Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 14 settembre 2017 (1)
Causa C‑627/15
Dumitru Gavrilescu
Liana Gavrilescu
contro
SC Banca Transilvania SA, già SC Volksbank România SA
SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung, Romania)]
«Competenza della Corte di giustizia – Esistenza di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio – Disposizioni nazionali che consentono la rinuncia all’azione dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – Disposizioni nazionali che consentono a un giudice di secondo grado di riesaminare un’ordinanza di sospensione del procedimento in primo grado in pendenza di una decisione della Corte di giustizia sulla tematica ad essa sottoposta – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE – Contratti di credito espressi in valuta estera – Clausole esenti da valutazioni concernenti il loro carattere abusivo»
1. Dumitru e Liana Gavrilescu (in prosieguo: i «sigg. Gavrilescu») hanno stipulato, in Romania, un contratto di credito con la SC Volksbank România SA (in prosieguo: la «Volksbank» o la «banca») in franchi svizzeri con l’obbligo di restituzione nella stessa valuta. Durante la vigenza del prestito, tuttavia, la valuta locale (il leu rumeno) ha subito una svalutazione significativa rispetto al franco svizzero. Ciò ha avuto un impatto negativo sull’importo delle rate mensili che i sigg. Gavrilescu dovevano versare alla banca, dato che essi percepivano la loro retribuzione in lei rumeni.
2. I sigg. Gavrilescu hanno deciso di avviare un procedimento nei confronti della Volksbank dinanzi alla Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung, Romania), facendo valere, in particolare, la presunta abusività delle clausole di restituzione del prestito in valuta estera. A loro avviso, a causa di dette clausole, essi hanno dovuto sopportare i rischi derivanti dalle possibili fluttuazioni del tasso di cambio.
3. Nell’ambito di tale procedimento, la Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung) ha deciso di sottoporre alla Corte talune questioni sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE (2). Successivamente, tuttavia, i sigg. Gavrilescu sono addivenuti a una composizione amichevole con la Volksbank e, conformemente alle norme nazionali applicabili, hanno deciso di rinunciare all’azione dinanzi al giudice del rinvio.
4. Nonostante la rinuncia all’azione, il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte che intendeva, da un lato, mantenere le questioni pregiudiziali e, dall’altro, sottoporre alla Corte due ulteriori questioni relative alla portata della competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
5. La causa in esame offre quindi alla Corte l’opportunità di affinare la sua giurisprudenza relativa al requisito, di cui all’articolo 267 TFUE, secondo la quale la sua decisione sulle questioni pregiudiziali deve essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi nel procedimento principale.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
6. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13:
«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
7. L’articolo 4 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
B. Diritto rumeno
1. La legge n. 193/2000
8. La Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra operatori commerciali e consumatori), del 10 novembre 2000, come nuovamente pubblicata (3) (in prosieguo: la «legge n. 193/2000»), è diretta a trasporre la direttiva 93/13.
2. Il codice di procedura civile
9. L’articolo 406 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile rumeno) prevede che:
«1. Il ricorrente può rinunciare agli atti in qualsiasi momento, in tutto o in parte, tanto oralmente in sede di udienza, quanto tramite istanza per iscritto.
2. L’istanza viene presentata personalmente o per mezzo di un mandatario con procura speciale.
3. Se la rinuncia agli atti viene effettuata dopo la notifica del ricorso, il giudice, su domanda del convenuto, condannerà il ricorrente alle spese di giudizio sostenute dal convenuto.
4. Se il ricorrente rinuncia agli atti entro il primo termine per cui le parti sono debitamente convocate o successivamente a tale momento, la rinuncia può essere effettuata soltanto con l’accordo espresso o tacito dell’atra parte. Se il convenuto non è presente all’udienza in cui il ricorrente dichiara che rinuncia agli atti, il giudice accorderà al convenuto un termine entro il quale esprimere la sua posizione rispetto alla domanda di rinuncia agli atti. La mancanza di una risposta entro il termine concesso viene considerata come accettazione tacita della rinuncia. (…)».
10. L’articolo 414 del codice di procedura civile così dispone:
«1. Sulla sospensione del procedimento il giudice si pronuncia con ordinanza, che può essere impugnata con ricorso, separatamente, dinanzi al giudice gerarchicamente superiore. (…)
2. Il ricorso può essere proposto fintantoché dura la sospensione del procedimento, tanto avverso l’ordinanza con cui è stata disposta la sospensione quanto avverso l’ordinanza con cui si è disposto il rigetto della domanda di riassunzione del procedimento».
II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
11. Dai fatti in discussione nel procedimento principale risulta, come illustrato dal giudice del rinvio, che il 5 settembre 2008 i sigg. Gavrilescu hanno concluso con la Volksbank un contratto di credito per la somma di 45 000 franchi svizzeri (CHF). La durata del credito era pari a 276 mesi, con un tasso d’interesse annuo del 3,99%. Il contratto è stato successivamente modificato tramite gli atti aggiuntivi n. 1 del 20 agosto 2010 e n. 2 del 25 giugno 2013.
12. Il contratto di credito prevedeva che qualsiasi pagamento dovesse essere effettuato, in via di principio, nella valuta del credito. Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, qualsiasi differenza nel tasso di cambio, in forza delle clausole del contratto di credito, era interamente a carico del mutuatario.
13. Il punto 4.2 delle condizioni generali prevedeva che il mutuatario accettasse il fatto che, laddove, durante la decorrenza del credito, il tasso di cambio relativo alla valuta del credito fluttuasse al rialzo, superando di oltre il 10% rispetto al valore del tasso stesso alla data di sottoscrizione del contratto, al fine di evitare che proseguisse l’aumento dell’esposizione al rischio di valuta, la banca aveva il diritto, ma non l’obbligo, di convertire unilateralmente il credito in lei rumeni, utilizzando il tasso di cambio franco svizzero/leu rumeno, applicato dalla banca alla data in cui viene effettuata la conversione. Di conseguenza, da quel momento in poi, il valore del credito sarebbe stato costituito dal valore in lei rumeni calcolato secondo la conversione. In tale contesto, i mutuatari si sono altresì impegnati a sostenere tutte le spese derivanti da tale conversione.
14. Conformemente al punto 4.3 delle condizioni generali, i mutuatari, nel corso della durata del credito, potevano chiedere alla banca di effettuare siffatta conversione in lei rumeni, ma la banca non era obbligata ad accogliere tale richiesta.
15. Ritenendo che le clausole che imponevano la restituzione del prestito in franchi svizzeri e che riversavano il rischio di cambio sui mutuatari fossero abusive, i sigg. Gavrilescu hanno proposto un ricorso contro la Volksbank dinanzi alla Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung). Detto giudice, nutrendo dubbi riguardo alla corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13, ha deciso, con ordinanza del 22 ottobre 2015, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Si stabilisca se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che nell’ambito delle espressioni “oggetto principale del contratto” e “perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro” rientri una clausola, inclusa in un contratto di credito stipulato in valuta estera tra un professionista e un consumatore e che non è stata oggetto di negoziato individuale, sulla base della quale, per la restituzione delle rate del mutuo, il debitore è tenuto a farsi carico in via esclusiva del “rischio di valuta”, consistente nel potenziale effetto negativo costituito dall’aumento dell’obbligo mensile di pagamento generato dalla fluttuazione dei tassi di cambio della valuta e che dovrebbe sopportare in conseguenza della stipulazione del credito e del rimborso dell’erogazione degli importi sulla base del contratto di credito in una valuta diversa dalla valuta nazionale rumena.
2) Se, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba intendersi che l’obbligo del consumatore di sopportare, in occasione della restituzione del mutuo, la differenza risultante dall’aumento del tasso di cambio della valuta nella quale il mutuo è stato concesso [franchi svizzeri] rappresenta una remunerazione la cui congruità in relazione al servizio prestato non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo.
3) Qualora la risposta alla domanda precedente sia nel senso che una clausola siffatta non è sottratta alla valutazione del carattere abusivo, se si possa considerare che detta clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza previsti dalla direttiva in parola, consentendo al consumatore di poter prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze derivanti da tale clausola per quanto lo riguarda.
4) Se una clausola contrattuale come quella cui al [punto] 4.2 delle condizioni generali del contratto, secondo la quale alla banca, relativamente ad un credito concesso in franchi svizzeri, è riconosciuto il diritto di convertirlo in valuta nazionale in condizioni di fluttuazione, al rialzo, del tasso di cambio, superando di oltre il 10%, rispetto al valore del tasso stesso alla data di sottoscrizione del contratto, al fine di evitare che prosegua l’aumento dell’esposizione al rischio di valuta, senza che un diritto analogo sia riconosciuto al consumatore, rientri nell’ambito di tutela della direttiva 93/13 oppure se sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo».
16. Con lettera del 18 marzo 2016, il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte che i ricorrenti nel procedimento principale avevano presentato una domanda di rinuncia all’azione. Tale evento ha indotto il giudice del rinvio a esprimere dubbi riguardo alla compatibilità con l’articolo 267 TFUE di una disposizione nazionale quale l’articolo 406 del codice di procedura civile rumeno. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte una quinta questione pregiudiziale aggiuntiva:
«Se l’articolo 267 [TFUE], sulla base del quale gli organi giurisdizionali nazionali sono liberi di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, osti a una disposizione, come quella di cui all’articolo 406 del Codice di procedura civile, che non contiene un divieto espresso di rinuncia agli atti dopo che la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata adita, discendendo da tale rinuncia che viene meno per il giudice nazionale il potere di pronunciarsi riguardo all’asserito carattere abusivo delle clausole contrattuali».
17. Successivamente, con ordinanza del 2 giugno 2016, il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte che – nel giudizio di impugnazione promosso dalla Volksbank avverso l’ordinanza del giudice del rinvio, del 22 ottobre 2015 – il Tribunalul Argeş (Tribunale di Argeş, Romania), con decisione del 17 marzo 2016, aveva annullato tale ordinanza e rinviato la causa al giudice del rinvio affinché riassumesse la causa.
18. A quanto mi risulta, con la sua decisione, il Tribunalul Argeş (Tribunale di Argeş) ha ammonito il giudice del rinvio per non aver tratto, ai sensi del diritto nazionale, le opportune conclusioni dalla domanda di rinuncia all’azione, presentata dai sigg. Gavrilescu. Secondo le norme di diritto nazionale, il giudice del rinvio avrebbe dovuto concludere il procedimento e, di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte sarebbe divenuta priva di oggetto. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte una nuova e ulteriore sesta questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 267 [TFUE] osti a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 414 del codice di procedura civile, che consente al giudice dell’impugnazione di controllare un’ordinanza di sospensione del giudizio, nell’ambito di un ricorso, qualora mediante tale ordinanza il giudice di merito abbia deciso di sollevare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle questioni pregiudiziali».
19. Hanno presentato osservazioni scritte la Volksbank, i governi polacco e rumeno, nonché la Commissione. La Volksbank, il governo rumeno e la Commissione hanno svolto anche difese orali nel corso dell’udienza tenutasi l’8 giugno 2017.
III. Analisi
20. Anzitutto, devo dichiararmi d’accordo con la Volksbank, il governo rumeno e la Commissione nell’osservare che il caso di specie esula, in larga misura, dalla competenza della Corte di cui all’articolo 267 TFUE.
21. Tuttavia, poiché la quinta e la sesta questione pregiudiziale – che la Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung) ha aggiunto successivamente alle quattro questioni originarie – riguardano proprio la portata della competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, procedo ad esaminare le stesse immediatamente. Alla luce delle risposte fornite a tali questioni, risulterà evidente che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la Corte non ha – o non ha più – il potere di pronunciarsi sulle questioni dalla prima alla quarta.
A. Sulla quinta e sulla sesta questione
22. Con la quinta e la sesta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 267 TFUE osti i) a norme procedurali nazionali che consentono la rinuncia agli atti dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte, con ciò privando il giudice nazionale della possibilità di pronunciarsi sulla presunta abusività di clausole contrattuali e ii) a norme procedurali nazionali che consentono a un giudice deputato a decidere in appello di riesaminare, in un giudizio di impugnazione, un’ordinanza di sospensione del procedimento nel caso in cui, con tale ordinanza, il giudice di grado inferiore abbia deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.
23. In sostanza, le menzionate questioni sono volte ad accertare se le disposizioni nazionali, che impongono al giudice del rinvio di concludere il procedimento principale a seguito della rinuncia all’azione da parte dei ricorrenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Sotto un altro profilo, dette questioni pongono il problema se la controversia nel procedimento principale possa ancora ritenersi pendente ai fini dell’articolo 267 TFUE.
1. La Competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE
24. Come ho avuto occasione di sottolineare nella causa Gullotta (4), il ruolo e le funzioni della Corte sono disciplinati, come per le altre istituzioni dell’Unione europea, dal principio di attribuzione. A questo proposito, l’articolo 13, paragrafo 2, TUE dispone che «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste». Di conseguenza, la competenza della Corte è definita dal sistema di rimedi giurisdizionali predisposto dai Trattati, accessibili unicamente qualora siano soddisfatte le condizioni poste dalle disposizioni applicabili.
25. Per quanto riguarda il procedimento pregiudiziale, l’articolo 267 TFUE subordina la competenza della Corte a una serie di condizioni. Più nello specifico, in base al primo comma dell’articolo in parola, le questioni sottoposte devono riguardare disposizioni di diritto dell’Unione, la cui interpretazione o validità sia dubbia nel procedimento principale. Inoltre, in base al secondo comma del suddetto articolo, il soggetto che opera il rinvio deve essere un organo giurisdizionale di uno Stato membro e la decisione sulla questione pregiudiziale deve essere necessaria per permettergli di emanare la sua sentenza nel procedimento principale.
26. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte non soltanto nel momento in cui la Corte è adita dal giudice nazionale, ma anche nel corso di tutto il procedimento. Se tali condizioni non sono soddisfatte, o non sono più soddisfatte, la Corte deve negare la propria competenza e lo può fare in qualsiasi momento. (5)
27. L’elemento di fondamentale importanza nel presente procedimento è la condizione secondo la quale la decisione della Corte sulle questioni pregiudiziali deve essere necessaria per permettere al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza nel procedimento principale. Tale condizione implica, in particolare, che deve esistere una reale controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, e che la risposta che ci si attende dalla Corte deve essere rilevante ai fini della definizione della medesima controversia. La Corte ha difatti costantemente dichiarato che sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (6).
28. La ragione risiede nella funzione stessa assegnata alla Corte dall’articolo 267 TFUE: contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri (7), partecipando all’effettiva soluzione delle controversie di diritto dell’Unione, non già formulare opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche (8).
29. È alla luce di siffatte premesse che esaminerò in modo più dettagliato la quinta e la sesta questione pregiudiziale della Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung).
2. Disposizioni nazionali che consentono la rinuncia agi atti dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte
30. Il giudice del rinvio ha espresso dubbi sul punto che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, norme nazionali – quale l’articolo 406 del codice di procedura civile rumeno – che consentono la rinuncia agli atti dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte siano conformi al diritto dell’Unione. La motivazione addotta è che la rinuncia all’azione ha l’effetto di privare il giudice nazionale del potere di pronunciarsi sulle domande relative all’esistenza di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
31. A mio avviso tali dubbi non sono condivisibili. Per le ragioni che spiegherò di seguito, non vedo alcun motivo per ritenere che una norma procedurale nazionale che consente la rinuncia all’azione dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte, con la conseguenza che il procedimento pregiudiziale diviene privo di oggetto, possa essere incompatibile con l’articolo 267 TFUE. Al contrario, una simile norma nazionale sembra essere assolutamente in linea con lo spirito dell’articolo 267 TFUE.
a) Principi dell’autonomia privata delle persone e di buona amministrazione della giustizia
32. Anzitutto, si dovrebbe tener presente che le norme che consentono ai ricorrenti di rinunciare in tutto o in parte alle azioni da essi esercitate – in particolare in materia civile e commerciale – sono di fondamentale importanza per la buona amministrazione della giustizia. Tali norme sono espressione del principio dell’autonomia privata (altresì indicato in taluni ordinamenti come principio dispositivo): se e in che misura un soggetto decida di far valere dinanzi al giudice i propri diritti dipende, in definitiva, dalla sua volontà (9).
33. In vari sistemi giurisdizionali – compresi i procedimenti dinanzi giudici dell’Unione europea (10) – la facoltà di rinunciare all’azione può essere infatti esercitata unilateralmente dal ricorrente e il convenuto non può opporsi. L’obbligo (e persino la mera possibilità) che un giudice continui a svolgere il procedimento quando non vi è più una controversia pendente dinanzi ad esso non sarebbe di alcuna utilità: non esistono domande sulle quali i giudici debbano pronunciarsi. Difatti, ciò aumenterebbe soltanto l’arretrato giudiziario (un problema comune a molti sistemi giurisdizionali) e aumenterebbe la spesa pubblica.
34. Una prosecuzione «forzata» del procedimento potrebbe, inoltre, dissuadere le parti dal raggiungere composizioni amichevoli, all’interno o all’esterno delle aule del tribunale, un obiettivo perseguito da numerosi ordinamenti giuridici (11). A tal riguardo, faccio notare che, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, salvo disposizione contraria, «[s]e, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 141, considerate, se del caso, le proposte formulate in tal senso dalle parti».
35. L’interpretazione dell’articolo 267 TFUE suggerita dal giudice del rinvio è in contrasto con i principi summenzionati.
b) Non è necessario rispondere a questioni ipotetiche
36. Aspetto ancor più importante, la Corte ha costantemente dichiarato di non poter rispondere a questioni pregiudiziali quando il procedimento dinanzi al giudice che ha operato il rinvio si è già concluso (12). Lo stesso principio si applica quando, sebbene il procedimento a livello nazionale non si sia ancora formalmente concluso, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta alla Corte non sarebbe più di alcuna utilità in quanto il procedimento principale, de facto, è rimasto privo di oggetto (13).
37. Ad esempio, la Corte ha dichiarato che non era necessario rispondere a talune questioni pregiudiziali quando, nonostante il fatto che il giudice del rinvio non avesse rinunciato alla sua domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le pretese del ricorrente nel procedimento principale erano state integralmente soddisfatte (14). La Corte ha altresì riconosciuto che, in via di principio, il ricorrente nel procedimento principale è in grado di rendere il rinvio pregiudiziale privo di oggetto rinunciando semplicemente all’azione dinanzi al giudice del rinvio (15).
38. In tutte le cause menzionate le questioni pregiudiziali sono divenute ipotetiche dato che le norme dell’Unione, la cui interpretazione veniva richiesta dal giudice del rinvio, non potevano essere successivamente applicate nel procedimento principale. La semplice intenzione del giudice del rinvio di mantenere una o più questioni, nonostante il fatto che il procedimento principale fosse divenuto privo di oggetto, non poteva avere alcuna rilevanza a tal proposito (16). Non occorre sottolineare che l’intento del giudice nazionale di mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale non può avere l’effetto di estendere la competenza della Corte oltre i limiti fissati dall’articolo 267 TFUE. Né ha alcuna rilevanza la circostanza che una risposta della Corte possa essere utile al giudice del rinvio (o ad altri giudici nazionali) in altre cause pendenti aventi ad oggetto tematiche simili (17), o in cause future che possano essere connesse al procedimento principale (18).
39. La risposta che la Corte è tenuta a fornire deve essere infatti applicabile, con forza indiscutibilmente vincolante (19) nello stesso procedimento in cui tali questioni hanno avuto origine (20). La risposta della Corte a una domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quand’anche formulata in termini astratti, è sempre ancorata al contesto di fatto e di diritto della causa di cui è concretamente investito il giudice del rinvio. Cause diverse, nonostante le analogie, possono comunque presentare talune differenze che possono rilevare ai fini della risposta che deve essere fornita dalla Corte.
40. È per questa ragione che, nelle «Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale», la Corte ha dichiarato che «[q]uando l’esito di più procedimenti pendenti dinanzi al quest’ultimo dipende dalla risposta che la Corte fornirà alle questioni poste [dal giudice del rinvio, può essere opportuno che esso riunisca tali procedimenti nella domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di consentire alla Corte di rispondere alle questioni poste nonostante l’eventuale estinzione di uno o più procedimenti»(21)
c) Conseguenze per il procedimento dinanzi alla Corte
41. L’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, suggerita dal giudice del rinvio, avrebbe anche talune importanti conseguenze per il procedimento dinanzi alla Corte.
42. In primo luogo, è probabile che le parti del procedimento principale non presentino spesso osservazioni alla Corte (non avrebbero alcun interesse a farlo) o le presentino soltanto per sottolineare che il procedimento principale è divenuto privo di oggetto. Detta situazione è illustrata dal presente procedimento: i ricorrenti nel procedimento principale (i sigg. Gavrilescu) non hanno presentato osservazioni scritte né sono comparsi in udienza, e la convenuta nel procedimento principale (la Volksbank Romania) ha presentato osservazioni scritte e orali, in gran parte incentrate sulla competenza della Corte. In siffatto caso, la Corte si pronuncerebbe quindi sulle questioni sostanziali sollevate dal giudice del rinvio, nonostante l’udienza limitata o nessun argomento su tali questioni dedotto dalle parti del procedimento principale. Si può correttamente affermare che questa non è una linea di condotta ideale.
43. In secondo luogo, aspetto di ancor maggiore importanza, le parti del procedimento in cui la sentenza della Corte verrebbe applicata (dal giudice del rinvio o da altri giudici) sarebbero sostanzialmente private della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte. Ciò costituirebbe, a mio avviso, un uso distorto, o quantomeno una trattazione poco ortodossa, del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE. Fino a quando sono proposti dinanzi alla Corte ricorsi analoghi o futuri di tal genere, detti ricorsi – dal punto di vista della Corte – non sono «maturi» per il giudizio (22).
d) Principio di autonomia procedurale
44. L’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, proposta in questa sede, è inoltre più in linea con il principio dell’autonomia procedurale. Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire norme procedurali per azioni volte a salvaguardare i diritti dei singoli, a condizione, tuttavia, che tali norme non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (23).
45. Nella fattispecie, ritengo che siano soddisfatti entrambi i principi. Per quanto mi è dato sapere, l’articolo 406 del codice di procedura civile rumeno è applicabile indistintamente ad azioni relative alla violazione del diritto dell’Unione e ad azioni analoghe relative alla violazione del diritto nazionale (24). Inoltre, tale disposizione può essere difficilmente considerata nel senso che rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione: coloro che asseriscono la violazione della direttiva 93/13 devono soltanto proseguire il procedimento già avviato affinché la loro domanda sia esaminata dai giudici nazionali competenti.
46. È vero che, nel settore della tutela dei consumatori, la Corte ha introdotto svariate limitazioni al principio dell’autonomia procedurale, al fine di garantire un’adeguata tutela dei diritti dei consumatori, giacché questi ultimi si trovano generalmente in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti (25). Tuttavia, tali eccezioni riguardavano casi in cui le norme processuali nazionali rendevano difficile o impossibile, nel contesto dei procedimenti giudiziari esistenti, tutelare i diritti dei consumatori. Ciò avveniva, in particolare, poiché il consumatore ignorava i suoi diritti o poteva incontrare difficoltà per esercitarli (26) (ad esempio, non veniva ascoltato, o non era legittimato a invocare le disposizioni della direttiva 93/13, o al giudice era impedito rilevare questioni d’ufficio ai sensi della direttiva) (27). Pertanto, l’azione positiva del giudice nazionale «compensava» l’incapacità del consumatore di difendere adeguatamente i propri diritti nei procedimenti giudiziari.
47. Per contro, nel caso di specie, i sigg. Gavrilescu erano ben consapevoli dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla direttiva 93/13, dato che hanno avviato un procedimento per far rispettare i loro presunti diritti ai sensi di tale direttiva. Successivamente, tuttavia, hanno deciso scientemente di rinunciare all’azione in quanto – si può presumere – hanno ritenuto soddisfacente l’offerta di transazione della banca. Pertanto, nella fattispecie, non sussiste alcuna inconsapevolezza o difficoltà di esercizio dei diritti da parte del consumatore che l’azione positiva del giudice nazionale dovrebbe «compensare».
48. Inoltre, l’intervento attivo del giudice nazionale nel procedimento principale avrebbe come conseguenza di ignorare e di invertire la chiara volontà del consumatore. La Corte, nondimeno, ha costantemente dichiarato che l’azione del giudice nazionale in tale contesto non può essere contraria alla chiara volontà del consumatore interessato (28).
49. In un simile contesto faccio notare che quanto accaduto nel procedimento principale non è affatto insolito o anomalo: i ricorrenti spesso avviano un procedimento proprio con l’intento di costringere i convenuti a soddisfare le loro richieste, o quantomeno di incoraggiarli ad avviare trattative ai fini di una possibile composizione. La rinuncia a una domanda, di conseguenza, è spesso dovuta alla circostanza che le richieste del ricorrente sono state accolte integralmente o in misura soddisfacente nell’ambito di una composizione extragiudiziale. La rinuncia può essere anche conseguenza di una valutazione, da parte del ricorrente, delle spese processuali rispetto ai potenziali benefici, considerate le possibilità di successo.
50. È chiaro che, in alcuni casi, il consumatore può rendersi conto, nel corso del procedimento, che probabilmente perderà la causa, in tutto o in gran parte. In tali circostanze, la prosecuzione «forzata» del procedimento – derivante dal rifiuto del giudice nazionale di tener conto della volontà delle parti – rischierebbe di avere un effetto «perverso»: se il consumatore, alla fine, perdesse la causa, la banca avrebbe diritto di revocare quanto inizialmente offerto ed eventualmente di recuperare le spese legali dal consumatore (compresi i costi aggiuntivi derivanti dalla prosecuzione «forzata» del procedimento).
51. Tale può essere infatti proprio la situazione che ricorre nel presente procedimento. In effetti, dai documenti contenuti nel fascicolo, non risulta affatto con chiarezza che le due serie di clausole contrattuali contestate come abusive dai ricorrenti nel procedimento principale violino realmente le disposizioni della direttiva 93/13. Per quanto riguarda le clausole che impongono la restituzione del prestito nella stessa valuta in cui è stato ottenuto, e che hanno sottoposto pertanto i consumatori a un certo «rischio di cambio», numerosi elementi indicano che dette clausole potrebbero sfuggire a una valutazione di abusività in quanto si riferiscono all’«oggetto principale del contratto» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (29). Inoltre, per quanto riguarda la clausola che attribuisce alla banca il diritto di convertire il prestito in valuta locale a determinate condizioni – pur non rientrante, con tutta probabilità, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (30) – la sua potenziale abusività è tuttavia lungi dall’essere evidente (31).
52. Poiché, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, le richieste dei sigg. Gavrilescu sono state in gran parte accolte dalla banca nell’ambito di una composizione negoziata, si può solo ipotizzare se, nella loro prospettiva, sarebbe stato opportuno proseguire nello svolgimento dei procedimenti giudiziari. Sebbene non spetti a questa Corte prendere posizione su simile aspetto, è innegabile che, in molti casi, l’intervento d’ufficio del giudice nazionale sarebbe contrario alla volontà delle parti e, in definitiva, rischierebbe di vanificare, più che far conseguire, l’obiettivo della tutela della parte più debole.
53. Pertanto, l’interpretazione dell’articolo 267 TFUE suggerita dal giudice del rinvio non solo è contraria al dettato e allo scopo di tale disposizione, ma sembra essere anche in contrasto con alcuni principi generali di diritto dell’Unione. Inoltre, lungi dal sanare lo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista, l’azione positiva del giudice nazionale, almeno in alcuni casi, potrebbe essere controproducente per il consumatore.
e) La causa in esame dovrebbe essere distinta dalla causa Matei
54. Infine, mi limiterei semplicemente a porre in evidenza che la causa in esame dovrebbe essere distinta dalla causa Matei (32), più volte menzionata nell’ordinanza di rinvio. Nella detta causa il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte che, nonostante il fatto che fosse stato raggiunto un accordo tra le parti, lo stesso giudice non poteva approvare tale accordo in quanto non era conforme al diritto nazionale. Pertanto, la causa veniva considerata ancora pendente dinanzi al giudice del rinvio. Per contro, nella causa in esame, come ha riconosciuto il giudice del rinvio nelle sue lettere alla Corte, il ricorrente ha rinunciato alle azioni conformemente al diritto nazionale.
55. Inoltre, mentre nella causa Matei l’accordo delle parti sarebbe stato cristallizzato nella decisione del giudice nazionale (divenendo quindi, potenzialmente, res judicata), nella causa in esame i sigg. Gavrilescu rimangono liberi di avviare un nuovo procedimento qualora dovessero ritenere che le clausole contrattuali convenute nell’accordo con la Volksbank violino le disposizioni della direttiva 93/13.
f) Conclusione intermedia
56. In tale contesto, non sembrano sussistere elementi a disposizione della Corte che mettano in dubbio la conformità al diritto dell’Unione di una norma procedurale nazionale come quella di cui trattasi. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che l’articolo 267 TFUE non osti a norme procedurali nazionali che consentono la rinuncia all’azione dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte, anche se ciò priva il giudice nazionale della possibilità di pronunciarsi sulla presunta abusività delle clausole contrattuali.
57. La risposta suggerita per la quinta questione pregiudiziale sembrerebbe sufficiente per definire la controversia: poiché la Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung) non è più investita di una controversia, non occorre rispondere ad altre questioni pregiudiziali sollevate da tale giudice. Tuttavia, poiché la sesta questione è strettamente collegata alla quinta questione, per ragioni di completezza, passerò ora a esaminare il problema sollevato da tale questione.
3. Disposizioni nazionali che consentono a un giudice di secondo grado di riesaminare un’ordinanza di sospensione del procedimento
58. Secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 267 TFUE non osta a che le decisioni di un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno e che abbia adito, a titolo pregiudiziale, la Corte, rimangano soggette ai normali mezzi d’impugnazione predisposti dal diritto interno, che permettono a un giudice di rango superiore di pronunciarsi esso stesso sulla controversia che è stata oggetto del rinvio pregiudiziale e di assumere pertanto la responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell’Unione (33).
59. In linea con il menzionato principio, la Corte ha già constatato – ad esempio nella sentenza Pohotovosť (34) e nell’ordinanza BNP Paribas Personal Finance e Facet (35) – che un procedimento può divenire privo di oggetto qualora il giudice di secondo grado decida, in conformità alle norme di diritto processuale nazionale applicabili, di annullare la decisione del giudice del rinvio di non prendere atto della desistenza del ricorrente nel procedimento principale e di disporre la revoca della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da tale giudice.
60. Sebbene la formulazione della sentenza Pohotovost’ (36) possa far ritenere, prima facie, che sia lasciata una certa discrezionalità alla Corte quanto alla possibilità che, in una situazione di tal genere, essa possa tuttavia decidere di continuare il procedimento, questa sarebbe ovviamente un’errata interpretazione della sentenza.
61. Il margine di manovra di cui dispone a Corte in simile contesto – e al quale fa riferimento la sentenza Pohotovost’ – può riguardare soltanto la valutazione del significato, della rilevanza e dell’attendibilità delle informazioni che essa può ricevere, dalle parti o da giudici diversi dal giudice del rinvio, riguardo al fatto che il procedimento principale si è concluso o è divenuto privo di oggetto.
62. Per quanto riguarda la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ci troviamo infatti di fronte a una situazione senza vie di mezzo: o il Trattato conferisce il potere (e impone l’obbligo) alla Corte di esaminare la causa oppure non dispone in tal senso. Da un lato, sempre che sia competente e che la domanda sia ricevibile, la Corte è tenuta a trattare tutte le cause ad essa sottoposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (37). D’altro lato, la Corte non può decidere che esaminerà una causa anche se la stessa esula dalla sua competenza.
63. Pertanto, quando le informazioni ricevute dalla Corte dimostrano inequivocabilmente che il procedimento principale è ormai privo di oggetto, la Corte è tenuta a declinare la propria competenza. Ciò è proprio quanto avviene nel presente procedimento giacché è lo stesso giudice del rinvio ad aver informato la Corte della rinuncia dei ricorrenti – legittima, ai sensi del diritto nazionale – all’azione.
64. Elemento ancor più importante, è a causa del rifiuto di trarre conseguenze dalla rinuncia all’azione dei ricorrenti che il giudice di secondo grado ha censurato l’ordinanza del giudice del rinvio di sospendere il procedimento. La decisione del giudice di secondo grado non riguardava – come ha sottolineato il governo rumeno – gli aspetti di tale ordinanza relativi alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
65. La situazione di cui al procedimento principale è pertanto simile a quella esaminata dalla Corte, ad esempio, nella sentenza Nationale Loterij (38) e nell’ordinanza Cloet e Cloet (39): il giudice di secondo grado ha interpretato e applicato la disposizione nazionale in parola in modo tale da pronunciarsi semplicemente sulla controversia in quanto tale, sulla base di norme che non implicavano alcuna interpretazione di disposizioni dell’Unione. Diversamente dalla situazione esaminata nella sentenza Cartesio (40), la norma procedurale nazionale in discussione nel procedimento principale non era interpretata o applicata in modo da privare il giudice del rinvio della libertà di sottoporre una questione pregiudiziale.
66. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che l’articolo 267 TFUE non osti a norme procedurali nazionali che consentono a un giudice di secondo grado di riesaminare, in sede di impugnazione, un’ordinanza di sospensione del procedimento così da stabilire se la causa sia ancora pendente, anche se con tale ordinanza il giudice di grado inferiore aveva deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.
4. Osservazioni finali
67. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla quinta e alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 267 TFUE non osta a norme procedurali nazionali che consentono la rinuncia ad un’azione dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte, anche se ciò priva il giudice nazionale della possibilità di pronunciarsi sulla presunta abusività delle clausole contrattuali. La disposizione menzionata non osta, inoltre, a norme procedurali nazionali che consentono a un giudice di secondo grado di riesaminare, in sede di impugnazione, un’ordinanza di sospensione del procedimento così da stabilire se la causa sia ancora pendente, anche se con tale ordinanza il giudice di grado inferiore aveva deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.
68. Da ciò deriva che la Corte non è più competente a rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla quarta. Poiché le norme nazionali che consentono la rinuncia all’azione non sono incompatibili con il diritto dell’Unione, non esiste più una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio ai fini dell’articolo 267 TFUE. Di conseguenza, tali questioni sono divenute ipotetiche. Pertanto, propongo alla Corte di dichiarare, conformemente all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che non occorre rispondere alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta questione pregiudiziale.
IV. Conclusione
69. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Judecătoria Câmpulung (Tribunale di primo grado di Câmpulung, Romania), nei seguenti termini:
– l’articolo 267 TFUE non osta a norme procedurali nazionali che consentono la rinuncia ad un’azione dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte, anche se ciò priva il giudice nazionale della possibilità di pronunciarsi sulla presunta abusività delle clausole contrattuali;
– l’articolo 267 TFUE non osta a norme procedurali nazionali che consentono a un giudice di secondo grado di riesaminare, in sede di impugnazione, un’ordinanza di sospensione del procedimento così da stabilire se la causa sia ancora pendente, quando con tale ordinanza il giudice di grado inferiore aveva deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
3 Ripubblicata più di recente nel Monitorul Oficial al României, Parte I, n. 543 del 3 agosto 2012.
4 Conclusioni nella causa Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C., C‑497/12, EU:C:2015:168, paragrafi da 16 a 19 e ulteriori citazioni.
5 V. articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
6 V., in particolare, ordinanza del 5 giugno 2014, Antonio Gramsci Shipping e a., C‑350/13, EU:C:2014:1516, punto 10 e giurisprudenza ivi citata.
7 V., fra tante, sentenza del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C‑197/10, EU:C:2011:590, punto 18 e giurisprudenza ivi citata.
8 V., in particolare, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 29 e giurisprudenza ivi citata.
9 V., di recente, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:406, paragrafi 84 e 85 e ulteriori citazioni. Sull’importanza in generale di tale principio, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Belov, C‑394/11, EU:C:2012:585, paragrafo 45, nota a piè di pagina n. 39: «Il principio dispositivo, in base al quale l’introduzione, la cessazione e lo svolgimento di un procedimento è rimesso alle parti, vige in numerosi codici di procedura (civile) degli Stati membri e permette alle parti, ad esempio, di definire una controversia con una transazione, rinunciando ad una sentenza».
10 V., in particolare, articolo 148 del regolamento di procedura della Corte. Per un’applicazione, v. ordinanza del presidente della Corte del 19 marzo 1996, Commissione/Grecia, C‑120/94, EU:C:1996:116, punti da 5 a 13.
11 Per citare solo un esempio, le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC») prevedono che: «Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e coerente con gli accordi [OMC] è chiaramente da preferire [alla soluzione di sottoporre un caso al meccanismo di risoluzione delle controversie] (il corsivo è mio) (v. articolo 3.7 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie).
12 V., in particolare, sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punti 10 e 11, e del 16 luglio 1992, Lourenço Dias, C‑343/90, EU:C:1992:327, punto 18.
13 V., a tal fine, sentenza del 15 giugno 1995, Zabala Erasun e a., da C‑422/93 a C‑424/93, EU:C:1995:183, punto 30.
14 V. sentenze del 12 marzo 1998, Djabali, C‑314/96, EU:C:1998:104, punti da 15 a 23, e del 20 gennaio 2005, García Blanco, C‑225/02, EU:C:2005:34, punti da 29 a 32.
15 V., a tal fine, sentenza del 17 maggio 2001, TNT Traco, C‑340/99, EU:C:2001:281, punto 34.
16 V., a tal fine, ordinanze del 10 giugno 2011, Mohammad Imran, C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, punti da 16 a 22, e del 22 ottobre 2012, Šujetová, C‑252/11, non pubblicata, EU:C:2012:653, punti 10 e segg.
17 V. sentenza del 20 gennaio 2005, García Blanco, C‑225/02, EU:C:2005:34, punti da 22 a 24 e da 30 a 32. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella stessa causa, EU:C:2004:669, paragrafo 34.
18 V., in particolare, ordinanza del 10 giugno 2011, Mohammad Imran, C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, punti 19 e 20.
19 V., a tal fine, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 12 e giurisprudenza ivi citata.
20 V., a tal fine, sentenza del 3 luglio 2014, Da Silva, C‑189/13, non pubblicata, EU:C:2014:2043, punto 34.
21 Punto 25 (il corsivo è mio) (GU 2016, C 439, pag. 1).
22 Prendo qui in prestito un termine comunemente utilizzato nel diritto degli Stati Uniti. Come è stato scritto in una sentenza dalla US Court of Appeal for the Second Circuit (Corte d’appello per il secondo circuito, Stati Uniti), «la maturità costituzionale è una dottrina che (…) è un limite al potere giudiziario. Essa fa sì che i giudici non dichiarino il significato della legge basandosi sul nulla e non interpretino norme giuridiche generalizzate salvo che ciò sia richiesto dalla risoluzione di un’effettiva controversia. (…) La “prudential ripeness” (maturità prudenziale) è quindi uno strumento di cui i giudici possono avvalersi per rafforzare l’accuratezza delle loro decisioni e per evitare di rimanere coinvolti in giudizi che possano rivelarsi in seguito non necessari o che possano richiedere, in particolare, un esame prematuro di questioni di natura costituzionale che il tempo può rendere più semplici o meno controverse». (v. Simmonds c. Immigration and Naturalization Service, 326 F.3d 351, 357 (2d Cir. 2003). Ritengo che tali considerazioni siano valide, mutatis mutandis, nel presente contesto.
23 V., fra tante, sentenza del 17 marzo 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, punto 24 e giurisprudenza ivi citata.
24 V., analogamente, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 30.
25 V., a tal fine, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 56.
26 V. sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 28 e giurisprudenza ivi citata.
27 V., ad esempio, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, e del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659.
28 V., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 33 e dispositivo, e del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 35. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Duarte Hueros, C‑32/12, EU:C:2013:128, paragrafo 53, e conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nelle cause riunite Sales Sinués e Drame Ba, C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:15, paragrafi 69 e 70.
29 Su tale punto, v. le mie conclusioni nella causa Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:313, paragrafi da 34 a 59.
30 In primo luogo, una clausola come quella di cui trattasi non sembrerebbe riguardare l’aspetto centrale del rapporto contrattuale tra la banca e il consumatore, ma piuttosto un aspetto di secondaria importanza nell’ambito di tale rapporto. Tale clausola sembra infatti accessoria all’interno dell’intero schema contrattuale: essa conferisce semplicemente al creditore il potere di convertire la somma di danaro presa in prestito da una valuta in un’altra. La clausola sembra altresì separabile dal resto del contratto: se tale clausola non fosse stata inserita, le caratteristiche essenziali del contratto di credito sarebbero rimaste immutate. In secondo luogo, la clausola in parola non appare far riferimento alla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti, dall’altro. La clausola in discussione non prevede servizi che devono essere forniti dalla banca in cambio dell’obbligo gravante sui consumatori. Il potere conferito alla banca – che può essere esercitato unilateralmente a discrezione della banca stessa e al quale non corrisponde alcun potere analogo conferito ai consumatori – non può quindi costituire una «remunerazione», di cui possa essere valutata la perequazione quale corrispettivo per un servizio fornito dal creditore. Su tali questioni, v. in generale sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti da 36 a 59, e del 23 aprile 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, punti da 33 a 39.
31 A tal proposito, il giudice nazionale dovrebbe verificare, inter alia, se l’eventuale squilibrio fra le parti determinato da tale clausola sia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, «a danno del consumatore». Ciò non è ovvio: l’obiettivo dichiarato del punto 4.2 delle condizioni generali del contratto di credito nel caso di specie era di «evitare che proseguisse l’aumento dell’esposizione al rischio di valuta». Pertanto, l’effetto della clausola in parola è, quantomeno indirettamente, anche di tutelare il consumatore. Probabilmente, è anche interesse della banca che il consumatore eviti l’inadempimento in caso di svalutazione significativa della valuta locale rispetto alla valuta estera in cui è stato ottenuto il prestito.
32 Sentenza del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, punti da 37 a 42.
33 V. sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 62 e giurisprudenza ivi citata.
34 Sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 33.
35 Ordinanza del presidente della Corte del 25 settembre 2013, BNP Paribas Personal Finance e Facet, C‑564/12, EU:C:2013:642.
36 Il punto 33 della sentenza così recita: «Solo qualora il giudice di secondo grado decidesse, in conformità alle norme di diritto processuale nazionale applicabili, di annullare la decisione del giudice del rinvio di non prendere atto della desistenza della ricorrente nel procedimento principale e di disporre la revoca della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da tale giudice la Corte potrebbe considerare di trarre le conseguenze della decisione del giudice dell’impugnazione procedendo nell’eventualità alla cancellazione della causa dal ruolo della Corte, dopo aver ricevuto, se del caso, le osservazioni del giudice del rinvio in proposito» (il corsivo è mio).
37 V. sentenze del 19 dicembre 1968, De Cicco, 19/68, EU:C:1968:56, pag. 635, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 29.
38 Sentenza del 15 dicembre 2016, Nationale Loterij, C‑667/15, EU:C:2016:958.
39 Ordinanza del 4 giugno 2009, Cloet e Cloet, C‑129/08, EU:C:2009:347.
40 Sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723.
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