CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 16 giugno 2016 ( 1 )
Causa C‑428/15
Child and Family Agency
contro
J.D.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda)]
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 15 — Trasferimento della causa a un’altra autorità giurisdizionale — Ambito di applicazione — Presupposti di applicazione — Autorità giurisdizionale più adatta — Interesse superiore del minore»
I – Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale si iscrive nel quadro di una controversia tra la Child and Family Agency (Agenzia per l’infanzia e la famiglia, Irlanda; in prosieguo: l’«Agenzia») e la sig.ra J.D. in merito alla sorte del secondo figlio di quest’ultima, il minore in tenera età R.
2.
Tale domanda verte sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ).
3.
Tale disposizione autorizza il giudice competente a conoscere del merito (in prosieguo: il «giudice normalmente competente» o l’«autorità giurisdizionale normalmente competente») a trasferire la causa all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro «più adatta a trattare il caso», ove ciò «corrisponda all’interesse superiore del minore». Con le diverse questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, la Corte è chiamata a precisare queste due condizioni di applicazione particolari.
II – Contesto normativo
4.
Secondo il considerando 5 del regolamento n. 2201/2003: «Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale».
5.
Ai considerando 12 e 13 del regolamento n. 2201/2003, si precisa inoltre quanto segue:
«(12)
È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(13)
Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice».
6.
Infine, il considerando 33 del regolamento n. 2201/2003 così recita:
«Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
7.
La competenza generale in materia di responsabilità genitoriale è disciplinata dall’articolo 8 del medesimo regolamento. Secondo il paragrafo 1 di tale articolo:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».
8.
L’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede una proroga della competenza in materia di responsabilità genitoriale in favore dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio quando:
«a)
il minore ha un legame sostanziale con [lo] Stato membro [di detta autorità], in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato
e
b)
la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».
9.
Una deroga alla competenza generale dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 è prevista all’articolo 15 di quest’ultimo. Tale articolo, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», così recita:
«1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:
a)
interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure
b)
chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.
2. Il paragrafo 1 è applicabile:
a)
su richiesta di una parte o
b)
su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o
c)
su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.
Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.
3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro
a)
è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o
b)
è la precedente residenza abituale del minore; o
c)
è il paese di cui il minore è cittadino; o
d)
è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e)
la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.
4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.
5. Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.
6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».
III – Fatti del procedimento principale
10.
La sig.ra D., cittadina del Regno Unito, è nata il 15 novembre 1977. Ella è arrivata in Irlanda il 29 settembre 2014, incinta del suo secondo figlio.
11.
Il suo primo figlio, S., era stato collocato in un istituto nel Regno Unito nel corso dell’anno 2010 in seguito a constatazioni secondo le quali la sig.ra D. soffriva, da un lato, di un disturbo di personalità («comportamento asociale») e, dall’altro, aveva dato prova di violenza fisica verso tale figlio.
12.
Mentre risiedeva sempre nel Regno Unito, la sig.ra D. si è sottoposta a un esame prenatale organizzato dalle autorità di tutela dell’infanzia del suo luogo di residenza in previsione della nascita del suo secondo figlio, R., e ciò in ragione dei suoi precedenti medici e famigliari. Emerge, in particolare, da questo esame che la sig.ra D. aveva dato prova di affetto verso il suo primo figlio, che attendeva la nascita di un secondo figlio con un atteggiamento positivo e che aveva preso provvedimenti in previsione di tale nascita. Ella aveva manifestato la volontà di collaborare con gli assistenti sociali e aveva dimostrato la sua capacità di mantenere un alloggio a lungo termine. Le autorità competenti hanno tuttavia ritenuto che tale secondo figlio dovesse essere affidato a una famiglia, nell’attesa dell’avvio di una procedura di adozione da parte di terzi.
13.
La sig.ra D. ha quindi risolto il proprio contratto di locazione e ha venduto i propri beni nel Regno Unito per stabilirsi in Irlanda. Il suo secondo figlio, R., è nato in tale secondo Stato membro un mese più tardi, il 25 ottobre 2014. Entrambi vi risiedono da allora.
14.
Poco dopo la nascita di R., l’Agenzia ha chiesto alla District Court (Tribunale distrettuale, Irlanda) competente di ordinare che questo figlio fosse oggetto di un provvedimento di affido. Tale domanda è stata tuttavia respinta con la motivazione che le prove de relato provenienti dal Regno Unito sulle quali l’Agenzia si appoggiava erano irricevibili.
15.
Investita del ricorso presentato dall’Agenzia, la Circuit Court (Tribunale itinerante, Irlanda) competente ha disposto l’affidamento provvisorio di R. presso una famiglia. Questa misura è stata regolarmente rinnovata da allora. La sig.ra D. ha tuttavia ottenuto il beneficio del diritto di visita regolare a suo figlio, di cui ella usufruisce.
16.
L’Agenzia ha inoltre chiesto alla High Court (Alta Corte, Irlanda) che la causa nel merito fosse trasferita alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di Giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito], in applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Tale domanda è stata sostenuta dal tutore ad litem di R. (in prosieguo: il «tutore»).
17.
Con sentenza del 26 marzo 2015, la High Court (Alta Corte) ha autorizzato l’Agenzia a chiedere alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di Giustizia (Inghilterra e Galles)] di esercitare la sua competenza riguardo alla causa in questione. Per contro, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, la High Court (Alta Corte) non avrebbe deciso di prelevare R. dalla sua famiglia di affidamento.
18.
La sig.ra D. ha chiesto di essere autorizzata ad appellarsi avverso tale sentenza direttamente dinanzi alla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), che ha accolto la sua richiesta, dopo aver sentito le parti.
19.
Nella sua decisione di rinvio, la Supreme Court (Corte Suprema) riconosce che la causa rientra esclusivamente nella competenza delle autorità di tutela dell’infanzia e dei giudici irlandesi e nutre numerosi dubbi sulle condizioni di applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.
20.
Essa si chiede, anzitutto, se tale disposizione sia applicabile a una causa di diritto pubblico, come quella del procedimento principale, nonostante non sussista alcuna procedura pendente nel Regno Unito riguardo a R. e tenuto conto del fatto che il riconoscimento di competenza dei giudici di questo Stato membro comporterebbe dunque, successivamente, che le stesse autorità di tutela dell’infanzia di detto Stato membro accettino di esaminare il caso di R.
21.
Inoltre, la Supreme Court (Corte Suprema) si interroga su come interpretare la nozione di «interesse superiore del minore» enunciata all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Essa ritiene che occorra interpretarla alla luce dell’obiettivo che consiste nel determinare rapidamente l’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una causa che rientra nell’ambito di tale regolamento. Essa ne deduce che l’attuazione di detta disposizione non esige che il giudice normalmente competente proceda, qualora preveda di trasferire la causa a un giudice di un altro Stato membro che ritiene più indicato a conoscerne, a un «esame completo nel merito» dell’interesse superiore del minore. Essa conclude che il giudice competente debba piuttosto eseguire una valutazione sommaria di tale questione, alla luce del «principio che è nell’interesse superiore del minore che sia la giurisdizione più indicata a valutare la situazione a farlo», con l’obbligo per il giudice dell’altro Stato membro di effettuare un’analisi più approfondita.
22.
Infine, il giudice del rinvio si interroga sugli elementi di cui tenere conto nel quadro di una tale valutazione sommaria. A questo riguardo, detto giudice ritiene che convenga non incoraggiare il trasferimento in Irlanda di cittadini del Regno Unito che intendano sottrarre i propri figli alle autorità competenti in materia di tutela dell’infanzia e, più in generale, non creare né tollerare situazioni di «forum shopping». Tuttavia, esso si interroga sulla misura in cui tali considerazioni possano essere prese in esame all’atto dell’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.
23.
È in tale contesto che la Supreme Court (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte sei questioni pregiudiziali.
IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
24.
Con decisione del 31 luglio 2015, pervenuta alla Corte il 4 agosto 2015, la Supreme Court (Corte Suprema) ha dunque sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 si applichi alle domande di diritto pubblico in materia di cura dei minori presentate da un’autorità locale in uno Stato membro, qualora, se il giudice di un altro Stato membro si dichiara competente, si renda necessario l’avvio di un procedimento distinto su iniziativa di un organo differente ai sensi di un ordinamento nazionale diverso, ed eventualmente, se non probabilmente, vertente su circostanze di fatto diverse.
2)
In caso affermativo, in che misura, eventualmente, un organo giurisdizionale dovrebbe tenere conto del verosimile impatto di una domanda ai sensi dell’articolo 15, se accolta, sulla libera circolazione dei soggetti interessati.
3)
Qualora l’“interesse superiore del minore”, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, si riferisca unicamente alla decisione relativa al foro competente, quali fattori relativi a tale nozione un organo giurisdizionale possa prendere in considerazione, che non siano già stati esaminati al fine di stabilire se un altro giudice sia “più adatto”.
4)
Se un giudice, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, possa prendere in considerazione il diritto sostanziale, le norme procedurali o la prassi giurisprudenziale dello Stato membro di cui trattasi.
5)
In che misura un giudice nazionale, ai fini dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche della fattispecie, ivi compresa l’intenzione della madre di sottrarsi ai servizi sociali del suo Stato di residenza, e quindi di dare alla luce il figlio in un altro paese con un sistema di servizi sociali che considera a lei più favorevoli.
6)
Quali siano precisamente gli elementi che un organo giurisdizionale nazionale deve prendere in considerazione per stabilire quale giudice sia il più adatto a esaminare il caso».
25.
Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto che la causa benefici della procedura pregiudiziale d’urgenza prevista dall’articolo 23 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
26.
In occasione della riunione amministrativa del 14 agosto 2015, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, dopo aver sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale domanda, tenuto conto del fatto che le circostanze esposte a supporto della stessa non dimostravano l’urgenza richiesta per giustificare l’applicazione di detta procedura.
27.
È stato disposto, tuttavia, che detta causa venga decisa in via prioritaria, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
28.
Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento l’Agenzia, la sig.ra D., il tutore, i governi irlandese, ceco e slovacco, nonché la Commissione europea. Fatta eccezione per i governi ceco e slovacco, inoltre, tutti si sono espressi all’udienza tenutasi il 12 maggio 2016.
V – Analisi
29.
La prima questione sollevata dal giudice del rinvio si distingue dalle altre cinque questioni. Infatti, tale questione verte, in qualche modo, su una condizione «preliminare» all’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Per contro, le questioni seguenti implicano la precisazione delle condizioni attuate da questa stessa disposizione del regolamento n. 2201/2003 e possono essere esaminate in maniera congiunta.
A – Sulla prima questione pregiudiziale
30.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 possa applicarsi a un ricorso in materia di protezione dell’infanzia fondato sul diritto pubblico se questo è presentato dall’autorità locale di un primo Stato membro mentre è l’istituzione di un altro Stato membro che dovrà intraprendere un’azione distinta, in virtù di una legislazione differente ed eventualmente, o persino probabilmente, tenuto conto di circostanze fattuali diverse, se il giudice dell’altro Stato membro si dichiara competente.
31.
A mio avviso, tale questione necessita dell’esame di tre problematiche distinte. La prima riguarda l’incidenza eventuale della qualifica civile o pubblica della procedura nella legislazione nazionale. La seconda verte sulla possibilità di applicare l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 se non vi è alcuna procedura amministrativa o giudiziaria pendente nello Stato membro a cui appartiene l’autorità giurisdizionale a cui si prevede di trasferire la causa. La terza riguarda l’adizione dell’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro. Benché la Corte abbia già avuto occasione di rispondere alla prima problematica sollevata dalla prima questione pregiudiziale, le altre due sono inedite.
1. Sull’incidenza della qualifica civile o pubblica della procedura
32.
Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, l’ambito di applicazione di tale regolamento è circoscritto alle «materie civili».
33.
La Corte ha già statuito che tale nozione doveva essere oggetto di un’interpretazione autonoma ( 3 ) e che la necessaria applicazione uniforme del regolamento n. 2201/2003 imponeva che qualsiasi pronuncia in materia di responsabilità parentale rientrasse nel suo ambito di applicazione ( 4 ).
34.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte giudica che la nozione di materie civili che delimita l’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretata nel senso che essa può comprendere misure che, dal punto di vista del diritto di uno Stato membro, siano riconducibili al diritto pubblico ( 5 ).
35.
Più concretamente, la Corte ha così statuito che, fondandosi sull’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2201/2003 ( 6 ) e sul considerando 5 di detto regolamento, le decisioni di presa a carico dei minori si iscrivono «per natura, nell’ambito di un’azione delle autorità pubbliche il cui scopo è soddisfare i bisogni di protezione e di assistenza dei minori» ( 7 ). Essa ha altresì precisato che «tanto l’organo giurisdizionale degli Stati membri quanto l’attribuzione di competenza ad autorità amministrative non può influire sull’ambito di applicazione di questo regolamento e sull’interpretazione della nozione di materie civili» ( 8 ).
36.
In conclusione, se la responsabilità genitoriale di cui al regolamento n. 2201/2003 riguarda dunque, formalmente, le «materie civili», la qualificazione adottata dalle legislazioni nazionali è indifferente ( 9 ).
2. Sulla necessità di un procedimento amministrativo o giudiziario pendente nel secondo Stato membro
37.
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale, in linea di principio, ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui il giudice è adito. L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 consente di derogare a tale regola di competenza generale.
38.
Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte. L’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 non può derogare a tali principi ( 10 ).
39.
Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, occorre constatare che essa non impone espressamente che un procedimento amministrativo o giudiziario sia già avviato in uno Stato membro diverso rispetto a quello dell’autorità giurisdizionale competente sulla base dell’articolo 8 di tale regolamento affinché quest’ultima possa dare applicazione all’articolo 15.
40.
Al contrario, secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, qualora l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito ritenga che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso e che ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, essa può chiedere all’autorità giurisdizionale di questo altro Stato membro di assumere la competenza oppure può sospendere il procedimento e «invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro» ( 11 ).
41.
Se la disposizione prevede che le parti siano invitate a «presentare domanda» all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, ciò significa che nessuna domanda analoga è, a priori, pendente dinanzi a quest’altra autorità giurisdizionale.
42.
Tale interpretazione, secondo cui non è necessario che un procedimento amministrativo o giudiziario sia già pendente nel secondo Stato membro per dare applicazione all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, mi sembra tra l’altro conforme agli obiettivi perseguiti dal suddetto regolamento.
43.
Da un lato, infatti, secondo il suo considerando 12, le norme di competenza stabilite dal regolamento n. 2201/2003 si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio della vicinanza ( 12 ). Ne deriva che tale regolamento si basa sul concetto secondo cui l’interesse superiore del minore deve prevalere ( 13 ).
44.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha statuito che la norma di proroga di competenza prevista all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 – che costituisce altresì una deroga alla norma di competenza generale – può essere applicata senza che si renda necessario che il procedimento in materia di responsabilità parentale sia collegato a un altro procedimento già pendente dinanzi all’autorità giurisdizionale a favore della quale si auspica la proroga di competenza ( 14 ). Infatti, secondo la Corte, l’interpretazione contraria priverebbe la disposizione della sua efficacia pratica ( 15 ). Essa sarebbe, inoltre, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, poiché avrebbe come conseguenza l’esclusione della possibilità di ricorrere a tale proroga in numerose situazioni, ancorché essa possa essere nell’interesse superiore del minore interessato ( 16 ).
45.
Mi sembra che la stessa constatazione possa essere effettuata rispetto alla deroga di competenza instaurata dall’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Nella fattispecie prevista da tale disposizione, si tratta altresì di attribuire la competenza a un’autorità giurisdizionale più adatta a realizzare l’interesse superiore del minore e questo a maggior ragione, dato che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 precisa espressamente che l’eccezione può essere esercitata solo se corrisponde a tale interesse.
46.
Tanto la formulazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 quanto gli obiettivi perseguiti da tale regolamento portano dunque a un’interpretazione secondo cui detto articolo può essere applicato anche se nessun procedimento amministrativo o giudiziario sia attualmente pendente nello Stato membro in cui il giudice normalmente competente preveda di trasferire la causa.
3. Sull’adizione del giudice dell’altro Stato membro
47.
Secondo l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 che propongo, non è necessario che un procedimento amministrativo o giudiziario sia già pendente nello Stato membro in cui il giudice normalmente competente preveda di trasferire la causa. La prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio mi porta, tuttavia, a precisare il modo in cui l’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro possa essere condotta a conoscere del fascicolo.
48.
Infatti, secondo il giudice del rinvio, «se il giudice di un altro Stato membro si dichiara competente, si rend[e] necessario l’avvio di un procedimento distinto su iniziativa di un organo differente ai sensi di un ordinamento nazionale diverso, ed eventualmente, se non probabilmente, vertente su circostanze di fatto diverse».
49.
A un primo sguardo, la questione comporta una contraddizione: come può un giudice essersi dichiarato competente se è necessario che un’azione distinta sia, successivamente, introdotta a tal fine?
50.
L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 costituisce un’eccezione al sistema di competenza generale previsto da tale regolamento. A tale titolo, esso deve essere interpretato restrittivamente ( 17 ).
51.
Orbene, come ho già indicato, qualora il giudice competente a conoscere del merito ritenga che un giudice di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare sia più indicato per conoscere della causa e che ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 prevede due sole possibilità.
52.
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, l’autorità giurisdizionale normalmente competente può «interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro [entro un periodo di tempo da essa determinato]» ( 18 ) oppure «chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza» ( 19 ).
53.
L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 2201/2003 impone anch’esso che «le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro [siano] adite conformemente al paragrafo 1» ( 20 ) e l’articolo 15, paragrafo 5, precisa inoltre che «le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b)» ( 21 ). Queste due ipotesi sono dunque unicamente l’adizione da parte delle parti del procedimento pendente dinanzi al giudice competente a conoscere del merito o l’invito espresso da questo, all’altro giudice, di dichiararsi competente.
54.
Orbene, secondo il giudice del rinvio, l’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro potrebbe trattare il fascicolo, per il quale l’autorità giurisdizionale del primo Stato membro gli chiede di esercitare la sua competenza in applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, solo se l’autorità locale del Regno Unito introduca dinanzi ad essa un’azione distinta sul fondamento della legislazione del secondo Stato membro ( 22 ).
55.
La competenza dell’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro sarebbe dunque subordinata all’introduzione di una nuova domanda, da parte di un’istituzione di tale altro Stato membro, che non è parte del procedimento pendente dinanzi al primo giudice.
56.
Occorre constatare che tale fattispecie non è espressamente prevista dall’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Di conseguenza, poiché detto articolo deve essere interpretato in modo restrittivo, non mi sembra possa essere utilizzato in una tale circostanza.
57.
Preciserei ancora che l’articolo 55 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Cooperazione nell’ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale», non mi sembra possa modificare questa analisi. In effetti, benché tale disposizione riguardi l’articolo 15 del regolamento, ciò è unicamente al fine di «facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali» ( 23 ).
4. Conclusione intermedia
58.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 può essere applicato nel caso di un ricorso in materia di tutela dell’infanzia, qualificato di diritto pubblico secondo la legislazione nazionale, e ciò ancorché non vi sia alcun procedimento amministrativo o giudiziario già pendente nello Stato membro nel quale il giudice competente a conoscere del merito prevede di trasferire la causa. Per contro, tale disposizione non si applica se la competenza dell’autorità giudiziaria alla quale si prevede di trasferire la causa sia subordinata all’avvio di un’azione da parte di un ricorrente che non è parte del procedimento pendente dinanzi al giudice normalmente competente.
B – Sulle questioni pregiudiziali dalla seconda alla sesta
59.
Con le sue questioni dalla seconda alla sesta, il giudice del rinvio cerca di ottenere precisazioni sulle condizioni di attuazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Come ho indicato in precedenza, vi risponderò in maniera generale. Conviene tuttavia precisare, in via preliminare, le condizioni stabilite dall’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e la loro portata.
1. Sulle condizioni imposte dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 (terza questione pregiudiziale)
60.
Formalmente, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 enuncia tre condizioni affinché il giudice competente a conoscere del merito trasferisca la causa a un altro giudice. Occorre che il minore abbia un legame particolare con l’altro Stato membro, che l’autorità giurisdizionale di quest’altro Stato membro sia più adatta a trattare il caso e che ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.
61.
La prima condizione è precisata all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003. Non vi sono discussioni a tale riguardo. Da una parte, l’enumerazione enunciata da tale disposizione è imperativa. Essa non è accompagnata da alcun termine che suggerisca che si tratta di un elenco a titolo esemplificativo, come la locuzione «in particolare» o l’espressione «ad esempio». Dall’altra, essa sviluppa una delle condizioni dell’eccezione autorizzata dal paragrafo 1 dell’articolo 15. A tale titolo, essa non può che essere interpretata restrittivamente ( 24 ).
62.
L’enumerazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 deve, di conseguenza, essere considerata come un elenco tassativo di situazioni in cui il legame particolare richiesto dal paragrafo 1 di tale articolo si presume stabilito ( 25 ).
63.
L’interpretazione delle altre due condizioni – l’autorità giurisdizionale più adatta e l’interesse superiore del minore – pone più difficoltà poiché il legislatore dell’Unione europea non le ha definite e non ha nemmeno fornito elementi di valutazione.
64.
Occorre, anzitutto, determinare se si tratti di due condizioni cumulative che devono essere oggetto di una valutazione distinta o se tali due condizioni possano essere esaminate congiuntamente dalle autorità giurisdizionali nazionali.
65.
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ritiene che esse siano indissociabili e che il criterio dell’«interesse superiore» condizioni semplicemente il potere di valutazione conferito al giudice dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 ( 26 ). In quest’ottica, la determinazione dell’autorità giurisdizionale più adatta potrebbe essere effettuata solo nel rispetto dell’interesse superiore del minore. Questi due criteri farebbero dunque parte di un solo e unico processo di valutazione.
66.
Condivido questa interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, che mi sembra conforme agli obiettivi perseguiti da tale regolamento.
67.
È pur vero che l’utilizzo della congiunzione «e» suggerisce una distinzione tra le due condizioni. La precisazione relativa all’interesse superiore del minore mi sembra, tuttavia, costituire non una condizione indipendente bensì una ripetizione dell’obiettivo generale che guida le norme di competenza in materia di responsabilità parentale. Come ho già ricordato, queste ultime si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza ( 27 ).
68.
Questa lettura combinata dei due criteri dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 è conforme alle intenzioni del legislatore quali appaiono ai considerando 12 e 13 di detto regolamento. Infatti, secondo il considerando 12, «è opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza». Tuttavia, il considerando 13 precisa che, «[n]ell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso» ( 28 ).
69.
Questa analisi è ulteriormente rafforzata dal considerando 33 del regolamento n. 2201/2003. Infatti, ai sensi di tale considerando, il regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tale scopo, esso «mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Orbene, in base al paragrafo 2 di tale articolo, «[i]n tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».
70.
Emerge chiaramente da tali considerando che l’eccezione alla competenza generale non può essere esercitata se non in favore di un’autorità giurisdizionale più indicata alla luce dell’interesse del minore e che, in quest’ottica, l’interesse superiore del minore costituisce non una condizione dell’eccezione che debba essere analizzata separatamente, bensì il criterio generale che deve guidare ogni decisione relativa alla competenza in materia di responsabilità parentale, sia essa di principio o di eccezione. Infatti, l’interesse del minore appare come un fattore di valutazione generale al considerando 12 ed è richiamato al considerando 13 come introduzione all’eccezione. Da tali considerando risulta che «la competenza in materia di responsabilità genitoriale deve essere determinata, anzitutto, in funzione dell’interesse superiore del minore» ( 29 ).
71.
Nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il legislatore dell’Unione ha scelto come circostanza idonea a derogare al criterio di vicinanza il «legame particolare» che un minore potrebbe avere con un altro Stato membro. Le circostanze enunciate dal paragrafo 3 non implicano tuttavia necessariamente che il giudice dell’altro Stato membro sia più indicato per conoscere della causa. Per questa ragione, il giudice normalmente competente deve valutare, alla luce dell’interesse del minore, una tale opportunità ( 30 ).
72.
Ritengo, di conseguenza, che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 imponga di verificare che l’autorità giurisdizionale a cui il giudice normalmente competente prevede di trasferire la causa sia più indicata per rendere una decisione relativa alla responsabilità parentale, che corrisponda maggiormente all’interesse superiore del minore. Peraltro, è in considerazione di questo solo criterio che l’autorità giurisdizionale alla quale la causa sarà trasferita accetterà o meno di esercitare la sua competenza sulla base dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003. La questione è dunque non quella di determinare se la soluzione data alla controversia sarà più favorevole all’interesse del minore, bensì se il trasferimento di competenza servirà al minore.
73.
In altri termini, l’interesse superiore del minore è la condizione e il fondamento delle decisioni del giudice normalmente competente di trasferire la causa a un’altra autorità giurisdizionale (articolo 15, paragrafo 1) e del giudice destinatario del trasferimento di accettare quest’ultimo (articolo 15, paragrafo 5) ( 31 ).
74.
Per concludere, aggiungerei che un’analisi separata o congiunta della seconda e terza condizione imposte dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 mi sembra priva di incidenza concreta poiché le tre condizioni di tale disposizione dovranno, in ogni caso, essere tutte adempiute.
75.
Orbene, poiché il problema sollevato riguarda solo la competenza e non il merito, non comprendo come un giudice possa decidere che un altro giudice è più indicato per statuire su una causa relativa alla responsabilità parentale senza che ciò sia nell’interesse del minore. Analogamente, non ritengo che un trasferimento di competenza possa essere nell’interesse del minore qualora l’autorità giurisdizionale a cui la causa sarebbe trasferita non fosse la più indicata per statuire sulla causa. L’esame delle condizioni dell’autorità giurisdizionale «più adatta a trattare il caso» e dell’«interesse superiore del minore» mi sembra, necessariamente, riunire le due condizioni.
2. Sugli elementi che possono essere presi in considerazione nella valutazione dell’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso
a) Osservazioni sui limiti che si impongono alla Corte (sesta questione pregiudiziale)
76.
In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, la Corte agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati. Nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, la Corte è dunque competente per statuire sulla validità e sull’interpretazione degli atti assunti dalle istituzioni.
77.
Rispondendo alla sesta questione pregiudiziale, ritengo di conseguenza che non spetti alla Corte enunciare una lista di punti precisi che un giudice nazionale dovrebbe esaminare al fine di stabilire quale autorità giurisdizionale sia la più indicata a statuire, quando lo stesso legislatore dell’Unione non ha ritenuto opportuno farlo ( 32 ).
78.
Per contro, spetta alla Corte dare al giudice nazionale gli elementi interpretativi utili al giudizio della causa che esso deve esaminare.
b) Sulla necessità di tenere conto del diritto sostanziale, delle regole di procedura o della prassi delle autorità giurisdizionali dello Stato membro che sarebbero eventualmente competenti (quarta questione pregiudiziale)
79.
Con la quarta questione, il giudice del rinvio si interroga se l’autorità giurisdizionale che prevede di applicare l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba tenere conto del diritto sostanziale, delle norme di procedura o della prassi dell’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro eventualmente competente.
80.
L’Irlanda sostiene che il giudice non debba procedere a una tale valutazione comparata delle norme di procedura, delle norme di diritto sostanziale o della giurisprudenza relative a tali norme ( 33 ). La Commissione è meno categorica. Essa ritiene che il giudice non debba procedere «sistematicamente» all’analisi delle norme di procedura, dei conflitti di leggi e dei diritti sostanziali applicabili ( 34 ).
81.
Penso che escludere l’analisi del diritto sostanziale dall’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 sia conforme al principio di reciproca fiducia che sottende l’insieme di tale regolamento.
82.
Infatti, come la Corte ha già avuto occasione di precisare, è questa reciproca fiducia che ha consentito la realizzazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutte le autorità giurisdizionali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 sono tenute a rispettare ( 35 ).
83.
Questa fiducia è tale da aver persino consentito l’instaurazione di uno specifico regime onde facilitare l’esecuzione di decisioni relative a un diritto di visita considerato essenziale per proteggere il diritto fondamentale del minore, iscritto all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.
84.
Infatti, la Corte ha statuito che «tale regime si basa sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza Aguirre Zarraga, C‑491/10, EU:C:2010:828, punto 70), ed esclude ogni forma di modifica della decisione emessa dal giudice dello Stato di origine» ( 36 ).
85.
È dunque unicamente il foro più adatto a realizzare l’interesse del minore che il giudice inizialmente competente deve valutare ( 37 ). A tal fine, egli terra conto «che la competenza in materia di responsabilità genitoriale deve essere determinata, anzitutto, in funzione dell’interesse superiore del minore» ( 38 ).
86.
Si tratta dunque non già di determinare il luogo dove si otterrebbe la migliore soluzione nel merito, bensì di individuare l’autorità giurisdizionale più indicata a pronunciarsi su tale soluzione. A tal fine, un esame delle nome procedurali che inquadrano l’esercizio della competenza dell’altra autorità giurisdizionale o le prassi seguite può rivelarsi utile. Infatti, sono, per definizione, tali norme a «inquadrare» l’esercizio della competenza.
87.
Dato che il quadro generale dell’analisi è meglio definito, ora tenterò di individuare alcuni degli elementi concreti che possono essere presi in considerazione, in particolare tra le norme procedurali, per determinare l’autorità giurisdizionale più indicata a conoscere della causa.
c) Sugli elementi che possono essere presi in considerazione (seconda, terza e quinta questione pregiudiziale)
88.
Come ho già precisato a più riprese, è stato confermato da consolidata giurisprudenza che le norme di competenza del regolamento n. 2201/2003 sono concepite in funzione del criterio di vicinanza, con l’intento di garantire che il giudice locale più strettamente legato al minore statuisca nell’interesse superiore di quest’ultimo ( 39 ).
89.
Come ho già indicato, inoltre, al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, emerge chiaramente dai considerando 12 e 13 di detto regolamento che l’interesse superiore del minore costituisce il criterio generale che deve guidare qualsiasi decisione relativa alla competenza in materia di responsabilità parentale, che sia di principio o di eccezione.
90.
Se vuole applicare l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il giudice normalmente competente deve dunque trovare elementi utili a contrastare la forte presunzione in favore dello Stato della residenza abituale del minore. Tale esame dovrà realizzarsi sulla base di un’analisi in concreto ( 40 ), nel senso che il giudice deve analizzare la ragione per cui, concretamente, detti elementi prevalgono sulla sua competenza.
91.
In definitiva, il giudice normalmente competente deve assicurarsi che la decisione relativa alla responsabilità parentale sia assunta dall’autorità giurisdizionale che presenta i legami più stretti con gli elementi del caso di specie.
92.
Al fine di determinare tale autorità giurisdizionale, condivido il parere emesso dall’avvocato generale Cruz Villalón a proposito della determinazione della residenza abituale del minore, secondo cui «questo esame (...) deve essere condotto dal punto di vista del minore e in nessun caso dal punto di vista dei genitori, quale che possa essere la legittimità della loro domanda riguardante detto minore» ( 41 ).
93.
In tal senso, per riprendere l’esempio addotto dal giudice del rinvio nella quinta questione pregiudiziale, il desiderio di una madre di sottrarsi ai servizi sociali del suo Stato di origine trasferendosi in un altro Stato membro di cui ella consideri il sistema dei servizi sociali più favorevole non mi sembra, di per sé, rilevante al fine di determinare l’autorità giurisdizionale più indicata per conoscere della causa. In altri termini, tale elemento può entrare in considerazione solo se può incidere sulla capacità del giudice di conoscere della causa nell’interesse del minore.
94.
Nella medesima logica, una riflessione in merito alla libera circolazione delle persone interessate è rilevante solo se questa può incidere sulla determinazione della capacità di un’autorità giurisdizionale di conoscere della causa nell’interesse superiore del minore.
95.
Per contro, elementi come la lingua processuale, la disponibilità degli elementi di prova rilevanti relativi, ad esempio, alla capacità di educazione e di assistenza del o dei genitori, la possibilità di citare testimoni utili e la probabilità che questi si presentino, la disponibilità di pareri medici e sociali e la possibilità di aggiornarli, all’occorrenza, e persino il termine entro cui la decisione sarà emessa ( 42 ), possono incidere direttamente sulla capacità del giudice di valutare il caso nell’interesse del minore. Essi possono dunque essere presi in considerazione.
96.
La localizzazione di tali elementi o di alcuni di essi sul territorio di uno Stato membro diverso rispetto a quello dell’autorità giurisdizionale normalmente competente non deve occultare l’importanza dell’ambiente in cui il minore cresce – vale a dire quello della sua abituale residenza – e l’incidenza che potrebbe avere sul suo benessere fisico e morale lo spostamento conseguente a un trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale situata in un altro Stato membro.
97.
Al riguardo, mi sembra che alcuni documenti utili alla valutazione della causa potrebbero, ad esempio, essere agevolmente ottenuti facendo semplicemente uso dell’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003.
3. Conclusione intermedia
98.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo dunque che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, imponga al giudice normalmente competente di verificare che l’autorità giurisdizionale a cui intende trasferire la causa sia più indicata di lui ad emettere una decisione relativa alla responsabilità parentale che corrisponda maggiormente all’interesse superiore del minore.
99.
A tal fine, esso deve assicurarsi che la decisione relativa alla responsabilità parentale sia assunta dal giudice che ha i legami più stretti con gli elementi del caso di specie. L’esame deve essere condotto dal punto di vista del minore, onde tutelare il suo interesse e senza che il giudice normalmente competente proceda a un’analisi comparata del diritto sostanziale che sarà applicato dai giudici dell’altro Stato membro. Per contro, un’analisi delle norme di procedura applicabili o delle prassi generalmente seguite dai giudici dell’altro Stato membro può rivelarsi utile. Elementi come la lingua processuale, la disponibilità degli elementi di prova rilevanti, la possibilità di citare testimoni utili e la probabilità che questi si presentino, la disponibilità di pareri medici e sociali e la possibilità di aggiornarli, all’occorrenza, nonché il termine entro cui la decisione sarà emessa, possono essere presi in considerazione.
100.
La localizzazione di tali elementi o di alcuni di essi sul territorio di uno Stato membro diverso rispetto a quello dell’autorità giurisdizionale normalmente competente non deve occultare l’importanza dell’ambiente in cui il minore cresce e l’incidenza che potrebbe avere sul suo benessere fisico e morale lo spostamento conseguente a un trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale situata in un altro Stato membro.
VI – Conclusione
101.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda) nel seguente modo:
1)
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, può essere applicato in caso di un ricorso in materia di tutela dell’infanzia, qualificato di diritto pubblico secondo la legislazione nazionale, e ciò ancorché non vi sia alcun procedimento amministrativo o giudiziario già pendente nello Stato membro nel quale il giudice competente a conoscere del merito prevede di trasferire la causa. Per contro, tale disposizione non si applica se la competenza dell’autorità giudiziaria alla quale si prevede di trasferire la causa sia subordinata all’avvio di un’azione da parte di un ricorrente che non è parte del procedimento dinanzi al giudice normalmente competente.
2)
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, impone all’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di verificare che l’autorità giurisdizionale a cui intende trasferire la causa sia più indicata di essa ad emettere una decisione relativa alla responsabilità parentale che corrisponda maggiormente all’interesse superiore del minore.
A tal fine, essa deve assicurarsi che la decisione relativa alla responsabilità parentale sia assunta dal giudice che ha i legami più stretti con gli elementi del caso di specie. L’esame deve essere condotto dal punto di vista del minore, onde tutelare il suo interesse e senza che il giudice competente a conoscere del merito proceda a un’analisi comparata del diritto sostanziale che sarà applicato dai giudici dell’altro Stato membro. Per contro, un’analisi delle norme di procedura applicabili o delle prassi generalmente seguite dai giudici dell’altro Stato membro può rivelarsi utile. Elementi come la lingua processuale, la disponibilità degli elementi di prova rilevanti, la possibilità di citare testimoni utili e la probabilità che questi si presentino, la disponibilità di pareri medici e sociali e la possibilità di aggiornarli, all’occorrenza, nonché il termine entro cui la decisione sarà emessa, possono essere presi in considerazione.
La localizzazione di tali elementi o di alcuni di essi sul territorio di uno Stato membro diverso rispetto a quello dell’autorità giurisdizionale normalmente competente non deve occultare l’importanza dell’ambiente in cui il minore cresce e l’incidenza che potrebbe avere sul suo benessere fisico e morale lo spostamento conseguente a un trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale situata in un altro Stato membro.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2003, L 338, pag. 1.
( 3 ) V., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2007, C (C‑435/06, EU:C:2007:714, punto 46).
( 4 ) V., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2007, C (C‑435/06, EU:C:2007:714, punti 47 e 48).
( 5 ) V., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2007, C (C‑435/06, EU:C:2007:714, punto 51), e del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 27). A proposito della legislazione irlandese, v. sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 60).
( 6 ) Secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2201/2003, la collocazione di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto fa parte delle materie relative alla responsabilità genitoriale.
( 7 ) Sentenza del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 26).
( 8 ) Sentenza del 27 novembre 2007, C (C‑435/06, EU:C:2007:714, punto 45).
( 9 ) V., in particolare, Dutta, A., e Schulz, A., «First Cornerstones of the EU Rules on Cross-border Child Cases: the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIA Regulation from C to Health Service Executive», Journal of Private International Law, 2014, pagg. da 1 a 40, spec. pagg. da 5 a 7; Gallant, E., «Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000», in Torck, St., Cadiet, L., e Jeuland, E., (dir)., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, pagg. da 59 a 98, e più specialmente n. 177.
( 10 ) Per un esempio di applicazione di tali principi nell’interpretazione di una disposizione del regolamento n. 2201/2003, v., inter alia, sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364).
( 11 ) Il corsivo è mio.
( 12 ) V., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 35); del 23 dicembre 2009, Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 35); del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 46); del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 44), nonché del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 48). V., inoltre, sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 91).
( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 48).
( 14 ) Sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 45).
( 15 ) Sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 46).
( 16 ) Sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 48).
( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 38).
( 18 ) Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003.
( 19 ) Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.
( 20 ) Il corsivo è mio.
( 21 ) Il corsivo è mio.
( 22 ) Punto 17 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 23 ) Il corsivo è mio.
( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 38).
( 25 ) La dottrina consultata sembra unanime a tale riguardo. V., in particolare, Franck, St., «La responsabilité parentale en droit international privé. Entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis et du Code de droit international privé», Revue trimestrielle de droit familial, 2005, pag. 700; Gallant, E., «Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000», in Torck, St., Cadiet, L., e Jeuland, E., (dir)., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, pagg. da 59 a 98, e più specialmente n. 177; Ancel, B. e Muir Watt, H., «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, 2005, pagg. 569 e segg., e più specialmente n. 29.
( 26 ) V. punto 33 delle osservazioni scritte della Commissione.
( 27 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza citata nella nota in calce 12.
( 28 ) Il corsivo è mio.
( 29 ) Sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 45). Il corsivo è mio.
( 30 ) V., in tal senso, Dutta, A., e Schulz, A., «First Cornerstones of the EU Rules on Cross-border Child Cases: the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels II A Regulation from C to Health Service Executive», Journal of Private International Law, 2014, pagg. da 1 a 40, e più specialmente pag. 8; Gallant, E., «Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000», in Torck, St., Cadiet, L., e Jeuland, E., (dir)., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, pagg. da 59 a 98, e più specialmente n. 217.
( 31 ) V., in tal senso, Ancel, B. e Muir Watt, H., «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, 2005, pagg. 569 e segg., e più specialmente n. 29.
( 32 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nelle cause congiunte Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:416, paragrafo 94).
( 33 ) V. punto 46 delle osservazioni scritte dell’Irlanda.
( 34 ) V. paragrafo 28 delle osservazioni scritte della Commissione.
( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 72).
( 36 ) Sentenza del 9 settembre 2015, Bohez (C‑4/14, EU:C:2015:563, punto 58).
( 37 ) V., in tal senso, Henricot, C., «Le mécanisme de renvoi dans l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue trimestrielle de droit familial, 2008, pagg. da 526 a 533, e più specialmente pag. 529, nonché Ancel, B. e Muir Watt, H., «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, 2005, pagg. 569 e segg., e più specialmente n. 28.
( 38 ) Sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 45). Il corsivo è mio.
( 39 ) V. paragrafi 43 e 67 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata nella nota in calce 12.
( 40 ) V., in tal senso, Henricot, C., «Le mécanisme de renvoi dans l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue trimestrielle de droit familial, 2008, pagg. da 526 a 533, e più specialmente pag. 530.
( 41 ) Presa di posizione dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:738, paragrafo 93).
( 42 ) Alcuni autori hanno espresso dubbi in merito alla rilevanza di tale criterio visto il carattere «aleatorio» del pronostico che potrebbe essere formulato sul rispetto del termine ragionevole da parte del giudice dell’altro Stato membro (v., al riguardo, Wautelet, P., «Règlement (CE) no 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (dit “Bruxelles II bis”)», in Droit judiciaire européen et international, La jurisprudence du code judiciaire commentée, vol. 5. La Charte, 2012, pagg. da 363 a 482, e più specialmente pag. 424). L’importanza di una decisione rapida nelle controversie vertenti su minori mi sembra, tuttavia, prevalere sulla difficoltà di una tale valutazione del termine. Infatti, come rilevano a titolo di introduzione A. Dutta e A. Schultz, «it is a commonplace that in child matters the time factor plays an important role: cross border child dispute are a race against the clock (…)» (Dutta, A., e Schulz, A., «First Cornerstones of the EU Rules on Cross-border Child Cases: the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIA Regulation from C to Health Service Executive», Journal of Private International Law, 2014, pagg. da 1 a 40, e più specialmente pag. 2).
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