CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 3 marzo 2016 ( 1 )
Causa C‑158/15
Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV
contro
Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State [Consiglio di Stato, Paesi Bassi])
«Normativa in materia ambientale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Nozione di impianto — Regolamento (UE) n. 601/2012 — Monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra — Combustibile esportato dall’impianto»
I – Introduzione
1.
Il sistema di scambio di diritti di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE ( 2 ) è uno degli strumenti più importanti di cui dispone l’Unione per la lotta al cambiamento climatico. Nell’ambito di tale sistema le centrali elettriche a carbone devono acquisire diritti, ovvero le cosiddette quote di emissioni, per il rilascio di CO2 dovuto alla produzione di elettricità. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la questione se nelle quote sia incluso il rilascio di CO2 attribuibile ad autocombustione di carbone stoccato in un deposito appartenente alla centrale.
2.
L’inclusione di tali emissioni presupporrebbe che il deposito sia parte dell’impianto della centrale ai sensi della direttiva 2003/87. La nozione di impianto da utilizzare a tale riguardo non si riscontra solo nella direttiva in esame, bensì figura in termini sostanzialmente identici nella direttiva sulle emissioni industriali ( 3 ), di tenore molto più generale, all’interno della quale assume un’importanza fondamentale. Nel presente procedimento la Corte è chiamata per la prima volta a pronunciarsi su tale nozione. E, sebbene non necessariamente l’interpretazione della definizione di una direttiva debba essere trasposta a un’altra direttiva, la presente fattispecie è tuttavia destinata a stabilire un precedente.
3.
Quand’anche il deposito fosse considerato parte dell’impianto della centrale, le emissioni oggetto di discussione non dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione ai fini del calcolo delle quote qualora il carbone perso nell’autocombustione dovesse essere considerato come combustibile esportato dall’impianto ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ( 4 ).
II – Contesto giuridico
A – La direttiva 2003/87
4.
Il campo di applicazione della direttiva 2003/87 è definito nel suo articolo 2, paragrafo 1, a termini del quale:
«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».
5.
Occorre mettere in evidenza le tre seguenti definizioni, tra quelle riportate all’articolo 3 della direttiva 2003/87:
«Ai fini della presente direttiva si intende per
b)
“emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto (…);
(…)
e)
“impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
(…)
t)
“combustione”, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
(…)».
6.
L’obbligo di restituzione delle quote di emissioni di gas a effetto serra è disciplinato all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87:
«Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verificato a norma dell’articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate».
7.
La combustione di carburanti in impianti con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW è una delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87. Nell’introduzione di tale allegato sono indicati i processi di cui tener conto per quanto riguarda la combustione:
«3.
In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post‑combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. (...)
(…)
5.
Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra».
B – Il regolamento n. 601/2012
8.
Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 601/2012 istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all’attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che decorre a partire dal 1o gennaio 2013 e nei successivi periodi di scambio.
9.
In conformità dell’articolo 5 del regolamento n. 601/2012, il monitoraggio deve essere esaustivo:
«Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili ad attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall’articolo 24 della medesima direttiva e relative a tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando di contabilizzarle due volte.
I gestori e gli operatori aerei applicano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati relativi al periodo di comunicazione».
10.
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 601/2012 precisa i limiti del monitoraggio da parte del gestore:
«Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.
Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le corrispondenti emissioni di gas a effetto serra prodotte da tutte le fonti e dai flussi di fonti riconducibili ad attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell’impianto, nonché riconducibili alle attività e ai gas a effetto serra aggiunti da uno Stato membro a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.
Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni prodotte sia nelle operazioni normali che in occasione di eventi straordinari tra cui l’avviamento, l’arresto e situazioni di emergenza nell’arco del periodo di comunicazione, a eccezione delle emissioni provenienti dai macchinari utilizzati a fini di trasporto».
11.
L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 601/2012 riguarda la scelta della metodologia di monitoraggio:
«Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, a seconda delle specifiche prescrizioni del presente regolamento.
Una metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati relativi all’attività ottenuti tramite sistemi di misura e parametri supplementari ricavati da analisi di laboratorio o fattori standard. La metodologia basata su calcoli può essere attuata mediante la metodologia standard descritta all’articolo 24 o l’approccio basato sul bilancio di massa di cui all’articolo 25.
(…)».
12.
L’articolo 27 del regolamento n. 601/2012 stabilisce come calcolare i consumi di un impianto:
«1. Il gestore determina i dati relativi all’attività di un flusso di fonti in uno dei seguenti modi:
a)
attraverso conteggi continui effettuati per il processo all’origine delle emissioni;
b)
in base all’aggregazione dei conteggi dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle rispettive scorte.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di combustibile o materiale usato durante il periodo di comunicazione è calcolato come il quantitativo di combustibile o materiale acquistato in quest’arco temporale meno il quantitativo di combustibile o materiale esportato dall’impianto più il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio all’inizio del periodo di comunicazione meno il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio alla fine di tale periodo.
(…)».
III – Fatti e rinvio pregiudiziale
13.
La Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV (in prosieguo: la «EPZ») gestisce una centrale a carbone nell’area portuale e industriale di Vlissingen‑Oost, nelle vicinanze di Borssele, nella provincia dei Paesi Bassi di Zeeland. La centrale ha attualmente una potenza di 406 MW e brucia, in media, 2500 tonnellate di carbone al giorno. Il carbone arriva via nave in uno dei porti situati nella suddetta area, ed è fornito da uno stivatore, OVET, che ha sede nei pressi del porto. Il carbone scaricato dalle navi e destinato alla EPZ viene stivato da OVET in due tramogge mobili che vengono poi portate al sito di stoccaggio della EPZ, denominato anche «parco carbone».
14.
Il centro del parco carbone si trova a circa 800 metri dal limite della centrale a carbone. Il terreno su cui si trova la centrale è separato dal sito di stoccaggio da una via pubblica. Il carbone viene versato mediante ruspe su un nastro trasportatore che passa sopra la strada per raggiungere la centrale. Il carbone viene poi ridotto in polvere per essere immesso nell’impianto di combustione.
15.
Nel parco carbone, la EPZ può collocare circa due carichi di navi. Il carbone rimane stoccato per un periodo tra sei mesi e un anno prima di essere bruciato nella centrale.
16.
La EPZ rientra nel sistema di scambio di emissioni e, pertanto, deve restituire quote per le emissioni di gas a effetto serra prodotte. La quantità di quote necessarie è determinata sulla base del quantitativo di carbone fornito. Tuttavia, la EPZ chiede di poter ridurre tale quantitativo di una percentuale fissa.
17.
A tale proposito rimane controversa solo la questione se l’autocombustione del carbone giustifichi una riduzione. Con ciò si intende che una parte di carbone va perduta durante lo stoccaggio nel parco carbone a causa dell’autocombustione. L’ossigeno nell’aria che penetra negli interstizi del carbone stoccato reagisce producendo calore, e in tal modo una parte di carbone va perduta. Tale processo comporta effettivamente emissioni di CO2, ma non contribuisce alla produzione di elettricità nella centrale.
18.
Il Raad van State dei Paesi Bassi chiede, pertanto, alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali.
«1)
Se una fattispecie come quella in esame, in cui il carbone viene stoccato in un parco carbone nel quale sono rilasciate emissioni di CO2 a seguito di autocombustione, il centro del parco carbone si trova a circa 800 metri dal limite della centrale a carbone, i due terreni sono separati da una via pubblica e il carbone viene trasportato dal deposito alla centrale mediante un nastro trasportatore che passa sopra la strada, rientri nella nozione di impianto di cui all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.
2)
Se per “combustibile esportato dall’impianto”, di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 601/2012, si intenda la situazione in cui, come nella fattispecie in esame, il carbone va perso durante lo stoccaggio nel parco carbone a seguito di autocombustione».
19.
Hanno presentato osservazioni scritte la EPZ, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea. Posto che la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta già su tale base, non è stata fissata alcuna udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
IV – Analisi
20.
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, entro il 30 aprile di ogni anno il gestore di ciascun impianto deve restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente. Nel caso di specie la discussione, tuttavia, non verte ancora sulla restituzione dei certificati, bensì unicamente sulla verifica prevista dall’articolo 15, il cui esito è peraltro determinante al fine della definizione del quantitativo di quote necessarie.
21.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Raad van State vuole chiarire se le emissioni di CO2 derivanti da autocombustione durante lo stoccaggio di carbone nel deposito di una centrale a carbone debbano essere coperte da quote di emissioni. Entrambe le questioni pregiudiziali mirano a stabilire se nell’ambito del sistema previsto dalla direttiva 2003/87 il deposito vada classificato come impianto della centrale (v., in proposito, la sezione A) e, eventualmente, se sia possibile non tener conto del combustibile andato perduto con l’autocombustione, in quanto è stato «esportato dall’impianto» (v., in proposito, la sezione B).
A – Sulla nozione di impianto
22.
Ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, per «impianto» si intende un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate, che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento.
23.
L’allegato I della direttiva 2003/87 menziona la combustione di carburanti in impianti di potenza termica superiore a 20 MW. La centrale della EPZ, con una potenza di 406 MW, rientra pertanto nel sistema istituito dalla direttiva.
24.
È pur vero che la EPZ sottolinea che lo stoccaggio di carbone non è un’attività contemplata dall’allegato I della direttiva 2003/87. Il deposito di carbone, tuttavia, potrebbe far parte dell’impianto della centrale.
1. Sulla definizione di impianto
25.
La definizione di impianto di cui all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 contempla quattro elementi. In primo luogo, infatti, vi si menziona un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva e, in secondo luogo, viene fatto riferimento ad altre attività direttamente associate che, in terzo luogo, hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che, in quarto luogo, potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento.
26.
In realtà si osservano differenze tra le diverse versioni linguistiche in merito alla questione se le altre attività direttamente associate con l’attività principale siano svolte all’interno dell’unità tecnica o anche al di fuori di essa ( 5 ). Tali differenze sono tuttavia più contenute di quanto appaia.
27.
Infatti la nozione di «unità tecnica» non è definita e, quindi, può essere interpretata in modo flessibile. Di conseguenza, devono essere decisive le restanti caratteristiche della definizione, ovvero il nesso diretto delle altre attività con l’attività prevista dall’allegato, il collegamento tecnico tra le due attività e gli effetti sull’ambiente.
28.
Non si possono interpretare i suddetti elementi della definizione di impianto in modo restrittivo, poiché ammettendo un’interpretazione restrittiva si rischia di escludere determinate emissioni di gas a effetto serra dal rispettivo impianto, sottraendole al sistema previsto dalla direttiva 2003/87.
29.
È pur vero che lo stoccaggio di carbone in un sito della centrale in vista della successiva combustione nella centrale stessa non figura nell’allegato I della direttiva 2003/87, ma già dalla definizione di impianto emerge che occorre considerare anche altre attività dell’impianto se solo sono direttamente associate all’attività principale, nella specie la combustione. Nel caso controverso dello stoccaggio di carbone, tale nesso diretto è soddisfatto in quanto il combustibile stoccato è indispensabile per il funzionamento dell’altoforno della centrale.
30.
Il nesso diretto si concretizza grazie alla caratteristica del collegamento tecnico. Si deve presumere un siffatto nesso allorché la rispettiva attività è integrata con l’attività principale, che determina l’applicabilità della direttiva 2003/87, in un processo tecnico comune. Nel procedimento principale questo è confermato già dal nastro trasportatore che porta alla centrale. A tale riguardo, il fatto che le due parti dell’impianto siano separate da una strada e da una certa distanza presenta una rilevanza secondaria.
31.
Infine, le emissioni di CO2 dovute all’autocombustione evidenziano che lo stoccaggio può incidere sulle emissioni e sull’inquinamento. Non si possono escludere ulteriori effetti sull’ambiente dello stoccaggio a cielo aperto di carbone, ad esempio sotto forma di polvere fine.
32.
Pertanto, un deposito di carbone come quello del procedimento principale fa parte dell’impianto della centrale.
2. Su particolari nozioni di impianto
33.
La conclusione che precede è confermata dalla definizione di impianto più specifica, inerente al settore dell’incenerimento dei rifiuti, di cui all’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva sulle emissioni industriali, e sulla base dell’articolo 3, punto 8, della cosiddetta direttiva Seveso III sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ( 6 ).
34.
Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti lo stoccaggio dei rifiuti, ovvero del combustibile, viene espressamente definito come parte del rispettivo impianto. Inoltre, anche secondo la direttiva Seveso III gli impianti comprendono i magazzini necessari per svolgere la rispettiva attività.
35.
Vero è che queste due definizioni sono, in primo luogo, orientate agli obiettivi specifici della corrispondente normativa, tuttavia perseguono lo scopo, proprio come la definizione della direttiva 2003/87, di tener conto in modo esaustivo degli effetti sull’ambiente ivi disciplinati. E in tal senso le due specifiche definizioni evidenziano che gli impianti di norma includono lo stoccaggio necessario nel singolo caso.
36.
Al riguardo, riveste particolare interesse la definizione nel settore dell’incenerimento dei rifiuti, in quanto mirata agli impianti di combustione, visto che la centrale a sua volta è un impianto di combustione. Da tale definizione risulta che, di norma, gli impianti di combustione dispongono di un deposito di carburante.
3. Sugli obiettivi della direttiva 2003/87
37.
La EPZ sostiene comunque che, visti gli obiettivi della direttiva 2003/87, sia necessaria un’interpretazione più ristretta della nozione di impianto. In tale contesto, la EPZ sottolinea, in particolare, che il gestore di un deposito di carbone non è in grado di controllare o impedire le emissioni dovute ad autocombustione.
38.
Tale parere si fonda sull’idea che il meccanismo di mercato dello scambio di quote di emissioni dovrebbe far sì che i gestori degli impianti riducano il più possibile le emissioni di CO2 prodotte con le loro attività.
39.
Anche partendo dal presupposto che il gestore di un deposito di carbone, di fatto, non può impedire l’autocombustione, la EPZ tuttavia trascura che il meccanismo di mercato prevede altresì, a seconda delle circostanze, che si abbandonino completamente determinate attività, qualora sulla base dei costi delle inevitabili emissioni non risultino più concorrenziali.
40.
Di conseguenza, anche gli obiettivi della direttiva 2003/87 confermano l’inclusione del deposito di carbone nell’impianto della centrale.
4. Sul regolamento n. 601/2012
41.
Il regolamento n. 601/2012, anche se prima facie non risponde chiaramente alla questione dell’inclusione delle emissioni provenienti dal deposito di carbone, in definitiva non mette in discussione tale aspetto.
42.
Una possibilità di non tener conto del deposito sembra essere offerta dall’articolo 20 del regolamento. In conformità di tale disposizione, il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto. Tale norma non può, tuttavia, essere intesa nel senso che il gestore di una centrale a carbone possa escludere il relativo deposito e, quindi, non tenerne conto.
43.
La competenza di fissare limiti non si riferisce, infatti, all’impianto in sé, bensì solo al suo monitoraggio. Limitare il monitoraggio nel senso di non tener conto di determinate emissioni dell’impianto sarebbe, tuttavia, contrario allo scopo del monitoraggio. Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, deve essere esaustivo e riguardare tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissioni riconducibili ad attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87. L’autocombustione del carbone nel deposito costituisce, peraltro, a sua volta una fonte di emissioni legata all’attività della centrale e, pertanto, deve essere compresa nel monitoraggio.
5. Su altre forme di organizzazione dello stoccaggio
44.
In questo contesto, la EPZ chiede di chiarire in modo intelligibile se una diversa organizzazione dello stoccaggio potrebbe escludere la sua presa in considerazione nell’ambito dell’impianto della centrale. Ai fini della risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, tale precisazione non sarebbe in realtà indispensabile, ma potrebbe favorire il chiarimento definitivo del conflitto tra la EPZ e le competenti autorità olandesi in merito alla presa in considerazione del deposito. Pertanto, la Corte è tenuta a esprimersi in merito.
45.
La caratteristica del collegamento tecnico indica che non può rilevare l’organizzazione economica dell’attività, per esempio la circostanza se questa sia svolta da un altro gestore (outsourcing). Ai fini dell’applicabilità della direttiva 2003/87, appare decisiva, piuttosto, l’integrazione con l’attività principale attraverso un processo tecnico.
46.
Di conseguenza il legislatore, nel considerando 6 nonché negli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 2, della direttiva sulle emissioni industriali, nella quale viene utilizzata praticamente la stessa nozione di impianto, ha considerato la possibilità che ci siano diversi gestori responsabili di differenti parti di un impianto.
47.
Quanto sopra trova conferma anche nelle specifiche definizioni di impianto nel settore dell’incenerimento dei rifiuti e in quello del controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Tali definizioni indicano che gli impianti non possono essere considerati in modo isolato, bensì prevedono di norma un processo tecnico che deve essere valutato nel suo complesso.
48.
Ne discende che anche la scelta del mezzo tecnico per collegare parti di impianto può avere scarsa rilevanza, purché tali parti siano associate tra loro nell’impianto sulla base di un processo tecnico. Il nastro trasportatore utilizzato costituisce, quindi, solo un esempio di collegamento tecnico. Sono ipotizzabili altri collegamenti, che comportano installazioni con carattere meno permanente, come, ad esempio, gli autocarri.
49.
La distanza tra un deposito di carburante e il luogo della combustione può rilevare solo quale indizio nell’ambito della valutazione di tale processo tecnico. Tanto maggiore è la distanza tra i due siti, tanto più si riduce la probabilità che si tratti di un processo tecnico con un collegamento diretto. Tuttavia, un deposito provvisorio che serve unicamente ad alimentare una determinata centrale dovrebbe essere considerato parte dell’impianto della centrale anche in caso di notevole distanza.
50.
Analoghe considerazioni dovrebbero valere in caso di fornitura di altri utenti dallo stesso deposito, che rappresenterebbe un indizio che il deposito non fa parte dell’impianto della centrale. Tuttavia, fintantoché lo scopo principale del deposito rimane l’alimentazione della centrale a carbone, permane la presunzione che si tratti di un unico impianto. A favore di tale tesi milita anche l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 601/2012. Infatti, tale disposizione parte manifestamente dal presupposto che a partire da un impianto possa essere fornito del combustibile anche ad altri acquirenti.
51.
Ne consegue che praticamente non è possibile escludere il deposito dall’impianto attraverso forme organizzative diverse. A tal fine, l’impresa dovrebbe separare strutturalmente lo stoccaggio del carbone dalla centrale, in modo da poter escludere un collegamento tecnico con la centrale stessa.
6. Risposta alla prima questione
52.
In sintesi, si deve perciò rispondere alla prima questione nel senso che una centrale a carbone e un deposito di carbone destinato alla sua alimentazione, nel quale si sono rilasciate emissioni di CO2 a seguito di autocombustione, vanno ricondotti allo stesso impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, se sono collegati tra loro come parti di un processo tecnico comune per il funzionamento della centrale.
B – Sull’esportazione dall’impianto
53.
Con la seconda questione, il Raad van State intende chiarire se il carbone bruciato a seguito di autocombustione vada escluso in sede di calcolo delle emissioni ove sia stato esportato dall’impianto.
54.
Tale questione si riferisce al procedimento per il calcolo delle emissioni definito nell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 601/2012. Secondo tale disposizione, il quantitativo di combustibile o materiale usato durante il periodo di comunicazione è calcolato sulla base del quantitativo di combustibile o materiale acquistato in quest’arco temporale, sottraendo il quantitativo di combustibile o materiale esportato dall’impianto, addizionando il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio all’inizio del periodo di comunicazione, e sottraendo il quantitativo di combustibile o materiale in condizioni di stoccaggio alla fine di tale periodo.
55.
Secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione, il quantitativo esportato dall’impianto indica un utilizzo per altri impianti o parti di impianto non assoggettati al sistema istituito dalla direttiva 2003/87 ( 7 ). Quindi, un’esportazione dall’impianto si verifica allorché sono effettivamente consegnati dei combustibili presso altri impianti, o sono utilizzati per parti di stabilimento che in effetti non sono soggette al sistema della direttiva.
56.
La EPZ ritiene, tuttavia, che anche il combustibile andato perduto a seguito di autocombustione sia esportato dall’impianto. Al riguardo si fonda sulla considerazione che il deposito in quanto tale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87.
57.
Tale considerazione, tuttavia, non fa che modificare l’interpretazione della nozione di impianto in riferimento al deposito. Per i motivi già illustrati, il deposito fa tuttavia parte dell’impianto della centrale. Dunque, non è possibile scorporarlo nuovamente dall’impianto applicando le regole sul monitoraggio delle emissioni.
58.
Si deve invece constatare che il carbone andato perduto a seguito di autocombustione non è esportato dall’impianto, bensì ossidato al suo interno, ovvero bruciato, ai sensi dell’articolo 3, lettera t), della direttiva 2003/87. L’autocombustione è una conseguenza dello stoccaggio di carburante in vista della combustione nella centrale, quindi è collegata allo scopo principale dell’impianto, che ne fonda l’inclusione nel sistema istituito dalla direttiva 2003/87.
59.
Qualunque altra interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 601/2012 sarebbe, del resto, in contrasto con lo scopo, esplicitato all’articolo 5 di tale regolamento, di garantire il monitoraggio esaustivo di tutte le fonti di emissioni dell’impianto.
V – Conclusione
60.
Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1)
Una centrale a carbone e un deposito di carbone destinato alla sua alimentazione, nel quale sono rilasciate emissioni di CO2 a seguito di autocombustione, vanno ricondotti allo stesso impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, se sono collegati tra loro in un processo tecnico comune per il funzionamento della centrale.
2)
Il carbone andato perduto durante lo stoccaggio nel deposito di una centrale a seguito di autocombustione non va considerato come «combustibile esportato dall’impianto», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nella versione del regolamento (UE) n. 421/2014 (…) recante modifica della direttiva 2003/87 (…) in vista dell’adozione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 129, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334, pag. 17).
( 4 ) Regolamento della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181, pag. 30).
( 5 ) Cfr. Commissione europea, Guidance on Interpretation of «Installation» and «Operator» for the Purposes of the IPPC Directive, versione 1, aprile 2007, pag. 1.
( 6 ) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (GU L 197, pag. 1).
( 7 ) «The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for installations. MRR Guidance document no. 1» della Commissione europea, del 16 luglio 2012, pag. 60.
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