CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 14 luglio 2016 ( 1 )
Causa C‑547/15
Interservice d.o.o. Koper
contro
Sándor Horváth
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria)]
«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 96, paragrafo 2 — Obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione e di rispettare le misure di identificazione — Persone interessate — Sub-spedizioniere»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 ).
2.
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Interservice d.o.o. Koper ( 3 ), agente doganale, e il sig. Sándor Horváth, spedizioniere, avente ad oggetto il recupero di dazi doganali pagati dalla Interservice in qualità di «obbligato principale» in seguito alla sottrazione al controllo doganale di merci trasportate, in subappalto, dal sig. Horváth in regime di transito comunitario esterno.
3.
Nella presente causa la Corte sarà chiamata a decidere se, laddove l’esecuzione del trasporto sia subappaltata dallo spedizioniere principale designato dal committente, l’obbligo di presentare intatte all’ufficio doganale di destinazione le merci che si trovano in regime di transito comunitario esterno incomba allo spedizioniere sub-contraente. In caso di risposta affermativa, la Corte dovrà altresì precisare la portata dell’obbligo in questione.
4.
Nelle presenti conclusioni sosterrò, da una parte, che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spedizioniere» si applica a qualsiasi persona effettui il trasporto di merci che ha accettato sapendo che si trovavano in regime di transito comunitario esterno, indipendentemente dal fatto che alla base vi sia un contratto di trasporto stipulato con il committente o un contratto di subappalto stipulato con lo spedizioniere principale, e, dall’altra, che l’obbligo previsto dalla suindicata disposizione grava sullo spedizioniere durante il periodo di tempo in cui quest’ultimo garantisce la presa in consegna delle merci che detiene materialmente.
5.
Affermerò che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui il sub-spedizioniere ha materialmente trasportato le merci fino al parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e ha consegnato i documenti relativi alle predette merci al rappresentante dello spedizioniere principale affinché quest’ultimo espletasse le formalità del regime di transito comunitario esterno, il sub-spedizioniere si è liberato dal proprio obbligo quando ha trasferito allo spedizioniere principale la presa in consegna delle merci e i documenti di accompagnamento.
6.
Esporrò altresì che la circostanza che il sub-spedizioniere abbia poi continuato il trasporto delle merci fino a un altro Stato membro non comporta che il medesimo fosse obbligato a verificare, prima di proseguire il trasporto, che lo spedizioniere principale avesse concretamente presentato le merci all’ufficio doganale di destinazione per l’espletamento della procedura doganale di transito comunitario esterno. Tuttavia, potrebbe essere fatta valere la sua responsabilità qualora risultasse che egli aveva continuato il trasporto essendo a conoscenza di informazioni nel senso che la procedura in questione non si era conclusa regolarmente, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare alla luce del complesso degli elementi di fatto rilevanti.
I – Contesto normativo
7.
Conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, il regime di transito comunitario esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale.
8.
L’articolo 96, paragrafo 1, del codice doganale così dispone:
«L’obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a)
presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;
b)
rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario».
9.
L’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale dispone che, «[f]atti salvi gli obblighi dell’obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali».
10.
L’articolo 92, paragrafo 1, del codice doganale stabilisce che il regime di transito comunitario esterno ha fine quando le merci e i documenti richiesti sono presentati all’ufficio doganale di destinazione.
11.
In caso di sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione, l’articolo 203 del codice doganale fa sorgere un’obbligazione doganale a carico di quattro categorie di persone:
—
la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale;
—
le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale;
—
le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquistata o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale, e
—
se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.
12.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del codice doganale, i condebitori dell’obbligazione doganale sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido.
II – Fatti e questioni pregiudiziali
13.
Su richiesta della Friedler Spedition GmbH, la IGAZ Trans Kft. è stata incaricata del trasporto in regime di transito comunitario esterno di merci provenienti dalla Cina giunte al porto di Capodistria (Slovenia).
14.
L’8 dicembre 2008, la IGAZ Trans ha incaricato il sig. Horváth di trasportare la merce da Capodistria a Vienna (Austria) e, una volta espletata la procedura doganale, a Roma (Italia).
15.
L’11 dicembre 2008, la Interservice, agente doganale, su richiesta della IGAZ Trans, ha avviato la procedura di transito presso l’ufficio doganale di Capodistria. Dopo l’avvio della suindicata procedura, la merce avrebbe dovuto essere presentata all’ufficio doganale di Wiencont Süd, Freilager Wien (Vienna, Austria) entro il 18 dicembre 2008.
16.
Sempre l’11 dicembre 2008, il sig. Horváth si è presentato alla Interservice, che ha emesso la lettera di vettura CMR ( 4 ) nonché l’autorizzazione necessaria per il recupero della merce e ha trasmesso elettronicamente alle autorità doganali slovene il documento T1 da utilizzare nel regime di transito comunitario. In seguito, dopo aver ritirato la merce nell’ufficio doganale di Capodistria, il sig. Horváth l’ha trasportata fino al parcheggio dell’ufficio doganale di Vienna, indicato nella lettera di vettura CMR, ove ha consegnato al rappresentante della IGAZ Trans i documenti necessari per il disbrigo della procedura doganale.
17.
Il sig. Horváth è in seguito rimasto nel suindicato parcheggio dal 12 al 17 dicembre 2008, con il container contenente la merce. Il 17 dicembre 2008 egli ha fatto ritorno in Ungheria, lasciando il container in loco, e, il 18 dicembre 2008, è tornato a Vienna.
18.
La merce non è stata presentata per il disbrigo della pratica doganale presso l’ufficio doganale di destinazione. Il sig. Horváth ha continuato il trasporto della suddetta merce con una nuova lettera di vettura, emessa dalla Friedler Spedition e ricevuta dal rappresentante della IGAZ Trans, consegnando la merce in Italia al suo destinatario.
19.
Secondo le conclusioni della Kúria (Corte suprema, Ungheria), il sig. Horváth ha accettato la merce sapendo manifestamente che essa si trovava in regime di transito comunitario esterno. Cionondimeno, prima di proseguire il trasporto da Vienna a Roma, egli non si è debitamente assicurato che la IGAZ Trans o la Friedler Spedition avessero presentato la merce all’ufficio doganale di destinazione. Il giudice del rinvio indica altresì che nel procedimento di merito non sono emersi elementi nel senso che il sig. Horváth sapesse di una sottrazione della merce al controllo doganale.
20.
L’espletamento della procedura di transito comunitario esterno è stato attestato mediante la presentazione all’ufficio doganale di partenza di una dichiarazione di transito munita del timbro circolare di un ufficio doganale rumeno. Le autorità doganali slovene hanno dichiarato, all’esito dell’indagine da esse svolta, che il timbro apposto alla dichiarazione di transito era un timbro contraffatto di uffici doganali rumeni.
21.
A titolo della sottrazione della merce al controllo doganale, la Interservice, in qualità di obbligato principale, ha dovuto pagare dazi doganali, IVA e interessi di mora per un importo di EUR 11196,49.
22.
La Interservice ha intentato un’azione di risarcimento, per responsabilità extracontrattuale, contro il sig. Horváth sostenendo che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale stabilisce la responsabilità dello spedizioniere tenuto a presentare la merce – insieme all’obbligato principale – indipendentemente dal fatto che nel caso specifico si tratti solo di un sub-spedizioniere.
23.
Poiché la domanda in questione è stata respinta sia in primo grado che in appello, la Interservice ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema), la quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 96, paragrafo 2, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che si considera spedizioniere della merce non solo la persona che stipuli un contratto di trasporto con il venditore per trasportare la merce (spedizioniere contrattuale o principale), ma anche la persona che effettui l’intero trasporto o parte di esso in base ad un altro contratto di trasporto, stipulato con lo spedizioniere contrattuale o principale (sub-spedizioniere).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 96, paragrafo 2, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il sub-spedizioniere è tenuto, prima di proseguire il trasporto della merce, ad accertarsi debitamente che lo spedizioniere principale abbia effettivamente presentato la merce all’ufficio doganale di destinazione secondo le modalità stabilite».
III – Valutazione
A – Osservazioni preliminari
24.
Per comprendere meglio le questioni sollevate nella domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto, non ritengo superfluo ripercorrere rapidamente il contesto di fatto e di diritto relativo al procedimento principale.
25.
Il giudice del rinvio chiede, da un lato, che sia precisata la nozione di «spedizioniere», ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, per stabilire se si debba o meno qualificare il sig. Horváth come tale, e, dall’altro, in caso di risposta affermativa, che sia chiarita la portata dell’obbligo a carico dell’interessato.
26.
Le suindicate questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra un agente doganale, riconosciuto come debitore dell’obbligazione doganale in seguito alla sottrazione della merce al controllo doganale, e il sub-spedizioniere della merce in questione.
27.
Tale situazione esige due osservazioni immediate.
28.
La prima verte sul fatto generatore dell’obbligazione doganale.
29.
A tale riguardo non condivido le esitazioni della Commissione europea, la quale afferma che, in base all’esposizione dei fatti nella decisione di rinvio, sussistono dubbi sull’origine dell’obbligazione doganale, che potrebbe essere sorta o in seguito alla sottrazione della merce al controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale, o, in applicazione dell’articolo 204 del predetto codice, per effetto di un’inadempienza agli obblighi del regime di transito comunitario esterno, che non ha avuto alcuna conseguenza sul controllo doganale.
30.
Conformemente a costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «sottrazione al controllo doganale», di cui all’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale, deve essere intesa nel senso che essa comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’articolo 37, paragrafo 1, del codice doganale ( 5 ).
31.
Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che la procedura di transito comunitario esterno è stata espletata in modo fraudolento, poiché l’arrivo della merce all’ufficio doganale di destinazione è stato attestato mediante documenti muniti di timbri delle autorità doganali rumene contraffatti ( 6 ). L’irregolarità nella presentazione della merce all’ufficio doganale di destinazione ha impedito alle autorità doganali, tratte in inganno da documenti contraffatti, di accertarsi della loro sorte al momento decisivo della conclusione della procedura in questione ( 7 ) e siffatto difetto di accertamento per causa di frode ha generato, evidentemente, un rischio di introduzione irregolare di merce nel circuito economico dell’Unione europea. A mio avviso, pertanto, la semplice circostanza che siano stati prodotti documenti contraffatti per dimostrare la conclusione della procedura di transito comunitario esterno è sufficiente a configurare la sottrazione al controllo doganale che fa sorgere l’obbligazione doganale in applicazione dell’articolo 203 del codice doganale.
32.
La seconda osservazione è relativa alle conseguenze dell’esistenza di una sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale.
33.
In caso di sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione, le persone che possono essere riconosciute debitrici dell’obbligazione doganale sono definite all’articolo 203, paragrafo 3, del codice doganale, che distingue quattro categorie di debitori fiscali.
34.
I primi tre trattini di tale disposizione riguardano le persone che hanno sottratto la merce al controllo doganale, quelle che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale, nonché quelle che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere, allorquando l’hanno acquistata o ricevuta, che si trattava di merce sottratta al controllo doganale. Il comune denominatore tra le tre categorie di persone in questione è il fatto di avere partecipato, a un titolo o all’altro, all’infrazione o, quantomeno, di averne tratto profitto, essendo, in qualche modo, per riprendere definizioni proprie del diritto penale, gli autori o i complici dell’infrazione in oggetto o i ricettatori della merce introdotta nel circuito economico dell’Unione senza essere stata sdoganata.
35.
Il quarto trattino della suindicata disposizione riguarda, al contrario, persone che non hanno partecipato alla sottrazione della merce, ma che, in particolare, dovevano adempiere agli obblighi derivanti dall’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, nel regime del transito comunitario esterno, è il titolare di tale regime colui che, in quanto obbligato principale ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, del codice doganale, deve rispettare gli obblighi risultanti dall’utilizzo di siffatto regime e che è tenuto a soddisfare l’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del menzionato codice ( 8 ).
36.
Tuttavia, l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale consente di rendere debitore dell’obbligazione doganale in applicazione dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice in parola anche lo spedizioniere o il destinatario della merce, giacché gli impone un obbligo di presentare la merce intatta all’ufficio doganale di destinazione.
37.
Nelle circostanze del caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il quale parte dal presupposto che il sig. Horváth non abbia partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale, risulta che non è possibile ravvisare una responsabilità del sub-spedizioniere a titolo dei fatti generatori di cui ai primi tre trattini dell’articolo 203, paragrafo 3, del codice doganale. Per contro, il giudice del rinvio si domanda se questi non debba essere ritenuto condebitore dell’obbligazione doganale in applicazione dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, di tale codice, nell’ipotesi che sia tenuto ad adempiere l’obbligazione prevista all’articolo 96, paragrafo 2, del suindicato codice.
38.
Ci troviamo pertanto di fronte ad un caso in cui la responsabilità dello spedizioniere o del destinatario della merce sembra poter essere invocata soltanto in quanto l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale impone al medesimo un obbligo specifico di presentazione della merce in parola all’ufficio doganale di destinazione nel rispetto delle misure di identificazione ( 9 ).
39.
L’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio al fine di ottenere chiarimenti su chi siano i debitori dell’obbligazione in questione e sulla portata della stessa è dunque necessaria per decidere la controversia principale.
B – Sulla prima questione
40.
Con la prima questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la nozione di «spedizioniere», ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, si applichi esclusivamente allo spedizioniere principale cui è stato affidato direttamente il trasporto della merce in regime di transito comunitario esterno o se includa anche il sub-spedizioniere cui lo spedizioniere principale ha subappaltato l’esecuzione del contratto di trasporto.
41.
A mio avviso, l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale riguarda indifferentemente ogni persona che si incarichi del trasporto della merce in regime di transito comunitario esterno, che si tratti di uno spedizioniere principale o di un sub-spedizioniere.
42.
Tale interpretazione sembra confortata già dalla lettera della disposizione in esame.
43.
Come emerge dal suo testo, detta disposizione pone come unica condizione all’esistenza dell’obbligo dello spedizioniere o del destinatario della merce l’accettazione delle merci conoscendo il loro regime giuridico. In mancanza di distinzione operata dal legislatore dell’Unione a seconda che il trasporto sia effettuato direttamente dallo spedizioniere principale o subappaltato ad altro vettore, l’obbligo di presentare la merce intatta all’ufficio doganale di destinazione grava indifferentemente su qualsiasi persona incaricata del trasporto della merce che risulti essere effettivamente a conoscenza del regime di transito comunitario esterno. Pertanto, quando soddisfa la condizione della conoscenza, il sub-spedizioniere è soggetto all’obbligo previsto all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale.
44.
Siffatta conclusione sembra peraltro corroborata da un’interpretazione teleologica.
45.
L’obbligazione posta a carico dello spedizioniere o del destinatario della merce trova, infatti, un limite nel suo stesso oggetto, che consiste nel presentare la merce intatta all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e nel rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali.
46.
Come sostenuto correttamente dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il legislatore dell’Unione ha introdotto una corresponsabilità dello spedizioniere o del destinatario della merce proprio per tener conto del fatto che la persona che detiene materialmente la merce è la sola in grado di presentarla effettivamente all’ufficio doganale di destinazione.
47.
Occorre evidenziare, a tale riguardo, che l’obbligo limitato che grava sullo spedizioniere o sul destinatario della merce in applicazione dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale è diverso dall’obbligo generale che grava sull’obbligato principale in applicazione dell’articolo 96, paragrafo 1, del medesimo codice.
48.
L’obbligato principale, in qualità di titolare del regime di transito comunitario esterno, è tenuto non soltanto a presentare la merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato, e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali ( 10 ), ma anche, e più in generale, «a rispettare le disposizioni relative al regime di transito comunitario» ( 11 ). In forza dell’articolo 96, paragrafo 1, dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, e dell’articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale, questi diventa debitore dell’obbligazione doganale per la mera inosservanza delle disposizioni di tale regime, anche quando l’obbligazione in parola non gli è direttamente imputabile; la responsabilità così attribuitagli mira, infatti, «a garantire un’applicazione diligente ed uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale a beneficio della tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri di quest’ultima» ( 12 ). Tenuto ad assicurarsi del corretto svolgimento delle operazioni di transito, l’obbligato principale resta debitore dell’obbligazione doganale anche qualora sia in buona fede e l’infrazione al regime di transito comunitario esterno derivi da una frode alla quale egli è estraneo ( 13 ). La responsabilità oggettiva dell’obbligato principale lo rende pertanto responsabile di qualsiasi violazione della normativa relativa al regime di transito comunitario esterno, anche se commessa da altri.
49.
La responsabilità dello spedizioniere o del destinatario della merce è più limitata. A differenza dell’obbligato principale, questi non è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative al regime di transito comunitario esterno. Sebbene si debba ritenere che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale gli imponga un obbligo di risultato, nel senso che è tenuto a garantire che la merce sia presentata intatta all’ufficio doganale di destinazione, lo spedizioniere o il destinatario della merce in questione è in grado di provvedere in tal senso soltanto durante il periodo di tempo in cui si trova materialmente in possesso di siffatta merce. In altre parole, mentre l’obbligazione prevista all’articolo 96, paragrafo 1, di detto codice è fondata sulla qualità stessa dell’obbligato principale, il quale deve assumersi le conseguenze di ogni infrazione o irregolarità che sia commessa, la responsabilità dello spedizioniere o del destinatario della merce trova il suo fondamento e, al contempo, il suo limite nel controllo materiale di tale merce.
50.
Conseguentemente, se è vero che il sub-spedizioniere è tenuto a presentare la merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, tale obbligo gli incombe soltanto durante il periodo di tempo in cui questi esercita effettivamente l’attività di trasporto, garantendo la presa in consegna della merce.
51.
Il ricorso a più spedizionieri è una pratica costante nel trasporto internazionale di merci. A mio avviso, qualora più spedizionieri si facciano carico ciascuno di un tratto del percorso, l’obbligo previsto all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale grava in successione su ciascuno di loro, poiché è durante il periodo di tempo in cui garantiscono la presa in consegna della merce che essi possono controllare che quest’ultima resti intatta, evitando in particolare rotture dei sigilli o trasbordi irregolari.
52.
In un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il sub-spedizioniere ha materialmente trasportato la merce fino al parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e ha consegnato i documenti relativi a tale merce al rappresentante dello spedizioniere principale affinché quest’ultimo espletasse le formalità relative al regime di transito comunitario esterno, ritengo che il sub-spedizioniere si sia liberato dalla propria obbligazione quando ha trasferito la presa in consegna della merce e i documenti di accompagnamento allo spedizioniere principale, il quale, pertanto, è diventato «spedizioniere» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale.
53.
Per le suesposte ragioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando, da un lato, che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spedizioniere» comprende qualsiasi persona effettui il trasporto di merci che ha accettato sapendo che erano soggette al regime di transito comunitario esterno, indipendentemente dal fatto che alla base vi sia un contratto di trasporto stipulato con il committente o un contratto di subappalto stipulato con lo spedizioniere principale, e, dall’altro, che l’obbligazione prevista da siffatta disposizione grava sullo spedizioniere durante il periodo di tempo in cui questi garantisce la presa in consegna della merce che detiene materialmente, in modo che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il sub-spedizioniere ha materialmente trasportato la merce fino al parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e ha consegnato i documenti relativi a detta merce al rappresentante dello spedizioniere principale affinché quest’ultimo espletasse le formalità relative al regime di transito comunitario esterno, il sub-spedizioniere si è liberato dalla propria obbligazione quando ha trasferito allo spedizioniere principale la presa in consegna della merce e i documenti di accompagnamento.
54.
Resta, tuttavia, ancora da stabilire se il fatto che il sig. Horváth abbia proseguito il trasporto della merce da Vienna a Roma non l’abbia reso di nuovo debitore dell’obbligazione doganale.
55.
Questo è precisamente l’oggetto della seconda questione.
C – Sulla seconda questione
56.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, il sub-spedizioniere debba, prima di proseguire il trasporto della merce fino a un altro Stato membro, assicurarsi debitamente che lo spedizioniere principale abbia effettivamente presentato la merce in questione all’ufficio doganale di destinazione secondo le modalità stabilite.
57.
Mi sembra che la risposta derivi piuttosto facilmente dalle mie precedenti considerazioni relative alla prima questione.
58.
A differenza dell’obbligato principale, che deve garantire il corretto svolgimento delle operazioni di transito, lo spedizioniere, nel regime di transito comunitario esterno, ha il solo obbligo di presentare la merce intatta all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e di rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali.
59.
In circostanze come quelle del procedimento principale, ove il sub-spedizioniere ha consegnato allo spedizioniere principale i documenti di transito affinché quest’ultimo espletasse le formalità necessarie per il regime doganale, ritengo che lo spedizioniere principale sia diventato debitore, a partire da siffatta consegna, dell’obbligazione che gravava sul sub-spedizioniere ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale.
60.
Una volta liberato dall’obbligazione in questione, il sub-spedizioniere non era tenuto a verificare, prima di proseguire il trasporto, che lo spedizioniere principale avesse effettivamente presentato la merce all’ufficio doganale di destinazione per il disbrigo delle pratiche di transito comunitario esterno.
61.
Ancorché non si possa gravare il sub-spedizioniere di un obbligo di vigilanza attivo, sul fondamento dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, ritengo, nondimeno, che la responsabilità del sub-spedizioniere potrebbe essere invocata se risultasse che questi aveva continuato il trasporto essendo a conoscenza di informazioni nel senso che il regime di transito comunitario esterno non si era concluso regolarmente, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare alla luce del complesso degli elementi di fatto rilevanti. In tal caso, infatti, si dovrebbe considerare che il sub-spedizioniere abbia accettato di continuare il trasporto della merce sapendo che essa era in regime di transito comunitario esterno, ciò che comporterebbe che egli sia nuovamente debitore dell’obbligazione prevista all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale.
IV – Conclusione
62.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sollevate dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria):
L’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «spedizioniere» comprende qualsiasi persona effettui il trasporto di merci che ha accettato sapendo che erano soggette al regime di transito comunitario esterno, indipendentemente dal fatto che alla base vi sia un contratto di trasporto stipulato con il committente o un contratto di subappalto stipulato con lo spedizioniere principale, e che l’obbligazione prevista da tale disposizione grava sullo spedizioniere durante il periodo di tempo in cui questi garantisce la presa in consegna della merce che detiene materialmente.
In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il sub-spedizioniere ha materialmente trasportato la merce fino al parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e ha consegnato i documenti relativi a tale merce al rappresentante dello spedizioniere principale affinché quest’ultimo espletasse le formalità relative alla procedura di transito comunitario esterno, il sub-spedizioniere si è liberato dalla propria obbligazione quando ha trasferito allo spedizioniere principale la presa in consegna della merce e i documenti di accompagnamento.
Inoltre, la circostanza che il sub-spedizioniere abbia poi continuato il trasporto della merce fino a un altro Stato membro non comporta che il medesimo fosse obbligato a verificare, prima di proseguire il trasporto, che lo spedizioniere principale avesse concretamente presentato la merce all’ufficio doganale di destinazione al fine di espletare la procedura di transito comunitario esterno. Tuttavia, potrebbe essere fatta valere la sua responsabilità qualora risultasse che egli aveva continuato il trasporto essendo a conoscenza di informazioni nel senso che il procedimento in parola non si era concluso regolarmente, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare alla luce del complesso degli elementi di fatto rilevanti.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 1992, L 302, pag. 1. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 13; in prosieguo: il «codice doganale»).
( 3 ) In prosieguo: la «Interservice».
( 4 ) Lettera di spedizione redatta sul fondamento della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978.
( 5 ) V., in particolare, sentenze del 12 giugno 2014, SEK Zollagentur (C‑75/13, EU:C:2014:1759, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), e del 29 ottobre 2015, B & S Global TransitCenter (C‑319/14, EU:C:2015:734, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
( 6 ) Dall’articolo 361, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008 (GU 2008, L 329, pag. 1), risulta che l’operazione di transito può avere termine in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione.
( 7 ) In merito al momento essenziale del controllo al termine del procedimento di transito comunitario esterno, si rinvia ai paragrafi 25 e 26 delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa B & S Global Transit Center (C‑319/14, EU:C:2015:500).
( 8 ) V. sentenze del 27 giugno 2013, Codirex Expeditie (C‑542/11, EU:C:2013:429, punto 33), e del 12 giugno 2014, SEK Zollagentur (C‑75/13, EU:C:2014:1759, punto 35).
( 9 ) Illustrando l’utilità di tale obbligo specifico, il procedimento principale induce a interrogarsi sulle ragioni per le quali la Commissione, nella sua proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario [COM(97) 472 def.], aveva proposto di eliminare la suindicata disposizione argomentando, a termini del considerando 5 della proposta, che essa «non aggiunge di per sé nulla alle disposizioni del codice relative alla determinazione del fatto generatore e dei debitori dell’obbligazione doganale». In seguito ad un emendamento del Parlamento, accettato dalla Commissione, la proposta di regolamento è stata adottata senza modifica dell’articolo 96 [v. proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario [COM(1998) 428 def.] così come il regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno (GU 1999, L 119, pag. 1)].
( 10 ) Articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale.
( 11 ) Articolo 96, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale.
( 12 ) V. sentenza del 3 aprile 2008, Militzer & Münch (C‑230/06, EU:C:2008:186, punto 48). V. anche, in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, DSV Road (C‑234/09, EU:C:2010:435, punto 30).
( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2008, Militzer & Münch (C‑230/06, EU:C:2008:186, punto 49).
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