CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate l’8 dicembre 2016 ( 1 )
Causa C‑421/15 P
Yoshida Metal Industry Co. Ltd
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
«Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento alla registrazione o motivo di nullità — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) — Esame dell’impedimento alla registrazione o del motivo di nullità per un insieme di prodotti o di servizi — Articolo 52, paragrafo 3 — Motivazione della decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO — Motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati — Motivo nuovo in sede di impugnazione — Irricevibilità»
Introduzione
1.
Con la presente impugnazione, la Yoshida Metal Industry Co. Ltd (in prosieguo: la «Yoshida») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 maggio 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha respinto i suoi ricorsi volti all’annullamento delle decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative ad alcuni procedimenti di dichiarazione di nullità tra, da una parte, la Pi-Design AG, la Bodum France e la Bodum Logistics A/S (in prosieguo, congiuntamente: la «Pi-Design e a.»), e, dall’altra, la Yoshida ( 3 ).
2.
La sentenza impugnata, emessa su rinvio a seguito di annullamento ( 4 ), conferma la nullità dei due marchi figurativi registrati dalla Yoshida.
3.
La nuova impugnazione proposta dalla Yoshida solleva, oltre alla questione se il Tribunale si sia conformato alla sentenza emessa sulla prima impugnazione, un ulteriore aspetto vertente sull’esistenza del motivo di nullità invocato per l’insieme dei prodotti interessati, nonché sulla sufficienza della motivazione delle decisioni controverse e della sentenza impugnata su tale punto ( 5 ).
Contesto normativo
4.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 ( 6 ), sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».
5.
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento dispone che la nullità del marchio dell’Unione europea è dichiarata, su domanda, allorché il marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7.
6.
L’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 così dispone:
«Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».
Fatti
7.
I fatti all’origine della controversia, quali risultano dai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti.
8.
Il 3 e il 5 novembre 1999, la Yoshida ha chiesto all’EUIPO la registrazione di due marchi costituiti dai segni figurativi riprodotti di seguito:
9.
I prodotti oggetto delle domande di registrazione rientrano nelle classi 8 e 21 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
—
classe 8: «Coltelleria, forbici, coltelli, forchette, cucchiai, lastre di pietra, astucci, acciaioli, pinzette per il pesce»;
—
classe 21: «Utensili e recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), impastatrici, spatole da cucina, blocchi per coltelli, palette da torta, palette per dolci».
10.
I marchi in questione sono stati registrati il 25 settembre 2002 e il 16 aprile 2003.
11.
Il 10 luglio 2007 la Pi-Design e a. hanno presentato alcune domande di dichiarazione di nullità dei marchi in questione, fondate sul motivo previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94.
12.
Con decisioni del 15 e del 21 luglio 2008, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto tali domande.
13.
Con le decisioni controverse, che statuiscono su un ricorso proposto dalla Pi-Design e a., la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato le decisioni della divisione di annullamento e dichiarato la nullità dei marchi sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009.
I procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte e la sentenza impugnata
14.
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto e il 15 settembre 2010, la Yoshida ha proposto dei ricorsi di annullamento delle decisioni controverse, deducendo un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009.
15.
Con due sentenze emesse l’8 maggio 2012, Yoshida Metal Industry/UAMI – Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie triangolare coperta da dischi neri) ( 7 ) e Yoshida Metal Industry/UAMI – Pi-Design e a. (Rappresentazione di una superficie coperta da dischi neri) ( 8 ), il Tribunale ha accolto tale motivo nonché detti ricorsi.
16.
Con sentenza del 6 marzo 2014 ( 9 ), che statuisce sull’impugnazione proposta dalla Pi-Design e a., la Corte ha annullato tali sentenze, per violazione del medesimo articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), rinviando le cause dinanzi al Tribunale.
17.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, pronunciandosi in sede di rinvio, ha respinto il motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, nonché i ricorsi in toto, condannando la Yoshida alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni delle parti
18.
Con l’impugnazione, la Yoshida chiede l’annullamento della sentenza impugnata e delle decisioni controverse:
—
in via principale, in toto, o
—
in subordine, nella parte in cui dichiarano la nullità dei suoi marchi per «lastre di pietra e astucci» (classe 8) e «utensili e recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi, né in placcato) e blocchi per coltelli» (classe 21)
nonché la condanna dell’EUIPO e della Pi-Design e a. alle spese.
19.
L’EUIPO e la Pi-Design e a. chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Yoshida alle spese.
Analisi
20.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
21.
Come auspicato dalla Corte, limiterò la mia analisi al secondo motivo dell’impugnazione.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
22.
Tale motivo è dedotto a sostegno del capo delle conclusioni subordinate della Yoshida, le quali tendono all’annullamento della sentenza impugnata e delle decisioni controverse nella parte in cui dichiarano la nullità dei suoi marchi per alcuni dei prodotti interessati, vale a dire «lastre di pietra e astucci», «utensili e recipienti per uso domestico e da cucina (…) e blocchi per coltelli». Tale motivo si articola in due parti.
Sulla prima parte
23.
Con la prima parte, la Yoshida sostiene che il Tribunale, omettendo di esaminare se il motivo di nullità invocato nella fattispecie sussistesse per tutti i prodotti designati dai marchi controversi, abbia violato l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
24.
Ricordo che, secondo giurisprudenza costante, la questione se un marchio sia o meno soggetto ad uno degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità previsti dall’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 deve essere valutata in concreto con riferimento ai prodotti o ai servizi indicati ( 10 ). Inoltre, l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 prevede che, se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi, la nullità può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi ( 11 ).
25.
Ne consegue che, da un lato, l’esame dei motivi di nullità da parte dell’EUIPO deve riguardare ciascuno dei prodotti o dei servizi designati dal marchio. Dall’altro, la decisione dell’EUIPO che applica un siffatto motivo deve, in linea di principio, essere motivata per ciascuno di detti prodotti o servizi ( 12 ).
26.
Nel caso di specie, è assodato che le decisioni controverse applicano il motivo di nullità previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 per tutti i prodotti designati dai marchi di cui trattasi.
27.
Inoltre, rilevo che, in primo grado, la Yoshida non aveva sollevato alcun motivo attinente alla violazione, da parte della commissione di ricorso, dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 né alcun motivo attinente a un’insufficiente motivazione su tale punto delle decisioni controverse
28.
Pertanto, il motivo dedotto dalla Yoshida in sede di impugnazione deve essere inteso nel senso che esso censura il Tribunale per non avere rilevato – d’ufficio – che la commissione di ricorso dell’EUIPO ha, a suo dire, omesso di esaminare il motivo di nullità con riferimento a tutti prodotti interessati e di motivare sufficientemente tale punto.
29.
Occorre esaminare se un siffatto motivo, che si risolve, in sostanza, nel contestare al Tribunale di avere omesso di rilevare un motivo d’ufficio, sia ricevibile in sede di impugnazione.
– Sulla ricevibilità
30.
Va osservato che, da una giurisprudenza costante, risulta che non si può addebitare al Tribunale di non aver statuito su un motivo non sottopostogli ( 13 ).
31.
L’applicazione di tale principio solleva difficoltà quando si tratta di motivi d’ufficio.
32.
Si potrebbe sostenere che il giudice di primo grado, giacché può, o addirittura deve, rilevare d’ufficio un motivo, omettendo di rilevarlo, commetta egli stesso un errore di diritto sanzionabile da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Tale orientamento può spiegare perché talvolta la Corte accetti di esaminare un motivo del genere in sede di impugnazione ( 14 ).
33.
Tuttavia, da una precisazione fornita dalla giurisprudenza più recente risulta che il motivo di un’impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe omesso di controllare d’ufficio la motivazione di una decisione di cui gli è chiesto l’annullamento è irricevibile qualora verta su aspetti che non sono stati menzionati dinanzi al Tribunale.
34.
Infatti, la Corte ha dichiarato irricevibile un motivo vertente sull’asserita omissione, da parte del Tribunale, di sanzionare l’insufficiente motivazione di una decisione del genere, su punti che non erano stati espressamente sollevati dal ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale ( 15 ).
35.
A mio parere, applicare tale limitazione ai motivi di impugnazione è pienamente giustificato dai principi del processo su impugnazione dinanzi alla Corte. Infatti, in sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito ( 16 ). L’esame della fondatezza delle valutazioni contestate implica necessariamente la verifica della sufficienza della motivazione della decisione di cui è chiesto l’annullamento dinanzi al Tribunale. Tuttavia, sarebbe eccessivo esigere che quest’ultimo controlli d’ufficio la motivazione di una siffatta decisione su aspetti che non sono stati menzionati dinanzi a lui ( 17 ).
36.
Ne consegue che un motivo vertente sul fatto che il Tribunale non abbia sanzionato d’ufficio una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’organo autore dell’atto, su punti che non erano stati espressamente sollevati dinanzi al Tribunale, è irricevibile in sede di impugnazione.
37.
A mio avviso, tale orientamento si applica anche alle cause in materia di marchi.
38.
Per quanto riguarda in concreto l’applicazione, da parte dell’EUIPO e del Tribunale, dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, un’impugnazione non può vertere sulla questione se la decisione della commissione di ricorso sia sufficientemente motivata rispetto ad una parte dei prodotti o dei servizi qualora il ricorrente non abbia esplicitamente sollevato tale aspetto dinanzi al Tribunale.
39.
Non è sufficiente, a tale riguardo, che il ricorrente abbia contestato in generale l’applicabilità dell’impedimento alla registrazione o del motivo di nullità per l’insieme dei prodotti o dei servizi interessati. Per poter invocare l’inapplicabilità di un siffatto impedimento o motivo per una parte soltanto di tali prodotti o di tali servizi, egli deve averlo fatto esplicitamente durante il procedimento dinanzi al Tribunale.
40.
Tale soluzione può essere dedotta dalla nostra giurisprudenza. Infatti, la Corte ha già statuito che, nella misura in cui una decisione dell’EUIPO dichiarava inequivocabilmente che l’impedimento alla registrazione era opponibile a tutti i prodotti interessati, il ricorrente aveva l’onere di individuare, nel proprio ricorso dinanzi al Tribunale volto all’annullamento di tale decisione, quelli ai quali, a suo avviso, non poteva essere applicato tale impedimento alla registrazione o di contestare il fatto che i prodotti interessati costituissero una categoria omogenea ( 18 ).
41.
Nel caso di specie, nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Yoshida si è limitata a contestare l’applicazione del motivo di nullità in generale e non ha specificamente menzionato la sua applicazione ad una determinata parte dei prodotti interessati, vale a dire le «lastre di pietra e astucci», gli «utensili e recipienti per uso domestico e da cucina» e i «blocchi per coltelli».
42.
Di conseguenza, in sede di impugnazione, la Yoshida non può contestare al Tribunale di non aver esaminato tale aspetto d’ufficio né di aver omesso di sanzionare un asserito difetto di motivazione delle decisioni controverse su detto punto.
43.
Ciò non varrebbe, a mio avviso, nel caso in cui non fosse la commissione di ricorso, bensì il Tribunale, ad aver constatato per la prima volta l’esistenza di un motivo di nullità per detti prodotti ( 19 ). Infatti, in tale ipotesi, l’insufficienza di motivazione della sentenza del Tribunale, sotto il profilo dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, potrebbe validamente essere sollevata in sede di impugnazione ( 20 ).
44.
Tuttavia, così non è nel caso di specie, dato che il Tribunale si è limitato a confermare le decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO che hanno dichiarato la nullità dei marchi della Yoshida per tutti i prodotti interessati.
45.
Pertanto, a mio avviso, la prima parte del presente motivo è irricevibile.
– In subordine, nel merito
46.
Quand’anche la Corte ritenesse ricevibile la presente parte del secondo motivo, io la ritengo, comunque, infondata.
47.
Desidero anzitutto rammentare che, secondo giurisprudenza costante, la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione autrice dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo Tuttavia, la motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per stabilire se essa sia sufficiente occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 21 ).
48.
La Corte ha già dichiarato che l’autorità competente, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui essa è giunta per ciascuno dei prodotti e servizi in questione. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati ( 22 ).
49.
Tale facoltà dell’autorità competente in materia di marchi tiene conto del fatto che le domande di registrazione riguardano spesso numerosi prodotti o servizi ( 23 ).
50.
Lo stesso orientamento è stato adottato dalla Corte per quanto riguarda l’esame da parte dell’EUIPO degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità ( 24 ).
51.
Al fine di non pregiudicare il diritto a un sindacato giurisdizionale effettivo, la facoltà di fornire una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati è limitata a prodotti e servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di omogeneità sufficiente ( 25 ).
52.
A mio avviso, tale condizione è pienamente soddisfatta nel caso di specie.
53.
Va osservato che i prodotti contraddistinti dai marchi controversi, vale a dire «coltelleria, forbici, coltelli, forchette, cucchiai, lastre di pietra, astucci, acciaioli, pinzette per il pesce» e «utensili e recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), impastatrici, spatole da cucina, blocchi per coltelli, palette da torta, palette per dolci», sono tutti utensili da cucina ( 26 ).
54.
A mio avviso, tali prodotti costituiscono un gruppo sufficientemente omogeneo ai fini dell’esame del motivo di nullità invocato.
55.
Infatti, dalla motivazione delle decisioni controverse ( 27 ) risulta che i segni contestati raffigurano dei manici per i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione. Tale ragionamento si basa sulla premessa che tutti i prodotti interessati, vale a dire vari utensili da cucina, possano essere dotati di un manico.
56.
Secondo me, la commissione di ricorso ha pertanto indicato adeguatamente le ragioni per le quali tra i prodotti interessati sussisteva un collegamento tale da giustificarne l’esame congiunto. La motivazione delle decisioni controverse, anche se laconica, è coerente e consente alla Yoshida di comprendere il ragionamento che la commissione di ricorso dell’EUIPO ha seguito riguardo all’insieme dei prodotti interessati, e al Tribunale di controllare tale ragionamento.
57.
Occorre distinguere la questione della motivazione da quella della fondatezza di dette decisioni ( 28 ). L’obbligo di motivazione è soddisfatto qualora dalla motivazione chiara e coerente di queste ultime risulti che la commissione di ricorso ha ritenuto che tutti i prodotti interessati costituissero un gruppo omogeneo in quanto presentavano una caratteristica comune. La questione se la commissione di ricorso sia incorsa in errore, come sostiene la ricorrente, nel ritenere che tutti i prodotti presentassero tale caratteristica comune riguarda la fondatezza di dette decisioni controverse.
58.
A questo proposito, l’argomento della Yoshida, secondo il quale alcuni dei prodotti interessati non sono dotati di manico, mira, in realtà, a rimettere in discussione la fondatezza del ragionamento della commissione di ricorso su un aspetto nuovo, che non è stato menzionato dinanzi al Tribunale e che riguarda peraltro un elemento di fatto. Tale argomento è pertanto irricevibile in sede di impugnazione.
59.
In ogni caso, detto argomento non è sviluppato in modo convincente. Da una parte, per quanto riguarda le «lastre di pietra» o gli «utensili e recipienti per uso domestico e da cucina», che comprendono le pentole e i barattoli, la Yoshida non spiega perché tali prodotti non possano essere dotati di un manico.
60.
Dall’altra parte, per quanto concerne gli «astucci» e i «blocchi per coltelli», come ha giustamente osservato l’EUIPO, si tratta di prodotti che non sono utilizzati autonomamente rispetto all’uso delle lastre di pietra o dei coltelli e che non possono quindi costituire una categoria o un gruppo di prodotti distinto ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità. Infine, anche ammettendo che i «blocchi per coltelli» possano essere considerati costituenti un gruppo di prodotti distinto da quello dei «coltelli», una soluzione comune si imporrebbe comunque ( 29 ).
61.
Per tutte queste ragioni, ritengo che la prima parte del secondo motivo dell’impugnazione sia irricevibile o, comunque, infondata.
Sulla seconda parte
62.
La Yoshida sostiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non può applicarsi ad alcuni dei prodotti interessati, vale a dire a quelli sprovvisti di manico.
63.
Va osservato che il controllo del rispetto dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale deve essere distinto dalla legittimità nel merito della sentenza impugnata ( 30 ). Orbene, nel caso di specie, pur invocando un’asserita irregolarità che inficia il ragionamento della sentenza impugnata, la Yoshida contesta, in realtà, la fondatezza delle constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, le quali sono escluse dal sindacato in sede di impugnazione ( 31 ).
64.
Di conseguenza, anche la seconda parte del presente motivo è, a mio avviso, irricevibile.
Conclusione
65.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo dell’impugnazione in quanto irricevibile o, comunque, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑331/10 RENV e T‑416/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:302; in prosieguo: la «sentenza impugnata».
( 3 ) Decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2010 (procedimenti R 1235/2008-1 e R 1237/2008-1; in prosieguo: le «decisioni controverse»).
( 4 ) Sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129).
( 5 ) Va osservato che un problema simile è stato sollevato in un’altra impugnazione pendente (v. sentenza UAMI/Unibail Management, C‑513/14 P, attualmente pendente dinanzi alla Corte).
( 6 ) Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). Rilevo che, nel caso di specie, le disposizioni sostanziali applicabili sono quelle del regolamento n. 207/2009, poiché il contesto normativo della causa è fissato alla data di adozione della decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO. In ogni caso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e l’articolo 51, paragrafo 3, del medesimo regolamento (corrispondente all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009) sono formulati in termini sostanzialmente analoghi.
( 7 ) T‑331/10, non pubblicata, EU:T:2012:220.
( 8 ) T‑416/10, non pubblicata, EU:T:2012:222.
( 9 ) Sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry (da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129).
( 10 ) Sentenza del 9 settembre 2010, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 13 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25) (già articolo 13 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, GU 1989, L 40, pag. 1).
( 12 ) V., in tal senso, per quanto riguarda l’articolo 13 della direttiva 89/104, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C‑239/05, EU:C:2007:99, punto 34) e, per quanto concerne il regolamento n. 207/2009, ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C‑282/09 P, EU:C:2010:153, punti da 37 a 41).
( 13 ) V., in tal senso, in particolare, sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 70), e del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 55).
( 14 ) V. ordinanza del 9 febbraio 2012, Deutsche Bahn/UAMI (C‑45/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:69, punto 61), e sentenza del 19 giugno 2014, FLS Plast/Commissione (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, punto 48), nelle quali la Corte ha dichiarato che il Tribunale giustamente non aveva rilevato d’ufficio il motivo vertente su un difetto di motivazione della decisione di cui gli era chiesto l’annullamento.
( 15 ) Sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti da 46 a 55 e da 61 a 64) e del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punti 21 e 22).
( 16 ) Sentenza del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 52). V., inoltre, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafi da 118 a 128).
( 17 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, paragrafi da 118 a 128).
( 18 ) Ordinanza dell’11 dicembre 2014, FTI Touristik/UAMI (C‑253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punto 49). Rilevo che, in tale causa, la ricorrente aveva contestato dinanzi al Tribunale l’applicabilità dell’impedimento alla registrazione per una parte dei prodotti e dei servizi, ma non aveva sviluppato a sufficienza tale argomento. Di conseguenza, il motivo dell’impugnazione in questione non è stato respinto in quanto irricevibile, bensì in quanto manifestamente infondato.
( 19 ) Va osservato che al Tribunale spetta il potere di riforma della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
( 20 ) V., per una tale situazione, nell’ambito dell’esame di un impedimento relativo alla registrazione, sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punti 28 e 29).
( 21 ) Sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI (C‑447/02 P, EU:C:2004:649, punto 65).
( 22 ) Sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C‑239/05, EU:C:2007:99, punto 38).
( 23 ) Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa BVBA Management, Training en Consultancy (C‑239/05, EU:C:2006:450, paragrafi 42 e 43).
( 24 ) V. ordinanze del 6 febbraio 2009, MPDV Mikrolab/UAMI (C‑17/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:64, punto 34); del 9 dicembre 2009, Prana Haus/UAMI (C‑494/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:759, punto 46); del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C‑282/09 P, EU:C:2010:153, punti 37 e 38); del 21 marzo 2012, Fidelio/UAMI (C‑87/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:154, punto 43); sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punto 27), nonché ampia giurisprudenza del Tribunale, in particolare sentenze del 27 aprile 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA) (T‑89/15, non pubblicata, EU:T:2016:244, punto 31), e del 12 maggio 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T‑590/14, non pubblicata, EU:T:2016:295, punto 26).
( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C‑239/05, EU:C:2007:99, punto 36), e ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C‑282/09 P, EU:C:2010:153, punto 40), nonché ampia giurisprudenza del Tribunale, in particolare sentenze del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T‑118/06, EU:T:2009:100, punto 28), e del 16 ottobre 2014, Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE) (T‑458/13, EU:T:2014:891, punto 26).
( 26 ) Il fatto che i prodotti rientrino in due classi diverse, vale a dire le classi 8 e 21, come ha sottolineato la Yoshida nella sua impugnazione, è irrilevante, in quanto la classificazione contenuta nell’Accordo di Nizza è prevista a fini meramente amministrativi.
( 27 ) V. punti 30, da 34 a 36 e 40 delle decisioni controverse.
( 28 ) V. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67).
( 29 ) Il Tribunale ha costantemente dichiarato che, qualora l’utilizzo congiunto di due categorie di prodotti sia richiesto o, quanto meno, implicato dalle loro caratteristiche intrinseche, la commissione di ricorso può applicare loro una soluzione comune. V. sentenze del 2 dicembre 2008, Ford Motor/UAMI (FUN), (T‑67/07, EU:T:2008:542, punto 44), e dell’8 settembre 2010, Wilfer/UAMI (Raffigurazione di una testa di chitarra) (T‑458/08, non pubblicata, EU:T:2010:358, punto 66).
( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67), e conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Belgio/Commissione (C‑197/99 P, EU:C:2001:658, punti 39 e 40).
( 31 ) La Corte ha già dichiarato l’irricevibilità di un motivo di impugnazione vertente sul fatto che la categoria dei prodotti e dei servizi interessati, adottata per l’esame di un impedimento assoluto alla registrazione, non costituisse una categoria omogenea. V. ordinanza del 7 luglio 2011, MPDV Mikrolab/UAMI (C‑536/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:469, punti 34 e 38).
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