CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 28 gennaio 2016 ( 1 )
Causa C‑96/15
Saint Louis Sucre, succeduta alla Saint Louis Sucre SNC
contro
Directeur général des douanes et droits indirects
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Nanterre (tribunale regionale, Nanterre, Francia)]
«Contributi alla produzione nel settore dello zucchero — Metodo di calcolo — Riporto di quantitativi in giacenza al termine della campagna di commercializzazione — Regime di interruzione dei contributi alla produzione — Diritto al rimborso — Arricchimento senza causa — Libertà d’impresa»
1.
La Corte ha già avuto occasione – in particolare nelle sue sentenze Jülich I ( 2 ) e Jülich II ( 3 ) – di interpretare le complesse regole per il calcolo dei contributi alla produzione diretti a finanziare le restituzioni all’esportazione nel contesto dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006. Durante le suddette campagne di commercializzazione, i produttori ( 4 ) erano autorizzati a riportare determinati quantitativi in giacenza da un anno all’altro. A partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, che ha avuto inizio il 1o luglio 2006, l’organizzazione comune del mercato è stata riformata ed è venuto meno il collegamento diretto tra finanziamento delle restituzioni all’esportazione e contributi alla produzione. La Corte è oggi chiamata, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunal de grande instance (tribunale regionale), Nanterre (Francia), a stabilire le modalità di applicazione dei contributi alla produzione ai quantitativi in giacenza al 30 giugno 2006, questione che non è stata sollevata né esaminata nelle sentenze Jülich I e Jülich II.
Contesto normativo
Introduzione generale
2.
L’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero è stata istituita nel 1967 ( 5 ) e successivamente rivista, modificata o riformata in più occasioni e, più di recente, poco prima della data dei fatti della presente causa, con il regolamento n. 1785/81 ( 6 ) e con il regolamento n. 2038/1999 ( 7 ).
3.
All’epoca dei fatti, essa era disciplinata dal regolamento n. 1260/2001 ( 8 ) che era stato adottato sia per tener conto degli sviluppi intervenuti sia per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. L’accordo sull’agricoltura prevedeva una riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità alle esportazioni, in particolare quello relativo allo zucchero soggetto al regime delle quote di produzione, in termini sia di volumi, sia di finanziamenti, per un periodo transitorio dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 a quella 2005/2006 ( 9 ).
4.
Il regime previsto in base al suddetto regolamento prevedeva, in termini molto generali, tre classi di produzione note rispettivamente come zucchero A, B e C. Lo zucchero A ricadeva in una quota corrispondente, in linea di principio, alla domanda sul mercato interno. Lo zucchero B ricadeva in un’altra quota. La produzione rientrante nelle quote A e B poteva essere venduta sul mercato interno (dove beneficiava di prezzi mantenuti artificialmente elevati mediante un meccanismo di intervento) o esportata verso paesi terzi con il beneficio delle restituzioni all’esportazione pensate per compensare la differenza tra il prezzo sul mercato interno e i prezzi significativamente più bassi sul mercato mondiale. Il sistema delle restituzioni era concepito in modo da autofinanziarsi, in quanto era finanziato da un contributo alla produzione di base A e B sino al 2% del prezzo d’intervento, incrementato ove necessario con un ulteriore contributo (sino al 37,5% del suddetto prezzo) gravante sulla sola produzione di zucchero B. La produzione non ricadente nelle suddette quote era nota come zucchero C. Essa non poteva essere commercializzata all’interno della Comunità durante la campagna di commercializzazione di riferimento, ma poteva soltanto essere esportata senza il beneficio di restituzione (e senza l’addebito di contributi) o riportata a giacenza sino alla successiva campagna di commercializzazione in cui sarebbe stata imputata alle quote A e B assegnate al produttore.
5.
Le modalità di applicazione del regolamento n. 1260/2001 erano contenute nel regolamento n. 314/2002 ( 10 ).
6.
Nel 2005, una decisione dell’OMC ( 11 ) ha obbligato l’Unione a limitare le esportazioni di zucchero bianco sovvenzionato a 1,37 milioni di tonnellate contro la precedente media annua di 6,5 milioni di tonnellate. Si rendeva quindi necessaria una riforma più radicale. Sia il regolamento n. 1260/2001 che il regolamento n. 314/2002 sono stati abrogati e sostituiti, a decorrere dal 1o luglio 2006, rispettivamente, dal regolamento n. 318/2006 ( 12 ) e dal regolamento n. 952/2006 ( 13 ). Il regolamento n. 320/2006 ( 14 ) prevedeva inoltre la ristrutturazione dell’industria dello zucchero.
7.
Il regolamento n. 493/2006 ( 15 ) introduceva alcune misure transitorie al fine di disciplinare taluni problemi connessi al passaggio al nuovo regime.
Regolamento n. 1260/2001
8.
Il preambolo del regolamento n. 1260/2001 precisava, in particolare, quanto segue:
«(9)
I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero (…) rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche (…) per dotare la Comunità degli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo all’interno della Comunità sia completamente a carico dei produttori stessi (…)
(…)
(11)
L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell’ambito delle quote rispetto al consumo interno (…)
(12)
(...) È opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore attraverso i contributi alla produzione e il regime delle quote di produzione.
(13)
In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della responsabilità finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limita al 2% del prezzo d’intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5% di quest’ultimo prezzo. (…)
(…)
(15)
Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione superiore a quello fissato dall’[accordo dell’OMC sull’agricoltura], tenuto conto dei consumi, della produzione, delle importazioni, delle scorte, dei riporti, nonché della perdita media stimata da imputare al regime di autofinanziamento. È quindi necessario prevedere l’adeguamento delle garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione, per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità».
9.
L’articolo 1, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento n. 1260/2001 definiva come «zucchero A» e «zucchero B» la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione nel limite, rispettivamente, della quota A e della quota B dell’impresa di cui trattasi, mentre con «zucchero C» si indicava la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, che eccedeva la somma delle quote A e B dell’impresa di cui trattasi, oppure prodotta da un’impresa a cui non erano state attribuite quote.
10.
Il capitolo 2 del titolo I («Regime delle quote») comprendeva gli articoli da 10 a 21. L’articolo 10, in particolare, disponeva quanto segue:
«1. Il capitolo 2 si applica alle campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006.
2. I quantitativi di base della produzione A e B di zucchero (…) sono fissati all’articolo 11, paragrafo 2.
3. Per l’adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell’[accordo dell’OMC sull’agricoltura], le garanzie di smercio dello zucchero (…) prodott[o] nell’ambito del regime delle quote possono essere ridotte per una o più campagne di commercializzazione determinate.
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione viene stabilito il quantitativo garantito nell’ambito delle quote sulla base delle previsioni di produzione, di importazione, di consumo, di magazzinaggio, di riporto e di saldo esportabile, nonché della perdita media stimata a carico del regime di autofinanziamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d). Qualora da tali previsioni emerga un saldo esportabile, per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, superiore al massimo previsto dall’accordo sull’agricoltura, il quantitativo garantito è ridotto della differenza (…)
(…)».
11.
Nell’articolo 11 venivano fissati quantitativi di base A e B per ciascuno Stato membro da assegnare alle imprese produttrici di zucchero a titolo di quote A e B. L’articolo 13 prevedeva che lo zucchero C non potesse essere smerciato sul mercato interno e dovesse essere esportato come tale anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi o riportato alla campagna di commercializzazione successiva conformemente all’articolo 14.
12.
L’articolo 14, paragrafo 1, disponeva quanto segue:
«Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile.
Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero A e di zucchero B divenuta produzione di zucchero C dopo l’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 3‑6. Questa decisione è parimenti irrevocabile (…)» ( 16 ).
13.
Quanto al calcolo dei contributi alla produzione necessari per sostenere i costi della Comunità connessi allo smaltimento della produzione in eccedenza, l’articolo 15 prevedeva, in particolare, ai suoi paragrafi da 1 a 4, quanto segue:
«1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:
a)
la produzione stimata di zucchero A e B (…) della campagna in corso;
b)
la stima dei quantitativi di zucchero (…) che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso;
c)
l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b);
d)
la perdita media stimata o l’entrata media stimata per tonnellata di zucchero destinata a soddisfare gli impegni all’esportazione a titolo della campagna in corso.
La perdita media o l’entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi [ ( 17 ) ] sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione suddetti;
e)
la perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d).
2. (…) prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006, quanto segue:
a)
l’eccedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva di zucchero A e B, (…) da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero (…) smerciati per il consumo interno della Comunità, dall’altro;
b)
la perdita media o l’entrata media per tonnellata di zucchero risultante dalla totalità degli impegni all’esportazione di cui trattasi, determinata con il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera d), secondo comma;
c)
la perdita complessiva o l’entrata complessiva, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l’entrata media di cui alla lettera b);
d)
la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.
La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).
3. Qualora dagli importi constatati di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente al paragrafo 2 (…) risulti una perdita complessiva stimata, quest’ultima viene divisa per la produzione stimata di zucchero A e B (..) della campagna in corso. L’importo che ne risulta è il contributo alla produzione di base che i fabbricanti sono tenuti a versare sulle rispettive produzioni di zucchero A e B (…)
(…)
4. Qualora il massimale del contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo comma, il saldo restante viene diviso per la produzione stimata di zucchero B (…) della campagna in corso. L’importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo B sulle rispettive produzioni di zucchero B (…)
(…)».
14.
L’articolo 15, paragrafo 8, prevedeva l’adozione di modalità di applicazione per gli importi dei contributi da riscuotere ( 18 ).
Regolamento n. 314/2002
15.
Sulla base, in particolare, dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento n. 1260/2001, la Commissione ha adottato il regolamento n. 314/2002, il cui articolo 6, paragrafo 4, presentava, originariamente, il seguente contenuto:
«Il quantitativo da constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, viene stabilito mediante la somma dei seguenti quantitativi:
a)
quantitativi di zucchero (…) smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo previa trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici;
b)
quantitativi di zucchero denaturati;
c)
quantitativi di zucchero (…) importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.
Dalla somma di cui al primo comma viene detratta la somma dei quantitativi di zucchero (…) esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati e dei quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001» ( 19 ).
16.
Il testo succitato è stato sostituito, a decorrere dal 1o luglio 2003, dal regolamento n. 1140/2003. La disposizione modificata aveva il seguente tenore:
«Il quantitativo smerciato per il consumo all’interno della Comunità da constatare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stabilito mediante la somma dei quantitativi (…)
a)
in giacenza all’inizio della campagna;
b)
prodotti nell’ambito delle quote A e B;
c)
importati come tali;
d)
contenuti in prodotti trasformati importati;
dalla quale sono detratti i quantitativi ( 20 ) (…) di zucchero (…):
a)
esportati come tali;
b)
contenuti in prodotti trasformati esportati;
c)
in giacenza a fine campagna;
d)
oggetto di titolo di restituzioni alla produzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(…)».
17.
Nell’udienza tenutasi nell’ambito della presente causa la Commissione ha chiarito – senza che la Saint Louis Sucre contestasse le sue affermazioni – che la modifica del tenore letterale non comportava una variazione del metodo di calcolo, ma integrava semplicemente una descrizione più chiara ed esplicita del suddetto metodo.
Regolamento n. 493/2006
18.
La Commissione ha adottato il regolamento n. 493/2006 sulla base, in particolare, dell’articolo 44 del regolamento n. 318/2006, che ammetteva l’adozione di misure transitorie per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007, riducendo segnatamente la quantità che poteva essere prodotta entro quota.
19.
Il considerando 8 del regolamento n. 493/2006 affermava che, per il calcolo, la fissazione e la riscossione dei contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006, era necessario che continuassero ad applicarsi, oltre la data del 30 giugno 2006, alcune disposizioni del regolamento n. 314/2002. Il suddetto considerando proseguiva nei seguenti termini: «I contributi sono calcolati in base a dati statistici tenuti regolarmente aggiornati. Tenendo conto del fatto che si tratta dell’ultima fissazione di contributi per l’intero periodo intercorrente tra la campagna di commercializzazione 2001/2002 e la campagna di commercializzazione 2005/2006, senza che vi siano ulteriori possibilità, come succedeva nelle annate precedenti, di adattare i calcoli in base a dati aggiornati, è opportuno rinviare il calcolo e la fissazione dei contributi alla data del 15 febbraio 2007, in modo da garantire l’attendibilità dei calcoli e la pertinenza dei dati statistici utilizzati».
20.
In linea con l’articolo 6 del regolamento n. 493/2006, il regolamento n. 314/2002, come modificato, doveva quindi essere applicato alla fissazione e alla riscossione dei contributi alla produzione nella campagna di commercializzazione 2005/2006, comprese le rettifiche relative al calcolo dei contributi nelle campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 come previsto nell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1260/2001. A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 493/2006, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dei contributi dovevano essere fissati anteriormente al 15 febbraio 2007.
Il regime riformato
21.
I principali obiettivi perseguiti dalla riforma del 2006 erano di assicurare la competitività riducendo la capacità di produzione non redditizia, stabilizzare i mercati garantendo la disponibilità degli approvvigionamenti e mitigare l’impatto socioeconomico sulla comunità agricola nelle regioni interessate. Tra le principali caratteristiche della riforma rientravano quote di produzione ridotte, graduali riduzioni dei prezzi e (in definitiva) la sospensione del regime delle restituzioni all’esportazione, oltre a misure di ristrutturazione e diversificazione, finanziate tramite un fondo di ristrutturazione temporaneo ( 21 ).
22.
Per quanto attiene alle quote, l’articolo 7 del regolamento n. 318/2006 introduceva, da quel momento, una quota unica indifferenziata, pari al totale delle quote A e B assegnate a ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione 2005/2006. A norma dell’articolo 8, le imprese potevano tuttavia anche chiedere l’assegnazione di una quota supplementare (entro un limite totale per Stato membro) a fronte di un prelievo unico pari a EUR 730 per tonnellata.
23.
Le restituzioni all’esportazione non venivano abolite. Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 318/2006 riguardavano il campo di applicazione e la fissazione di dette restituzioni, concesse nel 2006/2007 e 2007/2008 ( 22 ). Esse venivano tuttavia sospese l’anno successivo ( 23 ) e da allora non sono state più concesse. L’articolo 14 del regolamento n. 318/2006 permetteva alle imprese, inoltre, di riportare alla campagna di commercializzazione successiva la totalità o una parte della produzione di zucchero eccedente, allo stesso modo di quanto previsto nell’articolo 14 del regolamento n. 1260/2001 nella presente causa.
24.
Tuttavia, venivano modificate le modalità di finanziamento delle restituzioni all’esportazione (e l’organizzazione comune del mercato nel suo complesso). Il considerando 19 del regolamento n. 318/2006 enunciava quanto segue: «È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero». La nuova tassa era quindi intesa a finanziare spese generali e non soltanto le restituzioni all’esportazione. La sua quantificazione non era quindi collegata all’importo delle restituzioni in parola. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 318/2006 ha introdotto una tassa di produzione dalla campagna di commercializzazione 2007/2008 (che non è stata riscossa nella campagna 2006/2007) e l’articolo 16, paragrafo 2, ha fissato l’importo in una somma forfettaria di EUR 12 per tonnellata di zucchero di quota. Il fondo di ristrutturazione temporaneo istituito con il regolamento n. 320/2006 veniva tuttavia finanziato in modo indipendente mediante un «contributo temporaneo per la ristrutturazione» sensibilmente superiore, disciplinato da detto regolamento ( 24 ).
Regolamenti che fissano gli importi dei contributi per le campagne di commercializzazione 2002/2003‑2005/2006; sentenze della Corte
25.
Il regolamento n. 164/2007 ( 25 ) fissava gli importi dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006. Il metodo di calcolo impiegato era lo stesso utilizzato per le precedenti quattro campagne di commercializzazione e portava a un contributo alla produzione di base di EUR 6,333 per tonnellata di zucchero bianco A e B, ma (diversamente dagli anni precedenti) senza che fosse necessario un contributo B.
26.
Successivamente, l’8 maggio 2008, con la sentenza Jülich I, la Corte ha dichiarato invalidi i regolamenti che fissavano i contributi per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 ( 26 ), essenzialmente in quanto essi tenevano conto, nel denominatore del rapporto che permetteva di calcolare la «perdita media per tonnellata» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001, solo di quelle esportazioni comprese nei limiti delle quote A e B per le quali erano state effettivamente versate le restituzioni, e ometteva quindi di includere quelle contenute in prodotti trasformati esportati e rispetto alle quali non erano state pagate restituzioni all’esportazione ( 27 ).
27.
La Commissione ha adottato di conseguenza il regolamento n. 1193/2009 ( 28 ) che modificava non soltanto i regolamenti dichiarati invalidi, ma anche il regolamento n. 164/2007, sulla base di un calcolo rivisto che modificava leggermente alcuni dei contributi alla produzione di cui trattasi (riducendo il contributo di base da EUR 6,333 a EUR 6,133 per tonnellata di zucchero bianco per lo zucchero A e B nel regolamento n. 164/2007).
28.
L’11 dicembre 2010 la Commissione ha emesso una comunicazione «che dichiara[va] formalmente obsoleti alcuni atti del diritto dell’Unione nel settore dell’agricoltura» ( 29 ), compreso il regolamento n. 164/2007 perché «gli importi dei contributi alla produzione sono stati ricalcolati dal regolamento [n.] 1193/2009». Si affermava che, in forza della comunicazione, gli atti elencati dovevano essere «eliminati dall’acquis in vigore» e l’Ufficio delle pubblicazioni era invitato a eliminare tali atti dal repertorio della legislazione dell’Unione europea in vigore, anche in mancanza di una formale abrogazione.
29.
Il 27 settembre 2012, nella sua sentenza Jülich II, la Corte ha tuttavia dichiarato invalido il regolamento n. 1193/2009 essenzialmente sulla base del fatto che, nei suoi calcoli rivisti, la Commissione aveva inserito nel «totale delle restituzioni» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001 (il numeratore del rapporto che permetteva di calcolare la perdita media) tutte le restituzioni disponibili e non solo quelle che erano state effettivamente pagate.
30.
Il Consiglio ha quindi adottato il regolamento n. 1360/2013 ( 30 ). Il preambolo del regolamento in parola, dato atto delle sentenze della Corte Jülich I e Jülich II, osservava in particolare quanto segue:
«(11)
È pertanto opportuno determinare i contributi nel settore dello zucchero al livello appropriato. Occorre calcolare la “perdita media” ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 dividendo le restituzioni pagate per i quantitativi esportati, che una restituzione sia pagata o meno, per le esportazioni (…). Occorre altresì calcolare l’“eccedenza esportabile” ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prendendo in considerazione tutte le esportazioni, che vi sia stata una restituzione oppure no.
(…)
(21)
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’applicazione del metodo di cui al considerando 11 sfocia in un importo pari all’1,2335% per il contributo di base alla produzione senza che sia necessario un contributo B. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e non occorre fissare il coefficiente complementare di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per questa campagna di commercializzazione.
(...)».
31.
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1360/2013, i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006 sono stabiliti al punto 1 dell’allegato. Il contributo di base così fissato per la campagna di commercializzazione 2005/2006 ammontava a EUR 7,794 per tonnellata di zucchero bianco; per tutte le altre campagne di commercializzazione esso è rimasto invariato a EUR 12,638 per tonnellata. Il contributo B è rimasto invariato per le campagne 2001/2002, 2004/2005 e 2005/2006 (anno in cui era pari a zero), mentre per la campagna 2002/2003 è stato ridotto da EUR 126,139 a EUR 103,447 per tonnellata e nel 2003/2004 da EUR 170,929 a EUR 109,061 per tonnellata.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
32.
La Saint Louis Sucre è una società produttrice di zucchero con sede in Francia, soggetta, all’epoca dei fatti, al regime di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e tenuta quindi al pagamento dei contributi alla produzione conformemente al regolamento n. 1260/2001.
33.
La riscossione dei suddetti contributi è effettuata, ai sensi delle disposizioni del codice generale delle imposte francese e secondo le modalità previste in materia di imposte indirette, dalla Direction des douanes et droits indirects (Direzione delle dogane e delle imposte indirette; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale»).
34.
Ritenendo che non avrebbe dovuto versare, per la campagna 2005/2006, i contributi per finanziare le restituzioni all’esportazione sulla base delle giacenze non esportate alla data di scadenza dell’organizzazione comune del mercato disciplinante detti contributi e restituzioni, la Saint Louis Sucre proponeva, in data 28 dicembre 2008, un reclamo chiedendo la restituzione della somma di EUR 158982544 ( 31 ), reclamo che veniva respinto dall’amministrazione fiscale il 30 settembre 2009.
35.
Il 19 novembre 2009 la Saint Louis Sucre impugnava tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio chiedendogli di effettuare un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione e sulla validità dei regolamenti allora applicabili. In data 6 settembre 2010 il procedimento veniva sospeso su richiesta delle parti in pendenza della decisione della Corte nella causa Jülich I. Il 5 marzo 2014, a seguito delle sentenze Jülich I e Jülich II e dell’adozione del regolamento n. 1360/2013, la Saint Louis Sucre formulava le proprie conclusioni dinanzi al giudice del rinvio.
36.
Essa ha affermato che, benché il regolamento n. 1360/2013 consenta il calcolo dell’importo del rimborso richiesto, rimane la questione del rimborso dei contributi relativi allo zucchero in giacenza ma non esportato alla scadenza dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, dal momento che il regolamento n. 318/2006 ha posto termine al sistema dei contributi alla produzione. La Saint Louis Sucre fa riferimento agli obiettivi globali dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, stabiliti, in particolare, nel regolamento n. 1260/2001, e segnatamente al requisito – non più applicabile – dell’autofinanziamento, con l’effetto che parte dei contributi pagati non è stata utilizzata per il finanziamento delle esportazioni ma ha arricchito l’Unione. Giacenze per 5669000 tonnellate di zucchero di quota accumulate al 30 giugno 2006 sono state contabilizzate come eccedenza esportabile ma non sono state esportate e per tali quantitativi non è stata versata alcuna restituzione.
37.
La Saint Louis Sucre ha osservato che, nella sentenza Jülich I, la Corte, pur confermando che «i quantitativi di prodotti eventualmente in giacenza alla fine della campagna vanno contabilizzati a titolo di quantitativi non consumati al fine di stabilire l’eccedenza esportabile qualora, per ipotesi, essi non abbiano, in tale fase, beneficiato di misure di sostegno per lo smaltimento» ( 32 ), non si è mai pronunciata riguardo alle conseguenze del venir meno di detto sistema, le quali devono essere tratte nel caso di specie.
38.
La Saint Louis Sucre ritiene che l’articolo 15, paragrafo 2, letto in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento n. 1260/2001 autorizzasse il rimborso di contributi alla produzione in caso di mancata riconferma del sistema. Di conseguenza, veniva chiesto alla Commissione di attuare le misure transitorie di cui all’articolo 44 del regolamento n. 314/2002 in modo da attribuire un effetto utile all’articolo 15 del regolamento n. 1260/2001. La Saint Louis Sucre invoca il principio del divieto di arricchimento senza causa quale principio generale del diritto dell’Unione, e afferma che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo di potersi esimere dal rimborsare i contributi corrispondenti alle giacenze non esportate anche se il quantitativo effettivamente esportato era noto al termine del periodo di ricalcolo dei contributi alla scadenza dell’organizzazione comune del mercato. La Saint Louis Sucre aggiunge che le restrizioni finanziarie imposte alla propria attività a causa del mancato rimborso dei contributi in eccedenza sarebbero sproporzionate e intollerabili e integrerebbero una lesione della sua libertà d’impresa.
39.
Il tribunal de grande instance (tribunale regionale), Nanterre, sottopone quindi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del [regolamento n. 1260/2001], applicato alla luce dei suoi considerando 9 e 11 e delle sentenze [Jülich I e Jülich II], e i principi generali del diritto [dell’Unione] del divieto di arricchimento senza causa, di proporzionalità e della libertà d’impresa debbano essere interpretati nel senso che un produttore di zucchero è legittimato a chiedere il rimborso dei contributi alla produzione pagati fino a concorrenza dei quantitativi di zucchero di quota che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, atteso che successivamente a tale data il regime dei contributi alla produzione non veniva riconfermato dal [regolamento n. 318/2006].
2a)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se l’importo dei contributi da restituire ai produttori debba fondarsi soltanto sul quantitativo di zucchero che risultava in giacenza al 30 giugno 2006.
2b)
In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale [ ( 33 ) ], se il quantitativo di zucchero che funge da base per il rimborso dei contributi debba fondarsi sulla variazione delle scorte comunitarie di zucchero tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2006.
3)
Se il calcolo del contributo da restituire possa validamente risultare dalla moltiplicazione del quantitativo di zucchero determinato in risposta alla seconda questione pregiudiziale per la media ponderata delle “perdite medie” rilevate nel corso dell’organizzazione comune del mercato 2001/06 o se tale contributo debba essere calcolato diversamente e in che modo.
4)
In caso di risposta positiva alle precedenti questioni, se il regolamento n. 164/2007 (…) sia invalido».
40.
Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dalla Saint Louis Sucre, dai governi belga e francese e dalla Commissione europea.
41.
In risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte, le suddette parti esprimevano la propria opinione sulla validità del regolamento n. 164/2007 e sulla questione se la Corte dovesse ritenersi chiamata, con la quarta questione sollevata dal giudice del rinvio, a pronunciarsi sulla validità del regolamento n. 1360/2013; la Commissione forniva inoltre alla Corte i dati impiegati per il calcolo degli importi dei contributi fissati in quest’ultimo regolamento.
42.
All’udienza dell’11 novembre 2015 la Saint Louis Sucre, il governo francese e la Commissione hanno formulato osservazioni orali.
Analisi
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
43.
Il governo francese eccepisce in primis che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile nella sua interezza.
44.
Il giudice del rinvio non avrebbe anzitutto fornito ragioni atte a giustificare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale ma avrebbe soltanto rilevato la pendenza, dinanzi ad esso, di una controversia vertente sull’interpretazione di un atto dell’Unione. Esso non avrebbe cercato di dirimere la controversia in parola ma si sarebbe limitato a chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni suggerite dalla Saint Louis Sucre.
45.
In secondo luogo, l’ordinanza di rinvio ometterebbe di fornire informazioni sufficienti – e di tenerne conto – sul contesto fattuale del procedimento principale. Le sentenze Jülich I e Jülich II imponevano alla Commissione di adottare le misure necessarie per porre rimedio alle irregolarità accertate nei regolamenti dichiarati invalidi. Nell’aprile 2015, i produttori di zucchero sono stati infine rimborsati sulla base del regolamento n. 1360/2013, ma la domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta nel gennaio 2015 senza che venisse in alcun modo verificato se le questioni sollevate fossero ancora rilevanti a seguito del rimborso.
46.
Non concordo con gli argomenti esposti dal governo francese.
47.
Secondo una giurisprudenza costante, le questioni sollevate dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 34 ).
48.
Inoltre, la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone comunque che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte ( 35 ).
49.
Nel caso di specie, si deve riconoscere che l’ordinanza di rinvio è sintetica e non fornisce alla Corte un quadro completo delle argomentazioni giuridiche addotte nel corso del procedimento principale. Tuttavia, a mio avviso, essa contiene dettagli sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia di cui trattasi, e la portata delle questioni sollevate è chiara. Il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi sulla validità del calcolo finale dei contributi alla data di scadenza del regime dei contributi alla produzione, il 30 giugno 2006, e in particolare sulla validità della presa in considerazione dei quantitativi in giacenza alla suddetta data. Inoltre, né la Commissione, né i governi che hanno presentato osservazioni hanno mostrato difficoltà nel formulare tali osservazioni sulla base dell’ordinanza di rinvio ( 36 ).
50.
Ritengo pertanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia, in sé, ricevibile.
Sulla ricevibilità e sulla portata della quarta questione
51.
Il governo francese solleva inoltre una specifica eccezione circa la ricevibilità della quarta questione (vertente sulla validità del regolamento n. 164/2007), in quanto il giudice del rinvio non spiegherebbe in che modo il suddetto regolamento, sostituito prima dal regolamento n. 1193/2009 e poi dal regolamento n. 1360/2013, possa assumere rilievo nel procedimento principale.
52.
Nelle osservazioni scritte iniziali, la Saint Louis Sucre eccepiva l’invalidità del regolamento n. 164/2007; il governo belga replicava che esso era valido e la Commissione affermava che non era necessario rispondere alla quarta questione dal momento che il regolamento n. 164/2007 era stato dichiarato invalido dalla Corte nella sentenza Jülich II.
53.
Successivamente, in risposta a un quesito scritto della Corte, il governo belga e la Commissione hanno affermato che la Corte avrebbe dovuto interpretare la quarta questione come vertente sulla validità del regolamento n. 1360/2013. Il governo francese condivideva tale posizione, ferme restando le sue osservazioni più generali circa la ricevibilità; lo stesso faceva la Saint Louis Sucre, a condizione che l’eventuale accertamento dell’invalidità non influisse sui rimborsi già accordati ai produttori sulla base del suddetto regolamento.
54.
Ritengo quindi necessario esaminare la validità del regolamento n. 164/2007 all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale.
55.
Quando la Saint Louis Sucre ha dato avvio al procedimento principale, il 19 novembre 2009, il regolamento n. 164/2007 era in vigore ma era stato «rettificato» dal regolamento n. 1193/2009, adottato al fine di conformarsi alla sentenza Jülich I e applicabile, per quanto riguarda il regolamento n. 164/2007, a decorrere dal 23 febbraio 2007. Tuttavia, posto che il regolamento n. 1193/2009 non è entrato in vigore sino al 9 dicembre 2009 ( 37 ), si può presumere che i contributi alla produzione versati dalla Saint Louis Sucre all’epoca in cui essa ha dato avvio al procedimento principale fossero stati calcolati sulla base del testo originario del regolamento n. 164/2007. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la sentenza Jülich I non ha dichiarato invalido il regolamento n. 164/2007 (il regolamento in parola non era stato nemmeno adottato all’epoca della pronuncia delle ordinanze di rinvio nell’ambito di detto procedimento), ma le motivazioni della sentenza imponevano alla Commissione di rettificarlo sulla base di un calcolo corretto.
56.
La rettifica richiesta è stata apportata con il regolamento n. 1193/2009 sulla base di un calcolo modificato, anch’esso in seguito reputato errato dalla Corte nella sua sentenza Jülich II, che ha quindi annullato quest’ultimo regolamento.
57.
Ne risulterebbe pertanto che il testo originario del regolamento n. 164/2007 fosse legalmente in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale ma che, in conseguenza delle sentenze Jülich I e Jülich II della Corte, esso avrebbe dovuto essere dichiarato invalido in ogni caso, sia nella sua versione originaria sia come rettificato dal regolamento n. 1193/2009, in quanto si fondava su un calcolo che era già stato dichiarato illegittimo. Non ritengo tuttavia che la comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2010 ( 38 ), che non costituisce un atto giuridico dell’Unione ai sensi dell’articolo 288 TFUE, possa assumere rilievo a questo proposito.
58.
Se il regolamento n. 164/2007 non può essere applicato, su quale base possono essere legittimamente richiesti alla Saint Louis Sucre i contributi finali alla produzione per le campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006?
59.
L’unica possibilità è data dal regolamento n. 1360/2013, che è entrato in vigore il 20 dicembre 2013 (prima che fosse presentata la domanda di pronuncia pregiudiziale) e che si applicava a decorrere dalle medesime date dei regolamenti originari. Il regolamento n. 164/2007, pur non essendo stato abrogato dal suddetto provvedimento né da nessun altro, non potrebbe fungere da base per l’imposizione dei contributi alla produzione posto che, sia nella sua versione originaria che nella versione rettificata dal regolamento n. 1193/2009, esso si basava su un calcolo che era stato dichiarato invalido dalla Corte.
60.
Ritengo quindi che ogni contestazione dell’importo dei contributi alla produzione di cui trattasi debba essere valutata tenendo conto soltanto dei calcoli alla base del regolamento n. 1360/2013.
61.
Vorrei nondimeno sfruttare questa opportunità per esprimere la mia preoccupazione rispetto all’approccio legislativo della Commissione in queste materie. Benché l’obiettivo di eliminare i rami secchi dall’acquis dell’Unione sia ammirabile, esso deve essere perseguito con giudizio. Quando una misura ha effettivamente esaurito tutti i suoi possibili effetti, la cosa migliore è abrogarla. Lasciarla in essere in una sorta di limbo mediante un «riconoscimento formale di obsolescenza» ( 39 ) significa ingenerare dubbi e confusione. Ciò è tanto più vero nel caso di una misura come il regolamento n. 164/2007, che, lungi dall’aver esaurito i suoi effetti all’11 dicembre 2010 quando è stata pubblicata la comunicazione della Commissione, è rimasto di fatto in vigore come rettificato dal regolamento n. 1193/2009. A mio avviso la Commissione dovrebbe rivedere la propria prassi al riguardo nell’interesse non soltanto della Corte, ma soprattutto di tutti coloro che sono soggetti al diritto dell’Unione.
Valutazione nel merito della prima e della quarta questione
62.
Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede essenzialmente se il regolamento n. 1260/2001 debba essere interpretato nel senso che, alla scadenza dell’organizzazione comune del mercato da esso disciplinata e con la sostituzione del «giusto ma efficace» regime di autofinanziamento (in cui i contributi di base e i contributi B erano diretti a finanziare le restituzioni all’esportazione) mediante un regime forfettario di tasse sulla produzione (non più legate specificamente alle restituzioni all’esportazione), i produttori possono chiedere il rimborso dei contributi alla produzione da essi pagati sulla base dei quantitativi in giacenza alla data di scadenza della suddetta organizzazione comune del mercato.
63.
La quarta questione è strettamente legata alla prima in quanto verte direttamente sulla validità del regolamento n. 1360/2013, che sostituisce il regolamento n. 164/2007, nel quale i contributi alla produzione di cui trattasi erano fissati sulla base di calcoli che tenevano conto dei quantitativi in giacenza alla scadenza dell’organizzazione comune del mercato disciplinata dal regolamento n. 1260/2001.
64.
Tratterò le due questioni congiuntamente. La Saint Louis Sucre afferma che occorrerebbe rispondere riconoscendo l’invalidità del regolamento n. 1360/2013 nella misura in cui i calcoli tenevano conto delle giacenze finali; i produttori avrebbero quindi diritto al rimborso. I governi belga e francese nonché la Commissione sostengono la tesi opposta.
65.
Al fine di esaminare le suddette questioni può essere utile aver ben presente la struttura e il funzionamento del regime di autofinanziamento ai sensi del regolamento n. 1260/2001 e il suo rapporto con i due regimi che l’hanno, rispettivamente, preceduto e seguito.
66.
Per quanto attiene alla struttura generale del regime, dal preambolo del regolamento n. 1260/2001 risulta chiaramente che la finalità dei contributi alla produzione era, nello specifico, quella di coprire i costi delle restituzioni all’esportazione e che si intendeva calcolare tali contributi in modo tale da garantire la suddetta copertura. Tuttavia, in particolare dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1260/2001 e dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002, emerge anche chiaramente che il calcolo non costituiva una semplice questione di somma dei costi e della loro ripartizione tra i quantitativi prodotti nell’ambito delle quote A e B ( 40 ).
67.
Nel dettaglio, i contributi di base e i contributi B erano calcolati, in conformità dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1260/2001, dividendo la perdita complessiva per ciascun periodo di produzione di zucchero A e B durante il periodo considerato. A norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, tale perdita complessiva era data dall’eccedenza esportabile moltiplicata per la perdita media per tonnellata. La causa in esame riguarda soltanto il calcolo dell’eccedenza esportabile; la Saint Louis Sucre non contesta il calcolo della perdita media per tonnellata o i dati di produzione.
68.
In linea con l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1260/2001, l’eccedenza esportabile comprendeva essenzialmente, per ciascun periodo, i quantitativi prodotti nell’ambito delle quote A e B, detratti i quantitativi smerciati per il consumo all’interno dell’Unione ( 41 ).
69.
Questi ultimi venivano determinati, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002, sommando i) i quantitativi in giacenza all’inizio del periodo di riferimento (giacenze iniziali), ii) i quantitativi prodotti e iii) i quantitativi importati durante il suddetto periodo, e sottraendo dal suddetto totale i) i quantitativi esportati durante tale periodo, ii) i quantitativi in giacenza al termine del periodo (giacenze finali) e iii) i quantitativi impiegati nell’industria chimica che beneficiavano delle restituzioni alla produzione.
70.
È evidente, quindi, che se le giacenze finali dovessero essere eliminate dal calcolo, i quantitativi smerciati per il consumo all’interno dell’Unione aumenterebbero (perché le giacenze finali sarebbero state altrimenti sottratte da tali quantitativi) e si ridurrebbe l’importo dell’eccedenza esportabile (in quanto calcolata sottraendo i quantitativi smerciati per il consumo dai quantitativi prodotti). Ciò porterebbe a una riduzione della perdita complessiva (determinata moltiplicando la perdita media per l’eccedenza esportabile) e, quindi, dell’importo dei contributi alla produzione (ottenuti dividendo la perdita complessiva per la produzione di zucchero A e B).
71.
Per quanto attiene al rapporto con il regime precedente, il principio del pieno autofinanziamento delle restituzioni all’esportazione da parte dei produttori esisteva dalla riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel 1981. L’articolo 28 del regolamento n. 1785/81 aveva una formulazione sostanzialmente identica a quella dell’articolo 15 del regolamento n. 1260/2001 ( 42 ). In tale misura, la situazione in esame nell’ambito della presente causa costituiva semplicemente una continuazione di quella in essere in vigenza del regime precedente. Anche la formula per calcolare i «quantitativi smerciati per il consumo» sul mercato interno rimaneva la stessa benché la sua definizione fosse stata precisata e resa più esplicita con la modifica dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002 intervenuta con il regolamento n. 1140/2003 ( 43 ).
72.
Quanto al rapporto con il regime successivo, l’esigenza di finanziare le restituzioni all’esportazione è rimasta presente quantomeno sino alla fine della campagna di commercializzazione 2007/2008, ma il precedente metodo di calcolo dei contributi alla produzione pensato specificamente per coprire le restituzioni all’esportazione è stato sostituito da una semplice tassa forfettaria sulla produzione volta a contribuire al finanziamento del sistema nel suo complesso (comprese eventuali restituzioni all’esportazione) ( 44 ). Tuttavia, è importante osservare che l’articolo 6 del regolamento n. 493/2006, per le ragioni indicate nel considerando 8 di detto regolamento, conferma espressamente che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1260/2001 doveva essere applicato alla fissazione e alla riscossione dei contributi alla produzione per tutto il periodo 2001/2002‑2005/2006, a seguito della determinazione dei dati statistici definitivi.
73.
Quanto agli argomenti esposti nell’ambito del presente procedimento, osservo anzitutto che la Saint Louis Sucre non contesta che i calcoli finali siano stati effettuati nel rigoroso rispetto della formulazione letterale dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1260/2001 e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002 – nel quale la formula per l’eccedenza esportabile tiene espressamente conto dei quantitativi in giacenza al termine del periodo – e che essi siano in linea con le sentenze Jülich I e Jülich II della Corte.
74.
La Saint Louis Sucre afferma piuttosto che, quando il sistema delle restituzioni all’esportazione finanziato con i contributi alla produzione, che perseguiva l’obiettivo specifico di coprire le spese di dette restituzioni, è stato trasformato in un sistema che non presentava più quel collegamento tra contributi e restituzioni, non vi era alcun motivo per considerare i quantitativi in giacenza al momento della trasformazione come parte dell’«eccedenza esportabile» che poteva dare origine al pagamento di restituzioni da finanziare conformemente al vecchio regime. Qualsiasi restituzione all’esportazione dovuta per i suddetti quantitativi sarebbe finanziata in base al nuovo sistema. Il calcolo finale dei contributi in base al vecchio regime non dovrebbe quindi tener conto dei suddetti quantitativi. A tal fine, era necessario interpretare l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1260/2001 e l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002 in modo da ricorrere, per il calcolo finale, alla nozione di eccedenza «esportata» in luogo di quella di eccedenza «esportabile». La Commissione avrebbe dovuto adottare misure transitorie per permetterlo o avrebbe dovuto far uso prima dei poteri ad essa riconosciuti in base all’articolo 10 del regolamento n. 1260/2001 per ridurre le quote A e B così da avere in giacenza, alla scadenza del vecchio regime, soltanto quantitativi minimi; ma anche in mancanza di tali misure, un’interpretazione sistematica della normativa alla luce del suo contesto e della sua finalità imporrebbe di escludere le giacenze finali dal calcolo.
75.
L’essenza dei suddetti argomenti è che l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002 dovrebbe essere interpretato, contrariamente alla sua chiara formulazione letterale, nel senso di escludere, alla fine del periodo 2001/2002‑2005/2006, i quantitativi «in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione» dagli importi da portare in deduzione ai sensi del secondo comma della disposizione in parola, così da erigere una barriera definitiva e impermeabile tra il finanziamento del vecchio sistema e quello del nuovo sistema.
76.
Un’interpretazione della disposizione in parola in senso contrario alla sua formulazione presuppone, per essere corretta, che l’interpretazione letterale si ponga in contrasto con il regolamento n. 1260/2001 o con l’impianto generale dell’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero.
77.
Per quanto attiene alla compatibilità con il regolamento n. 1260/2001, osservo che l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola fa espresso riferimento all’eccedenza «esportabile» e non all’eccedenza «esportata». I quantitativi di zucchero in giacenza sono chiaramente esportabili ma non sono stati ancora esportati. La presa in considerazione dei suddetti quantitativi nel calcolo dell’eccedenza esportabile è quindi perfettamente compatibile con l’articolo 15 del regolamento n. 1260/2001; una mancata presa in considerazione si porrebbe, infatti, in contrasto con il suddetto articolo. Inoltre, continuando a fare riferimento alla perdita complessiva «stimata» anche dopo l’adeguamento previsto alla fine del periodo 2001/2002‑2005/2006 dall’articolo 15, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento n. 1260/2001 implica che la perdita possa non essersi ancora verificata nella sua totalità ( 45 ). Come stabilito dalla Corte nella sentenza Jülich I, «il metodo di calcolo della perdita complessiva stimata tende, in ogni caso, a stabilire convenzionalmente e in prospettiva le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria» ( 46 ).
78.
Tuttavia, è possibile che tanto il regolamento n. 1260/2001 quanto il regolamento n. 314/2002 siano incompatibili, sul punto, con quello che la Saint Louis Sucre chiama «il contesto, l’obiettivo e l’effetto» dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero?
79.
Credo di no.
80.
Occorre in primis ricordare che il legislatore dell’Unione dispone in materia agricola di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli da 40 TFUE a 43 TFUE gli attribuiscono. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve limitarsi a verificare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errori manifesti o da sviamento di potere, oppure che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ( 47 ).
81.
Occorre poi osservare che l’organizzazione comune del mercato dello zucchero esiste da molti anni ed è stata oggetto di varie riforme, alcune marginali, altre più radicali. Il mercato in sé ha però continuato e continua ad evolversi di anno in anno con fluttuazioni della produzione, delle giacenze, delle importazioni e delle esportazioni. Lo stesso vale per la sua organizzazione comune. C’è stato ovviamente un punto di inizio, il 1o luglio 1967, e potrà esserci un giorno una fine dopo la quale non vi sarà più alcuna organizzazione comune del mercato dello zucchero. Se e quando arriverà quel giorno, occorrerà liquidare definitivamente i conti alla data di riferimento e non si discuterà del riporto in futuro di pagamenti, quantitativi o calcoli. Nel frattempo, sarebbe però artificioso e controproducente cercare di tracciare una linea di demarcazione completa rispetto alla situazione preesistente ogniqualvolta è introdotta una riforma e portare pro futuro tutti i valori a zero. Ovviamente, è inevitabile che, per alcuni parametri, si renderà necessario tracciare tale linea di demarcazione e iniziare ex novo; ciò sarà tanto più vero quanto più profonda sarà la riforma.
82.
La riforma del 2006, per quanto di ampia portata, non ha posto fine né al regime delle restituzioni all’esportazione, né alla possibilità per i produttori di riportare, da una campagna di commercializzazione alla successiva, giacenze che saranno imputate alla produzione dell’anno successivo. In particolare, al fine di beneficiare delle restituzioni all’esportazione nel 2006/2007, i produttori potevano, nel periodo 2005/2006, avvalersi dell’articolo 14 del regolamento n. 1260/2001 al fine di riportare le giacenze alla successiva campagna di commercializzazione ( 48 ). Vi era così una chiara sovrapposizione tra l’organizzazione comune del mercato per il periodo dal 2001/2002 al 2005/2006 e il sistema riformato a partire dal 2006/2007 in avanti.
83.
A mio avviso, non sussiste quindi alcuna incompatibilità tra la suddetta situazione e il fatto di continuare a impiegare le eccedenze esportabili, in luogo di quelle esportate, come elemento di calcolo della perdita complessiva stimata che i produttori sono chiamati a finanziare. Non vi è, in ogni caso, alcuna prova di un errore manifesto o di un abuso di potere o del fatto che il Consiglio o la Commissione abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale.
84.
Insostenibile risulta, in particolare, l’argomento della Saint Louis Sucre, secondo cui i quantitativi in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 non avevano comportato alcun costo in capo all’Unione, con la conseguenza che quest’ultima aveva beneficiato di un arricchimento indebito. L’anno successivo erano state concesse restituzioni all’esportazione concernenti i quantitativi in eccedenza rispetto alla domanda sul mercato interno e tali quantitativi erano stati necessariamente aggiunti a quelli in giacenza e riportati.
85.
Con riguardo al finanziamento delle suddette restituzioni, la Saint Louis Sucre afferma, in via principale, che esse non ricadevano nei contributi «di autofinanziamento» dovuti per il periodo 2001/2002‑2005/2006, il cui scopo specifico era quello di finanziare le restituzioni all’esportazione concesse nello stesso periodo.
86.
Non condivido il suddetto argomento. L’inserimento delle giacenze finali nel calcolo dell’eccedenza esportabile è pensato per tener conto del fatto che dette giacenze sono, in effetti, esportabili e possono dare origine a restituzioni all’esportazione. Al fine di «garantire in modo giusto ma efficace, che l’onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo (…) sia completamente a carico dei produttori stessi» ( 49 ) – eccedenze create o accumulate nel periodo 2001/2002‑2005/2006 – è necessario tener conto, nel calcolo dei contributi alla produzione dovuti per tale periodo, di tutti gli elementi che costituiscono parte di dette eccedenze.
87.
In udienza, la Saint Louis Sucre ha affermato inoltre che le restituzioni all’esportazione concesse nel 2006/2007 erano finanziate con le entrate derivanti dalla vendita di quote supplementari nella stessa campagna di commercializzazione, a norma dell’articolo 8 del regolamento n. 318/2006. Le entrate in parola erano più che adeguate ai fini del suddetto obiettivo e non era affatto necessario che le giacenze riportate dessero luogo a contributi alla produzione nel 2005/2006.
88.
Al contrario, sembra piuttosto chiaro che le entrate derivanti dalla vendita di quote supplementari erano dirette a finanziare sia le spese generali dell’organizzazione comune del mercato sia i costi specifici per garantire che le quote supplementari (oltre a quelle riportate derivanti dalle precedenti quote A e B) potessero beneficiare di prezzi di intervento o di restituzioni all’esportazione. Da un lato, la vendita di quote supplementari ha generato un importo unico anche se le quote vendute potevano comportare spese per un certo numero di anni; dall’altro, la tassa sulla produzione è stata riscossa soltanto a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008, con la conseguenza che si è resa necessaria una fonte aggiuntiva per finanziare le spese generali nel 2006/2007.
89.
Un altro argomento addotto (con una certa insistenza) dalla Saint Louis Sucre è che la Commissione avrebbe dovuto «declassare», per usare il termine da essa stessa impiegato, quote di produzione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1260/2001 ( 50 ) al fine di garantire, alla fine della campagna di commercializzazione 2005/2006, la (eventuale) presenza soltanto di giacenze minime di zucchero A e B in luogo di giacenze molto consistenti per 5669000 tonnellate che hanno comportato un calcolo dei contributi alla produzione a un livello particolarmente elevato.
90.
In udienza la Commissione osservava però correttamente che l’articolo 10 del regolamento n. 1260/2001 non è uno strumento di gestione del mercato a fini interni all’Unione; la sua funzione è quella di adeguare le quote al fine di soddisfare gli impegni internazionali contenuti nell’accordo dell’OMC sull’agricoltura. I suddetti adeguamenti sono stati inoltre apportati nel corso di varie campagne di commercializzazione tra il 2001/2002 e il 2005/2006. Non vedo infine come l’obbligo della Commissione di adeguare le quote al fine di adempiere gli impegni internazionali possa essere fatto valere dai produttori per chiedere che i quantitativi in giacenza siano esclusi, per finalità interne, dal calcolo dell’eccedenza esportabile. I produttori erano liberi di decidere quali quantitativi riportare. Se credevano che tali quantitativi avrebbero poi beneficiato delle restituzioni all’esportazione, avrebbero dovuto prevederne l’inclusione nell’eccedenza esportabile; in caso contrario, sarebbe stato più saggio da parte loro evitare di tenere detti quantitativi in giacenza.
91.
Per concludere sulle questioni in esame, nella normativa o nei suoi obiettivi o nel contesto in cui essa si colloca non rinvengo nulla che imponga di interpretare l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1260/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 314/2002, nel senso che i quantitativi in giacenza al termine della campagna di commercializzazione 2005/2006 avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo dell’eccedenza esportabile al termine delle campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006. Non vi è quindi motivo di mettere in discussione la validità del regolamento n. 1360/2013.
Sulla seconda e sulla terza questione
92.
Avendo concluso come precede circa la validità dei calcoli su cui si basavano gli importi dei contributi alla produzione nel regolamento n. 1360/2013, ritengo superfluo – e di fatto impossibile – esaminare la seconda e la terza questione, riguardanti i metodi di determinazione degli importi da rimborsare nell’ipotesi in cui essi siano stati calcolati erroneamente. A tali questioni si potrebbe rispondere solo se fosse noto quale aspetto del calcolo era errato.
Conclusione
93.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal de grande instance (tribunale regionale), Nanterre, come segue:
—
Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, non attribuisce a un produttore di zucchero nessun diritto al rimborso dei contributi alla produzione versati sulla base dei quantitativi di zucchero di quota ancora in giacenza il 30 giugno 2006.
—
L’esame del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 non ha evidenziato alcun elemento idoneo a renderlo invalido.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Zuckerfabrik Jülich (C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260).
( 3 ) Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591).
( 4 ) La legislazione utilizza talvolta questo termine per indicare i coltivatori in opposizione ai fabbricanti, e altre volte lo impiega indifferentemente per designare i coltivatori e i fabbricanti. Utilizzerò «produttori» come termine generico, ad eccezione dei casi in cui in una citazione è necessario utilizzare «fabbricanti».
( 5 ) Regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (GU 40, pag. 597).
( 6 ) Regolamento (CEE) n. 1795/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1), che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1785/81 ed è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento n. 1260/2001.
( 8 ) Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1). La produzione nel settore dello zucchero comprende zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Posto che questi ultimi due prodotti rappresentano soltanto una quota esigua del mercato e non rilevano ai presenti fini, ometterò ogni ulteriore riferimento a prodotti diversi dallo zucchero.
( 9 ) V. considerando 9 e 10 del regolamento n. 1260/2001.
( 10 ) Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 1140/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica, nel settore dello zucchero, i regolamenti (CE) n. 779/96 recante modalità d’applicazione per quanto riguarda le comunicazioni e (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote (GU L 160, pag. 33).
( 11 ) Relazione dell’organo d’appello, European Communities – Export Subsidies on Sugar, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R, adottata il 19 maggio 2005, DSR 2005:XIII, 6365.
( 12 ) Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1), esso stesso abrogato e sostituito, a decorrere dal 1o ottobre 2008, dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178, pag. 39).
( 14 ) Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11).
( 16 ) La formulazione dell’articolo in parola è pressoché identica a quella delle disposizioni che l’hanno preceduto, l’articolo 27 del regolamento n. 1785/81 e l’articolo 32 del regolamento n. 2038/1999.
( 17 ) Posto che non erano mai stati riscossi contributi all’esportazione, la «differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi» equivaleva semplicemente all’importo totale delle restituzioni.
( 18 ) La formulazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1260/2001 era pressoché identica a quella delle disposizioni che l’hanno preceduto, l’articolo 28 del regolamento n. 1785/81 e l’articolo 33 del regolamento n. 2038/1999 (v. anche sentenza Eridania zuccherifici nazionali e a., 250/84, EU:C:1986:22, punti 9 e 10).
( 19 ) L’articolo 7, paragrafo 3, riguardava lo zucchero impiegato nell’industria chimica. Il testo originario dell’articolo 6, paragrafo 4, era molto simile, nella sua formulazione, al primo comma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17) che conteneva le disposizioni di attuazione del regolamento n. 1785/81 ed è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 314/2002.
( 20 ) Nota relativa alla versione inglese delle conclusioni.
( 21 ) V., per ulteriori informazioni, l’introduzione della relazione speciale n. 6 della Corte dei conti dell’Unione europea intitolata «La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?» .
( 22 ) V., rispettivamente, il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (GU L 175, pag. 49) e il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (GU L 196, pag. 26).
( 23 ) V., in particolare, il regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che sospende le restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali (GU L 258, pag. 60).
( 24 ) Fissato in EUR 126,40 per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007, in EUR 173,80 per tonnellata per la campagna 2007/2008 e in EUR 113,30 per tonnellata per la campagna 2008/2009 (articolo 11 del regolamento n. 320/2006; v. anche articolo 1).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 51, pag. 17).
( 26 ) Rispettivamente, regolamento (CE) della Commissione n. 1762/2003, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4) e regolamento (CE) della Commissione n. 1775/2004, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64).
( 27 ) Analogamente, nell’ordinanza SAFBA (da C‑175/07 a C‑184/07, EU:C:2008:543), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12).
( 28 ) Regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002‑2003, 2003‑2004, 2004‑2005 e 2005‑2006 (GU L 321, pag. 1).
( 29 ) GU C 336, pag. 1.
( 30 ) Regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU L 343, pag. 2). Il regolamento n. 1360/2013 è stato adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, invece che dalla Commissione, in quanto il regolamento n. 1260/2001 era stato abrogato e non autorizzava più quest’ultima ad adottare tali regolamenti [v. punto 3 della relazione che accompagna la proposta di regolamento n. 1360/2013 della Commissione; v. altresì le mie conclusioni nella causa Zuckerfabrik Jülich, C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2011:701 (Jülich II), paragrafi da 60 a 72].
( 31 ) In base a quanto affermato dalla Saint Louis Sucre in udienza, sembrerebbe che il suddetto considerevole importo – confrontato con i dati prodotti dalla Commissione – rappresenti ciò che la Saint Louis Sucre ritiene essere la parte ad essa spettante (sulla base di una quota di mercato leggermente superiore al 6%) di tutti gli importi riscossi sia a titolo di contributo di base che a titolo di contributo B sullo zucchero in tutti gli Stati membri durante tutte le campagne di commercializzazione 2001/2002‑2005/2006. Se così fosse, la domanda parrebbe andare ben oltre quanto risultante da un adeguamento che si limiti a non tener conto, al fine dei calcoli, dei quantitativi in giacenza al 30 giugno 2006.
( 32 ) Punto 39 della sentenza.
( 33 ) Con cui intendo la «questione 2a)» e non la «questione 1».
( 34 ) V, ad esempio, sentenza Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
( 35 ) V., ad esempio, sentenza Mulders (C‑548/11, EU:C:2013:249, punto 28 e giurisprudenza citata).
( 36 ) V., ad esempio, sentenza Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179, punto 74.
( 37 ) Detto regolamento è stato adottato il 3 novembre 2009 ma pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 dicembre 2009; l’articolo 6 stabiliva che esso sarebbe entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre l’articolo 4, che ha sostituito l’articolo 1 del regolamento n. 164/2007, doveva applicarsi a decorrere dal 23 febbraio 2007.
( 38 ) V. supra paragrafo 28 e nota 29.
( 39 ) Ritengo che, quantomeno nelle versioni inglese e francese della sua comunicazione in cui utilizza il termine «obsolescence» [obsolescenza] (il processo di caduta in disuso), la Commissione intendesse piuttosto «desuetude» [desuetudine] (lo stato a seguito della caduta in disuso).
( 40 ) V. anche sentenza Jülich I, in particolare punti 41 e 43.
( 41 ) Articolo 15, paragrafi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), del regolamento n. 1260/2001.
( 42 ) V. supra, nota 16; v. anche sentenza Jülich I, punti 30 e 31.
( 43 ) V. supra, paragrafi da 15 a 17; il chiarimento è stato puramente formale e la Saint Louis Sucre non sostiene che esso abbia comportato un qualche cambiamento rilevante ai fini della sua domanda.
( 44 ) V. supra, paragrafi da 21 a 24.
( 45 ) È vero che ai paragrafi da 94 a 98 delle mie conclusioni nella causa Zuckerfabrik Jülich (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2011:701) (Jülich II), ho sostenuto che non vi era alcuna intenzione legislativa di «restringere il calcolo alle restituzioni all’esportazione prevedibili, a prescindere dal fatto che fossero state o meno versate, e anche una volta ottenuti i dati definitivi». Si tratta tuttavia di una questione differente. Ciò che qui rileva è che i dati definitivi, una volta disponibili, indicavano la presenza di quantitativi in giacenza alla fine del periodo che avrebbero potuto essere esportati e che costituivano quindi parte dell’eccedenza esportabile; essi non pretendono di riferirsi a quantitativi effettivamente esportati.
( 46 ) Punto 43 della sentenza; il corsivo è mio.
( 47 ) V., ad esempio, sentenza Agrargenossenschaft Neuzelle (C‑545/11, EU:C:2013:169, punto 43 e giurisprudenza citata).
( 48 ) Articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/2001.
( 49 ) Considerando 9 del regolamento n. 493/2006; v. supra, paragrafo 8.
( 50 ) V. supra, paragrafo 10.
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