CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 28 luglio 2016 ( 1 )
Causa C‑411/15 P
Timab Industries,
Cie financière et de participations Roullier (CFPR)
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione — Procedimento amministrativo ordinario — Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione — Portata della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale dell’Unione europea — Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento»
I – Introduzione
1.
La presente causa ha per oggetto un’impugnazione proposta dalle società Timab Industries e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (in prosieguo, congiuntamente: la «Timab e a.») avverso la sentenza del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione (T‑456/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C(2010) 5001 definitivo adottata dalla Commissione europea ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione controversa») nonché la loro domanda subordinata di riduzione dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta con tale decisione.
2.
La sentenza impugnata presenta due particolarità degne di nota, consistenti nel fatto che il Tribunale vi si è pronunciato per la prima volta, da una parte, sul procedimento di transazione nei casi di cartelli istituito dal regolamento (CE) n. 622/2008 ( 4 ) e, dall’altra, sulla fattispecie cosiddetta «ibrida» ( 5 ), nella quale due decisioni della Commissione che infliggono ammende per un’infrazione unica hanno destinatari diversi e fanno seguito a due procedimenti di natura differente. In effetti, la situazione oggetto della controversia è caratterizzata dal fatto che la Commissione ha adottato due decisioni recanti la stessa data e riguardanti la medesima infrazione: l’una notificata a imprese che hanno partecipato a un procedimento di transazione fino alla sua conclusione, e l’altra notificata a imprese – precisamente la Timab e a. – che hanno deciso di ritirarsi da tale procedimento e di optare per un procedimento amministrativo ordinario. Tale duplice natura inedita del ricorso proposto dinanzi al Tribunale ha portato quest’ultimo, in formazione ampliata, a formulare, in detta sentenza, importanti osservazioni preliminari in merito al procedimento di transazione ( 6 ).
3.
In ossequio alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi del terzo e del quarto motivo dell’impugnazione. Questi ultimi sollevano, in sostanza, principalmente la questione della portata della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale e quella del rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento nel contesto specifico di una situazione ibrida, in cui un procedimento di transazione e un procedimento ordinario si sono svolti in parallelo. Anticipo che, a mio avviso, per le ragioni che esporrò di seguito, il Tribunale non ha travisato tale portata, né violato detti principi o le norme che disciplinano siffatti procedimenti, e che pertanto non si deve accogliere l’impugnazione per gli anzidetti due motivi.
II – Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
4.
I fatti all’origine della presente controversia sono stati esposti dettagliatamente nella sentenza impugnata, alla quale si rinvia ( 7 ). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.
5.
A seguito di ispezioni effettuate nel 2004, la Commissione ha constatato che sei imprese operanti nel settore dei fosfati per mangimi (in prosieguo: gli «FPM»), tra le quali figuravano la Timab e a., avevano partecipato a un’intesa tale da costituire un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE ( 8 ).
6.
Con lettere del 19 febbraio 2009, la Commissione ha informato tutte le partecipanti all’intesa dell’avvio di un procedimento amministrativo diretto all’adozione di una decisione ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 9 ) e ha chiesto loro di farle sapere se fossero disposte a partecipare a discussioni volte a raggiungere una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, come modificato dal regolamento n. 622/2008.
7.
Tutte le imprese interessate si sono impegnate in un procedimento di transazione. Nell’ambito di discussioni svolte al fine di raggiungere una transazione, la Commissione ha informato la Timab e a. ( 10 ) del fatto che essa intendeva infliggere loro, solidalmente, un’ammenda di importo compreso tra EUR 41 milioni ed EUR 44 milioni per la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata dal 31 dicembre 1978 al 10 febbraio 2004. Essa ha precisato che tali importo includeva ( 11 ), oltre al 10% di riduzione per la transazione ( 12 ), una riduzione del 35% per le circostanze attenuanti in base agli orientamenti applicabili ( 13 ) – concessa in quanto le interessate avevano consentito alla Commissione di estendere la durata della loro partecipazione all’intesa –, nonché una riduzione del 17% in virtù del programma di trattamento favorevole ( 14 ).
8.
Contrariamente alle altre imprese interessate, la Timab e a. hanno deciso di ritirarsi dal procedimento di transazione e, pertanto, sono state oggetto di un procedimento amministrativo ordinario. A seguito di tale ritiro, avvenuto nel 2009, esse hanno potuto accedere al fascicolo, hanno risposto alla comunicazione degli addebiti il 2 febbraio 2010 e hanno partecipato a un’audizione tenutasi il 24 febbraio 2010.
9.
Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato due decisioni vertenti sul medesimo caso, vale a dire, da una parte, quella le cui destinatarie erano le parti dell’intesa che avevano portato a termine il procedimento di transazione ( 15 ) e, dall’altra, la decisione controversa notificata alla Timab e a. In quest’ultima decisione, la Commissione ha considerato che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione in questione dal 16 settembre 1993 al 10 febbraio 2004 e ha inflitto loro solidalmente un’ammenda di importo pari a EUR 59850000, il quale comprendeva soltanto una riduzione del 5% a titolo di trattamento favorevole ( 16 ).
10.
Con atto introduttivo depositato il 1o ottobre 2010, la Timab e a. hanno adito il Tribunale al fine di ottenere l’annullamento totale o, quanto meno, parziale della decisione controversa e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta loro in forza di quest’ultima ( 17 ). Le ricorrenti hanno sostenuto, principalmente, che, infliggendo loro un’ammenda molto più elevata rispetto al massimo della forcella prevista durante le discussioni dirette alla transazione, la Commissione avrebbe illegittimamente sanzionato il loro ritiro dal procedimento di transazione ( 18 ).
11.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i tre gruppi di motivi ( 19 ) dedotti dalla Timab e a. a sostegno delle loro domande di annullamento e di riforma e le ha condannate alle spese.
III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
12.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 luglio 2015, la Timab e a. hanno proposto un’impugnazione con la quale chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale al fine di ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda controversa. In via incidentale, esse chiedono che sia dichiarato che il Tribunale ha violato il loro diritto a un processo equo a causa della durata irragionevole del procedimento giurisdizionale. Infine, esse chiedono la condanna della Commissione a tutte le spese.
13.
La Commissione invita la Corte, da una parte, a respingere l’impugnazione, in quanto i cinque motivi dedotti in via principale e il motivo dedotto in via incidentale dalla Timab e a. sarebbero integralmente inconferenti, irricevibili o infondati e, dall’altra, a condannare le ricorrenti alle spese.
14.
Non si è svolta udienza.
IV – Analisi
15.
Il terzo e il quarto motivo dell’impugnazione, che assieme formano oggetto delle presenti conclusioni mirate, vertono sulla relazione tra il procedimento di transazione istituito dal regolamento n. 622/2008 ( 20 ), al quale la Timab e a. hanno scelto di porre termine, e il procedimento amministrativo ordinario disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, come modificato da detto regolamento, al quale queste ultime sono state alla fine sottoposte a causa di tale scelta.
16.
In tali due motivi, le ricorrenti sostengono che, confermando la decisione controversa, il Tribunale avrebbe travisato la portata della propria competenza estesa al merito e viziato la propria sentenza con una motivazione contraddittoria in tale ambito. Inoltre, il quarto motivo censura il Tribunale per aver violato i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Infine, con il medesimo motivo, la Timab e a. contestano al Tribunale di aver commesso errori di diritto nell’applicazione del procedimento di transazione. Analizzerò detti motivi sotto tali tre aspetti.
A – Sull’asserito travisamento della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale (terzo motivo e seconda parte del primo capo del quarto motivo)
17.
Esaminerò, anzitutto, le censure sostanziali che la Timab e a. hanno formulato riguardo all’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito, per poi trattare più brevemente le contraddizioni della motivazione invocate, anche sotto il profilo di tale competenza, sia nel terzo motivo che nel quarto motivo.
1. Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito
18.
Le ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale ha violato i propri doveri di controllo giurisdizionale per non aver verificato in modo sufficiente tutti gli elementi dell’ammenda che era stata loro inflitta dalla decisione controversa e, in particolare, le riduzioni che esse desideravano ottenere.
19.
Nel loro terzo motivo, la Timab e a. sostengono che il Tribunale non ha esercitato adeguatamente la propria competenza estesa al merito «considerando che asseriti “nuovi elementi” consentivano alla Commissione, dopo che le ricorrenti si erano ritirate dal procedimento di transazione, di infliggere un’ammenda considerevolmente maggiorata per un’infrazione di durata assai significativamente ridotta», senza aver verificato la sostanza degli elementi invocati da tale istituzione ( 21 ). Esse affermano che nessun elemento di fatto nuovo è stato aggiunto al fascicolo dopo detto ritiro e che l’unico elemento nuovo, ammesso che ve ne sia uno, sarebbe costituito da un esame più minuzioso della situazione da parte della Commissione, che avrebbe indotto quest’ultima a riconoscere che le ricorrenti non avevano partecipato all’infrazione in questione dal 1978 ( 22 ), mentre essa sarebbe dovuta giungere a tale conclusione sin dalla fase della transazione.
20.
La Commissione sostiene, in via principale, che tale motivo deve essere respinto in quanto inconferente, poiché si fonda su un confronto irrilevante tra la situazione esistente durante il procedimento di transazione e quella sussistente al momento dell’adozione della decisione controversa, mentre, come avrebbe giustamente chiarito il Tribunale, una volta abbandonata la transazione, la decisione adottata a conclusione del procedimento ordinario dovrebbe essere valutata soltanto alla luce delle circostanze di quest’ultimo. Essa aggiunge che le ricorrenti distorcono le espressioni utilizzate dal Tribunale, nella loro esposizione della sentenza impugnata ( 23 ). In subordine, la Commissione sostiene l’irricevibilità del motivo in questione, in quanto il Tribunale ha controllato la legittimità della decisione controversa, verificando tutti gli elementi presi in considerazione per il calcolo dell’ammenda, e la sua valutazione dei fatti non può essere oggetto di impugnazione.
21.
Ricordo che, come evidenziato nella sentenza impugnata, da giurisprudenza costante risulta che, per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che infliggono ammende a imprese per violazione delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 261 TFUE. Spetta al Tribunale, nell’esercizio di siffatta competenza, esaminare l’adeguatezza dell’importo di dette ammende e, se del caso, sopprimere, ridurre o aumentare tale importo ( 24 ).
22.
Quando la Corte è chiamata a pronunciarsi su tale questione nell’ambito di un’impugnazione, essa non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale al fine di controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso specifico, la gravità dei comportamenti illeciti ( 25 ). Infatti, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare gli elementi di fatto ad esso sottoposti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte ( 26 ). Poiché quest’ultimo si limita agli errori manifesti ( 27 ), soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione inflitta sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, essa dovrebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a tale riguardo e annullare la sentenza impugnata ( 28 ).
23.
Nella fattispecie, la Commissione rileva giustamente che la questione sollevata dinanzi al Tribunale non era tanto se fosse giustificato infliggere un’ammenda più elevata per un’infrazione di durata più breve ( 29 ), come affermano in sostanza le ricorrenti, bensì, piuttosto, se tale istituzione avesse correttamente motivato il calcolo dell’ammenda inflitta con la decisione controversa e, a tal fine, avesse effettivamente preso in considerazione tutti gli elementi di cui era in possesso al momento dell’adozione di detta decisione.
24.
Orbene, ritengo che il Tribunale abbia pienamente esercitato la propria competenza estesa al merito, procedendo a un controllo approfondito sia della legittimità della decisione controversa, sia dell’adeguatezza dell’importo dell’ammenda stabilito da quest’ultima ( 30 ). Infatti, esso ha debitamente verificato la fondatezza dell’analisi effettuata dalla Commissione alla luce di tutte le circostanze esistenti al momento dell’adozione di tale decisione, e segnatamente in considerazione della portata della cooperazione fornita dalla Timab e a. dopo il suo ritiro dalla transazione, e quindi durante il procedimento ordinario ( 31 ). Tale valutazione di ordine fattuale non può formare oggetto di controllo da parte della Corte nell’ambito della presente impugnazione, in mancanza di uno snaturamento dei fatti che sia accertato.
25.
Inoltre, ritengo che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto, in particolare, quando ha correttamente confermato l’orientamento della Commissione secondo cui il ritiro dal procedimento di transazione da parte della Timab e a. l’ha portata a riprendere, nei confronti di questi ultimi, l’iter del procedimento amministrativo ordinario, come previsto dal punto 19 della comunicazione sulla transazione ( 32 ). È proprio a causa di tale mutamento della situazione procedurale che le ricorrenti hanno potuto accedere pienamente al fascicolo ( 33 ), ricevere una comunicazione completa degli addebiti, rispondere a quest’ultima e beneficiare di un’audizione ( 34 ), fase di risposta durante la quale esse hanno per la prima volta formalmente contestato la propria partecipazione all’infrazione addebitata per il periodo anteriore al 1993. Pertanto, la Timab e a. non sono state affatto giuridicamente pregiudicate da tale orientamento consistente nel tenere conto degli elementi, qualificati come nuovi, che esistevano allora.
26.
Infine, occorre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato per quale motivo l’importo dell’ammenda loro inflitta sia «eccessivo al punto da essere sproporzionato» ai sensi della giurisprudenza sopra citata ( 35 ).
27.
Pertanto, non avendo dimostrato l’esistenza di uno snaturamento dei fatti o di un errore di diritto, tale terzo motivo deve, a mio avviso, essere respinto in quanto irricevibile o, in ogni caso, infondato.
28.
Nella seconda parte del primo capo del quarto motivo, la Timab e a. sostengono che il Tribunale avrebbe parimenti travisato la propria competenza estesa al merito essendosi astenuto dal rilevare errori, contraddizioni ( 36 ) o incoerenze ( 37 ) che sarebbero stati presenti nella valutazione dell’infrazione effettuata dalla Commissione. Esse gli contestano di avere quindi convalidato, ingiustamente, la soppressione quasi integrale delle riduzioni di ammenda accordate a titolo del programma di trattamento favorevole o quelle che avrebbero potuto essere accordate al di fuori di quest’ultimo.
29.
Sottolineo anzitutto, al pari della Commissione, che il Tribunale ha dedicato lunghi passaggi della propria sentenza alla verifica sistematica degli elementi presi in considerazione dalla Commissione per calcolare l’importo dell’ammenda inflitta nella decisione controversa ( 38 ). Esso ha, in particolare, effettuato un controllo approfondito sul modo in cui la Commissione ha tenuto conto dei fattori che consentono di concedere o meno riduzioni di tale ammenda a favore delle ricorrenti, sia a titolo di trattamento favorevole ( 39 ), sia a titolo di cooperazione «al di fuori della clemenza» ( 40 ). Alla luce delle ampie considerazioni formulate dal Tribunale, ritengo che esso non abbia affatto travisato la portata della propria competenza estesa al merito a tale riguardo.
30.
Mi sembra che, con il pretesto di asseriti errori di diritto, la Timab e a. contestino in realtà al Tribunale di avere pienamente confermato l’analisi dei fatti operata dalla Commissione e chiedano alla Corte di procedere a una nuova valutazione fattuale, la quale esula dalla competenza di quest’ultima, conformemente alla giurisprudenza sopra citata ( 41 ). Pertanto, ritengo che tutte le censure formulate su tale fondamento nel quarto motivo debbano essere dichiarate irricevibili.
31.
Nel merito, osservo semplicemente che la Commissione e il Tribunale ( 42 ) hanno considerato a buon diritto che il principio e la percentuale delle riduzioni delle ammende che potevano essere accordate a titolo di cooperazione, nell’ambito del trattamento favorevole o «al di fuori della clemenza», non sono stabiliti in funzione della sola durata dell’infrazione addebitata, ma dipendono dalla qualità della cooperazione e dal valore aggiunto delle informazioni fornite dalle imprese interessate, e che tali contributi dovevano essere valutati dalla Commissione al momento di adottare la sua decisione finale, vale a dire al termine del procedimento ordinario, per quanto riguarda la Timab e a., sotto il controllo effettivo del Tribunale. Ritengo pertanto, in subordine, che dette censure siano, in ogni caso, infondate.
2. Sulle contraddizioni della motivazione invocate dalle ricorrenti
32.
Sia nel loro atto di impugnazione sia nella loro replica, la Timab e a. sostengono che, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale avrebbe viziato la propria sentenza con diverse contraddizioni della motivazione intrinseche ( 43 ). Tuttavia, a mio avviso, nessuna di queste ultime è dimostrata.
33.
In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver considerato che il loro ritiro dal procedimento di transazione conduceva ad una situazione di «tabula rasa» che rompeva con il passato e, allo stesso tempo, di avere nondimeno stabilito nei loro confronti che esse avevano modificato la loro posizione nell’ambito della loro risposta alla comunicazione degli addebiti fornita durante il procedimento ordinario ( 44 ). A loro avviso, il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere, in violazione dei loro diritti fondamentali ( 45 ), l’argomento della Commissione secondo cui detta risposta avrebbe fatto emergere un «elemento nuovo» che avrebbe giustificato la modifica dell’importo dell’ammenda.
34.
Tuttavia, al pari della Commissione, sottolineo che la Timab e a. denunciano un’asserita contraddizione tra due serie di punti della sentenza impugnata, mentre questi ultimi trattano in realtà di questioni di diritto distinte, le une relative al procedimento di transazione e le altre relative alle ricompense eventualmente accordate a titolo di trattamento favorevole ( 46 ). Infatti, le regole relative alla transazione e quelle inerenti al trattamento favorevole non sono le medesime, in quanto mirano ad obiettivi molto diversi, come ha ricordato il Tribunale ( 47 ). Inoltre, la sentenza impugnata ha distinto giustamente lo svolgimento del procedimento di transazione, che nella fattispecie non è giusto a conclusione, da quello del procedimento amministrativo ordinario, che è sfociato nella decisione controversa. Questa prima censura è pertanto infondata.
35.
In secondo luogo, la Timab e a. sostengono che il punto 96 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha considerato – in modo perfettamente corretto, a mio avviso – che «la Commissione non [era] vincolata dalla forcella comunicata durante le discussioni [che hanno avuto luogo] nell’ambito del procedimento di transazione», è in contraddizione con il punto 91 di tale sentenza, nel quale il Tribunale avrebbe menzionato una semplice «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» a partire da quella medesima forcella, secondo le ricorrenti.
36.
In via principale, ritengo che tale censura sia irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti a cui deve rispondere un’impugnazione, quali risultano segnatamente dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza in materia ( 48 ). Infatti, la Timab e a. si limitano a citare i passaggi summenzionati della sentenza impugnata, senza esporre il benché minimo argomento di diritto a sostegno dell’asserita contraddittorietà della motivazione.
37.
In subordine, per quanto riguarda l’eventuale esame nel merito di detta censura, condivido l’analisi della Commissione secondo la quale le ricorrenti presentano in modo distorto le affermazioni del Tribunale, isolando scorrettamente dal suo contesto l’espressione «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» che figura al punto 91 della sentenza impugnata. Infatti, una lettura globale di tale punto e di quelli circostanti rivela che il Tribunale ha considerato che, avendo preso in considerazione il mutamento di posizione delle ricorrenti riguardo alla durata della loro partecipazione all’infrazione, la Commissione ha proceduto a un «riesame» dell’importo dell’ammenda fissato sulla base delle regole contenute nella comunicazione sul trattamento favorevole e negli orientamenti del 2006, ma seguendo la medesima metodologia utilizzata per la forcella delle ammende indicata alla Timab e a.
38.
Infine, le ricorrenti hanno invocato per la prima volta nella loro replica un’altra asserita contraddizione della motivazione, che esse hanno ricollegato al terzo motivo della loro impugnazione, senza neanche precisare a quali passaggi della sentenza impugnata esse si riferiscono ( 49 ), contrariamente a quanto richiede l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte ( 50 ). Tale argomento è manifestamente irricevibile in quanto contemporaneamente nuovo ( 51 ), incompleto e, anch’esso, non supportato in diritto.
39.
Pertanto, tutte le censure sopra esaminate, che sono contenute nel terzo motivo e nella seconda parte del primo capo del quarto motivo, devono essere respinte.
B – Sull’asserita violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento (prima parte del primo capo del quarto motivo)
40.
All’inizio del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che, «convalidando la soppressione quasi totale delle riduzioni per la cooperazione, cosa che [esse] non potevano ragionevolmente anticipare in tali proporzioni», il Tribunale ha violato sia il principio della tutela del legittimo affidamento, sia il principio della parità di trattamento. A questo proposito, desidero osservare, fin da questa fase, che, a mio avviso, i partecipanti ad un’intesa che decidono di ritirarsi dal procedimento di transazione perdono, a causa di ciò, il beneficio degli effetti positivi che possono essere accordati alle parti che accettano di rimanervi fino alla conclusione, e da ciò consegue, secondo me, che l’invocazione stessa di tali due principi è irrilevante ( 52 ).
1. Sul principio della tutela del legittimo affidamento
41.
La Timab e a. lamentano una violazione del principio del legittimo affidamento nella fissazione dell’ammenda loro inflitta, poiché, contrariamente a quanto dichiara il Tribunale, esse non avrebbero potuto «anticipare ragionevolmente» ( 53 ) il fatto che, scegliendo di ritirarsi dal procedimento di transazione, le riduzioni per la cooperazione sarebbero passate dal 52% nell’ambito del procedimento di transazione al 5% nella decisione controversa. A loro avviso, la Commissione avrebbe «mutato orientamento», il che avrebbe prodotto la conseguenza «paradossale» di aumentare notevolmente l’importo dell’ammenda mentre, allo stesso tempo, la durata dell’infrazione era stata ridotta considerevolmente.
42.
Le ricorrenti affermano che una tale decisione non era giustificata in quanto, da una parte, un medesimo standard probatorio ( 54 ) e una medesima «metodologia generale» ( 55 ) di calcolo dell’ammenda avrebbero dovuto essere applicati sia nel procedimento ordinario sia nel procedimento di transazione, dall’altra, nessun elemento nuovo sarebbe stato aggiunto al fascicolo successivamente al loro ritiro dalla transazione e, infine, gli effetti di altri meccanismi, quali il procedimento di trattamento favorevole, avrebbero dovuto perdurare nonostante tale ritiro. Esse ritengono di non essere state in grado, in tali circostanze, di decidere «in perfetta cognizione di causa» ( 56 ) se accedere o meno alla transazione.
43.
La Commissione sostiene che le affermazioni della Timab e a. sono inconferenti. Essa replica loro che il fatto generatore del nuovo importo dell’ammenda che è stato adottato nella decisione controversa consiste non già nell’abbandono della transazione scelto dalle ricorrenti, bensì unicamente nella difesa che queste ultime hanno sviluppato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, difesa consistente nel negare ormai la loro partecipazione all’intesa prima del 1993. La Commissione aggiunge che la rivalutazione di tale ammenda avrebbe potuto essere prevista dalla Timab e a., in quanto l’importo stabilito risultava da una rigida applicazione delle regole di calcolo pertinenti sulla base degli elementi che esistevano al momento dell’adozione di detta decisione. Essa sostiene che, se le interessate hanno valutato erroneamente le conseguenze delle loro prese di posizione, esse devono imputare tale errore a loro stesse, e non a un qualsivoglia difetto di informazione.
44.
A mio avviso, l’anzidetta censura sollevata dalla Timab e a. non può essere accolta, poiché essa mi sembra quanto meno priva di fondamento, e addirittura irricevibile, per i motivi seguenti.
45.
La Commissione sottolinea giustamente che le ricorrenti non possono fondatamente contestare al Tribunale di non aver verificato che esse avessero potuto ritirarsi dal procedimento di transazione «in perfetta cognizione di causa», poiché dalla sentenza impugnata risulta che tale giudice ha proceduto effettivamente a una siffatta verifica ( 57 ). Dato che il Tribunale ha operato esso stesso un controllo approfondito del rispetto, nella fattispecie, del principio della tutela del legittimo affidamento ( 58 ), tale censura tende in realtà a chiedere alla Corte di riesaminare la valutazione di ordine fattuale operata da detto giudice, in mancanza della dimostrazione di un errore di diritto o di uno snaturamento dei fatti, al fine di ottenere una modifica dell’ammenda controversa, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 59 ). Pertanto, a mio avviso, tale argomento deve essere dichiarato irricevibile.
46.
A fini di completezza, nel merito, ricordo che, secondo costante giurisprudenza, il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali dell’Unione e che la possibilità di avvalersene è aperta ad ogni operatore economico in capo al quale un’autorità competente abbia fatto sorgere fondate aspettative, fornendogli assicurazioni precise, categoriche e concordanti ( 60 ).
47.
Tuttavia, la Corte ha già dichiarato, in materia di intese contrarie al diritto dell’Unione, che la Commissione non può fornire alcuna assicurazione precisa riguardo al beneficio di una qualsivoglia riduzione o immunità dall’ammenda nella fase del procedimento anteriore all’adozione della decisione finale e che, pertanto, le parti di una siffatta intesa non possono nutrire un legittimo affidamento a tale riguardo ( 61 ). Infatti, un operatore economico non può pretendere, argomentando da un tale affidamento, un livello determinato dell’ammenda, il quale deve essere calcolato nel momento in cui l’interessato decide di concretizzare la sua intenzione di cooperare con la Commissione ( 62 ), alla luce dell’insieme delle circostanze di fatto e di diritto esistenti nel caso di specie in tale momento ( 63 ).
48.
Nella fattispecie, la Timab e a. non potevano invocare alcun «legittimo affidamento» nel mantenimento delle stime che erano state trasmesse loro dalla Commissione nel corso del procedimento di transazione, sotto forma di «forcella delle ammende applicabili» che era stata fissata in funzione degli «elementi (…) presi in considerazione fino a quel momento» ( 64 ), vale a dire per un periodo di partecipazione all’infrazione, allora preso in considerazione, compresa tra il 1978 e il 2004 ( 65 ).
49.
Anche se le ricorrenti avessero portato a termine il procedimento di transazione, detta forcella avrebbe potuto essere oggetto di un adeguamento nella decisione definitiva, al fine di tenere conto di elementi portati a conoscenza della Commissione successivamente alle sue stime, poiché siffatta forcella ha un valore meramente indicativo, e non vincolante, come risulta chiaramente, a mio avviso, dalle disposizioni applicabili in materia ( 66 ). Tale assenza di «fondate aspettative» sussiste a maggior ragione in quanto, dopo la loro uscita dal procedimento di transazione, le interessate hanno invocato, per la prima volta nell’ambito del procedimento ordinario, elementi volti a ridurre la durata della loro partecipazione all’infrazione addebitata, situazione nuova che ha portato detta istituzione a rivedere per intero la sua analisi iniziale ( 67 ).
50.
Inoltre, al pari della Commissione, rilevo che, quando le ricorrenti si sono ritirate dal procedimento di transazione, esse disponevano di tutti gli elementi in grado di consentire loro di prevedere che una contestazione della loro partecipazione all’intesa nel periodo anteriore al 1993 avrebbe avuto necessariamente conseguenze sulle riduzioni che avrebbero potuto essere accordate loro, sia nell’ambito della «clemenza» sia «al di fuori della clemenza» ( 68 ), poiché esse sapevano che la loro cooperazione, idonea ad essere ricompensata, riguardava essenzialmente tale periodo ( 69 ). Pertanto, esse non possono affatto contestare al Tribunale di avere violato il principio della tutela del legittimo affidamento.
51.
Infine, sottolineo che, se la tesi sostenuta dalla Timab e a. fosse accolta dalla Corte, ciò avrebbe la conseguenza pratica di incoraggiare le imprese perseguite ad optare, in un primo tempo, per il procedimento di transazione, il quale presuppone segnatamente il riconoscimento della loro responsabilità nell’infrazione ( 70 ), al solo fine di ottenere informazioni su ciò che viene addebitato loro e la garanzia di un limite massimo di ammenda mediante la forcella indicata, per poi, in un secondo tempo, ritirarsi al fine di beneficiare di un accesso completo agli elementi di prova detenuti dalla Commissione e di un diritto di audizione che consenta loro di contestare l’infrazione ( 71 ), nell’ambito del procedimento ordinario, senza mai rischiare un’ammenda più elevata, anche in presenza di circostanze nuove.
52.
Le ricorrenti pretendono quindi di poter cumulare i vantaggi offerti da tali due tipi di procedimento, senza sottostare ai vincoli che ne costituiscono la contropartita, procedimento che mi sembra contrario agli obiettivi del regolamento n. 773/2004 come modificato dal regolamento n. 622/2008, soprattutto in termini di semplificazione e di efficacia dei procedimenti ( 72 ). Infatti, quando alcune delle imprese che hanno partecipato a un’intesa scelgono, contrariamente agli altri partecipanti, di non portare a termine il procedimento di transazione, il compito della Commissione viene reso più complicato, poiché, in un siffatto caso ibrido, quest’ultima è costretta a seguire due procedimenti in parallelo e ad emettere due decisioni distinte per una medesima infrazione ( 73 ).
2. Sul principio della parità di trattamento
53.
Nel loro atto introduttivo, la Timab e a. sostengono che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, affermando semplicemente che, «non essendosi potute ritirare “in perfetta cognizione di causa” dal procedimento di transazione ed essendo messe di fronte a un risultato quanto meno “paradossale”, esse [sarebbero] state trattate meno favorevolmente rispetto alle altre parti che, essendo in grado di prevedere l’importo dell’ammenda che sarebbe stata inflitta loro, hanno accettato di presentare una proposta di transazione».
54.
La Commissione afferma, al contrario, che dalle informazioni fornite nella decisione controversa risulta che non è stata operata alcuna discriminazione tra le ricorrenti e le altre parti dell’intesa, poiché per la fissazione di tutte le ammende sono stati applicati i medesimi parametri e la sola differenza consiste nella riduzione del 10% accordata alle imprese che hanno concluso la transazione ( 74 ).
55.
Ricordo che da una giurisprudenza costante risulta che il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui la Corte e il Tribunale garantiscono l’osservanza, segnatamente in materia di ammende per infrazione al diritto della concorrenza ( 75 ). Tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 76 ).
56.
Orbene, a sostegno della loro censura vertente su una violazione di detto principio, le ricorrenti non dimostrano affatto che le condizioni di applicazione sopra richiamate siano soddisfatte nel caso di specie. In particolare, esse non dimostrano dinanzi alla Corte né di essersi trovate in una situazione paragonabile a quella delle altre parti dell’intesa, le quali hanno accettato di portare a termine la transazione, né di essere state trattate meno favorevolmente di queste ultime ( 77 ) senza che tale asserita discriminazione fosse giustificata da ragioni obiettive. Pertanto, a mio avviso, tale argomento deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra citata ( 78 ).
57.
In subordine, nel merito, sottolineo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha voluto precisare che, anche in un caso ibrido come quello di specie, in cui sono state adottate due decisioni aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti – l’uno di transazione e l’altro di tipo ordinario –, il principio della parità di trattamento è applicabile, poiché si tratta di partecipanti a una medesima intesa. Esso ne ha dedotto, giustamente, che in tale contesto si applicano pienamente gli orientamenti del 2006 e che devono essere attuati i medesimi criteri e metodi di calcolo dell’ammenda, senza discriminazioni tra le parti dell’intesa ( 79 ), tranne per quanto riguarda le regole specifiche inerenti al procedimento di transazione, quali il diritto a una riduzione del 10% per le parti che hanno concluso la transazione ( 80 ). Applicando tali precetti, il Tribunale ha debitamente verificato se la Commissione avesse effettivamente rispettato detto principio nella decisione controversa, e ciò sotto diversi profili, conformemente alle domande presentate dinanzi a tale giudice dalla Timab e a. ( 81 ).
58.
In conclusione, ritengo che le censure formulate nella prima parte del primo capo del quarto motivo debbano essere dichiarate irricevibili o, in ogni caso, infondate.
C – Sugli asseriti errori di diritto commessi nell’applicazione delle regole del procedimento di transazione (seconda parte del quarto motivo)
59.
In primo luogo, la Timab e a. sostengono che è sulla base di un errore di diritto che il Tribunale ha considerato che esse fossero state informate dalla Commissione delle conseguenze che avrebbe avuto la loro uscita dal procedimento di transazione. A loro avviso, il Tribunale avrebbe esposto in un modo errato in diritto, al punto 125 della sentenza impugnata ( 82 ), il contenuto degli scambi che avevano avuto luogo nel corso dell’audizione del 24 febbraio 2010, durante la quale la Commissione aveva affermato che avrebbe tenuto conto, nel calcolo dell’ammenda, della posizione della Timab e a. consistente nel dichiarare di aver aderito al cartello soltanto a partire dal 1993. Le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto potrebbe suggerire il termine generico «cooperazione» ( 83 ), utilizzato in tale passaggio della sentenza, la Commissione non avrebbe mai menzionato esplicitamente, nel corso del procedimento ordinario, una soppressione della riduzione del 35% per la cooperazione «al di fuori della clemenza» e che la nozione di «clemenza», evocata durante detta audizione, si riferirebbe unicamente alla riduzione del 17% prevista nel corso del procedimento di transazione ( 84 ).
60.
La Commissione ritiene che tale prima censura sia inconferente. Essa afferma, a mio avviso giustamente, che detta censura sconta una confusione infondata tra, da una parte, le ripercussioni del ritiro dal procedimento di transazione deciso dalla Timab e a. e, dall’altra, le possibili conseguenze del mutamento di posizione riguardo alla durata della loro partecipazione all’infrazione che le interessate hanno adottato nella loro risposta del 2 febbraio 2010 facente seguito alla comunicazione degli addebiti. Orbene, mi sembra che il passaggio della sentenza impugnata citato dalle ricorrenti menzioni solamente l’avvertimento comunicato loro dalla Commissione, durante l’audizione del 24 febbraio 2010, in ragione di detto mutamento di posizione, e non a causa del loro abbandono del procedimenti di transazione, come esse sostengono ( 85 ). Pertanto, occorre constatare che tale censura, che si basa su una premessa inesatta, è infondata.
61.
In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione avrebbe dovuto rilevare fin dalla fase della transazione ciò che essa ha qualificato come «elementi nuovi», vale a dire l’impossibilità di dimostrare un’infrazione unica e continuata a partire dal 1978. Esse sostengono che il Tribunale avrebbe travisato la propria competenza estesa al merito astenendosi dal rilevare gli errori commessi, a loro avviso, dalla Commissione nella sua valutazione dell’infrazione nella fase del procedimento di transazione e convalidando in tal modo la soppressione quasi integrale delle riduzioni dell’ammenda.
62.
Come obiettato dalla Commissione, si tratta in questo caso di una reiterazione pura e semplice di una censura già formulata nell’ambito del terzo motivo. Occorre pertanto respingerla per le medesime ragioni ( 86 ), osservando che, con il pretesto di lamentare errori di diritto commessi dal Tribunale, le ricorrenti mirano in realtà a contestare la valutazione dei fatti operata dalla Commissione e, successivamente, da tale giudice, valutazione che non è soggetta al potere di controllo della Corte ( 87 ). Pertanto, tale censura è irricevibile.
63.
Poiché gli elementi della sentenza impugnata censurati dal secondo capo del quarto motivo non sono viziati da alcun errore di diritto, detto motivo, a mio avviso, non deve essere accolto a tale titolo.
64.
Di conseguenza, ritengo che le censure contenute nel terzo e nel quarto motivo dell’impugnazione debbano, in parte, essere dichiarate irricevibili e, almeno in parte, se non integralmente, essere respinte nel merito.
V – Conclusione
65.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e senza pronunciarmi sulla fondatezza degli altri motivi dell’impugnazione, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo, in quanto irricevibile o, in subordine, infondato, nonché il quarto motivo, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato, o, in subordine, integralmente infondato. Le spese sono riservate.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) EU:T:2015:296.
( 3 ) Decisione del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38886 – Fosfati per mangimi).
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU 2008, L 171, pag. 3). Il regolamento n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, è relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (divenuti articoli 101 e 102 TFUE) (GU 2004, L 123, pag. 18), con la precisazione che la presente causa è disciplinata dal diritto successivo all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1o dicembre 2009, in quanto la decisione controversa è stata adottata dopo tale data.
( 5 ) Aggettivo utilizzato al punto 72 della sentenza impugnata.
( 6 ) V. punti da 58 a 74 della sentenza impugnata.
( 7 ) V. punti da 1 a 28 della sentenza impugnata. Una descrizione ancora più completa di tali fatti, e in particolare degli elementi dell’infrazione contestata alla Timab e a., figura nella decisione controversa (pagg. 5 e segg.).
( 8 ) Secondo la decisione controversa (segnatamente, pag. 6, punto 3, e pag. 107, articolo 1), l’infrazione constatata consisteva nella ripartizione di una grande parte del mercato europeo degli FPA, mediante l’attribuzione di quote di vendita e di clienti ai partecipanti all’intesa, nonché nel coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita.
( 9 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 10 ) Ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, come modificato dal regolamento n. 622/2008. V., inoltre, punto 16 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sulla transazione»), articoli vertenti rispettivamente sulla «[c]onstatazione ed eliminazione delle infrazioni» e sulle «[a]mmende».
( 11 ) V. punto 79 della sentenza impugnata.
( 12 ) I punti da 20 a 22 e da 31 a 33 della comunicazione sulla transazione prevedono che la Commissione possa ricompensare una parte, per avere cooperato alla rapida definizione del caso grazie alla conclusione del procedimento di transazione, riducendo del 10% l’importo dell’ammenda da infliggerle.
( 13 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). V. punti 10, 11 e 29 di detti orientamenti.
( 14 ) V. punti da 20 a 27 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole»).
( 15 ) Decisione C(2010) 5004 definitivo della Commissione, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38886 – Fosfati per mangimi), riguardante il gruppo Kemira (Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy e Kemira Oy), Tessenderlo Chemie, il gruppo Ercros (Ercros SA e Ercros Industriel SA), il gruppo FMC (FMC Foret SA, FMC Netherlands BV e FMC Corporation) nonché Quimité-Comércia e Indústria Química e la sua società controllante José de Mello SGPS.
( 16 ) V. pag. 83, punto 303, pag. 96, punto 340, e pag. 102, punto 359, della decisione controversa, nonché punto 80 della sentenza impugnata.
( 17 ) V. punti 29, 41, 44 e segg., nonché 214 e segg. della sentenza impugnata.
( 18 ) V., in particolare, punti da 45 a 57 della sentenza impugnata.
( 19 ) A termini del punto 43 della sentenza impugnata, «[i]l primo gruppo di motivi verte sul procedimento di transazione e, in particolare, sul fatto che le ricorrenti si sono ritirate da tale procedimento [v. punti 44 e segg. di tale sentenza], il secondo gruppo di motivi verte su talune pratiche che costituiscono elementi del cartello in questione, vale a dire il meccanismo di compensazione e le condizioni di vendita [punti 128 e segg.] e, infine, il terzo gruppo di motivi riguarda diversi aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda [punti 142 e segg.]». Il primo di tali gruppi di motivi è il più rilevante riguardo all’oggetto mirato delle presenti conclusioni.
( 20 ) Oltre all’esposizione completa effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata (punti da 58 a 74), numerose fonti dottrinali hanno presentato detto procedimento, tra cui quelle elencate da Hauviller, M., e Perret, G., «La procédure de transaction en droit de la concurrence: Bilan de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (mai 2010‑mai 2015)», Concurrences, 2015, n. 3 pag. 241. V., in particolare, la tabella presente in Ledoux, V., e Roda, J.‑C., «Adoption par la Commission européenne d’une procédure de “transaction” en matière d’ententes», Contrats Concurrence Consommation, 2008, n. 8‑9, studio 10, e lo schema sinottico presente in Petit, N., «Aperçu de la procédure communautaire de transaction», Concurrences, 2009, n. 1, pag. 233. Pertanto, nelle presenti conclusioni non formulerò osservazioni dettagliate su detto procedimento in quanto tale.
( 21 ) A tale riguardo, le ricorrenti fanno espressamente riferimento ai punti 78 e 90 della sentenza impugnata.
( 22 ) Le ricorrenti citano, a questo proposito, il punto 318 della decisione controversa.
( 23 ) Secondo la Commissione, l’elemento nuovo menzionato al punto 90 della sentenza impugnata riguarda non già una nuova analisi che tale istituzione avrebbe svolto di propria iniziativa, bensì il diverso punto di vista rappresentato dalla Timab e a. per la prima volta in risposta alla comunicazione degli addebiti, la quale ha appunto lo scopo di fornire alle imprese la possibilità di esporre il loro punto di vista al fine di garantire il rispetto del contraddittorio nel procedimento ordinario (a quest’ultimo riguardo, v. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2015:482, paragrafo 50 e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) V. sentenza impugnata, punto 215 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) In particolare, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 244 e 245).
( 26 ) In particolare, sentenza del 16 giugno 2016, SKW Stahl‑Metallurgie e SKW Stahl‑Metallurgie Holding/Commissione (C‑154/14 P, EU:C:2016:445, punto 33).
( 27 ) L’avvocato generale Kokott ha sottolineato, nelle proprie conclusioni relative alla causa Pilkington Group e a./Commissione (C‑101/15 P, EU:C:2016:258, paragrafo 112 e giurisprudenza ivi citata), che «errori di tal genere devono essere ritenuti sussistenti, in primo luogo, quando il Tribunale ha travisato l’ampiezza delle sue competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE, in secondo luogo, quando non ha esaminato in maniera minuziosa tutti gli aspetti rilevanti, e, in terzo luogo, quando ha applicato criteri giuridici erronei, non da ultimo alla luce dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità».
( 28 ) In particolare, sentenze del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 177), e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 205 e giurisprudenza ivi citata).
( 29 ) Il Tribunale ha provveduto nondimeno a rispondere a tutti gli argomenti presentati dinanzi ad esso dalla Timab e a. a tale riguardo (v. punti 75 e segg. della sentenza impugnata, vertenti sulle censure relative all’«aumento dell’importo dell’ammenda rispetto alla forcella comunicata»), nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia (in tal senso, v. Barennes, M., «L’arrêt du Tribunal Timab c/ Commission ou comment une transaction en matière de cartels aurait mieux valu qùun bon procès…», Revue Lamy de la Concurrence, 2015, n. 45, pag. 58).
( 30 ) V. punti da 43 a 220 della sentenza impugnata.
( 31 ) V., in particolare, punti da 90 a 107 della sentenza impugnata.
( 32 ) V. punti 76 e 104 della sentenza impugnata. Ricordo che il punto 19 della comunicazione sulla transazione enuncia che «[q]ualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l’adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali, in particolare quelle di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 1, del regolamento [n. 773/2004], anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione». I giudici dell’Unione non sono certamente vincolati dalle regole indicative definite dalla Commissione in detta comunicazione nonché negli orientamenti del 2006, ma tali regole possono guidarli quando essi esercitano la loro competenza estesa al merito (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 90).
( 33 ) Sul fatto che l’accesso al fascicolo sia limitato durante il procedimento di transazione, v., in particolare, Bernardeau, L., e Christienne, J.‑P., Les amendes en droit de la concurrence, Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Larcier, Bruxelles, 2013, punto I.716.
( 34 ) Per una tabella comparativa dello svolgimento del procedimento di transazione e di quello del procedimento amministrativo ordinario, v. Barbier de la Serre, E., «Le dispositif communautaire en matière de transactions», Revue Lamy de la Concurrence, 2008, n. 17, pag. 95.
( 35 ) V. supra, paragrafo 22.
( 36 ) Secondo le ricorrenti, sussisterebbe una contraddizione, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, tra la controreplica che la Commissione aveva depositato dinanzi a tale giudice, la quale indicava che la riduzione del 35% prevista a titolo della cooperazione «al di fuori della clemenza» avrebbe ricompensato la cooperazione della Timab e a. per il periodo dal 1978 al 2004, e i punti 94 e 95 della sentenza impugnata, i quali indicano che il periodo preso in considerazione andava soltanto dal 1978 al 1992.
( 37 ) In particolare, sarebbe incoerente che l’ammontare della riduzione accordata a titolo di trattamento favorevole sia stato alla fine ridotto al 5% per il periodo preso in considerazione che va dal 1993 al 2004, mentre era stato inizialmente fissato al 17% per un periodo che va dal 1978 al 2004.
( 38 ) V. punti da 142 a 220 della sentenza impugnata.
( 39 ) V., in particolare, punti da 170 a 195 della sentenza impugnata.
( 40 ) Per quanto riguarda le circostanze attenuanti in grado di dar luogo a riduzione che sono previste dal punto 29 degli orientamenti del 2006, v., in particolare, punti 95, 188 e 189 della sentenza impugnata.
( 41 ) V. supra, paragrafo 22.
( 42 ) V. punti da 90 a 95 della sentenza impugnata.
( 43 ) Vale a dire, contraddizioni che viziano la motivazione propria della sentenza impugnata, in contrapposizione alle contraddizioni invocate che risultano, secondo le ricorrenti, dalla conferma da parte del Tribunale di incoerenze che avrebbero invalidato il ragionamento seguito dalla Commissione nella decisione controversa (v. paragrafi 28 e segg. delle presenti conclusioni).
( 44 ) A tale riguardo, la Timab e a. citano, in particolare, i punti 104 e 105 della sentenza impugnata in contrapposizione ai punti 90, 96, 122 e 179 della medesima sentenza. A loro avviso, se fosse esistita una situazione di «tabula rasa», questa avrebbe dovuto far sparire retroattivamente le loro eventuali affermazioni espresse durante il procedimento di transazione, le quali non avrebbero potuto quindi costituire una presa di posizione precedente.
( 45 ) Le ricorrenti sostengono che le contraddizioni da esse denunciate hanno pregiudicato il loro diritto di poter discutere liberamente con la Commissione nell’ambito del procedimento di transazione e di abbandonare quest’ultimo altrettanto liberamente, nonché il loro diritto di difendersi nell’ambito di un procedimento ordinario senza essere vincolate da un’asserita «posizione» adottata precedentemente.
( 46 ) Infatti, nel loro atto di impugnazione, la Timab e a. contrappongono i punti 104 e 105 al punto 122 di tale sentenza, a mio avviso erroneamente, in quanto i due primi punti vertono sugli elementi comunicati durante il procedimento di transazione – segnatamente la probabile forcella di ammende –, mentre il terzo di tali punti evoca le conseguenze sul trattamento favorevole del fatto che una parte del periodo dell’infrazione non era più presa in considerazione alla luce delle dichiarazioni delle ricorrenti.
( 47 ) Al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, giustamente, che «mentre la politica di clemenza ha lo scopo di rivelare le intese e di facilitare il compito della Commissione a tal riguardo, la politica di transazione è funzionale piuttosto all’efficacia del procedimento in materia di intese [grazie a] un procedimento semplificato», il quale è descritto ai punti 60 e segg. di tale sentenza. V. inoltre punto 1 della comunicazione sulla transazione.
( 48 ) Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
( 49 ) In detta replica, la Timab e a. affermano laconicamente che «il Tribunale non poteva, da un lato, confermare che, ai sensi della comunicazione sulla transazione, “la Commissione non negozia la questione dell’esistenza dell’infrazione” e, dall’altro, accordare alle discussioni informali il valore di trattative caratterizzate da un’asserita acquiescenza delle ricorrenti riguardo alla loro partecipazione all’infrazione prima del 1993».
( 50 ) Tale disposizione richiede espressamente che «[i] motivi e gli argomenti di diritto dedotti individu[i]no con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione». V., inoltre, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punti 29, 30 e 78, nonché giurisprudenza ivi citata).
( 51 ) Nella sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione (C‑540/14 P, EU:C:2016:469, punti 62 e segg.), si ricorda che, ai sensi del regolamento di procedura della Corte, «è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento». Orbene, le condizioni di applicazione di tale eccezione non sussistono nel caso di specie.
( 52 ) Infatti, ritengo che le parti che si sono sottratte a un regime particolare come la transazione, da un lato, non possano affermare di aver nutrito un legittimo affidamento nei potenziali effetti del regime giuridico al quale esse hanno scelto di sottrarsi e, dall’altro, non possano pretendere di beneficiare di un trattamento del tutto uguale a quello riservato alle parti che sono rimaste sotto tale regime.
( 53 ) Le ricorrenti traggono tale espressione dal considerando 2 del regolamento n. 622/2008 che modifica il regolamento n. 773/2004, il quale enuncia che «le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello (…) se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione all’infrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni» (il corsivo è mio).
( 54 ) La Timab e a. sostengono, citando il punto 318 della decisione controversa, che è proprio perché la Commissione non ha adottato un medesimo standard probatorio prima e dopo la loro uscita dal procedimento di transazione che essa ha ammesso, alla fine, di non potere stabilire la loro partecipazione fin dal 1978 a un’infrazione unica e continuata.
( 55 ) Tale espressione è tratta, dalle ricorrenti, dal punto 37 degli orientamenti del 2006 al fine di censurare nuovamente il punto 91 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha menzionato una «rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda» operata dalla Commissione. Tuttavia, sottolineo subito che il Tribunale non ha affatto negato che gli orientamenti del 2006 siano applicabili in tali due tipi di procedimento, come risulta, in particolare, dai punti 74 e 82 di detta sentenza.
( 56 ) Le ricorrenti citano in questo caso il punto 16 della comunicazione sulla transazione, il quale prevede che «[s]iffatta comunicazione preliminare nell’ambito delle discussioni di transazione (…) permetterà alle parti di essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali (…) la gravità e la durata del presunto cartello, (…) una stima della forcella delle ammende applicabili (…). Tale dispositivo permetterà alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che potrebbero essere mossi nei loro confronti e permetterà loro di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione» (il corsivo è mio).
( 57 ) A questo proposito, la Commissione cita il punto 122 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che «è prevedibile che la ricompensa a titolo di trattamento favorevole sia rivista qualora la dichiarazione nell’ambito della domanda di trattamento favorevole riguardi in parte un periodo non preso in considerazione. Analogamente, poiché la dichiarazione delle ricorrenti costituiva l’elemento che consentiva di estendere la durata della loro partecipazione, la riduzione “al di fuori della clemenza”, inizialmente prevista, era divenuta parimenti irrilevante» (il corsivo è mio).
( 58 ) V. punti 52 e 57 nonché punti 123 e 124 della sentenza impugnata.
( 59 ) In particolare, sentenze del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione (C‑70/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:351, punto 26), e del 19 dicembre 2013, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione (C‑586/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:863, punto 26).
( 60 ) In particolare, sentenze del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punto 76), e del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 77), oltre alla giurisprudenza del Tribunale citata al punto 123 della sentenza impugnata.
( 61 ) In particolare, sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). V., per analogia, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere ad adeguamenti della sua prassi anteriore in materia di ammende per tenere conto di mutamenti di situazione, relativi in particolare alla frequenza, alla complessità e alla gravità delle infrazioni, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 169, 191 e 227), nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafi da 169 a 174 e giurisprudenza ivi citata).
( 62 ) In particolare, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 188).
( 63 ) Il punto 37 degli orientamenti del 2006, citato dalle ricorrenti, indica d’altronde espressamente che «le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da[lla] metodologia [generale]» esposta in tali orientamenti.
( 64 ) Espressioni contenute nel punto 16 della comunicazione sulla transazione, citato alla nota 56 delle presenti conclusioni (il corsivo è mio).
( 65 ) Ricordo che, durante il procedimento di transazione, la Timab e a. non avevano negato la propria partecipazione per il periodo compresa tra il 1978 e il 1993, mentre esse lo hanno fatto dopo essersi ritirate da tale procedimento.
( 66 ) Il considerando 4 del regolamento n. 622/2008, l’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, come modificato da quest’ultimo regolamento, nonché i punti 5, da 20 a 22 e da 27 a 32 della comunicazione sulla transazione indicano che, così come le imprese sono libere di ritirarsi dal procedimento di transazione, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità segnatamente per modificare l’importo dell’ammenda o per porre termine a tale procedimento alla luce di elementi nuovi, fino a quando non sia stata adottata una decisione definitiva (v., in particolare, Bernardeau, L., e Christienne, J.P., op. cit., punti I.738 e I.749).
( 67 ) Come ha correttamente giudicato il Tribunale ai punti 96, 123 e 124 della sentenza impugnata.
( 68 ) La Commissione sottolinea che la Timab e a. avevano ricevuto informazioni dettagliate sulla maniera in cui essa aveva calcolato la forcella di ammende prevista, ivi compresi gli elementi relativi alle potenziali riduzioni, nel corso del procedimento di transazione.
( 69 ) Dai punti 82 e segg. della sentenza impugnata risulta che l’aumento dell’importo finale dell’ammenda è legato inoltre alla determinazione della base di calcolo di quest’ultima, poiché il valore delle vendite della Timab e a. è fortemente aumentato nel corso dell’unico periodo preso in considerazione nella decisione controversa (v. Idot, L., «Cartels et procédure de transaction», Europe, 2015, n. 7, commento 267, punto 1).
( 70 ) Le concessioni fatte dalle parti che accettano la transazione consistono in un riconoscimento degli addebiti, nell’accettazione di un importo massimo dell’ammenda, nel riconoscimento del fatto che esse hanno potuto far valere le proprie osservazioni, nonché in una rinuncia ad un accesso più ampio al fascicolo e a un’audizione (v. articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, come modificato dal regolamento n. 622/2008, e punto 20 della comunicazione sulla transazione).
( 71 ) V. punto 19 e, per analogia, punto 29 della comunicazione sulla transazione.
( 72 ) V. considerando 4 del regolamento n. 622/2008.
( 73 ) In tal senso, v. Idot, L., op. cit., punto 1, e Idot, L., «Le Tribunal de l’Union se prononce pour la première fois sur la procédure de transaction», Revue des contrats, 2015, n. 4, pag. 928.
( 74 ) A tale riguardo, la Commissione rinvia ai punti 320 e segg. della decisione controversa, riassunti ai punti da 17 a 26 della sentenza impugnata, in cui sono esposte, per tutte le parti dell’intesa, le modalità di calcolo delle loro ammende, con l’indicazione dettagliata degli importi stabiliti in ciascuna fase.
( 75 ) In particolare, sentenze del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 105), e del 12 giugno 2014, Deltafina/Commissione (C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, punto 75).
( 76 ) In particolare, sentenze del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 106); del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51), nonché giurisprudenza ivi citata ai punti 72 e 201 della sentenza impugnata.
( 77 ) Non vedo, in particolare, per quale ragione la Timab e a. sostengano che le parti che hanno accettato di concludere la transazione sono state trattate più favorevolmente in quanto sono state asseritamente maggiormente «in grado di prevedere l’importo dell’ammenda che sarebbe stata inflitta loro».
( 78 ) V. nota 48 delle presenti conclusioni.
( 79 ) Infatti, come ha affermato l’avvocato generale Kokott nelle proprie conclusioni relative alla causa Pilkington Group e a./Commissione (C‑101/15 P, EU:C:2016:258, paragrafo 96 e giurisprudenza ivi citata), «nel sanzionare le infrazioni al diritto delle intese, il principio della parità di trattamento è rispettato se tutti i partecipanti all’intesa sono trattati, in sede di calcolo delle ammende ad essi comminate, secondo i medesimi criteri, cosicché – in senso qualitativo – una stessa infrazione al diritto delle intese non è valutata in base a due criteri di valutazione». La presa in considerazione dei medesimi parametri di calcolo non impedisce tuttavia alla Commissione di tenere conto, nell’importo dell’ammenda, di circostanze, attenuanti o aggravanti, proprie dell’uno o dell’altro dei partecipanti.
( 80 ) V. punti da 71 a 74 della sentenza impugnata nonché, nello stesso senso, punto 216 di tale sentenza.
( 81 ) V. punti da 160 a 164 e da 201 a 206 della sentenza impugnata. In quest’ultimo passaggio della sua sentenza, il Tribunale ha considerato, a buon diritto, che la riduzione dell’importo dell’ammenda ottenuta da un’altra partecipante all’intesa e la mancata riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti erano il risultato di un’analisi obiettiva effettuata dalla Commissione ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006, in quanto la capacità contributiva delle ricorrenti non era paragonabile a quelle di tale altra partecipante.
( 82 ) Esse citano espressamente il seguente estratto di detto punto: «Durante l’audizione del 24 febbraio 2010, [la Commissione] ha chiesto a queste ultime di chiarire il rapporto tra la loro domanda di trattamento favorevole e i fatti precedenti al 1993 e ha dichiarato che la nuova qualificazione dell’infrazione avrebbe potuto incidere sul calcolo delle ammende e, in particolare, sul valore aggiunto della cooperazione della Timab [e a.]» (parola evidenziata nell’atto di impugnazione).
( 83 ) La Timab e a. sostengono che la nozione di «cooperazione» ingloba sia le riduzioni accordate in applicazione delle regole relative al trattamento favorevole, sia quelle concesse al di fuori di tale ambito. Ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ricorda che, ai sensi della giurisprudenza ivi citata, la Commissione non è tenuta a ricompensare una cooperazione, mediante una riduzione dell’ammenda, quando tale cooperazione non sia idonea a facilitare l’indagine – consentendo di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine – e ciò sia in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole (che il Tribunale denomina «comunicazione sulla cooperazione»), sia a titolo della cooperazione «al di fuori della clemenza».
( 84 ) Sulle riduzioni previste dalla Commissione nell’ambito del procedimento di transazione, v. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
( 85 ) La Commissione aggiunge che le ripercussioni di detta negazione sul calcolo dell’ammenda, che essa ha segnalato alla Timab e a., sarebbero state d’altronde esattamente le medesime se non vi fosse mai stato un tentativo di transazione o se, nell’ambito della transazione, le interessate avessero contestato con successo, fin da tale fase, la propria partecipazione all’infrazione per il periodo anteriore al 1993.
( 86 ) V., per analogia, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 113).
( 87 ) V. paragrafi 19 e segg. delle presenti conclusioni.
Full & Egal Universal Law Academy