammodernamento dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate in Siria (punti da 118 a 125 di tale sentenza) e per la costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz (Afghanistan) e a Baghlan (Afghanistan) (punti da 126 a 132 della suddetta sentenza), nonché altri progetti all’estero che sarebbero stati pregiudicati (punti da 133 a 148 della stessa sentenza).
i) Sull’annullamento del contratto con la Mobarakeh
85.
La ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, per la negata spedizione di alcune apparecchiature da parte della Siemens, essa non aveva potuto adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti della Mobarakeh, la quale ha annullato il contratto in questione ed ha escluso la ricorrente dai propri bandi futuri. Al punto 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che l’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente non costituiva la causa determinante e diretta dell’annullamento del contratto in questione.
86.
Secondo la ricorrente, tale conclusione sarebbe fondata su un travisamento della lettera inviatale dalla Mobarakeh il 3 settembre 2011 per comunicarle la risoluzione del contratto. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da tale lettera non risulta che l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti sia stata la ragione «cruciale e determinante» della decisione di risolvere il contratto, dato che la Mobarakeh pone l’accento semmai sul ritardo della ricorrente nell’esecuzione dei suoi obblighi rispetto al termine contrattuale di 15 mesi scaduto il 15 novembre 2010, vale a dire, come sottolinea il Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, più di sei mesi prima dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di cui trattasi. Pertanto, il Tribunale non ha travisato il senso di tale lettera ( 54 ).
ii) Sui danni che la ricorrente afferma di avere subito nel contesto dei contratti per l’ammodernamento dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate in Siria
87.
La ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, per l’interruzione da parte dei suoi fornitori europei di ogni rapporto commerciale instaurato con essa, non è stata in grado di fornire la maggior parte dell’apparecchiatura, degli accessori e dei materiali necessari per l’ammodernamento dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate in Siria, il che le avrebbe causato un danno pari ad almeno il 30% del valore della parte del contratto in questione che ha dovuto essere subappaltata, ovvero di EUR 1425000, a titolo dei lavori preparatori eseguiti e del margine di profitto (v. punto 118 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha respinto tale parte della domanda di risarcimento della ricorrente dopo avere constatato la mancanza di elementi di prova atti a dimostrare, da un lato, l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato al Consiglio e il danno lamentato (punti da 119 a 121 di tale sentenza) e, dall’altro, il danno fatto valere (punti da 122 a 124 della stessa sentenza).
88.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il nesso di causalità, al punto 119 della sentenza impugnata il Tribunale ha riconosciuto, in base ai documenti prodotti dalla ricorrente, che l’inizio ed il calendario dei lavori commissionati alla ricorrente erano stati rinviati e che quest’ultima era stata autorizzata a ricorrere a «parti contrattuali secondarie». Al punto 120 di detta sentenza, il Tribunale ha tuttavia constatato che gli elementi prodotti dalla ricorrente non dimostravano che la causa del ritardo accumulato nella realizzazione del progetto e che rendeva necessario il ricorso a «parti contrattuali secondarie» fosse costituita dall’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.
89.
La ricorrente contesta tale constatazione.
90.
Si deve ricordare che, in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la questione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno costituisce una questione di diritto, che dunque soggiace al controllo della Corte ( 55 ). Tuttavia, tale controllo non può rimettere in discussione le constatazioni e le valutazioni dei fatti compiute dal Tribunale ( 56 ).
91.
Nella fattispecie, la maggior parte degli argomenti della ricorrente è diretta a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova compiuta dal Tribunale, senza invocare uno snaturamento di detti elementi. Tali argomenti devono quindi essere dichiarati irricevibili.
92.
È invece ricevibile, nella parte in cui è volta a contestare al Tribunale di non avere effettuato una qualificazione giuridica corretta dei fatti, la censura relativa a un errore che quest’ultimo avrebbe commesso omettendo di riconoscere l’esistenza di un nesso di causalità in base al carattere «plausibile», date le circostanze di specie, delle affermazioni della ricorrente. A tale proposito, rilevo che, secondo la giurisprudenza, sussiste un nesso di causalità ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE quando esiste un rapporto certo e diretto di causa ed effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione di cui trattasi e il danno lamentato, nesso che incombe alla ricorrente dimostrare ( 57 ). Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di essersi limitato a constatare la mancanza di prove di tale nesso di causalità senza verificare il carattere «plausibile» delle affermazioni della ricorrente. Peraltro, quest’ultima non può far valere il carattere plausibile della sua interpretazione dei fatti pertinenti per rimediare alla mancata produzione di elementi che consentano di dimostrare adeguatamente l’esistenza di siffatto nesso di causalità.
93.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la constatazione del Tribunale secondo cui la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il danno subito, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove operata dal Tribunale, senza far valere uno snaturamento delle stesse, e devono quindi essere dichiarati irricevibili.
iii) Sui danni che la ricorrente afferma di avere subito nel contesto del contratto relativo alla costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan
94.
La ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, a causa dell’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei suoi fornitori europei, essa non è stata in grado di fornire parte dei macchinari e delle apparecchiature necessari per la costruzione delle sottostazioni elettriche a Kunduz e a Baghlan e di avere subito un danno pari ad almeno il 10% del valore della parte del progetto che ha dovuto essere subappaltata, ovvero una somma corrispondente ad EUR 729210,80.
95.
Ai punti da 129 a 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in primo luogo, che non disponeva di elementi volti a dimostrare che le condizioni del contratto relativo alla costruzione delle sottostazioni elettriche a Kunduz e a Baghlan avevano dovuto essere modificate in seguito all’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente, in particolare facendo ricorso a subappaltatori, in secondo luogo, che la ricorrente non aveva dimostrato che, a seguito dell’annullamento di un ordine della Siemens, non aveva potuto dare esecuzione a detto contratto senza ricorrere a subappaltatori e, in terzo luogo, che essa non aveva precisato nemmeno il tipo di danno subito né presentato elementi che dimostrassero l’ammontare della parte asseritamente subappaltata di tale contratto.
96.
Quasi tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente contro le constatazioni suesposte sono diretti a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli elementi di prova compiuta dal Tribunale o si risolvono in semplici asserzioni, spesso fondate su una lettura selettiva della sentenza impugnata.
97.
L’unica censura a mio avviso ricevibile riguarda lo snaturamento dei fatti e delle prove che il Tribunale avrebbe commesso affermando che la ricorrente non aveva dimostrato che, a seguito dell’annullamento dell’ordine della Siemens, non aveva più potuto eseguire il contratto in questione senza ricorrere a subcontraenti. A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto sapere che essa non è un produttore e dipende quindi dai suoi fornitori e subcontraenti. Mi sembra tuttavia che tale censura si fondi su una lettura erronea del punto 130 della sentenza impugnata. Infatti, a mio avviso, il Tribunale non intendeva affermare che la ricorrente avrebbe potuto produrre essa stessa le apparecchiature e i macchinari oggetto del contratto, bensì che essa avrebbe potuto, se del caso, acquistare tale materiale presso fornitori diversi dalla Siemens, ad esempio presso fornitori non europei, anziché subappaltarne la fornitura. Non è quindi stato dimostrato lo snaturamento fatto valere dalla ricorrente, unica censura da essa dedotta contro tale punto della sentenza impugnata.
iv) Sugli altri elementi valutati dal Tribunale nell’ambito dell’esame della domanda di risarcimento dei danni che la ricorrente afferma di avere subito a causa della risoluzione dei contratti e della rottura dei rapporti con i suoi partner commerciali
98.
La ricorrente fa valere anzitutto che, ai punti 133 e segg. della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato la mancanza di prove di fatti che esso stesso avrebbe considerato accertati in altri passaggi della medesima sentenza.
99.
A tale proposito rilevo che, nei suddetti punti della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato una serie di documenti prodotti dalla ricorrente e ha concluso, per ognuno di essi, che non fornivano elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato al Consiglio e il danno lamentato dalla ricorrente in ragione della rottura dei rapporti commerciali con i suoi fornitori europei, o l’effettività di tale danno. Ai punti 88 e 109 della sentenza impugnata, ai quali rinvia la ricorrente, il Tribunale ha dichiarato che «il coinvolgimento della ricorrente nella proliferazione nucleare ha condizionato il comportamento nei suoi confronti delle entità terze, ubicate nella maggior parte dei casi al di fuori dell’Unione» (punto 88 di tale sentenza) e che «la rottura dei rapporti commerciali da parte delle entità situate nell’Unione è una conseguenza inevitabile dell’adozione di misure restrittive» (punto 109 della suddetta sentenza). Orbene, tali passaggi non costituiscono, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il riconoscimento dell’effettività del danno lamentato dalla ricorrente a motivo di tale rottura né dell’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e le misure restrittive. Al contrario, al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato molto chiaramente che «il rifiuto di fornire prodotti non costituisce, in quanto tale, un danno».
100.
La ricorrente sostiene inoltre che è «normale», in «circostanze ordinarie», che la rottura dei rapporti commerciali da parte dei fornitori di un’impresa provochi un danno e, più in generale, che le misure restrittive vengano adottate allo scopo di infliggere il massimo danno economico e finanziario all’entità in questione, cosa che il Tribunale tenterebbe di negare, in particolare, imponendole un onere probatorio impossibile da assolvere.
101.
A tale riguardo, è certamente vero, come riconosce lo stesso Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, che le misure restrittive tendono a limitare il libero esercizio dell’attività economica delle entità di cui trattasi, per indurle a modificare il loro comportamento in senso conforme agli obiettivi perseguiti. Tuttavia, tale evidenza non consente di presumere che dette misure abbiano concretamente provocato alla persona interessata un danno effettivo e certo e pertanto non possono dispensarla, nell’ambito di un’azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, dal dimostrare, oltre all’illegittimità del comportamento contestato al Consiglio, l’effettività e l’entità del danno lamentato nonché il nesso di causalità tra tale danno e detto comportamento. Infatti, come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare, l’esistenza di un danno reale e certo non può essere presa in considerazione in modo astratto da parte del giudice dell’Unione, ma deve essere valutata in funzione delle precise circostanze di fatto che caratterizzano ciascun caso presentato dinanzi a quest’ultimo ( 58 ). Inoltre, conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE, l’Unione è tenuta a risarcire unicamente i danni che sono conseguenza del comportamento delle sue istituzioni o dei suoi agenti, il che presuppone la prova di un nesso sufficientemente diretto fra tale comportamento e il danno lamentato ( 59 ). Nella fattispecie, peraltro, non risulta che il Tribunale abbia imposto alla ricorrente un onere probatorio anomalo o impossibile da soddisfare.
102.
Per il resto, poiché sono diretti a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale, gli argomenti della ricorrente devono essere dichiarati irricevibili.
v) Sulla censura secondo cui il Tribunale non avrebbe effettuato un’equa valutazione dei danni sofferti dalla ricorrente
103.
In subordine, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere effettuato una valutazione secondo equità del risarcimento da concederle in ragione della rottura dei rapporti con i suoi partner commerciali, basandosi in particolare sulla sostanziale perdita di fatturato e sul licenziamento di un gran numero di dipendenti, anziché respingere integralmente ogni sua richiesta di risarcimento.
104.
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, per constatare, se del caso, l’obbligo del Tribunale di procedere a siffatta valutazione, sarebbe stato necessario che la ricorrente fornisse almeno la prova dell’effettività dei danni lamentati e dell’esistenza di un nesso di causalità, cosa che il Tribunale ha invece escluso, senza essere validamente contestato dalla ricorrente.
105.
Quanto al rinvio, da parte della ricorrente, agli estratti della sua contabilità, rilevo che, al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, nell’ambito del suo potere sovrano di valutazione delle prove, che, sebbene tali estratti rivelino effettivamente una riduzione significativa del suo fatturato, essi non dimostrano tuttavia le cause di tale dinamica, cosicché «è impossibile determinare se – e, all’occorrenza, in che misura – detta riduzione sia dovuta all’adozione ed al mantenimento di misure restrittive nei confronti della ricorrente piuttosto che ad altri fattori, quale l’evoluzione generale del contesto economico».
d) Conclusione in ordine al primo motivo
106.
In base alle precedenti considerazioni, ritengo che il primo motivo dell’impugnazione principale, diretto contro il rigetto della domanda di risarcimento del danno materiale che la ricorrente afferma di avere subito, debba essere respinto.
107.
Poiché risulta da quanto precede che le condizioni relative all’effettività e all’entità del danno e/o al nesso di causalità tra questo e il comportamento contestato al Consiglio non sono soddisfatte per tutte le voci di danno fatte valere dalla ricorrente nella sua domanda di risarcimento dei danni materiali, non può comunque essere accolta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che la Corte, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, fissi secondo equità l’importo di detto risarcimento.
2. Sul secondo motivo di impugnazione, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente
108.
Secondo la ricorrente, l’importo di EUR 50000 assegnato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, importo che essa considera insignificante, sarebbe stato fissato in maniera arbitraria e immotivata, nonché in violazione del principio di proporzionalità.
109.
Per quanto riguarda la censura fondata su una carenza di motivazione, ricordo che, secondo giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 60 ). Nella fattispecie, il Tribunale ha indicato in modo sufficientemente chiaro, ai punti da 86 a 91 della sentenza impugnata, il cui contenuto è riassunto al punto 52 supra, le considerazioni e gli elementi su cui si è basato per fissare l’importo del risarcimento da concedere alla ricorrente.
110.
Per quanto riguarda la censura fondata sulla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente non è riuscita, a mio avviso, a dimostrare con i suoi argomenti che la valutazione del Tribunale è viziata da tale illegittimità.
111.
Da un lato, affermando che il Tribunale non ha tenuto conto adeguatamente né dell’entità del danno né della gravità delle violazioni commesse dal Consiglio, la ricorrente chiede in realtà una nuova valutazione dell’importo stabilito dal Tribunale. Orbene, secondo la giurisprudenza, una volta che il Tribunale abbia accertato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, il risarcimento più adeguato ( 61 ).
112.
Dall’altro, nella misura in cui la ricorrente addebita al Tribunale di avere ritenuto che gli effetti pregiudizievoli della sua iscrizione negli elenchi in questione siano durati circa tre anni, mentre essa continuerebbe a subirne le ripercussioni negative, è sufficiente rilevare, al pari del Consiglio, che l’Unione può essere considerata responsabile solo dei danni che sono conseguenza diretta delle violazioni commesse da suoi organi e agenti. Né il fatto che, come sostiene la ricorrente, il suo nome sia tuttora associato, sui siti Internet, alle sanzioni né i presunti danni che ne deriverebbero possono essere considerati una tale conseguenza diretta, dato che il nome della ricorrente è stato rimosso dagli elenchi di cui trattasi il 16 aprile 2014 e la sentenza che ha annullato tale iscrizione è stata adottata il 25 novembre 2014.
113.
Per i suesposti motivi, il secondo motivo dell’impugnazione principale dev’essere, a mio avviso, respinto.
3. Conclusione sull’impugnazione principale
114.
In base alle precedenti considerazioni, ritengo che l’impugnazione principale debba essere integralmente respinta.
IV – Conclusione
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte:
—
di respingere integralmente tanto l’impugnazione principale della Safa Nicu Sepahan Co. quanto l’impugnazione incidentale del Consiglio dell’Unione europea e
—
di condannare la Safa Nicu Sepahan Co., il Consiglio dell’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sopportare le proprie spese, conformemente agli articoli 138, paragrafi 2 e 3, e 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Rilevo che gli atti annullati dal Tribunale sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 215 TFUE e quindi al di fuori dell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Tali atti rientrano quindi nella competenza generale dei giudici dell’Unione, conformemente all’articolo 19 TUE [v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Rosneft (C‑72/15, EU:C:2016:381, paragrafo 48)]. Il Tribunale era pertanto competente a conoscere del ricorso proposto dalla ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’adozione di tali atti, il che peraltro non è mai stato contestato dal Consiglio né dinanzi al Tribunale, né dinanzi alla Corte.
( 3 ) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
( 4 ) Decisione del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 136, pag. 65).
( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1).
( 6 ) Regolamento del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2011, L 136, pag. 26).
( 7 ) Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, p. 71).
( 8 ) Regolamento del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).
( 10 ) Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2014, L 119, pag. 65).
( 11 ) Regolamento del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2014, L 119, pag. 1).
( 12 ) Il Tribunale ha constatato che la ricorrente non contestava più l’inserimento in questione e ha concluso che pertanto non era più necessario esaminare il primo motivo (punti da 23 a 25 della sentenza impugnata).
( 13 ) La domanda diretta a ottenere l’annullamento dell’inserimento del nome delle «società affiliate» della ricorrente è invece stata dichiarata irricevibile (punti da 41 a 44 della sentenza impugnata).
( 14 ) Ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, «[l]e conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione».
( 15 ) Ai sensi dell’articolo 179 del regolamento di procedura, «[q]uando viene proposta un’impugnazione incidentale, il ricorrente (…) [può] presentare (…) una comparsa di risposta avente ad oggetto solo i motivi dedotti nell’impugnazione incidentale. (…)».
( 16 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 17 ) V., inter alia, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106 e giurisprudenza citata).
( 18 ) V., inter alia, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51); del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punti 41 e 42); del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico (C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 53), e del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine (C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 25).
( 19 ) V. sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 55); del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 43); del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico (C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 54), e del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine (C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 26).
( 20 ) V. sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 44); del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico (C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 54), e del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine (C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 26).
( 21 ) V. sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 57).
( 22 ) V. punto 38 della sentenza impugnata.
( 23 ) Punti 56 e 57 della sentenza impugnata.
( 24 ) V. anche punto 58 della sentenza impugnata.
( 25 ) Punto 59 della sentenza impugnata; il corsivo è mio.
( 26 ) V., ad esempio, sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punti da 109 a 111); del 29 giugno 2010, E e F (C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 57); del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio (C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 46); del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (T‑228/02, EU:T:2006:384, punto 159); del 21 marzo 2012, Fulmen/Consiglio (T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142), punti 96 e 97, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518), punto 142. È interessante osservare che, nella sentenza del 18 febbraio 2016, Consiglio/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96), la Corte ha confermato l’obbligo del Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate con elementi di informazione e di prova che consentano al giudice dell’Unione di verificarne la legittimità (punti da 109 a 112), precisando, tuttavia, che il Consiglio non è tenuto, quanto meno per quanto riguarda un primo atto di inserimento in un elenco, ad esaminare la pertinenza e la fondatezza di tali elementi, qualora gli vengano presentati da uno Stato membro o dall’Alto rappresentante dell’Unione (punti da 88 a 91).
( 27 ) Punto 38 della sentenza impugnata.
( 28 ) Paragrafo 171 delle conclusioni nella causa Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:470); v. altresì paragrafi 172 e 174 delle stesse conclusioni.
( 29 ) Punti 109 e 110 di tale sentenza.
( 30 ) V. punti da 109 a 111 di tale sentenza.
( 31 ) La questione della motivazione, che costituisce una forma sostanziale, è, evidentemente e come la Corte ha sottolineato a più riprese, distinta da quella della prova del comportamento contestato, la quale concerne la legittimità nel merito dell’atto controverso di cui trattasi e implica l’accertamento della veridicità dei fatti indicati in tale atto nonché della qualificazione dei medesimi fatti quali elementi che giustificano l’applicazione di misure restrittive nei confronti della persona interessata; v., inter alia, sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 60).
( 32 ) V. punto 57 di tale sentenza (il corsivo è mio). Nel medesimo punto, la Corte ha aggiunto che la possibilità di un simile controllo risulta indispensabile per consentire di assicurare un giusto equilibrio fra le esigenze all’origine dell’adozione delle misure controverse, nella fattispecie la lotta al terrorismo internazionale e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali. Sulla stessa linea, nella sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461), la Corte aveva già precisato, segnatamente, che misure restrittive come quelle in discussione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza non si sottraggono a qualsivoglia controllo del giudice dell’Unione per il semplice fatto che l’atto che le prevede riguarda settori sensibili quali la sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo (v., in particolare, punto 343; v., altresì, punti 281, 326, 350 e 351).
( 33 ) Si tratta della posizione sostenuta dal Consiglio, tra l’altro, nella causa nella causa Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (v. conclusioni dell’avvocato generale Bot in tale causa, C‑348/12 P, EU:C:2013:470, paragrafo 88).
( 34 ) V., inter alia, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 40).
( 35 ) V. punti 86 e 87 della sentenza impugnata.
( 36 ) V., tra altre, sentenze del 9 luglio 1981, Krecké/Commissione (59/80 e 129/80, non pubblicata, EU:C:1981:170, punti 73 e 74); del 7 ottobre 1985, van der Stijl/Commissione (128/84, EU:C:1985:395, punto 26); del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione (44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22); del 6 luglio 1999, Séché/Commissione (T‑112/96 e T‑115/96, EU:T:1999:134, punto 281); del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI (T‑120/01 e T‑300/01, EU:T:2004:367, punto 73), nonché del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex (T‑653/13 P, EU:T:2015:652, punti da 82 a 85).
( 37 ) Il corsivo è mio.
( 38 ) Il corsivo è mio. Tale formula è ripresa, talora con alcune variazioni minori, in tutte le cause relative al contenzioso della funzione pubblica in cui è stato applicato il principio in parola.
( 39 ) V., ad esempio, sentenze del 26 ottobre 1993, Caronna/Commissione (T‑59/92, EU:T:1993:91, punto 107), e del 10 giugno 2004, François/Commissione (T‑307/01, EU:T:2004:180, punto 110).
( 40 ) V. sentenze dell’11 ottobre 1995, Baltsavias/Commissione (T‑39/93 e T‑553/93, EU:T:1995:177, punto 86), e del 16 giugno 2000, C/Consiglio (T‑84/98, EU:T:2000:156, punto 101).
( 41 ) V. sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, EU:T:2005:417, punti 234 e 237).
( 42 ) V., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione (C‑343/87, EU:C:1990:49, punti 27 e 28), nonché del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione (T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131).
( 43 ) V. sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione (C‑343/87, EU:C:1990:49, punti 27 e 28); del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione (T‑197/98, EU:T:2000:86, punto 98); del 10 giugno 2004, François/Commissione (T‑307/01, EU:T:2004:180, punto 110); del 9 dicembre 2010, Commissione/Strack (T‑526/08 P, EU:T:2010:506, punto 108), e del 2 ottobre 2012, Q/Commissione (F‑52/05 RENV, EU:F:2012:139, punto 273).
( 44 ) V. punto 70 di tale sentenza.
( 45 ) A differenza della sentenza impugnata, nella sentenza del 18 febbraio 2016, Jannatian/Consiglio (T‑328/14, non pubblicata, EU:T:2016:86, punti da 62 a 66), dopo avere valutato tutte le circostanze di specie, il Tribunale ha concluso, nell’ambito di motivi esposti ad abundantiam, che l’annullamento costituiva una riparazione adeguata dell’intero danno non patrimoniale subito dalla ricorrente.
( 46 ) La ricorrente rinvia ai punti 88, 109, 145 e 147 della sentenza impugnata.
( 47 ) V., inter alia, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106 e giurisprudenza citata).
( 48 ) V. sentenze del 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31), e del 16 luglio 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (C‑481/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:461, punto 36).
( 49 ) V. sentenze del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione (26/74, EU:C:1976:69, punti 22 e 23), e del 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31).
( 50 ) V., inter alia, sentenza del 3 dicembre 2015, PP Nature-Balance Lizenz/Commissione (C‑82/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:796, punti 26 e 27).
( 51 ) V., inter alia, sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti 60 e 63).
( 52 ) Per quanto riguarda, in particolare, l’onere della prova che incombe alla ricorrente in relazione al margine di profitto previsto, ricordo che, sebbene, quando si tratti di determinare il valore di un lucro cessante e quindi il valore di operazioni economiche ipotetiche, può risultare difficile, se non impossibile, per la ricorrente quantificare con esattezza il danno che essa afferma di aver subito, tuttavia ciò non vale a dispensarla da qualsivoglia obbligo di prova circa il danno invocato. Infatti, se il valore di un lucro cessante rappresenta necessariamente un dato ipotetico che deve essere oggetto di stima quando non possa essere calcolato in maniera certa, è comunque indubbio che i dati sui quali si fonda tale stima possono – e devono, per quanto possibile – essere provati dalla parte che li deduce (v. sentenza del 28 aprile 2010, BST/Commissione, T‑452/05, EU:T:2010:167, punti 167 e 168).
( 53 ) La ricorrente fa inoltre riferimento alla riduzione significativa del suo fatturato e della sua redditività, nonché al licenziamento di numerosi dipendenti e ad altri costi imprevisti.
( 54 ) Sebbene la ricorrente non abbia dedotto alcuna censura basata sulla qualificazione erronea dei fatti riguardo alla conclusione del Tribunale secondo cui non era stato dimostrato il nesso di causalità tra il comportamento contestato al Consiglio e la risoluzione del contratto con la Mobarakeh, ricordo che, secondo la giurisprudenza, i danni diretti sono quelli che derivano dall’illecito del soggetto responsabile e che non dipendono dall’intervento di altre cause, positive o negative [v. conclusioni dell’avvocato generale Trabucchi nella causa Compagnie Continentale France/Consiglio (169/73, EU:C:1974:32, paragrafo 4)], e il comportamento contestato deve essere la causa determinante del danno [v. ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione (C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127)].
( 55 ) Sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 192).
( 56 ) Sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 193).
( 57 ) Sentenza del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione (C‑363/88 e C‑364/88, EU:C:1992:44, punti 24 e 25).
( 58 ) V. sentenza del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punto 25).
( 59 ) V. sentenze del 19 maggio 1982, Dumortier e a./Consiglio (64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1982:184, punto 21); del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 53) nonché del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione (T‑279/03, EU:T:2006:121, punto 130 e giurisprudenza citata).
( 60 ) V., inter alia, sentenza dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione (C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 74 e giurisprudenza citata).
( 61 ) V. sentenza del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 66).
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