CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate l’8 settembre 2016 ( 1 )
Causa C‑275/15
ITV Broadcasting Limited,
ITV2 Limited,
ITV Digital Channels Limited,
Channel Four Television Corp.,
4 Ventures Limited,
Channel 5 Broadcasting Limited,
ITV Studios Limited
contro
TVCatchup Limited (in amministrazione controllata),
TVCatchup (UK) Limited,
Media Resources Limited,
con l’intervento di
Secretary of State for Business,
Innovation and Skills,
Virgin Media Limited
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito]
«Rinvio pregiudiziale — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 9 — Nozioni di “cavo” e di “accesso ai servizi di diffusione via cavo” — Ritrasmissione di programmi televisivi da parte di terzi mediante un flusso Internet nella loro zona di ricezione — “Live streaming”»
I – Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito] riguarda l’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 2 ), il quale prevede che la direttiva di cui trattasi non osta all’applicazione di disposizioni relative a determinati altri settori. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo», citata in detto articolo fra i settori le cui disposizioni sono lasciate impregiudicate dalla direttiva 2001/29.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale s’inscrive nell’ambito di una controversia sollevata da talune emittenti televisive commerciali, le quali sostengono che i fornitori di un servizio di ritrasmissione, che consente ai suoi utenti di ricevere gratuitamente «in diretta» mediante un flusso Internet (detto «live streaming») programmi televisivi, tra cui quelli diffusi dalle ricorrenti, violano i diritti d’autore da esse detenuti sulle proprie trasmissioni televisive.
3.
La Corte era già stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito della medesima controversia. Nella sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( 3 ), la Corte ha dichiarato che la ritrasmissione effettuata dai fornitori del servizio oggetto di controversia costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
4.
Sulla scorta di detta sentenza, il giudice di primo grado ha constatato che i fornitori del servizio oggetto di controversia violavano i diritti d’autore delle ricorrenti. Riguardo a talune delle trasmissioni di cui trattasi tale giudice ha tuttavia considerato che i fornitori potevano far valere una disposizione prevista dall’ordinamento britannico che consente la ritrasmissione via cavo di taluni programmi nella loro zona di ricezione.
5.
I ricorrenti hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale chiede alla Corte, in sostanza, se una siffatta disposizione nazionale, che limita il diritto esclusivo, conferito dalla direttiva 2001/29 ai titolari dei diritti d’autore, di autorizzare o di vietare ogni comunicazione al pubblico, sia compatibile con la citata direttiva. È assodato che le ritrasmissioni oggetto di controversia non rientrano in nessuna delle eccezioni previste dall’articolo 5 di detta direttiva.
6.
Più specificamente, il giudice del rinvio desidera sapere se la disposizione di cui trattasi possa rimanere applicabile in virtù dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, in quanto può essere considerata una disposizione concernente l’«accesso ai servizi di diffusione via cavo». Detto giudice solleva altresì questioni in merito all’interpretazione della nozione di «cavo», di cui all’articolo in oggetto, finalizzate a stabilire se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di tale disposizione rispetto alle ritrasmissioni effettuate mediante un flusso Internet.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
7.
Il considerando 60 della direttiva 2001/29 così dispone:
«La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l’accesso condizionato, l’accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell’utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi».
8.
Ai sensi del paragrafo 1 del suo articolo 1, intitolato «Campo d’applicazione», la direttiva 2001/29 riguarda «la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».
9.
L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», prevede quanto segue:
«La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale».
B – Diritto britannico
10.
L’articolo 73, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del Copyright, Designs and Patents Act 1988 (legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti; in prosieguo: il «CDPA»), intitolato «Ricezione di una trasmissione senza fili e ritrasmissione della medesima via cavo», prevede, nella sua versione applicabile al procedimento principale:
«1) Il presente articolo si applica ove una trasmissione senza fili effettuata da un luogo del Regno Unito sia ricevuta e immediatamente ritrasmessa via cavo.
2) Il diritto d’autore sulla trasmissione non è violato:
(…)
b)
se e nella misura in cui la trasmissione è destinata alla ricezione nella zona in cui viene ritrasmessa via cavo e fa parte di un servizio qualificante.
3) Il diritto d’autore su qualsiasi opera inclusa nella trasmissione non è violato se e nella misura in cui la trasmissione è destinata alla ricezione nella zona in cui viene ritrasmessa via cavo (…)».
11.
Dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 73, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, di cui sopra, è il risultato di una modifica di detta legge, effettuata nel 2003, allo scopo di recepire la direttiva 2001/29 nel diritto britannico.
III – Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
12.
Le ricorrenti nel procedimento principale, l’ITV Broadcasting Limited, l’ITV2 Limited, l’ITV Digital Channels Limited, la Channel Four Television Corp., la 4 Ventures Limited, la Channel 5 Broadcasting Limited e l’ITV Studios Limited (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti nel procedimento principale»), sono emittenti televisive commerciali di libero accesso che, in base al diritto britannico, sono titolari di diritti d’autore sulle loro trasmissioni televisive nonché sui filmati e le altre opere e contenuti inclusi nelle loro trasmissioni.
13.
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno citato la società TVCatchup Limited dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division, Regno Unito] sostenendo che il servizio offerto da detta società, che consente agli utenti di ricevere gratuitamente «in diretta» mediante Internet flussi (detti «live streaming») di trasmissioni televisive, fra cui quelle diffuse dalle ricorrenti nel procedimento principale, viola i loro diritti d’autore. I servizi controversi sono inoltre finanziati dalla pubblicità.
14.
Detto giudice ha sottoposto alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
15.
Con sentenza del 7 marzo 2013, pronunciata nella causa ITV Broadcasting e a. ( 4 ), la Corte ha dichiarato che:
«[l]a nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29] deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre
—
che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,
—
mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,
—
sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo».
16.
Sulla scorta di tale sentenza, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division, Regno Unito] ha constatato che la TVCatchup Limited aveva violato i diritti d’autore delle ricorrenti nel procedimento principale e ha pronunciato un’ingiunzione diretta ad impedire ulteriori violazioni di tali diritti.
17.
Per quanto riguarda tre canali televisivi, ossia i canali ITV, Channel 4 e Channel 5, detto giudice ha tuttavia ritenuto che la TVCatchup Limited potesse avvalersi del mezzo di tutela di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, laddove la diffusione di tali canali via Internet da parte di detta società fosse destinata ad abbonati che si trovavano nella zona in cui la diffusione aveva origine. A tal proposito, il medesimo giudice ha ritenuto che l’espressione «ritrasmessa via cavo», di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, fosse sufficientemente ampia da comprendere la ritrasmissione mediante Internet, ma non la ritrasmissione mediante dispositivi mobili che si servono delle reti di telefonia mobile.
18.
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)]. Nel corso del procedimento dinanzi a detto giudice, la TVCatchup Limited è stata posta in amministrazione controllata. L’attività commerciale precedentemente gestita dalla TVCatchup Limited è attualmente svolta dalla TVCatchup (UK) Limited su licenza concessa dalla Media Resources Limited. Queste due ultime società hanno chiesto d’intervenire nel procedimento d’appello e la loro domanda è stata accolta.
19.
Ritenendo che l’articolo 73 del CDPA vada interpretato alla luce dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 e che la presente causa sollevi questioni sull’ambito di applicazione di quest’ultimo articolo, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Sull’interpretazione dell’articolo 9 della [direttiva 2001/29], in particolare della frase “[l]a presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente (…) [l’]accesso ai servizi di diffusione via cavo”:
1)
Se la frase citata consenta l’applicazione impregiudicata di una disposizione di diritto nazionale in base a una definizione di “cavo” fornita dalla legislazione nazionale, o se l’ambito di applicazione di questa parte dell’articolo 9 sia determinato da un significato di “cavo” definito dal diritto dell’Unione;
2)
Qualora il termine “cavo” di cui all’articolo 9 sia definito dal diritto dell’Unione, quale sia il suo significato. In particolare:
a)
se abbia un significato specifico dal punto di vista tecnologico, limitato alle reti cablate tradizionali gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali;
b)
in alternativa, se abbia un significato neutrale dal punto di vista tecnologico che include servizi funzionalmente analoghi trasmessi via Internet;
c)
in entrambi i casi, se comprenda la trasmissione di energia a microonde tra punti terrestri fissi.
3)
Se la frase citata si riferisca 1) a disposizioni che richiedono reti cablate per ritrasmettere determinati programmi o 2) a disposizioni che consentono la ritrasmissione via cavo di programmi a) ove le ritrasmissioni sono simultanee e limitate alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate e/o b) ove le ritrasmissioni riguardano programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.
4)
Qualora la portata del termine “cavo” di cui all’articolo 9 sia definita dal diritto nazionale, se la disposizione di diritto nazionale sia soggetta ai principi del diritto dell’Unione di proporzionalità e di giusto equilibrio tra i diritti dei titolari del diritto d’autore, dei proprietari dei cavi e l’interesse pubblico.
5)
Se l’articolo 9 si riferisca soltanto alle disposizioni di diritto nazionale in vigore alla data in cui la direttiva è stata approvata, alla data della sua entrata in vigore o alla data ultima per la sua attuazione, o se si applichi anche alle successive disposizioni di diritto nazionale che riguardano l’accesso ai servizi di diffusione via cavo».
20.
Osservazioni scritte sono state depositate dalle ricorrenti nel procedimento principale, dalla TVCatchup (UK) Limited, dal governo del Regno Unito nonché dalla Commissione europea. Durante l’udienza del 25 maggio 2016, le ricorrenti nel procedimento principale, la Virgin Media Limited, il governo del Regno Unito e la Commissione sono stati rappresentati.
IV – Analisi giuridica
A – Sulla sentenza ITV Broadcasting e a. e sull’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale
21.
Con la sua sentenza del 7 marzo 2013, nella causa ITV Broadcasting e a. ( 5 ), che funge da cornice alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che ritrasmissioni, come quelle effettuate dalle convenute nel procedimento principale, costituiscono una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ( 6 ).
22.
Ne consegue che non si può procedere ad una tale ritrasmissione senza il consenso del titolare del diritto d’autore, salvo che tale ritrasmissione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5 della citata direttiva ( 7 ).
23.
La normativa nazionale di cui trattasi, vale a dire l’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, sancisce, a mio parere, un’eccezione al diritto di comunicazione, istituito dall’articolo 3 della direttiva 2001/29, laddove prevede che il diritto d’autore «non è violato» se determinati programmi sono ritrasmessi nella zona a cui erano destinati ( 8 ). Tale constatazione è confermata dalla circostanza che, sotto il profilo formale, l’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA si configura nel diritto nazionale, secondo il giudice del rinvio, proprio come «eccezione» e «mezzo di tutela contro la violazione del diritto d’autore».
24.
Dalla decisione di rinvio risulta che nessuna delle parti fa valere che tale normativa rientri in una delle eccezioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/29.
25.
Come afferma il giudice del rinvio, la questione centrale è se una tale normativa rientri nell’ambito dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, in quanto possa considerarsi riguardante l’«accesso ai servizi di diffusione via cavo» ai sensi di detto articolo ( 9 ).
26.
Pertanto, propongo alla Corte di trattare innanzitutto la terza questione pregiudiziale che è, sostanzialmente, imperniata su tale questione centrale.
27.
Stando al suo tenore letterale, la terza questione pregiudiziale riguarda sia le disposizioni che richiedono la ritrasmissione di determinati programmi che quelle che consentono la ritrasmissione via cavo di programmi «a) ove le ritrasmissioni sono simultanee e limitate alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate e/o b) ove le ritrasmissioni riguardano programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico» ( 10 ). Tuttavia, dalla decisione di rinvio, risulta, da un lato, che la normativa nazionale di cui trattasi non richiede alcuna ritrasmissione e, dall’altro, che essa si applica solo laddove la ritrasmissione sia limitata alle zone cui le trasmissioni erano destinate ( 11 ).
28.
Pertanto, ritengo che la terza questione debba essere riformulata come volta a chiarire se l’articolo 9 della direttiva 2001/29 vada interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione e, segnatamente, dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo», una normativa, come quella di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, che autorizza la ritrasmissione via cavo di programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore, ove tale ritrasmissione sia simultanea e limitata alle zone a cui le trasmissioni erano destinate e ove le ritrasmissioni riguardino programmi originariamente diffusi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico ( 12 ).
29.
Nell’analisi di seguito illustrata, esporrò i motivi per cui ritengo che una normativa, come quella di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, non rientri nella clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 9 della direttiva 2001/29 (parte B). Tale conclusione discende direttamente dalla natura e dalla portata dell’articolo 9 (parte B.2), oltre che dal fatto che tale normativa non riguarda l’«accesso ai servizi di diffusione via cavo» ai sensi di detto articolo (parte B.3).
30.
Da tale analisi risulta che non vi è luogo a statuire sulle altre questioni sollevate dal giudice del rinvio in ordine all’efficacia temporale dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 (quinta questione pregiudiziale) e all’interpretazione della nozione di «cavo» utilizzata in detto articolo (prima, seconda e quarta questione pregiudiziale). Tuttavia, ad ogni buon conto, esporrò alcune riflessioni sull’interpretazione della nozione di «cavo» per rispondere agli argomenti presentati in proposito dalle parti (parte C) ( 13 ).
31.
Orbene, per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, lettera c), con cui si chiede se tale nozione comprenda la trasmissione di energia a microonde tra punti terrestri fissi, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione sui motivi che l’hanno indotto a ritenere necessario deferire detta questione alla Corte. Tale spiegazione non può nemmeno essere dedotta dalla decisione di rinvio o dalle osservazioni presentate alla Corte, che non contengono alcuna informazione riguardo al fatto che le ritrasmissioni oggetto di controversia implichino la trasmissione di energia a microonde tra punti terrestri fissi. Propongo dunque alla Corte di dichiarare, come da giurisprudenza costante, che la seconda questione, lettera c), è irricevibile ( 14 ).
B – Sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 e dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo » (terza questione)
32.
Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se una normativa come quella prevista dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, e segnatamente dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo».
1. Interpretazioni proposte
33.
Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sul senso dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, illustra, nella decisione di rinvio, tre possibili interpretazioni a riguardo.
34.
Secondo una prima lettura, corrispondente alla posizione sostenuta dalle ricorrenti nel procedimento principale e dalla Commissione, l’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo» riguarda esclusivamente le disposizioni che richiedono agli operatori via cavo di fornire servizi di trasmissione, vale a dire le disposizioni relative agli «obblighi di trasmissione» («must carry») ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2002/22/CE ( 15 ), in prosieguo: la «direttiva “servizio universale”».
35.
In base a una seconda lettura, che rispecchia la posizione sostenuta dalla TVCatchup (UK) Limited, dalla Virgin Media Limited e dal governo del Regno Unito, l’articolo 9 della direttiva 2001/29 si applica sia alle disposizioni che richiedono agli operatori via cavo di fornire servizi di trasmissione che alle disposizioni che consentono, nell’interesse del servizio pubblico, la ritrasmissione di determinati contenuti all’interno della loro zona di ricezione cui afferiscono.
36.
Secondo una terza lettura, l’espressione «accesso (…) via cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, non riguarda i mezzi di tutela contro le violazioni del diritto d’autore, bensì l’accesso alle infrastrutture fisiche negli Stati membri.
2. Sulla clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 9 della direttiva 2001/29
37.
Stando al tenore del suo titolo e del suo dettato, l’articolo 9 della direttiva 2001/29 riguarda l’«[a]pplicazione impregiudicata di altre disposizioni legali» e prevede che la medesima «non osta all’applicazione» delle disposizioni concernenti determinati settori. Il considerando 60 di tale direttiva precisa che le disposizioni di cui al citato articolo 9 sono quelle afferenti ad «altri settori» e «che possono pregiudicare la tutela del diritto d’autore o dei diritti connessi» ( 16 ).
38.
Pertanto, l’articolo 9 della direttiva 2001/29 non ammette affatto eccezioni ai diritti sanciti dagli articoli da 2 a 4 della medesima direttiva. D’altronde, le eccezioni sono soggette ad un’armonizzazione esaustiva in virtù dell’articolo 5 della medesima direttiva ( 17 ). L’obiettivo perseguito con l’articolo 9 è invece quello di mantenere l’efficacia delle disposizioni applicabili in taluni settori diversi da quello armonizzato da detta direttiva ( 18 ). Tale lettura trova conferma nell’elenco dei settori di cui al citato articolo 9 che contempla, fra gli altri, i marchi, i disegni o modelli, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, la tutela dei dati, il rispetto della vita privata e il diritto contrattuale ( 19 ).
39.
Tale constatazione conduce, di per sé, ad escludere che una normativa come quella di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, che prevede un’eccezione al diritto esclusivo di comunicazione sancito dall’articolo 3 della direttiva 2001/29, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 di tale direttiva.
40.
Tale conclusione è valida indipendentemente dalla circostanza che la ritrasmissione delle opere protette sia effettuata via cavo o mediante un flusso Internet. Risulta così dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, riguarda qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato ( 20 ), e che ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico dev’essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi ( 21 ).
41.
Tale giurisprudenza è in linea con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29 di adeguare le normative sul diritto d’autore e sui diritti connessi allo sviluppo tecnologico che ha prodotto nuove forme di sfruttamento ( 22 ), prevedendo un elevato livello di protezione degli autori che consenta ai medesimi percepire un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, segnatamente in caso di comunicazione al pubblico ( 23 ). Faccio notare che i titolari dei diritti d’autore non hanno ricevuto alcun compenso per la ritrasmissione consentita dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA ( 24 ).
42.
Una diversa interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, che portasse ad includere nel suo campo di applicazione una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, vanificherebbe, a mio avviso, l’obiettivo di armonizzazione perseguito dagli articoli 3 e 5 di detta direttiva.
43.
Inoltre, l’interpretazione che raccomando non può essere confutata con gli argomenti presentati al riguardo, in particolare dal governo del Regno Unito.
44.
In primo luogo, l’argomento addotto dal governo del Regno Unito in sede di udienza, secondo cui le normative nazionali relative alle autorizzazioni degli operatori via cavo, alle loro infrastrutture e alla ritrasmissione delle loro trasmissioni costituiscono un altro settore oggetto dell’articolo 9 della direttiva 2001/29, non trova alcun fondamento in tale direttiva. Se le disposizioni riguardanti l’infrastruttura cablata degli Stati membri e le condizioni di accesso al mercato della comunicazione elettronica rientrano certamente in un settore diverso da quello soggetto ad armonizzazione ai sensi di tale direttiva ( 25 ), lo stesso non può dirsi per le disposizioni, quali l’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, che riguardano lo stesso nucleo essenziale dell’armonizzazione prevista dalla direttiva 2001/29, vale a dire la tutela del diritto d’autore ( 26 ).
45.
Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che la ritrasmissione consentita dalla normativa di cui trattasi si limiti a contenuti trasmessi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico. In mancanza di qualsivoglia indicazione in tal senso nel testo della direttiva 2001/29 e nei relativi lavori preparatori, non vedo per quale motivo si dovrebbe attribuire a siffatti contenuti una tutela affievolita rispetto a quella prevista dall’articolo 3 di detta direttiva ( 27 ).
46.
In secondo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal governo del Regno Unito, l’articolo 9 della direttiva 2001/29 non configura una «totale esclusione dall’armonizzazione». Mentre l’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 2 esclude dall’armonizzazione oggetto di tale direttiva alcune disposizioni dell’acquis dell’Unione che, se non fossero esplicitamente escluse, ricadrebbero nel suo ambito ( 28 ), l’articolo 9 non mira a delimitare il campo di applicazione della direttiva 2001/29, ma a garantire certezza giuridica ( 29 ), evitando che dall’adozione della medesima possano derivare conseguenze giuridiche non previste.
47.
In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, che si sostanziano, secondo il governo del Regno Unito, nell’ampliamento della possibilità di scelta dei consumatori nell’ambito del servizio pubblico di radiodiffusione, consentendo ai medesimi di ricevere tali contenuti in zone in cui vi siano problemi di ricezione del segnale televisivo terrestre, e nella promozione della realizzazione di infrastrutture via cavo da parte degli operatori di reti cablate, non possono minimamente incidere sull’interpretazione del campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 ( 30 ). A tal proposito, rammento che la Corte, nella sentenza ITV Broadcasting e a. ( 31 ), ha esplicitamente escluso l’ipotesi che le ritrasmissioni controverse possano essere considerate un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura, nel qual caso non costituirebbero, secondo la giurisprudenza della Corte, una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. In tale contesto, l’argomento presentato dal governo del Regno Unito, rappresenta in realtà un invito alla Corte ad invertire improvvisamente tale orientamento giurisprudenziale in assenza di qualsivoglia fondamento.
48.
Per concludere, a mio avviso, è indubbio che una normativa come quella di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA non rientri nel campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29.
49.
Tale conclusione è valida indipendentemente dall’interpretazione dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva. Tuttavia, nell’esposizione che segue, dimostrerò che analizzando tale espressione si perviene alla stessa conclusione.
3. Sull’interpretazione dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo» di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29
50.
A prima vista, l’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo» di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29 farebbe pensare che si riferisca ad un concetto giuridico ben noto dell’acquis dell’Unione. Le mie ricerche suggeriscono invece il contrario.
51.
In effetti, a quanto mi consta, tale espressione è stata utilizzata soltanto nei lavori preparatori e nella giurisprudenza riguardanti la direttiva 2001/29 ( 32 ) oltre che nell’articolo 7 della direttiva 2012/28 ( 33 ), in cui il legislatore dell’Unione ha scelto di riprodurre in modo pressoché identico l’articolo 9 della direttiva 2001/29 ( 34 ).
52.
Nonostante i lavori preparatori e la giurisprudenza di cui sopra non offrano delucidazioni sul significato dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo» ( 35 ), non ci sono dubbi, a mio avviso, che una normativa come quella di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA non afferisca a tale espressione.
53.
In primo luogo, malgrado talune divergenze linguistiche ( 36 ), mi pare inconfutabile che tale espressione riguardi l’«accesso» ad un «cavo». Ciò premesso, non vedo alcun legame tra l’articolo 9 della direttiva 2001/29, che riguarda l’«accesso (…) via cavo», e la normativa britannica di cui trattasi, che prevede che una trasmissione possa essere «ritrasmessa via cavo». A mio avviso, le due normative in esame utilizzano la nozione di «cavo» in contesti diversi.
54.
Mentre l’articolo 9 della direttiva 2001/29 si riferisce ad un «cavo» al quale è richiesto l’accesso, la normativa britannica si riferisce ad un «cavo» che funge da mezzo di ritrasmissione. In altre parole, l’articolo 9 di tale direttiva non riguarda l’accesso del pubblico ai contenuti trasmessi, come sembrano sostenere la TVCatchup (UK) Limited, la Virgin Media Limited e il governo del Regno Unito, ma l’accesso a una rete ( 37 ).
55.
In secondo luogo, il parallelismo operato dalla TVCatchup (UK) Limited, dalla Virgin Media Limited e dal governo del Regno Unito, tra le espressioni «accesso (…) via cavo» e «ritrasmessa via cavo», appare privo di logica visto che la direttiva 2001/29 contempla già, al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera c), una disposizione che tratta espressamente della «ritrasmissione via cavo» ( 38 ).
56.
In terzo luogo, nell’acquis dell’Unione, l’espressione «accesso (…) via cavo» mi pare sia principalmente utilizzata in relazione alla questione dell’accesso tra fornitori alle reti cablate ( 39 ) che è stata oggetto di armonizzazione nel contesto dell’Unione, segnatamente da parte della direttiva 2002/19/CE, in prosieguo: la «direttiva “accesso”» ( 40 ).
57.
Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva è volta ad armonizzare «le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l’interconnessione delle medesime» ( 41 ). Dal medesimo articolo risulta che la direttiva «accesso» s’inscrive nel quadro normativo comune istituito dalla direttiva 2002/21, in prosieguo: la «direttiva “quadro”» ( 42 ), finalizzato, secondo la Commissione, «a incoraggiare la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire gli interessi fondamentali degli utenti che non sarebbero garantiti dalle forze di mercato» ( 43 ).
58.
L’interpretazione più logica condurrebbe dunque alla conclusione che l’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, si riferisca a detto quadro normativo e, segnatamente, alle disposizioni della direttiva «accesso» ( 44 ). Osservo, per inciso, che le procedure legislative delle direttive «quadro» e «accesso» si sono parzialmente sovrapposte nel tempo a quella della direttiva 2001/29 ( 45 ).
59.
Tuttavia, ritengo sia sufficiente constatare che una normativa come quella prevista dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del CDPA, che non riguarda l’accesso ad una rete, non rientra nell’ambito dell’espressione «accesso ai servizi di diffusione via cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, senza che la Corte debba pronunciarsi sull’esatto significato di tale espressione.
60.
Alla luce delle precedenti osservazioni, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 una normativa che autorizza la ritrasmissione via cavo di programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore, ove tale ritrasmissione sia simultanea e limitata alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate, a prescindere dal fatto che la ritrasmissione riguardi programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.
61.
Alla luce della soluzione che ho appena proposto per la terza questione pregiudiziale, in base alla quale l’articolo 9 della direttiva 2001/29 non è applicabile ratione materiae alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ritengo che non vi sia luogo a statuire sulla quinta questione pregiudiziale, riguardante l’efficacia temporale di tale disposizione.
62.
Da tale constatazione risulta parimenti che non è necessario affrontare le questioni sollevate dal giudice del rinvio in merito all’interpretazione della nozione di «cavo» di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, vale a dire la prima, la seconda e la quarta questione pregiudiziale. Ad ogni buon conto, nell’esposizione che segue, formulerò alcune osservazioni sull’interpretazione di tale nozione. Tali osservazioni consentono di confutare l’argomento addotto dalla TVCatchup e dalla Virgin Media Limited secondo cui tale nozione sarebbe sufficientemente ampia da includere la diffusione mediante un flusso Internet.
C – Sulla nozione di «cavo » di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29 (prima, seconda e quarta questione)
1. Sul carattere autonomo della nozione di «cavo»
63.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
64.
È opportuno rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione uniforme, tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, esige che una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme ( 46 ).
65.
Orbene, il testo della direttiva 2001/29 non opera alcun richiamo alle normative nazionali per quanto riguarda il significato della nozione di «cavo», di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Ne discende che tale nozione deve essere considerata, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, come contenente una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima.
66.
Pertanto, non è necessario rispondere alla quarta questione pregiudiziale, la quale si porrebbe soltanto nel caso in cui la Corte decidesse che la nozione di «cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, non costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
2. Sull’interpretazione della nozione di «cavo»
67.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, lettere a) e b), che è opportuno analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente capire se la nozione di «cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, sia correlata ad una specifica tecnologia, limitata alle rete cablate classiche gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali, o se essa abbia invece un significato neutrale dal punto di vista tecnologico che include servizi funzionalmente analoghi trasmessi via Internet.
68.
Per i motivi di seguito esposti, intendo sostenere la posizione avanzata dalle ricorrenti nel procedimento principale, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, secondo cui la nozione di «cavo» di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29 si riferisce esclusivamente alle reti cablate classiche.
69.
Occorre, innanzitutto, rilevare che la nozione di «cavo» non appare soltanto nell’articolo 9 della direttiva 2001/29, ma anche nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), nell’articolo 2, lettera e), e nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della medesima ( 47 ). Inoltre, tale nozione è utilizzata in talune direttive che costituiscono il fondamento della direttiva 2001/29 ( 48 ), vale a dire le direttive 92/100/CEE ( 49 ), 93/83 e 93/98/CEE ( 50 ).
70.
In tali circostanze, affinché siano rispettate le esigenze di unicità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni utilizzate da tutte le direttive di cui sopra devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione espressa in un contesto legislativo preciso ( 51 ).
71.
Nessuna delle direttive summenzionate prevede una definizione della nozione di «cavo». Occorre, quindi, interpretare tale nozione alla luce del contesto entro il quale essa s’inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29 ( 52 ).
72.
Riguardo al contesto in cui s’inserisce la nozione di «cavo», occorre rilevare che tale nozione è utilizzata, in tutte le direttive di cui trattasi, in relazione ad altre tecnologie, segnatamente quella della diffusione via «satellite» ( 53 ). Peraltro, l’espressione «su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite», utilizzata nell’articolo 2, lettera e), e nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 ( 54 ), lascia intendere che le nozioni di «cavo» e di «satellite» rappresentano, rispettivamente, specificazioni delle più ampie nozioni di «filo» e «via etere» ( 55 ).
73.
Per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, rammento che l’adozione di tale direttiva era finalizzata a rispondere, nel contesto dell’Unione, alle problematiche sollevate dai nuovi servizi della società dell’informazione resi possibili grazie ad Internet in materia di tutela dei diritto d’autore e di diritti connessi ( 56 ). Date le circostanze, si suppone che il legislatore dell’Unione abbia scelto in modo assolutamente consapevole la terminologia adottata nella citata direttiva. In altre parole, occorre considerare che il legislatore dell’Unione, se avesse voluto conferire alla nozione di «cavo» ai sensi della direttiva 2001/29 un significato neutrale dal punto di vista tecnologico, avrebbe optato per una nozione più generica, quale, ad esempio, quella di «filo», o, quanto meno, avrebbe precisato che la nozione di «cavo» comprendeva altre tecnologie come la diffusione mediante Internet ( 57 ).
74.
Tutte le considerazioni che precedono conducono alla conclusione che la nozione di «cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, è limitata alle reti cablate classiche gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali. Tale conclusione, peraltro, è perfettamente in linea con la distinzione operata dalla direttiva «quadro» e dalla direttiva «accesso» fra le diverse tipologie di reti di comunicazione elettronica ( 58 ).
V – Conclusione
75.
Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito]:
L’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione una normativa che autorizza la ritrasmissione via cavo di programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore, ove tale ritrasmissione sia simultanea e limitata alle zone alle quali le trasmissioni erano destinate, a prescindere dal fatto che la ritrasmissione riguardi programmi su canali soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 (GU 2001, L 167, pag. 10).
( 3 ) C‑607/11, EU:C:2013:147.
( 4 ) C‑607/11, EU:C:2013:147.
( 5 ) C‑607/11, EU:C:2013:147.
( 6 ) V., riguardo alla nozione di «comunicazione al pubblico», considerando 23 della direttiva 2001/29 e sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, punti da 35 a 52).
( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 52).
( 8 ) Sembra pacifico, nel procedimento principale, che le ritrasmissioni effettuate dalle convenute fanno parte di un «servizio qualificante» ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del CDPA. V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
( 9 ) Osservo che non è stata fornita alla Corte alcuna indicazione sul fatto che uno degli altri settori di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29 costituirebbe il fondamento per la normativa nazionale interessata.
( 10 ) Il corsivo è mio.
( 11 ) V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
( 12 ) Si ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima ha facoltà di riformulare le questioni per fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. V. sentenze del 26 novembre 2015, Aira Pascual e a. (C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 22), e del 17 dicembre 2015, Viamar (C‑402/14, EU:C:2015:830, punto 29).
( 13 ) V. paragrafi da 63 a 74 delle presenti conclusioni.
( 14 ) Sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, punti 115 e 116).
( 15 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51).
( 16 ) Il corsivo è mio. Da tale considerando si evince che l’articolo 9 della direttiva 2001/29 riguarda sia le disposizioni nazionali che le disposizioni del diritto dell’Unione. Il termine «segnatamente», utilizzato in tale articolo, indica che l’elenco dei settori impregiudicati dalla direttiva non è esaustivo.
( 17 ) V. considerando 32 della direttiva 2001/29.
( 18 ) Questo genere di provvedimenti legislativi non è affatto eccezionale. V. articolo 13 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (GU 1996, L 77, pag. 20) e, a proposito della direttiva 2012/28/UE, v. paragrafo 51 supra. V., a proposito del campo di applicazione della direttiva 2001/29, articolo 1, paragrafo 1, della medesima.
( 19 ) L’articolo 9 della direttiva 2001/29 cita, inoltre, i brevetti, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, i caratteri tipografici, l’accesso condizionato, gli obblighi di deposito legale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza e l’accesso ai documenti pubblici.
( 20 ) Sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 38 e giurisprudenza citata). V. anche articolo 11 bis, paragrafo 1, punto ii), della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, modificata il 28 settembre 1979, e articolo 8 del trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996.
( 21 ) Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 24).
( 22 ) V. considerando 5 e 31 della direttiva 2001/29, capitolo 2 della relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione, presentata il 21 gennaio 1998, che ha portato all’adozione della direttiva 2001/29 [COM(97) 628 def.], e libro verde «Il diritto d’autore e i diritti connessi nella Società dell’informazione», presentato dalla Commissione il 19 luglio 1995 [COM(95) 382 def., primo capitolo, II, A].
( 23 ) Sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 186). V. anche considerando 4, 9, 10, 31 e 35 della direttiva 2001/29 e sentenza del 12 settembre 2006, Laserdisken (C‑479/04, EU:C:2006:549, punto 57).
( 24 ) V., a tal riguardo, articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 preposto all’attuazione degli obblighi internazionali degli Stati membri e dell’Unione (considerando 15 della direttiva 2001/29, e punto 38 della posizione comune (CE) n. 48/2000 adottata dal Consiglio il 28 settembre 2000, GU 2000, C 344, pag. 1). V., a proposito della conformità della normativa britannica di cui trattasi agli obblighi derivanti dalla convenzione di Berna, Discussion Paper «Broadcasting and copyright in the internal market», elaborato dalla Commissione nel novembre 1990, III/F/5263/90‑EN, punto 4.2.27.
( 25 ) Si potrebbe così facilmente immaginare che le disposizioni che prescrivono le condizioni cui devono sottostare i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche, comprese le disposizioni che impongono loro obblighi di diffusione («must carry»), ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva «servizio universale», rientrino nell’ambito di applicazione del citato articolo 9.
( 26 ) V., riguardo al campo d’applicazione della direttiva 2001/29, articolo 1, paragrafo 1, della medesima.
( 27 ) A proposito dell’ampiezza dell’armonizzazione prevista dall’articolo 3 della direttiva 2001/29, v. sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punti da 33 a 41).
( 28 ) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera da a) a e), della direttiva 2001/29 cita, in particolare, le disposizioni riguardanti la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi e la tutela giuridica delle banche dati.
( 29 ) V. punto 50 della posizione comune n. 48/2000 (op. cit.) e comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 2000, al Parlamento europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione [SEC/2000/1734 definitivo]. L’articolo 9 non figurava né nella proposta iniziale, presentata il 21 gennaio 1998 (op. cit.), né nella proposta modificata, presentata il 25 maggio 1999 [COM(1999) 250 def.], che hanno dato luogo all’adozione della direttiva 2001/29. Tale articolo è stato aggiunto dal Consiglio dell’Unione europea nel corso della procedura legislativa [v. posizione comune n. 48/2000 (op. cit.)].
( 30 ) Come dedotto dalle ricorrenti nel procedimento principale, il governo del Regno Unito ha riconosciuto, in un documento di consultazione pubblicato il 26 marzo 2015, che la ratio dell’articolo 73 del CDPA, sotto il profilo della politica pubblica, non è più attuale (Consultation Paper «The balance of payments between television platforms and public service broadcasters», Department for Culture, Media & Sport, point 10, /government/consultations/the‑balance‑of‑payments‑between‑television‑platforms‑and‑public‑service‑broadcasters‑consultation‑paper).
( 31 ) Sentenza del 7 marzo 2013 (C‑607/11, EU:C:2013:147, punti da 28 a 30 e giurisprudenza citata).
( 32 ) V. sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 11), paragrafo 10 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Promusicae (C‑275/06, EU:C:2007:454) e paragrafo 6 delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Peek & Cloppenburg (C‑456/06, EU:C:2008:21).
( 33 ) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU 2012, L 299, pag. 5).
( 34 ) L’articolo 7 della direttiva 2012/28 menziona inoltre «le norme sulla libertà di stampa e la libertà di espressione nei mezzi di comunicazione».
( 35 ) Nella sua comunicazione al Parlamento del 20 ottobre 2000 relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio (op. cit.), la Commissione rileva che l’articolo 9 «è coerente con l’acquisito comunitario nel campo del diritto d’autore e dei diritti connessi». Probabilmente qui la Commissione si riferisce al fatto che altri atti dell’Unione contengono disposizioni simili. A proposito dell’articolo 13 della direttiva 96/9, v. nota 18 delle presenti conclusioni.
( 36 ) Alcune versioni linguistiche dell’articolo 9 della direttiva 2001/29 fanno riferimento ad un cavo che appartiene ai servizi di diffusione (organismi di diffusione radiotelevisiva) o che è gestito dai medesimi. V., in particolare, le versioni in lingua tedesca («Zugang zum Kabel von Sendediensten») e inglese («access to cable of broadcasting services») che sembrano andare in questa direzione. V. anche le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, lettone, ungherese, neerlandese, portoghese e slovacca. In altre versioni linguistiche, decisamente meno numerose, si parla invece di accesso al cavo tramite i servizi di radiodiffusione. V., in particolare, le versioni in lingua spagnola, greca, croata, lituana, rumena e finlandese. Viceversa, nelle versioni in lingua italiana e polacca, si parla di accesso via cavo ai servizi di diffusione. Non si comprende con esattezza per quale senso propenda la versione in lingua francese («l’accès au câble des services de radiodiffusion»).
( 37 ) V., a tal riguardo, la distinzione operata dalla Commissione fra «la regolamentazione dei mezzi e la regolamentazione dei contenuti», nella sua comunicazione, del 26 aprile 2000, «Risultati della consultazione pubblica sull’esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo» [COM(2000) 239 definitivo, pag. 7].
( 38 ) Infatti, detto articolo 1, paragrafo 2, lettera c), opera indirettamente un rinvio alle disposizioni della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, GU 1993, L 248, pag. 15, riproducendone in modo pressoché identico il titolo. V. considerando 20 della direttiva 2001/29 e punto 8 della motivazione della posizione comune n. 48/2000 (op. cit.). La direttiva 93/83 si applica unicamente alla ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri, come si evince dal suo articolo 1, paragrafo 3, dal suo considerando 27, nonché dalla sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 30).
( 39 ) V., in particolare, comunicazione della Commissione del 10 novembre 1999«Verso un nuovo quadro per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati – Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni» [COM(1999) 539 def.], punto 4.2.4, intitolato «Accesso alle reti via cavo e obblighi di ridiffusione». V. anche relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Valutazione dell’applicazione della direttiva 98/34/CE nel settore dei servizi della società dell’informazione» [COM(2003) 69 definitivo, nota 56]. V., a proposito dell’«accesso all’infrastruttura», comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000 (op. cit.).
( 40 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso») (GU 2002, L 108, pag. 7).
( 41 ) Ai sensi del citato articolo 1, paragrafo 1, l’obiettivo della direttiva «accesso»«è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori».
( 42 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU 2002, L 108, pag. 33). La direttiva «servizio universale» fa parte dello stesso quadro normativo.
( 43 ) Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2003 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva» [COM(2003) 784 definitivo, pag. 10].
( 44 ) Il fatto che la Commissione e gli Stati membri fossero a conoscenza della normativa britannica di cui trattasi al momento della procedura legislativa sfociata nella direttiva 2001/29, come ha evidenziato il governo del Regno Unito, non può a mio avviso inficiare l’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2001/29.
( 45 ) Le proposte che hanno portato all’adozione delle direttive «accesso» e «quadro» sono state rispettivamente trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo il 25 e il 23 agosto del 2000. Entrambe le direttive succitate sono state adottate il 7 marzo 2002. Per fare un raffronto, la proposta della direttiva 2001/29 è stata presentata il 21 gennaio 1998, mentre è stata adottata il 22 maggio 2001.
( 46 ) Sentenze del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 33 e giurisprudenza citata), e del 9 giugno 2016, EGEDA e a. (C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 38).
( 47 ) Peraltro, la nozione di «cavo» figura anche nella nota a pagina 4 della direttiva 2001/29, relativa al considerando 20 della medesima che riproduce il titolo della direttiva 93/83 (v. la direttiva nella versione pubblicata, GU 2001, L 167, pag. 11).
( 48 ) V. considerando 20 della direttiva 2001/29.
( 49 ) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61).
( 50 ) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 1993, L 290, pag. 9).
( 51 ) Sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 188).
( 52 ) V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, punto 30).
( 53 ) V. articolo 2, lettera e), e articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29; articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e considerando 19 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 93/98. Anche l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 distingue tra la ritrasmissione «via cavo» da quella attuata «tramite un sistema di ridistribuzione (…) a frequenze molto elevate».
( 54 ) V., analogamente, articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/100, nonché considerando 19 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 93/98.
( 55 ) La proposta iniziale, presentata il 21 gennaio 1998 (op. cit.), e la proposta modificata, presentata il 25 maggio 1999 (op. cit.), che ha portato all’adozione della direttiva 2001/29, non contenevano la nozione di «via etere», ma quella di «su onde hertziane». Tale nozione è stata modificata, perlomeno nella versione francese, su iniziativa del Consiglio, che ha preferito la più generica nozione di «via etere», ripresa dalla direttiva adottata. V. posizione comune n. 48/2000 (op. cit.).
( 56 ) V. supra, paragrafo 41 e nota 22.
( 57 ) In effetti, la nozione di «Internet» all’epoca dell’adozione della direttiva 2001/29 non era nuova all’acquis dell’Unione. V., a titolo di esempio, articolo 4, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale», e considerando 2, 14, 19, 20 e 32 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
( 58 ) V. considerando 1 della direttiva «accesso», che distingue fra «le reti di telecomunicazione fisse e mobili», «le reti televisive via cavo», «le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri», «le reti satellitari» e «le reti Internet». V. anche articolo 2, lettera a), della direttiva «quadro». Ricordo che le procedure legislative di entrambe le direttive di cui sopra si sono svolte in parziale concomitanza con quella della direttiva 2001/29. V. nota 45 delle presenti conclusioni.
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