CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 17 marzo 2016 ( 1 )
Causa C‑155/15
George Karim
contro
Migrationsverket
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm [Corte d’appello amministrativa, Stoccolma (Svezia) ])
«Asilo — Esame di una domanda di protezione internazionale — Criteri per determinare lo Stato membro competente — Interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 — Portata del diritto di ricorso o di revisione — Significato dell’articolo 19, paragrafo 2»
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Corte d’appello amministrativa, Stoccolma) (in prosieguo: il «giudice del rinvio») e quella nella causa Ghezelbash (C‑63/15) sono connesse. In ciascuna di tali cause un richiedente asilo contesta la decisione delle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova di trasferirlo in un altro Stato che ha convenuto con il primo Stato membro di prendere in carico l’esame della domanda di asilo. Le cause sollevano una questione importante, vale a dire se il regolamento n. 604/2013 (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») ( 2 ), come il suo antecedente normativo, il regolamento n. 343/2003 (in prosieguo: il «regolamento Dublino II») ( 3 ), costituisca un mero meccanismo interstatale che non consente ad un singolo richiedente asilo di impugnare una siffatta decisione, o se tale soggetto possa invece proporre ricorso o chiedere la revisione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per contestare una decisione di trasferimento sulla base del fatto che i criteri per determinare lo Stato membro competente sono stati applicati in modo errato.
2.
Poiché le circostanze fattuali relative alle domande di ciascun richiedente sono diverse, le questioni specifiche che sorgono non sono le stesse. Pertanto, presenterò due conclusioni nello stesso giorno. Le mie conclusioni nella causa Ghezelbash (ai paragrafi da 54 a 84) riportano in dettaglio la mia analisi dell’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Applico tale ragionamento al caso del sig. Karim nei successivi paragrafi da 20 a 35.
3.
Il sistema europeo comune di asilo (in prosieguo: il «CEAS») abbraccia una serie di provvedimenti, ivi compresi regolamenti che mirano a determinare rapidamente lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. Tali provvedimenti sono noti collettivamente come «sistema di Dublino» ( 4 ). Qualora un cittadino di un paese terzo abbia un collegamento con più di uno Stato membro (ad esempio, perché entra nell’Unione europea attraverso uno Stato membro ma presenta la sua domanda di asilo in un secondo Stato), è necessario determinare quale Stato sia competente per l’esame della sua domanda di asilo. I criteri per determinare lo Stato membro competente sono stabiliti secondo una gerarchia rigorosa (in prosieguo: i «criteri di cui al capo III») dal regolamento Dublino III. Se lo Stato membro in cui viene presentata una domanda di asilo ritiene, sulla base di tali criteri, che un altro Stato membro sia competente a pronunciarsi sulla domanda, il primo Stato può chiedere al secondo Stato di riprendere in carico (o di prendere in carico) il richiedente. Una volta che la questione viene risolta, l’esame della domanda di asilo è disciplinato dalle norme stabilite nell’atto CEAS pertinente ( 5 ).
4.
Nella sentenza Abdullahi ( 6 ), nell’esaminare l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, la Corte ha dichiarato che i motivi di ricorso o di revisione sono limitati in una situazione in cui uno Stato membro accetti la presa in carico di un richiedente asilo. Infatti, il richiedente può contestare tale decisione soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 7 ).
5.
Il giudice del rinvio ritiene che ora sorgano le seguenti questioni: se la sentenza Abdullahi trovi ancora applicazione nell’ambito del regolamento Dublino III; se ad un singolo quale il sig. Karim sia precluso contestare l’applicazione dei criteri di cui al capo III, operata dalle autorità competenti, in un procedimento di ricorso o di revisione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento e quali siano le conseguenze per un richiedente asilo qualora trovi applicazione l’articolo 19, paragrafo 2 ( 8 ), del regolamento Dublino III.
Contesto normativo
6.
Le disposizioni rilevanti della Carta e il contesto normativo del sistema di Dublino sono riportati rispettivamente ai paragrafi da 6 a 8 e da 9 a 25 delle mie conclusioni nella causa Ghezelbash. Il sistema di Dublino si applica alla Confederazione Svizzera in forza di un accordo bilaterale internazionale tra la (all’epoca) Comunità europea e la Confederazione Svizzera ( 9 ). Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo, la Confederazione Svizzera ha presentato osservazioni scritte nel presente procedimento dinanzi alla Corte.
7.
Le seguenti informazioni aggiuntive sono pertinenti.
8.
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è contenuto nel capo III, che fissa i criteri per determinare lo Stato membro competente. Esso dispone che quando «(…) è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento (…) che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.
(…)».
9.
Il capo V è intitolato «Obblighi dello Stato membro competente». L’articolo 18 dispone:
«1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
a)
prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
b)
riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
c)
riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
d)
riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
(…)».
10.
L’articolo 19 dispone:
«1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all’articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
(…)».
11.
La banca dati Eurodac è uno strumento di attuazione del sistema di Dublino. Si tratta di un archivio di impronte digitali appartenenti, tra l’altro, a richiedenti asilo. Serve a determinare la loro identità, a verificare se abbiano già fatto domanda in uno Stato membro dell’Unione e a garantire l’efficace applicazione dei regolamenti Dublino ( 10 ).
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
12.
Il sig. Karim è un cittadino siriano. Il 3 marzo 2014 ha presentato una domanda di asilo in Svezia. Dai controlli effettuati nella banca dati Eurodac ( 11 ) è risultato che aveva già presentato una domanda in Slovenia il 14 maggio 2013. Il 20 marzo 2014 le autorità svedesi hanno quindi chiesto alle corrispondenti autorità slovene di prendere in carico la domanda del sig. Karim ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Le autorità slovene hanno accolto la richiesta il 3 aprile 2014. Il giorno successivo la Svezia ha informato la Slovenia di disporre di ulteriori informazioni che indicavano che il sig. Karim si era allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. È vero che non vi erano i relativi timbri di ingresso e di uscita sul suo passaporto che dimostrassero il suo arrivo in Slovenia e la sua partenza dalla stessa, ma aveva un timbro (datato 20 luglio 2013) che indicava che aveva fatto ingresso in Libano. Il 12 maggio 2014 la Slovenia ha confermato che intendeva trattare la domanda di asilo del sig. Karim. Le autorità svedesi hanno quindi respinto la sua domanda di asilo il giorno seguente e hanno altresì debitamente adottato la decisione di trasferimento.
13.
L’impugnazione del sig. Karim avverso tale decisione proposta dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (Corte amministrativa di Stoccolma, Sezione Immigrazione) è stata respinta per le seguenti ragioni: i) non era basata sull’unico motivo restrittivo stabilito dalla Corte nella sentenza Abdullahi, e ii) la Slovenia aveva accettato di trattare la domanda del sig. Karim. Di conseguenza, il fatto che egli si fosse allontanato dal territorio degli Stati membri per tre mesi era irrilevante ai fini della decisione che ordinava il suo trasferimento. Tale decisione è ora oggetto di impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.
14.
Il giudice del rinvio osserva che, a suo avviso, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ha modificato la regola sui mezzi di ricorso precedentemente contenuta nell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II. Esso richiama in particolare il fatto che il considerando 19 fa parte del preambolo del regolamento Dublino III e che il testo dell’articolo 27, paragrafo 1, differisce in modo rilevante dal proprio antecedente normativo. Il giudice del rinvio rileva altresì che il regolamento Dublino III ha introdotto altre disposizioni aggiuntive relative, tra l’altro, all’assistenza legale, e che la Corte non ha ancora chiarito la portata del diritto di ricorso o di revisione previsto dall’articolo 27, paragrafo 1.
15.
Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulle questioni seguenti:
«1) Se le nuove disposizioni sui mezzi di ricorso effettivi di cui al [regolamento Dublino III] (considerando 19 e articolo 27, paragrafi 1 e 5, dello stesso) comportino che un richiedente asilo debba essere altresì in grado di contestare i criteri di cui al capo III del regolamento [n. 604/2013] sulla base dei quali egli viene trasferito in un altro Stato membro che ha accettato di accoglierlo, o se i mezzi di ricorso effettivi possano essere limitati al solo diritto di verificare se sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente deve essere trasferito (come statuito dalla Corte nella sentenza Abdullahi).
2) Nel caso in cui la Corte ritenga che sia possibile contestare i criteri di cui al capo III del regolamento [n. 604/2013], è necessaria altresì una risposta alla seguente questione: se l’articolo 19, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III] comporti che detto regolamento non possa essere applicato qualora il richiedente asilo dimostri di avere soggiornato fuori dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi».
16.
Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte i governi della Repubblica ceca, della Francia, della Grecia, dei Paesi Bassi e della Svizzera, nonché la Commissione europea. All’udienza del 15 dicembre 2015, le stesse parti – ad eccezione della Repubblica ceca e della Confederazione Svizzera, ma con l’aggiunta del sig. Karim, del Migrationsverket (Ufficio dell’immigrazione) e della Svezia – hanno presentato osservazioni orali.
Valutazione
Osservazioni preliminari
17.
Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Ghezelbash, il CEAS si regge sul presupposto che l’insieme degli Stati partecipanti rispetta i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati ( 12 ) nonché nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che gli Stati membri possono e devono confidare reciprocamente nel livello di tutela che garantiscono. Il regolamento Dublino III è stato adottato alla luce del principio di reciproca fiducia al fine di razionalizzare il trattamento delle domande di asilo, di evitare la saturazione del sistema derivante dall’obbligo, per le autorità dei diversi Stati membri, di trattare domande multiple introdotte da uno stesso richiedente, di accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato competente a trattare la domanda di asilo e di evitare il forum shopping. In pratica, l’obiettivo principale del sistema di Dublino è quindi quello di accelerare il trattamento delle domande nell’interesse tanto dei richiedenti asilo quanto degli Stati partecipanti ( 13 ).
18.
Il giudice del rinvio rileva che la domanda di asilo iniziale del sig. Karim è stata presentata il 14 maggio 2013 in Slovenia. Tuttavia, il presente rinvio trae origine dalla domanda di asilo che egli ha presentato il 3 marzo 2014 in Svezia. Tale domanda è disciplinata dal regolamento Dublino III ( 14 ). Applicando i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del capo III, le autorità svedesi hanno individuato nella Slovenia lo Stato membro competente e hanno preso i contatti necessari con le corrispondenti autorità slovene, che hanno riconosciuto la propria competenza a esaminare la domanda del sig. Karim.
19.
Il sig. Karim sostiene di non dover essere trasferito in Slovenia per due ragioni. In primo luogo, l’obbligo di tale paese di esaminare la sua domanda è cessato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In secondo luogo, egli non dovrebbe esservi trasferito per motivi umanitari, poiché le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia presentano carenze sistemiche tali che vi è il rischio di violazione dei suoi diritti umani. Il giudice del rinvio non ha chiesto ulteriori indicazioni sul secondo aspetto della sua domanda (che risulterebbe in ogni caso coperto dalla sentenza Abdullahi della Corte e dal secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III) ( 15 ), né ha proceduto ad alcun accertamento. Nelle mie conclusioni non tratterò ulteriormente tale aspetto della domanda del sig. Karim.
Prima questione
20.
La prima questione solleva tematiche analoghe a quelle sollevate nella prima questione nella causa Ghezelbash. Sostanzialmente, il giudice del rinvio chiede anche in questo caso indicazioni quanto all’interpretazione e all’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, letto in combinato disposto con il considerando 19 del regolamento Dublino III. Esso vuole sapere se, in circostanze in cui uno Stato membro applica i criteri di cui al capo III e individua un altro Stato membro, in cui il richiedente asilo ha precedentemente fatto ingresso, come competente per esaminare la sua domanda e tale Stato riconosce la propria competenza, il richiedente possa impugnare la decisione di trasferimento sulla base del fatto che tali criteri sono stati applicati erroneamente, o se le contestazioni ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, siano limitate alla situazione individuata dalla Corte nella sentenza Abdullahi.
21.
Il sig. Karim e la Repubblica ceca sostengono che i richiedenti asilo possono impugnare decisioni di trasferimento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sulla base dei criteri di cui al capo III. Ho descritto questa proposta di interpretazione nelle mie conclusioni nella causa Ghezelbash come la «terza opzione». Tuttavia, la Repubblica ceca sottolinea che, a suo avviso, un richiedente non gode di un diritto generalizzato di scegliere quale Stato membro debba trattare la sua domanda di asilo.
22.
L’Ufficio dell’immigrazione, la Francia, la Grecia, la Svezia e la Commissione non concordano con tale opinione. Essi ritengono che il diritto di ricorso o di revisione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, sia limitato ai casi in cui vengono invocati i criteri della sentenza Abdullahi o sono in discussione i diritti di un richiedente espressamente garantiti ai sensi del regolamento Dublino III, come il diritto alla vita familiare. Ho descritto questa proposta di interpretazione nelle mie conclusioni nella causa Ghezelbash come la «seconda opzione».
23.
I Paesi Bassi affermano che il diritto di ricorso o di revisione è circoscritto esclusivamente alle situazioni in cui si applicano i motivi della sentenza Abdullahi (questa è descritta nelle mie conclusioni nella causa Ghezelbash come la «prima opzione»).
24.
Come nella causa Ghezelbash, suggerisco che la conclusione della sentenza Abdullahi non possa applicarsi automaticamente per rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso della prima opzione.
25.
In primo luogo, i fatti molto specifici (e molto complessi) della causa Abdullahi ( 16 ) hanno ben poco in comune con quelli del caso del sig. Karim. È vero che è stato accertato che il sig. Karim ha fatto domanda di asilo la prima volta in Slovenia e che la sua domanda in Svezia è pertanto una seconda domanda, ma non vi è nulla che indichi che egli avesse un collegamento con più di uno Stato membro dell’Unione prima di presentare la sua domanda in Svezia. Piuttosto, la questione è se egli si sia allontanato dal territorio dell’Unione per almeno tre mesi prima di presentare la seconda domanda e se, di conseguenza, le competenze della Slovenia nei suoi confronti siano cessate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tale questione non viene sollevata nella causa Abdullahi, che riguardava una situazione diversa che coinvolgeva non due ma tre Stati membri.
26.
In secondo luogo, il testo dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che alla Corte viene ora chiesto di interpretare, differisce in modo rilevante dal testo dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, sul quale la Corte ha statuito nella sentenza Abdullahi. Pertanto, la motivazione della sentenza Abdullahi non può essere automaticamente trasposta.
27.
Come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa Ghezelbash, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non contiene disposizioni espresse relative alla portata della revisione ai fini di tale regolamento. Tuttavia, è evidente che, diversamente dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, il diritto di ricorso avverso una decisione di trasferimento è inderogabile. Prima che venga adottata una siffatta decisione, lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo deve applicare i criteri di cui al capo III e valutare se sia esso stesso o un altro Stato membro lo Stato membro competente. Qualora il secondo Stato accetti di essere lo Stato membro competente, il primo Stato membro può adottare la decisione di trasferimento. Un richiedente non può presentare una domanda di ricorso o di revisione prima che lo Stato richiedente adotti una decisione di trasferimento. Pertanto, un ricorso o una revisione non possono essere basati esclusivamente sull’accettazione della competenza da parte dello Stato membro richiesto ( 17 ).
28.
In assenza di una formulazione che indichi se la portata del ricorso o della revisione sia sufficientemente ampia da ricomprendere l’applicazione del regolamento Dublino III in generale o se sia circoscritta al motivo stabilito nella sentenza Abdullahi è necessario tenere conto dello scopo e del contesto del regolamento ( 18 ).
29.
Il considerando 19 del regolamento Dublino III (che trova espressione quale disposizione sostanziale nell’articolo 27, paragrafo 1) indica espressamente che, per garantire una protezione efficace dei diritti dei richiedenti, le garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti vertono tanto sull’«applicazione del presente regolamento» quanto sulla «situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente [potrebbe essere] trasferito».
30.
Ritengo che il secondo elemento di tale garanzia individui ciò che è stato ora codificato nell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III. Pertanto, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente deve proseguire l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come Stato competente ( 19 ).
31.
L’interpretazione naturale del primo elemento della garanzia è che l’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, ricomprende la modalità secondo la quale il regolamento Dublino III viene applicato dagli Stati membri.
32.
Nelle mie conclusioni nella causa Ghezelbash ho intrapreso una dettagliata analisi delle tre opzioni proposte dinanzi alla Corte per quanto concerne la corretta interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, e ho concluso a favore della terza opzione, che consentirebbe l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, di una decisione di trasferimento sulla base del fatto che le autorità competenti hanno erroneamente applicato i criteri di cui al capo III. Rinvio rispettosamente la Corte a tale analisi dettagliata (che si trova ai paragrafi da 54 a 84 delle mie conclusioni in tale causa) e giungo alle stesse raccomandazioni formulate nella causa Ghezelbash. Aggiungo solo un paio di considerazioni.
33.
In primo luogo, il sig. Karim (come il sig. Ghezelbash) vuole contestare quella che ritiene essere un’applicazione errata dei criteri di cui al capo III. Se deve essere in grado di esprimere efficacemente la sua opinione in relazione alla decisione di trasferimento, deve essergli consentito di invocare l’errata applicazione di detti criteri tramite ricorso o revisione.
34.
In secondo luogo, rilevo che (come il sig. Ghezelbash) il sig. Karim non sta invocando la violazione di un diritto sostanziale o procedurale specifico conferitogli dal regolamento Dublino III, quali quelli di cui agli articoli 4 e 5, o i diritti al ricongiungimento familiare contenuti negli articoli da 9 a 11. Ai sensi della seconda opzione, egli pertanto non avrebbe alcun diritto di ricorso o di revisione. Egli riceve una tutela giurisdizionale piena ed effettiva solo se la terza opzione (piuttosto che la seconda) è accolta come interpretazione corretta dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
35.
Concludo pertanto che il regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che un richiedente, in circostanze come quelle del procedimento principale, è legittimato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso, a richiedere a un giudice di verificare in sede di ricorso o di revisione se le autorità competenti abbiano correttamente applicato i criteri di cui al capo III nell’adottare la decisione di trasferirlo in un altro Stato membro per l’esame della sua domanda di protezione internazionale.
Seconda questione
36.
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino III comporti che il regolamento non debba essere applicato qualora il richiedente asilo dimostri di essersi allontanato territorio degli Stati membri per almeno tre mesi.
37.
L’Ufficio dell’immigrazione ritiene che l’articolo 19, paragrafo 2, comporti che il regolamento non si applica qualora il richiedente si allontani dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi. In tali circostanze dovrebbe essere presentata una nuova richiesta ai sensi del regolamento.
38.
Il governo svizzero propone una risposta soltanto alla seconda questione. Esso sostiene che dall’economia generale del regolamento Dublino III consegue che i richiedenti non dovrebbero essere in grado di contestare l’applicazione dei criteri di cui al capo III. Se potessero farlo, l’intero sistema di Dublino sarebbe a rischio. L’articolo 19 relativo alla cessazione delle competenze mira a tutelare gli interessi dello Stato membro richiesto. Su tale Stato incombe l’onere della prova che il richiedente si è allontanato dal territorio dell’Unione per almeno tre mesi. L’articolo 19, paragrafo 2, non mira a tutelare gli interessi individuali del richiedente asilo. Di conseguenza, non può essere invocato dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso o di una revisione di una decisione di trasferimento.
39.
Ritengo che la prima e la seconda questione siano necessariamente connesse in maniera stretta. Il sig. Karim afferma che gli obblighi della Slovenia come Stato membro competente siano cessati in virtù dell’articolo 19, paragrafo 2, poiché egli si è allontanato dal territorio dell’Unione europea per più di tre mesi ai sensi di tale disposizione. Sebbene egli non abbia presentato osservazioni scritte alla Corte, intendo la sua posizione sostanzialmente nel senso che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (il criterio pertinente di cui al capo III) non trova applicazione, con la conseguenza che la Slovenia non può essere lo Stato membro competente. A suo avviso, la competenza spetta di conseguenza alla Svezia.
40.
I termini espressi dell’articolo 19, paragrafo 2, comportano che gli obblighi dello Stato membro richiesto (in questo caso la Slovenia) di riprendere in carico un richiedente nella posizione del sig. Karim cessano in circostanze nelle quali tale Stato è in grado di dimostrare che la persona interessata si è allontanata dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi. Tale disposizione consente allo Stato membro richiesto di valutare se sia davvero lo Stato membro competente ai fini del regolamento Dublino III, tenendo conto di elementi di prova o di circostanze indiziarie che possano essere pertinenti, come stabilito dall’articolo 22, paragrafo 2.
41.
Nella presente causa le autorità svedesi hanno comunicato alla Slovenia l’affermazione del sig. Karim secondo la quale egli avrebbe soggiornato fuori dall’Unione per almeno tre mesi. Le autorità slovene hanno confermato di accettare la competenza ai sensi del regolamento Dublino III.
42.
La conferma da parte della Slovenia di acconsentire a essere lo Stato membro competente non comporta una decisione di trasferimento e non può pertanto di per se stessa essere oggetto di ricorso o di revisione dinanzi ai giudici svedesi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento.
43.
È comunque possibile che il valore probatorio e il peso attribuito dalle autorità svedesi alle informazioni fornite dal sig. Karim al momento di decidere di trasferirlo in Slovenia possano essere oggetto di ricorso o revisione qualora tali elementi si rivelino pertinenti rispetto alla questione se le autorità svedesi abbiano correttamente applicato i criteri di cui al capo III nel momento in cui hanno adottato la decisione stessa di trasferimento.
44.
L’intensità di qualsiasi procedimento di ricorso o di revisione non è fissata nel regolamento e deve pertanto essere una questione disciplinata dalle norme procedurali nazionali, nel rispetto del principio di effettività.
45.
Infine, qualora il sig. Karim sia in grado di dimostrare di essersi allontanato dal territorio dell’Unione per almeno tre mesi, qualsiasi successiva domanda di asilo presentata alle autorità competenti di uno Stato membro costituisce una nuova domanda che dà luogo a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente ai fini del secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 2. In tal senso, ritengo che la vera questione non sia – come sembra suggerire la formulazione della seconda questione sottoposta dal giudice nazionale – se il regolamento Dublino III «cessi di applicarsi». Il regolamento si applica, ma il risultato della sua applicazione – sulla base dei fatti – sarebbe diverso qualora la Svezia rimanesse lo Stato membro competente a trattare la domanda di asilo del sig. Karim.
Conclusioni
46.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sono dell’avviso che la Corte debba rispondere come segue alle questioni sollevate dal Kammarrätten i Stockholm [Corte d’appello amministrativa, Stoccolma (Svezia)]:
—
Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un richiedente è legittimato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento medesimo, a chiedere a un giudice di verificare, in sede di ricorso o di revisione, se le autorità competenti abbiano applicato correttamente i criteri di cui al capo III nell’adottare la decisione di trasferirlo in un altro Stato membro ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale.
—
Qualora un richiedente asilo sia in grado di dimostrare che soddisfa le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 19, paragrafo 2, perché si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, qualsiasi successiva domanda di asilo presentata alle autorità competenti di uno Stato membro costituisce una nuova domanda che dà luogo a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente ai fini del secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag.1).
( 4 ) Gli atti rilevanti attualmente sono: i) il regolamento Dublino III, che ha sostituito il regolamento Dublino II; ii) il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3) – tale regolamento è stato parzialmente abrogato dal regolamento Dublino III e modificato in modo rilevante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 (GU 2014, L 39, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), e iii) il regolamento Eurodac. Quanto a quest’ultimo provvedimento, v. infra, paragrafo 11 e note 10 e 11.
( 5 ) Tali atti ricomprendono la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60) (in prosieguo: la «direttiva procedure») e la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9) (in prosieguo: la «direttiva qualifiche»). Tale direttiva ha abrogato e sostituito, dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).
( 6 ) Sentenza Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, punti 60 e 62). In tale causa la Corte ha interpretato l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II.
( 7 ) GU 2010, C 83, pag. 389 (in prosieguo: la «Carta»).
( 8 ) Riportato interamente infra, al paragrafo 10.
( 9 ) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è entrato in vigore il 1o marzo 2008 (GU 2008, L 53, pag. 5).
( 10 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 1). Detto regolamento si applica a partire dal 19 luglio 2015 ed è attualmente in vigore. Tuttavia, non si applicava all’epoca dei fatti.
( 11 ) All’epoca dei fatti, la base giuridica della banca dati Eurodac era il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU 2000, L 316, pag. 1).
( 12 ) Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 (United Nations Treaty Series, vol. 189, pag. 150, n. 2545 1954), come integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967).
( 13 ) Sentenza NS (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 78 e 79).
( 14 ) Detto regolamento è entrato in vigore il 1o gennaio 2014.
( 15 ) V. inoltre infra, paragrafo 30.
( 16 ) La causa Abdullahi è riassunta ed esaminata ai paragrafi da 48 a 53 delle mie conclusioni nella causa Ghezelbash.
( 17 ) V. le mie conclusioni nella causa Ghezelbash, paragrafi da 57 a 59.
( 18 ) Sentenza Petrosian e a. (C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 34).
( 19 ) V. nota 49 e paragrafo 60 delle mie conclusioni nella causa Ghezelbash.
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