CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate l’8 settembre 2016 ( 1 )
Causa C‑354/15
Andrew Marcus Henderson
contro
Novo Banco, SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo)]
«(Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento n. 1393/2007 — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Notificazione e comunicazione a mezzo dei servizi postali — Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — Mezzo equivalente — Notificazione o comunicazione di un atto procedurale a terza persona — Modulo di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007)»
I – Introduzione
1.
Una banca portoghese ha promosso un procedimento nei confronti di un debitore residente in Irlanda. In sede di notificazione dell’atto introduttivo di giudizio sono sorti tre problemi. In primo luogo, la ricevuta di ritorno relativa a tale atto non è stata rispedita al giudice portoghese. In secondo luogo, l’atto notificato sarebbe stato consegnato presso la residenza del debitore, ma nelle mani di terzi. In terzo luogo, l’atto notificato non era accompagnato dal modulo standard di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1393/2007 ( 2 ) (in prosieguo: il «modulo di cui all’allegato II»), che avrebbe dovuto informare il destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare.
2.
Nel procedimento principale la notificazione dell’atto sopra citato è stata comunque considerata valida per tre motivi. In primo luogo, su richiesta del giudice nazionale, il servizio postale portoghese ha confermato, mediante lettera indirizzata al giudice, la data e l’ora dell’avvenuta consegna dell’atto in Irlanda. In secondo luogo, il giudice nazionale ha concluso che l’avvenuta notificazione mediante consegna a terzi dell’atto introduttivo di giudizio ha determinato una presunzione di avvenuta notificazione al destinatario e tale presunzione non è stata confutata. In terzo luogo, esso ha ritenuto che l’assenza del modulo di cui all’allegato II, sebbene problematica, fosse stata sanata dal fatto che il destinatario non avesse eccepito l’omissione di detto modulo nel termine a tal fine previsto nel diritto nazionale.
3.
Nel presente giudizio, il giudice del rinvio chiede se detta disciplina nazionale sulla notificazione di atti procedurali sia conforme ai requisiti di cui al regolamento n. 1393/2007.
II – Normativa applicabile
A – Il diritto dell’Unione
4.
Ai sensi del considerando 2 del regolamento n. 1393/2007, «[i]l buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale».
5.
Ai sensi del considerando 6 di detto regolamento «[l]’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri (…)».
6.
L’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, stabilisce l’obbligo di includere il modulo di cui all’allegato II in caso di notificazione o comunicazione di atti giudiziari, anche qualora ci si avvalga dei servizi postali. L’allegato II mira ad informare il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare, al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue: a) una lingua compresa dal destinatario; oppure b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.
7.
L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1393/2007 stabilisce che «[o]ve il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2».
8.
L’articolo 9 del regolamento n. 1393/2007 riguarda la data della notificazione o della comunicazione. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 3, la data della notificazione o della comunicazione, in linea di principio, è quella in cui detto atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.
9.
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, «se (…) a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro».
10.
L’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 recita quanto segue: «Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».
11.
L’articolo 19 del regolamento n. 1393/2007 riguarda la mancata comparizione del convenuto. La parte dell’articolo 19, paragrafo 1, che qui interessa stabilisce quanto segue: «Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:
(…)
e che (…) sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».
B – Il diritto nazionale
12.
Ai sensi dell’articolo 230 del Código de Processo Civil (codice di procedura civile portoghese, in prosieguo: il «c.p.c.»), la notificazione o comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si considera effettuata alla data in cui risulta firmata la ricevuta di ritorno e tale lettera si considera notificata al destinatario anche nel caso in cui sia stata una terza persona a firmare la ricevuta di ritorno. La lettera si considera debitamente consegnata al destinatario salva prova contraria da parte dello stesso.
13.
Ai sensi dell’articolo 365, paragrafo 3, e dell’articolo 293, paragrafo 2, del c.p.c., nei procedimenti cautelari il termine entro il quale esercitare i diritti della difesa è di 10 giorni. L’articolo 366, paragrafo 3, del c.p.c. specifica che detto termine è prorogato di un termine in ragione della distanza di 10 giorni.
14.
Ove la notificazione o comunicazione di un atto introduttivo di giudizio non sia accompagnata da un modulo di cui all’allegato II, in base al diritto e alla prassi giudiziari portoghesi ciò costituisce inosservanza di un requisito procedurale sostanziale, con la conseguenza che la notificazione o comunicazione è nulla ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 1, del c.p.c.
15.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, del c.p.c., il termine per sollevare l’eccezione di nullità per inosservanza di un requisito procedurale sostanziale corrisponde a quello previsto per il deposito della comparsa di risposta, ossia, nel presente giudizio, 20 giorni dalla notificazione o comunicazione. La nullità si considera sanata se non viene eccepita entro detto termine.
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
16.
Nel 2008 la Novo Banco, SA (l’appellata) ha stipulato con il sig. Henderson (l’appellante) due contratti di locazione finanziaria per locali commerciali nel comune di Portimão, Portogallo. L’appellante non ha pagato i canoni di locazione per detti locali, scaduti rispettivamente nel marzo e nell’agosto 2012 e ha poi continuato a non pagare i canoni. A seguito di ciò l’appellata ha risolto entrambi i contratti.
17.
L’appellante si è rifiutato di restituire gli immobili. L’appellata ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’appellante in Portogallo chiedendo, fra l’altro, misure cautelari, in particolare la restituzione degli immobili.
18.
Al momento dell’avvio del procedimento, l’appellante era residente in Irlanda. L’atto introduttivo di giudizio risulta essere stato notificato mediante lettera raccomandata all’indirizzo irlandese dell’appellante.
19.
La ricevuta di ritorno, tuttavia, non è stata rinviata al giudice nazionale. Quest’ultimo, pertanto, ha chiesto informazioni presso i servizi postali portoghesi (Correios, Telégrafos e Telefonos, in prosieguo: la «CTT»). La CTT ha risposto mediante lettera in cui dava conferma che, «secondo i registri informatici tenuti dall’operatore postale del paese di destinazione, l’Irlanda (…)»,la lettera contenente la notificazione dell’atto introduttivo di giudizio era stata consegnata al destinatario il 22 luglio 2014. Erano allegate alla lettera della CTT copie della rispettiva registrazione nel sistema di tracciatura delle spedizioni del servizio postale irlandese, in cui venivano precisati il numero di spedizione dell’atto notificato, il codice a barre, lo storico della consegna con indicazione della data e del luogo della consegna, e su cui figuravano il nome e la firma della persona che l’aveva ricevuta. Detta persona aveva firmato come «A. Henderson» ( 3 ).
20.
La notificazione dell’atto introduttivo di giudizio non era accompagnata dal modulo di cui all’allegato II.
21.
L’appellante non ha presentato opposizione entro i termini previsti dal diritto nazionale portoghese. È stato pertanto concesso il provvedimento cautelare richiesto dall’appellata.
22.
Successivamente, l’appellante ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio la sentenza con cui era stato concesso il provvedimento cautelare, con richiesta di ordinare la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo di giudizio. A suo parere, la notificazione iniziale non era conforme ai requisiti procedurali applicabili. Egli ha evidenziato che la ricevuta di ritorno non era stata rispedita al giudice. L’appellante ha sottolineato, inoltre, che non era stato acclarato chi avesse effettivamente ricevuto la notificazione. Egli ha contestato altresì l’assenza del modulo di cui all’allegato II, la quale lo aveva privato delle informazioni relative alla sua facoltà di rifiutare la notificazione dell’atto introduttivo di giudizio, dal momento che i documenti notificati erano redatti esclusivamente in portoghese – lingua che egli non comprende. Ha affermato che tale notificazione avrebbe dovuto essere accompagnata da una traduzione in inglese o in irlandese, le uniche lingue accettate in Irlanda ai fini di una notificazione o comunicazione.
23.
L’appello interposto dinanzi al giudice del rinvio è stato respinto. L’appellante ha successivamente depositato dinanzi allo stesso giudice un’istanza di rettifica della sentenza di secondo grado, deducendo che quest’ultima era incompatibile con la giurisprudenza della Corte, senza fare riferimento ad una giurisprudenza in particolare.
24.
In questo contesto, il Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un Tribunale portoghese, innanzi al quale è stato introdotto un procedimento civile nei confronti di un cittadino residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora abbia disposto la notificazione dell’atto di citazione di tale cittadino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e la rispettiva ricevuta non sia stata rispedita, possa ritenere, alla luce del regolamento citato [(CE) n. 1393/2007] e dei principi ad esso sottesi, che la notificazione sia stata effettuata, basandosi sui documenti forniti dall’ente postale del paese di residenza del destinatario della lettera, i quali attestano che la raccomandata con ricevuta di ritorno è stata consegnata al destinatario.
2)
Se l’applicazione dell’articolo 230 del codice di procedura civile portoghese, nella fattispecie di cui alla prima questione, violi il regolamento e i principi ad esso sottesi.
3)
Se l’applicazione dell’articolo 191, paragrafo 2, del codice di procedura civile portoghese, nel presente caso di specie, violi il regolamento e i principi ad esso sottesi».
25.
Sono state presentate osservazioni scritte dai governi olandese, portoghese e spagnolo, nonché dalla Commissione. Il governo portoghese e la Commissione hanno svolto osservazioni orali durante l’udienza tenutasi il 7 luglio 2016.
IV – Valutazione
26.
Nelle presenti conclusioni prenderò anzitutto in esame i requisiti probatori prescritti dal regolamento n. 1393/2007 per dimostrare l’avvenuta notificazione o comunicazione di atti giudiziari a mezzo dei servizi postali (A). In secondo luogo, mi concentrerò sulla questione della compatibilità con il regolamento di una notificazione presso la residenza del destinatario attestata da una terza persona (B). Infine, risponderò alla questione se la mancata opposizione entro un determinato termine possa sanare l’omessa inclusione negli atti notificati del modulo di cui all’allegato II (C).
A – Ricevuta di ritorno o mezzo equivalente
27.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1393/2007 consenta ad un giudice nazionale, in una situazione in cui la notificazione di un atto introduttivo di giudizio sia stata effettuata a mezzo posta ma la ricevuta di ritorno non sia stata rispedita, di prendere in considerazione altre prove per valutare la validità di detta notificazione. Più specificamente, il giudice del rinvio chiede se la ricevuta di ritorno possa essere sostituita da un documento emesso dai servizi postali a conferma dell’avvenuta consegna della lettera raccomandata al destinatario.
28.
Il regolamento n. 1393/2007 fornisce un elenco esaustivo dei mezzi di notificazione ( 4 ). Il citato regolamento non stabilisce una gerarchia fra detti mezzi ( 5 ).
29.
Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento, uno dei possibili mezzi di notificazione o comunicazione è rappresentato dai servizi postali. L’articolo 14, tuttavia, indica semplicemente come debba essere effettuata la notificazione o comunicazione a mezzo dei servizi postali: essa deve essere eseguita mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ( 6 ). Esso non fornisce ulteriori dettagli su detta modalità di notificazione o comunicazione. A differenza dei moduli di cui all’allegato I del regolamento n. 1393/2007 (da utilizzarsi per le comunicazioni fra gli organi mittenti e riceventi quando la notificazione o comunicazione è effettuata attraverso gli stessi ( 7 )), né l’articolo 14 né qualsiasi altra disposizione del regolamento n. 1393/2007 forniscono ulteriori dettagli circa i modi di accusare ricevuta ai sensi di detto regolamento.
30.
Pertanto, atteso che né l’articolo 14 né qualsiasi altra disposizione del regolamento forniscono precisazioni sul particolare formato di una «ricevuta di ritorno», i rispettivi dettagli vengono definiti nel diritto nazionale ( 8 ).
31.
Inoltre, l’articolo 14 fa esplicito riferimento alla possibilità di fornire un «mezzo equivalente» alla ricevuta di ritorno. In altre parole, una «ricevuta di ritorno» potrebbe addirittura non essere necessaria qualora sussista una prova adeguata ed affidabile dell’avvenuta notificazione o comunicazione dell’atto al destinatario ( 9 ).
32.
In sintesi, l’articolo 14 rimane una disposizione molto «aperta per quanto attiene alla forma concreta della prova richiesta per dimostrare l’avvenuta notificazione o comunicazione a mezzo dei servizi postali.
33.
Tuttavia, detta apertura e la diversità che ne deriva a livello nazionale per quanto riguarda la prova dell’avvenuta consegna degli atti, a mio avviso, è limitata dalla funzionalità e dalle finalità del sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007 in due modi. In primo luogo, il formato specifico della ricevuta di ritorno o del mezzo equivalente deve fornire al giudice nazionale informazioni probatorie sufficienti per consentirgli di valutare la validità della notificazione o della comunicazione. In secondo luogo, il giudice nazionale deve anche essere in grado di verificare se i diritti procedurali del destinatario siano stati rispettati.
34.
Per quanto riguarda la prima limitazione, la ricevuta di ritorno costituisce un elemento di prova standardizzato, di norma ritenuto sufficiente per accertare l’avvenuta notificazione o comunicazione di atti. Solitamente essa contiene almeno le informazioni sulla data e sul luogo della notificazione o comunicazione e la persona alla quale l’atto è stato notificato. Tuttavia, detta funzione probatoria della ricevuta di ritorno e la formulazione aperta dell’articolo 14, come dimostra l’uso del termine «mezzo equivalente» – mi inducono a concludere che l’assenza di una cartolina denominata «ricevuta di ritorno» non rende automaticamente nulla la notificazione o comunicazione. L’assenza di siffatta cartolina, infatti, non comporta che il giudice nazionale non possa stabilire se gli atti siano stati effettivamente notificati al destinatario. Un giudice può effettuare questo accertamento sulla base di altri elementi di prova afferenti a tale questione.
35.
La seconda limitazione è rappresentata dalla tutela dei diritti procedurali del destinatario. La Corte ha evidenziato che il diritto ad una corretta notificazione o comunicazione deriva dal diritto ad un processo equo ( 10 ). Detta tutela non può essere indebolita dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1393/2007, ossia un’efficace e rapida notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali ( 11 ).
36.
Inoltre, il rispetto dei diritti procedurali del destinatario riveste un’importanza particolare se considerato nel contesto più ampio di altri atti di cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale ( 12 ), quali il regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 13 ) [«il regolamento Bruxelles I (rifusione)»] e il regolamento (CE) n. 805/2004 ( 14 ). Invero, l’accertamento della rituale notificazione o comunicazione di un atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale è essenziale ai fini del successivo esame se occorra riconoscere la sentenza che ne risulta e darne esecuzione, nonché se essa possa essere certificata come titolo esecutivo europeo per un credito non contestato ai sensi del regolamento n. 805/2004 ( 15 ).
37.
La questione se i due limiti sopra descritti siano stati rispettati con riferimento ad una ricevuta di ritorno o un mezzo equivalente ai fini dell’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 è una valutazione di fatto che deve essere effettuata dal giudice nazionale in base alle circostanze concrete di ogni singolo caso,.
38.
Non desidero anticipare in alcun modo la valutazione che deve essere effettuata dal giudice nazionale nella presente causa. Tuttavia, posto che, nella prima questione pregiudiziale, alla Corte è stato esplicitamente chiesto dal giudice del rinvio di valutare la rilevanza di una conferma da parte dei servizi postali nazionali, come descritta al paragrafo 19 delle presenti conclusioni, suggerirei che, fatte salve le ulteriori prove acquisite dal giudice nazionale, una siffatta conferma potrebbe essere considerata come un «mezzo equivalente» ad una ricevuta di ritorno.
39.
Alla luce delle suesposte considerazioni, concludo che l’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 dovrebbe essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può basarsi su un documento diverso da una ricevuta di ritorno per stabilire che la notificazione o comunicazione di un atto procedurale è stata effettuata nei confronti del destinatario conformemente a detta disposizione. Per essere considerati come un mezzo equivalente ad una ricevuta di ritorno, i documenti di cui trattasi devono consentire al giudice nazionale di verificare se la notificazione o la comunicazione nei confronti del destinatario sia stata effettuata in modo tale da tutelare i suoi diritti procedurali.
B – Notificazione o comunicazione firmata da una terza persona presso la residenza del destinatario
40.
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1393/2007 ammetta una normativa nazionale in base alla quale la notificazione o comunicazione di un atto procedurale in materia commerciale si presuma validamente effettuata il giorno in cui la ricevuta di ritorno è firmata da una terza persona presso la residenza del destinatario.
41.
Occorre evidenziare che la normativa nazionale descritta nell’ordinanza di rinvio subordina la presunzione dell’avvenuta notificazione o comunicazione alla semplice ricezione dell’atto da parte di una terza persona. Dal contesto fattuale della presente causa emerge, tuttavia, che gli atti sono stati notificati all’indirizzo dell’appellante e sarebbero stati firmati presso detto indirizzo da una terza persona. Interpreto pertanto la seconda questione pregiudiziale del giudice nazionale nel senso che essa ha ad oggetto la compatibilità con il regolamento n. 1393/2007 di una normativa nazionale in base alla quale si considera valida una notificazione o comunicazione se essa viene effettuata ad una terza persona presso l’indirizzo del destinatario.
42.
Come già osservato nella sezione precedente, oltre al requisito che la notificazione o comunicazione sia effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, il regolamento n. 1393/2007 non armonizza nei dettagli la notificazione o comunicazione tramite servizi postali.
43.
Per quanto riguarda la data della notificazione o della comunicazione, secondo l’articolo 9 del regolamento n. 1393/2007, essa deve essere determinata secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. Più precisamente, la data della notificazione o della comunicazione deve essere determinata, in linea di principio, secondo la legge applicabile nello Stato membro richiesto, che nel caso di specie è l’Irlanda.
44.
Il regolamento n. 1393/2007, tuttavia, non stabilisce norme esplicite relativamente alla validità della notificazione o della comunicazione ad una terza persona. A questo proposito, osservo quanto segue.
45.
I criteri applicabili alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari in materia civile e commerciale sono solitamente meno stringenti di quelli applicabili in materia amministrativa o penale. In particolare, nel settore della procedura penale ( 16 ) ci si potrebbe aspettare che la notifica debba essere effettuata in mani proprie, senza possibili presunzioni o finzioni di consegna. Per contro, nel campo delle notificazioni in materia commerciale e civile, nella legislazione degli Stati membri sono rinvenibili numerose presunzioni o persino finzioni giuridiche. Si ritiene generalmente che tali presunzioni o finzioni in ambito civile e commerciale realizzino il giusto equilibrio in termini di certezza del diritto fra il ricorrente e il destinatario ( 17 ).
46.
Il silenzio del regolamento n. 1393/2007 sulla questione della notificazione o comunicazione attestata da una terza persona, nonché il riferimento alle leggi degli Stati membri di cui all’articolo 9, inducono a concludere che il regolamento stesso non osta necessariamente a detta modalità di notificazione o comunicazione.
47.
Un sostegno indiretto alla tesi secondo cui il regolamento n. 1393/2007 non osterebbe alla notificazione o comunicazione ad una terza persona è inoltre rinvenibile nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), stabilisce determinati requisiti e garanzie in caso di mancata comparizione del convenuto. Esso specifica che il giudice non statuisce in merito a detto convenuto fintantoché non si abbia prova, ad esempio, che l’atto pertinente è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella residenza dello stesso ( 18 ) .
48.
Senza fissare una regola generale in materia di notificazioni o comunicazioni in forza del regolamento n. 1393/2007, è chiaro che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), (analogamente ad altri strumenti del diritto dell’Unione che stabiliscono norme procedurali in materia civile e commerciale ( 19 )) prevede la possibilità che gli atti siano notificati o comunicati ad una terza persona, a condizione che detta notificazione o comunicazione sia effettuata presso la residenza del convenuto.
49.
Per questi motivi, sono dell’avviso che il regolamento n. 1393/2007 non osti, in quanto tale, alla validità della notificazione o comunicazione di un atto procedurale qualora sia attestata da una terza persona presso la residenza del destinatario. A tal fine, tuttavia, devono ricorrere due importanti condizioni.
50.
In primo luogo, come ha opportunamente evidenziato la Commissione in udienza, la notificazione presso la residenza del destinatario comporta che l’atto debba essere consegnato proprio nell’abitazione del destinatario. Pertanto la consegna, ad esempio, ad una persona all’interno di un condominio anziché alla porta dello specifico appartamento, non sarebbe sufficiente.
51.
In secondo luogo, nell’abitazione del destinatario la ricezione deve essere attestata da un adulto dal quale ci si possa ragionevolmente aspettare che egli provvederà affinché il destinatario riceva effettivamente il documento notificato. A mio parere, ciò potrebbe essere, ad esempio, il caso di un parente o di una persona che condivida abitualmente la residenza con il destinatario, o di un altro adulto che sia legato al destinatario da un rapporto di fiducia.
52.
In conclusione, suggerisco di interpretare il regolamento n. 1393/2007 nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in base alla quale una notificazione o comunicazione di un atto procedurale si considera effettuata nei confronti del destinatario laddove questa sia firmata da una terza persona, a condizione che detta consegna abbia luogo presso la residenza del destinatario e a condizione che l’atto notificato sia consegnato ad un adulto da cui ci si possa ragionevolmente aspettare che lo consegni al destinatario.
C – Omesso utilizzo del modulo di cui all’allegato II
53.
Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede di chiarire se il regolamento n. 1393/2007 sia compatibile con una normativa nazionale che stabilisce che l’omesso utilizzo del modulo di cui all’allegato II rende nulla la notificazione di atti procedurali ma detta nullità possa essere sanata se il destinatario non eccepisce l’assenza del modulo di cui all’allegato II entro un determinato termine. Dall’ordinanza di rinvio si evince che la normativa in questione è l’articolo 191, paragrafo 2, del c.p.c.
54.
Secondo la giurisprudenza della Corte, il modulo di cui all’allegato II rappresenta un componente necessario della notificazione o comunicazione. La finalità del modulo consiste nel garantire che il convenuto possa esercitare il proprio diritto di rifiutare l’atto notificato o comunicato se i requisiti linguistici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non sono soddisfatti. La Corte ha anche evidenziato che il regolamento n. 1393/2007 non contiene alcuna eccezione all’utilizzo del modulo di cui all’allegato II. La Corte, inoltre, ha chiarito in modo inequivocabile che qualora il modulo sia stato omesso, esso deve essere inviato al destinatario ( 20 ).
55.
La Corte ha formulato dette conclusioni nel contesto di una notificazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1393/2007, ossia tra organi mittenti e riceventi degli Stati membri interessati. L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, tuttavia, rende le disposizioni relative all’utilizzo del modulo di cui all’allegato II chiaramente applicabili alla notificazione o comunicazione a mezzo dei servizi postali.
56.
Ne consegue che se il modulo di cui all’allegato II non viene accluso agli atti introduttivi del procedimento notificati o comunicati a mezzo posta, esso deve essere consegnato al destinatario senza indugio. Pertanto, a mio parere, non è possibile sanare l’omissione del modulo di cui all’allegato II adducendo che è decorso un certo periodo di tempo senza che il destinatario dell’atto notificato abbia eccepito l’assenza del modulo.
57.
Il modulo di cui all’allegato II è finalizzato a garantire il rispetto dei diritti di difesa del destinatario informando quest’ultimo del suo diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione ove i requisiti linguistici enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non siano rispettati. In mancanza di una traduzione adeguata, il destinatario potrebbe non comprendere affatto l’atto notificato.
58.
Ove, in siffatta situazione, manchi il modulo di cui all’allegato II, il destinatario potrebbe non conoscere il suo diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione. A tale mancanza di conoscenza si può sopperire unicamente fornendo l’informazione omessa, non di certo invece mediante il semplice decorso del tempo. Pertanto, è logico che non possano essere desunte conseguenze procedurali dal fatto che il destinatario non abbia eccepito l’assenza del modulo di cui all’allegato II entro un dato termine, in quanto il destinatario potrebbe non essere stato nemmeno consapevole della propria facoltà di sollevare un’eccezione.
59.
Si dovrebbe aggiungere che l’obbligo di notificare il modulo di cui all’allegato II sussiste in tutte le circostanze, indipendentemente dal fatto che il destinatario comprenda o meno la lingua in cui sono redatti gli atti notificati o comunicati. Solo quando la notificazione o comunicazione è stata effettuata correttamente (ossia includendo il modulo di cui all’allegato II) il giudice competente può valutare se un eventuale rifiuto da parte del destinatario fosse giustificato o meno ( 21 ).
60.
Concludo pertanto che il regolamento n. 1393/2007 osta ad una normativa nazionale che stabilisce che l’irregolarità nella notificazione o comunicazione derivante dall’assenza del modulo di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 può essere sanata dal periodo di tempo decorso senza che il destinatario abbia eccepito l’assenza del modulo. Detta omissione può essere sanata esclusivamente mediante la notificazione o la comunicazione del modulo al destinatario conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento n. 1393/2007.
V – Conclusione
61.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo) nei termini seguenti:
Prima questione:
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dovrebbe essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può basarsi su un documento diverso da una ricevuta di ritorno per stabilire che la notificazione o comunicazione di un atto procedurale è stata effettuata nei confronti del destinatario conformemente a detta disposizione. Per essere considerati come un mezzo equivalente ad una ricevuta di ritorno, i documenti di cui trattasi devono consentire al giudice nazionale di verificare se la notificazione o la comunicazione nei confronti del destinatario sia stata effettuata in modo tale da tutelare i suoi diritti procedurali.
Seconda questione:
Il regolamento n. 1393/2007 dovrebbe essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in base alla quale una notificazione o comunicazione di un atto procedurale si considera effettuata nei confronti del destinatario laddove questa sia firmata da una terza persona, a condizione che detta consegna abbia luogo presso la residenza del destinatario e a condizione che l’atto notificato sia consegnato ad un adulto da cui ci si possa ragionevolmente aspettare che lo consegni al destinatario.
Terza questione:
Il regolamento n. 1393/2007 osta ad una normativa nazionale che stabilisce che l’irregolarità nella notificazione o comunicazione derivante dall’assenza del modulo di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 può essere sanata dal periodo di tempo decorso senza che il destinatario abbia eccepito l’assenza del modulo. Detta omissione può essere sanata esclusivamente mediante la notificazione o la comunicazione del modulo al destinatario conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento n. 1393/2007.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).
( 3 ) Il nome dell’appellante è Andrew.
( 4 ) V. sentenza del 19 dicembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punti da 30 a 32).
( 5 ) V. sentenza del 9 febbraio 2006, Plumex (C 473/04, EU:C:2006:96, punto 22). Tale sentenza riguardava il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU 2000, L 160, pag. 37), il quale ha preceduto il regolamento n. 1393/2007.
( 6 ) Ciò rappresenta un cambiamento rispetto al regolamento n. 1348/2000. L’articolo 14 del regolamento n. 1348/2000 (che prevedeva anch’esso la possibilità di effettuare la notificazione o comunicazione per posta) non specificava le particolari modalità di invio postale con cui gli atti dovevano essere notificati o comunicati.
( 7 ) V. articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007.
( 8 ) Ciò comprende gli standard internazionali applicabili, quali quelli stabiliti dall’Unione postale universale.
( 9 ) Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il testo dell’articolo 14 non è perfettamente chiaro (soprattutto per quanto riguarda la sua formulazione nelle varie lingue ufficiali) circa il fatto se la nozione di «mezzo equivalente» si riferisca esclusivamente alla «ricevuta di ritorno» o alla modalità di trasmissione mediante «lettera raccomandata con ricevuta di ritorno» in generale. Tuttavia, nel contesto della presente causa, detta questione non rileva perché in entrambi i casi si richiedono prove equivalenti ad una ricevuta di ritorno che dimostrino l’avvenuta notificazione o comunicazione al destinatario.
( 10 ) Sancito nel secondo comma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. V. ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, punto 49, e giurisprudenza ivi citata). V. anche Corte europea dei diritti dell’uomo, 31 maggio 2016, Gankin e altri/Russia (CE:ECHR:2016:0531JUD000243006, punti 28 e 39, e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) V. considerando 2 e 6 del regolamento n. 1393/2007. V. sentenze del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 30 e 31) e del 19 dicembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, punti da 34 a 36) e giurisprudenza ivi citata. V., mutatis mutandis, nel contesto del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), sentenza del 7 luglio 2016, Lebek (C‑70/15, EU:C:2016:524, punti da 33 a 34, e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) Sentenza dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 50).
( 13 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
( 14 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).
( 15 ) V., nel contesto della regolamento n. 44/2001, Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 maggio 2016, Avotiņš/Lettonia (CE:ECHR:2016:0523JUD001750207, in particolare punti da 113 a 125).
( 16 ) V., a tale proposito, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), vertente sulla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).
( 17 ) Il regolamento n. 1393/2007 prende in considerazione anche la situazione del richiedente, come dimostra l’ultima frase dell’articolo 8, paragrafo 3. V., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 33).
( 18 ) Il corsivo è mio. In caso contrario, il giudice si può pronunciare ove l’atto sia stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione, nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio [articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1393/2007]. Inoltre, in ciascuna di tali eventualità, si deve dimostrare che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
( 19 ) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 805/2004 fornisce un altro esempio a questo proposito. La suddetta norma disciplina il caso specifico della notificazione senza prova del ricevimento e prevede la possibilità di una notificazione o comunicazione presso l’indirizzo personale del debitore a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del debitore. Il corsivo è mio.
( 20 ) Sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 45, 55, 72 e 76).
( 21 ) V., a tale riguardo, ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, punti da 75 a 76) e sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 54).
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