CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate l’8 settembre 2016 ( 1 )
Causa C‑454/15
Jürgen Webb-Sämann
contro
Christopher Seagon (in qualità di curatore fallimentare della Baumarkt Praktiker DIY GmbH)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landesarbeitsgericht (Tribunale superiore del lavoro di Hessen, Germania)]
«Politica sociale — Direttiva 2008/94 — Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Disposizioni in materia di previdenza sociale — Ambito di applicazione — Obbligo dello Stato membro di assicurare che vengano adottati i provvedimenti necessari per tutelare i diritti maturati o in corso di maturazione spettanti ai lavoratori subordinati in forza di regimi pensionistici complementari»
I – Introduzione
1.
Il sig. Webb-Sämann (in prosieguo: il «ricorrente») ha lavorato a tempo parziale per la Baumarkt Praktiker DIY GmbH e per le sue danti causa (in prosieguo: la «debitrice fallita»). Il datore di lavoro detraeva dallo stipendio del ricorrente importi che venivano convertiti in contributi pensionistici. Nell’ottobre 2013 è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti della debitrice fallita. È emerso che, nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2013, la debitrice fallita non aveva versato i contributi pensionistici del ricorrente al fondo pensionistico competente.
2.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se, in caso di insolvenza di un datore di lavoro, l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE ( 2 ) imponga che gli importi salariali trattenuti dal datore di lavoro dallo stipendio di un lavoratore per essere depositati su un fondo pensione complementare, ma che di fatto non sono stati versati dal datore di lavoro su un conto separato, debbano essere separati dalle passività ed esclusi dalla procedura di insolvenza.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione europea
1. Direttiva 2008/94
3.
A termini del considerando 3 della direttiva 2008/94 «[s]ono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati».
4.
L’articolo 1 definisce la portata della direttiva, indicando che essa si applica «ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza (…)».
5.
Gli articoli da 3 a 5 della direttiva sono contenuti nel capo II, intitolato «Disposizioni relative agli organismi di garanzia». L’articolo 3 della direttiva impone agli Stati membri di istituire organismi di garanzia per assicurare «il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro (…)». In forza dell’articolo 5, lettera a), della direttiva, il patrimonio di tali organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza.
6.
A tenore dell’articolo 4 gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia con riferimento ai diritti non pagati dei lavoratori subordinati. Gli Stati membri possono avvalersi di tale facoltà fissando la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. L’articolo 4 stabilisce, poi, soglie minime al di sotto delle quali i limiti dell’obbligo di pagamento a carico degli organismi di garanzia non dovrebbero scendere.
7.
Gli articoli da 6 a 8 compongono il capo III della direttiva, che contiene disposizioni relative alla sicurezza sociale. L’articolo 6 conferisce agli Stati membri la facoltà di «prevedere che [gli articoli relativi agli obblighi degli organismi di garanzia] non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o [dei] regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale».
8.
A termini dell’articolo 8, «[g]li Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale».
2. Direttiva 2003/41/CE
9.
Il considerando 9 della direttiva 2003/41 ( 3 ) stabilisce che «gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l’organizzazione dei loro sistemi pensionistici (…)». Il considerando 18 riconosce che «[i]n caso di fallimento dell’impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l’ente e l’impresa promotrice e che vengano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti».
10.
Secondo l’articolo 8, «[c]iascuno Stato membro assicura che vi sia una separazione giuridica tra l’impresa promotrice e l’ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso di fallimento dell’impresa promotrice, l’attivo dell’ente pensionistico sia salvaguardato nell’interesse degli aderenti e dei beneficiari».
B – Diritto tedesco
11.
L’articolo 47 dell’Insolvenzordnung (regolamento tedesco sull’insolvenza ( 4 )) permette di escludere un bene dalla procedura di insolvenza qualora un soggetto dimostri di essere titolare di diritti reali o personali sul bene in questione e stabilisce che detto bene non debba far parte della massa fallimentare.
12.
Dalla risposta scritta fornita dal governo tedesco nel presente procedimento emerge che, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 1, del Sozialgesetzbuch, Drittes Buch (codice di previdenza sociale tedesco, libro III ( 5 )) i dipendenti delle imprese insolventi hanno diritto ad un’indennità qualora siano stati occupati sul territorio nazionale e se, al momento dell’apertura della procedura d’insolvenza, avevano ancora diritto alla retribuzione per gli ultimi tre mesi di lavoro.
13.
Ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, terzo periodo, di detto codice, qualora il lavoratore abbia convertito una parte del suo stipendio in contributi pensionistici, tale conversione si considera non avvenuta ai fini del calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori delle società insolventi, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia effettivamente versato detti contributi al fondo pensionistico o all’ente assicurativo competente.
14.
Nella risposta scritta fornita alla Corte, il governo tedesco ha altresì richiamato l’articolo 7 del Betriebsrentengesetz (legge sul miglioramento delle pensioni professionali e aziendali ( 6 )), che tutela i diritti dei lavoratori subordinati alle prestazioni maturati nell’ambito dei regimi pensionistici professionali, conferendo agli interessati il diritto di reclamare dinanzi al Pensions-Sicherungs-Verein (associazione delle casse previdenziali) il pagamento di una somma corrispondente all’importo che il datore di lavoro avrebbe versato ai loro fondi pensionistici o assicurativi, qualora non fosse stata avviata la procedura d’insolvenza.
III – Fatti, procedimento dinanzi al giudice nazionale e questione pregiudiziale
15.
Il ricorrente aveva lavorato per la debitrice fallita a decorrere dal 18 novembre 1996 con un contratto a tempo parziale.
16.
Come risulta dagli atti di causa, in base a un contratto collettivo di lavoro erano offerte ai dipendenti della debitrice fallita quattro opzioni riguardanti le ritenute sullo stipendio per i contributi pensionistici: i) conversione di un’indennità di vitto in un contributo al regime di pensione complementare per una quota annuale pari ad EUR 275; ii) pagamento di un’unica quota annuale di EUR 300 (EUR 160,08 per i lavori a tempo parziale); iii) conversione dello stipendio, per una quota mensile massima di EUR 50 e iv) conversione dell’indennità di ferie annuale pari a EUR 500.
17.
I lavoratori subordinati potevano scegliere una o più delle suddette opzioni. Gli importi corrispondenti sarebbero quindi stati trattenuti dalla busta paga dei lavoratori e convertiti in contributi pensionistici per essere successivamente trasferiti a un fondo pensioni.
18.
Dalle osservazioni scritte presentate dal ricorrente si deduce che quest’ultimo ha scelto tutte e quattro le opzioni.
19.
Il 1o ottobre 2013 è stata aperta una procedura d’insolvenza sul patrimonio della debitrice fallita. Il sig. Christopher Seagon (in prosieguo: il «convenuto») è stato nominato curatore fallimentare.
20.
Dinanzi al giudice del rinvio, il ricorrente ha sostenuto che, per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2013 ( 7 ), le somme detratte dal suo stipendio a titolo di contributi pensionistici, di importo totale pari a EUR 1017,56, avrebbero dovuto essere versate dalla debitrice fallita sul conto pensionistico del ricorrente aperto presso la Hamburger Pensionskasse (in prosieguo: la «cassa pensione di Amburgo») ( 8 ).
21.
Il ricorrente sostiene che, poiché la debitrice fallita non ha versato detti importi sul fondo pensione, egli ha diritto alla separazione dei suoi crediti salariali dalla massa fallimentare, in forza dell’articolo 47 della legge tedesca sull’insolvenza. Egli asserisce che tali importi sono stati affidati fiduciariamente (sulla base di un accordo fiduciario) per suo conto.
22.
Secondo il ricorrente, la mancata separazione di tali somme dalla massa fallimentare costituirebbe una violazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/94.
23.
Il curatore fallimentare sostiene che non sussisteva alcun accordo fiduciario tra il ricorrente e la debitrice fallita. Inoltre, secondo il curatore fallimentare, il fatto che le somme controverse non siano mai uscite dal patrimonio del datore di lavoro osterebbe ad una separazione delle stesse dalla massa fallimentare, ai sensi dell’articolo 47 della legge tedesca sull’insolvenza.
24.
L’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) ha respinto il ricorso del ricorrente, dichiarando che, dal momento che quest’ultimo non poteva far valere un diritto al pagamento in proprio favore, ma solo rivendicare un versamento in favore del proprio fondo pensione, egli non era legittimato ad agire. Detto giudice ha poi rilevato la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di un accordo fiduciario con la debitrice fallita. E, anche nell’ipotesi in cui fosse stato possibile provare l’esistenza di tale accordo, il diritto alla separazione sarebbe stato escluso a causa dell’impossibilità di identificare le somme da separare all’interno della massa fallimentare.
25.
Il ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene che esisteva un accordo fiduciario con la debitrice fallita in relazione agli importi che erano stati detratti dal suo stipendio per essere versati su un fondo pensione.
26.
Alla luce degli argomenti sollevati dal ricorrente, l’Hessisches Landesarbeitsgericht (Tribunale superiore del lavoro di Hessen) ha sospeso il procedimento nazionale e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’interpretazione nazionale di una disposizione, secondo cui i crediti salariali scaduti che sono stati affidati in deposito al datore di lavoro ai fini del loro versamento a una cassa pensione a una data stabilita, ma che tale datore di lavoro non ha versato su un conto separato, non beneficiano per tale ragione del diritto alla separazione dalla massa fallimentare di cui all’articolo 47 della legge sull’insolvenza (Insolvenzordnung – InsO), violi l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE e il diritto dell’Unione».
27.
Osservazioni scritte sono state presentate dal ricorrente, dal convenuto e dalla Commissione. Conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha invitato il governo tedesco a rispondere per iscritto a un quesito prima dell’udienza. Il ricorrente, il convenuto, la Commissione e il governo tedesco hanno tutti svolto osservazioni orali all’udienza del 4 luglio 2016.
IV – Analisi
28.
Nelle presenti conclusioni, le problematiche sollevate dalla questione sottoposta dal giudice nazionale saranno trattate in tre parti.
29.
Anzitutto, in risposta alle osservazioni presentate dalle parti, esaminerò quali disposizioni specifiche di diritto dell’Unione risultino pertinenti al fine di rispondere alla questione sollevata. Concordo con il giudice del rinvio nel ritenere che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 sia indubbiamente la disposizione più rilevante ai fini della presente causa.
30.
In secondo luogo, proporrò una risposta alla questione specifica che ha posto il giudice del rinvio. A mio avviso, l’articolo 8 della direttiva 2008/94 non impone di separare dalla massa fallimentare le somme di denaro che un datore di lavoro, divenuto insolvente, ha detratto dallo stipendio di un lavoratore subordinato affinché fossero depositate in un fondo pensione complementare ( 9 ), ma che, di fatto, non sono state versate dal datore di lavoro su un conto separato o nel fondo pensione.
31.
In terzo luogo, per fornire al giudice nazionale una risposta esauriente e utile, aggiungerò in conclusione alcuni suggerimenti sui risultati che gli Stati membri sono tenuti a garantire in forza dell’articolo 8, sottolineando altresì taluni aspetti di ordine pratico circa l’importanza dei mezzi scelti dagli Stati membri, mezzi che risultino effettivamente idonei a realizzare il risultato atteso.
A – Identificazione delle normative e delle disposizioni di diritto dell’Unione pertinenti
1. Diritto derivato pertinente dell’Unione
32.
Nelle sue osservazioni, il ricorrente invoca la direttiva 2003/41. Egli cita in particolare l’obbligo, stabilito dall’articolo 8 di quest’ultima, secondo cui gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra il datore di lavoro ( 10 ) e il fondo pensione affinché, in caso di fallimento o insolvenza del datore di lavoro, l’attivo del fondo pensionistico sia salvaguardato.
33.
Anche se la separazione del datore di lavoro dal fondo pensione è in qualche modo finalizzata a tutelare i diritti pensionistici dei lavoratori subordinati, tale considerazione non è di per sé sufficiente per rispondere alla questione sollevata nella presente causa ( 11 ). L’esistenza di una separazione giuridica tra il fondo pensione e il datore di lavoro non risolve il problema che insorge qualora il datore di lavoro non versi effettivamente i contributi pensionistici dei lavoratori subordinati al fondo in questione, a meno che il requisito della separazione giuridica tra il datore di lavoro e il fondo pensione non venga interpretato, in modo piuttosto estremo, nel senso che esso impone l’immediata ed automatica separazione dei rispettivi patrimoni. Tale interpretazione più estrema non emerge dalla formulazione dell’articolo 8 della direttiva 2003/41. Pertanto, sono del parere che la separazione tra il datore di lavoro e il fondo pensione abbia senso unicamente qualora il denaro sia stato effettivamente versato nel fondo pensione.
34.
Ciò è evidenziato dai fatti esposti nella presente causa. Risulta che il requisito relativo a una separazione giuridica tra la debitrice fallita (il datore di lavoro) e la cassa pensione di Amburgo, al fine di tutelare il patrimonio di quest’ultima, sia stato infatti soddisfatto. Le somme effettivamente depositate presso la cassa pensione di Amburgo sono escluse dalla procedura di insolvenza aperta nei confronti del datore di lavoro ( 12 ). Tuttavia, rimane da stabilire cosa accada alle somme detenute dal datore di lavoro ma che avrebbero dovuto essere versate al fondo pensione.
35.
Concordo perciò con il giudice del rinvio nel ritenere che la direttiva 2003/41 sia di scarsa rilevanza al fine di risolvere il problema pratico sollevato nella presente causa. Una corretta analisi di tale problema dovrebbe essere condotta alla luce della direttiva 2008/94.
2. Disposizioni rilevanti della direttiva 2008/94
36.
Tra gli argomenti presentati nelle sue osservazioni scritte, la Commissione deduce che la disposizione rilevante nella presente causa sarebbe l’articolo 3 della direttiva 2008/94 e non l’articolo 8. Sebbene la Commissione abbia abbandonato tale argomento all’udienza, considerazioni analoghe sono state svolte anche dal convenuto e dal governo tedesco all’udienza. Ritengo quindi necessario tracciare i confini tra l’articolo 3 e dell’articolo 8 della direttiva in termini generali, per poi determinare, su tali basi, quale dei due disciplini la presente causa.
a) Il confine tra l’articolo 3 e l’articolo 8 della direttiva 2008/94
37.
Ritengo che l’articolo 3 e l’articolo 8 si sovrappongano in una certa misura. Entrambi gli articoli prevedono forme di tutela complementari. Come ha suggerito la Commissione all’udienza, tali disposizioni possono essere applicate in parallelo.
38.
A tenore dell’articolo 6 della direttiva 2008/94, gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi incombenti agli organismi di garanzia non si applichino ai contributi dovuti a titolo di regimi pensionistici legali o complementari. Ciò significa che, qualora non vengano esclusi dagli Stati membri, in linea di principio i contributi pensionistici rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3.
39.
L’articolo 8 concerne gli interessi dei lavoratori subordinati per quanto riguarda i loro diritti in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza. Logicamente, i contributi pensionistici finanziano, in ultima analisi, i futuri diritti a pensione di un lavoratore subordinato. Esiste quindi un legame naturale tra gli articoli 3 e 8.
40.
Ciò premesso, tuttavia, l’articolo 3 e l’articolo 8 sembrano avere scopi e obiettivi leggermente diversi. In quanto tali, la portata e il contenuto di dette disposizioni non sono completamente intercambiabili. Dopo tutto, ciò spiega perché nella direttiva non si sia fatto ricorso a un unico articolo ma, piuttosto, a due disposizioni distinte, e altresì perché gli articoli 3 e 8 siano inseriti in capi diversi della direttiva. Le differenze tra le due disposizioni in parola sono descritte di seguito.
41.
In primo luogo, l’articolo 3 ha lo scopo di assicurare, attraverso l’intervento di organismi di garanzia indipendenti, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati derivanti dai loro rapporti di lavoro. Uno di tali diritti può riguardare i contributi pensionistici, conseguiti come componente dello stipendio di un lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in un fondo pensione. Ciò emerge dalla formulazione dell’articolo 6, come ho spiegato al paragrafo 38 di queste conclusioni, il quale indica che, in linea di principio, l’articolo 3 si applica ai contributi pensionistici. Tuttavia, l’articolo 3 si riferisce ai «diritti non pagati» in generale. Pertanto esso comprende non solo i contributi pensionistici, ma anche altri crediti di vario genere derivanti dal rapporto di lavoro, come il trattamento di fine di rapporto (ove sia previsto dal diritto nazionale) e il salario.
42.
D’altro canto, l’articolo 8 ha una portata materiale più limitata. Diversamente dall’articolo 3, l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 8 riguarda unicamente i fondi pensione complementari, in contrapposizione ai diritti non pagati in generale.
43.
In secondo luogo, ciò che l’articolo 3, in sostanza, garantisce, è che i lavoratori subordinati ricevano quanto hanno già guadagnato. Tale conclusione si deduce chiaramente dall’uso dell’espressione «diritti non pagati», la quale indica che i crediti in oggetto sono sorti in passato, quando il rapporto di lavoro era in atto, e sono rimasti insoluti.
44.
L’articolo 8 si concentra, invece, su un momento temporale diverso. Esso stabilisce l’obbligo degli Stati membri di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori subordinati per quanto riguarda i «diritti maturati o i diritti in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia» previste dai regimi complementari di previdenza. L’uso dei termini «maturati» e «in corso di maturazione» indica che l’articolo 8 riguarda diritti che sono sorti nel presente o che sorgeranno in futuro ( 13 ).
45.
In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 3 e dall’articolo 8 devono essere raggiunti in modi diversi. Mentre l’obiettivo dell’articolo 3 deve essere raggiunto attraverso il pagamento delle somme dovute ai lavoratori subordinati, l’articolo 8 permette agli Stati membri di adottare «le misure necessarie», senza precisare quali siano tali misure. Tale obiettivo è raggiungibile in vari modi e non soltanto effettuando pagamenti a favore dei lavoratori subordinati ( 14 ).
46.
In quarto e ultimo luogo, gli interessi tutelati dall’articolo 3 e dall’articolo 8 sono diversi. L’articolo 3 è indubbiamente dedicato allo «shock» a breve termine provocato ad un lavoratore subordinato dall’insolvenza del suo datore di lavoro. Tale aspetto è menzionato nel parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta della Commissione della direttiva 80/987, in cui il Comitato si riferisce al fatto che, nel corso del procedimento fallimentare nei confronti del loro datore di lavoro, «i lavoratori hanno urgente necessità di ottenere la retribuzione del lavoro svolto per il loro sostentamento e per quello delle rispettive famiglie» ( 15 ). Analogamente, anche l’avvocato generale Kokott, nella causa Robins, ha riconosciuto che i mancati pagamenti delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 3 sono per lo più di «breve durata» e che i lavoratori «possono reagirvi in maniera relativamente rapida» ( 16 ).
47.
D’altra parte, l’articolo 8 mira a proteggere i diritti pensionistici a lungo termine dei lavoratori subordinati. La relazione della Commissione sul recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CE conferma tale distinzione tra l’articolo 3 e l’articolo 8, indicando, a proposito di quest’ultimo, che «non si tratta qui di garantire i salari ma bensì i diritti alle prestazioni di vecchiaia» ( 17 ). Come ha osservato l’avvocato generale Kokott nella causa Robins, «una riduzione dei diritti pensionistici esplica i suoi effetti per tutta la durata della pensione» ( 18 ) ed è improbabile che il lavoratore si trovi nella condizione di poter compensare tale perdita ( 19 ). Ecco perché il mero rimborso dei «contributi» pensionistici, come prevedono gli articoli 6 e 3 della direttiva, non è sufficiente per soddisfare l’obbligo sancito dall’articolo 8 di garantire la tutela dei «diritti [alle prestazioni]», poiché non riesce a «garantire gli obblighi riguardo a prestazioni in atto o future», nel lungo periodo ( 20 ).
b) Disposizione applicabile alla presente causa
48.
Benché esistano alcune differenze tra l’articolo 3 e l’articolo 8 in termini di portata, concezione e aspetti considerati, come ho indicato nella precedente sezione, riconosco senza difficoltà che una causa possa rientrare contemporaneamente in entrambe le menzionate disposizioni. È proprio questo il caso dei contributi pensionistici, che possono essere considerati «diritti non pagati» ai sensi dell’articolo 3 ma che, in definitiva, costituiscono anche il fondamento dei diritti maturati e in corso di maturazione alle prestazioni di vecchiaia previste dai regimi di previdenza complementari a norma dell’articolo 8.
49.
Sono pertanto dell’opinione che la presente causa ricada nell’ambito di applicazione tanto dell’articolo 3 quanto dell’articolo 8 della direttiva 2008/94. Poiché, a quanto pare, la Germania non si è avvalsa dell’opzione offertale dall’articolo 6 della direttiva di escludere i contributi pensionistici dall’ambito di applicazione degli obblighi dei propri organismi di garanzia stabiliti dall’articolo 3, il ricorrente ha diritto al pagamento dei diritti pensionistici scaduti per il periodo previsto dalle disposizioni di diritto tedesco che attuano gli articoli da 3 a 5 ( 21 ). Ai sensi del diritto tedesco citato nella risposta scritta del governo tedesco al quesito rivoltogli dalla Corte, tale periodo è di tre mesi.
50.
Inoltre, poiché la presente causa riguarda un fondo pensione complementare che è stato sottofinanziato in conseguenza del fatto che il datore di lavoro non ha versato sul fondo i contributi del ricorrente, gli interessi del ricorrente ai suoi futuri diritti pensionistici risultano pregiudicati e, quindi, la causa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8. Il fatto che la copertura insufficiente di un fondo pensione ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della direttiva è stato già confermato dalla Corte nella sentenza Hogan ( 22 ).
51.
Prendo atto che il ricorrente nella presente causa ha già ricevuto un pagamento, che comprende i contributi pensionistici, per i tre mesi che hanno preceduto l’apertura della procedura di insolvenza a carico della debitrice fallita, in forza delle disposizioni di diritto tedesco che attuano gli articoli da 3 a 5 della direttiva ( 23 ). Tuttavia, la debitrice fallita nella presente causa non ha versato i contributi previdenziali al fondo pensione del ricorrente per nove mesi. Si tratta pertanto di stabilire se la tutela dei diritti maturati e in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia, prevista dall’articolo 8, abbia influenza o rilevanza sui restanti sei mesi di arretrato nel pagamento dei contributi pensionistici del ricorrente. Esaminerò tale questione nel seguito di queste conclusioni.
B – Risposta alla questione specifica sollevata dal giudice del rinvio
52.
Nella questione sollevata dal giudice nazionale si chiede se, in caso di insolvenza di un datore di lavoro, l’articolo 8 della direttiva 2008/94 imponga che le somme detratte dal datore di lavoro dallo stipendio di un lavoratore subordinato al fine di essere depositate su un fondo pensione complementare, ma che il datore di lavoro non ha effettivamente versato su un conto separato, siano escluse dal procedimento fallimentare avente ad oggetto il patrimonio del datore di lavoro. In altri termini, si chiede se la portata dell’articolo 8 si estenda fino a imporre la modifica o la disapplicazione delle pertinenti disposizioni del regime nazionale di insolvenza che non contengono norme specifiche atte a disciplinare tale situazione particolare.
53.
Rispondo brevemente a tale questione specifica in senso negativo, ma con un’importante precisazione. La ragione principale per una risposta negativa è semplice: trovo difficile interpretare uno strumento di armonizzazione minima quale è la direttiva 2008/94, e, in particolare, una disposizione di tale direttiva intenzionalmente vaga come l’articolo 8 (che lascia una notevole discrezionalità agli Stati membri quanto ai mezzi per la sua attuazione) in un modo che richiede, di fatto, l’introduzione di una disposizione assai specifica nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, come una norma che impone l’esclusione di contributi pensionistici non versati dalla procedura di insolvenza aperta a carico del datore di lavoro.
1. La direttiva 2008/94 è uno strumento di armonizzazione minima
54.
Difficilmente si potrebbe considerare la direttiva 2008/94 come una panacea per tutti gli effetti negativi che l’insolvenza di un datore di lavoro produce sui suoi dipendenti. Tale direttiva si limita a stabilire norme minime dell’Unione europea al di sotto delle quali la tutela erogata dagli Stati membri ai lavoratori subordinati non può scendere, ma lascia agli Stati membri la libertà di prevedere le norme più favorevoli che ritengano opportune ( 24 ).
55.
Due aspetti della direttiva confermano tale conclusione. Anzitutto, nel considerando 3 della direttiva 2008/94 si enuncia a chiare lettere che essa mira a «assicurare (…) un minimo di tutela» ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Tale considerando aggiunge poi che bisogna tenere conto «della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità».
56.
In secondo luogo, a tenore dell’articolo 11 della direttiva 2008/94, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati. In altri termini, la direttiva 2008/94 costituisce una soglia minima di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, oltre la quale gli Stati membri possono decidere di consolidare o estendere tale tutela qualora lo ritengano opportuno ( 25 ). Tale conclusione trova conferma nella proposta originaria della Commissione relativa alla direttiva 80/987 e nella relazione della Commissione sul recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE. Entrambi tali documenti, quando esaminano (quello che è divenuto) l’articolo 11 della direttiva 2008/94, dichiarano che tale articolo è indicativo del fatto che la direttiva offre soltanto una tutela minima per i lavoratori subordinati ( 26 ).
57.
Il fatto che la direttiva sia uno strumento di armonizzazione minima significa che le sue disposizioni non dovrebbero essere interpretate in modo eccessivamente prescrittivo. Piuttosto, l’interpretazione della direttiva 2008/94 richiede un approccio equilibrato, che rifletta l’obiettivo perseguito di una tutela minima dei lavoratori. Considerando tale premessa, mi accingo ora ad interpretare lo stesso articolo 8.
2. La formulazione vaga dell’articolo 8 della direttiva 2008/94
58.
L’articolo 8 è redatto in termini particolarmente nebulosi. Esso pone a carico degli Stati membri l’obbligo di raggiungere un risultato: quello di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori subordinati con riferimento ai diritti maturati e in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia. Tuttavia, tale disposizione omette, in particolare, di indicare in che modo debba essere assicurata tale tutela.
59.
Questo sembra il frutto di una scelta volontaria del legislatore, come emerge dai lavori preparatori della direttiva 2008/94 e dello strumento che l’ha preceduta, la direttiva 80/987. La direttiva originaria, ossia la direttiva 80/987, era una delle tre direttive adottate nel quadro del programma d’azione sociale 1974-1976 inteso ad attenuare le ripercussioni sociali della ristrutturazione delle imprese provocata dall’aumento della concorrenza in conseguenza dell’eliminazione degli ostacoli al commercio. Le altre due direttive erano, rispettivamente, la direttiva 77/187/CEE, sui diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese ( 27 ) (attuale direttiva 2001/23/CE ( 28 )), e la direttiva 75/129/CEE in materia di licenziamenti collettivi ( 29 ).
60.
Tutte e tre le suddette direttive fanno parte dello stesso pacchetto legislativo. Pertanto, la consultazione delle direttive 77/187 e 75/129 fornisce informazioni contestuali utili in sede di interpretazione della direttiva 80/987 e, attualmente, della direttiva 2008/94.
61.
La proposta della Commissione relativa alla direttiva 80/987, quando esamina (quello che è divenuto) l’articolo 8 della direttiva 2008/94, si riferisce in modo specifico alla direttiva 77/187. La Commissione dichiara che l’articolo 8 accoglie la soluzione già adottata per lo stesso problema dalla direttiva 77/187 sul trasferimento di imprese ( 30 ). Difatti, il testo dell’articolo 8 della direttiva 80/987 è praticamente identico a quello dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 77/187 [attuale articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23].
62.
Con l’adozione della direttiva 77/187 la Commissione ha abbandonato il tentativo iniziale di legiferare sul trasferimento dei diritti a pensione complementare in maniera armonizzata ai sensi dell’articolo 3. Tale decisione è stata motivata dal fatto che: «le condizioni, le forme e i tipi [degli obblighi pensionistici] sono apparsi variabili e i modi della loro organizzazione così diversi, che si rende impossibile l’inclusione nella proposta di direttiva di disposizioni comunitarie caso per caso. D’altronde, tali disposizioni non sono indispensabili ai fini degli obiettivi della direttiva. Perciò, la proposta di direttiva si limita in questo caso a stabilire che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare le misure necessarie onde evitare ai lavoratori la perdita dei loro diritti lasciando agli Stati stessi la scelta dei mezzi i più idonei» ( 31 ).
63.
Ciò significa che la Commissione ha lasciato un ampio margine discrezionale agli Stati membri quanto ai mezzi per tutelare i diritti dei lavoratori subordinati previsti dai regimi pensionistici complementari in forza della direttiva 77/187. Un identico approccio è stato adottato dall’articolo 8 della direttiva 80/987 (attuale articolo 8 della direttiva 2008/94).
64.
Tale conclusione è corroborata anche dalla modifica nella formulazione dell’articolo 8 della direttiva 80/987. La proposta della Commissione enunciava inizialmente che «gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari (…)» ( 32 ). Tale formulazione è stata successivamente modificata dal Consiglio, di modo che nella versione finale della direttiva 80/987 si legge: «[g]li Stati membri si assicurano che vengano adottate le misure necessarie (…)». Senza dubbio tali termini lasciano agli Stati membri un potere discrezionale ancora più ampio nella scelta dei meccanismi per tutelare i regimi pensionistici dei lavoratori subordinati ( 33 ). Per esempio, ai sensi di quest’ultima formulazione, gli Stati membri non devono adottare direttamente le misure di tutela, ma possono richiedere ad altri organismi o perfino al datore di lavoro di adottarle ( 34 ).
65.
Infine, la Corte ha altresì riconosciuto che l’articolo 8 conferisce agli Stati membri «un ampio potere discrezionale» per determinare il meccanismo da adottare per realizzare l’obiettivo perseguito da tale disposizione ( 35 ).
3. Conclusione provvisoria
66.
In sintesi, la direttiva 2008/94 è uno strumento di armonizzazione minima. L’articolo 8 è stato redatto con termini particolarmente vaghi, volendo deliberatamente lasciare «un ampio potere discrezionale» agli Stati membri. Per tali ragioni, non ritengo che la Corte debba imporre agli Stati membri misure specifiche con le quali realizzare l’obiettivo perseguito dall’articolo 8.
67.
Uno Stato membro può certamente scegliere di realizzare l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 introducendo una norma di separazione che escluda i contributi pensionistici dalla massa fallimentare, come suggerito dal ricorrente nella presente causa. Tuttavia, lo Stato membro non ha l’obbligo di introdurre tale meccanismo, sempreché garantisca la tutela prevista dall’articolo 8 con altre modalità.
68.
Tale interpretazione è corroborata anche dalla relazione della Commissione sul recepimento della direttiva 80/987, che fornisce i seguenti esempi di misure mediante le quali l’obiettivo dell’articolo 8 può essere realizzato: introduzione dell’obbligo di costituire riserve; controllo degli investimenti, controllo attuariale, assoluta indipendenza del fondo, assicurazione ecc. ( 36 ). Ciò indica che l’articolo 8 può essere pienamente attuato attraverso l’utilizzo di diversi metodi possibili, nessuno dei quali è tuttavia obbligatorio.
69.
Una tale risposta al giudice del rinvio ha senso anche dal punto di vista pratico. La direttiva 2008/94 non intende disciplinare e armonizzare completamente le legislazioni nazionali in materia previdenziale o fallimentare. Inoltre, sul piano nazionale, il diritto fallimentare o previdenziale è altamente complesso e tecnico. Gli Stati membri mantengono quindi il controllo sulle modalità di organizzazione delle procedure di insolvenza e sulla classificazione dei creditori ( 37 ). Interpretare l’articolo 8 nel senso che richiede la separazione di importi al fine di garantire i contributi pensionistici dei lavoratori subordinati potrebbe interferire notevolmente sui criteri con cui gli Stati membri stabiliscono le priorità tra i creditori nell’ambito delle procedure di insolvenza ( 38 ). Nulla suggerisce che l’articolo 8 della direttiva 2008/94 sia stato concepito con l’intenzione di produrre effetti di così vasta portata ( 39 ).
70.
Propongo quindi alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta nei seguenti termini: l’articolo 8 della direttiva 2008/94 non impone che i crediti salariali scaduti, che sono stati affidati in deposito al datore di lavoro ai fini del loro versamento a una cassa pensione a una data stabilita, ma che tale datore di lavoro non ha versato su un conto separato, siano esclusi dal procedimento fallimentare avente ad oggetto il patrimonio del datore di lavoro.
C – Post-scriptum sull’articolo 8
71.
Sono del parere che, oltre alla risposta già fornita alla questione specifica e precisa formulata dal giudice a quo, la presente causa meriti alcune considerazioni conclusive. Tali considerazioni riguardano il risultato atteso ai sensi dell’articolo 8 e l’efficacia dei metodi scelti dagli Stati membri per raggiungerlo.
1. Il risultato richiesto dall’articolo 8
72.
Alla luce della discussione svolta nei precedenti paragrafi sulla direttiva 2008/94 quale strumento di armonizzazione minima, ho espresso l’opinione che l’articolo 8 non imponga agli Stati membri di assicurare una tutela completa dei diritti pensionistici dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ( 40 ). In considerazione della sua genesi, redazione e interpretazione data dalla Corte, è chiaro che non tutte le perdite possono essere pienamente recuperate in forza dell’articolo 8.
73.
Tuttavia, ritengo che, ai sensi dell’articolo 8, gli Stati membri abbiano la responsabilità di assicurare che gli interessi dei lavoratori subordinati con riferimento ai loro diritti maturati o in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia siano tutelati, per quanto possibile, con modalità ed importi che risultino ragionevoli e proporzionati.
74.
Non è tuttavia possibile affermare in astratto che cosa sia ragionevole e proporzionato. Il contesto e i fatti particolari del caso di specie hanno grande importanza. Le indicazioni che posso fornire in queste conclusioni sono criteri generali e illustrativi per effettuare una valutazione sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità. Tale valutazione può includere considerazioni relative, per esempio, all’importo che i lavoratori subordinati hanno già versato al fondo pensione, all’entità delle perdite in termini di diritti pensionistici che i lavoratori subiranno a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, alla durata del periodo in cui il fondo pensione è stato sottofinanziato e alla probabilità che un lavoratore subordinato venga riassunto e possa versare ulteriori contributi a un fondo pensione.
75.
Nella sentenza Hogan la Corte ha concluso nel senso che lo Stato membro era tenuto a tutelare almeno il 50% del valore dei diritti maturati dal lavoratore in materia di prestazioni di vecchiaia ( 41 ). Tale valore non dovrebbe essere considerato scolpito nella pietra per tutti i potenziali casi futuri. Esso dovrebbe invece essere interpretato come un certo limite minimo, stabilito in tale particolare contesto.
76.
È compito del giudice nazionale procedere all’applicazione di tali criteri e alla valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza nel caso in esame. Dalle informazioni fornite alla Corte emergerebbe che l’ammontare dei contributi pensionistici non versati sul fondo pensione del ricorrente corrisponde a un periodo di nove mesi. Il governo tedesco ha asserito di aver risarcito interamente il ricorrente per il mancato pagamento di tre mensilità. Dalle osservazioni presentate dal ricorrente si evince che le sue prestazioni di vecchiaia mensili verranno ridotte di un importo compreso fra EUR 5 ed EUR 7 al mese, con riferimento a un periodo pensionistico assicurativo il cui inizio risale (presumibilmente almeno) al 1996, quando il ricorrente ha cominciato a lavorare per la debitrice fallita. In tale contesto, sembrerebbe ‑ ma su tale punto la verifica resta nondimeno compito del giudice nazionale ‑ che la situazione del ricorrente si collochi molto al di sopra della soglia minima fissata dalla Corte nella sentenza Hogan.
2. L’efficacia dei metodi scelti dagli Stati membri
77.
Pur godendo di un ampio margine di libertà, sembrerebbe che gli Stati membri utilizzino due metodi principali per tutelare i diritti pensionistici dei lavoratori subordinati ai sensi dell’articolo 8 ( 42 ).
78.
Il primo metodo consiste nel prevedere essenzialmente istituti di assicurazione che si accollino i passivi del datore di lavoro insolvente in relazione ai contributi pensionistici dei suoi dipendenti. Il secondo metodo consiste nel mettere in atto un sistema che prevede la rigida separazione giuridica tra il patrimonio del datore di lavoro e il patrimonio del fondo pensione e nel garantire che il fondo pensione sia dotato di mezzi sufficienti.
79.
All’udienza, il governo tedesco ha dichiarato che la Germania utilizza entrambi i metodi, a seconda del tipo di fondo pensione cui sia iscritto un lavoratore subordinato. Il fondo pensione del ricorrente nella presente causa è una «Pensionskasse». Ai sensi del diritto tedesco, sembra che tale fondo sia tutelato con il secondo metodo ( 43 ).
80.
Per i motivi esposti nel precedente paragrafo 76 delle presenti conclusioni, un caso come quello di specie non sembra comportare una violazione degli obblighi di cui all’articolo 8. Tuttavia, è opportuno svolgere le seguenti osservazioni conclusive, a titolo generale, in relazione al secondo metodo.
81.
La separazione del patrimonio del datore di lavoro da quello del fondo pensione non è di per sé sufficiente per realizzare l’obiettivo perseguito dall’articolo 8. Tale aspetto è stato menzionato supra, in relazione alla direttiva 2003/41, quando ho sottolineato che la mera separazione del patrimonio del datore di lavoro dal patrimonio del fondo pensione non risolve il problema sollevato nella presente causa. L’avvocato generale Lenz, nella causa Commissione/Italia, ha altresì asserito che «è con ogni evidenza insufficiente una tutela che si limiti all’intangibilità di fondi (…) e non si estenda a fare in modo che i fondi vengano dotati di mezzi sufficienti» ( 44 ).
82.
Al fine di eseguire correttamente gli obblighi ad esso incombenti, uno Stato membro deve assicurare che il fondo pensione disponga di attivi sufficienti a copertura delle proprie passività ed evitare che si ripetano episodi di sottofinanziamento per importi ingestibili ( 45 ). Ciò implica un controllo rigoroso dei fondi pensione e la previsione di un meccanismo di assicurazione adeguato per gli stessi. Tale controllo può essere eseguito in vari modi. I lavoratori subordinati potrebbero avere accesso alle informazioni relative al versamento dei loro contributi pensionistici al fondo pensione su base regolare (ossia a livello mensile o trimestrale). In alternativa, lo Stato stesso potrebbe esercitare un controllo pubblico regolare sui fondi pensione, oppure il datore di lavoro o il fondo pensione potrebbero essere positivamente obbligati a riferire sul pagamento dei contributi pensionistici.
83.
In sintesi, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta del metodo con cui intendono soddisfare i loro obblighi in forza dell’articolo 8. Tuttavia, una volta scelto il metodo, questo deve essere effettivamente osservato e applicato. Quest’ultima applicazione deve includere l’espletamento di un controllo regolare atto a evitare casi di grave e prolungato sottofinanziamento.
84.
Per concludere, l’articolo 8 della direttiva 2008/94 non impone che i crediti salariali scaduti, che sono stati affidati in deposito al datore di lavoro ai fini del loro versamento a una cassa pensione a una data stabilita, ma che il datore di lavoro non ha versato su un conto separato, siano esclusi dal procedimento fallimentare avente ad oggetto il patrimonio del datore di lavoro. Tuttavia, allo stesso tempo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 deve essere conseguito adeguatamente ed effettivamente con altri mezzi.
V – Conclusione
85.
Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dallo Hessisches Landesarbeitsgericht (Tribunale superiore del lavoro, Hessen) nei seguenti termini:
l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, non impone che i crediti salariali scaduti, che sono stati affidati in deposito al datore di lavoro ai fini del loro versamento a una cassa pensione a una data stabilita, ma che tale datore di lavoro non ha versato su un conto separato, siano esclusi dal procedimento fallimentare avente ad oggetto il patrimonio del datore di lavoro. Tuttavia, allo stesso tempo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 deve essere conseguito adeguatamente ed effettivamente con altri mezzi.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).
( 3 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU 2003, L 235, pag. 10, e rettifica GU 2004, L 291, pag. 18).
( 4 ) Regolamento sull’insolvenza del 5 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2866), modificatao da ultimo, dall’articolo 16 della legge del 20 novembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2010).
( 5 ) Libro III del codice di previdenza sociale, articolo 1 della legge del 24 marzo 1997, BGBl. 1997 I, pagg. 594 e 595, modificato da ultimo, dall’articolo 3 della legge del 3 marzo 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 369).
( 6 ) Legge sulle pensioni professionali e aziendali del 19 dicembre 1974 (BGBl. 1974 I pag. 3610), modificata da ultimo, dall’articolo 1 della legge del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2553).
( 7 ) Benché sia una questione di fatto di competenza del giudice nazionale, a fini di chiarezza deduco che il datore di lavoro non ha pagato i contributi per nove mesi (ossia, per il periodo compreso tra gennaio e settembre 2013). Tuttavia, il ricorrente si limita a richiedere il pagamento dei contributi non versati in relazione a un periodo di sei mesi. Ciò è dovuto al fatto che, come si evince dalla risposta scritta fornita dal governo tedesco al quesito che gli era stato rivolto dalla Corte, il ricorrente ha ricevuto un’indennità di tre mensilità (compresi i contributi pensionistici non versati) per il periodo compreso tra luglio e settembre 2013, ai sensi dell’articolo 165 del codice di previdenza sociale. Tale versione dei fatti è stata altresì confermata dal convenuto all’udienza.
( 8 ) Importo finale basato sul calcolo pro rata dei contributi pensionistici del ricorrente relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2013, come indicato dal giudice del rinvio.
( 9 ) Nel corso delle conclusioni utilizzo le espressioni «fondo pensione» e «regime pensionistico» come sinonimi e in senso generale. Sono cosciente del fatto che nel diritto tedesco il termine «Pensionskasse» (o «pension fund» in inglese) ha un particolare significato giuridico. Utilizzo tali espressioni con l’intento di riferirmi non soltanto a tale tipo di fondo previsto dal diritto tedesco ma a tutti i regimi di pensione complementare, salvo diversa indicazione.
( 10 ) La locuzione utilizzata dall’articolo 8 della direttiva 2003/41 è «impresa promotrice». L’«impresa promotrice» è definita all’articolo 6, lettera c), come comprendente «una o più persone giuridiche o fisiche che agiscono in qualità di datore di lavoro o in qualità di lavoratore autonomo oppure una loro combinazione, e che versa contributi ad un ente pensionistico aziendale o professionale». Nelle presenti conclusioni utilizzo la locuzione più breve «datore di lavoro», poiché è quella che risulta più direttamente pertinente per quanto qui interessa, in relazione alla direttiva 2003/41.
( 11 ) V., inoltre, infra, paragrafi 81 e segg.
( 12 ) Anche tale elemento deve essere confermato in ultima analisi dal giudice nazionale.
( 13 ) Tale conclusione è confermata anche dalla relazione della Commissione - Recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (la direttiva 80/987 ha preceduto la direttiva 2008/94: GU 1980, L 283, pag. 23). Il testo dell’articolo 8 non è stato modificato dalla direttiva 2008/94. In merito all’articolo 8 la relazione afferma che lo scopo essenziale era quello di «proteggere i diritti futuri», COM(95) 164 def., pag. 39.
( 14 ) V. infra, paragrafi 67 e segg.
( 15 ) Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 1979, C 105, pag. 14, punto 1.3).
( 16 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Robins e a. (C‑278/05, EU:C:2006:476, paragrafo 61).
( 17 ) Relazione della Commissione – Recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(95) 164 def., pag. 38.
( 18 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Robins e a. (C‑278/05, EU:C:2006:476, paragrafo 65).
( 19 ) Invero, come ha suggerito la letteratura accademica, la perdita dei diritti alla pensione professionale può costituire, per molti lavoratori subordinati, la conseguenza più grave dell’insolvenza del datore di lavoro: Watson, EU Social and Employment Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, 13 45.
( 20 ) Relazione della Commissione – Recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(95) 164 def, pag. 42, nella parte in cui discute la legislazione greca che garantisce (almeno così era all’epoca della relazione) unicamente il rimborso dei contributi.
( 21 ) Articolo 165 del codice tedesco di previdenza sociale, libro III, come indicato dal governo tedesco nella risposta scritta e all’udienza.
( 22 ) Sentenza del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, punti da 37 a 40). V., inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Commissione/Repubblica italiana (22/87, EU:C:1988:500, paragrafo 49).
( 23 ) Segnatamente per i mesi da luglio a settembre 2013. Tale pagamento è stato effettuato in forza dell’articolo 165 del codice tedesco di previdenza sociale, libro III, che, come ha confermato il governo tedesco all’udienza, attua l’articolo 3 della direttiva 2008/94.
( 24 ) V. sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 40), resa nel contesto della direttiva 80/987 che ha preceduto la direttiva 2008/94. V., inoltre, le sentenze dell’11 settembre 2003, Walcher (C‑201/01, EU:C:2003:450, punto 38); del 18 ottobre 2001, Gharehveran (C‑441/99, EU:C:2001:551, punto 26); del 14 luglio 1998, Regeling (C‑125/97, EU:C:1998:358, punto 20); del 10 luglio 1997, Maso e a. (C‑373/95, EU:C:1997:353, punto 56), del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 3); e del 2 febbraio 1989, Commissione/Italia (C‑22/87, EU:C:1989:45, punto 23).
( 25 ) V., tra molte, sentenze del 10 luglio 2014, Julian Hernández e a. (C‑198/13, EU:C:2014:2055, punti 44 e 45) e del 18 aprile 2013, Mustafa (C‑247/12, EU:C:2013:256, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V. la proposta della Commissione di direttiva (CEE) del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(78) 141 def., pag. 7 e la relazione della Commissione - Recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(95) 164 def., pag. 59.
( 27 ) Direttiva del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26).
( 28 ) Direttiva del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU 2001, L 82, pag. 16).
( 29 ) Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1975, L 48, pag. 29).
( 30 ) Proposta della Commissione di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(78) 141 def., pag. 7.
( 31 ) Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusioni di società, di trasferimenti di aziende e di concentrazioni di imprese, COM(75) 429 def., pag. 8.
( 32 ) Proposta della Commissione di direttiva del Consiglio (CEE) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(78) 141 def.; articolo 7 della proposta iniziale.
( 33 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Commissione/Repubblica italiana (22/87, EU:C:1988:500, paragrafo 50).
( 34 ) Un’osservazione analoga è contenuta nella sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a., (C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 37).
( 35 ) V., per esempio, sentenze del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 36) e del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, punto 42).
( 36 ) V., inoltre, la relazione della Commissione – Recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(95) 164 def., pag. 48.
( 37 ) Ho espresso un’osservazione analoga nelle mie conclusioni nella causa ENEFI (C‑212/15, EU:C:2016:427, paragrafo 28).
( 38 ) Per esempio, in alcuni Stati i lavoratori subordinati saranno considerati creditori privilegiati, ma dopo i creditori garantiti.
( 39 ) V. anche il considerando 9 della direttiva 2003/41.
( 40 ) Sentenze del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 57) e del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, punti 43 e 51 e segg.).
( 41 ) Sentenza del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C‑398/11, EU:C:2013:272, punti 43 e 51 e segg.).
( 42 ) V., in generale, la relazione della Commissione – Recepimento della direttiva del Consiglio 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, COM(95) 164 def., pagg. 46 e segg. e il Commission Staff Working Document on implementation of Article 8 and related provisions of Council Directive 80/987 concerning supplementary company or inter-company pension schemes outside the national statutory social security schemes [SEC(2008) 475 final].
( 43 ) Che, come ha confermato il governo tedesco all’udienza, costituisce una misura aggiuntiva alla compensazione prevista dall’articolo 165 del codice di previdenza sociale, libro III. Agli altri tipi di fondi pensione è applicabile l’articolo 7 della legge sul miglioramento delle pensioni professionali e aziendali, che prevede il primo metodo.
( 44 ) Conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Commissione/Italia (22/87, EU:C:1988:500, paragrafo 48).
( 45 ) Il sottofinanziamento è consentito su base temporanea ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/41, ma la Commissione ha dichiarato che, qualora uno Stato membro autorizzi il temporaneo sottofinanziamento dei regimi pensionistici, dovrà adottare ulteriori misure per tutelare i diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori subordinati in materia di prestazioni di vecchiaia in caso di insolvenza del datore di lavoro: Commission Staff Working Document on implementation of Article 8 and related provisions of Council Directive 80/987 concerning supplementary company or inter-company pension schemes outside the national statutory social security schemes [SEC(2008) 475 final].
Full & Egal Universal Law Academy