CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 28 luglio 2016 ( 1 )
Causa C‑131/15 P
Club Hotel Loutraki AE
Vivere Entertainment AE
Theros International Gaming, Inc.
Elliniko Casino Kerkyras
Casino Rodos
Porto Carras AE
Kazino Aigaiou AE
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Estensione dei diritti esclusivi per la gestione di tredici giochi d’azzardo — Concessione, da parte della repubblica ellenica, di una licenza esclusiva relativa alla gestione di terminali di videolotterie — Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE — Esame preliminare — Condizioni per avviare il procedimento di indagine formale — Decisione che conclude nel senso dell’assenza di aiuti di Stato — Gravi difficoltà — Motivazione — Valutazione congiunta delle misure notificate»
1.
La presente impugnazione solleva talune questioni relative alla procedura di riesame degli aiuti di Stato. Essa illustra come soggetti terzi, o meglio interessati che intendono ottenere la revoca di una decisione della Commissione europea di non avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, affermando che la Commissione ha incontrato «gravi difficoltà» nel valutare la misura in questione, potrebbero in realtà incontrare essi stessi tali difficoltà.
2.
Ci si chiede se la presente causa avrebbe dovuto essere una delle poche accolta in tal senso. Per le ragioni esposte di seguito, raccomando una risposta negativa.
3.
Con la loro impugnazione, il Club Hotel Loutraki AE, la Vivere Entertainment AE, la Theros International Gaming, Inc., l’Elliniko Casino Kerkyras, il Casino Rodos, la Porto Carras AE e il Kazino Aigaiou AE (in prosieguo: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza dell’8 gennaio 2015 nella causa Club Hotel Loutraki e a./Commissione ( 2 ), con la quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 ( 3 ).
I – Contesto normativo
4.
Il regolamento (CE) n. 659/1999 ( 4 ) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ( 5 ) del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tuttavia, al momento dell’adozione della decisione controversa, solo il regolamento n. 659/1999 era applicabile ( 6 ).
5.
L’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 («Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione») dispone:
«1. La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.
3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE], del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato [FUE].
4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE], del trattato (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”).
5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate».
II – Fatti
6.
Il 1o dicembre 2011 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due misure (in prosieguo: le «misure notificate») in favore dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (in prosieguo: l’«OPAP») (Ente pronostici sulle partite di calcio).
7.
La prima misura riguardava la concessione all’OPAP, a fronte di un corrispettivo pari a EUR 560 milioni, di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35000 terminali di videolotterie (in prosieguo: i «VLT») per un periodo di dieci anni, con termine nel 2022 (in prosieguo: l’«accordo VLT»).
8.
La seconda misura riguardava la proroga di 10 anni, dal 2020 al 2030, dei diritti esclusivi già concessi all’OPAP per la gestione di tredici giochi d’azzardo in qualunque modo (in prosieguo: l’«Addendum»). L’Addendum prevedeva che l’OPAP, a fronte di tali diritti, avrebbe corrisposto una somma forfettaria pari a EUR 375 milioni e un’imposta allo Stato greco pari al 5% dei proventi lordi del gioco derivanti dai giochi interessati per il periodo che va dal 13 ottobre 2020 al 12 ottobre 2030.
9.
Il 4 aprile 2012, sei casinò (tutti i ricorrenti, fatta eccezione per il Kazino Aigaiou AE) hanno fatto ricorso alla Commissione, sostenendo che l’accordo VLT comportava la concessione all’OPAP di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
10.
Nel corso delle discussioni tra la Commissione e le autorità greche riguardanti la notifica, si è convenuto che avrebbe dovuto essere applicato un supplemento al corrispettivo inizialmente previsto per l’accordo VLT. Con lettera del 7 agosto 2012, le autorità greche hanno presentato un impegno ad introdurre un’imposta ulteriore sui proventi lordi del gioco conseguiti dall’OPAP per la gestione dei VLT (in prosieguo: l’«imposta supplementare»).
11.
Il 3 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione controversa. In tale decisione, la Commissione, tenuto conto dell’imposta supplementare introdotta dalle autorità greche, ha concluso che le misure notificate non attribuivano un vantaggio all’OPAP e pertanto non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
III – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12.
Con domanda depositata il 29 gennaio 2013, i ricorrenti hanno presentato ricorso di annullamento in relazione alla decisione controversa.
13.
A sostegno del proprio ricorso, i ricorrenti hanno sollevato quattro motivi di annullamento: in primo luogo la violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e lo sviamento di potere in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale come imposto da tale disposizione; in secondo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto ad una buona amministrazione, in terzo luogo, la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quanto all’inserimento di dati economici essenziali nella versione non riservata della decisione controversa; e, in quarto luogo, la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la Commissione ha esaminato congiuntamente l’accordo VLT e l’Addendum al fine di verificare se fosse stato attribuito un vantaggio economico all’OPAP.
14.
Con ordinanze del 12 luglio e del 12 settembre 2013, è stato autorizzato l’intervento della Repubblica ellenica e dell’OPAP a sostegno delle conclusioni della Commissione.
15.
In seguito ad udienza pubblica, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso nella sua interezza e ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dall’OPAP.
IV – Conclusioni e procedimento dinanzi alla Corte
16.
Mediante la loro impugnazione i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare la decisione controversa;
—
condannare la Commissione e l’OPAP alle spese.
17.
Nel controricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare i ricorrenti alle spese.
18.
Nel controricorso, l’OPAP chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare i ricorrenti alle spese.
19.
I ricorrenti, la Commissione e l’OPAP hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 2 giugno 2016.
V – Valutazione dei motivi d’impugnazione
A – Osservazioni preliminari
1. Motivi d’impugnazione
20.
I ricorrenti sollevano tre motivi di impugnazione a sostegno delle loro conclusioni.
21.
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Nello statuire che la Commissione era legittimata a negoziare e prendere in considerazione l’imposta supplementare introdotta dalle autorità greche, il Tribunale non ha operato una distinzione tra la fase dell’esame preliminare e il procedimento di indagine formale – una distinzione fondamentale ai fini della tutela dei diritti procedurali dei ricorrenti. Inoltre, esso ha fatto ciò concludendo erroneamente che non vi erano indicazioni del fatto che la Commissione avesse incontrato «gravi difficoltà» nel valutare la misura, tali da richiedere l’avvio del procedimento di indagine formale.
22.
Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione aveva ottemperato al proprio obbligo di motivazione e che i diritti dei ricorrenti ad una buona amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva non erano stati violati, sebbene sulla base della versione non riservata della decisione controversa fosse impossibile determinare l’accuratezza dei calcoli effettuati dalla Commissione.
23.
Con il terzo motivo d’impugnazione i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire che la valutazione congiunta, da parte della Commissione, dell’Addendum e dell’accordo VLT non violava l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
24.
Prima di esaminare i diversi motivi d’impugnazione, rifletterò brevemente sulla procedura di riesame relativa agli aiuti di Stato e sul ruolo che gli interessati – vale a dire, chiunque i cui interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto, quali il beneficiario dell’aiuto o imprese concorrenti – ( 7 ) hanno in tale procedimento.
2. Procedura di riesame relativa agli aiuti di Stato nell’Unione e ruolo degli interessati
25.
Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve esaminare e controllare in modo permanente gli aiuti di Stato. Al fine di consentire alla Commissione l’esame dei nuovi aiuti che gli Stati membri intendono istituire, essi devono notificarli alla Commissione ( 8 ). Poiché allo Stato membro notificante viene preclusa l’attuazione dell’aiuto programmato durante la procedura di riesame, viene previsto un termine di due mesi, entro il quale la Commissione deve adottare la decisione di autorizzare la misura ( 9 ) o di avviare la seconda fase della procedura, vale a dire, il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 10 ). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, la Commissione deve avviare il procedimento di indagine formale se, dopo un esame preliminare, constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno.
26.
Esporrò poi le mie riflessioni sui limiti della fase dell’esame preliminare e sull’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale nel contesto del primo motivo d’impugnazione dei ricorrenti. Qui è sufficiente prendere nota del termine «dubbi», a cui la giurisprudenza della Corte fa spesso riferimento come a «gravi difficoltà» ( 11 ); un termine chiave per delimitare l’ambito dell’esame preliminare.
27.
A questo punto, vorrei sottolineare che la procedura di riesame degli aiuti di Stato è, in primo luogo e innanzitutto, una procedura tra la Commissione e lo Stato membro notificante. Gli interessati, quali i ricorrenti, non sono parti della procedura e pertanto rivestono un ruolo meramente marginale ( 12 ). È solo nell’ambito del procedimento di indagine formale che l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE impone alla Commissione un obbligo di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni. Dalla giurisprudenza consegue che tale diritto consente alle parti di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie ( 13 ), ma non dà agli interessati alcun diritto di difesa pari a quello dello Stato membro notificante, che è parte del procedimento, nonché destinatario della decisione ( 14 ). È importante tenere a mente ciò nell’esaminare il secondo motivo d’impugnazione dei ricorrenti relativo all’inadeguatezza della motivazione.
28.
Per controbilanciare tale ruolo marginale degli interessati, la Corte ha statuito che qualsiasi interessato può contestare una decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3, del regolamento n. 659/1999, o, in altri termini, una decisione di non avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 15 ). Tuttavia, un interessato non può contestare il merito di tale decisione senza aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, che la decisione lo riguarda direttamente e individualmente. Il terzo motivo d’impugnazione dei ricorrenti solleva la questione se essi soddisfino tale requisito.
29.
Tenendo a mente tali caratteristiche della procedura di riesame degli aiuti di Stato e il ruolo degli interessati, esaminerò ora le varie questioni sollevate dall’impugnazione.
B – Primo motivo d’impugnazione
30.
Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e gli articoli 4, paragrafo 4, 7, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 nello statuire che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
31.
La Commissione eccepisce l’irricevibilità, con riferimento non solo a questo motivo, ma all’impugnazione nella sua interezza. L’OPAP ritiene, in aggiunta, che il primo motivo d’impugnazione sia in parte irricevibile. Tanto la Commissione quanto l’OPAP ritengono, comunque, che il primo motivo d’impugnazione sia infondato.
1. Ricevibilità
32.
La Commissione sostiene che l’impugnazione deve essere interamente respinta per manifesta irricevibilità, poiché si limita a ripetere o riprodurre i motivi e gli argomenti presentati in primo grado. Pertanto, la Commissione si limita a chiedere alla Corte di riesaminare il ricorso di primo grado.
33.
È vero che un’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi oggetto di contestazione della sentenza di cui il ricorrente chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici nello specifico proposti a sostegno dell’impugnazione ( 16 ). Un’impugnazione che si limita a ripetere o riprodurre letteralmente i motivi e gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale è irricevibile ( 17 ).
34.
Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la Commissione, i ricorrenti hanno individuato gli elementi oggetto di contestazione di cui alla sentenza del Tribunale e contestano l’interpretazione della giurisprudenza, operata dal Tribunale, in maniera sufficientemente precisa affinché l’impugnazione sia ricevibile. L’eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione deve pertanto essere respinta.
35.
Oltre all’eccezione generale di irricevibilità proposta dalla Commissione, l’OPAP sostiene che il primo motivo d’impugnazione è irricevibile nella misura in cui i ricorrenti intendono contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
36.
A mio avviso, i ricorrenti non contestano la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Visti nel loro contesto, gli argomenti dei ricorrenti tendono invece chiaramente a contestare la valutazione giuridica del Tribunale per quanto riguarda i limiti alla fase dell’esame preliminare. Si tratta di una questione di diritto, ricevibile in sede d’impugnazione.
2. Merito
37.
Il primo motivo d’impugnazione riguarda i limiti alla fase dell’esame preliminare e l’obbligo della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in primo luogo, nel concludere che la Commissione potesse legittimamente accettare una modifica alle misure notificate e, in secondo luogo, nel concludere che la Commissione non ha incontrato gravi difficoltà nel corso del suo esame preliminare.
38.
Quanto alla prima affermazione dei ricorrenti – vale a dire che alla Commissione era precluso prendere in considerazione qualsiasi modifica apportata dalle autorità greche alle misure notificate nell’ambito dell’esame preliminare – è sufficiente effettuare la seguente osservazione.
39.
Come il Tribunale ha correttamente rilevato al punto 42 della sentenza impugnata, la Corte ha già statuito che la Commissione ha il potere di adottare, a seguito di un esame preliminare, una decisione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 ai sensi della quale conclude nel senso dell’assenza di aiuti di Stato, tenuto conto degli impegni offerti dallo Stato membro interessato ( 18 ).
40.
Il punto cruciale del primo motivo d’impugnazione risiede piuttosto nello stabilire se la Commissione abbia incontrato gravi difficoltà nel corso dell’esame preliminare, tali da richiedere l’avvio del procedimento di indagine formale. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che ciò non si è verificato, conclusione fortemente contestata dai ricorrenti.
41.
Prima di esaminare gli argomenti avanzati dai ricorrenti a sostegno di tale motivo d’impugnazione, è opportuno richiamare taluni principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte in relazione alla fase dell’esame preliminare, alla nozione di «gravi difficoltà» e al dovere di avviare il procedimento di indagine formale.
42.
In primo luogo, la Corte ha statuito che lo scopo della fase dell’esame preliminare è consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sul carattere di aiuto di Stato della misura di cui trattasi e sulla compatibilità di tali progetti di aiuto con il mercato interno ( 19 ).
43.
In secondo luogo, come affermato in precedenza al paragrafo 25, consegue dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 che la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale se, a seguito dell’esame preliminare, nutre dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno. La Corte ha elaborato tale nozione e ha dichiarato che il procedimento di indagine formale si dimostra indispensabile non appena la Commissione incontri gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato interno ( 20 ). In tal caso, la Commissione deve avviare il procedimento di indagine formale e non dispone a tal proposito di alcun margine di discrezionalità ( 21 ). La Corte ha statuito che gli stessi principi valgono quando la Commissione nutre dubbi sulla qualificazione stessa di aiuto della misura esaminata ( 22 ).
44.
In terzo luogo, conformemente alla finalità dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con soggetti terzi, al fine di superare, nel corso della fase preliminare del procedimento, difficoltà eventualmente incontrate. Tale facoltà presuppone che la Commissione possa adattare la sua posizione in funzione degli esiti del dialogo avviato, senza che tale adattamento debba essere interpretato a priori nel senso che stabilisce l’esistenza di gravi difficoltà ( 23 ).
45.
In quarto luogo, dalla giurisprudenza della Corte consegue che la nozione di gravi difficoltà presenta carattere oggettivo e che l’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, mettendo in correlazione le valutazioni sottostanti alla decisione della Commissione con gli elementi di cui la Commissione disponeva nel momento in cui si è pronunciata sulla compatibilità delle misure di aiuto di cui trattasi con il mercato comune ( 24 ).
46.
In quinto luogo, la Corte ha statuito che l’onere della prova di stabilire l’esistenza di gravi difficoltà ricade sulla parte che contesta la decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, del regolamento n. 659/1999 ( 25 ).
47.
Nella presente causa, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha statuito che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale dopo aver concluso che l’accordo VLT, oggetto di valutazione congiunta unitamente all’Addendum, attribuiva un vantaggio all’OPAP ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essi sostengono che, in quel momento, doveva essere chiaro alla Commissione che l’accordo VLT comportava un aiuto (presumibilmente incompatibile). In altri termini, la Commissione, per come intendo gli argomenti dei ricorrenti, ha incontrato gravi difficoltà nel valutare le misure notificate e avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale. Inoltre, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso una serie di errori ai punti da 50 a 53 della sentenza impugnata, che, ad avviso dei ricorrenti, hanno portato il Tribunale all’erronea conclusione che la Commissione non aveva incontrato gravi difficoltà nel valutare le misure notificate. I ricorrenti sostanzialmente chiedono che si accerti che il Tribunale, nello statuire che le autorità greche erano legittimate ad introdurre modifiche alle misure inizialmente notificate dopo svariate serie di calcoli e nuovi calcoli, ha in realtà limitato l’obbligo della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale ai casi di disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro notificante. Infine, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare singolarmente gli elementi fattuali presentati in primo grado per dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà, quando invece avrebbe dovuto esaminarli congiuntamente per determinare l’esistenza o meno di tali difficoltà.
48.
Sebbene si possa affermare che vi sono situazioni in cui la Commissione potrebbe essere censurata per aver eccessivamente dilatato i limiti della fase dell’esame preliminare, in tal modo privando gli interessati del diritto di essere coinvolti nella procedura di riesame, ritengo che il Tribunale, in tale caso specifico, sia giunto alla conclusione corretta: vale a dire che la Commissione non ha incontrato gravi difficoltà nel valutare le misure notificate, tali da richiedere l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
49.
In primo luogo, come ha rilevato il Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro notificante, facoltà che naturalmente presuppone che la Commissione possa allineare la sua posizione agli esiti di tale dialogo.
50.
Inoltre, dalla sentenza impugnata ( 26 ) emerge chiaramente che lo scopo delle discussioni tra la Commissione e le autorità greche era quello di determinare un corrispettivo adeguato che l’OPAP doveva pagare per i diritti esclusivi di cui all’accordo VLT e all’Addendum, così come si evince che gli impegni presi dalle autorità greche in tale caso specifico non variavano la natura delle misure inizialmente notificate, ma si limitavano ad aumentare il corrispettivo previsto ai sensi dell’accordo VLT.
51.
Inoltre, volendo accogliere l’opinione dei ricorrenti, poiché il corrispettivo che l’OPAP doveva pagare per i diritti esclusivi era fondamentale per determinare l’esistenza degli aiuti e la conseguente circostanza che il corrispettivo inizialmente notificato non poteva essere modificato senza coinvolgere gli interessati nell’ambito del procedimento di indagine formale, si dovrebbe accogliere altresì la tesi che la Commissione, in tale caso specifico, non poteva avviare alcuna discussione con le autorità greche nel corso dell’esame preliminare poiché, in realtà, era in discussione solo il calcolo del prezzo.
52.
Sebbene io riconosca che la durata dell’esame preliminare, essendo un riesame prima facie di una misura notificata, non può essere indeterminata, ritengo tuttavia che, in tale specifico caso, un periodo di riesame di 10 mesi non risulti eccessivo, tenuto conto del contesto politico ed economico della causa ( 27 ). Si deve ricordare che la Grecia, in tale momento, stava attraversando una grave crisi finanziaria e politica e che vi erano continue discussioni sulla circostanza se la Grecia sarebbe dovuta uscire dalla zona euro, il che avrebbe evidentemente influito sull’esito delle discussioni tra la Commissione e le autorità greche relative al corrispettivo che l’OPAP avrebbe dovuto pagare per i diritti esclusivi ai sensi dell’accordo VLT e dell’Addendum. I molti calcoli e nuovi calcoli del corrispettivo e la durata del procedimento devono essere visti in tale contesto.
53.
Inoltre, è importante tenere a mente che la Corte ha statuito che devono sussistere «dubbi» o «gravi difficoltà» nel momento in cui la Commissione adotta una decisione relativa ad una misura notificata. Quello è il momento in cui la Commissione ha definitivamente fissato la sua posizione o, in relazione alla presente impugnazione, in cui la Commissione ha adottato la misura in questione ( 28 ).
54.
A mio avviso, non è pertanto decisivo che la Commissione, nel corso dell’esame preliminare, abbia concluso – come sostengono i ricorrenti – che le misure inizialmente notificatele attribuivano un vantaggio economico all’OPAP. Ciò che rileva è se la Commissione è giunta a tale conclusione quando ha adottato la decisione.
55.
Tenuto conto dei relativamente pochi casi in cui un interessato è riuscito a far revocare una decisione della Commissione di non avviare il procedimento di indagine formale, ritengo che un interessato, per riuscirci, debba essere in grado di dimostrare ‑ a meno che la Commissione stessa non abbia espresso dubbi quanto alla classificazione di una misura come aiuto o alla compatibilità di tale misura con il mercato interno ( 29 ) – che la Commissione, al momento dell’adozione della decisione contestata, non disponeva di tutti gli elementi necessari ad escludere qualsiasi dubbio quanto alla classificazione della misura notificata come aiuto o alla sua compatibilità con il mercato interno ( 30 ) o, in subordine, che la Commissione aveva effettuato un’analisi insufficiente o non corretta degli elementi pertinenti ( 31 ).
56.
Gli argomenti dei ricorrenti relativi alla procedura di riesame non sono di natura tale da mettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione, al termine della fase dell’esame preliminare, non stava incontrando «gravi difficoltà» o, in altri termini, non nutriva «dubbi» quanto alla classificazione delle misure notificate o alla loro compatibilità con il mercato interno. La pretesa contraria dei ricorrenti deve pertanto essere respinta come infondata.
57.
Infine, l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare singolarmente gli elementi fattuali presentati in primo grado al fine di dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà, quando invece avrebbe dovuto valutare tali elementi congiuntamente, a mio avviso, è infondata. Difatti, dopo aver stabilito che nessuno degli elementi proposti dai ricorrenti presentava gravi difficoltà ( 32 ), e che la durata del procedimento non era di per sé sufficiente per affermare che la Commissione stava incontrando gravi difficoltà ( 33 ), il Tribunale ha statuito che la durata dell’esame preliminare, in tale specifico caso, non sembrava irragionevole, date le circostanze del caso ( 34 ). In altri termini, il Tribunale ha effettivamente esaminato congiuntamente tutti gli elementi presentati dai ricorrenti e ha concluso che essi non dimostravano l’esistenza di gravi difficoltà.
58.
Alla luce di quanto precede, concludo che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale. Il primo motivo di impugnazione dei ricorrenti deve pertanto essere respinto.
C – Secondo motivo d’impugnazione
59.
Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e i loro diritti ad una buona amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nello statuire che la versione non riservata della decisione controversa era sufficientemente motivata nonostante l’inserimento di dati economici essenziali.
60.
La Commissione eccepisce l’irricevibilità di tale motivo d’impugnazione. In ogni caso, la Commissione, sostenuta dall’OPAP, afferma che il secondo motivo d’impugnazione è infondato.
1. Ricevibilità
61.
L’eccezione di irricevibilità della Commissione quanto al secondo motivo d’impugnazione è in linea con la sua eccezione generale di irricevibilità che ho già trattato ai paragrafi da 32 a 34.
2. Merito
62.
La questione che la Corte deve risolvere è se la versione non riservata della decisione controversa avrebbe dovuto consentire ai ricorrenti di verificare, e al Tribunale di esaminare, la validità dei dati economici forniti e l’accuratezza dei calcoli effettuati dalla Commissione, come affermano i ricorrenti, o se il Tribunale ha correttamente statuito che ciò non era necessario per l’osservanza dell’obbligo di motivazione e dei diritti dei ricorrenti ad una buona amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva.
63.
Come rilevato al precedente paragrafo 28, un interessato può contestare una decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3, del regolamento n. 659/1999, o, in altri termini, una decisione di non avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Per poter correttamente esercitare il proprio diritto al sindacato giurisdizionale, tale parte deve essere informata dei motivi alla base dell’adozione della decisione. L’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE deve essere visto in tale contesto e impone alla Commissione di tenere in debita considerazione l’eventuale interesse di terzi ad ottenere chiarimenti ( 35 ).
64.
La Corte ha statuito che l’obbligo di tutela delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 337 TFUE non può giustificare lacune constatate relativamente alla motivazione e che l’obbligo di rispettare le informazioni riservate non può essere inteso in senso così lato da privare del suo contenuto essenziale l’esigenza di motivazione ( 36 ).
65.
Sebbene la giurisprudenza a cui si fa riferimento sopra debba parimenti trovare applicazione alla versione non riservata della decisione controversa, a cui hanno accesso gli interessati, quali i ricorrenti, questi cionondimeno sembrano fraintendere l’ambito dell’obbligo di motivazione che grava sulla Commissione.
66.
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta ai sensi dell’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice dell’Unione competente di esercitare il suo controllo ( 37 ).
67.
La decisione controversa è una decisione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, vale a dire una decisione tramite la quale la Commissione conclude che le misure notificate non costituiscono aiuti di Stato. L’interesse di terzi a tale decisione risiede nel fatto che si può affermare che la Commissione, nel non avviare il procedimento di indagine formale, li ha privati del loro diritto di essere coinvolti nel processo decisionale (v. anche supra, paragrafo 27). Gli interessati devono pertanto essere informati dei motivi di tale decisione in maniera sufficientemente precisa per poter determinare se vi sono sintomi di gravi difficoltà, tali da richiedere l’avvio del procedimento di indagine formale. In tale specifico caso, erano stati inseriti quasi tutti i dati economici. Ciò posto, a mio avviso, affinché si possa dire che la Commissione ha correttamente adempiuto al proprio obbligo di motivazione, tanto il metodo di calcolo da essa impiegato quanto ciascun suo elemento devono emergere chiaramente dalla versione non riservata della decisione.
68.
Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato in dettaglio come la motivazione della versione non riservata della decisione controversa mostri chiaramente il metodo applicato dalla Commissione, e consenta ai ricorrenti di comprendere l’iter seguito dalla Commissione e pertanto di formulare i loro motivi di annullamento. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la decisione controversa fissa il criterio che la Commissione intendeva applicare per stabilire se le misure di cui trattasi davano origine ad un vantaggio ( 38 ) e spiega come la Commissione ha calcolato il valore attuale netto dell’accordo VLT e dell’Addendum ( 39 ). Inoltre, il Tribunale ha osservato che la decisione controversa indicava i motivi per cui la Commissione ha ritenuto appropriato valutare le due misure congiuntamente. La decisione spiega altresì che l’aumento del corrispettivo previsto nell’accordo VLT, stipulato nell’impegno depositato dalle autorità greche il 7 agosto 2012, garantiva che il livello del corrispettivo fosse sufficiente ad escludere qualsiasi vantaggio. Infine, il Tribunale ha rilevato che la decisione controversa fissa altresì il metodo di calcolo di tale corrispettivo supplementare.
69.
Alla luce di quanto precede, concludo che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto quando ha statuito che la Commissione ha osservato l’obbligo di motivazione e non ha violato i diritti dei ricorrenti ad una buona amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonostante la versione non riservata della decisione controversa non consentisse ai ricorrenti di riesaminare i dati economici e la correttezza dei calcoli effettuati dalla Commissione.
70.
Sulla base di ciò, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto.
D – Terzo motivo d’impugnazione
71.
Con il terzo motivo d’impugnazione i ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando ha statuito che la Commissione era legittimata ad esaminare congiuntamente l’accordo VLT e l’Addendum, sebbene, a loro avviso, i due accordi riguardassero due diversi mercati, circostanza che una preventiva analisi di mercato avrebbe presumibilmente messo in evidenza.
72.
La Commissione sostiene che il terzo motivo d’impugnazione dei ricorrenti dovrebbe essere dichiarato irricevibile per assenza di interesse. La Commissione, sostenuta dall’OPAP, ritiene, comunque, che il terzo motivo d’impugnazione sia infondato.
1. Ricevibilità
73.
La Commissione sostiene, come ha fatto dinanzi al Tribunale, che i ricorrenti, che hanno contestato il merito della decisione controversa, non hanno dimostrato che le misure notificate li riguardano direttamente e individualmente.
74.
I ricorrenti non sembrano mettere in discussione il fatto che stanno in realtà contestando il merito della decisione controversa, ma, poiché il Tribunale in primo grado si è pronunciato sul merito del quarto motivo senza aver prima esaminato la questione della ricevibilità e poiché tale pronuncia è vincolante per i ricorrenti, questi ultimi affermano di avere interesse ad impugnare tale parte della sentenza. Il loro diritto all’impugnazione sarebbe altrimenti sproporzionalmente limitato solo perché il Tribunale ha deciso, nell’interesse dell’economia procedurale, di non esaminare la questione del loro interesse.
75.
Sebbene, in una certa misura, possa condividere gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali il metodo impiegato dal Tribunale, vale a dire considerare la causa nel merito senza esaminare la legittimazione ad agire, potrebbe porre i ricorrenti in una situazione sfavorevole, in particolar modo qualora la Corte ritenga che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quanto alla conclusione sul merito di un motivo proposto a sostegno dell’annullamento ( 40 ), dalla giurisprudenza della Corte consegue cionondimeno che la questione dell’irricevibilità per assenza di interesse è una questione di ordine pubblico che può, e addirittura deve, essere considerata d’ufficio dalla Corte ( 41 ).
76.
Nei loro argomenti presentati dinanzi alla Corte, nonostante sia stata data l’opportunità di replicare agli argomenti della Commissione, i ricorrenti non hanno dimostrato come i criteri di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE siano soddisfatti nella presente causa. Qui, dalle argomentazioni della Commissione si evince che i ricorrenti hanno affermato di essere diretti concorrenti dell’OPAP, in quanto le loro slot machine sarebbero in concorrenza con i VLT di cui all’accordo VLT, ma non hanno stabilito l’esistenza di una siffatta relazione e non hanno neanche dimostrato che le misure notificate danneggerebbero in modo sostanziale la posizione sul mercato di ciascun singolo ricorrente ( 42 ).
77.
Poiché sono d’accordo con la Commissione sul fatto che i ricorrenti non hanno dimostrato di avere interesse ad impugnare il merito della decisione controversa, a mio avviso il terzo motivo d’impugnazione dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
78.
Nel caso in cui la Corte non condivida la mia opinione, esaminerò comunque il merito del terzo motivo d’impugnazione
2. Merito
79.
La questione sollevata con il terzo motivo d’impugnazione è se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione era legittimata a valutare congiuntamente l’accordo VLT e l’Addendum al fine di determinare la presenza di un vantaggio, senza aver prima definito il mercato interessato da tali accordi. Ad avviso dei ricorrenti, una preventiva definizione del mercato era essenziale, dal momento che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE consente che misure di aiuti di Stato distinte siano valutate congiuntamente solo qualora tali misure abbiano effetto sullo stesso mercato.
80.
Per affrontare la questione sollevata dal terzo motivo d’impugnazione è necessario considerare la nozione di «vantaggio» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
81.
È pacifico che un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende qualsiasi beneficio economico che il destinatario non avrebbe ottenuto nelle normali condizioni del mercato ( 43 ). Al fine di stabilire la presenza o meno di un vantaggio, la Commissione deve esaminare qualsiasi misura notificatale nel suo contesto opportuno e prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa ( 44 ).
82.
Ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il contesto in cui le misure notificate sono state adottate. Esso ha concluso, in particolare, che l’accordo VLT e l’Addendum sono stati finalizzati nello stesso periodo, che avevano lo stesso scopo (aumentare il valore di mercato dell’OPAP al fine della sua imminente privatizzazione) e che le imposte dovute dall’OPAP per la concessione delle due categorie di diritti esclusivi erano esigibili nello stesso momento. Alla luce di ciò, il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione secondo la quale era opportuno e necessario considerare congiuntamente le misure notificate, nel contesto di un’unica notifica.
83.
I ricorrenti non sembrano mettere in discussione il fatto che il contesto economico sia rilevante al fine di stabilire la presenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essi sostengono tuttavia che, prima di prendere una decisione quanto all’opportunità di una valutazione congiunta, è necessaria un’analisi di mercato. Ciò in quanto, qualora tale analisi di mercato dimostri che le misure notificate riguardano due diversi mercati, una valutazione congiunta di tali misure deve essere esclusa perché potrebbe celare un vantaggio attribuito da una delle misure. I ricorrenti sostengono che, nella presente causa, una valutazione congiunta dell’accordo VLT e dell’Addendum (che riguarderebbero due diversi mercati) consentirebbe all’OPAP di abbassare i propri prezzi nel mercato concorrenziale dei VLT tramite la fissazione di prezzi eccessivi sul mercato relativo ai tredici giochi d’azzardo di cui all’Addendum in relazione ai quali l’OPAP dispone di una concessione esclusiva.
84.
Come rileva la Commissione, la rilevanza di una definizione del mercato nelle cause in materia di aiuti di Stato è in primo luogo e innanzitutto limitata al determinare la circostanza se una particolare misura comporti una distorsione della concorrenza o incida sugli scambi tra gli Stati membri ( 45 ). Inoltre, essa può giocare un ruolo quando si tratta di determinare la selettività di una misura ( 46 ). Nessuno di questi due elementi per stabilire l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE viene trattato nella decisione controversa.
85.
Inoltre, gli argomenti dei ricorrenti quanto al motivo dell’importanza di una preventiva definizione del mercato in questo specifico caso non sono pertinenti.
86.
Assumendo, come affermano i ricorrenti, che i sovvenzionamenti che riceve l’OPAP possano essere incrociati rispetto a due mercati che si presumono distinti, una siffatta pratica, a mio avviso, sarebbe completamente indipendente da una valutazione separata o congiunta dell’accordo VLT e dell’Addendum. Tale pratica potrebbe essere attivata, qualora dimostrato, dal fatto che l’OPAP detiene già il monopolio quanto ai tredici giochi d’azzardo di cui all’Addendum. In altri termini, il prezzo pagato per l’accordo VLT non è connesso alla possibilità per l’OPAP di praticare prezzi eccessivi nella gestione dei tredici giochi d’azzardo di cui all’Addendum.
87.
Eppure, come rileva il Tribunale, i ricorrenti non hanno dimostrato la loro affermazione secondo la quale l’OPAP è libera di aumentare, a propria discrezione, i prezzi dei tredici giochi d’azzardo di cui all’Addendum. Poiché si tratta di una questione di fatto, come rilevato dalla Commissione, non è oggetto dell’esame della Corte.
88.
Inoltre, i ricorrenti sostengono che il contesto economico deve essere definito oggettivamente e che gli Stati membri non possono essere liberi di interpretare il contesto di una misura di aiuto di Stato. I ricorrenti affermato che la Grecia ha notificato congiuntamente l’accordo VLT e l’Addendum al fine di massimizzare le sue entrate pubbliche.
89.
Tale argomento deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. Come rileva la Commissione, uno Stato membro, autore delle misure, influirà necessariamente sul contesto nel quale le misure sono adottate. È lo Stato membro che decide quali misure intende adottare e le notifica alla Commissione. Spetta poi alla Commissione valutare le misure notificate, tenendo in considerazione tutti i loro elementi rilevanti.
90.
I ricorrenti non hanno presentato nessun altro argomento giuridico che possa mettere in discussione la validità delle conclusioni del Tribunale quanto alla valutazione congiunta delle misure notificate. Pertanto, ritengo che anche il loro terzo motivo d’impugnazione debba essere respinto e, di conseguenza, debba essere respinta l’impugnazione nella sua interezza.
VI – Spese
91.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione e l’OPAP hanno chiesto la condanna alle spese dei ricorrenti e questi sono soccombenti.
VII – Conclusioni
92.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione;
—
condannare il Club Hotel Loutraki AE, la Vivere Entertainment AE, la Theros International Gaming, Inc., l’Elliniko Casino Kerkyras, il Casino Rodos, la Porto Carras AE e il Kazino Aigaiou AE a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Sentenza T‑58/13, EU:T:2015:1 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Decisione C(2012) 6777 final della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA 33988 (2011/N) — Grecia — Modalità di estensione del diritto esclusivo dell’OPAP per operare tredici giochi d’azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di [35000] terminali di videolotterie [per un periodo di dieci anni] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
( 5 ) GU 2015, L 248, pag. 9
( 6 ) Come formulato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento n. 659/1999.
( 7 ) Gli «interessati» sono definiti all’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999 come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».
( 8 ) V. articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il sistema di notifica è integrato dalla possibilità per gli interessati di opporsi alle misure di aiuto adottate dagli Stati membri.
( 9 ) La Commissione può adottare o una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, come nella presente causa, constatando che la misura notificata non costituisce aiuto, oppure una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, constatando che la misura notificata costituisce aiuto ma è compatibile con il mercato interno.
( 10 ) Il termine di due mesi deriva dalla giurisprudenza della Corte: v. sentenza dell’11 dicembre 1973, Lorenz (120/73, EU:C:1973:152). Da allora è stato codificato nella normativa procedurale: v. articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999.
( 11 ) Sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 61 e giurisprudenza citata).
( 12 ) Sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 59). Per una descrizione di tale ruolo (marginale), v. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09, EU:C:2010:715, paragrafi da 27 a 40).
( 13 ) Sentenza del 26 giugno 2008, SIC/Commissione (T‑442/03, EU:T:2008:228, punti da 222 a 225 e giurisprudenza citata).
( 14 ) Sentenza del 12 settembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione (T‑68/03, EU:T:2007:253, punto 43).
( 15 ) Sentenze del 19 maggio 1993, Cook/Commissione (C‑198/91, EU:C:1993:197) e del 15 giugno 1993, Matra/Commissione (C‑225/91, EU:C:1993:239). V. anche sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47 e giurisprudenza citata).
( 16 ) V. articolo 256 TFUE, articolo 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. V. anche ordinanza del 5 febbraio 2015, Grecia/Commissione (C‑296/14 P, EU:C:2015:72, punto 42 e giurisprudenza citata).
( 17 ) V. anche ordinanza del 5 febbraio 2015, Grecia/Commissione (C‑296/14 P, EU:C:2015:72, punto 43 e giurisprudenza citata).
( 18 ) Sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione (C‑287/12 P, EU:C:2013:395, punti da 67 a 73).
( 19 ) Sentenza del 19 maggio 1993, Cook/Commissione (C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 22).
( 20 ) Sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 61 e giurisprudenza citata).
( 21 ) Sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 113 e giurisprudenza citata).
( 22 ) Sentenza del 10 maggio 2005, Italia/Commissione (C‑400/99, EU:C:2005:275, punto 47).
( 23 ) Sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione (C‑287/12 P, EU:C:2013:395, punto 71).
( 24 ) Sentenza del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione (C‑646/11 P, EU:C:2013:36, punto 31). V. anche sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione (T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 77 e giurisprudenza citata).
( 25 ) Sentenza del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione (C‑646/11 P, EU:C:2013:36, punto 30 e giurisprudenza citata).
( 26 ) Punti da 49 a 51.
( 27 ) Vale a dire, indipendentemente dal fatto che non è stato chiarito da quando debba essere calcolato il periodo effettivo di 2 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999.
( 28 ) Sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione (C‑287/12 P, EU:C:2013:395, punto 68 e giurisprudenza citata).
( 29 ) Sentenze del 20 marzo 1984, Germania/Commissione (84/82, EU:C:1984:117, punto 16) e del 10 maggio 2000, SIC/Commissione (T‑46/97, EU:T:2000:123, punti 81, 87 e 92).
( 30 ) V., tra le altre, sentenze del 22 settembre 2011, Belgio/Deutsche Post e a. (C‑148/09 P, EU:C:2011:603, punti da 83 a 87; del 25 novembre 2014, Ryanair/Commissione (T‑512/11, EU:T:2014:989, punto 106); e del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione (T‑359/04, EU:T:2010:366, punto 102).
( 31 ) V., tra le altre, sentenza del 3 maggio 2001, Portogallo/Commissione (C‑204/97, EU:C:2001:233, punto 40 e 49); del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group/Commissione (T‑304/08, EU:T:2012:351, punto 97); e del 7 novembre 2012, CBI/Commissione (T‑137/10, EU:T:2012:584, punto 309). V. anche sentenza del 15 settembre 1998, BP Chemicals/Commissione (T‑11/95, EU:T:1998:199, punti da 188 a 193).
( 32 ) Sentenza impugnata, punti da 45 a 53.
( 33 ) Sentenza impugnata, punto 59.
( 34 ) Sentenza impugnata, punti 61 e 62.
( 35 ) Sentenza del 13 marzo 1985, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (296/82 e 318/82, EU:C:1985:113, punto 19). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1997:249, paragrafo 54 e giurisprudenza citata).
( 36 ) Sentenza del 13 marzo 1985, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (296/82 e 318/82, EU:C:1985:113).
( 37 ) Sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 77 e giurisprudenza citata).
( 38 ) Tale criterio consisteva nel determinare il «valore attuale netto» dei diritti esclusivi attribuiti dall’accordo VLT e dall’Addendum, tenendo in considerazione un ritorno di mercato ragionevole per l’OPAP, e nel confrontare tale valore con il corrispettivo pagato dall’OPAP per i diritti esclusivi attribuiti.
( 39 ) Il metodo applicato era quello dei «flussi di cassa attualizzati» e il calcolo è stato effettuale sulla base dei profitti e delle spese previsti derivanti dalla futura gestione dei vari giochi e dai conseguenti flussi di cassa generati da tali giochi. La Commissione ha altresì affermato che tale valore dipendeva dal tasso di sconto da applicare.
( 40 ) Per una critica della pratica dell’invertire l’ordine di valutazione, v. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio (C‑511/13 P, EU:C:2015:206, paragrafi da 49 a 67).
( 41 ) Sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 45).
( 42 ) Sentenze del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 31) e Sniace/Commissione (C‑ 260/05 P, EU:C:2007:700, punto 54 e giurisprudenza citata).
( 43 ) Sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 78 e giurisprudenza citata) e del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C280/00, EU:C:2003:415, punto 84 e giurisprudenza citata).
( 44 ) Sentenza del 13 settembre 2010, Grecia/Commissione (T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05, EU:T:2010:386, punto 172 e giurisprudenza citata).
( 45 ) Sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 131 e giurisprudenza citata).
( 46 ) Sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41),
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