CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 21 luglio 2016 ( 1 )
Causa C‑351/15 P
Commissione europea
contro
Total SA e Elf Aquitaine SA
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dei metacrilati — Ammende — Responsabilità in solido di società controllanti e della loro controllata per il comportamento illecito di quest’ultima — Pagamento immediato e integrale dell’ammenda da parte della controllata — Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata in seguito a una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Lettere del contabile della Commissione europea che chiedono alle società controllanti il pagamento della somma rimborsata dalla stessa alla controllata, maggiorata degli interessi di mora — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Tutela giurisdizionale effettiva»
1.
Con la presente impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Total ed Elf Aquitaine/Commissione ( 2 ), con cui quest’ultimo ha annullato parzialmente le lettere della Commissione ( 3 ) relative al pagamento, da parte della Total SA e della Elf Aquitaine, dell’importo dell’ammenda e degli interessi di mora dovuti a seguito della decisione C(2006) 2098 definitivo della Commissione ( 4 ).
2.
La presente causa offre alla Corte l’occasione, in particolare, di stabilire se – e, se del caso, in quale misura – costituiscano atti impugnabili le lettere del contabile della Commissione che chiedono a società controllanti di pagare, maggiorate degli interessi di mora, le ammende loro inflitte in solido con la controllata a fronte dell’infrazione alle regole in materia di concorrenza, a seguito della riduzione e del rimborso parziale di dette ammende nei confronti della controllata che le aveva inizialmente pagate. Si pone, più precisamente, la questione se tali lettere arrechino un danno alle suddette imprese per il fatto che esse hanno modificato la loro situazione giuridica rispetto alla decisione iniziale della Commissione imponendo loro, apparentemente, un onere aggiuntivo rispetto alla suddetta decisione. La Corte è così chiamata a chiarire, alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, la ripartizione delle competenze devolute rispettivamente al giudice dell’Unione e al giudice nazionale nel controllo dei provvedimenti di recupero delle ammende.
I – Fatti all’origine della controversia
3.
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nel modo seguente dal Tribunale ai punti da 2 a 28 della sentenza impugnata:
«2
Con la decisione [Metacrilati], la Commissione delle Comunità europee ha condannato in solido la Arkema SA e le sue controllate Altuglas International SA e Altumax Europe SAS (in prosieguo, considerate congiuntamente: la “Arkema”) al pagamento di un’ammenda di EUR 219131250 per aver partecipato a un’intesa (in prosieguo: l’“ammenda iniziale”).
3
Le [convenute], che, durante il periodo dell’infrazione considerato nella decisione Metacrilati, erano le società controllanti della Arkema, sono state ritenute responsabili in solido del pagamento dell’ammenda iniziale per un importo, rispettivamente, di EUR 181350000 e di EUR 140400000.
4
Il 7 settembre 2006 la Arkema ha pagato l’intera ammenda iniziale e, in seguito, al pari delle [convenute], ma parallelamente e autonomamente, ha proposto un ricorso avverso la decisione Metacrilati (in prosieguo: il “procedimento giurisdizionale Metacrilati”).
Procedimento giurisdizionale Metacrilati dinanzi al Tribunale
5
Le [convenute] e la Arkema hanno proposto, rispettivamente, il 4 e il 10 agosto 2006, un ricorso di annullamento avverso la decisione Metacrilati.
6
Nell’ambito della causa T‑206/06 le [convenute] hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione Metacrilati.
7
Nell’ambito di tale causa le [convenute] hanno altresì chiesto, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda iniziale inflitta in solido alla Arkema e alle stesse.
8
Il 24 luglio 2008 la Commissione ha inviato alla Arkema una lettera in cui si invitava quest’ultima a confermare che il suo pagamento del 7 settembre 2006 era stato effettuato “a nome di tutti i debitori responsabili in solido”, precisando, al contempo, da un lato, che, “in assenza di siffatta conferma e nel caso in cui la decisione [Metacrilati fosse stata] annullata per l’impresa a nome della quale era stato effettuato il pagamento”, essa “[avrebbe rimborsato] l’importo di EUR 219131250 con gli interessi” e, dall’altro, che, “se tutta o parte dell’ammenda [fosse stata] confermata dalla Corte nei confronti di uno qualsiasi degli altri debitori in solido”, essa “[avrebbe chiesto] a quest’ultimo qualsiasi somma restante dovuta, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,09%”.
9
Con lettera del 25 settembre 2008, la Arkema ha comunicato alla Commissione di aver versato la somma di EUR 219131250“nella sua qualità di condebitore in solido e che, dopo tale pagamento, la Commissione [era] integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei confronti della Arkema che nei confronti di tutti i condebitori in solido”. Pertanto, la Arkema “si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario [fosse stato] coronato da successo”.
10
Il 24 novembre 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle [convenute], per informarle, in particolare, della lettera della Arkema del 25 settembre 2008 e del fatto che la Arkema aveva rifiutato di compilare la dichiarazione di pagamento congiunto presentata dalla Commissione.
11
Il ricorso delle [convenute] è stato respinto con sentenza del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione [T‑206/06 (…) EU:T:2011:250].
12
Per contro, il ricorso proposto separatamente dalla Arkema avverso la decisione Metacrilati è stato accolto in parte, con la sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione [T‑217/06, (…) EU:T:2011:251), in quanto l’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema è stato ridotto a EUR 113343750.
13
Nella sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)], il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre la maggiorazione dell’ammenda che, nella decisione Metacrilati, era stata applicata alla Arkema a titolo dell’effetto dissuasivo, per tener conto del fatto che, alla data in cui tale ammenda le era stata inflitta, essa non era più controllata dalle [convenute] (sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251], punti 338 e 339).
14
La sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)] non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato.
15
La Commissione ha rimborsato alla Arkema, con data valuta 5 luglio 2011, la somma di EUR 119247033,72 (EUR 105787500 in conto capitale, maggiorati di EUR 13459533,72 in conto interessi).
Lettere [controverse]
Lettera del 24 giugno 2011
16
Nella lettera del 24 giugno 2011 la Commissione ha comunicato alle [convenute] che, “in esecuzione della sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), essa] [avrebbe rimborsato alla] Arkema l’importo corrispondente alla riduzione dell’ammenda decisa dal Tribunale”.
17
Nella stessa lettera del 24 giugno 2011 la Commissione ha chiesto altresì alle [convenute], “[p]arallelamente, e in caso di presentazione di un’impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250),] il pagamento della somma restante dovuta, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,09% a decorrere dall’8 settembre 2006”, ossia EUR 68006250, pagamento di cui la Total era ritenuta responsabile “in solido” sino a concorrenza di EUR 27056250, maggiorati degli interessi di mora, vale a dire un importo totale di EUR 88135466,52.
18
Con lettera del 29 giugno 2011 inviata alla Commissione, le [convenute] hanno affermato, in sostanza, che, dal 7 settembre 2006, la Commissione era “soddisfatta in tutti i suoi diritti” e hanno posto diversi quesiti alla Commissione al fine di ottenere chiarimenti su vari punti della lettera del 24 giugno 2011.
Lettera dell’8 luglio 2011
19
Con la lettera dell’8 luglio 2011, la Commissione ha risposto, in particolare, che, “contrariamente a quanto inteso [dalle convenute, essa] non [avrebbe] assolutamente [rinunciato] al recupero delle somme dovute se [le convenute] avessero rinunciato a proporre impugnazione dinanzi alla Corte”, precisando, al contempo, che “la responsabilità delle [ricorrenti] non [veniva] meno con la ritenuta delle somme specificate nella sentenza [del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251) e versate dalla Arkema”.
20
Nella stessa lettera dell’8 luglio 2011, la Commissione ha ammesso di avere erroneamente calcolato l’importo che essa intendeva reclamare e ha precisato che l’importo dovuto dalla Elf Aquitaine, in esecuzione della decisione Metacrilati nonché delle sentenze [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), e del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)], era di EUR 137099614,58, ivi compresi interessi di mora per un importo di EUR 31312114,58 (in prosieguo: gli “interessi di mora”), cui la Total era tenuta in solido per un ammontare di EUR 84028796,03.
21
La Commissione ha altresì precisato, nella lettera dell’8 luglio 2011, che, in caso di impugnazione delle [convenute] avverso la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)], esse potevano costituire una garanzia bancaria anziché procedere al pagamento dell’ammenda.
22
Il 18 luglio 2011 le [convenute] hanno versato alla Commissione la somma richiesta nella lettera dell’8 luglio 2011, ossia EUR 137099614,58.
Procedimento giurisdizionale Metacrilati di impugnazione dinanzi alla Corte
23
Il 10 agosto 2011 le [convenute] hanno proposto impugnazione avverso la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)].
(…)
25
L’impugnazione è stata respinta con ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, [non pubblicata] (…) EU:C:2012:60), in quanto la Corte ha respinto tutte le conclusioni delle [convenute].
(…)
28
Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette a ottenere l’esonero dal pagamento degli interessi di mora, la Corte ha così statuito:
“89
Tale domanda deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, poiché è diretta non (…) contro la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)], bensì contro [la lettera dell’8 luglio 2011] che forma, peraltro, oggetto di un ricorso delle [convenute] dinanzi al Tribunale, registrato nella cancelleria di quest’ultimo con il numero di ruolo T‑470/11”».
II – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
4.
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o settembre 2011, le convenute hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso le lettere controverse chiedendo, in subordine, la riduzione delle somme ivi richieste nonché, in ulteriore subordine, l’annullamento degli interessi ivi azionati.
5.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2011, la Commissione ha invocato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Essa affermava, segnatamente, che le lettere controverse erano atti inoppugnabili in quanto prive di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulle convenute e che l’obbligo di pagamento ad esse incombente risultava solo dalla decisione Metacrilati.
6.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha in primis esaminato, ai punti da 72 a 101 della stessa, la suddetta eccezione di irricevibilità.
7.
A tal proposito il Tribunale ha ritenuto in particolare che, per quanto riguarda l’importo del capitale richiesto alle convenute nelle lettere controverse, dette lettere non avessero inciso sui loro interessi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE in seguito alla decisione Metacrilati.
8.
Di contro, il Tribunale ha stabilito che l’obbligo di pagamento degli interessi di mora non risultava in alcun modo dalla suddetta decisione e neppure dalle sentenze del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), o del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), in quanto la Arkema aveva versato, nell’immediatezza di detta decisione, l’intera ammenda iniziale: l’atto impugnato aveva quindi effettivamente modificato la loro situazione giuridica aumentando la somma dovuta dalle convenute in forza della decisione stessa.
9.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che il ricorso fosse ricevibile per la parte in cui era diretto contro gli interessi di mora richiesti alle convenute nelle lettere controverse.
10.
Ai punti da 107 a 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato il ricorso nel merito per la parte in cui venivano ivi contestati gli interessi di mora richiesti alle convenute e l’ha accolto a tale riguardo.
11.
Il Tribunale ha quindi annullato le lettere controverse per la parte in cui la Commissione ha intimato alle convenute il pagamento di interessi di mora, respingendo il ricorso quanto al resto.
III – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
12.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e
—
condannare le convenute all’integralità delle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
13.
Le convenute chiedono che la Corte voglia:
—
respingere il ricorso, e
—
condannare la Commissione alle spese.
14.
Con decisione del Presidente della Corte del 17 febbraio 2016, l’Autorità di vigilanza EFTA è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tuttavia, posto che l’istanza di intervento era stata presentata dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, detta parte è stata ammessa, a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento in parola, a presentare osservazioni solo durante l’udienza di discussione del 9 giugno 2016.
IV – Analisi dell’impugnazione
15.
A sostegno della propria impugnazione la Commissione ha dedotto tre motivi, vertenti rispettivamente sul fatto che, in primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che le lettere controverse producevano effetti giuridici vincolanti; in secondo luogo, sulla violazione dei principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata, e, in terzo luogo, sulla contraddittorietà della motivazione.
A – Sul primo motivo, vertente sull’asserito errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che le lettere controverse producessero effetti giuridici vincolanti
1. Argomenti delle parti
16.
A detta della Commissione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che le lettere controverse producessero effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle convenute. Essa si riferisce, più in particolare, alle considerazioni esposte ai punti da 81 a 87 della sentenza impugnata.
17.
Tale motivo si articola in tre parti.
18.
In una prima parte, la Commissione afferma che le lettere controverse sono semplici richieste di pagamento in esecuzione della decisione Metacrilati, preparatorie rispetto a un’eventuale esecuzione forzata di quest’ultima in seguito alle sentenze del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), (mantenimento delle ammende inflitte alle convenute) e del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), (riduzione delle ammende inflitte all’Arkema). Le suddette lettere, tuttavia, non costituirebbero ancora l’«esecuzione forzata» e, pertanto, non stabilirebbero una posizione definitiva della Commissione.
19.
Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione afferma che il contenuto delle lettere controverse dimostra che esse non producono effetti giuridici vincolanti. Le lettere in parola esprimerebbero, infatti, il parere dei servizi contabili in merito al recupero dell’ammenda inflitta con la decisione Metacrilati e si limiterebbero a ricordare le modalità di pagamento o la «copertura dell’ammenda alla stessa data», il che costituirebbe chiaramente una misura adottata nel contesto dell’esecuzione della decisione in parola.
20.
Con la terza parte del primo motivo la Commissione afferma che le lettere controverse non hanno aggiunto alcunché al contenuto della decisione Metacrilati. L’obbligo gravante sulle convenute di pagare l’ammenda e gli interessi ad essa accessori sarebbe – e non potrebbe essere altrimenti – solo il risultato della decisione Metacrilati, letta alla luce della sentenza del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), della sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251)], e dell’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60). La Commissione sottolinea che essa non dispone di alcun margine di discrezionalità in materia, in quanto la fissazione degli interessi di mora deriva dalle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( 5 ) e del suo regolamento d’applicazione, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ( 6 ). In altre parole, le lettere controverse esprimerebbero soltanto l’intenzione della Commissione di far applicare la decisione Metacrilati e non produrrebbero alcun effetto giuridico ulteriore rispetto a quelli della suddetta decisione. Gli atti in parola non potrebbero essere distinti dalla decisione di cui essi preparano l’esecuzione.
21.
Le convenute ritengono che il primo motivo debba essere respinto in parte in quanto irricevibile e in parte in quanto infondato.
22.
Per quanto attiene alla seconda e alla terza parte del motivo, le convenute ritengono che esse si riducano, essenzialmente, a una riproposizione di argomenti che sono già stati presentati dinanzi al Tribunale – e ai quali è stata data risposta ai punti da 82 a 87 della sentenza impugnata – e non siano mirate a stabilire che quest’ultimo abbia commesso errori di diritto nelle sue valutazioni. Le parti di cui trattasi dovrebbero quindi essere respinte nell’ambito della presente impugnazione in quanto manifestamente irricevibili.
23.
Relativamente alla prima parte del primo motivo, essa dovrebbe, secondo le convenute, essere respinta in quanto infondata.
24.
Nel caso di specie, dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario (v., in particolare, articolo 78, paragrafo 4) e del suo regolamento di applicazione, il regolamento delegato n. 1268/2012 (v. articoli 80 e 83), nonché dalla giurisprudenza della Corte, emergerebbe che la ratio legis della fissazione di interessi di mora in caso di imposizione di un’ammenda per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 101 e 102 TFUE è di evitare che l’effetto utile delle disposizioni del Trattato FUE sia vanificato grazie a pratiche applicate unilateralmente da imprese che tardino a pagare l’ammenda loro comminata e che dette imprese siano avvantaggiate rispetto a quelle che hanno provveduto al pagamento delle loro ammende alla scadenza impartita.
25.
Nel caso di specie, e come avrebbe peraltro riconosciuto la stessa Commissione, le convenute avrebbero provveduto a versare correttamente l’ammenda loro imposta prima della scadenza del termine fissato. Quindi, alla data delle lettere controverse, successiva alle sentenze del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), e del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), ma anteriore all’impugnazione dinanzi alla Corte, non vi era alcuna ragione giuridica di richiedere alle convenute la somma di EUR 31312114,58 a titolo di interessi di mora.
26.
Di conseguenza, le lettere di cui trattasi non si limiterebbero a confermare le disposizioni adottate dalla Commissione nell’articolo 23 della decisione Metacrilati rispetto agli interessi di mora. Esse conterrebbero un elemento nuovo, ossia l’imposizione di interessi, in assenza di un qualsiasi ritardo, peraltro neppure dedotto, a carico delle convenute.
2. Analisi
a) Sulla ricevibilità del motivo
27.
Posto che le convenute hanno formalmente messo in dubbio la ricevibilità del primo motivo, nella sua seconda e terza parte, occorre stabilire se, come da esse sostenuto, l’argomentazione svolta dalla Commissione in tali parti costituisca una mera riproposizione di argomenti già addotti dinanzi al Tribunale, che non possono essere riesaminati nell’ambito della presente impugnazione.
28.
A questo proposito non si può negare che, nel contesto del suo primo motivo, la Commissione abbia effettivamente ripreso una serie di argomenti proposti nella sua eccezione di irricevibilità invocata dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento che ha dato origine alla sentenza impugnata.
29.
La Commissione mira tuttavia proprio a mettere in discussione il ragionamento giuridico che ha condotto il Tribunale a ritenere che le lettere controverse fossero idonee a produrre effetti giuridici vincolanti tali da modificare la posizione delle imprese di cui trattasi.
30.
Orbene, è pacifico che i punti di diritto esaminati in primo grado possano essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato ( 7 ).
31.
Ritengo inoltre che la Commissione abbia individuato in modo giuridicamente adeguato, come invita a fare l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, le parti della motivazione della sentenza impugnata viziate, a suo dire, da errori di diritto.
32.
Occorre quindi, a mio avviso, respingere i motivi di irricevibilità dedotti dalle convenute rispetto alla presente impugnazione.
b) Sulla fondatezza del motivo
33.
Con il primo motivo – che riveste un ruolo centrale nell’ambito della presente impugnazione – alla Corte si chiede di stabilire se il Tribunale abbia a ragione ritenuto che le lettere controverse costituissero, nella misura in cui la Commissione aveva ivi richiesto interessi di mora, atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
34.
Due tesi si contrappongono nel caso di specie.
35.
Da un lato, la Commissione, sostenuta dall’Autorità di vigilanza EFTA, afferma essenzialmente che, dal momento che l’obbligo di pagare interessi di mora risulta soltanto dalla decisione Metacrilati e dalle disposizioni applicabili del regolamento, le lettere controverse hanno soltanto un carattere preparatorio della adottanda decisione di esecuzione forzata e non sono idonee a modificare la situazione giuridica delle imprese di cui trattasi.
36.
Dall’altro, le convenute affermano essenzialmente che le lettere di cui trattasi non possono essere considerate come confermative di una decisione precedente. Facendo notare che in data 7 settembre 2006 l’Arkema aveva pagato integralmente l’ammenda iniziale per un importo di EUR 219131250 – circostanza questa non contestata dalla Commissione – e ritenendo che detto pagamento dovesse considerarsi effettuato per conto delle convenute, queste ultime reputano che non si sia in alcun momento verificato un ritardo nel pagamento e che esse non sarebbero state pertanto tenute a versare gli interessi di mora richiesti nelle lettere controverse.
37.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE ( 8 ).
38.
Sempre in base a una giurisprudenza costante, occorre riferirsi alla sostanza della misura di cui è chiesto l’annullamento per stabilire se essa possa essere oggetto di un ricorso di annullamento, restando la forma in cui è adottata, in linea di massima, irrilevante ( 9 ).
39.
Trattandosi di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in più fasi, in particolare nell’ambito di un procedimento interno, costituiscono, in linea di massima ( 10 ), atti impugnabili solamente i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento stesso, ad esclusione dei provvedimenti intermedi, destinati a preparare la decisione finale ( 11 ). Non dovrebbero quindi essere considerati impugnabili segnatamente i provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale, privi di tali effetti, nonché gli atti puramente confermativi di un atto anteriore non impugnato nei termini ( 12 ).
40.
Che dire delle lettere di costituzione in mora redatte dai servizi contabili della Commissione a seguito delle decisioni sulle infrazioni alle regole di concorrenza, da essa adottate, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a) ( 13 ), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 14 ), come la decisione Metacrilati di cui trattasi nella presente causa?
41.
Propongo di dare alla questione in parola, apparentemente semplice, una risposta articolata.
42.
Se, come evidenzierò in prima battuta e in conformità con i principi elaborati in particolare dalla Corte nella sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord ( 15 ), le lettere in parola non dovessero, in linea di principio, comportare conseguenze giuridiche autonome rispetto alla decisione iniziale adottata dalla Commissione che accerta un’infrazione del diritto della concorrenza e infligge di conseguenza un’ammenda, la struttura specifica del caso di specie mi porterebbe a propendere – per le ragioni che esporrò in un secondo tempo – per il rigetto dell’impugnazione. Infatti, nella misura in cui le suddette lettere comportano un elemento nuovo idoneo a danneggiare le imprese di cui trattasi, le esigenze di tutela giurisdizionale effettiva possono condurre il giudice dell’Unione a ritenere che esse costituiscano atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento in applicazione dell’articolo 263 TFUE.
i) Le lettere dei servizi contabili della Commissione che chiedono ai destinatari di una decisione adottata in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 il pagamento di un’ammenda, se del caso maggiorata degli interessi di mora, non sono, in linea di principio, destinate a produrre effetti vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle imprese considerate
43.
Le lettere provenienti dai servizi contabili della Commissione costituiscono in linea di principio semplici intimazioni ad eseguire una decisione adottata precedentemente. Nell’ambito di decisioni adottate in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, tali lettere si presentano al contempo come confermative di una decisione di accertamento di un’infrazione – e allo stesso tempo impositiva di un’ammenda – e come preparatorie rispetto a eventuali azioni di esecuzione forzata.
44.
Se si fa riferimento al loro contenuto, il solo realmente determinante per pronunciarsi sull’impugnabilità di un atto dinanzi al giudice dell’Unione, tali lettere di intimazione si limitano in linea di principio a ricordare le possibili modalità di pagamento e l’importo dovuto, secondo il contabile della Commissione, dalle imprese destinatarie. Dato che i servizi contabili della Commissione non sono autorizzati ad adottare atti giuridicamente vincolanti, le lettere da essi inviate alle imprese interessate non sono, in effetti, dirette ad implicare elementi di carattere decisionale diversi da quelli risultanti dalla decisione iniziale della Commissione, come eventualmente modificata dal giudice dell’Unione, e idonei a danneggiare le imprese di cui trattasi.
45.
Ciò vale sia per l’importo dell’ammenda comminata dalla Commissione in forza della decisione adottata in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, sia per gli interessi di mora nel caso in cui non sia contestata la durata di detto ritardo.
46.
Per quanto attiene, infatti, alla fissazione dell’importo degli interessi di mora, la Commissione è tenuta, come ha fatto nella decisione Metacrilati, ad applicare le disposizioni in materia di modalità d’esecuzione del regolamento finanziario in vigore.
47.
L’articolo 71, paragrafo 4, del regolamento finanziario dispone infatti che le condizioni a cui gli interessi di mora sono dovuti all’Unione sono precisate nelle modalità d’esecuzione adottate in forza dell’articolo 183 di detto stesso regolamento. A tal riguardo, l’articolo 86, paragrafi da 2 a 5, del regolamento finanziario, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 ( 16 ), fissa i tassi eventualmente applicabili in caso di ritardo nel pagamento delle ammende inflitte per infrazioni al diritto dell’Unione.
48.
Come chiaramente indicato dalla Corte nella sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord ( 17 ), riguardo ad una lettera che ingiungeva il pagamento del saldo dell’importo di un’ammenda di cui la Commissione non poteva più esigere il pagamento in ragione dell’intervenuta prescrizione dell’azione di esecuzione della decisione che disponeva l’ammenda, una siffatta lettera di intimazione non può essere considerata come produttiva di effetti giuridici vincolanti.
49.
In tale sentenza, la Corte ha stabilito che gli atti controversi, ossia le lettere della Commissione relative alla parte non pagata dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA con la decisione 89/515/CEE ( 18 ), a prescindere dal fatto che intervengano prima o dopo che maturi un’eventuale prescrizione, costituiscono in realtà solamente atti preparatori di atti di mera esecuzione ( 19 ). Occorre notare che la Corte ha avuto cura di osservare, nell’ambito di detta causa che, con gli atti controversi, la Commissione non aveva notificato alla Ferriere Nord una decisione che «modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda, della sanzione o della penalità di mora» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2988/74 ( 20 ).
50.
Si deve osservare che il Tribunale ha, di recente, optato per una soluzione simile, quando è stato chiamato a stabilire che, con la lettera impugnata, ossia l’intimazione a pagare un’ammenda maggiorata di interessi di mora, la Commissione si era limitata a confermare la situazione creata con la sua decisione iniziale di inflizione dell’ammenda come modificata dalle sentenze del Tribunale e dalle successive lettere della Commissione ( 21 ).
51.
Allo stesso modo, il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento di una lettera indicante la somma esatta che un’impresa, precedentemente condannata a pagare un’ammenda in ragione della sua partecipazione a un’intesa anticoncorrenziale, doveva ancora versare, vale a dire sia l’importo residuo dovuto dell’ammenda sia gli interessi di mora di cui detto importo doveva essere maggiorato. Dal momento che, a detta del Tribunale, l’importo dovuto a titolo di interessi risultava in definitiva dalle modalità di esecuzione del regolamento finanziario in vigore, la lettera in parola era priva di carattere decisionale quanto all’interpretazione e all’applicazione corrette delle disposizioni interessate nel caso di specie ( 22 ).
52.
Simili affermazioni sono, a mio avviso, in linea con gli insegnamenti che devono essere tratti dalla recente sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione ( 23 ), con cui la Corte ha precisato, nel contesto di un rapporto di natura contrattuale, che una nota di addebito «deve essere intesa quale messa in mora contenente l’indicazione della data di scadenza nonché le condizioni di pagamento e non può equivalere a un titolo esecutivo, nonostante menzioni il procedimento esecutivo dell’articolo 299 TFUE come una delle possibili opzioni di cui dispone la Commissione nell’ipotesi in cui il debitore non proceda all’esecuzione entro la data di scadenza fissata».
53.
A tal riguardo, occorre tenere a mente che le giurisdizioni nazionali hanno, in forza dell’articolo 256 CE (divenuto articolo 299 TFUE) ( 24 ), l’obbligo di garantire il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi di una decisione della Commissione comportante un obbligo pecuniario. La Corte ha sottolineato, a questo proposito, che, sebbene il requisito relativo agli effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando significativamente la sua situazione giuridica debba essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tale interpretazione non può condurre ad escludere questo requisito senza eccedere le competenze attribuite dai Trattati ai giudici dell’Unione ( 25 ).
54.
La suddetta ripartizione delle competenze attribuite rispettivamente al giudice dell’Unione e al giudice nazionale si fonda sull’idea che, una volta definito l’obbligo pecuniario gravante su un singolo in forza di una decisione della Commissione, spetta al giudice nazionale, nella sua qualità di giudice ordinario dell’Unione, controllare la legittimità delle misure di esecuzione del suddetto obbligo come precisamente definito.
55.
Ciò non equivale, a mio avviso, a escludere che un atto, benché si presenti come un atto esecutivo di una decisione precedentemente adottata dalla Commissione, possa – nella misura in cui comporta un elemento nuovo che può produrre effetti giuridici vincolanti idonei a ledere le persone interessate – essere impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. In un’ipotesi siffatta si deve considerare infatti che non è in discussione l’esecuzione della decisione della Commissione che comporta un obbligo pecuniario, ma la definizione dell’obbligo pecuniario stesso.
56.
Non si può quindi escludere, proprio in ragione della necessità per la Corte di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, che un atto che si presenti come un’intimazione a pagare un’ammenda e, se del caso, gli interessi di mora possa, in talune circostanze, come quelle in cui si inscrive la controversia all’origine della presente causa, produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle persone giuridiche di cui trattasi.
57.
È quanto mi appresto a esaminare nelle considerazioni che seguono.
ii) Le circostanze, oltremodo peculiari, del caso di specie dovrebbero condurre la Corte a confermare la sentenza impugnata
58.
La presente impugnazione si colloca nell’ambito di una situazione di fatto e processuale piuttosto complessa e inusuale di cui è opportuno ricordare le caratteristiche essenziali.
59.
Con la decisione Metacrilati, le convenute, solo in ragione della loro qualità di società controllanti dell’Arkema, cui era stata comminata un’ammenda di EUR 219131250, sono state ritenute responsabili «in solido e congiuntamente» del pagamento dell’ammenda per l’importo, rispettivamente, di EUR 140,4 milioni e EUR 181,35 milioni.
60.
Con la sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), l’importo dell’ammenda comminata all’Arkema è stato ridotto e fissato in EUR 113343750. Di contro, l’importo dell’ammenda inflitta, in quanto tale, alle convenute non è stato modificato a seguito della sentenza del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250), confermata peraltro con l’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60).
61.
Orbene, è anzitutto assodato che, in data 7 settembre 2006, l’Arkema ha pagato integralmente l’ammenda iniziale, pari a EUR 219131250, anche per conto delle società convenute. La Commissione, pur mettendo in dubbio, nell’ambito del suo terzo motivo – su cui tornerò nuovamente nelle considerazioni che seguono – l’interpretazione della lettera del 25 settembre 2008 fornita al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui la Arkema aveva compilato effettivamente una dichiarazione di pagamento congiunto e aveva quindi regolato l’ammenda iniziale nella sua interezza anche per conto delle convenute, non ha indicato e nemmeno affermato che detta valutazione risulterebbe da uno snaturamento dei fatti o da un errore in sede di qualificazione giuridica dei fatti.
62.
A fronte di una situazione siffatta, occorre svolgere due considerazioni. La prima si riferisce alla posizione assunta dalla Corte nella causa C‑421/11 P rispetto al pagamento degli interessi di mora. La seconda riguarda, in termini più generali, la questione se, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza, possa effettivamente imputarsi alle convenute un ritardo nel pagamento.
63.
Come prima considerazione si deve osservare che, con la sua ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60, punto 89), la Corte ha implicitamente, ma necessariamente, confermato la specificità e la fondatezza della distinzione tra, da una parte, il ricorso proposto contro le lettere controverse che impongono – secondo le convenute, a torto – interessi di mora e, dall’altra, il ricorso avverso la decisione Metacrilati. Nello stabilire che la domanda, presentata in via subordinata, diretta ad ottenere l’esonero dal pagamento degli interessi di mora, dovesse essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, poiché diretta «non (…) contro la sentenza [del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06, EU:T:2011:250)], bensì contro [la lettera dell’8 luglio 2011] che forma, peraltro, oggetto di un ricorso delle [convenute] dinanzi al Tribunale, registrato nella cancelleria di quest’ultimo con il numero di ruolo T‑470/11», la Corte sembra aver ammesso che le lettere controverse non erano confermative della decisione Metacrilati, come riformata dal Tribunale.
64.
La seconda considerazione è che esiste sempre incertezza giuridica sulle conseguenze che devono essere concretamente tratte dalla Commissione, dal punto di vista del recupero dell’importo delle ammende inflitte «congiuntamente e in solido» alle controllate e alle loro società controllanti per un comportamento anticoncorrenziale commesso dalle sole controllate. Più precisamente, la Corte, pur potendo ritenere che, in un tal caso, la responsabilità della o delle società controllanti considerate fosse «puramente derivata» ( 26 ) da quelle delle loro controllate, non ha però fornito indicazioni chiare quanto alle conseguenze che occorreva trarne nel caso in cui dette controllate avessero versato l’integralità dell’ammenda loro irrogata in solido con le loro società controllanti.
65.
In un caso siffatto di pagamento integrale dell’ammenda comminata «in solido e congiuntamente» da parte di una controllata, e a prescindere dalla questione se essa abbia inteso o meno effettuare un «pagamento congiunto», la Commissione ha diritto di ritenere che la società controllante non abbia, in tutto o in parte, adempiuto il suo obbligo di pagamento?
66.
Ritengo di no.
67.
A mio avviso, il carattere congiunto e solidale della responsabilità delle società controllanti convenute e delle loro controllate nel corso del periodo dell’infrazione per un comportamento anticoncorrenziale commesso dalle sole controllate ben conferma, a prescindere dall’esistenza di una «dichiarazione di pagamento congiunto», che il pagamento iniziale dell’ammenda effettuato dalla Arkema è stato fatto a suo nome, ma anche per conto delle sue coobbligate solidali. Infatti, qualora la responsabilità di una società controllante sia semplicemente derivata da quella della sua controllata – la sola ad aver concretamente violato il divieto di intese di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – e tali due società siano state inoltre condannate in solido al pagamento di un’ammenda, la Commissione non può richiedere alla società controllante un’ammenda di importo superiore a quello di cui la sua controllata è, in definitiva, debitrice ( 27 ).
68.
A questo proposito la Corte ha stabilito che, nel caso in cui la responsabilità della controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale controllante non può eccedere quella della sua controllata ( 28 ). La Corte ha così ritenuto che, allorché sono soddisfatte determinate condizioni procedurali, la controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata debba, in linea di principio, beneficiare di un’eventuale riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata ( 29 ). Allo stesso modo, essa ha avuto occasione di precisare che, posto che l’obiettivo del meccanismo di solidarietà per il pagamento delle ammende per le violazioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza è segnatamente quello di rafforzare l’azione nella riscossione di dette ammende, l’eventuale contenzioso che potesse insorgere nel rapporto esterno tra i condebitori solidali «non presenta più interesse per la Commissione, una volta che la totalità dell’ammenda le sia stata pagata da uno o più di tali debitori» ( 30 ).
69.
Ciononostante, nella causa C‑421/11 P, la Corte ha ritenuto che la riduzione dell’ammenda inflitta a una controllata non dovesse andare automaticamente a vantaggio della sua società madre, la cui responsabilità è puramente derivata. Per quanto attiene al caso delle convenute, la Corte ha in effetti ritenuto che, dal momento che il fattore moltiplicatore applicabile ad esse e alla Arkema era diverso, il solo fatto che le suddette società abbiano dovuto pagare un’ammenda per la quale sono congiuntamente e solidalmente responsabili non giustificherebbe un’estensione dell’autorità di cosa giudicata da riconoscere alla sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251) ( 31 ). A ben vedere, quindi, la Corte non ha stabilito che, nel caso di un pagamento dell’integralità dell’ammenda da parte di uno dei coobbligati solidali, la Commissione non potesse più concretamente ritenere che uno dei coobbligati fosse ancora debitore di parte dell’ammenda.
70.
Da parte mia, e benché non occorra pronunciarsi qui direttamente su detta questione, ritengo che, viste le circostanze del caso di specie e salvo negare l’essenza stessa della regola di solidarietà, vi è ragione di dubitare che possa essere imputato alle convenute un qualche ritardo nel pagamento dell’ammenda imposta in forza della decisione Metacrilati. Le lettere controverse, nella parte in cui richiedono il pagamento di interessi di mora, che non trovano fondamento né nella decisione succitata come modificata dal Tribunale nella sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251), né nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, non potrebbero essere quindi considerate come semplicemente confermative di atti precedenti.
71.
Le lettere di cui trattasi contengono innegabilmente un elemento nuovo, per il fatto che esse esigono dalle convenute il pagamento di una parte dell’ammenda loro inflitta in solido con la Arkema, accompagnata da interessi di mora, benché l’ammenda sia stata immediatamente e integralmente pagata da quest’ultima. Nel caso di specie non si discute quindi di un atto di esecuzione di una decisione della Commissione, il cui controllo giurisdizionale spetta al giudice nazionale, ma di un atto che mette in discussione la definizione stessa dell’obbligo pecuniario imposto a un’impresa.
72.
A tal riguardo mi sembra piuttosto paradossale che la Commissione attribuisca, da una parte, una certa importanza all’interpretazione data della lettera del 25 settembre 2008 quanto all’esistenza o meno di un «pagamento congiunto» dell’ammenda imposta solidalmente in forza della decisione Metacrilati e quindi alle conseguenze giuridiche di detta lettera e, dall’altra, difenda l’idea che solo la suddetta decisione, come modificata dal Tribunale, ha natura decisionale.
73.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto qualificando le lettere controverse come atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE, per la parte in cui la Commissione ha richiesto il pagamento di interessi di mora.
B – Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata derivante dall’ordinanza dell’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60)
1. Argomenti delle parti
74.
Con il suo secondo motivo, la Commissione contesta al Tribunale, essenzialmente, di aver violato i principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata, per aver distinto, in particolare ai punti 80 e da 93 a 101 della sentenza impugnata, la questione degli interessi di mora dal resto della decisione Metacrilati.
75.
Sul punto, la decisione Metacrilati comprenderebbe, al suo articolo 2, disposizioni sull’ammenda imposta in via principale e sugli interessi dovuti in caso di mancato pagamento, ad essa accessori. Orbene, al momento della proposizione del ricorso nella causa conclusasi con la sentenza impugnata, l’impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C‑421/11 P vertente su tale decisione era ancora pendente. Inoltre, a seguito dell’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60), in quest’ultima causa, la decisione di cui trattasi sarebbe divenuta definitiva per le convenute in tutte le sue parti, ivi compresa la questione degli interessi.
76.
Le convenute concludono per il rigetto del motivo.
2. Analisi
77.
Nel caso di specie, sono propenso a ritenere che, tenuto conto del fatto che il ricorso presentato dinanzi al Tribunale nella causa T‑470/11 era, da un punto di vista formale, diretto contro un atto apparentemente diverso da quello oggetto della causa che ha portato all’ordinanza del 7 febbraio 2012, Total ed Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60), il motivo relativo alla violazione dei principi di litispendenza e di autorità della cosa giudicata debba essere respinto.
78.
Tale approccio mi sembra, infatti, essere l’unico conciliabile con l’affermazione della Corte, contenuta nel punto 89 della suddetta ordinanza, circa la specificità e la fondatezza della distinzione tra, da una parte, il ricorso diretto contro le lettere controverse che impongono, eventualmente a torto, interessi di mora e, dall’altra, il ricorso contro la decisione Metacrilati.
79.
Ritengo, pertanto, che il secondo motivo di impugnazione non possa essere accolto.
C – Sul terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione
1. Argomenti delle parti
80.
Con il suo terzo motivo, dedotto in via subordinata, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata sia viziata da una motivazione contraddittoria.
81.
Al punto 113 della sentenza in parola il Tribunale avrebbe erroneamente accertato che la Commissione era integralmente soddisfatta nei suoi diritti, sia nei confronti della Arkema che nei confronti di tutti i condebitori in solido, mentre avrebbe correttamente osservato, al punto 9 della stessa sentenza, che l’Arkema «si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario [fosse stato] coronato da successo».
82.
Orbene, detta precisazione da parte dell’Arkema implicherebbe necessariamente, secondo la Commissione, che non vi era alcuna dichiarazione di pagamento congiunto. A tali condizioni, il Tribunale non poteva sostenere che la Commissione fosse integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei suoi confronti che nei confronti di tutti i condebitori in solido.
83.
Le convenute sostengono che il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.
2. Analisi
84.
L’argomento sviluppato dalla Commissione nell’ambito del terzo motivo di impugnazione non convince e deve, a mio avviso, essere respinto in quanto irricevibile.
85.
Occorre anzitutto osservare che il punto 9 della sentenza impugnata non si riferisce, stricto sensu, alla motivazione, ma rientra nella parte della sentenza impugnata dedicata all’esposizione dei fatti che, in quanto tale, non contiene alcuna valutazione del Tribunale.
86.
Inoltre, sembra che la Commissione, con il pretesto di un’asserita motivazione contraddittoria, intenda in realtà mettere in discussione l’interpretazione data dal Tribunale della lettera del 25 settembre 2008 inviata dalla Arkema alla Commissione in risposta alla comunicazione del 24 luglio precedente.
87.
Orbene, mentre il carattere eventualmente contradditorio della motivazione di una sentenza del Tribunale rappresenta una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione ( 32 ), così non è per quanto riguarda la valutazione dei fatti che, fatta eccezione per il caso di snaturamento, è sottratta all’esame della Corte ( 33 ).
88.
Ora, non mi pare che sia stato accertato un siffatto snaturamento, che, peraltro, non è stato in alcun modo addotto. Mi sembra infatti perfettamente sostenibile – e quindi non manifestamente erronea – l’interpretazione proposta dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui «la Commissione non può far valere utilmente la circostanza che la Arkema non abbia compilato la dichiarazione di pagamento congiunto, in quanto [quest’ultima] ha espressamente dichiarato, nella suddetta lettera del 25 settembre 2008, che la Commissione era “integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei [suoi] confronti che nei confronti di tutti i condebitori in solido”».
V – Conclusione
89.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA.
3)
L’Autorità di vigilanza EFTA è condannata a sopportare le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑470/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:241.
( 3 ) Si tratta delle lettere BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011 (in prosieguo: la «lettera del 24 giugno 2011»), e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011 (in prosieguo la: «lettera dell’8 luglio 2011» e, congiuntamente, le «lettere controverse»).
( 4 ) Decisione, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento ex articolo 81 del Trattato che istituisce la Comunità europea ed ex articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione Metacrilati»).
( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento finanziario»).
( 6 ) Regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1).
( 7 ) V., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 46 e 47); del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata), e del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
( 8 ) V. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264, punto 9); del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione (C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 54), nonché del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punto 27).
( 9 ) V. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264, punto 9), nonché del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti 42 e 43).
( 10 ) La giurisprudenza della Corte a tal riguardo precisa che nell’ambito di un procedimento che si svolge in più tappe, le istituzioni possono adottare atti tra loro separabili che possono essere impugnati nella misura in cui producono effetti giuridici propri, in particolare in quanto costituiscono il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto (v., in particolare, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 11).
( 11 ) V. sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264, punto 10); del 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione (C‑147/96, EU:C:2000:335, punto 26), nonché del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti 42 e 43).
( 12 ) V. sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
( 13 ) In forza di detta disposizione, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese e alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 CE (divenuti articoli 101 e 102 TFUE).
( 14 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 e 82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 15 ) C‑516/06 P, EU:C:2007:763.
( 16 ) Regolamento della Commissione, del 7 agosto 2006 (GU 2006, L 227, pag. 3).
( 17 ) C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punto 27.
( 18 ) Decisione della Commissione, del 2 agosto 1989, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata) (GU 1989, L 260, pag. 1).
( 19 ) Sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punto 29).
( 20 ) Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU 1974, L 319, pag. 1).
( 21 ) V. sentenza del 12 maggio 2016, Trioplast Industrier/Commissione (T‑669/14, non pubblicata, EU:T:2016:285, punti da 65 a 78).
( 22 ) V. ordinanza del 19 novembre 2013, 1. garantovaná/Commissione (T‑42/13, non pubblicata, EU:T:2013:621, punti 26 e 27). V. altresì, in questo senso, ordinanze del 10 giugno 1998, Cementir/Commissione (T‑116/95, EU:T:1998:120, punti da 20 a 24), e del 12 marzo 2012, Universal/Commissione (T‑42/11, non pubblicata, EU:T:2012:122, punti da 20 a 32).
( 23 ) C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 23.
( 24 ) L’articolo 4 della decisione Metacrilati precisa che essa è applicabile conformemente all’articolo 256 CE.
( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punti 32 e 33).
( 26 ) V. sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punti 38 e 41 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) V. le mie conclusioni nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafi da 31 a 46).
( 28 ) V. sentenze del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 37, 39, 43 e 49), nonché del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 38).
( 29 ) V. sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 41).
( 30 ) V. sentenza del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punti 59 e 60).
( 31 ) V. ordinanza del 7 febbraio 2012, Total ed Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:60, punto 83).
( 32 ) V., in particolare, sentenze del 13 dicembre 2001, Cubero Vermurie/Commissione (C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 20 e giurisprudenza ivi citata), nonché dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
( 33 ) V. sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
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