CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate l’8 dicembre 2016 ( 1 )
Causa C‑85/15 P, cause riunite C‑86/15 P e C‑87/15 P, cause C‑88/15 P e C‑89/15 P
Feralpi Holding SpA (C‑85/15 P)
Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA (C‑86/15 P)
Alfa Acciai SpA (C‑87/15 P)
Ferriere Nord SpA (C‑88/15 P)
Riva Fire SpA, in liquidazione (C‑89/15 P)
contro
Commissione europea
«Impugnazioni ‑ Concorrenza ‑ Trattato CECA ‑ Diritti della difesa ‑ Comunicazione degli addebiti ‑ Audizione ‑ Comitato consultivo ‑ Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale ‑ Recidiva ‑ Dissociazione pubblica ‑ Competenza estesa al merito»
Competenza estesa al merito
1.
Con le loro impugnazioni, le società Feralpi Holding (in prosieguo: la «Feralpi»), Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti (in prosieguo: la «Valsabbia»), Alfa Acciai, Ferriere Nord e Riva Fire (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono, in sostanza, che la Corte voglia annullare le sentenze del Tribunale ( 2 ) che hanno respinto (in tutto o in ampia parte) le loro domande di annullamento di una decisione della Commissione adottata ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ), con cui sono state inflitte loro ammende per avere partecipato, tra il 1989 e il 2000, a un’intesa sul mercato del tondo per cemento armato.
2.
Tali impugnazioni sollevano una serie di questioni procedurali, quali la regolarità del procedimento di cui al regolamento n. 1/2003 e al regolamento (CE) n. 773/2004 ( 4 ), le condizioni di applicabilità della circostanza aggravante della recidiva e i mezzi di ricorso disponibili in caso di durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale. Nelle presenti conclusioni, per motivi di economia processuale, tali questioni saranno esaminate congiuntamente.
I – Ambito normativo
A – Il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
3.
Ai sensi dell’articolo 65 CA:
«1. Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, ad impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare:
a)
a fissare o determinare i prezzi;
b)
a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c)
a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti di approvvigionamento.
(…)
4. Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.
La Commissione ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.
– abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1;
5. Alle imprese che:
—
abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto;
—
abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicotaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata;
—
abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate; la Commissione può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d’affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell’accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10% della cifra d’affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l’ammenda, ed al 20% della cifra d’affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità».
4.
In base all’articolo 97 del trattato CECA, quest’ultimo è giunto a scadenza il 23 luglio 2002.
B – Regolamento n. 1/2003
5.
L’articolo 7 («Constatazione ed eliminazione delle infrazioni»), paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:
«Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101 TFUE] o all’articolo [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…)».
6.
Ai sensi dell’articolo 14 («Comitato consultivo») del medesimo regolamento:
«1.
La Commissione consulta un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima dell’adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell’articolo 24, paragrafo 2 e dell’articolo 29, paragrafo 1.
2.
Ai fini della discussione di casi individuali il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. (…)
3.
La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione convocata e presieduta dalla Commissione, da tenersi non prima di quattordici giorni da quando viene inviata la convocazione, unitamente all’esposizione della questione, all’indicazione dei documenti più importanti della pratica e a un progetto preliminare di decisione. (…) Il comitato consultivo emette per iscritto un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. (…)
(…)
5.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere. (…)».
7.
In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, tra l’altro, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 o dell’articolo 102 TFUE.
8.
Infine, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:
«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. (…)».
C – Regolamento n. 773/2004
9.
L’articolo 10 («Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti») del regolamento n. 773/2004 ( 5 ) così dispone:
«1.
La Commissione informa per iscritto le parti interessate sugli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse.
2.
Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la Commissione stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. (…)
3.
Nelle loro osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti loro noti che siano rilevanti per la difesa contro gli addebiti mossi dalla Commissione. (…)».
10.
Ai sensi dell’articolo 11 («Diritto ad essere sentiti») del regolamento n. 773/2004:
«1.
La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima della consultazione del comitato consultivo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
2.
Nelle sue decisioni la Commissione esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi».
11.
Conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 773/2004:
«La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso dell’audizione, sempre che esse lo richiedano nelle osservazioni scritte».
12.
A termini dell’articolo 14 («Svolgimento delle audizioni»), paragrafo 3, del medesimo regolamento, la Commissione deve «invita[re] le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a prendere parte all’audizione».
II – Fatti
13.
Dall’ottobre al dicembre 2000, la Commissione ha effettuato accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato e presso un’associazione di imprese siderurgiche italiane. Inoltre, essa ha inviato loro alcune richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 47 CA. Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e formulato addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA. Le ricorrenti hanno presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti e sono state sentite all’audizione tenutasi il 13 giugno 2002. Il 12 agosto 2002 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti supplementare. In tale comunicazione, la Commissione ha precisato la propria posizione riguardo alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA e ha dichiarato di avere avviato un procedimento ai sensi del regolamento n. 17/62 ( 6 ). Le ricorrenti hanno presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti supplementare. Il 30 settembre 2002 si è tenuta una seconda audizione, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri.
14.
Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione C(2002) 5087 definitivo, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la «decisione del 2002»), nella quale ha constatato che varie imprese (tra cui le ricorrenti) avevano violato l’articolo 65, paragrafo 1, CA e ha inflitto loro ammende. Alcune di tali imprese hanno impugnato la decisione del 2002 dinanzi al Tribunale.
15.
Con sentenze del 25 ottobre 2007 (in prosieguo: le «sentenze del 2007»), il Tribunale ha annullato la decisione del 2002 ( 7 ). Esso ha considerato che, tenuto conto dell’assenza di qualsiasi riferimento agli articoli 3 e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62, tale decisione trovava il proprio fondamento giuridico procedurale unicamente nell’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA. Ha poi osservato che, secondo costante giurisprudenza, la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto deve essere in vigore al momento in cui esso viene emanato e ha osservato che l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, era decaduto il 23 luglio 2002. Il Tribunale ha quindi concluso che, dopo la scadenza del Trattato CECA, la Commissione non era più competente a constatare una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA e ad imporre ammende alle imprese responsabili, sulla base dell’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA.
16.
Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato le ricorrenti e le altre imprese interessate della sua intenzione di riadottare una decisione modificando la base giuridica. Essa ha inoltre precisato che, tenuto conto della portata limitata delle sentenze del 2007, la decisione riadottata sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementare inviata alle imprese interessate nel 2002. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per presentare le proprie osservazioni. Esse hanno presentato osservazioni.
17.
Il 30 settembre 2009, la Commissione ha adottato la decisione C(2009) 7492 definitivo, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione). Tale decisione è stata successivamente modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo dell’8 dicembre 2009 ( 8 ). Nella decisione controversa, la Commissione ha constatato una violazione dell’articolo 65 CA da parte delle ricorrenti e ha inflitto loro un’ammenda.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
18.
Con i loro ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, depositati rispettivamente il 17 febbraio 2010 (T‑92/10), il 18 febbraio 2010 (T‑85/10) e il 19 febbraio 2010 (T‑83/10, T‑70/10 e T‑90/10), le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa.
19.
Il Tribunale si è pronunciato in tutti i cinque procedimenti il 9 dicembre 2014, respingendo detti ricorsi in tutto o in ampia parte.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
20.
Con impugnazioni proposte, rispettivamente, il 19 febbraio 2015 (C‑85/15 P), il 20 febbraio 2015 (C‑86/15 P, C‑87/15 P e C‑88/15 P) e il 24 febbraio 2015 (C‑89/15 P), ciascuna ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale pronunciata in primo grado nei suoi confronti, annullare la decisione controversa o ridurre le ammende ad essa inflitte (o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio) e condannare la Commissione alle spese. La Riva Fire chiede inoltre alla Corte di dichiarare che, a motivo della sua durata, il procedimento dinanzi al Tribunale ha determinato una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). La Feralpi, la Valsabbia e la Alfa Acciai hanno altresì chiesto alla Corte di dichiarare che sussiste una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nel caso in cui non dovesse ridurre l’ammenda per tale motivo.
21.
In ciascuno dei procedimenti, la Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.
22.
Con ordinanza del 7 giugno 2016, il presidente della Corte di giustizia ha disposto la riunione delle cause C‑86/15 P e C‑87/15 P ai fini della fase orale e della sentenza. Le ricorrenti e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza comune tenutasi il 20 ottobre 2016.
V – Analisi dei motivi di impugnazione
23.
Nelle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono, rispettivamente, sei motivi (C‑85/15 P), sette motivi (cause riunite C‑86/15 P e C‑87/15 P), nove motivi (C‑88/15 P) e quattro motivi (C‑89/15 P) di impugnazione.
24.
Nelle presenti conclusioni esaminerò, anzitutto, un motivo comune a tutte le impugnazioni, che riguarda il rispetto dei diritti della difesa delle ricorrenti e la regolarità del procedimento amministrativo. Per le ragioni che esporrò in prosieguo, ritengo che tale motivo sia fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata e la decisione controversa debbano essere annullate.
25.
Per il caso in cui la Corte non condividesse la mia analisi di tale motivo di impugnazione, esaminerò anche gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti. Tuttavia, la maggior parte di tali motivi saranno esaminati solo succintamente, in quanto risultano palesemente irricevibili o infondati.
A – Diritti della difesa e regolarità del procedimento amministrativo
26.
Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere respinto le loro censure relative alla violazione dei diritti della difesa e di varie disposizioni del regolamento n. 773/2004 ( 9 ). Sebbene i loro argomenti presentino lievi differenze ( 10 ), le ricorrenti affermano in sostanza che il Tribunale ha omesso di censurare il fatto che la Commissione non abbia seguito la procedura prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 prima di adottare la decisione controversa.
27.
La Commissione difende le conclusioni del Tribunale. Essa sostiene di essersi rigorosamente attenuta al principio tempus regit actum, applicando le norme di procedura vigenti all’epoca dei fatti, e che le ricorrenti sono state regolarmente poste in grado di presentare le loro osservazioni su tutti gli aspetti sostanziali e procedurali del caso. La Commissione sostiene inoltre che l’annullamento della decisione del 2002 non ha invalidato gli atti procedurali compiuti prima dell’adozione di detta decisione, compresi quelli effettuati ancora sotto la vigenza del Trattato CECA.
28.
In via preliminare, può essere utile rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante, il regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione di constatare e sanzionare, dal 23 luglio 2002, gli accordi tra imprese in settori ricompresi nell’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis del Trattato CECA anche se le disposizioni di detto regolamento non fanno espressamente riferimento all’articolo 65 CA. Tuttavia, ciò è possibile solo se è stata adottata una decisione ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 a seguito di un procedimento condotto conformemente a detto regolamento ( 11 ). La piena conformità al regolamento n. 1/2003 implica parimenti – è appena il caso di aggiungere – la conformità al regolamento n. 773/2004, adottato ai fini dell’attuazione del primo ( 12 ).
29.
In tale contesto, ritengo che le censure delle ricorrenti su tale punto siano fondate. Come spiegherò in prosieguo, la Commissione non ha seguito integralmente la procedura prevista dai regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2004 prima di adottare la decisione controversa. Infatti, vari atti di procedura fondamentali sono stati compiuti conformemente alle vigenti disposizioni del Trattato CECA (e solo conformemente a tali disposizioni). Tuttavia, dette disposizioni, pur essendo analoghe, non sono identiche a quelle previste per l’applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Di conseguenza, la procedura seguita dalla Commissione nei casi di specie ha inciso negativamente sulla possibilità di parteciparvi delle autorità della concorrenza degli Stati membri. Tale partecipazione è importante e non si può ignorare il fatto che la Commissione non l’abbia garantita.
1. Sulla questione se la procedura prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 sia stata seguita dopo l’annullamento della decisione del 2002
30.
Nel caso in esame, la decisione controversa enuncia, al punto 370, che essa è stata «riadottata in conformità delle norme procedurali del [Trattato FUE] e della legislazione secondaria derivante da tale trattato, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2003». Pertanto, occorre anzitutto stabilire se questa dichiarazione sia esatta.
31.
A tale proposito, è pacifico che, dopo l’annullamento della decisione del 2002, non è stato compiuto alcun atto secondo la procedura prevista dai regolamenti n. 1/2003 e n. 773/2004, ad eccezione della consultazione del comitato consultivo. Infatti, è stata adottata una nuova decisione – basata sugli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – dopo avere dato alle ricorrenti la possibilità di presentare le loro osservazioni sulla lettera del 30 giugno 2008. Non è stata emessa una nuova comunicazione degli addebiti né si è tenuta una nuova audizione prima che fosse adottata detta decisione.
32.
A questo punto, vale la pena rilevare che i regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 non prevedono alcuna deroga generale a questi due atti procedurali. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 enuncia che, prima di adottare qualsiasi decisione prevista, inter alia, dagli articoli 7 e 23, la Commissione deve dare modo alle imprese oggetto del procedimento «di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa». La Commissione può basare le sue decisioni «solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite». L’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento enuncia che «[n]el corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate». Gli articoli da 10 a 14 del regolamento n. 773/2004, a loro volta, riguardano l’obbligo della Commissione di emanare una comunicazione degli addebiti e, qualora ne sia fatta richiesta, di tenere un’audizione. La formulazione imperativa delle menzionate disposizioni non lascia adito a dubbi circa il carattere obbligatorio di tali condizioni.
33.
La Commissione sostiene, tuttavia, che tali atti procedurali previsti dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 non erano necessari nei presenti procedimenti, poiché erano stati compiuti atti analoghi prima dell’adozione della decisione del 2002. A suo parere, l’annullamento della decisione del 2002 non inficerebbe tali atti. A sostegno del suo argomento, la Commissione richiama la giurisprudenza citata dal Tribunale nelle proprie sentenze, in particolare la sentenza PVC II ( 13 ).
34.
Nella sentenza PVC II, la Corte ha respinto le domande delle ricorrenti fondate su una violazione dei loro diritti della difesa e motivate con il fatto che la Commissione, dopo l’annullamento di una prima decisione, non aveva svolto una nuova audizione prima di adottare un’altra decisione, e non aveva consultato nuovamente il comitato consultivo. In particolare, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata ( 14 ).
35.
Occorre quindi esaminare se tale giurisprudenza sia applicabile nei casi di specie. A mio parere, lo sarebbe in due casi: i) se la procedura attualmente prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 fosse stata applicata correttamente prima dell’annullamento della decisione del 2002, o ii) se gli atti procedurali compiuti sulla base di norme di procedura diverse potessero essere considerati equivalenti a quelli che avrebbero dovuto essere effettuati in applicazione dei regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004. Analizzerò queste due ipotesi in ordine successivo.
2. Sulla questione se la procedura prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 sia stata seguita prima dell’annullamento della decisione del 2002
36.
Poiché i regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 non erano in vigore all’epoca dei fatti, occorre fare riferimento alle disposizioni corrispondenti dei regolamenti nn. 17/62 e 2842/98 ( 15 ).
37.
Tuttavia, la risposta a tale questione è molto chiara. Il punto 352 della decisione del 2002 è così formulato:
«In tale ottica, l’applicazione del regolamento 17/62 al seguito della procedura risponde al principio secondo cui le regole di procedura applicabili sono quelle in vigore al momento in cui viene adottata la misura in questione. Nella stessa ottica, non è apparso necessario ripetere la prima audizione cui non avevano partecipato i rappresentanti degli Stati membri giacché le regole di procedura CECA, in vigore in quel momento, non prevedevano una tale partecipazione e, come ricordato nella Comunicazione [del 18 giugno 2002] (…), va ritenuto che le misure procedurali prese in maniera valida sulla base delle norme CECA soddisfino, una volta scaduto il trattato CECA, i requisiti delle corrispondenti misure procedurali previste dalle norme CE. Si ricorda infine che non vi è alcun legame formale tra le disposizioni in merito alla partecipazione degli Stati membri ad un’audizione (…) e quelle relative alla consultazione del Comitato consultivo (…)» ( 16 ).
38.
Pertanto, in sostanza, la Commissione ha espressamente dichiarato di non avere seguito la procedura prevista dai regolamenti nn. 17/62 e 2842/98. Essa ha ritenuto che non occorresse farlo in quanto, a suo avviso, gli atti procedurali compiuti nel contesto CECA soddisfacevano gli standard imposti dalle disposizioni corrispondenti del Trattato CE.
39.
A questo punto, si deve verificare se tali affermazioni siano corrette. Tuttavia, occorre anzitutto osservare quanto segue.
40.
Prima di adottare la decisione del 2002, la Commissione ha compiuto alcuni atti procedurali ai sensi del regolamento n. 17/62. In particolare, come indicato supra al paragrafo 13, il 12 agosto 2002 essa ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare e il 30 settembre 2002 si è tenuta una nuova audizione, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri.
41.
Tuttavia, è pacifico che tali atti riguardavano solo le norme procedurali applicabili e le conseguenze derivanti da tali norme. In generale, gli aspetti sostanziali dei casi non sono stati esaminati, né nella comunicazione degli addebiti supplementare, né nella seconda audizione. Pertanto, se vi è stato un procedimento valido secondo le norme del Trattato CE, detto procedimento ha riguardato solo questioni di ordine procedurale, e non di merito.
3. Sulla questione se gli atti procedurali compiuti ai sensi delle disposizioni del Trattato CECA costituiscano atti preparatori validi ai fini della decisione controversa
42.
Occorre ora esaminare se, come sostenuto dalla Commissione, gli atti procedurali compiuti nel contesto della cornice CECA prima dell’adozione della decisione del 2002 rispondano ai requisiti previsti dalle corrispondenti norme CE/UE. Infatti, come nella causa PVC II, non vi è dubbio che nelle presenti cause, in linea di principio, gli atti procedurali compiuti prima dell’adozione della decisione del 2002 restino validi.
43.
Dal momento che gli atti procedurali invocati dalla Commissione sono stati compiuti, per la maggior parte, in vista dell’adozione di una decisione basata sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA, occorre verificare se essi possano essere considerati «atti preparatori» ( 17 ) ai fini dell’adozione di una decisione basata sugli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
44.
Ritengo di no. Ravviso infatti alcune differenze significative tra la situazione esaminata dalla Corte nella sentenza PVC II e quella in discussione nelle presenti cause.
45.
Anzitutto, nel primo caso, la Corte ha esaminato due decisioni successive che avevano la medesima base giuridica ed erano sostanzialmente identiche. A tal riguardo, è particolarmente indicativo il punto 98 della sentenza citata: «[a]llorché, in seguito all’annullamento di una decisione in materia di concorrenza, la Commissione sceglie di rimediare all’illegittimità od alle illegittimità accertate e di adottare una decisione identica non viziata da tali illegittimità, quest’ultima decisione riguarda i medesimi addebiti in merito ai quali le imprese si sono già pronunciate». Nei casi in esame, per contro, la decisione controversa non è «identica» alla decisione precedente annullata dal Tribunale. Le due decisioni si basano su disposizioni diverse, che appartengono a due normative effettivamente simili e strettamente connesse, ma comunque distinte.
46.
Non è un dettaglio di scarsa importanza. Nel sistema istituito dai Trattati dell’Unione, che si basa sul principio di attribuzione, la scelta della base giuridica corretta per un atto delle istituzioni ha rilevanza costituzionale. Tale scelta determina se l’Unione abbia il potere di agire, per quali scopi possa farlo e quale procedura debba seguire nel caso in cui agisca.
47.
Quando la Commissione ha adottato la decisione controversa, ha esercitato i poteri che le sono state conferiti dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004. Si tratta di una serie di poteri diversi da quelli che le attribuiva il Trattato CECA prima della sua scadenza. Come detto, sebbene i due sistemi siano ampiamente simili, non sono tuttavia identici. L’esercizio dell’una o dell’altra serie di poteri può avere determinate conseguenze giuridiche: ad esempio, il limite massimo delle ammende che la Commissione può infliggere – questione ampiamente discussa nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione e in primo grado. Naturalmente potrebbero esservene altre.
48.
Nella lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha minimizzato l’importanza di tale questione, affermando che l’annullamento della decisione del 2002 aveva effetti limitati, in quanto imponeva solo di ricorrere a una diversa base giuridica. A prescindere dalla questione se ciò corrisponda al vero, le ricorrenti erano di diverso avviso e, indubbiamente, avevano il diritto di sviluppare i loro argomenti nel contesto del procedimento previsto dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004. Mi sembra difficile considerare la sostituzione della base giuridica di un atto come una mera «eliminazione di [un’]illegittimità», situazione che la Corte ha esaminato nella causa PVC II.
49.
In secondo luogo, e soprattutto, come rilevato al precedente paragrafo 38, non vi è stato alcun procedimento – svolto conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 17/62 e 2842/98 corrispondenti a quelle attualmente previste dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004 – che la Commissione possa riprendere in modo da procedere immediatamente all’adozione di una nuova decisione. In altri termini, è pacifico che la procedura prevista dai regolamenti nn. 17/62 e 2842/98 non sia stata seguita integralmente e costantemente prima dell’adozione della decisione del 2002.
50.
In tale contesto, vale la pena osservare che l’articolo 34 («Disposizioni transitorie»), paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 enuncia che «[g]li atti procedurali effettuati in applicazione del regolamento n. 17 (…) continuano ad avere efficacia ai fini dell’applicazione del presente regolamento» ( 18 ). Non sono espressamente menzionati gli atti compiuti conformemente alle norme del Trattato CECA, sebbene tale trattato fosse scaduto solo pochi mesi prima dell’adozione del regolamento n. 1/2003.
51.
Su tale base, le ricorrenti sostengono che avrebbe dovuto essere emessa una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa.
52.
A tale proposito, rilevo, ancora una volta, che la comunicazione degli addebiti supplementare del 12 agosto 2002 conteneva effettivamente un riferimento al regolamento n. 17/62, ma riguardava solo la scelta della base giuridica appropriata e altre questioni a ciò connesse. Detto questo, si potrebbe forse sostenere che la prima comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2002, come integrata dalla lettera del 30 giugno 2008, soddisfa i requisiti di cui al regolamento n. 1/2003.
53.
Da un lato, è vero che la Corte ha sottolineato a più riprese il ruolo fondamentale della comunicazione degli addebiti nei procedimenti per violazione delle norme in materia di concorrenza, osservando che tale atto costituisce un garanzia processuale essenziale per assicurare il rispetto del diritto della difesa delle imprese ( 19 ). Dall’altro, tuttavia, non sembrano esservi grandi differenze tra una comunicazione degli addebiti adottata secondo le norme del Trattato CECA e un’altra adottata secondo le norme CE/UE. Inoltre, la lettera del 30 giugno 2008, pur non essendo formalmente qualificata «comunicazione degli addebiti supplementare», ha informato le parti interessate in merito agli addebiti loro contestati (ancorché solo mediante riferimento alla precedente comunicazione degli addebiti), in modo che potessero essere poste in condizione di essere sentite, come richiesto dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004.
54.
Tuttavia, non occorre esaminare ulteriormente la questione se la Commissione abbia emesso una comunicazione degli addebiti conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, dato che, in ogni caso, è evidente che almeno un altro atto procedurale compiuto secondo le norme CECA non soddisfa i requisiti previsti dalle norme CE/UE.
55.
Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 773/2004, la Commissione deve offrire alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso dell’audizione, sempre che esse lo richiedano. Omettendo di emettere una comunicazione degli addebiti supplementare, la Commissione ha sostanzialmente privato le parti del diritto di chiedere tale audizione. È pacifico, come già rilevato, che non si sia tenuta una nuova audizione prima dell’adozione della decisione controversa.
56.
L’audizione, tuttavia, è una fase procedurale che riveste grande importanza nel sistema istituito dal legislatore dell’Unione europea per l’attuazione delle regole di concorrenza dell’Unione. Uno dei motivi principali è che, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 773/2004, le autorità della concorrenza degli Stati membri sono invitate a prendervi parte. La loro partecipazione all’audizione non è una mera formalità, dato che i rappresentanti di dette autorità fanno parte del comitato consultivo che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, deve essere consultato dalla Commissione prima dell’adozione di qualsiasi decisione ai sensi, tra l’altro, degli articoli 7 e 23 del medesimo regolamento. Se pure è vero che, come affermato dalla Commissione, non esiste un esplicito collegamento tra questi due atti procedurali, è innegabile che il primo sia ampiamente strumentale al secondo.
57.
Pertanto, le ricorrenti avrebbero dovuto poter sviluppare oralmente i loro argomenti contro la proposta di decisione della Commissione, alla presenza dei rappresentanti delle autorità della concorrenza degli Stati membri. Non si può escludere che l’esito del procedimento sarebbe stato diverso, quanto meno in una certa misura, dato che dette autorità avrebbero potuto esercitare un’influenza sulla Commissione attraverso il comitato consultivo, che si è effettivamente riunito prima dell’adozione della decisione controversa. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, la Commissione «tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere». Potrei aggiungere che il ruolo del comitato consultivo riveste particolare importanza nel sistema decentrato introdotto con il regolamento n. 1/2003, come conferma il considerando 19 del medesimo regolamento.
58.
Soprattutto, lo stesso Tribunale ha riconosciuto che l’audizione cui hanno partecipato i rappresentanti delle autorità della concorrenza degli Stati membri prima dell’adozione della decisione del 2002 non riguarda il merito della controversia, ma solo l’applicazione ratione temporis dei Trattati CECA e CE alle asserite infrazioni ( 20 ). Pertanto, non si può ritenere che l’audizione tenutasi prima dell’adozione della decisione del 2002 soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento n. 773/2004, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale.
59.
Una discussione che avesse coinvolto maggiormente le autorità della concorrenza degli Stati membri, in special modo quella italiana – sia durante l’audizione, sia nell’ambito del comitato consultivo –, sarebbe stata, a mio avviso, a maggior ragione più appropriata nel caso di specie in quanto le presunte infrazioni riguardano il territorio di un unico Stato membro, cioè l’Italia. Inoltre, ritengo che tale requisito formale non avrebbe comportato per la Commissione un onere particolarmente gravoso o dispendioso in termini di tempo.
60.
Il fatto che la Commissione abbia «pienamente informato» – per riprendere l’espressione utilizzata dal Tribunale nelle sentenze impugnate – tali autorità in merito all’evoluzione del procedimento con mezzi diversi è manifestamente irrilevante ( 21 ). La Commissione non può seguire una procedura sui generis che coinvolga informalmente le autorità per la concorrenza degli Stati membri, anziché attenersi alla procedura prevista dal legislatore dell’Unione nei regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004.
61.
In base a quanto precede, ritengo che la procedura seguita dalla Commissione per adottare la decisione controversa non fosse conforme alle disposizioni dei regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004. In particolare, sono dell’avviso che vi sia stata una violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 e, pertanto, una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.
62.
Alla luce delle suesposte considerazioni, concludo che le sentenze impugnate hanno respinto erroneamente le censure sul punto delle ricorrenti e che, pertanto, detta sentenza e la decisione controversa devono essere annullate.
B – Sugli altri motivi di impugnazione
63.
Qualora la Corte non condivida la mia analisi dei motivi di impugnazione precedentemente esaminati, ritengo che essa dovrebbe respingere integralmente le impugnazioni, con la sola eccezione (limitata) di quella della Ferriere Nord. Nel prosieguo esaminerò più dettagliatamene solo tre delle questioni sollevate nelle impugnazioni. La maggior parte dei motivi sarà invece trattata succintamente, dato che, come già rilevato, essi risultano manifestamente irricevibili o infondati.
1. L’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale
64.
A parte la Ferriere Nord, tutte le altre ricorrenti sollevano la questione della durata del procedimento di primo grado ( 22 ). Esse sottolineano che detto procedimento è durato complessivamente quasi cinque anni e osservano che sono trascorsi tre anni e due mesi tra la chiusura della fase scritta e l’apertura di quella orale. A loro parere, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sui loro casi entro un termine ragionevole, violando così l’articolo 47, secondo comma, della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Per tale motivo, la Feralpi, la Valsabbia e la Alfa Acciai chiedono alla Corte di ridurre l’ammenda loro inflitta, in linea con la sua sentenza Baustahlgewebe ( 23 ). In subordine, dette imprese chiedono alla Corte di dichiarare che il procedimento dinanzi al Tribunale, a motivo della sua durata, ha determinato una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Riva Fire rivolge alla Corte la medesima richiesta.
65.
Ritengo che tali domande non possano essere accolte. Per quanto riguarda, anzitutto, la domanda di riduzione delle ammende, vorrei osservare quanto segue.
66.
Come ammettono le stesse ricorrenti, in varie sentenze la Corte ha chiarito i rimedi disponibili per le parti private qualora esse ritengano che la Corte di giustizia dell’Unione europea (vale a dire la Corte in quanto istituzione), o più in particolare uno dei suoi organi, abbia leso il loro diritto fondamentale a che la loro causa sia decisa entro un termine ragionevole. Nelle sentenze Der Grüne Punkt e Gascogne Sack, di fronte a un’asserita violazione di tale diritto da parte del Tribunale, la Corte ha statuito che, in mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento avrebbe avuto un’incidenza sull’esito della sentenza impugnata, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza in questione. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il ricorrente non può, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, rimettere in discussione la fondatezza o l’importo di un’ammenda quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti ( 24 ).
67.
La Corte ha inoltre spiegato che la sua decisione nella causa Baustahlgewebe era giustificata da ragioni pratiche e di economia processuale ma che, in linea di principio, la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dal mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento non può essere proposta direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere presentata dinanzi al Tribunale stesso sulla base degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE ( 25 ).
68.
In sostanza, mi sembra che la giurisprudenza Baustahlgewebe sia stata superata dalla Corte. Ad ogni modo, nei casi di specie non vedo alcun motivo che possa giustificare un ritorno a tale giurisprudenza, qualora la si considerasse ancora applicabile in casi eccezionali.
69.
Le ricorrenti sostengono che nelle presenti cause si dovrebbe seguire la giurisprudenza Baustahlgewebe, in quanto il lungo processo dinanzi al Tribunale è stato l’ultima fase del procedimento complessivo costituito da due fasi amministrative dinanzi alla Commissione ( 26 ) e da un ulteriore serie di procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione.
70.
La situazione in cui si sono trovate le ricorrenti può essere sfavorevole, ma non è affatto eccezionale. La possibilità che il caso di imprese in una situazione come quella delle ricorrenti venga esaminato più di una volta dalle autorità amministrative ed eventualmente dalle autorità giudiziarie dell’Unione è una conseguenza naturale del modo in cui gli autori dei Trattati e il legislatore dell’Unione hanno concepito il sistema di governance in questo settore. Di fatto, l’obbligo di completare una serie di fasi procedurali (che possono anche durare molto a lungo) prima dell’adozione di una decisione finale da parte dell’autorità competente è inteso a garantire non solo un esito corretto, ma anche l’equità del procedimento stesso.
71.
La durata complessiva dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali costituisce tutt’al più un elemento di cui il giudice dell’Unione può tenere conto, nel contesto di procedimenti promossi in forza dell’articolo 268 TFUE, per stabilire se i ricorrenti abbiano diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE e, in tal caso, determinare l’importo di tale risarcimento.
72.
Pertanto, concluderei che la Corte deve respingere, a prescindere dal merito dei loro argomenti, le domande della Feralpi, della Valsabbia e della Alfa Acciai dirette alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte. Per quanto riguarda, infine, le domande delle ricorrenti dirette ad ottenere che la Corte dichiari solo l’esistenza di tale violazione, suggerisco alla Corte di respingere parimenti tali domande.
73.
È vero che, in alcuni casi, la Corte ha dichiarato che, qualora sia manifesto, senza necessità che le parti producano elementi a tal riguardo, che il Tribunale ha violato in modo sufficientemente grave i propri obblighi di decidere la causa entro un termine ragionevole, la Corte può procedere a tale accertamento ( 27 ).
74.
L’approccio adottato in tali occasioni dalla Corte non mi convince. In quei casi, essa si è pronunciata sul punto senza sentire la parte responsabile dell’asserita violazione: infatti, la controparte del procedimento di impugnazione era la Commissione, e non la Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, come il Tribunale ha recentemente confermato, in un eventuale procedimento per violazione del diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, o più specificamente di uno dei suoi organi, deve essere convenuta in giudizio tale istituzione ( 28 ). Sono d’accordo. Già nel 1973 la Corte aveva dichiarato che, «qualora [l’Unione] venga chiamata a rispondere di un atto di uno dei suoi organi, de[ve] essere convenuta in giudizio l’istituzione (o le istituzioni) responsabile(i) dell’atto impugnato» ( 29 ). In definitiva, l’autorità responsabile dell’atto impugnato ha non solo il potere, ma anche la concreta possibilità di dedurre gli argomenti in fatto e in diritto a propria difesa.
75.
Ritengo, pertanto, che la giurisprudenza della Corte richiamata dalle ricorrenti – che non invito la Corte a seguire ancora in futuro – sia applicabile solo limitatamente a casi realmente eccezionali nei quali l’irragionevolezza del procedimento sia talmente manifesta e incontestabile che, oggettivamente, non sarebbe giustificata in alcuna circostanza. Salvo in tali casi eccezionali, la decisione in merito a una domanda fondata sulla violazione del diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole dovrebbe essere adottata solo a seguito di un procedimento in contraddittorio nel quale il convenuto possa esporre i suoi argomenti e, se del caso, offrire prove a sostegno. Come la Corte ha costantemente dichiarato: «la ragionevolezza di [una] durata dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti» ( 30 ). Mi sembra che, nella maggior parte dei casi, tale valutazione di tutte le circostanze non sia affatto un’operazione semplice e agevole.
76.
Ciò detto, devo sottolineare che, per quanto possa essere significativo, un periodo di quasi cinque anni per pronunciarsi su una serie di casi come quelli di specie non è necessariamente irragionevole. Ciò vale a maggior ragione se si considera che dalla lunga e travagliata storia del cartello del tondo per cemento armato dinanzi alla Commissione e ai giudici dell’Unione sembra emergere una situazione giuridica piuttosto complessa.
77.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto che siano trascorsi tre anni e due mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’inizio di quella orale non implica che in tale periodo il Tribunale sia rimasto inattivo. Come è noto, alcuni atti procedurali sono compiuti durante il periodo in questione, anche se ciò può non risultare alle parti. Personalmente, dubito che la durata dell’intervallo tra la fine della fase scritta del procedimento e l’inizio di quella orale possa essere considerato un indizio di inerzia da parte del Tribunale ( 31 ). Più in generale, mi sembra artificioso tentare di suddividere il procedimento complessivo in fasi distinte, al fine di valutare la ragionevolezza della durata di una o più di tali fasi in «isolamento clinico» rispetto alle altre: ritengo che la durata complessiva del procedimento sia un riferimento più appropriato.
78.
Pertanto, sono dell’avviso che, nei presenti procedimenti, la Corte non si trovi nella situazione menzionata supra al paragrafo 73. Nei casi di specie, sarebbe necessario che le parti fornissero ulteriori argomenti ed elementi nel corso di un procedimento in contraddittorio affinché la Corte potesse pronunciarsi sul carattere irragionevole della durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale ( 32 ).
79.
In conclusione, il presente motivo di impugnazione deve essere respinto. Qualora ritengano che, nella trattazione del loro caso, il Tribunale abbia violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta, le ricorrenti potrebbero proporre un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione in forza degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE.
2. Recidiva
80.
Con il suo settimo motivo di impugnazione, la Ferriere Nord sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo la sua censura secondo cui l’aumento a titolo di recidiva dell’ammenda inflitta era illegittimo, in quanto la Commissione non aveva espressamente menzionato tale circostanza aggravante nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2002. La Commissione si è limitata a dichiarare che avrebbe tenuto conto del complesso delle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione dell’ammenda, in base al comportamento di ciascuna impresa. Secondo la Ferriere Nord, tale vaga affermazione sarebbe certamente inidonea a consentire ad un’impresa di esercitare i suoi diritti della difesa.
81.
Inoltre, con il suo ottavo motivo di impugnazione, la Ferriere Nord addebita al Tribunale di avere dichiarato che il periodo da prendere in considerazione per controllare l’applicazione delle circostanze aggravanti è quello intercorrente tra l’accertamento della prima infrazione da parte della Commissione e l’inizio della nuova condotta illecita da parte della medesima impresa. La Ferriere Nord sostiene che tale periodo dovrebbe invece decorrere dalla cessazione della prima infrazione. Nel suo caso, ciò significherebbe che sono trascorsi circa tredici anni tra la prima e la seconda infrazione. A suo avviso, tenuto conto della durata di tale periodo, non sarebbe impossibile che i suoi dirigenti non fossero a conoscenza della prima decisione della Commissione e, pertanto, conformemente al principio in dubio pro reo, non avrebbe dovuto essere applicata la circostanza aggravante della recidiva.
82.
Infine, con il suo nono motivo di impugnazione, la Ferriere Nord afferma che – qualora la Corte accogliesse il suo quarto motivo di impugnazione ( 33 ) – l’infrazione dovrebbe essere considerata meno grave di quanto asserito nella decisione controversa. In tal caso, il Tribunale avrebbe interpretato ed applicato erroneamente il principio di proporzionalità: un aumento del 50% dell’ammenda per un’infrazione meno grave sarebbe sproporzionato.
83.
Inizierò con l’ottavo motivo di impugnazione.
84.
Anzitutto, vorrei ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il fatto di reiterare gli illeciti (generalmente noto come «recidiva») rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità di un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta al trasgressore ( 34 ). Infatti, come spiegato dal Tribunale, «la recidiva dimostra che la sanzione precedentemente imposta non è stata sufficientemente dissuasiva» ( 35 ). Pertanto, si ritiene generalmente che la recidiva giustifichi l’imposizione di ammende più elevate ( 36 ), così da indurre il trasgressore a modificare in futuro il suo comportamento ( 37 ).
85.
Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che, affinché siano rispettati i principi della certezza del diritto e di proporzionalità, l’aumento per recidiva dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa non può essere automatico. In tale contesto, la Commissione deve tenere conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso, in particolare del tempo trascorso tra l’infrazione oggetto dell’inchiesta e una precedente violazione delle regole di concorrenza ( 38 ).
86.
Ciò premesso, l’ottavo motivo di impugnazione della Ferriere Nord risulta infondato. In primo luogo, ritengo che il metodo adottato dal Tribunale per calcolare il periodo in questione – il tempo trascorso tra l’accertamento della prima infrazione da parte della Commissione e l’inizio della nuova condotta illecita della medesima impresa – sia corretto, per i motivi esposti ai punti 342 e 343 della sentenza impugnata: la recidiva presuppone necessariamente che la Commissione abbia constatato una precedente violazione, e si configura nel momento in cui inizia la condotta contraria all’articolo 101 TFUE o all’articolo 102 TFUE. Pertanto, il Tribunale ha correttamente statuito che il periodo in discussione nel caso di specie era inferiore a quattro anni.
87.
In secondo luogo, non rileva il fatto che uno o più degli attuali dirigenti della società possano avere ignorato l’esistenza di detta decisione, o le conseguenze giuridiche che ne derivano ( 39 ). Anzitutto, è difficile credere che gli alti dirigenti della Ferriere Nord potessero ignorare la precedente decisione della Commissione. Da un lato, la Commissione ha fatto riferimento in udienza a un documento, menzionato nella decisione controversa, da cui emerge che nel 1997 i dirigenti della Ferriere Nord erano a conoscenza della precedente decisione della Commissione nonché della nuova infrazione in corso. La Ferriere Nord non ha negato tale circostanza. Dall’altro, la decisione 89/515/CEE ( 40 ) è stata impugnata dinanzi ai giudici dell’Unione dalla Ferriere Nord in un procedimento conclusosi nel 1997 ( 41 ). In tale contesto, vale la pena rilevare che, nei bilanci di esercizio, le imprese devono indicare le sopravvenienze passive, comprese le perdite e le ammende attese dall’esito delle controversie ( 42 ). Pertanto, ritengo che un operatore accorto e diligente non potesse, e non dovesse, ignorare l’esistenza della precedente decisione.
88.
Ancora più importante, tuttavia, è che si presume generalmente che i dirigenti siano a conoscenza del modo in cui l’impresa si comporta – o si è comportata nel recente passato – sul mercato. Non vi è motivo di sottrarre un’impresa alle sue responsabilità solo perché i suoi dirigenti potrebbero non essere stati a conoscenza di un determinato comportamento. Un’impresa deve essere considerata giuridicamente responsabile del proprio comportamento passato e presente, a prescindere dalla circostanza che alcuni dei suoi dirigenti (o organi societari) siano o meno a conoscenza di determinati atti specifici dell’impresa stessa. In tale contesto, occorre sottolineare che le presenti cause vertono, tra l’altro, su una sanzione comminata alla Ferriere Nord, e non su una sanzione imposta a persone che occupano determinate posizioni all’interno di detta società.
89.
Per quanto riguarda, poi, il settimo motivo di impugnazione, vorrei rammentare che nella sentenza Versalis, la quale riguardava specificamente la circostanza aggravante della recidiva, la Corte ha precisato che, quando la Commissione intende imputare una circostanza aggravante a una società responsabile di una violazione del diritto della concorrenza, «la comunicazione degli addebiti deve contenere tutti gli elementi che consentano a questa persona giuridica di difendersi». La Corte ha inoltre dichiarato che la Commissione deve fornire, già nella comunicazione degli addebiti, gli elementi a sostegno della sua tesi secondo cui ricorrono le condizioni di applicazione della circostanza aggravante della recidiva ( 43 ).
90.
Tale giurisprudenza implica che la Commissione non sia necessariamente tenuta, in ciascun caso, a menzionare espressamente nella comunicazione degli addebiti tutte le circostanze aggravanti che potrebbe applicare a un’impresa sottoposta a indagine. Tuttavia, come ammette la stessa Commissione nelle sue memorie, possono presentarsi situazioni nelle quali essa sia effettivamente tenuta a menzionare espressamente una circostanza aggravante che intende applicare a una determinata impresa. Sono d’accordo: le intenzioni della Commissione possono non essere facilmente desumibili dalle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti. Peraltro, non è compito delle imprese prevedere le intenzioni della Commissione e predisporre ogni possibile linea difensiva contro tutte le eventuali circostanze aggravanti che essa potrebbe voler applicare. L’idoneità delle informazioni contenute in una comunicazione degli addebiti a consentire ad un’impresa di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, nonostante la mancanza di un’esplicita menzione nella comunicazione degli addebiti, dipende quindi dalle circostanze specifiche di ogni singolo caso.
91.
Nella caso in esame, come rilevato dalla Ferriere Nord, l’indicazione contenuta nella prima comunicazione degli addebiti – secondo cui la Commissione avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti per determinare le ammende, in base al comportamento di ciascuna impresa – è piuttosto vaga. Tuttavia, ciò non significa che essa sia necessariamente insufficiente. Tale indicazione può essere considerata sufficiente se l’impresa, tenuto conto della sua situazione particolare e delle informazioni fornite nella comunicazione degli addebiti, è stata comunque in grado di prevedere la probabile applicazione di una determinata circostanza aggravante e i motivi della stessa.
92.
È vero che, nel caso di specie, la società che ha commesso le infrazioni reiterate era, a differenza della Versalis, esattamente la stessa: nel 1989 la Ferriere Nord è infatti stata dichiarata responsabile di una violazione dell’(attuale) articolo 101 TFUE in una decisione che è stata menzionata, come ammette la stessa Ferriere Nord, nella comunicazione degli addebiti, ancorché solo incidentalmente. È altresì vero che, come rilevato supra al paragrafo 86, l’intervallo tra l’adozione della precedente decisione della Commissione e l’inizio della nuova infrazione è relativamente breve. Tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto come minimo indicare i motivi per i quali riteneva che l’infrazione precedente e quella nuova costituissero un’«infrazione del medesimo tipo» ai sensi degli orientamenti del 1998 ( 44 ). Sebbene ciò possa sembrare oggi relativamente ovvio, nel 2002 la giurisprudenza in materia di infrazioni ripetute era praticamente inesistente. La mancanza di qualsiasi indicazione sul punto nella comunicazione degli addebiti ha reso molto difficile per la Ferriere Nord esercitare i propri diritti della difesa.
93.
Pertanto, ritengo che la Corte, qualora non condividesse la mia analisi del secondo motivo di impugnazione dedotto dalla Ferriere Nord, dovrebbe tuttavia accogliere il suo settimo motivo di impugnazione. Ne consegue che la sentenza nella causa T‑90/10 dovrebbe essere annullata nella parte in cui riguarda l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva. Inoltre, a mio avviso, la Corte dovrebbe annullare su questo punto la decisione controversa e ricalcolare l’ammenda inflitta alla Ferriere Nord senza tenere conto della circostanza aggravante della recidiva.
94.
In siffatte circostanze, non occorre esaminare il nono motivo di impugnazione della Ferriere Nord. In ogni caso, ritengo che tale motivo sia infondato, dato che, come esporrò ai paragrafi 117 e segg. delle presenti conclusioni, il quarto motivo di impugnazione deve essere parimenti respinto.
3. Dissociazione pubblica
95.
La Feralpi, la Valsabbia e la Alfa Acciai ( 45 ) sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nell’applicazione del concetto di «dissociazione pubblica» e ha quindi erroneamente confermato la loro partecipazione ad alcune parti dell’infrazione, sebbene esse avessero pubblicato prezzi diversi da quelli concordati con i concorrenti. In tale contesto, dette società rilevano che l’articolo 60 CA vietava alle imprese di discriminare tra clienti e di discostarsi dai prezzi pubblicati.
96.
Sebbene non mi convinca, tale argomento merita un esame più approfondito.
97.
Nelle mie conclusioni relative alla causa Total Marketing Services ho avuto modo di osservare che la mancata dissociazione pubblica consente di mantenere la presunzione, fondata su indizi concreti raccolti dalla Commissione, che un’impresa che ha partecipato a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale abbia preso parte a un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In altri termini, se un’impresa partecipa, insieme ai suoi concorrenti sul mercato, a riunioni nelle quali viene concluso un accordo anticoncorrenziale, la tecnica della presunzione consente di dedurre, in mancanza di una esplicita manifestazione di volontà in senso contrario, che tale impresa ha partecipato all’infrazione. D’altro canto, il fatto che un’impresa non si dissoci pubblicamente non può sopperire alla mancanza di prova della partecipazione, sia pure solo passiva, a una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale ( 46 ).
98.
Infatti, una diversa conclusione contravverrebbe al principio della presunzione di innocenza sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e sarebbe incoerente rispetto all’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 ( 47 ). Analogamente, ai fini del controllo delle prove relative a una presunta dissociazione pubblica da parte di un’impresa, la nozione applicabile di «dissociazione pubblica» non può essere talmente rigida e ristretta da rendere praticamente impossibile per detta impresa confutare tale presunzione.
99.
La sostanza della critica espressa nei casi di specie, tuttavia, non è che il Tribunale avrebbe interpretato o applicato erroneamente la nozione di «dissociazione pubblica». La Feralpi, la Valsabbia e la Alfa Acciai hanno effettivamente partecipato, nel periodo di cui trattasi, a una o più riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale ( 48 ) e vi erano altri indizi della loro partecipazione ai comportamenti collusivi ( 49 ). Nessuna di tali imprese afferma che il Tribunale le abbia imposto una prova impossibile. Esse contestano in sostanza il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che un determinato comportamento (la pubblicazione di prezzi diversi da quelli concordati con i concorrenti) non soddisfacesse il requisito della «dissociazione pubblica».
100.
Non si tratta, tuttavia, di un errore di diritto soggetto a controllo in sede di impugnazione. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Toshiba ( 50 ), la nozione di «pubblica dissociazione» rispecchia una situazione fattuale, la cui sussistenza viene riscontrata dal Tribunale, caso per caso, in esito ad una valutazione globale di tutte le prove e degli indizi pertinenti. Qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme procedurali relative all’onere della prova e all’istruttoria, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti ( 51 ).
101.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto riguarda il periodo contestato dalla Feralpi, dalla Valsabbia e dalla Alfa Acciai, la Commissione avesse dimostrato sufficientemente la partecipazione di tali imprese all’infrazione in base a una serie di indizi (tra cui la loro partecipazione a una o più riunioni anticoncorrenziali). Il Tribunale ha considerato che il fatto che la Feralpi, la Valsabbia e la Alfa Acciai abbiano comunicato al pubblico prezzi diversi da quelli concordati con gli altri partecipanti all’intesa non costituisce, di per sé, una «dissociazione pubblica» idonea a confutare la conclusione fondata su tali altri indizi.
102.
Certamente, non è facile definire a priori ciò che può costituire un atto di «dissociazione pubblica» adeguato. La questione se una determinata condotta soddisfi o meno tale requisito dipende in ampia misura, a mio parere, dalle circostanze particolari di ogni singolo caso. Nelle presenti cause, non ravviso alcun vizio nelle sentenze impugnate: non vedo alcuno snaturamento degli elementi di prova, alcuna violazione di un principio generale del diritto o di una norma di procedura né alcuna contraddizione nella motivazione del Tribunale. Le sue conclusioni sembrano inoltre conformi alla giurisprudenza della Corte secondo cui, al fine di valutare se un’impresa si sia effettivamente dissociata, la comprensione delle intenzioni dell’impresa interessata ricavata dagli altri partecipanti a un’intesa è uno degli elementi determinanti ( 52 ). Pertanto, se nel caso di specie nulla indicava che la pubblicazione di detti prezzi era stata interpretata dagli altri partecipanti all’intesa come un segno evidente che la Feralpi, la Valsabbia e la Alfa Acciai non intendevano aderire all’accordo collusivo, tale circostanza depone a favore della conclusione secondo cui non vi è stata alcuna dissociazione pubblica ai sensi della giurisprudenza della Corte.
4. I restanti motivi di impugnazione
103.
La maggior parte dei restanti motivi di impugnazione merita, a mio avviso, solo un esame molto succinto.
a) Causa C‑85/15 P
104.
Con il primo motivo di impugnazione, la Feralpi sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo la sua censura relativa a un’asserita violazione del principio di collegialità da parte della Commissione. Tale violazione deriverebbe, secondo quanto asserito, dal fatto che la decisione del 30 settembre 2009, quale adottata dal collegio dei commissari, era incompleta, poiché mancavano alcune tabelle degli allegati. Tale motivo di impugnazione, a mio avviso, è in parte irricevibile (nella misura in cui rimette in discussione le valutazioni di fatto contenute nei punti da 62 a 81 della sentenza nella causa T‑70/10) e in parte infondata (in quanto la decisione di modifica dell’8 dicembre 2009 è stata parimenti adottata dal collegio dei commissari).
105.
Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Feralpi addebita al Tribunale di non avere censurato la durata eccessiva del procedimento dinanzi alla Commissione. Tuttavia, nei punti da 152 a 161 della sentenza impugnata non ravviso alcun errore di diritto né alcun difetto di motivazione. Inoltre, nella misura in cui la Feralpi contesta la valutazione delle circostanze di fatto menzionate ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata, tale motivo di impugnazione è irricevibile.
106.
Nel suo quarto motivo di impugnazione, la Feralpi riunisce diverse critiche alla sentenza impugnata relative alla valutazione della sua partecipazione all’infrazione nel periodo 1989‑1995. A suo parere, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 65, paragrafo 1, CA, nonché i principi in materia di ripartizione dell’onere della prova e il principio della presunzione di innocenza. Inoltre, la sentenza impugnata, secondo la Feralpi, non sarebbe adeguatamente motivata e traviserebbe alcuni fatti.
107.
Uno di tali argomenti è già stato esaminato supra ai paragrafi da 95 a 102. Per quanto riguarda gli altri argomenti, ritengo che, come rilevato dalla Commissione, la Feralpi, pur invocando presunti errori di diritto, per lo più rimetta in discussione valutazioni di fatto del Tribunale relative alla partecipazione di detta impresa all’infrazione nel periodo sopra indicato. Dal momento che la ricorrente non è in grado di dimostrare alcuno snaturamento manifesto dei fatti o delle prove da parte dei giudici di primo grado, tale motivo di impugnazione è in ampia misura irricevibile. Per quanto riguarda le prove sulle quali si è basato il Tribunale per confermare l’analisi della Commissione, la Feralpi non tiene conto di vari passaggi della sentenza impugnata nei quali il Tribunale menziona effettivamente elementi di prova diversi dalla partecipazione della Feralpi alle riunioni del 6 dicembre 1989: ai punti da 240 a 246 e da 250 a 252, il Tribunale fa riferimento ad altri indizi ed espone i motivi per i quali non considerava convincente la spiegazione alternativa fornita dalla ricorrente.
108.
Il quinto motivo di impugnazione verte sul calcolo delle ammende effettuato dalla Commissione, la quale ha suddiviso le imprese responsabili in tre gruppi, sulla base delle rispettive quote di mercato nel periodo di riferimento. In tale motivo di impugnazione, la Feralpi riunisce, ancora una volta, diversi presunti errori di diritto. Tuttavia, i suoi argomenti sono esposti solo succintamente e le sue critiche sembrano dirette principalmente contro la Commissione, e non contro il Tribunale. Ritengo pertanto che tale motivo di impugnazione sia irricevibile.
109.
In ogni caso, l’asserzione secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto censurare la Commissione per una violazione del principio della parità di trattamento risulta poco logica. È vero che il Tribunale ha constatato l’esistenza di un errore di calcolo della quota di mercato di uno dei suddetti tre gruppi. Tuttavia, tale errore non implica che avrebbero dovuto essere modificate le ammende inflitte alle imprese degli altri due gruppi (tra cui la Feralpi). Esso implica semmai che potevano essere modificate le ammende inflitte alle imprese appartenenti solo al primo gruppo menzionato. Poiché il metodo di calcolo delle ammende inflitte alle imprese degli altri due gruppi è corretto, non si può addebitare al Tribunale di avere respinto una domanda di riduzione delle ammende.
b) Cause riunite C‑86/15 P e C‑87/15 P
110.
Con il loro terzo motivo di impugnazione, la Valsabbia e la Alfa Acciai sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo le loro censure relative a una violazione del principio di collegialità da parte della Commissione. Per i motivi esposti supra al paragrafo 104, tale motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.
111.
Con il loro sesto motivo di impugnazione, la Valsabbia e la Alfa Acciai sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo le loro censure relative a una violazione dell’articolo 47 della Carta e rifiutando di ridurre l’importo dell’ammenda. A loro parere, la durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione avrebbe dovuto essere considerata eccessiva. Per gli stessi motivi quali quelli esposti supra al paragrafo 105, ritengo che tale motivo di impugnazione sia in parte irricevibile e in parte infondato.
112.
Il settimo motivo di impugnazione della Valsabbia e della Alfa Acciai è sostanzialmente analogo al quinto motivo di impugnazione della Feralpi: esso riguarda il rifiuto del Tribunale di ridurre l’importo delle ammende in ragione di un’asserita violazione del principio della parità di trattamento derivante da un errore di calcolo delle ammende rispetto ad altre imprese. Ho già spiegato al precedente paragrafo 109 che tale censura è infondata in diritto.
c) Causa C‑88/15 P
113.
Con il suo primo motivo di impugnazione, la Ferriere Nord afferma che la decisione controversa è sostanzialmente diversa dalla decisione del 2002, in quanto la prima riguarda una violazione delle regole di concorrenza sul mercato comune, mentre la seconda riguarda un’infrazione sul mercato italiano. Per tale motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che non era necessaria una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa.
114.
Tale argomento sembra essere basato su un’interpretazione erronea delle pertinenti disposizioni dei Trattati CECA e FUE, o quanto meno su una lettura erronea della sentenza impugnata. Se la Commissione avesse modificato la base giuridica sostanziale della sua decisione, dall’articolo 65, paragrafo 1, CA all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tale argomento avrebbe meritato un esame più approfondito. Infatti, a differenza dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica solo agli accordi che «possano pregiudicare il commercio tra Stati membri». Tuttavia, entrambe le decisioni riguardano una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, che vieta gli accordi restrittivi della concorrenza «sul mercato comune». Pertanto, è irrilevante che il testo della decisione (o della comunicazione degli addebiti) si riferisca a una distorsione della concorrenza sul mercato italiano (come nel caso della decisione del 2002) o a una distorsione della concorrenza sul mercato comune (come nel caso della decisione controversa). È appena il caso di rilevare, in tale contesto, che un accordo che copra il territorio italiano soddisfa tale requisito, dato che il mercato italiano rappresenta una parte significativa del mercato comune.
115.
Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Ferriere Nord sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di censurare un’asserita violazione delle norme di procedura della Commissione. La Ferriere Nord osserva che la relazione del consigliere‑auditore allegata alla proposta di decisione sottoposta al collegio dei commissari per la riunione del 30 settembre 2009 è stata prodotta solo in inglese, francese e tedesco, e non in italiano. A suo avviso, ciò costituirebbe una violazione del regolamento interno della Commissione.
116.
Concordo con il Tribunale che gli argomenti della Ferriere Nord su tale punto sono inconferenti. I giudici dell’Unione hanno costantemente dichiarato che l’inosservanza, da parte di un’istituzione, di norme procedurali meramente interne non è circostanza idonea ad inficiare la validità della decisione finale, se non quando abbia carattere sufficientemente sostanziale ed abbia inciso in modo pregiudizievole sulla situazione di diritto e di fatto della parte che invoca un vizio di procedura ( 53 ). Non vedo motivi per rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli elementi di prova in base alla quale il Tribunale ha concluso che non erano stati dimostrati simili effetti pregiudizievoli sulla situazione della Ferriere Nord.
117.
A mio avviso, il quarto motivo di impugnazione della Ferriere Nord – che riguarda le conclusioni del Tribunale relative alla natura e alla durata della partecipazione di detta impresa all’infrazione – è irricevibile. Gli argomenti, in sostanza, rimettono in discussione ancora una volta valutazioni in punto di fatto operate dal Tribunale.
118.
Con il suo quinto motivo di impugnazione, la Ferriere Nord sostiene che la decisione del Tribunale di ridurre del 6% l’importo di base dell’ammenda, per tenere conto del fatto che detta impresa non ha partecipato all’accordo anticoncorrenziale per tre anni, è inadeguata. Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte, quando si pronuncia nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, statuisce sull’importo delle ammende inflitte a imprese in seguito alla violazione, da parte loro, del diritto della concorrenza dell’Unione ( 54 ). Nel caso di specie, non ravviso alcun elemento da cui risulti che l’importo definitivo dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord potrebbe essere sproporzionato o eccessivo. Non ravviso neppure alcuna carenza o contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata.
119.
Infine, con il suo sesto motivo di impugnazione, la Ferriere Nord sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel calcolo dell’importo dell’ammenda, che esso ha ridotto nella misura del 6%. Pur avendo dichiarato che detta riduzione sarebbe stata applicata all’importo di base, il Tribunale l’ha poi applicata a titolo di circostanza attenuante, giungendo così a una riduzione piuttosto modesta.
120.
Anzitutto, desidero sottolineare che gli esatti contorni della nozione di competenza estesa al merito non sono ancora chiari. Non è ancora stata risolta la questione se una parte possa contestare l’importo di un’ammenda indipendentemente da un asserito errore da parte della Commissione. Tuttavia, tale questione non costituisce oggetto delle presenti cause, dato che il Tribunale ha effettivamente constatato un errore nella decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione della Ferriere Nord nell’infrazione e, di conseguenza, ha deciso di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione a detta impresa. La vera questione, nel caso di specie, sembra essere semmai se il Tribunale sia tenuto ad applicare determinati criteri o principi allorché ricalcola un’ammenda dopo avere rilevato errori in una decisione impugnata da un ricorrente.
121.
La sentenza Galp ( 55 ) della Corte sembra indicare che esistono limiti ai quali i giudici dell’Unione devono attenersi quando esercitano la loro competenza estesa al merito sulle ammende inflitte dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1/2003. Sono d’accordo. Sebbene non occorra approfondire ulteriormente tale questione, devo osservare quanto meno che da principi quali, ad esempio, quelli di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento devono necessariamente derivare taluni limiti ai poteri conferiti ai giudici dell’Unione dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Ciò detto, nel caso di specie non ravviso alcun argomento convincente riguardante il modo in cui il Tribunale abbia potuto esercitare erroneamente la competenza ad esso conferita dall’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.
122.
Sebbene il testo della sentenza impugnata non sia un modello di chiarezza su questo punto, è innegabile che il Tribunale abbia determinato l’importo ridotto dell’ammenda a carico della Ferriere Nord nell’esercizio della sua competenza estesa al merito e che, in linea di principio, esso abbia scelto di seguire il metodo proposto dalla Commissione negli orientamenti del 1998 (che è, ovviamente, il metodo applicato del pari nella decisione controversa).
123.
In tale contesto, ritengo che il Tribunale non sia incorso in un errore per avere considerato come circostanza attenuante la mancata partecipazione della Ferriere Nord all’infrazione. Ciò costituisce infatti il corretto approccio agli orientamenti del 1998. Questi ultimi indicano che la gravità e la durata sono gli elementi di cui la Commissione deve tenere conto per determinare l’importo di base. Tuttavia, tali elementi vanno ovviamente valutati alla luce dell’infrazione nel suo complesso. Per tale motivo, la Commissione, considerate la gravità e la durata dell’infrazione complessiva, ha suddiviso le imprese responsabili in tre gruppi, sulla base delle rispettive quote di mercato. Come indicato negli orientamenti del 1998, la differenza di trattamento applicata per determinare l’importo di base dipende principalmente dal «peso specifico e dunque d[a]ll’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
124.
Nel caso di specie, nulla indica che la mancata partecipazione della Ferriere Nord, per un certo periodo, a parte dell’infrazione abbia influito sulla gravità (o sulla durata) dell’infrazione complessiva. Il Tribunale ha quindi correttamente tenuto conto del contributo individuale della Ferriere Nord all’intesa in quanto fattore rilevante ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti.
125.
In tale contesto, può essere utile rammentare che, nella sentenza Solvay Solexis, la Corte ha dichiarato che la Commissione ha facoltà, conformemente agli orientamenti del 1998, di esaminare la minore gravità della partecipazione dell’impresa a un’infrazione a titolo di trattamento differenziato per determinare l’importo di base dell’ammenda o a titolo di circostanze attenuanti per diminuire l’importo di base ( 56 ). Tale giurisprudenza, a mio parere, non deve essere letta nel senso che dà carta bianca sul punto alla Commissione. La giurisprudenza in parola significa semmai che la risposta alla questione se la minore gravità della partecipazione di un’impresa a un’infrazione debba essere presa in considerazione per il calcolo dell’importo di base o per l’applicazione delle circostanze attenuanti dipende dalle specifiche circostanze di ogni singolo caso. Mi sembra che tale principio sia applicabile a fortiori al Tribunale allorché esercita la sua competenza estesa al merito su un’ammenda imposta dalla Commissione.
d) Causa C‑89/15 P
126.
Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Riva Fire contesta la riduzione del 3% dell’importo di base decisa dal Tribunale. Essa sostiene che: i) la riduzione è inadeguata e ii) la motivazione della sentenza impugnata su tale punto è contraddittoria e in ogni caso insufficiente.
127.
I principali argomenti della Riva Fire coincidono in ampia misura con quelli svolti nel quinto e nel sesto motivo della Ferriere Nord e vanno quindi respinti per i motivi esposti supra ai paragrafi da 118 a 125. Per quanto riguarda l’affermazione della Riva Fire secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando detta impresa responsabile del comportamento di altre imprese, ritengo che tale argomento sia irricevibile (nella parte in cui contesta constatazioni di fatto operate dal Tribunale in ordine alla partecipazione della Riva Fire ad un’infrazione unica e continuata) e infondato (alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 116 e 214 della sentenza nella causa T‑83/10). Infine, l’argomento della Riva Fire secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore nel concludere che tale impresa non si era dissociata pubblicamente dall’intesa è irricevibile in sede di impugnazione ( 57 ).
128.
Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Riva Fire sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la partecipazione di detta impresa all’accordo del dicembre 1998 e, pertanto, tenendo conto di questa circostanza per determinare l’importo dell’ammenda. Ritengo che tale motivo di impugnazione sia irricevibile, dato che, in sostanza, la Riva Fire contesta la valutazione dei fatti e delle prove operata dal Tribunale. Inoltre, la circostanza che nel procedimento in primo grado la Riva Fire abbia negato di avere partecipato a detto accordo ( 58 ) è irrilevante, dal momento che il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione sulla base di prove documentali e non mediante presunzioni, come erroneamente sostenuto dalla Riva Fire.
129.
Infine, con il suo quarto motivo di impugnazione, la Riva Fire critica la conclusione del Tribunale relativa all’aumento del 375% dell’importo di base dell’ammenda al fine di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda imposta. Il Tribunale ha considerato che il riferimento contenuto nel punto 604 della decisione controversa al coinvolgimento dei vertici della Riva Fire (e della Lucchini/Siderpotenza) nell’infrazione era stato effettuato solo per completezza. L’entità dell’aumento – secondo il Tribunale – dipendeva esclusivamente dal fatturato realizzato da tali imprese sul mercato di riferimento ( 59 ).
130.
È vero che il senso del punto 604 della decisione controversa non è perfettamente chiaro. Tuttavia, l’interpretazione data dal Tribunale a tale passaggio è una delle interpretazioni possibili e la Riva Fire non ha fornito alcun elemento concreto atto a dimostrare che il Tribunale abbia travisato la decisione controversa. Inoltre, il Tribunale ha esaminato i diversi argomenti addotti dalla Riva Fire contro l’aumento del 375% e li ha respinti nel merito ( 60 ). Di conseguenza, tale motivo di impugnazione è irricevibile o, in ogni caso, infondato.
VI – Conseguenze dell’analisi
131.
Come indicato supra, ai paragrafi da 23 a 25 e 63, qualora la Corte condivida la mia analisi dei motivi di impugnazione concernenti la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, la decisione impugnata e la decisione controversa dovrebbero essere annullate.
132.
Qualora, invece, la Corte non condivida la mia analisi di detti motivi, le impugnazioni andrebbero integralmente respinte, salvo per quanto riguarda l’applicazione alla Ferriere Nord della circostanza aggravante della recidiva.
VII – Sulle spese
133.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
134.
Qualora la Corte condivida la mia analisi dell’impugnazione, allora, in linea con gli articoli 137, 138 e 184 del regolamento di procedura, la Commissione dovrebbe, in linea di principio, sostenere le spese dei presenti procedimenti sia di primo grado, sia d’impugnazione.
135.
Tuttavia, non posso fare a meno di osservare che tutte le impugnazioni proposte dalle ricorrenti sono (a mio avviso troppo) lunghe e complesse. Alcuni motivi di impugnazione sono costituiti da varie parti ma gli argomenti svolti in ciascuna di esse non sono sempre spiegati chiaramente. Inoltre, alcune critiche sono state ripetute praticamente in tutti i motivi di impugnazione: ad esempio la censura secondo cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente o inadeguata. Tuttavia, mi sembra che il Tribunale abbia spiegato, senza eccezioni, i motivi per i quali ha tratto una determinata conclusione e, in sostanza, le ricorrenti hanno contestato solo l’esattezza di tale motivazione. Per quanto possa sembrare ovvio, occorre sottolineare che esiste una differenza tra l’affermare che il Tribunale non ha esaminato (affatto o sufficientemente) una determinata censura e sostenere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’analisi di una censura.
136.
Infine, vari motivi di impugnazione sono manifestamente irricevibili o infondati. Ad esempio, pur lamentando vari presunti errori di diritto, alcuni motivi di impugnazione sono chiaramente diretti a contestare valutazioni di fatto operate dal Tribunale. Inoltre, su varie questioni sollevate dalle ricorrenti esiste una giurisprudenza consolidata contraria alle loro argomentazioni. Le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento convincente per distinguere i loro casi da quelli precedenti o per giustificare uno scostamento dalla precedente giurisprudenza.
137.
In sintesi, non posso ignorare il fatto che la maggior parte dei motivi di impugnazione delle ricorrenti deve essere respinta e che esse avrebbero dovuto prevederlo. Ciò vale del pari, mutatis mutandis, per i procedimenti in primo grado. La posizione assunta dalle ricorrenti in tali procedimenti non contribuisce, a mio avviso, alla buona amministrazione della giustizia e, pertanto, occorre tenerne conto ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese.
138.
Ciò detto, non si può ignorare nemmeno il fatto che la Commissione ha contribuito a rendere inutilmente lungo e complesso il presente procedimento adducendo diverse eccezioni di irricevibilità chiaramente infondate. In molti casi, era evidente che le ricorrenti avevano sollevato una questione di diritto e non contestavano accertamenti fattuali o probatori. Tali osservazioni valgono del pari, mutatis mutandis, per il comportamento tenuto dalla Commissione in primo grado. Tale atteggiamento della Commissione, consistente nel «saturare» le proprie memorie di eccezioni di irricevibilità «per ogni eventualità», deve essere censurato e parimenti preso in considerazione ai fini della ripartizione delle spese.
139.
Alla luce di quanto precede, e conformemente all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, suggerisco alla Corte di: i) condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalle ricorrenti e ii) condannare le ricorrenti a sopportare un terzo delle proprie spese.
VIII – Conclusione
140.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte voglia:
–
annullare le sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione, T‑70/10; Riva Fire/Commissione, T‑83/10; Alfa Acciai/Commissione, T‑85/10; Ferriere Nord/Commissione, T‑90/10, e Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione, T‑92/10;
–
annullare la decisione della Commissione C(2009) 7492 definitivo, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato; riadozione);
–
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla ricorrenti in primo grado e nell’attuale grado di giudizio;
–
condannare le ricorrenti a sopportare un terzo delle proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Sentenze del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione (T‑70/10, non pubblicata, EU:T:2014:1031); Riva Fire/Commissione (T‑83/10, non pubblicata, EU:T:2014:1034); Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037); Ferriere Nord/Commissione (T‑90/10, non pubblicata, EU:T:2014:1035), e Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione, (T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»).
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).
( 5 ) Nella versione vigente all’epoca dei fatti.
( 6 ) Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204).
( 7 ) Sentenze del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317); Riva Acciaio/Commissione (T‑45/03, non pubblicata, EU:T:2007:318); Feralpi Siderurgica/Commissione (T‑77/03, non pubblicata, EU:T:2007:319), e Ferriere Nord/Commissione (T‑94/03, non pubblicata, EU:T:2007:320).
( 8 ) La prima decisione, come modificata dalla decisione di modifica, è indicata nel prosieguo come la «decisione controversa».
( 9 ) Secondo motivo di impugnazione nella causa C‑85/15 P, primo e secondo motivo di impugnazione nelle cause C‑86/15 P e C‑87/15 P, secondo motivo di impugnazione nella causa C‑88/15 P e primo motivo di impugnazione nella causa C‑89/15 P.
( 10 ) In ogni caso, il problema sollevato dai motivi in esame riguardano un’asserita violazione delle forme sostanziali e può quindi essere esaminato d’ufficio dalla Corte. V., a tal fine, sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, EU:T:2000:77, paragrafi da 477 a 488.
( 11 ) V. sentenze del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 74), e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 87).
( 12 ) V., in tal senso, articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e considerando 1 del regolamento n. 773/2004.
( 13 ) Sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582; in prosieguo: la «sentenza PVC II»).
( 14 ) V. punti da 70 a 119, in particolare punto 73, della sentenza PVC II.
( 15 ) Regolamento (CE) della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo [102 TFUE] (GU 1998, L 354, pag. 18).
( 16 ) V. punto 20 delle sentenze del 2007.
( 17 ) V. sentenza del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione (C‑415/96, EU:C:1998:533, punto 32 e giurisprudenza citata).
( 18 ) Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 19 («Disposizioni transitorie») del regolamento n. 773/2004.
( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a. (C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punti da 93 a 95 e giurisprudenza citata).
( 20 ) V. sentenza del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037, punto 148).
( 21 ) V. sentenza del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037, punto 149).
( 22 ) Sesto motivo di impugnazione nella causa C‑85/15 P e quarto motivo di impugnazione nelle cause C‑86/15 P e C‑87/15 P. Nella causa C‑89/15 P, la Riva Fire fa riferimento a tale questione non a titolo di motivo di impugnazione, bensì di «richiesta incidentale».
( 23 ) Sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608).
( 24 ) Sentenze del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione (C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punti da 190 a 196), e del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti da 81 a 84).
( 25 ) Sentenza del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti da 86 a 89).
( 26 ) Incidentalmente, rilevo che il primo e il secondo procedimento dinanzi alla Commissione sono stati relativamente rapidi (v. supra, paragrafi da 13 a 17 delle presenti conclusioni).
( 27 ) Sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768); del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363); del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione (C‑608/13 P, EU:C:2016:414), e del 9 giugno 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione (C‑617/13 P, EU:C:2016:416).
( 28 ) V., inter alia, ordinanze del 6 gennaio 2015, Kendrion/Corte di giustizia (T‑479/14, non pubblicata, EU:T:2015:2); del 9 gennaio 2015, Marcuccio/Unione europea (T‑409/14, non pubblicata, EU:T:2015:18), e del 13 febbraio 2015, Aalberts Industries/Unione europea (T‑725/14, non pubblicata, EU:T:2015:107).
( 29 ) Sentenza del 13 novembre 1973, Werhahn Hansamühle e a./Consiglio e Commissione (da 63/72 a 69/72, EU:C:1973:121, punto 7), confermata dalla sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174).
( 30 ) V., inter alia, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 29), e PVC II (punto 210).
( 31 ) La sezione competente a pronunciarsi su una controversia può decidere di «svolgere anticipatamente» per quanto possibile il lavoro, prima che abbia luogo l’udienza o, al contrario, tenere udienza subito dopo la chiusura della fase scritta, rinviando una parte significativa del lavoro a dopo l’udienza. La scelta fra tali opzioni può dipendere da vari fattori: i metodi di lavoro dei giudici che compongono la sezione competente, il loro carico di lavoro in un determinato momento e le caratteristiche particolari di ciascun caso (ad esempio se vi siano o meno molte questioni da chiarire all’udienza). Naturalmente, un intervallo di breve durata tra le fasi scritta e orale presenta scarsa utilità per le parti se la successiva fase della deliberazione è particolarmente lunga.
( 32 ) V. sentenza del 14 settembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commissione (C‑519/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:682, punto 68).
( 33 ) Tale motivo di impugnazione riguarda la natura e la durata della partecipazione della Ferriere Nord all’infrazione: v. infra, paragrafo 117 delle presenti conclusioni.
( 34 ) V. in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 91); dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punti 26, 29 e 39), e del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punti da 61 a 65).
( 35 ) Sentenza del 27 giugno, YKK e a./Commissione (T‑448/07, non pubblicata, EU:T:2012:322, punto 211 e giurisprudenza citata).
( 36 ) V. ad esempio, OCSE, Roundtable on promoting compliance with competition law – Issues paper by the Secretariat, DAF/COMP(2011)4 del 1o giugno 2001, voce 2.
( 37 ) Sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 39).
( 38 ) Sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 39), e del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punti 69 e 70).
( 39 ) La Corte non ha escluso che si possa tenere conto dell’«evoluzione strutturale dell’impresa» per controllare l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva (v. sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 97). Tuttavia, la Corte ha fatto riferimento a tale elemento in un contesto diverso, nel quale la Commissione aveva applicato la circostanza aggravante della recidiva a una persona giuridica che non era stata oggetto del procedimento relativo alla prima infrazione. In altri termini, la Corte sembra fare riferimento all’evoluzione strutturale dei gruppi e non ai cambiamenti di gestione intervenuti nella medesima società. In questo secondo caso, l’eventuale evoluzione strutturale ha un’importanza molto minore di quanta non ne abbia nel primo.
( 40 ) Decisione della Commissione, del 2 agosto 1989, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] (IV/31.553, Rete metallica elettrosaldata) (GU 1989, L 260, pag. 1).
( 41 ) V. sentenza del 6 aprile 1995, Ferriere Nord/Commissione (T‑143/89, EU:T:1995:64) e, su impugnazione, sentenza del 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione (C‑219/95 P, EU:C:1997:375).
( 42 ) Ad esempio, conformemente ai principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles ‑ GAAP), le perdite potenziali «probabili» o «ragionevolmente possibili» devono essere dichiarate unitamente a una stima della perdita. Norme analoghe sono previste dai principi internazionali di informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS).
( 43 ) Sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a. (C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punti 96 e 98).
( 44 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
( 45 ) Quarto motivo di impugnazione nella causa C‑85/15 P e quinto motivo di impugnazione nelle cause C‑86/15 P e C‑87/15 P.
( 46 ) V. le mie conclusioni nella causa Total Marketing Services/Commissione (C‑634/13 P, EU:C:2015:208, paragrafi da 43 a 61). V., nel medesimo senso, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2015:427, paragrafi da 123 a 136), e dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, EU:C:2003:85, paragrafi da 127 a 131).
( 47 ) A sensi di quest’ultima disposizione, spetta alla Commissione dimostrare la sussistenza di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
( 48 ) Sentenze del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione (T‑70/10, non pubblicata, EU:T:2014:1031, punti da 231 a 234); Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione (T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032, punti da 218 a 221), e Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037, punti da 217 a 220).
( 49 ) Ad esempio, alcuni elementi indicavano che le imprese in questione allineavano i loro prezzi a quelli convenuti in tali riunioni (v. sentenza del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione, T‑70/10, non pubblicata, EU:T:2014:1031, punti da 231 a 233) o, più in generale, si conformavano a quanto ivi concordato (v. sentenze del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione, T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037, punto 220, e Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione, T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032, punto 221).
( 50 ) Sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26).
( 51 ) Sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 63).
( 52 ) Sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 62 e giurisprudenza citata).
( 53 ) V. giurisprudenza citata al punto 158 della sentenza del 9 dicembre 2014, Ferriere Nord/Commissione (T‑90/10, non pubblicata, EU:T:2014:1035).
( 54 ) Sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione (C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 72 e giurisprudenza citata).
( 55 ) Sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:328).
( 56 ) Sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione (C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 78).
( 57 ) V. anche supra, paragrafi da 95 a 102.
( 58 ) Come dichiarato ai punti 222 e e223 della sentenza del 9 dicembre 2014, Riva Fire/Commissione (T‑83/10, non pubblicata, EU:T:2014:1034), dichiarazione che la Riva Fire contesta.
( 59 ) Sentenza del 9 dicembre 2014, Riva Fire/Commissione (T‑83/10, non pubblicata, EU:T:2014:1034, punto 276).
( 60 ) V. sentenza del 9 dicembre 2014, Riva Fire/Commissione (T‑83/10, non pubblicata, EU:T:2014:1034, punti da 262 a 275 e 277).
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