CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 22 giugno 2016 ( 1 )
Causa C‑177/15
Nelsons GmbH
contro
Ayonnax Nutripharm GmbHcontro
Bachblütentreff Ltd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania)]
«Sanità pubblica — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Nozione di “bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol” — Inclusione di liquidi sotto forma di spray o gocce contenenti più del 27% in volume di alcol — Requisito della presentazione di prove scientifiche — Regime transitorio per i marchi esistenti»
I – Introduzione
1.
La Nelsons GmbH (in prosieguo: la «Nelsons» o la «ricorrente») commercializza in Germania prodotti a base di fiori di Bach, tra i quali i cosiddetti prodotti «RESCUE», in flaconcini con tappo dosatore con un contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray (in prosieguo: i «prodotti RESCUE»). I prodotti RESCUE hanno un volume di alcol del 27%.
2.
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 ( 2 ) fissa talune regole in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Tali regole contengono un divieto generale di fornire indicazioni sulla salute rispetto a «bevande» contenenti più dell’1,2% in volume di alcol.
3.
Ci si chiede se i prodotti RESCUE della Nelsons siano «bevande» ai sensi del regolamento n. 1924/2006. In caso di risposta affermativa, il loro elevato contenuto alcolico escluderebbe, in linea di principio, la possibilità di fornire indicazioni sulla salute su tali prodotti. Qualora non lo fossero, ci si chiede inoltre quali prove debbano essere (eventualmente) fornite per supportare tali indicazioni sulla salute. Infine, ci si chiede se i prodotti RESCUE possano godere di un’esenzione dalle normali regole applicabili in base al regolamento n. 1924/2006 per il fatto di essere commercializzati in Germania da molto tempo. Queste sono le questioni sollevate dal giudice nazionale nella causa in esame.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 1924/2006
4.
Il regolamento n. 1924/2006 fissa le condizioni alle quali un «alimento» ( 3 ) venduto nell’UE può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute.
5.
Il regolamento n. 1924/2006 afferma che le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate soltanto dopo una valutazione scientifica (considerando 23).
6.
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 così recita:
«Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento».
7.
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 definisce i termini «indicazione» e «indicazioni sulla salute» nei seguenti termini:
«1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
(…)
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».
8.
Il successivo articolo 4, paragrafo 3, così recita:
«Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute».
9.
Il regolamento n. 1924/2006 non contiene alcuna definizione di «bevanda». Tuttavia, il considerando 13 stabilisce che gli «integratori alimentari» quali definiti nella direttiva 2002/46/CE ( 4 )non dovrebbero essere considerati «bevande» se presentati in forma liquida e contenenti più dell’1,2% in volume di alcol.
10.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che l’impiego di indicazioni sulla salute è consentito soltanto se:
«si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate».
11.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a d), stabilisce inoltre che la relativa «sostanza nutritiva o di altro tipo» per la quale è fornita l’indicazione si trova nell’alimento in quantità adeguate e in una forma utilizzabile dall’organismo.
12.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1:
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate».
13.
L’articolo 10 fissa, nei termini che seguono, le condizioni specifiche che le indicazioni sulla salute devono altresì soddisfare:
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
(…)
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».
14.
Il successivo articolo 13 stabilisce che la Commissione adotta un elenco delle indicazioni sulla salute consentite ( 5 ). L’elenco delle indicazioni consentite in base all’articolo 13 è stato adottato per la prima volta con il regolamento (UE) n. 432/2012 ( 6 ) ed è stato aggiornato in seguito più volte.
15.
Il successivo articolo 14 si applica a determinate tipologie specifiche di indicazioni ( 7 ). Esso prevede la creazione di un elenco di indicazioni a seguito di una domanda secondo le procedure previste negli articoli 15, 16, 17 e 19. L’elenco delle indicazioni a norma dell’articolo 14 è stato adottato per la prima volta con il regolamento CE n. 983/2009 ( 8 ) ed è stato aggiornato in seguito più volte.
16.
L’articolo 28, paragrafo 2, prevede le seguenti misure transitorie:
«I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento».
2. Regolamento (CE) n. 110/2008 ( 9 )
17.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 110/2008 definisce la «bevanda spiritosa» come una «bevanda alcolica» con determinate caratteristiche. Il successivo articolo 9 stabilisce che le bevande spiritose prive di una particolare designazione (brandy, whisky ecc.) devono essere etichettate come «bevande spiritose».
III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
A – I prodotti RESCUE della ricorrente
18.
La Nelsons commercializza nelle farmacie tedesche prodotti a base di fiori di Bach, tra i quali i cosiddetti prodotti «RESCUE», in flaconcini con tappo dosatore o sotto forma di spray con un contenuto di 10 ml o 20 ml. Essi recano la denominazione «Spirituose» («bevande spiritose») e hanno un contenuto di alcol del 27% in volume. Le informazioni sul dosaggio indicano di utilizzare quattro gocce o due vaporizzazioni al giorno.
19.
La Nelsons vende i prodotti RESCUE in Germania da prima del 1. gennaio 2005 ( 10 ). Durante tale periodo, la composizione dei prodotti non è cambiata ed essi sono venduti, fin dal periodo precedente il 1o gennaio 2005, utilizzando il marchio comunitario «RESCUE».
20.
Inizialmente, i prodotti RESCUE della Nelson erano venduti come medicinali e il relativo marchio era registrato per medicinali (non per alimenti). Nel 2007 la Nelsons registrava la denominazione «RESCUE» come marchio comunitario anche per gli alimenti. Nel febbraio 2008, a seguito di un procedimento di cui la Nelsons non era parte, con sentenza dell’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale regionale superiore di Amburgo) veniva dichiarato che analoghi prodotti a base di fiori di Bach venduti da concorrenti della Nelsons non erano medicinali ma alimenti ( 11 ). A seguito di tale decisione dell’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale regionale superiore di Amburgo), la Nelson iniziava a commercializzare i suoi prodotti RESCUE in Germania come alimenti.
B – Procedimento all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame
21.
Le resistenti nella controversia principale – la Ayonnax Nutripharma GmbH e la Bachblütentreff Ltd (in prosieguo: le «resistenti») – vendono i loro prodotti a base di fiori di Bach in Germania in concorrenza con i prodotti RESCUE della Nelson.
22.
Le resistenti hanno agito contro la Nelsons dinanzi ai giudici tedeschi. Per quanto qui di rilievo, esse hanno accusato la Nelsons di concorrenza illecita, consistente essenzialmente nella vendita di bevande alcoliche accompagnate da indicazioni sulla salute. L’asserita indicazione sulla salute è il termine «RESCUE», il quale indicherebbe che l’utilizzo dei prodotti della Nelsons «salverebbe» in qualche modo da una situazione di difficoltà sotto il profilo della salute.
23.
Con la loro azione, le resistenti chiedevano di ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti della Nelsons di vendere i suoi prodotti utilizzando la denominazione «RESCUE».
24.
L’azione delle resistenti veniva in ampia misura respinta in primo grado. Tuttavia, in appello, il provvedimento richiesto veniva concesso con la motivazione che i prodotti RESCUE erano «bevande» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006. Veniva quindi vietato di apporvi indicazioni sulla salute.
25.
La decisione di appello con cui veniva concesso il provvedimento veniva, a sua volta, impugnata dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca). Quest’ultimo riteneva anzitutto che il termine «RESCUE», impiegato per i prodotti RESCUE, costituisse un’indicazione sulla salute, esprimendo tuttavia dubbi sulla classificazione dei prodotti RESCUE come «bevande». Nel caso in cui detti prodotti non dovessero essere considerati «bevande», il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) si è chiesto parimenti come dovessero essere applicati, nel caso di specie, i vari requisiti in materia di supporto scientifico alle indicazioni sulla salute, quali contenuti negli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1924/2006. Il Bundesgerichthof (Corte federale di cassazione) ha manifestato, infine, dubbi circa le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 e la loro applicazione a un marchio anteriore al 1o gennaio 2005 in un caso in cui il relativo prodotto era venduto, all’epoca, come medicinale.
26.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni:
«1)
Se i liquidi denominati bevande spiritose venduti in farmacia in flaconcini con tappo dosatore con un contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray aventi un volume di alcol del 27% siano bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 quando, in base alle informazioni di dosaggio presenti sulle loro confezioni, occorra
a)
diluire quattro gocce del liquido in un bicchiere d’acqua e berle in più volte nel corso della giornata o, in caso di necessità, assumere quattro gocce pure,
b)
spruzzare per due volte il liquido commercializzato come spray sulla lingua.
2)
In caso di risposta negativa ai punti a) e b) della prima questione:
Se anche nel caso di riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 debbano sussistere prove a norma degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento in parola.
3)
Se la disposizione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, prima parte del periodo, del regolamento (CE) n. 1924/2006 trovi applicazione quando il prodotto di cui trattasi era venduto, anteriormente al 1o gennaio 2005, con la sua denominazione commerciale, non come prodotto alimentare ma come medicinale».
27.
Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo greco e la Commissione. Ad eccezione della Grecia, tutte le parti hanno presenziato all’udienza del 6 aprile 2016.
IV – Analisi
A – Se i prodotti RESCUE siano «bevande »
28.
Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede di chiarire se prodotti con caratteristiche simili ai prodotti RESCUE ricadano nella nozione di «bevanda» ai sensi del regolamento n. 1924/2006.
29.
Ritengo di no.
30.
Il regolamento n. 1924/2006 non contiene alcuna vera e propria definizione del termine «bevanda». Tuttavia, il considerando 13 del regolamento in parola chiarisce che gli integratori alimentari in forma liquida contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non devono essere considerati «bevande» ( 12 ).
31.
In base a consolidata giurisprudenza della Corte ( 13 ), la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione ( 14 ) deve essere effettuata sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito.
32.
Le definizioni da dizionario del termine «bevanda» sono di norma estremamente ampie, ricomprendendo qualsiasi sostanza che possa teoricamente essere ingerita e che non sia tecnicamente un solido o un gas ( 15 ). Tuttavia, il termine «bevanda» non è chiaramente impiegato in senso così ampio nel linguaggio quotidiano: l’aceto, ad esempio, è un liquido che può essere ingerito ma ben difficilmente verrebbe chiamato «bevanda» o «bibita» nel linguaggio comune. Allo stesso modo, uno spray fine per la gola può condensare in gocce sulla lingua o sul palato ed essere ingerito ma, ancora una volta, non si parlerebbe di «bere» in una normale conversazione.
33.
Dal contesto e dalla finalità della disposizione si ricavano, inoltre, vari elementi che sembrerebbero confermare che il termine «bevanda» nell’articolo 4, paragrafo 3, non indica tutti i liquidi, ma soltanto quelli diretti ad essere ingeriti in quantità rilevanti (ossia più di alcune gocce o di un paio di vaporizzazioni).
34.
In primo luogo, il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 è diretto a evitare particolari effetti negativi dell’alcol per la salute ( 16 ). Tuttavia, affinché tali effetti si manifestino, l’alcol deve essere ingerito in quantità non marginali. Nel caso di specie, i quantitativi minimi di liquidi coinvolti, combinati con il metodo di consumo (rilascio di gocce in bocca, diluizione con altri liquidi o vaporizzazione) indica, a mio avviso, che, in linea generale, i rischi per la salute cui si riferisce l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non dovrebbero di norma sorgere in relazione ai prodotti RESCUE della Nelsons ( 17 ).
35.
In secondo luogo, il considerando 13 del regolamento n. 1924/2006 chiarisce che gli integratori alimentari liquidi contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono essere considerati «bevande». La comunicazione della Commissione, in risposta alla posizione comune del Consiglio che acconsente al chiarimento contenuto nel considerando 13, indica espressamente che la ragione d’essere del considerando di cui trattasi è che «la quantità di alcol apportata dal consumo di tali prodotti alimentari è trascurabile» ( 18 ). Se ne potrebbe dedurre che le preoccupazioni per la salute nutrite rispetto all’alcol ed oggetto dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non ricorrono nel caso di liquidi ingeriti in quantitativi oltremodo ridotti, con l’effetto che le indicazioni sulla salute possono essere tollerate in tali casi.
36.
In terzo luogo, l’allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 ( 19 ) (il regolamento generale sull’etichettatura) stabilisce che nelle bevande sono accettabili concentrazioni inferiori di vitamine e minerali rispetto ai prodotti diversi dalle bevande. Come osservato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, ciò potrebbe indicare che, di norma, si presuppone che le «bevande» siano ingerite in quantitativi maggiori rispetto ad altri alimenti ( 20 ).
37.
Per le ragioni indicate supra, ritengo che il termine «bevanda»non comprenda i prodotti con le caratteristiche indicate dal giudice nazionale nelle questioni pregiudiziali. Alla luce della finalità dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 e di una lettura alla luce del contesto e di criteri logico-sistematici, suggerisco una riduzione teleologica dell’ampio significato riconosciuto nei dizionari al termine bevanda. Il termine dovrebbe correttamente ricomprendere soltanto i liquidi contenenti più dell’1,2% in volume di alcol che, se utilizzati in modo normale e abituale, possono causare effetti negativi a carico della salute umana.
38.
Occorre sottolineare che, come emerge già dai suesposti argomenti, è necessario rispondere nello stesso senso sia al capo a) che al capo b) della prima questione sollevata dal giudice nazionale, riferiti, rispettivamente, allo stesso liquido venduto in gocce o sotto forma di spray. Infatti, come suggerisce già la questione sollevata dal giudice nazionale, la sostanza del prodotto rimane la stessa (liquida): è solo la modalità di distribuzione a cambiare.
39.
Per concludere sul significato del termine «bevanda», alcune parti hanno richiamato il fatto che i prodotti RESCUE sono etichettati come «bevande spiritose».
40.
È possibile che la suddetta etichettatura fosse diretta a dare attuazione al regolamento n. 110/2008 (che richiede che le «bevande alcoliche» siano etichettate come «bevande spiritose»).
41.
Tuttavia, ciò non cambia la mia conclusione. Anche se i prodotti RESCUE fossero tecnicamente considerati quale «bevanda alcolica» ai sensi del regolamento n. 110/2008, ciò non comporterebbe di certo automaticamente la loro classificazione come «bevanda» ai sensi del regolamento n. 1924/2006. Non esistono, infatti, regole specifiche sul coordinamento o sull’uso di definizioni comuni tra i due regolamenti ( 21 ).
42.
Alla luce dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che i liquidi con caratteristiche simili a quelle dei prodotti oggetto della controversia principale, aventi un volume di alcol del 27%, descritti come bevande spiritose e venduti in farmacia in flaconcini con tappo dosatore con un contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray e che in base alle istruzioni accompagnatorie sono destinati ad essere ingeriti in quantità modeste, sotto forma di gocce o di vaporizzazioni, non costituiscono «bevande» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
B – Se i riferimenti a benefici generali e non specifici debbano essere supportati da prove scientifiche
1. Introduzione
43.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede se riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 debbano essere sorretti da prove scientifiche a norma degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
44.
Per le ragioni indicate infra, ritengo che tali riferimenti non debbano essere accompagnati da una prova scientifica diretta. Tuttavia, in linea con la chiara formulazione dell’articolo 10, paragrafo 3, i riferimenti de quibus devono essere accompagnati da «specifiche» indicazioni sulla salute. Tali specifiche indicazioni sulla salute devono, a loro volta, essere supportate da prove scientifiche ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1. Ne consegue che i riferimenti a benefici generali e non specifici devono essere sempre sorretti, almeno indirettamente, da prove scientifiche.
2. Sfera di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006
45.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 fa riferimento a due tipologie di dichiarazioni: a) «riferimenti a benefici generali e non specifici» e b) «indicazioni specifiche sulla salute». Prima di rispondere alla questione sollevata dal giudice nazionale rispetto ai requisiti probatori, occorre analizzate il significato e l’ambito di applicazione di dette due nozioni, entrambe non definite nel regolamento n. 1924/2006.
46.
Alla luce dell’aggettivo qualificativo «specifiche», il significato naturale dell’espressione «indicazione specifica sulla salute» è più limitato di «indicazione sulla salute» (definita nel regolamento). Esso si riferisce a indicazioni più precise sugli effetti che un determinato prodotto ha sulla salute. In altre parole, le «indicazioni specifiche sulla salute» costituiscono una subcategoria logica delle «indicazioni sulla salute».
47.
Per contro, i «riferimenti a benefici generali e non specifici (…)» sono una dichiarazione più vaga rispetto agli effetti positivi di un prodotto sulla «salute» o sul «benessere derivante dallo stato di salute». L’idea che i suddetti «riferimenti a benefici generali e non specifici» siano tipologie di «indicazioni sulla salute» come definite nell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento, non è del tutto ovvia.
48.
È tuttavia possibile leggere l’articolo 10, paragrafo 3, nel senso che detta disposizione prevede una serie di regole relative alle «indicazioni sulla salute» e ha lo stesso ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006. Diversamente dall’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, tuttavia, l’articolo 10, paragrafo 3, distingue tra due diversi tipi di «indicazioni sulla salute», ossia tra «indicazioni generali sulla salute» [indicate nel regolamento come «riferimenti a benefici generali e non specifici (…)»] e «indicazioni specifiche sulla salute».
49.
Il significato preciso delle nozioni impiegate nell’articolo 10, paragrafo 3, resta così ambiguo. È quindi necessario esaminare il contesto e la finalità di detta disposizione.
50.
L’iter legislativo del regolamento n. 1924/2006 ci offre delucidazioni. L’articolo 10 della proposta iniziale della Commissione ( 22 ) indicava le condizioni specifiche di ammissibilità delle indicazioni sulla salute. L’articolo 11 elencava di contro una serie di indicazioni sulla salute che dovevano essere vietate. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prevedeva, in particolare, che «[n]on sono consentite le seguenti indicazioni implicite sulla salute: a) le indicazioni che fanno riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva e il benessere; (…)».
51.
Dopo la prima lettura, il Parlamento europeo rifiutava tale divieto assoluto contenuto nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e lo eliminava ( 23 ). Tale eliminazione è stata accettata dal Consiglio nella sua posizione comune ( 24 ). Veniva inserito un nuovo articolo 10, paragrafo 3, con la formulazione che risulta nel testo finale. Nella sua relazione di accompagnamento ( 25 ), il Consiglio dichiarava che concordava con il divieto proposto dalla Commissione rispetto a determinate indicazioni, ma sceglieva di permetterne, a determinate condizioni, altre facendo esplicitamente riferimento a quello che è oggi l’articolo 10, paragrafo 3.
52.
La Commissione accettava detto emendamento ( 26 ), come anche il Parlamento europeo dopo la sua seconda lettura ( 27 ).
53.
Ritengo che tali aspetti dell’iter legislativo avvalorino l’interpretazione illustrata supra. Così, benché ciò non sia espressamente indicato, l’articolo 10, paragrafo 3, sembra far riferimento a indicazioni sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5), del regolamento n. 1924/2006. L’articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe quindi essere letto distinguendo tra a) «indicazioni generali sulla salute» [chiamate nel regolamento «riferimenti a benefici generali e non specifici (…)»] e b) «indicazioni specifiche sulla salute».
54.
Anche una lettura operata alla luce del contesto e di criteri logico-sistematici dell’articolo 10, paragrafo 3, tende a confermare – o quantomeno non contraddice – la stessa interpretazione.
55.
Sotto tale profilo, sussiste un chiaro parallelismo tra l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento. L’articolo 1, paragrafo 3, afferma che un marchio che può essere interpretato come indicazione sulla salute (che non richiede autorizzazione) dev’essere accompagnato da una corrispondente indicazione sulla salute (che deve rispettare il regolamento n. 1924/2006).
56.
Sia l’articolo 10, paragrafo 3, che l’articolo 1, paragrafo 3, sembrano affrontare il potenziale rischio che determinate tipologie di indicazioni sulla salute assumano forme che rendono più difficile un pieno rispetto del regolamento n. 1924/2006, garantendo esenzioni rispetto a (taluni) dei requisiti del regolamento. L’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 1, paragrafo 3, non sono diretti, a mio avviso, a individuare una nuova e diversa categoria di dichiarazioni apposte sui prodotti, ma piuttosto a riconoscere due diverse tipologie di indicazioni sulla salute – generali e specifiche – che necessitano di un trattamento diversificato.
57.
Così, nella mia comprensione dell’articolo 10, paragrafo 3, i «riferiment[i] a benefici generali e non specifici (…)» hanno il significato di «indicazioni generali sulla salute», distinte dalle «indicazioni specifiche sulla salute». Nell’esame che mi accingo a compiere in ordine agli obblighi di carattere probatorio, utilizzerò pertanto la suddetta terminologia preferendola rispetto alla più pesante formulazione «riferimenti a benefici generali e non specifici (…)».
3. Obblighi di carattere probatorio rispetto ai riferimenti a benefici generali e non specifici a norma dell’articolo 10, paragrafo 3
58.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 impone che le indicazioni generali sulla salute siano accompagnate da un’indicazione specifica sulla salute inclusa nell’elenco di cui all’articolo 13 o 14 del regolamento medesimo.
59.
Ne consegue chiaramente che le indicazioni generali sulla salute non sono soggette al requisito dell’inserimento negli elenchi di cui all’articolo 13 o 14. Ciò non consente, tuttavia, di concludere automaticamente che le indicazioni generali sulla salute siano esenti da altri requisiti del regolamento [compresi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 6, paragrafo 1]. Vi sono invece validi argomenti in senso contrario fondati sull’articolo 10 stesso.
60.
L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 sancisce la regola secondo cui le indicazioni sulla salute devono rispettare i requisiti generali fissati nel capo II (che comprende gli articoli 5 e 6). L’articolo 10, paragrafo 3, prevede un’esenzione dalla regola di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e dovrebbe quindi essere inteso in senso restrittivo. Un’estensione dell’articolo 10, paragrafo 3, al di là di un’esenzione dai requisiti dell’elenco di cui agli articoli 13 e 14 richiederebbe una valida giustificazione ( 28 ).
61.
Al fine di comprendere la portata esatta dei requisiti di prova sanciti nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 6, paragrafo 1, si rende necessario un esame più dettagliato delle disposizioni in parola.
62.
Ci chiediamo quale sia il significato naturale dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, in ordine alla loro applicabilità alle indicazioni generali sulla salute.
63.
Né l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), né l’articolo 6, paragrafo 1, distinguono esplicitamente tra la prova scientifica richiesta per le indicazioni generali sulla salute, da una parte, e per le indicazioni specifiche sulla salute, dall’altra.
64.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 richiede prove scientifiche generalmente accettate degli effetti benefici di «una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione» ( 29 ). A mio avviso, in base al significato naturale di dette parole, la prova scientifica è richiesta, quantomeno, rispetto all’indicazione relativa alla «sostanza nutritiva o di altro tipo». Non è chiaro, peraltro, se tale requisito si applichi (o possa applicarsi) esattamente allo stesso modo alle indicazioni sulla salute che fanno riferimento al prodotto in modo più generale e che non possano essere ricollegate a una specifica «sostanza nutritiva o di altro tipo».
65.
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento richiede, in termini più generali, che le indicazioni sulla salute siano «basate» su prove scientifiche generalmente accettate. Il significato naturale di detta disposizione è che essa si applica alle indicazioni sia generali che specifiche sulla salute. Ciò detto, non è del tutto chiaro se il requisito della prova debba (o addirittura possa) essere soddisfatto esattamente allo stesso modo per le indicazioni sulla salute specifiche e generiche.
66.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la formulazione naturale degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 6, paragrafo 1, e 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non ci conducono ad una conclusione certa quanto all’ambito di applicazione dei requisiti probatori applicabili alle indicazioni generali sulla salute. Ritengo, tuttavia, che tali disposizioni non creino un’esenzione completa e generalmente applicabile rispetto all’obbligo di fornire una qualche forma di prova scientifica a sostegno delle indicazioni generali sulla salute.
67.
Un’analisi sistematica e teleologica ci aiuta a chiarire la questione. In primo luogo, il messaggio chiaro che discende da numerose disposizioni del regolamento n. 1924/2006 è che le indicazioni sulla salute possono fuorviare il consumatore e devono quindi essere supportate da riscontri scientifici (v. ad esempio, considerando 9, 14, 16, 17 e 23). Di contro, non viene operata alcuna distinzione tra indicazioni generali e specifiche sulla salute. Tuttavia, questo aspetto di principio non esclude che il requisito della prova scientifica possa essere soddisfatto in modi diversi rispetto alle indicazioni generali e a quelle specifiche sulla salute.
68.
In secondo luogo, sia il giudice del rinvio sia la Nelsons e la Commissione nelle loro osservazioni scritte hanno rilevato l’esistenza di indicazioni generali sulla salute che sono in pratica troppo generiche per poter essere oggetto di una valutazione e quindi intrinsecamente inidonee a essere comprovate mediante prova scientifica ( 30 ). Si potrebbe quindi sostenere che imporre, quale requisito, una dimostrazione sulla base di prove scientifiche generalmente accettate equivarrebbe, di fatto, rispetto alle indicazioni generali sulla salute, a vietare un’indicazione siffatta. Ciò sarebbe in contrasto con l’esplicito rifiuto, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di un divieto totale di apporre indicazioni generali sulla salute (v. supra, paragrafo 51).
69.
Ciononostante, anche un’esenzione completa e generalmente applicabile dall’obbligo di fornire prova scientifica per le indicazioni generali sulla salute solleverebbe profili di problematicità. Essa non solo contrasterebbe con il significato naturale del testo ma anche con l’obiettivo del regolamento di tutelare il consumatore e, più nello specifico, di evitare indicazioni fuorvianti che comprendono quelle prive di base scientifica.
70.
Alla luce dei suesposti rilievi, ritengo che l’articolo 10, paragrafo 3, semplicemente non possa essere letto nel senso che prevede un’esenzione generale rispetto ai requisiti di prova di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, del regolamento.
71.
Tuttavia, concordo con la Commissione che non è necessario fornire una prova scientifica diretta delle indicazioni generali sulla salute. Tali indicazioni devono invece essere accompagnate da indicazioni specifiche sulla salute che siano supportate da una prova siffatta. Per le indicazioni generali deve essere quindi fornita una prova indiretta.
72.
La suddetta interpretazione è in linea con una lettura sistematica del regolamento, nel rispetto, allo stesso tempo, del chiaro intento legislativo di non imporre un divieto totale di indicazioni generali sulla salute ma continuando a richiedere una giustificazione scientifica, seppure indiretta.
73.
Osservo, infine, che tale lettura dell’articolo 10, paragrafo 3, richiede che vi sia un collegamento tra l’indicazione generale e l’indicazione specifica che l’accompagna. Un’analisi approfondita della natura precisa del collegamento in parola oltrepassa la portata delle questioni sollevate dal giudice nazionale e non è qui affrontata in dettaglio. Tuttavia, alla luce del suesposto ragionamento, il rapporto tra l’indicazione generale e l’indicazione specifica deve essere tale che la prova a fondamento dell’indicazione specifica assuma rilievo ai fini dell’indicazione generale e possa fornire ad essa supporto indiretto ( 31 ).
4. Conclusione
74.
Alla luce dei suesposti rilievi, suggerisco di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, non richiedono una prova scientifica diretta ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento in parola. Essi richiedono, tuttavia, una prova indiretta sotto forma di prove scientifiche generalmente accettate a sostegno delle indicazioni specifiche che devono accompagnare i riferimenti a benefici generali e non specifici.
75.
Per concludere, benché tale aspetto non emerga espressamente come singolo capo delle questioni del giudice nazionale, osservo che la domanda di pronuncia pregiudiziale parte dal presupposto che il requisito secondo cui le indicazioni generali sulla salute devono essere accompagnate da indicazioni specifiche sulla salute trova applicazione solo una volta che sono attuati gli elenchi di cui agli articoli 13 e 14.
76.
Non ritengo che questa sia la lettura corretta dell’articolo 10, paragrafo 3. Non è prevista alcuna limitazione di tal genere dell’applicazione ratione temporis della disposizione de qua. In particolare, l’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 prevede esplicitamente una serie di misure transitorie ( 32 ). Esse non ricomprendono una sospensione dei requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Più in generale, per loro stessa natura, gli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 sono in continua evoluzione e non divengono mai immutabili ( 33 ). Ritengo quindi che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, siano già pienamente applicabili.
C – Se l’eccezione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, trovi applicazione qualora il prodotto sia venduto come medicinale
1. Introduzione
77.
Con la terza questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede essenzialmente se l’eccezione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, richieda che il prodotto di cui trattasi fosse commercializzato, anteriormente al 1o gennaio 2005, come alimento.
78.
Nell’introdurre la questione di cui trattasi, ritengo utile ricordare taluni aspetti peculiari della causa in esame.
79.
I prodotti RESCUE esistono, con la stessa forma fisica e lo stesso marchio, da prima del 1o gennaio 2005. Quello che è cambiato sono le modalità con cui essi sono commercializzati e le categorie di prodotto per cui il marchio è registrato.
80.
Sino al 2007, i prodotti RESCUE erano commercializzati come medicinali e il marchio era registrato per i medicinali (tra l’altro). Dal 2007/2008, i prodotti RESCUE sono stati commercializzati come alimenti e il marchio è stato registrato per alimenti. Tuttavia, il mutamento di impostazione nella commercializzazione non è stato il frutto di una decisione unilaterale della ricorrente. Esso è seguito invece alla decisione giudiziale dell’Oberlandersgericht Hamburg (Tribunale regionale superiore di Amburgo), con la conseguenza che l’approccio alla commercializzazione adottato in precedenza deve ritenersi errato. I prodotti di cui trattasi non avrebbero dovuto essere venduti come medicinali, bensì come alimenti.
81.
Questi elementi di fatto evidenziano il problema sotteso alla terza questione sollevata dal giudice nazionale, ossia quali siano i fattori anteriori al 2005 rilevanti ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, (caratteristiche fisiche del prodotto, classificazione giuridica – da parte del venditore o delle autorità competenti –, commercializzazione ecc.).
2. Analisi
82.
Alla luce del suo tenore letterale, l’articolo 28, paragrafo 2, si applica a tutti i «prodotti» recanti marchi di fabbrica (o denominazioni commerciali) ( 34 ) esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al regolamento n. 1924/2006.
83.
Dall’articolo 28, paragrafo 2, non si evince chiaramente cosa si intenda per «esistente» anteriormente al 1o gennaio 2005 (se il prodotto, il marchio rilevante o i prodotti recanti detto marchio). Anche il termine «esistenti» è di per sé vago. Esso non sembra presupporre una forma particolare di commercializzazione del prodotto (ovvero, tout court, una qualche commercializzazione).
84.
È tuttavia chiaro, sulla base di un’interpretazione puramente testuale, che i medicinali commercializzati prima del 2005 impiegando un marchio anch’esso anteriore al 2005 ricadono nella nozione di «prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005».
85.
L’articolo 28, paragrafo 2, richiede inoltre che i prodotti recanti il marchio di fabbrica «non [siano] conformi al presente regolamento». Il verbo «essere conforme» è al tempo presente. Dal punto di vista testuale, quindi, esso non richiede che i «prodotti recanti marchi di fabbrica»violassero il regolamento alla data del 1o gennaio 2005, ma che essi siano non conformi al momento in cui l’eccezione transitoria è invocata. Su tale base, ancora una volta, l’articolo 28, paragrafo 2, può applicarsi alla tipologia di situazione descritta nella questione del giudice nazionale che fa riferimento a prodotti che erano commercializzati come medicinali ma che sono ora commercializzati e giuridicamente classificati come alimenti.
86.
Nelle loro osservazioni, le resistenti e la Commissione affermano che l’articolo 28, paragrafo 2, non può trovare applicazione. Esse argomentano essenzialmente sostenendo che l’articolo 28, paragrafo 2, riguarda gli alimenti. Solo gli alimenti possono recare indicazioni sulla salute e, di conseguenza, essere non conformi al regolamento. L’articolo 28, paragrafo 2, non può quindi applicarsi ai medicinali.
87.
Il problema di detta tesi è che essa non affronta il problema specifico nel presente caso, ossia che i prodotti di cui trattasi hanno cambiato categoria giuridica. Se i prodotti RESCUE avessero continuato ad essere commercializzati e classificati dal punto di vista giuridico come medicinali, l’eccezione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, non potrebbe trovare applicazione. L’intero regolamento sarebbe così, in linea di principio, irrilevante.
88.
Per le ragioni esposte supra, ritengo che il testo dell’articolo 28, paragrafo 2, possa chiaramente coprire questa (molto peculiare) tipologia di situazione. Il termine «prodotti» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, è stato però valutato sotto una luce diversa nella sentenza della Corte nella causa Green‑Swan ( 35 ) citata da tutte le parti in causa.
a) Sulla causa Green‑Swan e sul significato del termine «prodotti» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2
89.
Nella sentenza Green‑Swan, la Corte ha dichiarato che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 «deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005» ( 36 ).
90.
Si può quindi ritenere che, nella sentenza Green‑Swan, la Corte abbia interpretato il termine «prodotti» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, come indicante gli «alimenti». Sulla base di detta sentenza, le resistenti e la Commissione affermano essenzialmente che un prodotto precedentemente commercializzato come medicinale non può mai ricadere nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
91.
Ciò non mi trova d’accordo. La conclusione secondo cui il termine «prodotti» dovrebbe essere letto come «alimenti» non è così ovvia e, a mio avviso, non è stata in realtà espressamente affrontata dalla Corte nella sentenza Green‑Swan.
92.
Singole affermazioni rese dalla Corte nel rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbero essere lette nel loro contesto e interpretate alla luce del contesto di fatto della causa. L’affermazione tratta dalla sentenza Green‑Swan invocata dalle resistenti e dalla Commissione costituisce soltanto un inciso formulato specificamente per rispondere alla particolare questione posta dal giudice nazionale. Esso riproduce l’esatta formulazione della questione del giudice nazionale che fa riferimento, esso stesso, agli alimenti invece che ai prodotti. In ogni caso, la questione se i «prodotti» debbano essere intesi come «alimenti» non era oggetto della causa Green‑Swan. Essa non è stata affatto discussa in dettaglio.
93.
Per tale ragione, la sentenza Green‑Swan può offrire, nel caso di specie, solo indicazioni limitate.
94.
In linea generale, il significato naturale del termine «prodotti» è chiaramente diverso e più ampio di quello di «alimenti». Dal punto di vista sistematico, il termine «alimenti» ricorre oltre 70 volte nel regolamento, compreso nell’articolo 28 stesso. Il termine «prodotti» ricorre due volte ‑ nel considerando 1 e nell’articolo 28, paragrafo 2. Si potrebbe quindi ritenere che il legislatore fosse consapevole della distinzione terminologica che egli voleva attuare nella formulazione della disposizione e che risulta essere la stessa in tutte le lingue ufficiali. In un tale contesto la sostituzione del termine «prodotti» con il termine «alimenti» richiede quindi un ragionamento giudiziale molto più dettagliato e specifico.
95.
In ogni caso e, in aggiunta, ritengo che anche ove si legga, nell’articolo 28, paragrafo 2, il termine «prodotti» come «alimenti», ciò non consentirebbe di escludere l’applicazione della disposizione de qua a casi come quello in esame.
96.
A tal proposito, sottolineo che la causa in esame riguarda una fattispecie molto particolare. I prodotti in parola sono, di fatto, alimenti, ma erano commercializzati come medicinali sino a quando la loro corretta classificazione giuridica è stata chiarita da una sentenza di un giudice nazionale. Ciò è accaduto non molto dopo la data di riferimento del 1o gennaio 2005 indicata nell’articolo 28, paragrafo 2.
97.
Tali circostanze di fatto illustrano le caratteristiche peculiari della disciplina applicabile. In base al diritto dell’Unione, la classificazione di un prodotto come medicinale o come alimento ha importanti conseguenze dal punto di vista normativo. Tuttavia, nella pratica, il confine tra medicinali e alimenti non è sempre necessariamente chiaro e può variare nel tempo o tra gli Stati membri ( 37 ). Ne consegue che, nel caso di specie, affermare semplicemente che, nell’articolo 28, paragrafo 2, il termine «prodotti» dovrebbe essere letto come «alimenti» non fornisce una soluzione completa. Occorre chiedersi: alimenti a quale data e secondo chi?
98.
Si tratta di un dilemma che si pone soltanto in presenza di circostanze molto particolari. Taluni prodotti possono passare dalla categoria giuridica dei medicinali a quella degli alimenti: questa dovrebbe però essere l’eccezione e non la regola. In altre parole, la questione «alimenti a quale data e secondo chi?» dovrebbe insorgere soltanto in casi marginali.
99.
Ritornerò su tale questione più avanti. A conclusione della presente sezione, è sufficiente osservare che, anche ove si legga il termine «prodotti» come «alimenti», ciò non consente di per sé di escludere l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, a prodotti commercializzati come medicinali prima del 2005 ma ora classificati e venduti come alimenti (con la medesima forma fisica e lo stesso marchio di prima).
b) Sulla più ampia interpretazione contestuale, sistematica e teleologica
100.
Il considerando 4 del regolamento n. 1924/2006 conferma che il regolamento si applica ai marchi che possono essere interpretati come indicazioni sulla salute ( 38 ). Il regolamento contiene altre due disposizioni in materia di marchi. In primis, l’articolo 1, paragrafo 3, che esenta essenzialmente dai requisiti di autorizzazione i marchi che possono essere interpretati come un’indicazione sulla salute, a condizione che siano accompagnata da una corrispondente indicazione sulla salute consentita. C’è poi, in secundis, l’esenzione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
101.
Gli articoli 1, paragrafo 3, e 28, paragrafo 2, esaminati congiuntamente, chiariscono in che modo il regolamento n. 1924/2006 debba essere applicato ai marchi. Dette disposizioni non erano presenti nell’iniziale proposta di regolamento della Commissione, che non prevedeva alcun trattamento speciale per i marchi ( 39 ). In prima e seconda lettura, il Parlamento europeo ha proposto di escludere integralmente i marchi dal regolamento. Esso riteneva che applicare il regolamento ai marchi avrebbe dato origine a un’incertezza del diritto e avrebbe posto «in una situazione di svantaggio i proprietari di marchi registrati che a volte dipendono notevolmente dal riconoscimento del nome commerciale» ( 40 ). Detta esclusione totale è stata infine respinta e il compromesso raggiunto riportato negli articoli 1, paragrafo 3, e 28, paragrafo 2, rappresenta il risultato finale.
102.
Sulla base delle suesposte osservazioni, mi accingo a formulare le seguenti conclusioni generali in merito all’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2.
103.
In primo luogo, i marchi che possono essere interpretati come indicazioni sulla salute sono espressamente riconosciuti come costituenti questioni specifiche ai sensi del regolamento n. 1924/2006, cosicché il regime ordinario non può applicarsi esattamente nello stesso modo.
104.
In secondo luogo, ritengo che le suesposte considerazioni confermino che l’articolo 28, paragrafo 2, richiede l’esistenza sia del prodotto che del marchio interessato anteriormente al 1o gennaio 2005 (e non del solo prodotto o del solo marchio).
105.
Dall’iter legislativo risulta che l’articolo 28, paragrafo 2, è volto a fornire una protezione transitoria ai marchi affermati. Le società che hanno investito in un marchio e fanno affidamento su detto investimento accumulato e sul conseguente riconoscimento del marchio per vendere i propri prodotti si troverebbero ad affrontare conseguenze sproporzionate se il regolamento dovesse introdurre improvvisamente un divieto di impiego del marchio interessato.
106.
Ciò depone, a mio avviso, fortemente nel senso che l’articolo 28, paragrafo 2, non può essere letto come inteso a prevedere un’esenzione generale per i marchi che possono essere interpretati come indicazione sulla salute e sono anteriori al 1o gennaio 2005, a prescindere dai prodotti per i quali essi sono impiegati. L’articolo 28, paragrafo 2, offre invece protezione nei casi in cui un particolare prodotto combinato con un marchio corrispondente («combinazione prodotto/marchio corrispondente») esisteva anteriormente al 1o gennaio 2005. Diversamente, un marchio esistente anteriormente al 1o gennaio 2005 potrebbe essere utilizzato su prodotti completamente nuovi dopo tale data e continuare a beneficiare dell’esenzione, seppur mancando, in un tal caso, uno svantaggio evidentemente sproporzionato e iniquo.
107.
Tale approccio è in linea anche con la sentenza Green‑Swan in base alla quale gli alimenti recanti marchi dovevano esistere «in tale forma» al 1o gennaio 2005. Dalla questione sollevata dal giudice nazionale nell’ambito di detta causa e dalla risposta fornita dalla Corte si evince chiaramente che l’inciso «in quanto tali» si riferisce agli alimenti recanti un marchio di fabbrica (e non ai soli alimenti ( 41 ) o al solo marchio).
108.
In terzo luogo, l’articolo 28, paragrafo 2, richiede che la combinazione prodotto/marchio corrispondente «esistesse» anteriormente al 1o gennaio 2005. A mio avviso, il significato naturale del termine «esistente» in tale contesto è che la combinazione prodotto/marchio corrispondente esisteva nella stessa forma fisica a tale data. Non ravviso nulla nel contesto, nel sistema o nella finalità del regolamento n. 1924/2006 che giustifichi una diversa lettura.
109.
In particolare, non ravviso alcun motivo per modificare l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, a seconda delle modalità di vendita del prodotto seguite in passato o in base a una classificazione giuridica, apparentemente errata, da parte del venditore.
110.
In quarto luogo, l’articolo 28, paragrafo 2, prevede, come condizione, che la combinazione prodotto/marchio corrispondente «non [sia] conforme» al regolamento. Ancora una volta, per quanto attiene alla finalità della disposizione de qua, essa è volta a prevenire un impatto eccessivo sul titolare del marchio a fronte dell’improvvisa revoca del diritto a farne uso in quanto non conforme al regolamento. Nel caso di specie, si tratta infatti di una situazione di asserito mancato rispetto del regolamento (su questo, a quanto mi consta, si basa la posizione della ricorrente). Se la situazione di mancato rispetto sia sorta come risultato di un cambiamento nella commercializzazione o in forza di una riclassificazione giuridica del prodotto è, a mio avviso, irrilevante. Non si tratta di un caso in cui una nuova combinazione prodotto/marchio è stata messa sul mercato in una situazione di non conformità. La combinazione prodotto/marchio di cui trattasi era sul mercato già da anni prima del 1o gennaio 2005, esattamente nella stessa forma fisica. Mi sembra esattamente la tipologia di prodotto cui si rivolge l’esenzione transitoria di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
111.
Infine, nell’interpretare, in via generale, l’ambito di applicazione dell’esenzione transitoria di cui all’articolo 28, paragrafo 2, occorre tener conto non solo del fatto che le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo, ma anche del fatto che i marchi sono un tipo di proprietà ( 42 ). Come risulta già dall’iter legislativo descritto supra al paragrafo 101, la mancata previsione di una ragionevole disposizione transitoria potrebbe essere considerata, in casi estremi, una forma di espropriazione.
3. Conclusione
112.
Alla luce dei suesposti rilievi, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che la disposizione di cui al primo capo del periodo contenuto nell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 può trovare applicazione quando, anteriormente al 1o gennaio 2005, il prodotto di cui trattasi era venduto con il suo marchio non come prodotto alimentare ma come medicinale. In tali casi, l’articolo 28, paragrafo 2, richiede che il prodotto di cui trattasi esistesse a tale data (a) nella medesima forma fisica e (b) con lo stesso marchio.
V – Conclusione
113.
Propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) nei seguenti termini:
Prima questione
Liquidi con caratteristiche simili a quelle dei prodotti oggetto della controversia principale, aventi un volume di alcol del 27%, descritti come bevande spiritose e venduti in farmacia in flaconcini con tappo dosatore con un contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray e che, in base alle istruzioni accompagnatorie, siano destinati ad essere ingeriti in quantità modeste, sotto forma di gocce o di vaporizzazioni, non sono «bevande» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Seconda questione
I riferimenti a benefici generali e non specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non richiedono una prova scientifica diretta ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo. Essi richiedono, tuttavia, una prova indiretta sotto forma di prove scientifiche generalmente accettate a sostegno delle indicazioni specifiche che devono accompagnare i riferimenti a benefici generali e non specifici.
Terza questione
La disposizione di cui alla prima parte del periodo contenuta nell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 può trovare applicazione quando, anteriormente al 1o gennaio 2005, il prodotto di cui trattasi sia stato venduto con il suo marchio non come prodotto alimentare ma come medicinale. In tali casi, l’articolo 28, paragrafo 2, richiede che il prodotto di cui trattasi esistesse a tale data (a) nella medesima forma fisica e (b) con lo stesso marchio.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9).
( 3 ) Come definito nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).
( 4 ) Articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51).
( 5 ) L’articolo 13 si applica alle indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia nonché allo sviluppo e alla salute dei bambini. Queste ultime sono oggetto dell’articolo 14.
( 6 ) Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2012, L 136, pag. 1).
( 7 ) Indicazioni relative alla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni attinenti allo sviluppo e salute dei bambini.
( 8 ) Regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2009, L 277, pag. 3).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16).
( 10 ) Una data potenzialmente rilevante alla luce dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 (v. paragrafo 16 supra).
( 11 ) Sentenza dell’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale regionale superiore di Amburgo) (21 febbraio 2008 – 3 U 235/06).
( 12 ) Secondo il giudice del rinvio, i prodotti a base di fiori di Bach non sono integratori alimentari come definiti nell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46.
( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 19.
( 14 ) Sentenze del 3 aprile 2008, Endendijk, C‑187/07, EU:C:2008:197, punto 15; del 27 gennaio 2000, DIR International Film e a./Commissione, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, punto 26, e del 27 gennaio 1988, Danimarca/Commissione, 349/85, EU:C:1988:34, punto 9.
( 15 ) In inglese: «a drink of any type» (Cambridge dictionary); in tedesco «zum Trinken zubereitete Flüssigkeit» (Duden); in francese: «tout liquid qui peut être bu» (Académie française); in ceco: «tekutina určená k pití, k ukojení žízně» (Slovník spisovného jazyka českého).
( 16 ) V., a questo proposito, ad esempio, sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, EU:C:2012:526, punti 48 e segg.
( 17 ) Tale conclusione risulta inoltre avvalorata dal fatto che essi sono venduti in farmacia.
( 18 ) COM (2006) 2 definitivo.
( 19 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
( 20 ) L’allegato XIII fa inoltre espresso riferimento a prodotti diversi dalle bevande misurati in millilitri, chiarendo che non tutti i liquidi sono «bevande».
( 21 ) V. direttiva 2002/46: il regolamento n. 1924/2006 si applica «fatt[a] salv[a]» detta direttiva [articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento n. 1924/2006]; v. anche, in particolare, regolamento n. 178/2002 la cui definizione di «alimento» è ripresa nel regolamento n. 1924/2006 [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924//2006].
( 22 ) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, COM (2003) 424 definitivo (GU 2004, C 96, pag. 8), emendamento 42.
( 23 ) Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, A6-0128/2005.
( 24 ) Posizione comune (CE) n. 3/2006 adottata dal Consiglio l’8 dicembre 2005 (GU C 80E, pag. 43); v., in particolare, pagg. 3 e 7.
( 25 ) Motivazione del Consiglio, 8 dicembre 2005, 2003/0165 (COD), pag. 7.
( 26 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, COM (2006) 2 definitivo, pag. 4.
( 27 ) Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, A6-0122/2006.
( 28 ) Ciò è particolarmente evidente ove si consideri la natura fondamentale di alcuni degli altri requisiti previsti nel capo II da cui si chiede l’esenzione (ad esempio, le indicazioni non possono essere false, ambigue o fuorvianti o incoraggiare il consumo eccessivo di un elemento). V. articolo 3, lettere a) e c), del regolamento n. 1924/2006.
( 29 ) Il corsivo è mio. Tali parole compaiono anche nell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
( 30 ) V. anche la decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 22, pag. 25), a pag. 28, ultimo paragrafo.
( 31 ) V. anche la decisione di esecuzione 2013/63 della Commissione che richiede che un’indicazione specifica debba «avere una certa attinenza» al riferimento generale; l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, analogo all’articolo 10, paragrafo 3, (v. supra, paragrafo 55), stabilisce che l’indicazione sulla salute consentita deve essere «corrispondente» all’indicazione contenuta nel marchio.
( 32 ) Ciò comprende l’articolo 28, paragrafo 5, che prevede misure transitorie in attesa dell’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
( 33 ) V. inoltre, su questo punto, le conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Ehrmann, C‑609/12, EU:C:2013:746, paragrafo 97.
( 34 ) Per semplicità di esposizione, mi riferirò nel prosieguo soltanto ai marchi.
( 35 ) Sentenza del 18 luglio 2013, Green‑Swan Pharmaceuticals CR, C‑299/12, EU:C:2013:501.
( 36 ) Al punto 37.
( 37 ) La presente causa è un esempio di tale fattispecie. V., ad esempio, sentenze del 21 marzo 1991, Delattre, C‑369/88, EU:C:1991:137, punti 27 e 29; del 9 giugno 2005, HLH Warenvertrieb e Orthica, C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03, EU:C:2005:370, punto 56, e del 5 marzo 2009, Commissione/Spagna, C‑88/07, EU:C:2009:123, punto 69.
( 38 ) Considerando 4: «Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute».
( 39 ) COM (2003) 424 definitivo (GU 2004, C 96, pag. 8).
( 40 ) Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, A6-0128/2005, emendamento 19.
( 41 ) Nella causa Green‑Swan il giudice nazionale chiedeva essenzialmente se l’eccezione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, si applicasse a) agli alimenti «in quanto tali» o b) agli alimenti recanti un marchio di fabbrica «in tale forma».
( 42 ) Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; v., in termini generali, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 29; v. anche sentenza della Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 gennaio 2007, Anheuser‑Busch Inc./Portogallo, (ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901), punti da 66 a 78 (che estende l’applicazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 anche alle mere domande di registrazione di un marchio).
Full & Egal Universal Law Academy