CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 31 maggio 2016 ( 1 )
Causa C‑169/15
Montis Design BV
contro
Goossens Meubelen BV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof (Corte di giustizia del Benelux)]
«Diritto d’autore e diritti connessi — Durata della protezione — Estinzione e ripristino del diritto d’autore»
1.
Nella controversia tra le società Montis Design B.V. e Goossens Meubelen B.V. (in prosieguo, rispettivamente: la «Montis» e la «Goossens»), lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha sottoposto ( 2 ) al Benelux Gerechtshof (Corte di giustizia del Benelux) una questione di interpretazione relativa all’applicazione dell’articolo U, paragrafo 2, del protocollo di modifica della legge uniforme del Benelux sui disegni e modelli (in prosieguo: il «protocollo») ( 3 ), con cui è stato abrogato l’articolo 21 di detta legge (in prosieguo: la «LBDM»).
2.
La Corte di giustizia del Benelux, prima di pronunciarsi sulla questione sollevata dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali, poiché ritiene che la risoluzione della lite dipenda dall’interpretazione della direttiva 93/98/CEE ( 4 ).
3.
La controversia trae origine dall’articolo 21, paragrafo 3, della LBDM, in forza del quale i titolari di diritti d’autore su modelli e disegni, connessi alla tutela di questi ultimi, perdevano i loro diritti d’autore se non effettuavano una dichiarazione di mantenimento. Conseguenza immediata dell’inosservanza di tale formalità era la caduta in pubblico dominio di detti diritti.
4.
Le critiche alla legge e la sua incompatibilità, su questo punto, con la Convenzione di Berna ( 5 ) hanno indotto il legislatore del Benelux ad abrogare, nel 2002, l’articolo 21, paragrafo 3, della LBDM. Il protocollo di abrogazione, tuttavia, non ha stabilito un regime transitorio né precisato quali fossero i suoi effetti sui diritti d’autore estintisi a causa dell’applicazione della LBDM.
5.
Nel frattempo, la direttiva 93/98 aveva armonizzato la durata dei diritti d’autore in tutti gli Stati membri, estendendo il relativo periodo di protezione a settanta anni dalla morte dell’autore, senza che i loro titolari fossero tenuti a presentare «dichiarazioni di mantenimento» o a soddisfare requisiti analoghi. La direttiva 93/98 prevedeva inoltre il ripristino, in determinate circostanze, dei diritti d’autore divenuti di dominio pubblico.
6.
Il giudice del rinvio interroga la Corte, in sintesi, in merito all’incidenza della direttiva 93/98 sulla controversia. In particolare, esso intende sapere se, ai sensi di tale direttiva, i diritti d’autore estinti (a causa dell’inosservanza del requisito formale prescritto dalla LBDM) debbano essere ripristinati e, in caso affermativo, a decorrere da quale data.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione europea
7.
Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di proprietà intellettuale è stato realizzato principalmente attraverso la direttiva 93/98, successivamente modificata ( 6 ) e abrogata dalla direttiva 2006/116/CE ( 7 ), che codifica le versioni precedenti.
8.
Poiché i fatti di causa riguardano un periodo in cui vigeva ancora la direttiva 93/98 e tenuto conto altresì del fatto che la direttiva attualmente in vigore non ha modificato il contenuto delle disposizioni rilevanti ai fini del presente procedimento, si riportano di seguito le norme pertinenti della direttiva 93/98.
9.
Il considerando 11 così recita:
«considerando che, per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d’autore portandola a settant’anni dalla morte dell’autore o dalla data in cui l’opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico (…)».
10.
Il considerando 27 è del seguente tenore:
«considerando che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario; che è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d’autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico».
11.
Secondo l’articolo 1, paragrafo 1:
«1. I diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico».
12.
L’articolo 10, rubricato «Applicazione nel tempo», dispone, ai paragrafi 2 e 3, quanto segue:
«2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE [ ( 8 ) ].
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».
13.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 11 della presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995».
14.
L’armonizzazione dei disegni e modelli è stata realizzata mediante la direttiva 98/71/CE ( 9 ), il cui articolo 17 disciplina il rapporto tra tali diritti di proprietà industriale e i diritti d’autore («principio del cumulo») ( 10 ) nei seguenti termini:
«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».
B – Convenzione di Berna
15.
Pur non essendo parte della Convenzione di Berna, l’Unione europea è indirettamente vincolata dalla stessa attraverso l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«ADPIC»), figurante nell’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, del quale essa è parte ( 11 ).
16.
A tenore dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo ADPIC:
«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
17.
L’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Berna prevede quanto segue:
«2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta».
C – Diritto del Benelux
18.
Ai sensi dell’articolo 12 della LBDM ( 12 ), la registrazione di un disegno o modello ha validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della domanda.
19.
L’articolo 21, paragrafo 1, della LBDM disponeva (prima della sua abrogazione) che un disegno o modello di rilevante carattere artistico può essere protetto sia da detta legge sia da altre leggi in materia di diritti d’autore, ove ne ricorrano le condizioni di applicazione.
20.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della LBDM (di nuovo, prima della sua abrogazione), l’annullamento della registrazione di un disegno o modello di rilevante carattere artistico o l’estinzione del diritto esclusivo derivante da tale registrazione comportano la simultanea estinzione del diritto d’autore sul disegno o modello, sempre che i due diritti spettino al medesimo titolare; tuttavia, l’estinzione non ha luogo se il titolare del disegno o modello presenta, conformemente all’articolo 24 della medesima legge ( 13 ), una specifica dichiarazione per mantenere i suoi diritti d’autore ( 14 ).
21.
Dopo che lo Hage Raad aveva statuito che tale disposizione era in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, l’articolo U del protocollo ha abrogato gli articoli 21 e 24 della LBDM ( 15 ).
22.
Il protocollo è entrato in vigore il 1o dicembre 2003 e non conteneva disposizioni transitorie né alcuna indicazione circa l’eventuale effetto retroattivo dell’abrogazione che introduceva.
II – Fatti all’origine della controversia e questioni pregiudiziali
23.
La Corte di giustizia del Benelux ha ripreso nella sua decisione l’esposizione dei fatti fornita dallo Hoge Raad, alla quale mi atterrò.
24.
Dal 1974 l’impresa Montis produce mobili nei Paesi Bassi. Dal 1983 essa commercializza una poltrona disegnata da Gerard van den Berg, chiamata «Charly». Nel 1987, Gerard van den Berg, ispirandosi alla Charly, ha inoltre disegnato una sedia da tavola, la «Chaplin», che è parimenti posta in vendita.
25.
Il 19 aprile 1988 il sig. van den Berg ha chiesto una registrazione internazionale di modelli (n. DM/010786) per, tra l’altro, la poltrona Charly e la sedia Chaplin, precisando che la Montis era la titolare del modello eche egli stesso ne era il disegnatore.
26.
Nel 1990, Gerard van den Berg ha ceduto i propri diritti su entrambe le sedie.
27.
Alla scadenza del termine di registrazione quinquennale dei modelli (dunque nel 1993), la Montis non aveva presentato la dichiarazione di mantenimento prevista all’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM. Per effetto di tale disposizione, il 18 aprile 1993 si estinguevano i diritti d’autore e i diritti sul modello di cui la Montis era titolare.
28.
Nel 2008 la Montis citava in giudizio la Goossens, sostenendo che la sedia Beat, offerta in vendita da quest’ultima nei suoi negozi di mobili, ledeva i suoi diritti d’autore sulle sedie Charly e Chaplin. La Goossens obiettava che la mancanza della dichiarazione di mantenimento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM aveva comportato l’estinzione di tali diritti d’autore.
29.
La Montis replicava che i suoi diritti d’autore si erano ricostituiti a seguito dell’abrogazione, in data 1o dicembre 2003, dell’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM. Detta abrogazione, a suo parere, aveva efficacia retroattiva. Essa sosteneva inoltre, in subordine, che i diritti erano stati ripristinati con effetto retroattivo al 1o luglio 1995, ossia alla data stabilita dall’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98.
30.
Rimasta parzialmente soccombente in primo grado e in appello, la Montis ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad, il quale ha sospeso il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia del Benelux sulle due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM che le ha sottoposto.
31.
Atteso che, secondo la Corte di giustizia del Benelux, la risposta che essa deve fornire dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea (segnatamente dell’articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98), detto giudice ha sottoposto, a sua volta, alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la durata della protezione di cui all’articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 13 paragrafo 1, della direttiva [93/98] si applichi ai diritti d’autore che erano originariamente tutelati dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore, ma che si sono estinti prima del 1o luglio 1995 a causa del mancato soddisfacimento (tempestivo) di un requisito formale, segnatamente la mancata presentazione (tempestiva) di una dichiarazione di mantenimento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della [LBDM] (versione precedente).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se la direttiva [93/98] debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto d’autore relativo ad un’opera d’arte applicata estinto prima del 1o luglio 1995 per il mancato soddisfacimento di un requisito formale si sia estinto in via permanente.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione:
Qualora, in virtù della normativa nazionale, il diritto d’autore in parola debba essere considerato in qualche momento ripristinato, quale sia questo momento».
III – Procedimento dinanzi alla Corte e argomenti delle parti
A – Procedimento
32.
La decisione di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 13 aprile 2015.
33.
Le parti del procedimento principale, il governo portoghese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
34.
All’udienza, tenutasi il 10 marzo 2016, sono intervenuti i rappresentanti della Montis, della Goossens e della Commissione europea.
B – Sintesi delle osservazioni presentate
35.
A parere della Montis, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere estese all’articolo 17 della direttiva 98/71 e risolte nel senso che la precedente versione dell’articolo 21, paragrafo 3, della LBDM, è in contrasto con detta disposizione, cosicché i diritti d’autore sarebbero stati ripristinati il 17 novembre 1998 (vale a dire alla data in cui è entrata in vigore la direttiva 98/71).
36.
In subordine, la Montis sostiene che la disposizione controversa della LBDM è priva di effetti, in quanto contraria all’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna, di modo che i suoi diritti d’autore non sarebbero scaduti il 19 aprile 1993. In ulteriore subordine, essa afferma che gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna rientrano tra le «disposizioni nazionali» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98. Da tale premessa deduce che i diritti d’autore sono stati ripristinati il 1o luglio 1995, data limite per la trasposizione di detta direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali.
37.
La Goossens sostiene, in sintesi, che il 1o luglio 1995 non esistevano più diritti d’autore protetti nell’Unione sulle sedie Charly e Chaplin, sicché tali diritti non potevano rinascere per effetto della direttiva 93/98. Essa afferma, inoltre, che la giurisprudenza della Corte (segnatamente le sentenze Sony Music Entertainment ( 16 ) e Butterfly Music ( 17 )) non è pertinente per risolvere la presente causa, in quanto riguarda fattispecie nelle quali i diritti controversi erano protetti in un altro Stato membro dell’Unione e la loro estinzione era dovuta alla scadenza del periodo di protezione, e non, come nel presente caso, all’inosservanza di una formalità.
38.
La Goossens sostiene inoltre, richiamandosi alla sentenza Flos ( 18 ), che l’armonizzazione della durata di protezione non concerne le modalità di esercizio dei diritti, sicché l’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM non sarebbe in contrasto con la direttiva 93/98.
39.
Tuttalpiù, secondo la Goossens, il ripristino dei diritti d’autore sulle sedie Charly e Chaplin avrebbe avuto luogo il 1o dicembre 2003, cioè alla data in cui è stato abrogato l’articolo 21 della LBDM. L’imperativo di certezza del diritto impedirebbe di considerare il 1o luglio 1995 quale data della rinascita di tali diritti. La Goossens propone quindi di rispondere in senso negativo alla prima questione pregiudiziale, il che renderebbe superfluo pronunciarsi sulle altre due.
40.
Il governo portoghese afferma che il principio del ripristino dei diritti d’autore è contrario agli obiettivi della direttiva 93/98, ma, nell’ipotesi in cui la Corte non accogliesse tale tesi, sostiene che il ripristino dei diritti d’autore estinti si verifica, a tenore di detta direttiva, a prescindere dal motivo della loro estinzione, specialmente se esso era contrario alla Convenzione di Berna. Pertanto, detto governo suggerisce di rispondere alla terza questione dichiarando che la data di ripristino dei diritti d’autore della Montis è il 1o luglio 1995.
41.
La Commissione non concorda con il giudice del rinvio, il quale limita il ripristino dei diritti d’autore ai casi nei quali il periodo di protezione era scaduto per effetto della normativa nazionale anteriore alla direttiva (sempreché detto periodo fosse inferiore a quello previsto nella medesima direttiva, ossia settanta anni). A parere della Commissione, la giurisprudenza negherebbe qualsiasi rilevanza alla causa di estinzione dei diritti d’autore, cosicché la direttiva 93/98 si applicherebbe anche quando tali diritti si siano estinti a causa dell’inosservanza di una formalità.
42.
La Commissione afferma che la Corte di giustizia del Benelux conclude erroneamente per la sussistenza dei diritti d’autore basandosi esclusivamente sul diritto nazionale, in ragione del fatto che era quest’ultimo a stabilire la loro durata prima che entrasse in vigore la direttiva. A suo avviso, l’articolo 10, paragrafo 2, di quest’ultima concede due opzioni per il ripristino dei diritti d’autore sulle sedie Charly e Chaplin: la Montis potrebbe dimostrare che tali diritti erano protetti in uno Stato membro al 1o luglio 1995, oppure avvalersi della tutela conferita dalla direttiva 92/100.
43.
In ogni caso, la Commissione sottolinea la contrarietà alla Convenzione di Berna dell’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM e il fatto che mantenere l’effetto estintivo (dei diritti d’autore) derivante dalla mancanza della dichiarazione richiesta da detta disposizione della LBDM è incompatibile non solo con gli obiettivi della direttiva 93/98, ma anche con il diritto fondamentale di proprietà, garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «Carta»), che comprende la proprietà intellettuale. La Commissione propone, in definitiva, di rispondere al giudice del rinvio che la direttiva 93/98 si applica, a decorrere dal 1o luglio 1995, a diritti d’autore come quelli oggetto del presente procedimento, che si sono estinti a causa dell’inosservanza di un requisito formale da parte del loro titolare.
IV – Analisi delle questioni pregiudiziali
A – Precisazioni preliminari
44.
La prima precisazione riguarda la richiesta della Montis ( 19 ) di estendere l’esame delle questioni pregiudiziali all’analisi dell’articolo 17 della direttiva 98/71, richiesta che, a mio avviso, non può essere accolta.
45.
Sebbene si tratti di nozioni ben note, ricordo che la procedura instaurata dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti ( 20 ). La Corte ha dichiarato che il suo dialogo con i giudici nazionali si articola attraverso un procedimento non contenzioso, indipendente da ogni iniziativa delle parti e nel corso del quale queste ultime sono solamente invitate a presentare le loro osservazioni. Essendo quindi riservata al giudice nazionale la facoltà di definire le questioni, le parti non possono modificarne il tenore ( 21 ).
46.
La Corte di giustizia del Benelux non si trova confrontata con una questione dello Hoge Raad relativa all’articolo 17 della direttiva 98/71 ( 22 ), né fa riferimento a tale direttiva nelle sue questioni pregiudiziali, al pari delle altre parti del procedimento. Quand’anche, per ipotesi, la Corte potesse riformulare le questioni che le vengono sottoposte, per fornire al giudice del rinvio ulteriori elementi di giudizio, ritengo che la richiesta della Montis non potrebbe essere accolta, poiché gli atti di causa non contengono informazioni sufficienti per fornire una risposta in relazione all’articolo 17 della direttiva 98/71. Di conseguenza, propongo di non ampliare l’oggetto della discussione oltre i termini delle questioni pregiudiziali.
47.
La seconda precisazione riguarda i diritti d’autore della Montis sulle sedie, diritti la cui esistenza in quanto tali non è in discussione nella controversia principale. Sebbene ne sia contestata la reviviscenza in forza della direttiva 93/98, nessuna delle parti – né il giudice a quo – ha messo in dubbio che la poltrona Charly e la sedia Chaplin presentino tutte le caratteristiche necessarie per godere della tutela sia delle norme sui disegni e modelli, sia di quelle che proteggono i diritti d’autore, conformemente al principio del cumulo sancito dalla legislazione del Benelux e dall’articolo 17 della direttiva 98/71.
48.
Questa seconda osservazione ha una certa importanza, dato che, su un piano più generale, non è facile distinguere quando un oggetto (nella fattispecie, una sedia o una poltrona) possa essere qualificato come «opera artistica» idonea, per le sue peculiari caratteristiche, a beneficiare della tutela garantita dai diritti d’autore. Non sarà necessario esaminare tale questione (che peraltro dipende in ampia misura da valutazioni di fatto relative all’originalità e al valore creativo di ciascun oggetto, a fronte delle sue esigenze funzionali), dato che, lo ripeto, nella controversia a qua non si mette in dubbio che la poltrona Charly e la sedia Chaplin godano della tutela dei diritti d’autore. Occorre rilevare che l’articolo 17 della direttiva 98/71 conferisce agli Stati membri il potere di «determina[re] l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità», ove la loro legislazione conferisca la protezione dei diritti d’autore ai disegni o modelli.
49.
La terza precisazione riguarda il modo in cui il giudice del rinvio ha formulato le sue questioni. Per i motivi che mi accingo ad esporre, ritengo che la soluzione della seconda questione non dipenda necessariamente da una risposta affermativa alla prima.
50.
Senza ammettere, dunque, tale presunta interdipendenza nei termini in cui è stata prospettata, inizierò esaminando l’applicabilità della direttiva 93/98 al caso di specie, il che richiede di interpretarne l’articolo 10, paragrafo 2. Sulla scorta di tale esame, sarà possibile valutare, in secondo luogo, la compatibilità con la direttiva 93/98 del requisito formale controverso (la dichiarazione di mantenimento di cui alla precedente versione dell’articolo 21 della LBDM). Si dovrà infine precisare, se del caso, in quale momento intervenga il ripristino dei diritti d’autore oggetto della controversia principale.
B – Sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 e la sua applicazione alla controversia
1. Riflessioni generali
51.
Dal considerando 11 della direttiva 93/98 ( 23 ) risulta che il legislatore dell’Unione ha armonizzato la durata dei diritti d’autore, e di alcuni diritti connessi, per istituire un livello di protezione elevato che rispondesse tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo della creatività letteraria e artistica nell’Unione.
52.
Sono quindi stati previsti quali termini validi, e identici in tutta l’Unione, la durata della vita dell’autore e il settantesimo anno post mortem auctoris (p.m.a.), tanto per le opere letterarie e artistiche quanto per quelle cinematografiche o audiovisive ( 24 ), nonché il cinquantesimo anno dopo l’esecuzione, per gli interpreti od esecutori, o la fissazione, per i produttori di fonogrammi ( 25 ).
53.
Per quanto riguarda il calcolo di tali termini, l’articolo 8 della direttiva 93/98 prevedeva che essi decorrevano dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui aveva avuto luogo il fatto costitutivo del diritto d’autore o del diritto connesso.
54.
In tale contesto, e con il medesimo obiettivo di armonizzare le durate di protezione, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 ha introdotto una norma che ripristinava i diritti d’autore negli Stati membri nei quali erano divenuti di pubblico dominio, in due situazioni alternative: a) se al 1o luglio 1995 ( 26 ) essi erano ancora protetti in almeno uno Stato membro, o b) se l’oggetto soddisfaceva ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100.
55.
L’idea di fondo era, in sintesi, che la reviviscenza ( 27 ) del diritto d’autore negli Stati membri in cui esso non era più protetto avrebbe unificato il periodo di protezione per il tempo necessario a raggiungere il limite massimo stabilito dalla direttiva 93/98. In tal modo si sarebbero evitate le distorsioni provocate dalla difformità delle durate sulla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la concorrenza ( 28 ).
56.
Mentre la prima condizione alternativa (vale a dire il perdurare della protezione in almeno uno Stato membro fino al 1o luglio 1995) è già stata esaminata dalla Corte, come mi accingo ad esporre, non è accaduto lo stesso per la seconda. E certamente non è semplice accertare quando un’opera soddisfi «ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE».
2. Sulla prima condizione alternativa
57.
Nella sentenza Butterfly Music ( 29 ) è stato interpretato per la prima volta l’articolo 10 della direttiva 93/98, e in particolare il suo paragrafo 2 ( 30 ). La Corte ha sottolineato che, conformemente a detto paragrafo, l’applicazione delle durate di protezione previste poteva avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione meno lunga, di proteggere nuovamente opere ed oggetti caduti in pubblico dominio.
58.
La Corte ha riconosciuto, nel contempo, che tale conseguenza risultava dall’espressa volontà del legislatore comunitario ( 31 ), confermando che lo scopo era raggiungere il prima possibile l’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali che disciplinavano le durate di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi ( 32 ) e di evitare che taluni diritti fossero estinti in alcuni Stati membri mentre erano protetti in altri ( 33 ).
59.
Tale interpretazione è stata precisata nella sentenza Sony Music Entertainment, in cui è stato dichiarato che la prima delle condizioni alternative dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 implica la previa esistenza di una protezione del bene in almeno uno Stato membro, anche se non necessariamente quello in cui è chiesta la protezione ( 34 ). La Corte ha aggiunto che la durata armonizzata si applica anche quando l’oggetto del diritto d’autore non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione ( 35 ).
60.
Infine, nella sentenza Flos ( 36 ), la Corte ha riconosciuto, in primo luogo, il principio del cumulo della protezione dei diritti d’autore con quella dei disegni e modelli ( 37 ) e, in secondo luogo, ha negato che gli Stati membri possano stabilire la durata della protezione dei diritti d’autore, poiché la medesima è già stata fissata dalla direttiva 93/98 ( 38 ). Ha concluso che, «in forza dell’[articolo] 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento della protezione del diritto d’autore previste dagli Stati membri, in particolare quella relativa al grado di originalità, e per i quali la durata fissata all’[articolo] 1 della direttiva 93/98, in combinato disposto con l’[articolo 10], [paragrafo 2], della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della protezione del diritto d’autore di tale Stato membro» ( 39 ).
61.
Trasponendo tale giurisprudenza al caso delle sedie Charly e Chaplin, e supponendo che questi due oggetti possano beneficiare della protezione dei diritti d’autore (circostanza che, lo ripeto, nessuno ha messo in discussione), l’effetto «restauratore» della direttiva 93/98 andrebbe applicato ai diritti d’autore della Montis se quest’ultima dimostrasse che al 1o luglio 1995 essi erano ancora protetti in uno Stato membro, nei Paesi Bassi o in qualsiasi altro.
62.
Tuttavia, in risposta al quesito, formulato in udienza, se le sedie fossero protette da diritti d’autore in uno Stato membro (in quanto sembrava che nelle memorie presentate si contestasse l’esistenza di tali diritti in Germania), sia la Montis che la Goossens hanno risposto chiaramente in senso negativo.
63.
Occorre muovere, dunque, dal fatto assodato che il 1o luglio 1995 le sedie Charly e Chaplin non godevano della protezione dei diritti d’autore in uno Stato dell’Unione. Ne consegue che la Montis non può invocare l’effetto retroattivo dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 basandosi sulla prima condizione alternativa che ne fa scattare l’applicazione ( 40 ).
3. Sulla seconda condizione alternativa
64.
L’interpretazione dell’altro requisito alternativo è più problematica, in quanto entra in gioco la durata di protezione prevista dalla direttiva 93/98, ai sensi del suo articolo 10, paragrafo 2, la cui ultima frase rinvia alla direttiva 92/100. Ho già anticipato che non esiste giurisprudenza sul punto.
65.
La formulazione di tale frase e la successiva lettura della direttiva 92/100 creano una certa confusione, poiché non è facile individuare i «criteri per la protezione» che sarebbero previsti da quest’ultima ( 41 ). In realtà, la direttiva 92/100 si limita ad indicare, all’articolo 2, i titolari e gli oggetti del diritto di noleggio e di prestito, nonché altri diritti connessi ai diritti d’autore, sulle opere protette da questi ultimi ( 42 ).
66.
Sebbene in alcuni casi la direttiva 92/100 enunci determinate condizioni che devono essere rispettate, come quella relativa al produttore cinematografico (articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino) ( 43 ), in altri non le specifica, come nel caso del produttore di fonogrammi (articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino). Ma in tutti i casi devono essere soddisfatti i requisiti generali di protezione previsti da detta direttiva ( 44 ), compreso quello della durata di protezione di cui all’articolo 12 ( 45 ).
67.
Per quanto qui rileva, occorre sottolineare che anche l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 92/100 limitava il ripristino dei diritti riconosciuti nella stessa a quelli che, «al 1o luglio 1994, [fossero] ancora tutelati dalle normative degli Stati membri (…) o che, a tale data, [fossero] conformi ai requisiti di protezione a norma della presente direttiva» ( 46 ).
68.
Forse lo si comprende meglio in una prospettiva storica: la direttiva 92/100 ha imposto per la prima volta agli Stati membri di tutelare taluni diritti che o non erano protetti in tutti gli Stati o non erano protetti in nessuno di essi ( 47 ). Il caso più evidente è quello del diritto dell’artista esecutore per le fissazioni della sua prestazione artistica ( 48 ), introdotto dalla stessa direttiva 92/100.
69.
Alla luce di tali indizi, e tornando alla direttiva 93/98, sembra che il rinvio contenuto nel suo articolo 10, paragrafo 2, in fine, alla direttiva 92/100 debba essere inteso nel senso che confermava – e, se del caso, estendeva – la protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi su opere o beni che ne godevano già al 1o luglio 1994, o che avrebbero dovuto beneficiarne se i rispettivi Stati membri avessero recepito la direttiva 92/100 nei loro ordinamenti nazionali ( 49 ).
70.
La direttiva 93/98 non mirava al ripristino retroattivo dei diritti d’autore e dei diritti sulle realizzazioni caduti in pubblico dominio negli Stati membri, poiché tale misura non era necessaria per il buon funzionamento del mercato interno ( 50 ). Essa era intesa solo a fare in modo che la protezione ivi prevista raggiungesse i diritti e i beni che, alternativamente, erano ancora protetti in uno Stato membro al 1o luglio 1995 o potevano beneficiare di tale protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100. Pertanto, il suo obiettivo era, come ho già ricordato, unificare la durata di protezione in tutta l’Unione ed evitare così le distorsioni provocate dalle difformità tra le durate di protezione nazionali ( 51 ).
71.
In ogni caso, la domanda della Montis riguarda il ripristino dei suoi diritti d’autore e la tutela conferita dai medesimi alle sue sedie, ma non un diritto di noleggio o di prestito né altri diritti d’autore (o diritti connessi) tra quelli specificamente previsti dalla direttiva 92/100. Pertanto, essa non può neppure invocare il rinvio di cui all’articolo 10, paragrafo 2, in fine, della direttiva 93/98.
4. Sul possibile rinvio alla direttiva 98/71
72.
In udienza è emerso un certo consenso tra le parti nell’interpretare il rinvio alla direttiva 92/100 contenuto nell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 in modo elastico e dinamico, nel senso di estenderlo a tutte le norme di armonizzazione di diritti di proprietà intellettuale, compresi i disegni e modelli, la cui tutela giuridica a livello dell’Unione è disciplinata dalla direttiva 98/71. In tal modo, si stabilirebbe la protezione dei diritti d’autore corrispondenti al diritto sul modello delle sedie oggetto della controversia principale.
73.
Tuttavia, siffatta estensione dell’ambito del rinvio in parola non mi convince.
74.
Anzitutto, sotto un profilo meramente formale, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/116, che codifica la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, riprende con identica formulazione l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98, lasciando inalterato il rinvio alla direttiva 92/100. Tale elemento sarebbe sufficiente a dimostrare che il legislatore non intendeva estendere il rinvio ad altri tipi di diritti di proprietà intellettuale. Infatti, adottando nel 2006 la menzionata direttiva di codificazione, esso avrebbe potuto estendere senza difficoltà tale rinvio alla direttiva 98/71 concernente la protezione dei modelli, che era già in vigore, ma non lo ha fatto.
75.
D’altro canto, sotto il profilo sostanziale, era logico che la direttiva 2006/116 incorporasse esattamente il medesimo rinvio alla direttiva 92/100, in quanto la durata dei diritti tutelati da quest’ultima, inizialmente basata su periodi minimi, era stata sostituita dalla durata prevista agli articoli 2 e 3 della direttiva 93/98 ( 52 ). In altri termini, la durata di protezione dei diritti di cui alla direttiva 92/100 era disciplinata in realtà nella direttiva 93/98. Di conseguenza, la trasposizione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 nella direttiva 2006/116 era necessaria per garantire la durata di protezione dei diritti sanciti dalla direttiva 92/100, in particolare nei casi in cui tali diritti non erano riconosciuti in tutti gli Stati membri.
76.
Orbene, per quanto riguarda la direttiva 98/71, da un lato, la durata della protezione dei diritti sui modelli è disciplinata dall’articolo 10 ed è impostata su periodi quinquennali, vale a dire in modo molto diverso rispetto alla durata della protezione dei diritti d’autore e diritti connessi. Dall’altro, il collegamento tra i diritti sui modelli e i diritti d’autore era stata realizzato attraverso l’articolo 17 di detta direttiva, che rinvia sostanzialmente al diritto nazionale. In tali circostanze, non occorreva anche un rinvio basato su un’interpretazione molto ampia del rinvio alla direttiva 92/100, né si vede a quale obiettivo legislativo avrebbe risposto tale nuovo rinvio.
5. Corollario
77.
Riassumendo: a) la Montis non può beneficiare dell’articolo 10, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 93/98, dopo avere ammesso che i suoi diritti d’autore sulle sedie Charly e Chaplin non erano protetti, alla data stabilita, in alcuno Stato dell’Unione, e b) non può neppure godere della tutela conferita dalla direttiva 92/100, dato che il rinvio alla stessa contenuto nell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 non è applicabile a tale tipologia di diritti d’autore, ma solo a quelli menzionati dalla medesima direttiva 92/100. Inoltre, come si è rilevato, non è possibile estendere il rinvio alla protezione prevista dalla direttiva 98/71 per i disegni e modelli.
78.
Tuttavia, la direttiva 93/98 sarebbe applicabile ai diritti d’autore della Montis nel caso in cui l’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM, impedendo la reviviscenza dei diritti d’autore, fosse incompatibile con detta direttiva, in quanto contrario all’obiettivo perseguito dal suo articolo 10, paragrafo 2. Ed è esattamente questo il senso della seconda questione sollevata dalla Corte di giustizia del Benelux.
C – Sulla compatibilità dell’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM con la direttiva 93/98
79.
Il protocollo ( 53 ), firmato a Bruxelles il 20 giugno 2002, ha abrogato, con effetto dal 1o dicembre 2003, l’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione) della LBDM e il suo corollario, l’articolo 24 della medesima legge. L’abrogazione era motivata, come ho già anticipato, dal fatto che lo Hoge Raad aveva dichiarato tali disposizioni contrarie all’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna ( 54 ) e l’articolo 9 dell’accordo ADPIC imponeva agli Stati firmatari il rispetto di detta convenzione.
80.
Tale decisione sembrava logica, in quanto la LBDM stabiliva che i titolari di diritti d’autore su modelli o disegni, se volevano conservarli, dovevano presentare una dichiarazione di mantenimento entro l’anno precedente alla scadenza di ogni periodo quinquennale di protezione. Tale dichiarazione costituiva, in realtà, una delle formalità vietate dall’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna ed è quindi stata eliminata dalla LBDM.
81.
Tenuto conto del collegamento tra la Convenzione di Berna e il diritto dell’Unione, attraverso l’articolo 9, paragrafo 1, dell’ADPIC, si deve ritenere che l’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM fosse parimenti incompatibile, a partire dall’entrata in vigore di detto accordo, con il diritto dell’Unione.
82.
L’incompatibilità dell’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM con il diritto internazionale e, susseguentemente, con il diritto dell’Unione attraverso il binomio ADPIC – Convenzione di Berna non risolve, tuttavia, la discussione sul suo rapporto con la direttiva 93/98.
83.
La Goossens afferma che la direttiva 93/98 non ha armonizzato le modalità di esercizio dei diritti d’autore. Tale affermazione non è del tutto corretta, in quanto l’articolo 8 della direttiva 93/98 disciplina il calcolo delle durate, fattore che incide sull’esercizio di tali diritti. Ma, anche se fosse corretto, siffatto argomento non consentirebbe di preservare l’efficacia dell’articolo 21 (precedente versione) della LBDM dopo l’entrata in vigore della direttiva 93/98.
84.
Quand’anche l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 93/98 non riguardasse gli aspetti procedurali dell’esercizio dei diritti d’autore su disegni o modelli, sarebbe illogico – e assolutamente formalistico – accettare il mantenimento dell’articolo 21 della LBDM (precedente versione) nel contesto di una protezione dei diritti d’autore ampliata temporalmente (settanta anni), come quella istituita da detta direttiva, che impone anche il ripristino di diritti d’autore già estinti.
85.
Se la direttiva 93/98 è ispirata ai principi fondamentali della Convenzione di Berna (alla quale fa riferimento a più riprese) ( 55 ), e uno di essi è il divieto di subordinare i diritti d’autore a determinate formalità amministrative, difficilmente si potrebbe ammettere che, dopo l’entrata in vigore della direttiva 93/98, il requisito di cui all’articolo 21 della LBDM (precedente versione) perduri in una norma nazionale (nella fattispecie, del Benelux) in quanto condizione per la sussistenza di questi stessi diritti. Se tale formalità non fosse stata imposta, o fosse stata abolita tempestivamente, il titolare dei diritti d’autore garantiti dalla direttiva 93/98 avrebbe potuto beneficiare dei vantaggi che quest’ultima gli conferisce per quanto riguarda l’estensione del periodo di tutela. Il mantenimento del requisito di cui all’articolo 21 (precedente versione) della LBDM escludeva radicalmente tale possibilità e privava quindi di effetto utile la direttiva 93/98.
86.
Inoltre, limitando in tal modo i diritti d’autore, l’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM pregiudicava l’efficacia della direttiva 93/98, in quanto impediva che si realizzassero gli obiettivi menzionati al suo undicesimo considerando ( 56 ), ossia istituire un livello di protezione elevato e creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica.
87.
Ritengo, pertanto, che l’effetto utile dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98 non fosse compatibile, dopo la scadenza del relativo termine di trasposizione, con l’applicazione di una norma nazionale come l’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM, in forza del quale i diritti d’autore su un’opera, estinti prima del 1o luglio 1995 a causa dell’inosservanza di una formalità, continuano ad essere considerati estinti.
88.
Tuttavia, tale deduzione richiede due precisazioni. La prima è che l’incompatibilità dell’articolo 21 della LBDM con la direttiva 93/98 si ha, come si è già detto, a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima. Non si può sostenere, sulla base della direttiva 93/98, che l’articolo 21 della LBDM (precedente versione) era incompatibile con detta direttiva prima che la medesima esistesse giuridicamente, ancorché detto articolo fosse contrario alla Convenzione di Berna, all’epoca estranea al diritto dell’Unione.
89.
La seconda precisazione è che, essendo la lite tra la Montis e la Goosseens una controversia inter privatos, occorre segnalare al giudice chiamato a dirimerla la mancanza di effetto diretto orizzontale delle direttive, anche di fronte a norme chiare, precise e incondizionate che conferiscano diritti o impongano obblighi ai singoli ( 57 ). In siffatto contesto, la giurisprudenza della Corte impone al giudice nazionale di interpretare il suo diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, onde garantire la piena efficacia della direttiva e pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima ( 58 ).
90.
L’obbligo del giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova, tuttavia, i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare quelli della certezza del diritto e dell’irretroattività, e non legittima un’interpretazione contra legem del diritto nazionale ( 59 ).
91.
Sebbene spetti al giudice del rinvio stabilire se possa interpretare il diritto nazionale – relativamente al periodo sopra indicato – alla luce della direttiva 93/98, qualora, come sospetto, ciò non gli fosse possibile, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale a quello dell’Unione potrebbe invocare la giurisprudenza relativa al risarcimento dei danni provocati da tale circostanza, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalla medesima giurisprudenza ( 60 ).
92.
Infine, per quanto riguarda l’eventuale applicazione diretta dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, che tutela il diritto di proprietà intellettuale, norma alla quale ha fatto riferimento la Commissione ( 61 ), è sufficiente rilevare che i fatti di causa risalgono a date nelle quali la Carta non aveva effetti giuridici vincolanti. Ritengo quindi superflua la discussione sul punto se detta disposizione della Carta potesse conferire ai singoli un diritto soggettivo, ai sensi della giurisprudenza Kücükdeveci ( 62 ), che ne ha ammesso l’applicazione in una controversia inter privatos riconducibile all’ambito della direttiva 93/98.
93.
Pertanto, la normativa nazionale controversa – nel periodo in cui è stata in vigore – non poteva violare l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, che all’epoca era privo di effetti giuridici. Ad ogni modo, tenuto conto degli effetti estintivi del requisito di forma di cui all’articolo 21, paragrafo 3 (precedente versione), della LBDM, non si potrebbe addebitare alla controparte nel procedimento principale neppure l’eventuale violazione del diritto di proprietà.
D – Sulla data di ripristino dei diritti d’autore
94.
Sono comprensibili i dubbi relativi al momento in cui è intervenuto il ripristino dei diritti d’autore sulla poltrona Charly e la sedia Chaplin. La Montis sostiene che deve essere ricondotto alla data in cui tali diritti si sono estinti, vale a dire il 18 aprile 1993. Non credo, tuttavia, che la direttiva 93/98 possa costituire il fondamento di questa deduzione, la quale potrebbe però essere suffragata da argomenti di natura diversa.
95.
Infatti, il giudice nazionale potrebbe eventualmente ritenere che l’abrogazione dell’articolo 21 della LBDM (precedente versione) ad opera del protocollo abbia effetto retroattivo, di modo che l’estinzione dei diritti d’autore dovuta a detta disposizione sarebbe invalida ex tunc (fatti salvi i diritti dei terzi). I giudici dei paesi del Benelux potrebbero inoltre statuire, ove il loro ordinamento lo consenta, che l’incompatibilità dell’articolo 21 della LBDM (precedente versione) con la Convenzione di Berna precludeva, sempre con effetto ex tunc, l’estinzione dei diritti d’autore per inosservanza di formalità amministrative. In entrambi i casi, più che di reviviscenza dei diritti d’autore estinti, si tratterebbe della constatazione del fatto che, sotto il profilo giuridico, tali diritti non si sono mai estinti. Tuttavia, per giungere all’una o all’altra soluzione, i suddetti giudici non potrebbero contare, a mio avviso, sull’aiuto della Corte, che non è competente né ad interpretare il diritto nazionale (nella fattispecie, la LBDM e il protocollo che l’ha parzialmente abrogata), né a confrontarlo con norme di diritto internazionale (la Convenzione di Berna) che non formavano parte del diritto dell’Unione.
96.
A mio parere, il ripristino dei diritti d’autore introdotto dalla direttiva 93/38 ha avuto luogo, sotto il profilo del diritto dell’Unione, il 1o luglio 1995, vale a dire alla data prevista dal suo articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1. Il legislatore comunitario ha precisato (articolo 13, paragrafo 1) che gli Stati membri dovevano adottare, entro quella data, le misure necessarie per conformarsi al nuovo regime unificato dei diritti d’autore, compreso l’eventuale ripristino dei medesimi (derivante dall’articolo 10, paragrafo 2). Era inoltre consapevole della possibile «utilizzazione (…) effettuata» da terzi prima della suddetta data, utilizzazione che esso lasciava impregiudicata, unitamente ai diritti acquisiti, pur estendendo a settanta anni la durata di protezione.
97.
Tuttavia, credo che sia opportuno distinguere tale data da altre due: la prima è quella del momento (il 19 aprile 1993) in cui, senza soluzione di continuità, rivivrebbero i diritti d’autore divenuti di pubblico dominio senza causa giuridicamente ammissibile. Sarebbe quello il momento del ripristino se i giudici olandesi dichiarassero illegittima la dichiarazione di mantenimento e stabilissero che tale condizione, essendo considerata come non apposta, non è mai esistita. In tal caso, sarebbe applicabile la durata di protezione di settanta anni p.m.a. dei diritti d’autore ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/38, in quanto i diritti della Montis sarebbero stati protetti, nonostante tutto, in uno Stato membro al 1o luglio 1995.
98.
La seconda data ( 63 ) è quella dell’entrata in vigore del protocollo che ha abrogato l’articolo 21 (precedente versione) della LBDM, il 1o dicembre 2003. Trattandosi di diritto del Benelux, che per questo tipo di procedimenti è considerato alla stessa stregua del diritto nazionale, non spetta alla Corte interpretarlo. Se, come propongo, la data di ripristino dei diritti d’autore della Montis può essere, sotto il profilo del diritto dell’Unione, solo il 1o luglio 1995, incombe ai giudici nazionali chiarire cosa comporti la data di entrata in vigore del protocollo e i suoi eventuali effetti retroattivi. Sebbene l’interpretazione di tale norma interna non rientri nelle mie competenze, se ne potrebbe forse dedurre che i diritti ripristinati della Montis sono inopponibili ai terzi fino al 1o dicembre 2003, il che mi porta a un’ultima riflessione sulla tutela dei diritti dei terzi di buona fede.
99.
Naturalmente, non si può chiedere a questi terzi una compensazione economica per l’uso indebito di tali diritti prima della data del loro ripristino, il 1o luglio 1995, visto il chiaro dettato dell’articolo 10, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 93/98. Tuttavia, la seconda frase del medesimo paragrafo impone agli Stati membri di adottare misure di protezione dei diritti acquisiti da terzi, concedendo loro un margine di discrezionalità molto ampio per legiferare.
100.
In tali circostanze, con la riserva esposta nei paragrafi precedenti, spetta al diritto nazionale disciplinare gli effetti dell’abrogazione dell’articolo 21 (precedente versione) della LBDM a decorrere dal 1o dicembre 2003, conformemente al protocollo, e stabilire se detta abrogazione possa essere considerata una misura legislativa di tale natura, proporzionata allo scopo perseguito dalla direttiva. Poiché la Corte di giustizia del Benelux non ha espressamente sollevato questioni relative all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 93/98, non occorre approfondire tale aspetto della controversia.
V – Conclusione
101.
Alla luce degli argomenti sopra svolti, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dalla Corte di giustizia del Benelux:
1)
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, osta a una norma nazionale in forza della quale i diritti d’autore su un’opera artistica che si erano estinti, a motivo della mera inosservanza di una formalità amministrativa, prima del 1o luglio 1995, continuano ad essere considerati estinti. Spetta al giudice nazionale accertare se, nelle circostanze della controversia tra privati che gli è stata sottoposta, possa interpretare il suo diritto in conformità con la menzionata direttiva e disapplicare, se del caso, la norma nazionale.
2)
L’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/38 deve essere interpretato nel senso che i diritti d’autore rientranti nel suo ambito di applicazione sono ripristinati con effetto dal 1o luglio 1995.
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) La decisione di rinvio delle questioni pregiudiziali, del 13 dicembre 2013, è stata adottata ai sensi dell’articolo 6 del Trattato del 31 marzo 1965 relativo all’istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux.
( 3 ) Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, firmato a Bruxelles il 20 giugno 2002.
( 4 ) Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 1993, L 290, pag. 9).
( 5 ) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), come modificata il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»). La versione in spagnolo può essere consultata all’indirizzo .
( 6 ) In particolare, dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).
( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 2006, L 372, pag. 12).
( 8 ) Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), modificata dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU 2006, L 376, pag. 28).
( 9 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).
( 10 ) V. considerando 8 della direttiva 98/71.
( 11 ) Approvato dalla Comunità europea mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).
( 12 ) Tractatenblad, n. 1966, pag. 13.
( 13 ) A norma dell’articolo 24, la dichiarazione prevista dall’articolo 21, accompagnata dal versamento della tassa corrispondente, deve essere effettuata nell’anno precedente all’estinzione del diritto esclusivo sul disegno o modello.
( 14 ) Secondo il Commentario comune dei governi dei paesi del Benelux relativo al requisito della dichiarazione di mantenimento (citato dall’avvocato generale Timmerman al punto 3.6 delle sue conclusioni dinanzi alla Corte di giustizia del Benelux), «(…) è parso indispensabile sanzionare con una certa severità la mancanza di tale dichiarazione; il diritto d’autore non dichiarato si estingue simultaneamente al diritto sul modello con cui è stato cumulato».
( 15 ) V. supra, nota 3.
( 16 ) Sentenza del 20 gennaio 2009 (C‑240/07; EU:C:2009:19).
( 17 ) Sentenza del 29 giugno 1999 (C‑60/98, EU:C:1999:333).
( 18 ) Sentenza del 27 gennaio 2011 (C‑168/09; EU:C:2011:29).
( 19 ) V. supra, paragrafo 35.
( 20 ) V. sentenza del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya (C‑197/10; EU:C:2011:590, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
( 21 ) V. sentenza del 6 luglio 2000, ATB e a. (C‑402/98; EU:C:2000:366, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) Tuttavia, la Montis afferma nelle sue osservazioni (pagina 2, punto 5) di aver fatto valere, nell’atto presentato il 21 febbraio 2014 dinanzi alla Corte di giustizia del Benelux, il ripristino dei suoi diritti d’autore sulla base dell’articolo 17 della direttiva 98/71.
( 23 ) V. il paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
( 24 ) Rispettivamente articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della direttiva 93/98.
( 25 ) Rispettivamente articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/98.
( 26 ) Tale data proviene dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/98.
( 27 ) Per esprimere il medesimo fenomeno giuridico si utilizzano indistintamente i termini ripristino, ricostituzione, rinascita o reviviscenza del diritto.
( 28 ) V. considerando 3 della direttiva 2006/116, cit. alla nota 7. Le distorsioni non erano puramente ipotetiche, come dimostrava la sentenza del 24 gennaio 1989, EMI Electrola/Patricia Im- und Export e a. (341/87; EU:C:1989:30).
( 29 ) C‑60/98, EU:C:1999:333.
( 30 ) La questione posta dal giudice del rinvio riguardava la protezione dei diritti acquisiti da terzi, ossia il paragrafo 3.
( 31 ) La Corte deduceva tale volontà dal confronto tra la proposta originaria della Commissione (secondo cui le sue disposizioni si applicavano «ai diritti che non sono scaduti al 31 dicembre 1994») e le modifiche introdotte dal Parlamento europeo nella nuova versione, ripresa, nelle linee essenziali, dalla versione definitiva della direttiva 93/98. V. sentenza del 19 giugno 1999, Butterfly Music (C‑60/98, EU:C:1999:333, punti 18 e 19).
( 32 ) Finalità enunciata al considerando 2 della direttiva 93/98.
( 33 ) Sentenza del 29 giugno 1999, Butterfly Music (C‑60/98, EU:C:1999:333, punto 20).
( 34 ) Sentenza del 20 gennaio 2009, Sony Music Entertainment (C‑240/07; EU:C:2009:19, punto 22).
( 35 ) Idem, punto 25.
( 36 ) Sentenza del 27 gennaio 2011 (C‑168/09; EU:C:2011:29).
( 37 ) Idem, punti 37 e 38.
( 38 ) Idem, punto 39.
( 39 ) Idem, punto 41.
( 40 ) È irrilevante il fatto che, secondo la Montis, sia stato possibile produrre la prova dell’esistenza di tali diritti in Germania nell’ambito di un’altra causa con un terzo, dato che il presente procedimento pregiudiziale costituisce un incidente processuale nella controversia dinanzi allo Hoge Raad (Corte suprema) olandese, in cui non si possono discutere i fatti né produrre nuove prove.
( 41 ) La Commissione ha ammesso, in udienza, che la direttiva 92/100 non contiene i «criteri per la protezione» ai quali rinvia l’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98.
( 42 ) In particolare, detta disposizione fa riferimento ai diritti esclusivi di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito, che possono spettare: all’autore (per l’originale e le copie della propria opera), all’artista interprete o esecutore (per le fissazioni della sua prestazione artistica), al produttore di fonogrammi (per i propri fonogrammi) e al produttore della prima fissazione di una pellicola (per l’originale e le copie della sua pellicola).
( 43 ) Deve trattarsi della prima fissazione di una pellicola – che è anche definita in tale disposizione – e i diritti si estendono unicamente all’originale e alle copie.
( 44 ) Per i produttori di fonogrammi si tratterebbe di un periodo minimo di venti anni, per effetto del rinvio alla Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961), articolo 14 (versione spagnola all’indirizzo 289758).
( 45 ) Reinbothe, J., e von Lewinski, S., The EC Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy, Londra, 1993, pag. 120.
( 46 ) Il corsivo è mio.
( 47 ) V. Commissione delle Comunità europee, Libro verde Il diritto di autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto di autore che richiedono un’azione immediata COM(88) 172 def., pag. 159.
( 48 ) Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/100.
( 49 ) Walter, M.M., «Term Directive – Article 10 Application in time», in Walter, M.M. e Von Lewinski, S., European Copyright Law – A Commentary, Oxford, 2010, pag. 622.
( 50 ) Jorna, K., e Martin-Prat, M., «New rules for the game in the European copyright field and their impact on existing situations», European intellectual Property Review (EIPR), 1994, pag. 148.
( 51 ) V., in relazione alla libera circolazione delle merci, sentenza del 17 maggio 1988, Warner Brothers e a. (158/86; EU:C:1988:242, punti da 10 a 16).
( 52 ) Ai sensi del suo articolo 11, che abroga espressamente gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100, i quali fissavano tale durata «minima», in attesa di un’«ulteriore armonizzazione», che è stata introdotta con la direttiva 93/98 (v. considerando 16 di quest’ultima direttiva).
( 53 ) V. ancora supra, nota 3.
( 54 ) Cit. supra, al paragrafo 17 delle presenti conclusioni. In virtù di detta convenzione, il godimento e l’esercizio dei diritti d’autore non sono soggetti ad alcuna formalità.
( 55 ) Considerando 1, 5, 12, 14, 17 e 22, nonché articoli 1 e 7.
( 56 ) Cit. supra, al paragrafo 9.
( 57 ) V. sentenza del 7 giugno 2007, Carp (C‑80/06; EU:C:2007:327, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
( 58 ) Sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C‑397/01 a C‑403/01; EU:C:2004:584, punto 113 e giurisprudenza citata), e del 15 settembre 2011, Mücksch (C‑53/10; EU:C:2011:585, punto 29 e giurisprudenza citata).
( 59 ) Sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a. (da C‑378/07 a C‑380/07; EU:C:2009:250, punto 199 e giurisprudenza citata).
( 60 ) Le condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità sono, in sintesi, le seguenti: a) la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli; b) deve essere possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva e c) deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato membro e il danno subito. V. sentenze del 24 gennaio 2012, Domínguez (C‑282/10; EU:C:2012:33, punto 43), e del 23 aprile 2009, Angelidaki e a. (da C‑378/07 a C‑380/07; EU:C:2009:250, punto 202), nonché la giurisprudenza ivi citata.
( 61 ) La Commissione sostiene, al punto 45 delle sue osservazioni, che la limitazione del diritto di proprietà intellettuale dovrebbe in ogni caso rispettare il suo contenuto essenziale, e richiama le sentenze del 24 novembre 2011, Scarlet Extended (C‑70/10; EU:C:2011:771, punto 43), e del 16 luglio 2015, Coty Germany (C‑580/13; EU:2015:485, punto 35). Tuttavia, non sembra che una norma che introduce in via eccezionale il ripristino retroattivo dei diritti d’autore, dopo che i medesimi sono divenuti di pubblico dominio, costituisca il nucleo essenziale del diritto di proprietà.
( 62 ) Sentenza del 19 gennaio 2010 (C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 56).
( 63 ) La Montis ha suggerito una terza data, il 17 novembre 1998, quella dell’entrata in vigore della direttiva 98/71. Per i motivi esposti ai paragrafi 44 e segg., ossia per non estendere la discussione all’eventuale incidenza di detta direttiva, ritengo che non si debba prendere in considerazione tale possibile data.
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