CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 21 luglio 2016 ( 1 )
Causa C‑128/15
Regno di Spagna
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Pesca — Regolamento (UE) n. 1367/2014 che stabilisce le possibilità di pesca per determinati stock ittici di acque profonde — Granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax — Rischio di dichiarazioni errate — Possibilità di pesca comuni alle due specie — Criterio di ripartizione — Contingenti nazionali — Validità — Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca — Articolo 2, paragrafo 2 — Approccio precauzionale — Articolo 16, paragrafo 1, primo periodo — Principio di stabilità relativa delle attività di pesca — Violazione»
I – Introduzione
1.
Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (UE) n. 1367/2014 (in prosieguo: il «regolamento impugnato») ( 2 ) in quanto il Consiglio dell’Unione europea avrebbe ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nello stabilire e nel ripartire taluni totali ammissibili di catture (TAC) comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax in violazione dei principi di stabilità relativa, di proporzionalità e di parità di trattamento.
2.
Per le ragioni che esporrò in prosieguo ritengo che il primo motivo d’annullamento, relativo alla violazione del principio di stabilità relativa, debba essere accolto, cosicché limiterò le presenti conclusioni all’esame di tale primo motivo.
II – Contesto normativo
3.
L’ambito giuridico riguarda, da un lato, il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) ( 3 ) come modificato dal regolamento (UE) n. 1385/2013 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento PCP») e, dall’altro, il regolamento impugnato.
A – Il regolamento PCP
4.
I considerando da 35 a 37 del regolamento PCP sono così formulati:
«(35)
Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, sulla base di una quota prevedibile degli stock per ciascuno Stato membro.
(36)
Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976 (…), in particolare nell’allegato VII.
(37)
Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso».
5.
L’articolo 2 del regolamento PCP, che individua gli obiettivi della PCP, è formulato come segue:
«1. La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.
2. La PCP applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
(…)».
6.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento PCP definisce l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca come «un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat».
7.
L’articolo 6, inserito nella parte III del regolamento PCP, intitolata «Misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine», dispone quanto segue:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all’articolo 2, l’Unione adotta le misure per la conservazione di cui all’articolo 7.
2. Nell’applicazione del presente regolamento la Commissione [europea] consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del [comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, (CSTEP)] e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell’articolo 18.
(…)».
8.
L’articolo 7 del regolamento PCP, intitolato «Tipi di misure di conservazione», così dispone:
«1. Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l’altro:
(…)
e)
misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
(…)».
9.
L’articolo 16 del regolamento PCP, intitolato «Possibilità di pesca», dispone quanto segue:
«1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
(…)
4. Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).
(…)».
B – Il regolamento impugnato
10.
I considerando da 1 a 4 e 7 del regolamento impugnato sono così formulati:
«(1)
A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del [TFUE], il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)
A norma del regolamento [PCP], le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
(3)
Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della [PCP] stabiliti nel regolamento [PCP].
(4)
È opportuno che i [TAC] siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali interessati.
(…)
(7)
Con riguardo ai quattro stock di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, i pareri scientifici e le recenti discussioni nell’ambito della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale [(NEAFC)], indicano che le catture di questa specie potrebbero essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax. In questo contesto, è opportuno fissare un TAC che copra entrambe le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse».
11.
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento impugnato quest’ultimo «fissa, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell’Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione in cui sono imposti limiti di cattura».
12.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento impugnato stabilisce in particolare le seguenti definizioni ai fini di detto regolamento:
«c)
[TAC]: la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d)
“contingente”: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro».
13.
L’articolo 3 del regolamento impugnato è formulato nei seguenti termini:
«I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione o in determinate acque non dell’Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento».
14.
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento impugnato:
«Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito».
15.
La parte 2 dell’allegato del regolamento impugnato è intitolata «Possibilità di pesca annuali dei pescherecci dell’Unione nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)».
16.
Per quanto riguarda il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e della specie Macrourus berglax nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone V b, VI e VII (in prosieguo: la «prima zona di gestione interessata»), la parte 2 dell’allegato del regolamento impugnato ha stabilito TAC di 4010 tonnellate per l’anno 2015 e di 4078 tonnellate per l’anno 2016. Rispetto a tali TAC, al Regno di Spagna sono stati attribuiti contingenti di 65 tonnellate per l’anno 2015 e di 66 tonnellate per l’anno 2016.
17.
Si precisa peraltro che gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris non possono superare il 95% del contingente di ciascuno Stato membro.
18.
Per quanto concerne il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e della specie Macrourus berglax nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (in prosieguo: la «seconda zona di gestione interessata»), la parte 2 dell’allegato del regolamento impugnato ha stabilito TAC di 3644 tonnellate per l’anno 2015 e di 3279 tonnellate per l’anno 2016. Rispetto a tali TAC, al Regno di Spagna sono stati attribuiti contingenti di 2617 tonnellate per l’anno 2015 e di 2354 tonnellate per l’anno 2016.
19.
Si precisa inoltre che gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris non possono superare l’80% del contingente di ciascuno Stato membro.
III – Fatti
20.
Dalle osservazioni del Consiglio e della Commissione emerge che il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax sono due specie di acque profonde che, a occhio nudo, possono essere distinte solo per la forma della loro testa. Una volta rimossa la testa dei pesci appartenenti a tali specie e gli stessi congelati, risulta praticamente impossibile distinguerli.
21.
La Commissione precisa che il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris appartiene alle specie oggetto delle due zone di gestione interessate e che la pesca dello stesso in tali zone è disciplinata dall’anno 2003 mediante un TAC stabilito a livello dell’Unione ( 5 ). Tale istituzione aggiunge che il granatiere della specie Macrourus berglax è meno frequente in tali zone e che la sua pesca non era soggetta a un TAC a livello dell’Unione prima dell’adozione del regolamento impugnato.
22.
Secondo il Consiglio e la Commissione, il gruppo di lavoro del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) sulla biologia e sulla valutazione delle risorse ittiche di acque profonde, riunitosi dal 4 all’11 aprile 2014, ha indicato, nella sua relazione del 2014 (in prosieguo: la «relazione del gruppo di lavoro del CIEM del 2014») di essere stato informato di ingenti catture di granatiere della specie Macrourus berglax negli anni precedenti nell’area di Hatton, in particolare da parte di pescherecci spagnoli. Secondo tali istituzioni detta relazione dava altresì atto di grandi divergenze tra i dati forniti dagli osservatori e i dati ufficiali spagnoli relativi agli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, circostanza che destava preoccupazioni quanto a possibili dichiarazioni errate sulle diverse specie di granatiere.
23.
Il contenuto della relazione del gruppo di lavoro del CIEM del 2014 è stato oggetto di discussione da parte del comitato permanente incaricato della gestione e delle questioni scientifiche della NEAFC nel mese di settembre 2014. Tale comitato permanente ha sottolineato, in particolare, che il livello di pesca di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarato rispetto al granatiere della specie Coryphaenoides rupestris era «sorprendente» dato che la quantità delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax era tradizionalmente meno elevata. Il CIEM è stato altresì invitato a fornire chiarimenti, per quanto possibile, di tali attività di pesca. In particolare, gli è stato chiesto di esaminare l’eventuale sussistenza di errori nelle dichiarazioni di catture o di una pesca nuova o in rapida crescita del granatiere della specie Macrourus berglax.
24.
In parallelo, anche l’Unione, rappresentata dalla Commissione, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, unità C2, ha interrogato il CIEM a tal riguardo nel settembre 2014.
25.
Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che stabiliva, per gli anni 2015 e 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde. La Commissione proponeva in particolare che, in ciascuna delle zone di gestione interessate, fosse fissato un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax. Il livello del TAC comune si basava sul parere scientifico del CIEM per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, perché un parere del genere mancava per il granatiere della specie Macrourus berglax. Analogamente, i contingenti nazionali che ripartivano i TAC comuni erano fissati secondo il principio di stabilità relativa unicamente per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.
26.
Il 7 novembre 2014 il CIEM ha presentato un parere scientifico per rispondere alle domande della NEAFC e dell’Unione (in prosieguo: il «parere del CIEM del 7 novembre 2014»). Da tale parere emerge che sussistono incertezze riguardo alla composizione, per stock, delle catture dichiarate di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e di granatiere della specie Macrourus berglax. Per quanto concerne la ripartizione e la popolazione delle due specie di granatiere, il CIEM ha rilevato che tali specie erano abitualmente presenti in ambienti idrologici differenti, dato che il granatiere della specie Macrourus berglax vive generalmente in acque boreali, più fredde.
27.
Il parere del CIEM del 7 novembre 2014 evidenzia che sono state dichiarate ingenti catture di granatiere della specie Macrourus berglax nella seconda zona di gestione interessata così come in una parte della prima zona di gestione interessata. In media, le catture a fini commerciali di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, osservate nelle sottozone VI e XII, superano di tre ordini di grandezza quelle del granatiere della specie Macrourus berglax. Tuttavia, il CIEM ha evidenziato la sussistenza di differenze significative, superiori a un ordine di grandezza, da un lato, tra le quote relative di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e, dall’altro tra le catture osservate e gli studi scientifici condotti nelle zone in cui è pescato il granatiere della specie Macrourus berglax.
28.
Il parere del CIEM del 7 novembre 2014 ha nondimeno precisato che sia lo studio disponibile sia i dati osservati forniscono informazioni poco circostanziate, aventi copertura limitata nello spazio e nel tempo. Il CIEM ha pertanto ritenuto che fosse necessario procedere a una raccolta di dati più ampia sulle catture e sullo sforzo di pesca del granatiere della specie Macrourus berglax, nel caso in cui la NEAFC e l’Unione intendessero disciplinare tale attività di pesca.
29.
Lunedì 10 novembre 2014 il Consiglio ha discusso la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2014. Sulla base delle discussioni in seno al Consiglio, la presidenza, di concerto con la Commissione, ha proposto un testo di compromesso. In sostanza, tale compromesso consisteva nell’aumentare il livello dei TAC inizialmente fissato per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris in modo tale da tener conto della loro estensione al granatiere della specie Macrourus berglax.
30.
Dalle osservazioni del Consiglio emerge che, in pratica, tale complemento è stata calcolato sulla base della percentuale media tra gli sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax e gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Pertanto, dal momento che, per la prima zona di gestione interessata, il parere scientifico del CIEM suggeriva un TAC di 3794 tonnellate per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e che la media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax in tale zona rappresentava il 5,7% della media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, la quantità di 3794 tonnellate è stata incrementata di 216 tonnellate (ossia il 5,7% di 3794 tonnellate), risultando in una quantità finale di 4040 tonnellate. La stessa procedura è stata seguita per la seconda zona di gestione interessata, in cui la media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax rappresentava il 25,6% della media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.
31.
I TAC così fissati sono stati ripartiti tra gli Stati membri interessati conformemente al criterio di attribuzione corrispondente alla stabilità relativa per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Pertanto, le quote del Regno di Spagna rappresentavano l’1,62% e il 71,8% dei TAC comuni fissati rispettivamente per la prima e per la seconda zona di gestione interessata.
32.
Il 15 dicembre 2014 è stato concluso un accordo politico sulla base del compromesso della presidenza, leggermente modificato. Tutte le delegazioni si sono dichiarate favorevoli a tale accordo politico, ad eccezione delle delegazioni spagnole e portoghesi che hanno presentato una dichiarazione da registrare nel verbale del Consiglio. In tale dichiarazione il Regno di Spagna ha sostenuto, in particolare, che la ripartizione dei TAC comuni fissati per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax non rispettava il principio di stabilità relativa fondato sulle catture storiche di ciascun Stato membro.
33.
Il regolamento impugnato è stato adottato sulla base del testo risultante da tale accordo politico ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2014. Esso è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
IV – Conclusioni delle parti
34.
Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:
—
annullare il regolamento impugnato, e
—
condannare il Consiglio alle spese.
35.
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
respingere integralmente il ricorso, e
—
condannare il Regno di Spagna alle spese.
36.
Con decisione del presidente della Corte del 1o luglio 2015, è stato autorizzato l’intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
V – Sul ricorso
37.
In via preliminare, occorre precisare la portata del ricorso proposto dal Regno di Spagna.
38.
Sebbene il ricorso proposto dal Regno di Spagna sia formalmente inteso a ottenere l’integrale annullamento del regolamento impugnato, i motivi di annullamento dedotti da quest’ultimo riguardano solo le disposizioni dell’allegato di tale regolamento che stabiliscono e ripartiscono TAC comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax ( 6 ) (in prosieguo: le «disposizioni impugnate»), come correttamente rilevato dal Consiglio. All’udienza dibattimentale, il Regno di Spagna ha confermato che l’oggetto del proprio ricorso era circoscritto a tali disposizioni.
39.
Il Regno di Spagna deduce tre motivi di annullamento relativi, rispettivamente, alla violazione del principio di stabilità relativa, del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione.
40.
Nell’ambito del primo motivo di annullamento, il Regno di Spagna deduce la sussistenza di due errori commessi dal Consiglio nello stabilire le possibilità di pesca per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax.
41.
Secondo il primo capo del primo motivo, la decisione del Consiglio di stabilire TAC comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax sarebbe fondata su elementi di prova inesatti sotto il profilo materiale.
42.
Ai sensi del secondo capo del primo motivo, il criterio di ripartizione applicato dal Consiglio ai TAC comuni fissati per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax non rispetterebbe il principio di stabilità relativa. Per i motivi esposti in prosieguo, suggerisco alla Corte di accogliere il secondo capo di tale primo motivo e, pertanto, di annullare le disposizioni impugnate.
43.
Prima di affrontare l’esame di questi due capi, desidero precisare la natura delle relazioni esistenti tra il regolamento PCP e il regolamento impugnato. Il regolamento PCP stabilisce il regime generale che disciplina la PCP, ivi inclusi gli obiettivi e gli obblighi che il legislatore dell’Unione deve rispettare in tale ambito. Il regolamento impugnato costituisce, dal canto suo, una misura particolare adottata da tale legislatore al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento PCP, che consistono nel delimitare le possibilità di pesca per taluni stock ittici di acque profonde per gli anni 2015 e 2016 ( 7 ).
44.
Sussiste, pertanto, una gerarchia tra tali due strumenti, nel senso che il regolamento impugnato deve essere conforme agli obiettivi e agli obblighi stabiliti dal regolamento PCP, come confermato dal considerando 3 del regolamento impugnato. Il Consiglio era quindi tenuto a rispettare il principio di stabilità relativa, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento PCP, nel momento in cui ha adottato il regolamento impugnato, circostanza che nessuna delle parti ha contestato.
A – Sul primo capo del primo motivo, relativo al fatto che la decisione del Consiglio di stabilire TAC comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax sarebbe fondata su elementi probatori inesatti sotto il profilo materiale
45.
Il Regno di Spagna sostiene che, contrariamente a quanto affermato nel considerando 7 del regolamento impugnato, il parere scientifico della NEAFC non ha dimostrato se fosse necessario fissare un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax.
46.
Il Regno di Spagna ricorda che l’Unione e la NEAFC hanno chiesto al CIEM di fornire un parere sulla possibilità, da un lato, che queste due specie di granatiere si sviluppassero insieme nelle zone di gestione interessate e, dall’altro, che catture di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris siano state erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax.
47.
Orbene, secondo il Regno di Spagna, il parere del CIEM del 7 novembre 2014 sottolineava che, sulla base dei dati disponibili, era impossibile pronunciarsi sull’esistenza di un’attività di pesca riguardante il granatiere della specie Macrourus berglax.
48.
Il Regno di Spagna ne deduce che il Consiglio ha ecceduto il proprio potere discrezionale nello stabilire TAC comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax, allorquando il parere del CIEM del 7 novembre 2014 indicava che i dati disponibili non dimostravano che queste due specie si sviluppavano nelle zone di gestione interessate e che potevano quindi essere catturate insieme.
49.
Ritengo che tale argomento debba essere respinto essendo infondato per le seguenti ragioni.
50.
In primo luogo, ricordo la giurisprudenza costante ai sensi della quale il Consiglio è chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa quando determina i TAC e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri. In circostanze del genere, il potere discrezionale di cui il Consiglio gode non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto. Nel controllare l’esercizio di una simile competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l’autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale ( 8 ).
51.
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento PCP «[l]a PCP applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale». Secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), di tale regolamento, tale approccio significa che la mancanza di dati scientifici pertinenti non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 4, del predetto regolamento precisa che le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
52.
Da tali disposizioni deduco che il Consiglio, agendo su proposta della Commissione ( 9 ), ha il potere di adottare le misure di gestione necessarie al fine di conservare una specie e, segnatamente, misure che circoscrivono le possibilità di pesca, anche in assenza di dati scientifici pertinenti.
53.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, il Consiglio ha il potere di adottare un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax anche in assenza di dati scientifici «che dimostrino» la presenza e la cattura di entrambe le specie nelle zone di gestione interessate.
54.
In terzo luogo, ritengo che tale interpretazione sia confermata nella formulazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento PCP, secondo cui le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili. L’obbligo di «tener conto» di un parere siffatto non implica, a mio avviso, l’obbligo di non agire qualora il parere non abbia natura probante.
55.
A tal riguardo, la Corte ha già statuito, in un contesto simile, che le misure di conservazione non devono essere pienamente conformi ai pareri scientifici e che la mancanza o la natura non probante di tale parere non deve impedire al Consiglio di adottare le misure da esso reputate indispensabili per realizzare gli scopi della PCP ( 10 ).
56.
In quarto luogo, sottolineo che la Commissione e il Consiglio disponevano di pareri scientifici, ossia la relazione del gruppo di lavoro del CIEM del 2014 e il parere del CIEM del 7 novembre 2014, che davano atto di dichiarazioni relative a ingenti catture di granatiere della specie Macrourus berglax nelle zone di gestione interessate ( 11 ).
57.
Orbene, detti pareri non risolvevano la questione se tali dichiarazioni riflettessero l’emergere di una nuova attività di pesca di granatiere della specie Macrourus berglax o una prassi consistente in dichiarazioni errate relative a catture di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Una prassi del genere, consistente nel dichiarare catture di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris come catture di granatiere della specie Macrourus berglax, presentava il rischio di vanificare l’effetto utile dei TAC stabiliti per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Tale rischio risultava maggiore dal momento che, come evidenziato dal Consiglio e dalla Commissione senza essere contraddetti dal Regno di Spagna, è impossibile distinguere a occhio nudo un granatiere della specie Coryphaenoides rupestris da un granatiere della specie Macrourus berglax quando al pesce è stata rimossa la testa e lo stesso è stato congelato ( 12 ).
58.
Come sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, per fronteggiare tale rischio il regolamento impugnato ha stabilito un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax. Tale intenzione emerge chiaramente dal considerando 7 di tale regolamento.
59.
In un contesto siffatto e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore dell’Unione in materia di PCP e del suo obbligo di applicare l’approccio precauzionale ( 13 ), ritengo che il Consiglio non abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale adottando TAC comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax, contrariamente a quanto affermato dal Regno di Spagna.
60.
Pertanto, il primo capo del primo motivo di annullamento deve, a mio avviso, essere respinto in quanto infondato.
B – Sul secondo capo del primo motivo, relativo al fatto che il criterio di ripartizione applicato dal Consiglio ai TAC comuni stabiliti per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax non rispetterebbe il principio di stabilità relativa
61.
Nell’ambito del secondo capo del suo primo motivo, il Regno di Spagna sostiene che né la Commissione né il Consiglio hanno preso in considerazione le catture storiche di granatiere della specie Macrourus berglax per definire il criterio di ripartizione applicato ai TAC comuni stabiliti per tale specie e per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. In tal modo, i contingenti nazionali stabiliti dalle disposizioni impugnate violerebbero il principio di stabilità relativa, il quale richiederebbe che si tenga conto della ripartizione delle catture storiche tra le flotte di ciascuno Stato membro per ciascuna specie interessata.
62.
In pratica, il Regno di Spagna ritiene che i contingenti di pesca comuni attribuitigli per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax avrebbero dovuto essere maggiori, dato che la flotta spagnola ha eseguito consistenti catture di granatiere della specie Macrourus berglax durante il periodo 2009‑2013. Il danno subito dalla flotta spagnola a causa di tale asserita violazione del principio di stabilità relativa ammonterebbe a EUR 346926.
63.
Né il Consiglio né la Commissione hanno contestato il fatto che, per stabilire i TAC comuni controversi, non si sia tenuto conto delle catture storiche relative al granatiere della specie Macrourus berglax. Infatti, è pacifico che tali TAC siano stati ripartiti tra gli Stati membri nel rispetto del criterio di ripartizione che riflette la stabilità relativa unicamente per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris ( 14 ).
64.
Pertanto, resta da stabilire se, come affermato dal Regno di Spagna, il principio di stabilità relativa obbligasse il legislatore dell’Unione a tener conto delle catture storiche di granatiere della specie Macrourus berglax al fine di ripartire detti TAC comuni.
65.
Osservo, a tal riguardo, che il regolamento PCP non contiene la definizione della nozione di stabilità relativa. Tuttavia, secondo il considerando 36 di tale regolamento, tale stabilità relativa delle attività di pesca «dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse».
66.
Inoltre, la Corte è stata più volte adita per interpretare la nozione di stabilità relativa. In tale contesto, essa ha statuito che la finalità dei contingenti nazionali sta nell’assicurare a ciascuno Stato membro una parte del TAC stabilito nell’ambito della PCP, determinata essenzialmente in funzione delle catture delle quali, anteriormente all’istituzione dei contingenti, hanno fruito le attività di pesca tradizionali e le popolazioni locali dipendenti dalla pesca e dalle industrie connesse di tale Stato membro ( 15 ).
67.
A mio avviso, da quanto precede risulta che il principio di stabilità relativa obbliga il legislatore dell’Unione a tener conto delle catture storiche degli Stati membri nel momento in cui determina i contingenti che spettano a ciascuno Stato membro dopo aver stabilito un TAC. Inoltre, nel caso in cui sia stabilito un TAC comune a diverse specie, spetta al legislatore dell’Unione tener conto delle catture storiche di ciascuna specie interessata. Tale obbligo deriva sia dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento PCP ( 16 ), sia dalla giurisprudenza della Corte ( 17 ) nonché dalla logica sottesa al principio di stabilità relativa ( 18 ).
68.
Di conseguenza, il Consiglio, non tenendo conto delle catture storiche di granatiere della specie Macrourus berglax nel momento in cui ha determinato i contingenti che spettano a ciascuno Stato membro dopo aver stabilito TAC comuni per tale specie e per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, ha violato il principio di stabilità relativa.
69.
Sottolineo che il Consiglio e la Commissione hanno esplicitamente ammesso che le catture storiche costituiscono uno degli elementi da prendere in considerazione nello stabilire il criterio di ripartizione di un TAC tra gli Stati membri. Queste due istituzioni adducono, tuttavia, molti argomenti intesi a dimostrare che le disposizioni impugnate non pregiudicano il principio di stabilità relativa o, almeno, che tale eventuale pregiudizio è giustificato.
70.
In primo luogo, l’obiettivo di conservazione di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris consentirebbe di ripartire il TAC comune stabilito per tale specie e per il granatiere della specie Macrourus berglax nel rispetto dell’obiettivo di stabilità relativa unicamente per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.
71.
Tale argomento è, a mio avviso, infondato per le seguenti ragioni. Da un lato, le disposizioni pertinenti del regolamento PCP ostano a una siffatta interpretazione. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, di tale regolamento, l’obiettivo di conservazione deve essere rispettato al momento dell’assegnazione delle possibilità di pesca ( 19 ). Invece, tale obiettivo non rileva al momento della ripartizione delle possibilità di pesca. Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, del predetto regolamento dispone che il principio di stabilità relativa deve essere rispettato in ciascuna assegnazione di possibilità di pesca tra gli Stati membri, senza menzionare, in tale fase, l’obiettivo di conservazione ( 20 ).
72.
Dall’altro lato, e da un punto di vista pratico, la conservazione di una specie come il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris è garantita allorché si stabilisce un TAC riguardante tale specie e non ripartendo detto TAC tra gli Stati membri. In termini di conservazione della specie, poco importa, infatti, che il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris sia pescato da una nave battente bandiera spagnola o da una nave battente qualsiasi altra bandiera.
73.
In sintesi, questi due obiettivi intervengono in due fasi distinte, quella dell’assegnazione e quella della ripartizione delle possibilità di pesca, cosicché l’obiettivo di conservazione non può giustificare un pregiudizio al principio di stabilità relativa nella fase della ripartizione.
74.
Preciso, inoltre, che il Consiglio ha posto rimedio al rischio di sovrasfruttamento del granatiere della specie Coryphaenoides rupestris derivante dall’aumento del livello dei TAC controversi ( 21 ) limitando gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris rispettivamente al 95% e all’80% dei contingenti attribuiti a ogni Stato membro ( 22 ).
75.
In secondo luogo, il Consiglio sostiene che esso non era tenuto a modificare il criterio di ripartizione stabilito per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris nel momento in cui i TAC controversi sono stati estesi al granatiere della specie Macrourus berglax, giacché tale estensione non avrebbe determinato l’istituzione di nuove possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento PCP, bensì il mantenimento delle possibilità di pesca esistenti.
76.
Ribadisco, a tal riguardo, che l’articolo 16, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento PCP dispone che nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tenga conto degli interessi di ciascuno Stato membro ( 23 ). Pertanto, tale obbligo di tener conto degli interessi di ciascuno Stato membro si applica esclusivamente alle nuove possibilità di pesca.
77.
Invece, la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento PCP non contiene alcuna distinzione in funzione del fatto che le possibilità di pesca siano nuove o esistenti. Pertanto, l’obbligo di rispettare il principio di stabilità relativa si applica sia alle nuove possibilità di pesca sia alle possibilità di pesca esistenti ( 24 ).
78.
Da quanto precede consegue che il Consiglio era, in ogni caso, tenuto a rispettare il principio di stabilità relativa allorché ha stabilito i TAC controversi per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax, e ciò indipendentemente dal fatto che detti TAC fossero qualificati come possibilità di pesca nuove o esistenti ( 25 ).
79.
In tale contesto, il Consiglio invoca, poi, una giurisprudenza della Corte secondo la quale, da un lato, per stabilità relativa si deve intendere il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro e, dall’altro, il criterio di ripartizione inizialmente fissato continua ad essere applicato finché non sia stato adottato un regolamento modificativo ( 26 ).
80.
Nell’ambito della presente causa, è difficilmente contestabile, a mio avviso, che sia stato adottato un «regolamento modificativo» ai sensi della suddetta giurisprudenza, dato che il Consiglio ha adottato un regolamento che modifica i TAC stabiliti per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris estendendoli al granatiere della specie Macrourus berglax. Pertanto, il Consiglio non può avvalersi di detta giurisprudenza per affermare che il criterio di ripartizione inizialmente fissato per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris deve continuare ad applicarsi, avendo modificato i TAC controversi estendendoli al granatiere della specie Macrourus berglax.
81.
In tal senso, le circostanze della presente causa sono fondamentalmente diverse da quelle delle cause in cui la Corte ha approvato, con riguardo al principio di stabilità relativa, la prassi del Consiglio consistente nel non modificare il criterio di ripartizione inizialmente stabilito. Infatti, nessuna di tali cause riguardava la modifica da parte del Consiglio di un TAC esistente per estenderlo a un’altra specie di pesce ( 27 ).
82.
In terzo luogo, sia il Consiglio sia la Commissione sostengono di essere stati costretti a utilizzare il criterio di ripartizione stabilito per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris a causa dell’assenza di dati attendibili relativi alle catture di granatiere della specie Macrourus berglax nelle zone di gestione interessate.
83.
Tale argomento non mi persuade per i seguenti motivi.
84.
Da un lato, è pacifico che il Consiglio e la Commissione disponevano di dati relativi alle catture di granatiere della specie Macrourus berglax nelle zone di gestione interessate, contenuti segnatamente nella relazione del gruppo di lavoro del CIEM del 2014 e nel parere del CIEM del 7 novembre 2014 ( 28 ), circostanza che il Consiglio ha esplicitamente ammesso all’udienza dibattimentale.
85.
Tale circostanza è ancor meno contestabile in quanto la componente aggiunta ai TAC inizialmente stabiliti unicamente per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, al fine di tener conto della loro estensione al granatiere della specie Macrourus berglax, è stata calcolata dal Consiglio sulla base della percentuale media tra gli sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax e gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris ( 29 ).
86.
Aggiungo che, in ogni caso, il Consiglio, nell’esercizio del proprio potere discrezionale ribadito nel paragrafo 50 delle presenti conclusioni, poteva interpretare i dati relativi alle catture storiche di granatiere della specie Macrourus berglax di cui disponeva. Pertanto, il Consiglio poteva, in particolare, valutare l’attendibilità di tali dati, interrogando, se necessario, il Regno di Spagna a tal riguardo. In esito a tale valutazione, esso poteva altresì escludere i dati la cui origine poteva legittimamente sospettare derivasse da dichiarazioni fraudolente o errate.
87.
Ritengo tuttavia che tale potere discrezionale, limitato dall’obbligo di rispettare il principio di stabilità relativa, non consentisse al Consiglio di ignorare completamente i dati relativi alle catture storiche di granatiere della specie Macrourus berglax, di cui esso disponeva nel momento in cui ha definito il criterio di ripartizione dei TAC comuni stabiliti per tale specie e per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.
88.
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, ritengo che le disposizioni impugnate debbano essere annullate nella parte in cui esse ripartiscono i TAC comuni stabiliti per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax in violazione del principio di stabilità relativa.
89.
Poiché il secondo capo del primo motivo deve essere accolto, non è necessario esaminare la fondatezza degli altri due motivi dedotti dal Regno di Spagna a sostegno del proprio ricorso.
C – Sul mantenimento degli effetti delle disposizioni impugnate
90.
Sebbene il Consiglio non ne abbia fatto richiesta, ritengo necessario, nel caso in cui la Corte decida di annullare le disposizioni impugnate, di mantenere gli effetti di tali disposizioni ( 30 ).
91.
A tal riguardo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.
92.
Nel caso di specie, l’annullamento delle disposizioni impugnate, che stabiliscono e ripartiscono TAC comuni per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax, potrebbe avere significative ripercussioni negative sulla conservazione di tali specie, dato che la loro pesca non sarebbe più disciplinata a decorrere dalla pronuncia della sentenza nel presente procedimento fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni che stabiliscano possibilità di pesca per le predette specie.
93.
Pertanto, ritengo che gli effetti di tali disposizioni debbano essere mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, di nuove disposizioni che stabiliscano e ripartiscano possibilità di pesca per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax in conformità al principio di stabilità relativa.
VI – Conclusione
94.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte:
—
di accogliere il ricorso e, di conseguenza, annullare le disposizioni dell’allegato al regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde, che stabiliscono e ripartiscono possibilità di pesca annuali per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone V b, VI e VII, da un lato, e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII et XIV, dall’altro;
—
di mantenere gli effetti di tali disposizioni fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, di nuove disposizioni che stabiliscono e ripartiscono possibilità di pesca per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax in conformità al principio di stabilità relativa, e
—
di condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, mentre la Commissione europea sopporterà le proprie.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU 2014, L 366, pag. 1).
( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22).
( 4 ) Regolamento del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU 2015, L 354, pag. 86).
( 5 ) V. regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (GU L 356, pag. 1).
( 6 ) V. paragrafi da 15 a 19 delle presenti conclusioni.
( 7 ) A fini di completezza, preciso che il regolamento impugnato rientra nell’ambito di applicazione della PCP come definito dall’articolo 1 del regolamento PCP.
( 8 ) Sentenze del 19 febbraio 1998, NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation (C‑4/96, EU:C:1998:67, punti 41 e 42); del 5 ottobre 1999, Spagna/Consiglio (C‑179/95, EU:C:1999:476, punto 29); del 25 ottobre 2001, Italia/Consiglio (C‑120/99, EU:C:2001:567, punto 44), e del 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio (C‑87/03 e C‑100/03, EU:C:2006:207, punto 38).
( 9 ) V., a tal riguardo, articolo 43, paragrafo 3, TFUE: «Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca».
( 10 ) V., per analogia, sentenza del 24 novembre 1993, Mondiet (C‑405/92, EU:C:1993:906, punti 30 e 31).
( 11 ) V. paragrafi da 22 a 28 delle presenti conclusioni.
( 12 ) V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.
( 13 ) V. paragrafi 50 e 51 delle presenti conclusioni.
( 14 ) V. paragrafi 25 e 31 delle presenti conclusioni.
( 15 ) Sentenze del 14 dicembre 1989, Agegate (C‑3/87, EU:C:1989:650, punto 24); del 14 dicembre 1989, Jaderow e a. (C‑216/87, EU:C:1989:651, punto 23), e del 19 febbraio 1998, NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation (C‑4/96, EU:C:1998:67, punto 47).
( 16 ) «Le possibilità di pesca ripartite tra gli Stati membri garantiscono una stabilità relativa delle attività di pesca a ciascun Stato membro per ciascun stock ittico o tipo di pesca» (il corsivo è mio).
( 17 ) Sentenza del 18 aprile 2002, Spagna/Consiglio (C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98 e C‑27/99, C‑81/00, C‑22/01, EU:C:2002:230, punto 39): «[a]i fini dell’applicazione del principio della stabilità relativa, le possibilità di pesca di ogni stock ittico, cioè dei pesci di una determinata specie che si trovino in una determinata zona geografica devono essere valutate separatamente. Infatti dall’articolo 8, paragrafo 4, punto ii), del regolamento n. 3760/92 risulta che la stabilità relativa delle attività di pesca deve essere garantita, per i singoli Stati membri, “per ciascuno degli stock interessati”».
( 18 ) Poiché la ripartizione delle catture storiche tra gli Stati membri è diversa per ciascuna specie, il fatto di tener conto solo delle catture storiche di una delle sue specie oggetto di un TAC comune non consentirebbe di garantire la stabilità relativa delle attività di pesca che riguardano l’altra specie.
( 19 ) Tale obiettivo di conservazione deve altresì fungere da guida per l’adozione delle misure per la conservazione di cui all’articolo 7 del regolamento PCP, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.
( 20 ) V., per analogia, sentenza del 24 novembre 1993, Mondiet (C‑405/92, EU:C:1993:906, punto 50). In tale sentenza la Corte ha statuito che una misura che limita l’utilizzo di reti da posta derivanti non può essere considerata in contrasto con il principio della stabilità relativa, dal momento che tale principio riguarda soltanto la ripartizione fra i vari Stati membri, per ciascuna specie di pesce considerato, del volume delle catture disponibili per l’Unione.
( 21 ) V. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni.
( 22 ) V. paragrafi 17 e 19 delle presenti conclusioni.
( 23 ) Sull’obbligo di tener conto degli interessi di ogni Stato membro nel ripartire nuove possibilità di pesca, v. sentenza dell’8 novembre 2007, Spagna/Consiglio (C‑141/05, EU:C:2007:653, punti 87 e seguenti).
( 24 ) In altri termini, l’obbligo di tener conto degli interessi di ogni Stato membro nell’assegnazione di nuove possibilità di pesca si aggiunge, senza sostituirlo, all’obbligo di garantire la stabilità relativa delle attività di pesca nell’assegnazione di ogni possibilità di pesca. Un’interpretazione secondo la quale il principio di stabilità relativa non si applicherebbe all’assegnazione di nuove possibilità di pesca, ma unicamente all’assegnazione di possibilità di pesca esistenti, condurrebbe al risultato illogico che un criterio di ripartizione contrario al principio di stabilità relativa potrebbe essere annullato solo qualora le possibilità di pesca interessate cessino di essere nuove per diventare esistenti.
( 25 ) Aggiungo, in subordine, che l’argomento del Consiglio secondo il quale i TAC controversi si limitano a mantenere possibilità di pesca esistenti mi sembra contraddetto dal fatto che detti TAC includono per la prima volta il granatiere della specie Macrourus berglax, cosicché essi costituiscono, a mio avviso, possibilità di pesca nuove. Tale precisazione tuttavia non incide per nulla sull’obbligo che incombeva al Consiglio di rispettare il principio di stabilità relativa di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento PCP, per i motivi suesposti.
( 26 ) V., segnatamente, sentenze del 16 giugno 1987, Romkes (46/86, EU:C:1987:287, punto 17); del 13 ottobre 1992, Portogallo e Spagna/Consiglio (C‑63/90 e C‑67/90, EU:C:1992:381, punto 26); del 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio (C‑87/03 e C‑100/03, EU:C:2006:207, punto 27), e dell’8 novembre 2007, Spagna/Consiglio (C‑141/05, EU:C:2007:653, punto 86).
( 27 ) Nell’ambito di tali cause, la Corte ha escluso, in particolare, la sussistenza di un obbligo del Consiglio di modificare il criterio di ripartizione qualora altri Stati membri non abbiano esaurito il loro contingente (v. sentenze del 16 giugno 1987, Romkes, 46/86, EU:C:1987:287, punto 14; del 13 ottobre 1992, Portogallo e Spagna/Consiglio, C‑63/90 e C‑67/90, EU:C:1992:381, punto 38), quando nuovi Stati membri hanno aderito all’Unione (v. sentenze del 13 ottobre 1992, Portogallo e Spagna/Consiglio, C‑63/90 e C‑67/90, EU:C:1992:381, punti da 31 a 35, e del 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, C‑87/03 e C‑100/03, EU:C:2006:207, punti da 28 a 32) o ancora quando le possibilità di pesca sono aumentate (v. sentenze del 13 ottobre 1992, Portogallo e Spagna/Consiglio, C‑63/90 e C‑67/90, EU:C:1992:381, punti da 27 a 30, e del 13 ottobre 1992, Spagna/Consiglio, C‑73/90, EU:C:1992:384, punti da 27 a 29).
( 28 ) V. paragrafi da 22 a 28 e da 56 a 58 delle presenti conclusioni.
( 29 ) V. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni.
( 30 ) La Corte si è avvalsa, in particolare, di tale facoltà di sollevare d’ufficio la necessità di mantenere gli effetti di disposizioni annullate nelle sentenze del 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio (C‑310/04, EU:C:2006:521, punti da 138 a 141) e del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio (C‑137/12, EU:C:2013:675, punti da 78 a 81).
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