CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 19 ottobre 2016 ( 1 )
Causa C‑60/15 P
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Accesso alle informazioni ambientali — Convenzione di Aarhus — Articolo 4, paragrafo 4, lettera a) — Motivi di diniego di accesso — Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1 — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafi 3 e 5 — Tutela del processo decisionale di un’istituzione — Opposizione manifestata dallo Stato membro — Informazioni relative agli impianti interessati dal procedimento di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra — Diniego parziale di accesso»
Introduzione
1.
Con la presente impugnazione, la Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (T‑476/12, non pubblicata, EU:T:2014:1059; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 17 gennaio 2013 (GestDem 3273/2012), recante rigetto parziale di una richiesta di accesso a un documento trasmesso alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania nell’ambito del procedimento di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra prevista all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2.
La problematica giuridica sollevata da tale impugnazione indurrà la Corte ad esaminare il principio di interpretazione restrittiva dei motivi di diniego di accesso alle informazioni ambientali ( 3 ), di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 ( 4 ), nonché a interpretare il motivo di diniego relativo alla segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus») ( 5 ).
Contesto normativo
3.
L’articolo 4 della convenzione di Aarhus così dispone:
«1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna [p]arte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste (…):
a)
senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo;
(…)
4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
a)
la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;
(…)
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.
(…)».
4.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 6 ), intitolato «Eccezioni», ai suoi paragrafi 3 e 5, così dispone:
«3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
(…)
5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo».
5.
L’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006, intitolato «Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del [regolamento n. 1049/2001], eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa [dell’Unione], si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all’articolo 4 del [regolamento n. 1049/2001], i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente».
Fatti
6.
I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere descritti come segue.
7.
La Saint-Gobain Glass Deutschland è una società operante nel mercato del vetro a livello mondiale, gestendo impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87.
8.
Con lettera del 3 luglio 2012 la ricorrente ha chiesto alla Commissione europea la divulgazione del documento trasmesso dalla Repubblica federale di Germania nell’ambito del procedimento di assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione previsto all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87. Tale documento contiene informazioni relative a taluni impianti della ricorrente situati sul territorio tedesco, in particolare dati relativi alle «capacità iniziali installate» e al numero provvisorio di quote di emissione assegnate per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020.
9.
A seguito del rigetto della propria richiesta iniziale, la ricorrente ha presentato, con lettera del 7 agosto 2012, una domanda di conferma di accesso ai documenti.
10.
Alcune delle informazioni di cui trattasi sono state rese pubbliche dalle autorità tedesche.
11.
Con la decisione controversa, la Commissione ha concesso un accesso parziale alle informazioni richieste, ossia alle informazioni rese pubbliche dalle autorità tedesche, nonché a talune altre informazioni non essenziali e ha negato l’accesso al resto di dette informazioni.
12.
Da una parte, la Commissione ha fondato la propria decisione di diniego sull’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, considerando che la divulgazione integrale delle informazioni richieste pregiudicherebbe gravemente il suo processo decisionale ancora in corso e interessava quasi 12000 impianti negli allora 27 Stati membri. Secondo la Commissione, una comunicazione integrale di dette informazioni consentirebbe al pubblico e, in particolare, alle imprese interessate, di sollevare questioni o di formulare censure nei confronti delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, circostanza che rischierebbe di interferire nel processo decisionale sia dinanzi alla Commissione sia dinanzi agli Stati membri. Tali interferenze rischierebbero, a loro volta, di ritardare seriamente detto processo decisionale e di nuocere al dialogo tra la Commissione e gli Stati membri.
13.
La Commissione non ha ravvisato la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, precisando al contempo che gli interessi invocati dalla ricorrente nella sua richiesta erano di natura puramente privata. Nel caso di specie, gli interessi prioritari erano di assicurare l’adozione di decisioni senza alcuna interferenza esterna e di preservare il clima di fiducia tra la Commissione e le autorità tedesche. Peraltro, la Commissione ha ricordato che una parte significativa delle informazioni richieste era già stata resa pubblica dalle autorità tedesche e ha affermato che il pubblico aveva dunque avuto accesso ai principali elementi del progetto di assegnazione armonizzata di quote di emissioni a titolo gratuito.
14.
Infine, la Commissione ha precisato che, anche supponendo che le informazioni richieste dalla ricorrente costituissero informazioni ambientali, l’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006 non conteneva alcuna disposizione che permettesse di escludere l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
15.
D’altra parte, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, dal momento che le informazioni richieste erano state prodotte dalla Repubblica federale di Germania, la Commissione ha consultato detto Stato membro, il quale si è opposto alla divulgazione delle stesse. Tale Stato membro ha giustificato la propria opposizione facendo riferimento all’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001. In particolare, la Repubblica federale di Germania ha rilevato che la Commissione non aveva ancora adottato una decisione sulle informazioni in questione e che era forte la pressione esercitata ai fini dell’adozione di una decisione entro il termine impartito. La Commissione ha ritenuto che tali motivi fossero prima facie pertinenti.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
16.
Con atto introduttivo del 31 ottobre 2012 la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione implicita della Commissione recante diniego d’accesso.
17.
In seguito all’adozione della decisione controversa, la ricorrente ha adeguato le proprie conclusioni del ricorso di primo grado nel senso che esso mira all’annullamento di tale decisione.
18.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto sostanzialmente due motivi, fondati, il primo, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.
19.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato e ha condannato la ricorrente alle spese.
Conclusioni delle parti
20.
Con la sua impugnazione la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di annullare la decisione controversa o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di condannare la Commissione alle spese.
21.
La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
Analisi dell’impugnazione
22.
A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, fondati, il primo, su un’errata interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 e, il secondo, su un’errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
23.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in maniera troppo estensiva il motivo di diniego di accesso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
24.
Essa afferma che il Tribunale ha erroneamente statuito che un’istituzione può avvalersi di tale motivo di diniego per un documento «relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione» e che la sua applicazione non è dunque limitata ai documenti elaborati nell’ambito del processo decisionale di un’autorità pubblica ma si estende altresì ai «documenti direttamente connessi alle questioni trattate in detto processo decisionale» (punti 87 e 88 della sentenza impugnata).
25.
La ricorrente rileva che tale interpretazione, fondata su una giurisprudenza che esula dall’ambito di applicazione dell’accesso alle informazioni ambientali, è in contraddizione con l’obiettivo perseguito dalla convenzione di Aarhus, ossia rendere trasparente il processo decisionale delle autorità pubbliche in materia ambientale e consentire al pubblico di esercitare un’influenza su tale processo. Secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale occorre garantire che i procedimenti amministrativi possano svolgersi in totale serenità e tutelarli da pressioni esterne (punto 81 della sentenza impugnata), è inconciliabile con tale obiettivo.
26.
Secondo la ricorrente, la disposizione pertinente della convenzione di Aarhus, ossia l’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della stessa non tutela il procedimento amministrativo nel suo complesso, bensì unicamente la segretezza delle deliberazioni. La nozione di «deliberazioni» riguarda solamente il processo consultivo e decisionale interno a tale autorità in relazione all’adozione della decisione nel merito, restando esclusi i fatti sulla base dei quali si svolge tale processo, che non sono tutelati. La mera eventualità che tale divulgazione delle informazioni possa sollevare questioni e censure non può giustificare il diniego di accesso ai documenti, dal momento che tali questioni e censure attengono all’obiettivo della trasparenza.
27.
La Commissione si interroga sulla ricevibilità del primo motivo. Da una parte, essa rileva che, in tale fase, la ricorrente non è legittimata a eccepire un’asserita incompatibilità del regolamento n. 1367/2006 con la convenzione di Aarhus. Dall’altra, essa afferma che se la ricorrente intendesse far valere l’esigenza di un’interpretazione conforme a detta convenzione, si tratterebbe di un nuovo motivo, che la ricorrente non ha dedotto dinanzi al Tribunale.
28.
Nel merito, la Commissione sostiene che l’interpretazione, accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, è corretta. La Commissione ritiene che la nozione di «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus non si limiti al processo deliberativo delle autorità. Secondo la Commissione, anche se un documento, come quello che costituisce l’oggetto della decisione controversa, non contiene le deliberazioni interne di un’autorità pubblica, ma solamente ciò che è servito loro da fondamento, l’accesso a tale documento può essere negato conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus.
Sulla ricevibilità
29.
La Commissione contesta la ricevibilità del primo motivo sostenendo che l’argomento fondato sull’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus costituisce un nuovo motivo, dedotto per la prima volta in fase di impugnazione.
30.
Ricordo che, per giurisprudenza costante, una parte non può sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione, in linea di principio, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi. Tuttavia, tale limitazione non si applica agli argomenti che rappresentano un mero ampliamento di un argomento già sviluppato in primo grado ( 7 ).
31.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sostenendo che i motivi di diniego di accesso devono essere interpretati in modo restrittivo. La ricorrente ha fatto riferimento alla finalità del regolamento n. 1367/2006, che mira ad assicurare l’attuazione della convenzione di Aarhus. Essa ha sostenuto che il motivo dedotto dalla Commissione non consentiva di negare l’accesso alle informazioni sui fatti che non riguardano il processo decisionale in senso stretto, ma unicamente a quelle che riguardano la base fattuale di tale processo (v., in particolare, punti 41 e 86 della sentenza impugnata).
32.
Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha sollevato argomenti simili indicando, inoltre, che l’interpretazione che essa sostiene emerge altresì dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus.
33.
Rilevo che la ricorrente, come si evince dai suoi argomenti esposti in udienza, non invoca la convenzione di Aarhus al fine di contestare la validità del regolamento n. 1367/2006, circostanza che muterebbe effettivamente la portata della controversia, ma fa valere unicamente l’esigenza di un’interpretazione di tale regolamento conforme alla convenzione di Aarhus.
34.
Orbene, posto che, in primo grado, la ricorrente aveva fatto valere la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, il quale dà attuazione all’articolo 4 della convenzione di Aarhus, spettava al Tribunale interpretare la disposizione del regolamento invocata tenendo conto delle disposizioni pertinenti di tale convenzione, secondo il principio di interpretazione conforme al diritto internazionale ( 8 ).
35.
In tali circostanze, ritengo che l’argomento fondato sull’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus costituisca semplicemente l’ampliamento di un argomento già sviluppato dalla ricorrente in primo grado, fondato sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
36.
Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
Nel merito
– L’obbligo di un’interpretazione conforme alla convenzione di Aarhus
37.
La convenzione di Aarhus, approvata con la decisione 2005/370, costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Divenendo parte della convenzione di Aarhus, l’Unione europea si è impegnata in particolare a garantire, nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, l’accesso alle informazioni ambientali conformemente alle disposizioni di tale convenzione ( 9 ).
38.
Al fine di rispettare tale impegno, il legislatore dell’Unione ha adottato due atti, la direttiva 2003/4/CE ( 10 ), indirizzata agli Stati membri, e il regolamento n. 1367/2006, diretto alle istituzioni e agli altri organi dell’Unione.
39.
Poiché il legislatore dell’Unione, adottando questi due atti, ha inteso assicurare la compatibilità del diritto dell’Unione con la convenzione di Aarhus, occorre tenere conto del testo e dell’obiettivo di tale convenzione ai fini della loro interpretazione ( 11 ).
40.
Rilevo, inoltre, che è auspicabile assicurare una coerenza nell’interpretazione di tali due atti – la direttiva 2003/4 e il regolamento n. 1367/2006 – nei limiti in cui essi danno attuazione alle medesime disposizioni della convenzione di Aarhus. È ragionevole ritenere, salvo espressa indicazione contraria, che il legislatore dell’Unione abbia inteso dare attuazione a tale convenzione in maniera uniforme nel diritto dell’Unione, sia per gli Stati membri sia per le istituzioni dell’Unione.
41.
Osservo che tali considerazioni sono state condivise dalle parti. La Commissione ha in particolare ammesso, nella propria comparsa di risposta, che il motivo di diniego invocato deve essere interpretato alla luce dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus e coerentemente con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4.
– La nozione di «deliberazioni interne delle autorità pubbliche»
42.
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus prevede la possibilità di negare l’accesso alle informazioni ambientali in caso di pregiudizio alla segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto. Lo stesso ( 12 ) motivo di diniego è previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4.
43.
È giocoforza constatare che la formulazione di queste due disposizioni presenta talune divergenze linguistiche. Per quanto concerne il testo autentico della convenzione di Aarhus, la versione in lingua francese si riferisce alle «délibérations des autorités publiques», mentre quella in lingua inglese adopera il termine «proceedings [of public authorities]», che può essere inteso in maniera più ampia.
44.
Del pari, per quanto concerne la direttiva 2003/4, talune versioni linguistiche utilizzano un termine corrispondente a «deliberazioni», persino «deliberazioni interne» ( 13 ), mentre altre si riferiscono, in maniera più ampia, alla riservatezza dei procedimenti, dei lavori o delle azioni procedurali di un’autorità pubblica ( 14 ).
45.
Al fine di dare un’interpretazione uniforme alla disposizione in esame, contenuta nella convenzione di Aarhus e negli atti che recepiscono tale convenzione nel diritto dell’Unione, occorre tenere conto del contesto e della finalità di tali atti ( 15 ).
46.
La convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4 sono dirette a garantire un rafforzamento dell’accesso del pubblico alle informazioni ambientali, prevedendo il diritto di accesso come regola generale e limitando la possibilità di diniego a qualche caso specifico chiaramente definito ( 16 ). Tali atti sanciscono il principio secondo il quale i motivi di diniego di accesso devono essere interpretati in modo restrittivo ( 17 ).
47.
Tenuto conto di tale obiettivo, la nozione di «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» non può, a mio avviso, essere interpretata nel senso che si riferisce a tutto il procedimento dinanzi a un’autorità pubblica. Una siffatta interpretazione, troppo ampia, non permetterebbe di circoscrivere la portata del motivo di diniego di cui trattasi e di interpretarlo in modo restrittivo.
48.
La scelta di un’interpretazione più restrittiva della nozione di «deliberazioni», come risulta in particolare dalla versione in lingua francese della convenzione di Aarhus, mi sembra essere corroborata dai lavori preparatori.
49.
Una disposizione analoga era già contenuta nell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, della direttiva 90/313/CEE ( 18 ), che è servito da modello al momento della preparazione della convenzione di Aarhus. La versione in lingua francese della direttiva 90/313 ha fatto riferimento alle «délibérations», e lo stesso termine è stato ripreso nella convenzione di Aarhus. Gli autori di tale convenzione hanno dunque scelto di non sostituire tale termine con uno più generico.
50.
A mio avviso, una lettura restrittiva del motivo di diniego di cui trattasi, limitato alle deliberazioni «interne» di un’autorità, può anche poggiare sull’analisi contenuta nella guida all’applicazione della convenzione di Aarhus ( 19 ), che costituisce un documento esplicativo rilevante ai fini dell’interpretazione di tale convenzione, pur essendo privo di forza vincolante ( 20 ).
51.
Ritengo pertanto che la nozione di «deliberazioni» debba essere intesa come riferita solamente alla fase deliberativa dei processi decisionali, come suggeriscono i termini impiegati nella versione in lingua francese della convenzione di Aarhus e nella versione in lingua tedesca, francese e italiana della direttiva 2003/4.
52.
A tal riguardo, rilevo che la Corte ha già avuto occasione di interpretare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4, sotto un profilo certamente diverso, nella causa sfociata nella sentenza Flachglas Torgau ( 21 ).
53.
Nell’interpretare la condizione secondo la quale la riservatezza delle deliberazioni di un’autorità pubblica deve essere «prevista dal diritto», la Corte ha statuito che tale condizione richiede in particolare che il diritto nazionale stabilisca chiaramente la portata della nozione di «deliberazioni» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4, che «rinvia alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche» ( 22 ).
54.
Anche se la Corte non si è espressamente pronunciata sulla portata della nozione di «deliberazioni» in tale sentenza, se ne può dedurre, a mio avviso, che tale nozione deve essere chiaramente circoscritta e non può riguardare tutto il procedimento dinanzi a un’autorità.
55.
Nelle proprie conclusioni nella stessa causa, l’avvocato generale Sharpston, pur sottolineando le divergenze tra le versioni linguistiche, ha considerato che il concetto di «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» dovrebbe riguardare unicamente le espressioni di opinioni e le discussioni di opzioni politiche nell’ambito di processi decisionali ( 23 ). Essa ha quindi seguito l’approccio restrittivo sostenuto dalla Commissione in tale causa, fondato sulle versioni in lingua francese e tedesca della direttiva 2003/4 ( 24 ).
56.
In una decisione resa in seguito alla sentenza Flachglas Torgau ( 25 ), invocata dalla ricorrente, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha ritenuto che il motivo di diniego di cui trattasi fosse limitato al processo deliberativo in quanto tale, ossia al processo di riflessione propriamente detto, restando escluse le informazioni che costituiscono il fondamento fattuale delle decisioni adottate, le quali sarebbero protette solamente nella misura in cui esse permettano di trarre conclusioni chiare su tale processo deliberativo ( 26 ).
57.
Suggerisco alla Corte di adottare in sostanza la stessa interpretazione nella presente causa. Un siffatto approccio permetterà di assicurare una coerenza nell’applicazione dello stesso motivo di diniego, applicabile, ai sensi della convenzione di Aarhus, sia agli Stati membri sia alle istituzioni dell’Unione.
58.
Certo, non è escluso che il legislatore dell’Unione, applicando una nozione giuridica attinente a un impegno internazionale, tenga conto delle peculiarità del funzionamento dell’Unione, che può essere diverso dal funzionamento di uno Stato membro ( 27 ). Tuttavia, nel caso di specie, non vedo in che modo siffatte peculiarità possano giustificare un’interpretazione della nozione di «deliberazioni» diversa da quella risultante dalla direttiva 2003/4.
59.
Come ho già indicato, l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, deve essere interpretato in conformità con l’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus.
60.
L’eccezione relativa alle richieste di accesso alle informazioni prevista da tali disposizioni del diritto dell’Unione deve dunque essere intesa nel senso che mira alla riservatezza delle «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» e copre le informazioni la cui divulgazione può pregiudicare la riservatezza del processo deliberativo nell’ambito dei processi decisionali. Una siffatta interpretazione restrittiva esclude a priori, come sostiene la ricorrente, le informazioni che costituiscono semplicemente il fondamento fattuale su cui si basa il processo di adozione di una decisione.
61.
Sono consapevole del fatto che tale interpretazione si discosta dal testo dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, il quale fa riferimento a ogni «documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione» ( 28 ).
62.
Ciò è dovuto al fatto che il legislatore dell’Unione, nel dare attuazione alla convenzione di Aarhus nei confronti delle istituzioni dell’Unione, attraverso il regolamento n. 1367/2006, ha scelto di non trasporre i motivi di diniego contenuti in tale convenzione, ma di rinviare al regolamento n. 1049/2001, che non impiega la stessa terminologia ( 29 ).
– Analisi degli accertamenti del Tribunale
63.
Le censure formulate dalla ricorrente vertono, da una parte, sui punti da 80 a 82 e, dall’altra, sui punti da 87 a 89 della sentenza impugnata.
64.
Ai punti da 79 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’argomento della ricorrente secondo il quale la trasparenza e la partecipazione dei cittadini comportano la possibilità di formulare censure e questioni sull’esattezza dei dati, sicché il rischio di tali censure non può costituire un motivo di diniego di accesso alle informazioni (punto 79 della sentenza impugnata).
65.
A tal riguardo, il Tribunale ha statuito, sulla base della giurisprudenza relativa all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001 ( 30 ), che il procedimento amministrativo in questione meritava una tutela rafforzata, poiché l’accesso alle informazioni ad esso relative permetterebbe agli interessati di tentare di esercitare un’influenza sul procedimento, e che dunque occorreva tutelare tali procedimenti amministrativi da pressioni esterne al fine di non arrecare pregiudizio alla serenità della trattazione (punti da 80 a 81 della sentenza impugnata).
66.
Rilevo che tale argomentazione giuridica, perfettamente valida nell’ambito del controllo delle concentrazioni oggetto della sentenza Svezia/MyTravel e Commissione ( 31 ) citata dal Tribunale, non può essere trasposta senza riserve nell’ambito dell’accesso alle informazioni ambientali.
67.
Come rileva correttamente la ricorrente, l’obiettivo stesso della convenzione di Aarhus e degli atti legislativi che danno attuazione a tale convenzione nel diritto dell’Unione è assicurare una maggiore trasparenza nell’amministrazione e concedere al pubblico un accesso alle informazioni ambientali, al fine di consentire a quest’ultimo di esprimere le sue preoccupazioni ( 32 ).
68.
Nella materia oggetto della convenzione di Aarhus, la possibilità di formulare censure e di tentare di influenzare il processo decisionale non può dunque essere invocata dall’amministrazione come motivo di diniego di accesso all’informazione.
69.
Ne consegue che, nei limiti in cui il Tribunale ha constatato che le informazioni richieste rientrano nella materia oggetto della convenzione di Aarhus e del regolamento n. 1367/2006, esso non poteva, senza commettere un errore di diritto, fare leva sulla considerazione, inerente ad un altro settore di attività dell’Unione, secondo la quale l’attività amministrativa della Commissione deve, come le procedure giurisdizionali ( 33 ), essere tutelata al fine di assicurare la serenità della trattazione (punto 81 della sentenza impugnata).
70.
Peraltro, anche il motivo dedotto dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata, secondo il quale l’attività amministrativa non richiede un accesso alle informazioni tanto ampio quanto lo richieda l’attività legislativa, non è applicabile nella materia oggetto della convenzione di Aarhus. Infatti, tale convenzione mira ad accrescere la trasparenza principalmente nell’ambito dell’attività amministrativa, dal momento che l’esercizio dei poteri legislativi resta escluso dal suo campo di applicazione ( 34 ).
71.
I motivi che figurano ai punti da 80 a 82 della sentenza impugnata sono dunque inconciliabili con gli obiettivi della convenzione di Aarhus e del regolamento n. 1367/2006 e violano il principio di interpretazione restrittiva dei motivi di diniego di accesso all’informazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della convenzione di Aarhus e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
72.
Ai punti da 86 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato l’argomento della ricorrente secondo il quale le informazioni richieste non rientrano nel campo d’applicazione del motivo di diniego invocato, poiché non si può ritenere che esse riguardino il processo decisionale stesso, bensì unicamente la base fattuale di detto processo (punto 86 della sentenza impugnata).
73.
A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che, riferendosi all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, un’istituzione può negare l’accesso a un documento «relativo a una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione», dal momento che l’utilizzo di tale espressione consente, a suo avviso, di applicare tale disposizione ai documenti direttamente connessi alle questioni trattate nel processo decisionale (punti 87 e 88 della sentenza impugnata).
74.
Il Tribunale ha constatato che ciò avveniva nel caso delle informazioni controverse, poiché si tratta di dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione al fine di calcolare le quote gratuite di emissione di gas a effetto serra, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2003/87 e all’articolo 15 della decisione 2011/278/UE ( 35 ). Dette informazioni erano dunque «direttamente connesse alla questione esaminata nell’ambito del processo decisionale» e dunque «attenevano a una questione su cui l’istituzione non ha ancora adottato una decisione» (punti 89 e 90 della sentenza impugnata).
75.
Rilevo che il ragionamento seguito dal Tribunale non tiene conto del fatto che l’eccezione relativa alle domande di accesso ai documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 deve essere interpretata, nella materia oggetto della convenzione di Aarhus e del regolamento n. 1367/2006, in modo restrittivo e alla luce dell’elenco tassativo dei motivi di diniego previsto da tale convenzione.
76.
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus, una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta in caso di pregiudizio alla «segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale». A mio avviso, tale motivo di diniego deve essere inteso come riferito al processo deliberativo nell’ambito dei processi decisionali, e non riguarda un procedimento amministrativo nel suo complesso ( 36 ).
77.
Tenuto conto di tale motivo di diniego previsto dalla convenzione di Aarhus, l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 accolta dal Tribunale ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata è eccessivamente estensiva in quanto copre potenzialmente ogni documento relativo a una questione su cui un’autorità pubblica non abbia ancora adottato una decisione ( 37 ).
78.
Il Tribunale ha pertanto violato il principio d’interpretazione restrittiva dei motivi di diniego di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, nonché l’obbligo di interpretazione conforme alla convenzione di Aarhus ( 38 ).
Conclusione preliminare
79.
Alla luce di tutti i suesposti motivi, ritengo che, ai punti da 80 a 90 della sentenza impugnata, il Tribunale si sia fondato su un’interpretazione errata dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
80.
A mio parere, occorre quindi annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo d’impugnazione.
Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
81.
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, laddove annulli la decisione impugnata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
82.
Ritengo che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie.
83.
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fondato la propria domanda di annullamento della decisione controversa, in sostanza, su due motivi, di cui il primo era fondato sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
84.
Dai paragrafi da 76 a 78 delle presenti conclusioni risulta che tale motivo deve essere accolto.
85.
Come rileva correttamente la ricorrente nel proprio ricorso e nel ricorso adattato alle proprie conclusioni, depositati in primo grado, nel ritenere che il motivo di diniego relativo al rischio di pregiudizio grave al processo decisionale della Commissione si applicasse alle informazioni richieste, la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
86.
Trattandosi di una richiesta di accesso relativa a informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1367/2006, circostanza pacifica tra le parti, si deve ritenere che tale motivo di diniego, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della convenzione di Aarhus, sia inteso a tutelare la riservatezza delle deliberazioni di un’autorità pubblica.
87.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato in che modo l’accesso alle informazioni che costituivano semplicemente il fondamento fattuale della sua futura decisione, ossia i dati trasmessi dalla Repubblica federale di Germania, necessari per calcolare le quote gratuite di emissione di gas a effetto serra, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2003/87 e all’articolo 15 della decisione 2011/278, potesse arrecare pregiudizio al processo deliberativo relativo all’adozione di tale decisione.
88.
Il ragionamento seguito dalla Commissione nella decisione controversa, basato sul fatto che la comunicazione integrale di dette informazioni consentirebbe al pubblico di sollevare questioni o di formulare censure nei confronti delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, circostanza che rischierebbe di interferire nel processo decisionale, di ritardarlo e di nuocere al dialogo tra la Commissione e gli Stati membri, non è pertinente tenuto conto della finalità tanto del regolamento n. 1367/2006 quanto della convenzione di Aarhus, intesa ad accrescere la trasparenza dell’attività amministrativa nel settore ambientale.
89.
Peraltro, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, la decisione controversa non precisa se le informazioni richieste riguardino, o meno, emissioni nell’ambiente, e non tiene conto dell’interesse pubblico alla divulgazione ( 39 ).
90.
Con riferimento all’interesse pubblico, osservo che uno degli obiettivi del diritto di accesso alle informazioni ambientali è quello di sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e di consentire allo stesso di esprimere le sue preoccupazioni. Orbene, come correttamente rilevato dalla ricorrente nella sua replica in primo grado, eventuali indicazioni da parte del pubblico in ordine a possibili errori relativi ai dati degli Stati membri permetteranno alla Commissione di assolvere meglio la propria funzione, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278.
91.
Infine, rilevo che è irrilevante che la richiesta di accesso provenga, nel caso di specie, da un’impresa che è a sua volta beneficiaria del regime delle quote gratuite. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è garantito a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza dover dichiarare il proprio interesse ( 40 ). L’eventuale presenza di un siffatto interesse è dunque irrilevante. Inoltre, anche se la ricorrente, in quanto beneficiaria delle quote, ha un interesse particolare a che le informazioni utilizzate per calcolare le quote siano esatte, non è escluso che tale interesse coincida con l’interesse pubblico a che la Commissione adotti le decisioni relative all’ambiente sulla base di informazioni esatte e aggiornate.
92.
Conseguentemente, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e annullare la decisione controversa senza che sia necessario esaminare il secondo motivo del ricorso di primo grado, fondato sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.
93.
In ogni caso, quest’ultima disposizione, nel caso di specie, non costituisce un motivo di diniego realmente autonomo, idoneo a giustificare il mantenimento della decisione controversa. Infatti, l’opposizione manifestata dalla Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, è altresì motivata dalla tutela del processo decisionale della Commissione, prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento (punto 127 della sentenza impugnata).
Conclusione
94.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte:
—
di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (T‑476/12, non pubblicata, EU:T:2014:1059);
—
di annullare la decisione della Commissione del 17 gennaio 2013 (GestDem 3273/2012), recante rigetto parziale di una domanda di accesso a un documento trasmesso alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania nell’ambito del procedimento di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra di cui all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, e
—
di condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
( 3 ) Rilevo che tale problematica, tra l’altro, è stata sollevata nella causa ClientEarth/Commissione (C‑57/16 P), pendente dinanzi alla Corte.
( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
( 5 ) Convenzione firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).
( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
( 7 ) Sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 113 e 114 nonché la giurisprudenza ivi citata).
( 8 ) Sentenza del 10 settembre 1996, Commissione/Germania (C‑61/94, EU:C:1996:313, punto 52). V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
( 9 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 35). V. altresì, in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Ville de Lyon (C‑524/09, EU:C:2010:822, punto 36), nonché del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 30).
( 10 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).
( 11 ) V., in tal senso, con riferimento alla direttiva 2003/4, sentenze del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 40) nonché del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 37).
( 12 ) L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4 utilizza un termine analogo, ossia «riservatezza» delle deliberazioni.
( 13 ) In particolare, le versioni in lingua tedesca (Beratungen von Behörden), francese e italiana (deliberazioni interne delle autorità pubbliche).
( 14 ) In particolare, le versioni in lingua inglese, lituana ([valdžios institucijų] procesinių veiksmų konfidencialumas), olandese (handelingen van overheidsinstanties) e polacca (poufność działań organów władzy publicznej). Il testo spagnolo della direttiva 2003/4 (procedimientos de las autoridades públicas) si discosta dalla traduzione ufficiale della convenzione (deliberaciones de las autoridades públicas).
( 15 ) Nel diritto dell’Unione, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui è causa dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa interessata. V., in particolare, sentenza del 9 aprile 2014, GSV (C‑74/13, EU:C:2014:243, punto 27).
( 16 ) Considerando 16 della direttiva 2003/4.
( 17 ) Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della convenzione di Aarhus e articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4.
( 18 ) Direttiva del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU 1990, L 158, pag. 56).
( 19 ) V. Stec, S., e a., The Aarhus Convenzione: An Implementation Guide, Nations unies, New York, Ginevra, 2000, pag. 81. Secondo tale guida, «la convenzione di Aarhus non fornisce una definizione delle “deliberazioni interne delle autorità pubbliche”, ma una possibile interpretazione è che possa trattarsi di deliberazioni concernenti le operazioni interne di un’autorità pubblica e non di deliberazioni delle autorità pubbliche su questioni sostanziali rientranti nel loro settore di competenza» (pag. 74 della versione in lingua francese) («The Convention does not define “proceedings of public authorities” but one interpretation is that these may be proceedings concerning the internal operations of a public authority and not substantive proceedings conducted by the public authority in its area of competence»). La medesima opinione è espressa nella seconda edizione della guida (pag. 86 della versione in lingua inglese). V. documento accessibile sul sito Internet: .
( 20 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 38).
( 21 ) Sentenza del 14 febbraio 2012 (C‑204/09, EU:C:2012:71).
( 22 ) Sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 63).
( 23 ) Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2011:413, paragrafo 83).
( 24 ) Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2011:413, paragrafo 81). In tale causa, il governo tedesco sosteneva che il termine «deliberazioni» includeva le discussioni tra servizi ma non i dati e le statistiche costituenti la base di tali discussioni e delle conseguenti decisioni.
( 25 ) Sentenza del 14 febbraio 2012 (C‑204/09, EU:C:2012:71).
( 26 ) Sentenza del 2 agosto 2012, 7 C 7.12, punti 26 e 27 (ECLI:DE:BVerwG:2012:020812U7C7.12.0).
( 27 ) È tenendo conto segnatamente di tali peculiarità che l’Unione, in una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 19 della convenzione di Aarhus, ha rilevato che «le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle loro norme presenti e future sull’accesso ai documenti e delle altre norme comunitarie emanate nel settore disciplinato dalla convenzione stessa». V. altresì sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione (C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punti 40 e 41).
( 28 ) Il secondo comma di questo stesso paragrafo, che non è invocato nel caso di specie, concerne l’accesso a un «documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata».
( 29 ) Taluni autori hanno osservato, all’epoca della trasposizione della convenzione di Aarhus, che il regolamento n. 1049/2001 conteneva elementi che non sono conformi a detta convenzione. V. Krämer, L., «Access to Environmental Information in an Open European Society – Directive 2003/4», College of Europe Research Papers, 5/2003, pag. 28.
( 30 ) Sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione (C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punti 86 e 87), nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott in suddetta causa (C‑506/08 P, EU:C:2011:107, paragrafi da 65 a 67).
( 31 ) Sentenza del 21 luglio 2011 (C‑506/08 P, EU:C:2011:496).
( 32 ) V. considerando 9 della convenzione di Aarhus, considerando 1 della direttiva 2003/4 e considerando 2 del regolamento n. 1367/2006.
( 33 ) Nelle conclusioni citate dal Tribunale, l’avvocato generale Kokott ha ritenuto che i procedimenti amministrativi, proprio nel settore del controllo delle concentrazioni, meritassero di essere tutelati da pressioni esterne, in maniera analoga all’attività giurisdizionale. V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Svezia/MyTravel e Commissione (C‑506/08 P, EU:C:2011:107, paragrafi da 65 a 67).
( 34 ) Anche se il legislatore dell’Unione ha scelto di estendere il regime convenzionale parimenti all’attività legislativa dell’Unione. V. articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione di Aarhus e considerando 7 del regolamento n. 1367/2006.
( 35 ) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2011, L 130, pag. 1).
( 36 ) V. paragrafo 60 delle presenti conclusioni.
( 37 ) Rilevo che nella più recente giurisprudenza relativa all’accesso alle informazioni ambientali, il Tribunale ha accolto un’interpretazione significativamente più restrittiva di tale disposizione del regolamento n. 1049/2001. V. sentenza del 20 settembre 2016, PAN Europe/Commissione (T‑51/15, non pubblicata, EU:T:2016:519, punti da 30 a 37).
( 38 ) V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
( 39 ) In un contesto simile, concernente l’accesso alle informazioni sulla vendita di diritti di emissioni di gas a effetto serra, v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Ville de Lyon (C‑524/09, EU:C:2010:613, paragrafi da 69 a 74). Rilevo che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 esclude la possibilità di avvalersi del motivo di diniego relativo alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora la richiesta di accesso verta sulle informazioni relative a emissioni. Anche se il regolamento n. 1367/2006 non contiene una siffatta limitazione, nutro dubbi sul fatto che la Commissione possa avvalersi utilmente di tale motivo nella stessa ipotesi, posto che una siffatta possibilità non è concessa agli Stati membri.
( 40 ) Considerando 8 della direttiva 2003/4. V. sentenze del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853; punto 36), nonché del 6 ottobre 2015, East Sussex County Council (C‑71/14, EU:C:2015:656, punto 56).
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