CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 26 luglio 2017 ( 1 )
Causa C‑389/15
Commissione europea
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento – Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche – Competenza esclusiva dell’Unione – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale»
1.
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 7 maggio 2015, che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche per quanto riguarda materie di competenza dell’Unione europea ( 2 ).
2.
A seguito dei pareri 3/15 ( 3 ) e 2/15 ( 4 ), la Corte, con la presente causa, è nuovamente invitata a precisare la portata della politica commerciale comune, che costituisce, come prevede l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, un settore di competenza esclusiva dell’Unione. Più specificamente, la Corte dovrà decidere se l’istituzione di un sistema di registrazione internazionale e di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, come quello cui si riferisce la decisione impugnata, rientri o meno negli «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE.
I. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
3.
L’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale, firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958 (in prosieguo: l’«Accordo di Lisbona»), è un trattato gestito dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), al quale può aderire ogni Stato che sia parte della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»). Tale trattato, entrato in vigore il 25 settembre 1966, è stato riveduto nel 1967 e successivamente modificato nel 1979.
4.
Attualmente aderiscono all’Accordo di Lisbona 28 Stati. Tra questi figurano sette Stati membri dell’Unione, vale a dire la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca. Altri tre Stati membri, ossia la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Romania, hanno firmato tale accordo ma a tutt’oggi non l’hanno ratificato. L’Unione, invece, non è parte di detto accordo, al quale possono aderire soltanto Stati.
5.
Ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo di Lisbona, gli Stati aderenti sono costituiti in «Unione particolare» nel quadro dell’Unione per la protezione della proprietà industriale istituita con la Convenzione di Parigi e si impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini dell’accordo in parola, le denominazioni d’origine dei prodotti degli altri Paesi dell’Unione particolare dal momento in cui sono registrate presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale dell’OMPI.
6.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di Lisbona, si considera «denominazione d’origine», agli effetti di tale accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.
7.
Gli articoli da 3 a 7 di detto accordo disciplinano le condizioni per la protezione delle denominazioni d’origine ivi contemplate e le modalità della loro registrazione presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale dell’OMPI.
8.
Il suo articolo 8 enuncia che le procedure giudiziarie, necessarie per assicurare la protezione di tali denominazioni d’origine, potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell’Unione particolare, secondo la legislazione nazionale.
9.
L’articolo 13, paragrafo 2, dell’Accordo di Lisbona dispone che quest’ultimo può essere oggetto di revisione ad opera di conferenze tenute dai delegati dei Paesi dell’Unione particolare di cui al suo articolo 1.
B. Diritto dell’Unione
10.
A partire dal 1970, l’Unione ha progressivamente adottato vari atti che disciplinano le condizioni per la protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche riguardanti determinati tipi di prodotti, quali vini, bevande spiritose, vini aromatizzati, nonché altri prodotti agricoli e alimentari.
11.
La normativa dell’Unione in materia è attualmente costituita dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ( 5 ), dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 6 ), dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 7 ), nonché dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ( 8 ).
II. Fatti e decisione impugnata
A. Revisione dell’Accordo di Lisbona
12.
Nel settembre del 2008, l’Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’Accordo di Lisbona ha creato un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una revisione intesa a migliorare e rendere più attraente l’accordo in parola, salvaguardandone al contempo obiettivi e principi.
13.
Nell’ottobre del 2014 detto gruppo di lavoro ha raggiunto un accordo su un progetto di atto in tal senso (in prosieguo: il «progetto di accordo riveduto»). Le modifiche contemplate nel menzionato progetto, nella versione diffusa dal direttore generale dell’OMPI il 14 novembre 2014, vertevano, in particolare, sull’ambito di applicazione della protezione prevista, che sarebbe stata estesa alle indicazioni geografiche (articoli 2 e 9), sul contenuto e sui limiti di tale protezione (articoli da 10 a 20) nonché sulla possibilità offerta ad organizzazioni intergovernative di aderire a detto accordo e di partecipare alle votazioni della sua Assemblea (articoli 22 e 28).
14.
Ai fini dell’esame e dell’adozione del menzionato progetto è stata convocata una conferenza diplomatica a Ginevra, dall’11 al 21 maggio 2015. Conformemente al progetto di regolamento di procedura approvato dal suo comitato preparatorio, sono state invitate a parteciparvi non solo le delegazioni dei 28 Stati parti dell’Accordo di Lisbona, ma anche due delegazioni dette «speciali», fra cui quella dell’Unione, e una serie di delegazioni, dette «osservatrici», in rappresentanza degli Stati che sono membri dell’OMPI ma non aderiscono a tale accordo.
15.
Il 20 maggio 2015, la suddetta conferenza ha adottato l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, che è stato aperto alla firma il 21 maggio 2015.
B. Raccomandazione della Commissione e decisione impugnata
16.
In vista della menzionata conferenza diplomatica, il 30 marzo 2015 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizzava l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale (in prosieguo: la «raccomandazione della Commissione»).
17.
In tale raccomandazione, la Commissione, in primo luogo, ha invitato il Consiglio a fondare la sua decisione sull’articolo 207 TFUE e sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, tenuto conto, da un lato, della competenza esclusiva conferita all’Unione dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE nel settore della politica commerciale comune e, dall’altro, dell’obiettivo nonché del contenuto dell’Accordo di Lisbona.
18.
In secondo luogo, la Commissione ha suggerito al Consiglio di affidarle la conduzione dei negoziati per conto dell’Unione, nel contesto di direttive di negoziato stabilite da quest’ultimo e in consultazione con un comitato speciale designato dal medesimo.
19.
Il 7 maggio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione impugnata, che si discosta dalla raccomandazione della Commissione fondandosi sull’articolo 114 TFUE e sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE. Il suo considerando 3 motiva la scelta di tale base giuridica nei seguenti termini:
«(3)
[Il progetto di] Accordo riveduto istituisce un sistema di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche all’interno delle parti contraenti mediante un’unica registrazione. Questa materia è armonizzata dalla normativa interna dell’[Unione] per quanto riguarda le denominazioni e le indicazioni geografiche e rientra pertanto nella competenza concorrente dell’Unione (per quanto concerne le denominazioni e le indicazioni di prodotti agricoli) e dei suoi Stati membri (per quanto concerne le denominazioni e le indicazioni di prodotti non agricoli e le tasse)».
20.
Quanto alla conduzione dei negoziati, i considerando da 4 a 7 di tale decisione precisano:
«(4)
Per le disposizioni d[el progetto di] Accordo [riveduto] che contemplano questioni di competenza dell’Unione e questioni di competenza degli Stati membri, il Consiglio autorizza i sette Stati membri parte dell’attuale Accordo di Lisbona e la Commissione a partecipare congiuntamente ai negoziati che si terranno in occasione della conferenza diplomatica sulla base delle direttive di negoziato di cui all’allegato.
(5)
Per preservare i principi e gli obiettivi dell’Accordo di Lisbona, è necessario che, nell’interesse dell’Unione, sia preclusa la possibilità per un non membro di rivendicare ed esercitare diritti di voto durante la conferenza diplomatica. Pertanto, i sette Stati membri dell’[Unione] parti dell’Accordo [di Lisbona] eserciteranno il proprio diritto di voto, anche per quanto riguarda le questioni di competenza dell’Unione, sulla base di una posizione comune.
(6)
La presente decisione lascia impregiudicati la partecipazione alla conferenza diplomatica e l’esercizio dei diritti di voto in tale ambito da parte degli Stati membri attualmente parte dell’Accordo di Lisbona per quanto riguarda le questioni di rispettiva competenza.
(7)
Al fine di assicurare l’unità della rappresentanza esterna dell’Unione, i sette Stati membri parte dell’Accordo di Lisbona e la Commissione dovrebbero cooperare strettamente durante l’intero processo negoziale, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, (…) TUE».
21.
Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:
«Articolo 1
La Commissione è autorizzata a partecipare, unitamente ai sette Stati membri parte dell’Accordo di Lisbona, alla conferenza diplomatica per l’adozione d[el progetto di] Accordo (…) riveduto sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, per quanto riguarda le questioni di competenza dell’Unione.
Articolo 2
Nell’interesse dell’Unione, i sette Stati membri parte dell’Accordo di Lisbona esercitano i diritti di voto, sulla base di una posizione comune, per quanto riguarda le questioni di competenza dell’Unione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti conformemente alle direttive di negoziato di cui all’allegato.
Articolo 4
Durante la conferenza diplomatica è assicurato un coordinamento appropriato, per quanto riguarda le questioni di competenza dell’Unione. Dopo la conferenza i negoziatori riferiscono celermente al Gruppo “Proprietà intellettuale” del Consiglio».
22.
In seguito all’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha reso una dichiarazione in cui ha sostanzialmente espresso il proprio disaccordo rispetto sia al fondamento normativo sul quale si è basato il Consiglio, sia alla designazione di Stati membri come negoziatori per conto dell’Unione.
III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
23.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
mantenerne gli effetti fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del Consiglio, entro un termine ragionevole dalla pronuncia della sentenza della Corte, e
–
condannare il Consiglio alle spese.
24.
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
–
respingere il ricorso, e
–
condannare la Commissione alle spese.
25.
Con decisione del 27 novembre 2015, il presidente della Corte ha autorizzato la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca ad intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
26.
Con decisione in pari data, il presidente della Corte ha autorizzato il Parlamento europeo a intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni della Commissione.
27.
Con decisione del 12 gennaio 2016, il presidente della Corte ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni del Consiglio, qualora avesse avuto luogo un’udienza.
28.
L’udienza di discussione nella presente causa si è tenuta il 12 giugno 2017.
IV. Sul ricorso
29.
A sostegno del suo ricorso, la Commissione, sostenuta dal Parlamento, deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla circostanza che la decisione impugnata riconoscerebbe la sussistenza della competenza degli Stati membri in violazione dell’articolo 3 TFUE, laddove i negoziati riguardano un accordo rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione. Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 207, paragrafo 3, TFUE e 218, paragrafi 3, 4 e 8, TFUE, sulla base del rilievo che il Consiglio avrebbe nominato Stati membri come «negoziatori» in una materia di competenza dell’Unione europea e non avrebbe adottato la decisione impugnata conformemente alla maggioranza applicabile.
30.
Il primo motivo sollevato dalla Commissione è suddiviso in due parti. Nella prima parte, che costituisce la tesi addotta in via principale dalla Commissione, quest’ultima, sostenuta dal Parlamento, fa valere che il progetto di Accordo riveduto riguarda aspetti commerciali della proprietà intellettuale, i quali, in forza dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, rientrano nella politica commerciale comune. Orbene, tale politica costituirebbe uno dei settori in cui, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l’Unione ha competenza esclusiva, circostanza di cui la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto.
31.
Nella seconda parte del primo motivo, presentata in subordine, la Commissione, sostenuta anche a tale riguardo dal Parlamento, afferma che il progetto di Accordo riveduto può incidere sulle norme comuni stabilite dall’Unione nel settore della protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, e che la decisione impugnata viola pertanto la competenza esclusiva di cui l’Unione dispone in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE.
32.
Faccio subito presente che considero fondata la prima parte del primo motivo, il che dovrebbe essere sufficiente, a mio avviso, a determinare l’annullamento della decisione impugnata. Pertanto, ritengo che, per dirimere la presente controversia, non sia necessario esaminare la seconda parte del primo motivo né il secondo motivo.
A. Argomenti principali delle parti sulla prima parte del primo motivo
33.
Come ho già detto, la Commissione, sostenuta dal Parlamento, deduce in via principale la tesi secondo cui la decisione impugnata, dal momento che riguarda gli «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, ed attiene quindi al settore della politica commerciale comune, rientra in una competenza esclusiva dell’Unione.
34.
In tal senso, solo l’Unione sarebbe competente a negoziare accordi internazionali che riguardano la proprietà intellettuale, giacché è accertato, in considerazione del loro obiettivo e del loro contenuto, che siffatti accordi presentano un nesso specifico con gli scambi internazionali, ad esempio in quanto li facilitano mediante un’uniformazione normativa ( 9 ). Pertanto, tale competenza esclusiva, lungi dall’essere circoscritta agli accordi sull’armonizzazione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale negoziati nel quadro istituzionale e procedurale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), includerebbe, segnatamente, altri accordi dalla cui analisi caso per caso risulti che essi sono principalmente diretti a favorire, su base della reciprocità, lo scambio di merci o di servizi con Stati terzi, garantendo a tali merci o servizi il medesimo livello di tutela di cui già beneficiano nell’ambito del mercato interno ( 10 ). In particolare, ciò si potrebbe verificare per taluni accordi gestiti dall’OMPI.
35.
Nella fattispecie, la Commissione e il Parlamento fanno valere che, analogamente all’Accordo di Lisbona, il progetto di Accordo riveduto presenta un nesso specifico con gli scambi internazionali. È vero che esso non conterrebbe un preambolo in cui sia espressamente indicata la sua finalità. Tuttavia, dall’analisi delle sue clausole e del contesto in cui è inserito emergerebbe che esso ha per oggetto e per effetto di far beneficiare le denominazioni d’origine di ciascuna parte contraente di un sistema di registrazione internazionale che ne garantisca la tutela giuridica, sul territorio di tutte le altre parti contraenti, contro i rischi di appropriazione o di utilizzo che possano pregiudicarne l’integrità e, pertanto, nuocere alla loro commercializzazione all’estero. In tal modo, detto progetto migliorerebbe la tutela delle esportazioni dell’Unione verso gli Stati terzi, che, in caso contrario, dipenderebbe da registrazioni paese per paese e quindi da garanzie variabili. Di conseguenza, un simile progetto rientrerebbe integralmente nella competenza esclusiva dell’Unione, e ciò quand’anche il sistema di protezione che esso prevede di istituire fosse destinato ad essere attuato dalle autorità degli Stati membri, a norma dell’articolo 291 TFUE ( 11 ). Del resto, l’Unione avrebbe già concluso da sola, sulla base dell’articolo 207 TFUE, una serie di accordi internazionali relativi alla protezione delle indicazioni geografiche, ad esempio con la Confederazione svizzera o la Repubblica popolare cinese, e il Consiglio, che non contesterebbe l’esistenza di tale prassi, non illustrerebbe i motivi che l’hanno indotto a discostarsene nel caso di specie.
36.
Secondo la Commissione, il Consiglio stabilirebbe un parallelismo erroneo, nella decisione impugnata e nelle sue memorie dinanzi alla Corte, tra competenza esterna e competenza interna dell’Unione. La competenza dell’Unione a negoziare il progetto di Accordo riveduto potrebbe effettivamente trovare la propria fonte nella politica commerciale comune, tenuto conto dell’obiettivo e del contenuto di tale progetto, sebbene, da un lato, le regole comuni dell’Unione in materia di protezione delle denominazioni d’origine si fondino, a loro volta, sulla politica agricola comune nonché sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri e, dall’altro, le competenze dell’Unione siano state finora esercitate soltanto per quanto riguarda le denominazioni d’origine relative ai prodotti agricoli, diversamente da quelle relative ai prodotti non agricoli, come attesterebbero in particolare il parere 1/94 ( 12 ) e le sentenze del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland ( 13 ), e del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio ( 14 ).
37.
Infine, la Commissione contesta che l’indicazione di una base giuridica errata nella decisione impugnata costituisca soltanto un vizio di forma, come sostenuto dal Consiglio. Una simile indicazione, infatti, avrebbe influito, tanto a livello giuridico quanto a livello concreto, sulla rispettiva partecipazione dell’Unione e dei sette Stati membri parte dell’Accordo di Lisbona ai negoziati sul progetto di Accordo riveduto. In ogni caso, con il presente motivo essa contesterebbe la violazione di una competenza esclusiva dell’Unione e non la mera indicazione di una base giuridica errata.
38.
Il Consiglio, sostenuto da tutti gli Stati membri intervenienti, reputa, al contrario, che il progetto di Accordo riveduto non ricada nella sfera della politica commerciale comune e che pertanto l’Unione non avesse, a siffatto titolo, una competenza esclusiva per negoziarlo.
39.
A questo proposito, il Consiglio evidenzia che, affinché si possa ritenere che un accordo internazionale, destinato ad essere negoziato in un contesto diverso da quello dell’OMC e vertente su questioni relative alla proprietà intellettuale diverse da quelle contemplate nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ( 15 ), riguardi «aspetti commerciali della proprietà intellettuale» ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, occorre che detto accordo internazionale presenti un nesso specifico con gli scambi internazionali.
40.
Orbene, anzitutto, a differenza dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, esaminato nella sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland ( 16 ), il progetto di Accordo riveduto non s’inscriverebbe in un contesto istituzionale e procedurale tale da far ritenere che esso presenti un siffatto nesso specifico. Inoltre, dagli articoli 3 e 4 della convenzione istitutiva dell’OMPI, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, si evincerebbe che lo scopo primario dell’organizzazione in parola consiste nella promozione dell’adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà intellettuale e ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia, e tale convenzione non conterrebbe, del resto, alcun riferimento a un obiettivo commerciale. Oltre a ciò, diversamente dagli accordi in discussione nella sentenza del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio ( 17 ), che peraltro riguardava gli scambi di servizi e non la protezione di diritti di proprietà intellettuale relativi a merci, nonché della sentenza del 12 maggio 2005, Regione autonoma Friuli‑Venezia Giulia e ERSA ( 18 ), il progetto di Accordo riveduto non sarebbe finalizzato a facilitare gli scambi commerciali estendendo la normativa dell’Unione a Stati terzi, bensì, analogamente alle regole comuni adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 114 TFUE, ad istituire un meccanismo di tutela delle produzioni tradizionali e di informazione dei consumatori applicabile a tutte le parti contraenti, compresa l’Unione, qualora la stessa dovesse aderirvi.
41.
Inoltre, l’esame del contenuto del progetto in parola confermerebbe che esso è inteso ad istituire un quadro procedurale uniforme di protezione delle denominazioni d’origine. Secondo il Consiglio, tale obiettivo rientrerebbe essenzialmente nell’ambito dell’articolo 114 TFUE, poiché l’Accordo riveduto avrà effetti sulle legislazioni vigenti di tutte le parti contraenti, dal momento che esse saranno tenute a stabilire procedure per adeguarsi al sistema previsto in detto accordo. In ogni caso, il Consiglio sostiene che, se l’istituzione di siffatte procedure dovesse produrre effetti sugli scambi di beni tra tutte le parti contraenti, tali effetti non costituirebbero uno dei principali obiettivi perseguiti dal menzionato accordo, bensì assumerebbero un carattere secondario e indiretto.
42.
Infine, il Consiglio precisa che, qualora la Corte dovesse ritenere che la base giuridica sostanziale appropriata della decisione impugnata sia l’articolo 207 TFUE, e non l’articolo 114 TFUE, il riferimento erroneo a quest’ultimo articolo dovrebbe essere considerato un vizio di forma, inidoneo a giustificare l’annullamento di tale decisione ( 19 ). In entrambi i casi, infatti, il Consiglio ha giustamente citato l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE quale base giuridica procedurale di detta decisione, base giuridica procedurale secondo cui la decisione impugnata doveva essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata e senza la partecipazione del Parlamento.
43.
Rilevo altresì che, in udienza, la Commissione e il Parlamento, da un lato, e il Consiglio e gli Stati membri intervenienti, dall’altro, hanno mantenuto le loro rispettive tesi integrandole con richiami ai pareri 3/15 ( 20 ) e 2/15 della Corte.
B. Valutazione
44.
Al pari della Commissione e del Parlamento, ritengo che il progetto di Accordo riveduto rientri nella politica commerciale comune. Ne consegue che, non essendo stata adottata sulla base dell’articolo 207 TFUE, la decisione impugnata viola la competenza esclusiva conferita all’Unione in tale settore dall’articolo 3, paragrafo 1, TFUE.
45.
Va ricordato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, l’Unione dispone di una competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune.
46.
Ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, tale politica «è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione».
47.
Come recentemente rammentato dalla Corte, risulta dalla disposizione in parola, e in particolare dalla sua seconda frase, ai termini della quale la politica commerciale comune si inscrive nell’«azione esterna dell’Unione», che detta politica riguarda gli scambi commerciali con gli Stati terzi ( 21 ).
48.
A tale proposito, secondo una costante giurisprudenza, la semplice circostanza che un atto dell’Unione, come un accordo concluso da quest’ultima, possa avere talune implicazioni sugli scambi commerciali con uno o più Stati terzi non è sufficiente per concludere che tale atto debba essere classificato nella categoria di quelli che rientrano nella politica commerciale comune. Per contro, un atto dell’Unione rientra in tale politica qualora riguardi specificamente gli scambi suddetti, in quanto esso sia essenzialmente destinato a promuoverli, a facilitarli o a disciplinarli ed abbia effetti diretti ed immediati su di essi ( 22 ).
49.
In altre parole, gli impegni internazionali assunti dall’Unione in materia di proprietà intellettuale rientrano tra gli «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, qualora presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali, in quanto essi siano essenzialmente destinati a promuovere, a facilitare o a disciplinare tali scambi ed abbiano effetti diretti e immediati su di essi ( 23 ).
50.
Ne consegue che rientrano nel settore della politica commerciale comune solo le parti del progetto di Accordo riveduto che presentino un nesso specifico, nel senso sopra indicato, con gli scambi commerciali tra l’Unione e Stati terzi.
51.
Pertanto, occorre verificare se le disposizioni contenute nel progetto di Accordo riveduto in discussione siano intese a promuovere, a facilitare o a disciplinare tali scambi e abbiano effetti diretti e immediati su di essi.
52.
Una verifica siffatta equivale ad accertare il carattere appropriato o meno della base giuridica sostanziale scelta dal Consiglio al momento dell’adozione della decisione impugnata, vale a dire l’articolo 114 TFUE, in sostituzione dell’articolo 207 TFUE, che costituisce la base giuridica sostanziale indicata nella raccomandazione della Commissione. Condivido, a tale riguardo, il parere del Consiglio secondo cui la definizione della corretta base giuridica di un atto dell’Unione costituisce un presupposto indispensabile per qualsiasi valutazione della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
53.
Ricordo in proposito che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve essere fondata su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto ( 24 ).
54.
Nella fattispecie, poiché la decisione impugnata ha ad oggetto l’autorizzazione dell’avvio di negoziati su un progetto di Accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, occorre esaminare detta decisione in combinato disposto tanto con l’Accordo di Lisbona, quanto con tale progetto di Accordo riveduto.
55.
Al riguardo, rammento che, ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo di Lisbona, i suoi Stati aderenti sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell’Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a proteggere, sui loro territori e secondo i termini di tale accordo, le denominazioni d’origine dei prodotti degli altri Paesi dell’Unione particolare dal momento in cui vengono registrate presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale dell’OMPI.
56.
Gli articoli da 3 a 7 di detto accordo disciplinano le condizioni per la protezione delle denominazioni d’origine ivi contemplate e le modalità della loro registrazione presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale dell’OMPI.
57.
Il suo articolo 8 enuncia che le procedure giudiziarie necessarie per assicurare la protezione di tali denominazioni d’origine potranno essere esercitate, in ognuno dei Paesi dell’Unione particolare, secondo la legislazione nazionale.
58.
Dall’esame del progetto di Accordo riveduto, così come da quello delle direttive di negoziato che figurano nell’allegato della decisione impugnata, emerge che esso è inteso principalmente a migliorare e modernizzare il quadro giuridico del sistema di Lisbona in modo da renderlo più attraente per i nuovi membri potenziali, preservando nel contempo i principi e gli obiettivi dell’Accordo di Lisbona. In particolare, il progetto di Accordo riveduto mira a salvaguardare il livello di protezione offerto dall’Accordo di Lisbona alle denominazioni d’origine e ad estenderlo alle indicazioni geografiche. Detto progetto è inoltre inteso a specificare e precisare le norme del sistema di Lisbona per quanto riguarda le domande di registrazioni internazionali e la validità di tali registrazioni, gli aspetti sostanziali e procedurali della protezione di cui devono beneficiare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sul territorio di ciascuna parte contraente, nonché il rifiuto degli effetti delle registrazioni internazionali. Infine, il progetto di Accordo riveduto prevede che organizzazioni intergovernative possano partecipare al sistema di Lisbona.
59.
Da tali elementi discende che, alla luce del suo contenuto, il progetto di Accordo riveduto è principalmente inteso ad estendere alle indicazioni geografiche la protezione riconosciuta alle denominazioni d’origine e a rafforzare il sistema di registrazione internazionale e di protezione reciproca istituito dall’Accordo di Lisbona.
60.
Sotto tale profilo, si può tracciare un parallelo con talune disposizioni dell’Accordo previsto di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore che è stato oggetto del parere 2/15. L’accordo menzionato contempla difatti impegni in materia di proprietà intellettuale che sono enunciati al suo capo 11. Più specificamente, detto accordo prevede, in materia di indicazioni geografiche, le seguenti disposizioni.
61.
L’articolo 11.17, paragrafo 1, dell’accordo previsto obbliga ciascuna Parte a istituire «sistemi per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio, per le categorie di vini, bevande alcoliche, prodotti agricoli e derrate alimentari da essa giudicate pertinenti». Tali sistemi devono prevedere talune modalità procedurali, descritte nel paragrafo 2 del citato articolo 11.17, che permettano in particolare di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi. Il paragrafo 3 del medesimo articolo aggiunge che le indicazioni geografiche protette da ciascuna Parte saranno iscritte in un elenco gestito dal Comitato per il commercio istituito dall’accordo previsto. Le indicazioni geografiche contenute in tale elenco dovranno, a norma dell’articolo 11.19 di tale accordo, essere protette da ciascuna Parte in modo che gli imprenditori interessati possano impedire a soggetti terzi di indurre il pubblico in errore o di compiere altri atti di concorrenza sleale ( 25 ).
62.
Nel suo parere, la Corte rileva che l’insieme di disposizioni relative ai diritti d’autore e ai diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni o modelli, ai brevetti, ai dati di sperimentazioni e alle varietà vegetali, di cui al capo 11 dell’accordo previsto, costituito da un richiamo agli obblighi internazionali multilaterali esistenti, da un lato, e da impegni bilaterali, dall’altro, ha come finalità essenziale, in conformità di quanto enunciato all’articolo 11.1, paragrafo 1, lettera b), di tale accordo, di assicurare agli imprenditori dell’Unione e singaporiani «un livello appropriato» di protezione dei loro diritti di proprietà intellettuale ( 26 ).
63.
Secondo la Corte, le disposizioni del capo 11 di detto accordo permettono agli imprenditori dell’Unione e singaporiani di beneficiare, nel territorio dell’altra Parte, di standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale caratterizzati da una certa omogeneità, e contribuiscono dunque alla loro partecipazione su un piede di parità al libero scambio di merci e di servizi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore ( 27 ).
64.
Nel suo parere, la Corte ne deduce, anzitutto, che le disposizioni del capo 11 dell’accordo previsto mirano effettivamente, così come enunciato all’articolo 11.1, paragrafo 1, di tale accordo, a «facilitare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la fornitura di servizi tra le Parti» e ad «accrescere i vantaggi risultanti dagli scambi commerciali e dagli investimenti» ( 28 ).
65.
La Corte ne evince inoltre che tale capo non s’inscrive assolutamente nel contesto dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione, bensì si propone di disciplinare la liberalizzazione degli scambi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore ( 29 ).
66.
Infine, la Corte rileva che, tenuto conto del ruolo essenziale che occupa la protezione dei diritti di proprietà intellettuale negli scambi di merci e di servizi in generale e nella lotta contro il commercio illecito in particolare, le disposizioni del capo 11 dell’accordo previsto sono idonee ad avere effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra l’Unione e la Repubblica di Singapore ( 30 ).
67.
Secondo la Corte, ne consegue, in applicazione dei criteri evidenziati ai punti 36 e 112 del suo parere, che il capo 11 dell’accordo previsto riguarda «aspetti commerciali della proprietà intellettuale» ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE ( 31 ). Tale capo ha infatti per obiettivo essenziale di facilitare e disciplinare gli scambi commerciali tra l’Unione e la Repubblica di Singapore, e le sue disposizioni sono idonee ad avere effetti diretti e immediati su tali scambi, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 36 e 112 di tale medesimo parere. La Corte ne trae la conclusione che il capo suddetto rientra nella competenza esclusiva dell’Unione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE ( 32 ).
68.
Ritengo che il ragionamento seguito dalla Corte nel suo parere 2/15 possa essere corrispondentemente applicato in ampia misura nell’ambito del presente procedimento.
69.
Dalle norme contenute nel progetto di Accordo riveduto risulta infatti che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale dell’OMPI devono essere tutelate da ciascuna parte contraente in modo che gli imprenditori interessati possano impedire a soggetti terzi di indurre il pubblico in errore o di compiere altri atti di concorrenza sleale.
70.
Come sostengono correttamente la Commissione e il Parlamento, dall’esame del contenuto del progetto di Accordo riveduto e del contesto in cui esso è inserito emerge che, sebbene non contenga un preambolo che ne indichi espressamente lo scopo, tale progetto di Accordo riveduto ha per oggetto e per effetto di far beneficiare le denominazioni d’origine e le dominazioni geografiche di ciascuna parte contraente di un sistema di registrazione internazionale che ne garantisca la tutela giuridica, sul territorio di tutte le altre parti contraenti, contro i rischi di appropriazione o di utilizzo atti a pregiudicarne l’integrità e, pertanto, a nuocere alla loro commercializzazione all’estero. In tal modo, il progetto di Accordo riveduto è idoneo a migliorare la tutela delle esportazioni dell’Unione verso gli Stati terzi, che, in caso contrario, dipenderebbe da registrazioni paese per paese e quindi da garanzie variabili.
71.
Le disposizioni del progetto di Accordo riveduto consentono dunque agli imprenditori di ciascuno Stato parte dell’Accordo di Lisbona di beneficiare, nel territorio delle altre parti, di standard di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche caratterizzati da una certa omogeneità. Tali disposizioni contribuiscono così alla loro partecipazione su un piano di parità al libero scambio di merci e di servizi tra gli Stati parti dell’Accordo di Lisbona. Perciò, attraverso l’istituzione di un sistema internazionale di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, il progetto di Accordo riveduto è idoneo a influire direttamente sul commercio di beni protetti da un siffatto diritto di proprietà intellettuale ( 33 ).
72.
Inoltre, dette disposizioni non s’inscrivono assolutamente nel contesto dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione.
73.
Aggiungo che l’esistenza di un accordo internazionale quale l’Accordo di Lisbona è connaturata all’esistenza di relazioni commerciali tra gli Stati parti di tale accordo. In altre parole, un simile accordo non avrebbe motivo di esistere in assenza di scambi commerciali tra gli Stati che vi aderiscono.
74.
Dagli elementi che precedono deriva che, in considerazione della funzione essenziale svolta dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale negli scambi di merci e servizi in generale e nella lotta contro il commercio illecito in particolare, le disposizioni del progetto di Accordo riveduto hanno lo scopo essenziale di facilitare e disciplinare gli scambi commerciali tra gli Stati parti dell’Accordo di Lisbona e sono dunque idonee ad avere effetti diretti e immediati su tali scambi.
75.
La circostanza che, a differenza del progetto di Accordo riveduto al quale si riferisce la decisione impugnata, l’accordo previsto di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore, sul quale verte il parere 2/15, sia un accordo il cui oggetto e i cui obiettivi consistono nell’«istituire una zona di libero scambio» e nel «liberalizzare e (…) facilitare il commercio e gli investimenti tra le Parti» ( 34 ), a mio avviso, non osta a che il ragionamento seguito dalla Corte riguardo alle disposizioni di tale accordo sulle indicazioni geografiche possa essere applicato per analogia nell’ambito del presente procedimento.
76.
Infatti, da un lato, non mi sembra che la Corte, nei punti del suo ragionamento innanzi ricordati, abbia attribuito un’importanza decisiva alla constatazione che le disposizioni sulle indicazioni geografiche facevano parte di un accordo di libero scambio. Dall’altro, e in ogni caso, l’integrazione di questo tipo di accordo con disposizioni volte a garantire la reciproca protezione delle indicazioni geografiche dimostra, di per sé e a prescindere dalla natura o dalla denominazione di un accordo internazionale, l’esistenza di un nesso intrinseco fra tale protezione e lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali.
77.
Inoltre, non nego che la peculiarità della proprietà intellettuale consista – attraverso la tutela del know-how - nel promuovere la creatività. Più precisamente, come ha illustrato correttamente il Consiglio nelle sue osservazioni, lo scopo delle indicazioni geografiche è salvaguardare conoscenze tradizionali, espressioni culturali e tecniche di produzione specifiche, facendo in modo che i consumatori ottengano informazioni attendibili sulla qualità dei prodotti in questione.
78.
Tuttavia, dal momento che la tutela di tali diritti di proprietà intellettuale avviene mediante una revisione di un accordo internazionale come l’Accordo di Lisbona, la sua ragion d’essere è strettamente connessa all’esistenza di relazioni commerciali tra le parti contraenti di detto accordo e alla volontà delle medesime di sviluppare tali relazioni.
79.
Pertanto, ritengo che, dal punto di vista di ciascuna parte contraente dell’Accordo di Lisbona, l’istituzione di un sistema di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sia innanzitutto motivata dalla volontà di esportare know‑how garantendo che esso non sia messo a rischio. Lo scopo principale della protezione derivante da accordi internazionali quali l’accordo di Lisbona e il progetto di Accordo riveduto è dunque lo sviluppo di scambi commerciali caratterizzati dalla massima lealtà tra le parti contraenti, laddove la tutela del know-how costituisce una condizione di tale sviluppo, e non un fine a sé stante.
80.
Il Consiglio confonde, a mio parere, l’obiettivo delle norme sostanziali del diritto dell’Unione che disciplinano la concessione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche con quello perseguito dal sistema internazionale di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche istituito dal progetto di Accordo riveduto.
81.
Concedere un’indicazione geografica a un prodotto, connessa alla sua origine e al suo metodo di fabbricazione, significa riconoscerne le qualità peculiari. L’indicazione geografica aumenta il valore commerciale dei prodotti che ne beneficiano garantendo che le loro specifiche caratteristiche li contraddistinguono da altri prodotti analoghi. Tali caratteristiche li rendono prodotti con ampie potenzialità di esportazione. Istituire un sistema internazionale di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche significa fare in modo che i prodotti che ne beneficiano possano essere commercializzati a livello internazionale senza timore che la loro reputazione possa essere usurpata. Garantendo che gli scambi internazionali non compromettano i marchi di qualità, l’istituzione di un sistema siffatto è quindi atta a favorire gli scambi commerciali di siffatti prodotti. Inoltre, una simile tutela è idonea ad aumentare la notorietà dei prodotti in questione e, in tal modo, a favorirne la domanda da parte dei consumatori, nonché ad incoraggiare le imprese che li fabbricano ad esportarli verso gli Stati parti dell’Accordo di Lisbona.
82.
In tal senso, si può quindi ritenere che il progetto di Accordo riveduto presenti un nesso specifico con gli scambi commerciali, in quanto è essenzialmente inteso a facilitare e a disciplinare tali scambi, e che sia idoneo ad avere effetti diretti ed immediati sugli stessi.
83.
Poco importa, a detto riguardo, che né la decisione impugnata, né il progetto di Accordo riveduto, e neppure l’Accordo di Lisbona, evidenzino espressamente di avere lo scopo di promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali internazionali. L’assenza di tale indicazione non può, in effetti far venir meno la sussistenza di un nesso specifico, che emerge dall’esame del contenuto del progetto di Accordo riveduto e del contesto in cui il medesimo s’inserisce, tra l’istituzione di un sistema internazionale di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche fra le parti contraenti dell’Accordo di Lisbona, da un lato, e lo sviluppo di scambi commerciali internazionali fra queste stesse parti contraenti, dall’altro.
84.
Contrariamente a quanto indurrebbe a ritenere la base giuridica sostanziale sulla quale si fonda la decisione impugnata, lo scopo dell’istituzione di un sistema internazionale di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche nell’ambito di un gruppo di Stati, come quello cui si riferisce la decisione impugnata, non è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nella prospettiva dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno, conformemente a quanto previsto dall’articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Il centro di gravità si sposta e assume rilevanza la base giuridica che disciplina gli aspetti esterni dell’azione dell’Unione, nella fattispecie l’articolo 207 TFUE.
85.
Peraltro, occorre precisare che, per stabilire se un accordo internazionale riguardi gli «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, e rientri quindi nella politica commerciale dell’Unione, non mi sembra determinante il quadro istituzionale sotto la cui egida tale accordo viene negoziato. In particolare, come già emerge dalla giurisprudenza della Corte ( 35 ), non si può esigere che, per ricadere nell’ambito di tale politica, il negoziato di detto accordo avvenga sotto l’egida dell’OMC o, più in generale, in un determinato contesto istituzionale. Difatti, accanto agli accordi commerciali bilaterali negoziati dall’Unione e agli accordi multilaterali negoziati nell’ambito dell’OMC o sotto l’egida di altre organizzazioni internazionali, i negoziati relativi agli «aspetti commerciali della proprietà intellettuale», ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, come quelli relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, possono essere condotti dall’Unione nel contesto dell’OMPI.
86.
Faccio presente, inoltre, di non condividere la tesi del Consiglio secondo cui l’indicazione dell’articolo 114 TFUE quale base giuridica sostanziale, quand’anche fosse erronea, costituirebbe un vizio puramente formale inidoneo a determinare l’annullamento della decisione impugnata. La scelta dell’articolo 207 TFUE come base giuridica di un atto dell’Unione comporta in effetti conseguenze procedurali specifiche in caso di negoziazione e conclusione di accordi con uno o più Stati terzi od organizzazioni internazionali. L’articolo 207, paragrafo 3, TFUE precisa, infatti, che in tale situazione si applica l’articolo 218 TFUE, «fatte salve le disposizioni particolari» dell’articolo 207 TFUE. Pertanto, ad esempio, come peraltro espressamente prevedeva l’articolo 3 della raccomandazione della Commissione, i negoziati devono essere condotti da quest’ultima in consultazione con il comitato speciale di cui all’articolo 207, paragrafo 3, TFUE. L’esistenza di siffatte disposizioni particolari, che distinguono la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi che rientrano nella politica commerciale comune da quella applicabile, in forza dell’articolo 218 TFUE, agli altri tipi di accordi internazionali, rende di per sé decisiva l’indicazione della base giuridica corretta, nella fattispecie l’articolo 207 TFUE.
87.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, a mio avviso, la decisione impugnata persegue un obiettivo che presenta un nesso specifico con la politica commerciale comune, il che imponeva, ai fini della sua adozione, di ricorrere alla base giuridica costituita dall’articolo 207 TFUE. Ciò significa, peraltro, che la decisione impugnata rientra, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, in un settore di competenza esclusiva dell’Unione.
88.
Ne consegue che, a mio parere, la prima parte del primo motivo dedotto dalla Commissione è fondata e che, pertanto, la decisione impugnata dev’essere annullata. Come ho già osservato, ritengo quindi che non sia necessario esaminare la seconda parte del primo motivo né il secondo motivo dedotti dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.
89.
Quanto a quest’ultimo motivo, aggiungo che il suo esame appare ancor meno necessario se si considera che, in ogni caso, le modalità procedurali stabilite dalla decisione impugnata ai fini del negoziato del progetto di Accordo riveduto devono considerarsi viziate ab origine, nei limiti in cui tale decisione non è stata adottata sulla base dell’articolo 207 TFUE e non rispetta quindi le disposizioni procedurali particolari previste a tale articolo.
90.
Infine, propongo alla Corte di mantenere gli effetti della decisione impugnata fino all’entrata in vigore di un nuovo atto dell’Unione diretto a sostituirla.
V. Sulle spese
91.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché ne ha fatto domanda, Il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
92.
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito e il Parlamento sopporteranno le proprie spese.
VI. Conclusione
93.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue:
1)
La decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 7 maggio 2015, che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione europea, è annullata.
2)
Gli effetti di tale decisione sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla.
3)
Il Consiglio è condannato alle spese.
4)
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) In prosieguo: la «decisione impugnata».
( 3 ) Parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017 (EU:C:2017:114).
( 4 ) Parere 2/15, del 16 maggio 2017 (EU:C:2017:376; in prosieguo: il «parere 2/15»).
( 5 ) GU 2008, L 39, pag. 16.
( 6 ) GU 2012, L 343, pag. 1.
( 7 ) GU 2013, L 347, pag. 671, e rettifiche in GU 2014, L 189, pag. 261, e GU 2016, L 130, pag. 11.
( 8 ) GU 2014, L 84, pag. 14, e rettifica in GU 2014, L 105, pag. 12.
( 9 ) Sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland (C‑414/11, EU:C:2013:520, punti da 50 a 60 e giurisprudenza citata).
( 10 ) Sentenze del 12 maggio 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA (C‑347/03, EU:C:2005:285, punti da 71 a 83), e del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio (C‑137/12, EU:C:2013:675, punti da 56 a 67).
( 11 ) Parere 2/91 (Convenzione n. 170 dell’OIL), del 19 marzo 1993 (EU:C:1993:106, punto 34).
( 12 ) Parere 1/94 (Accordi allegati all’Accordo OMC), del 15 novembre 1994 (EU:C:1994:384, punto 29).
( 13 ) C‑414/11, EU:C:2013:520.
( 14 ) C‑137/12, EU:C:2013:675.
( 15 ) Tale accordo costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’OMC, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).
( 16 ) C‑414/11, EU:C:2013:520, punti da 52 a 55.
( 17 ) C‑137/12, EU:C:2013:675.
( 18 ) C‑347/03, EU:C:2005:285.
( 19 ) A tale proposito, il Consiglio richiama in particolare la sentenza del 10 settembre 2015, Parlamento/Consiglio (C‑363/14, EU:C:2015:579, punto 27 e giurisprudenza citata).
( 20 ) Parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017 (EU:C:2017:114).
( 21 ) V., inter alia, parere 2/15 (punto 35 e giurisprudenza citata).
( 22 ) V., inter alia, parere 2/15 (punto 36 e giurisprudenza citata).
( 23 ) V., inter alia, parere 2/15 (punto112 e giurisprudenza citata).
( 24 ) V., inter alia, sentenza del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio (C‑137/12, EU:C:2013:675, punto 52 e giurisprudenza citata).
( 25 ) V. parere 2/15 (punto 116).
( 26 ) V. parere 2/15 (punto 121).
( 27 ) V. parere 2/15 (punto 122). La Corte precisa che «[l]o stesso vale per gli articoli da 11.36 a 11.47 dell’accordo previsto, i quali obbligano ciascuna Parte a prevedere alcune categorie di procedure e di misure giudiziarie civili che consentano agli interessati di invocare e di far rispettare i loro diritti di proprietà intellettuale» (punto 123), nonché «per gli articoli da 11.48 a 11.50 dell’accordo, i quali obbligano ciascuna Parte ad istituire metodi per l’identificazione, da parte delle autorità doganali, delle merci contraffatte o usurpative e a prevedere la possibilità, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale, di ottenere, in caso di sospetto di contraffazione o di usurpazione, la sospensione dell’immissione in libera circolazione di tali merci» (punto 124). Tali disposizioni garantiscono alle prime «una certa omogeneità tra i livelli di tutela giurisdizionale di cui godono i titolari di diritti di proprietà intellettuale, rispettivamente, nell’Unione e a Singapore» (punto 123) e alle seconde «una certa omogeneità tra gli strumenti disponibili per proteggere i titolari di diritti di proprietà intellettuale contro l’ingresso di merci contraffatte o usurpative, rispettivamente, nell’Unione e a Singapore» (punto 124).
( 28 ) V. parere 2/15 (punto 125).
( 29 ) V. parere 2/15 (punto 126).
( 30 ) V. parere 2/15 (punto 127).
( 31 ) V. parere 2/15 (punto 128).
( 32 ) V. parere 2/15 (punto 130).
( 33 ) V. in particolare, per analogia, sentenza del 12 maggio 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA (C‑347/03, EU:C:2005:285, punto 81).
( 34 ) V. parere 2/15 (punto 32).
( 35 ) V. sentenze del 12 maggio 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA (C‑347/03, EU:C:2005:285), e del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio (C‑137/12, EU:C:2013:675).
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