CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 30 maggio 2017 ( 1 )
Causa C‑656/15 P
Commissione europea
contro
TV2/Danmark A/S
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi nei confronti dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali”»
1.
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea TV2/Danmark/Commissione ( 2 ), con cui quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione ( 3 ), nella parte in cui la Commissione aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato e, dall’altro lato, ha respinto, quanto al resto, il ricorso proposto dalla TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S») diretto all’annullamento parziale di tale decisione. La presente causa è legata alle cause C‑649/15 P e C‑657/15 P, parimenti relative a impugnazioni contro la suddetta sentenza e nelle quali presento le mie conclusioni del pari in data odierna. Essa è altresì affine alla sentenza che ha dato origine recentemente alla sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178).
I. Fatti
2.
La TV2 A/S una società per azioni danese di radiodiffusione che è stata costituita il 1o gennaio 2003 per sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma TV2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»), costituita nel 1986. La TV2 A/S, così come il suo predecessore, la TV2, è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la Danmarks Radio (in prosieguo: la «DR»).
3.
La missione della TV2 A/S, esattamente come quella, in precedenza, della TV2, consiste nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali. La trasmissione può effettuarsi mediante impianti radiofonici, oppure via satellite o via cavo. Alcune norme in materia di obblighi di servizio pubblico della TV2 A/S e, in precedenza, della TV2, sono fissate dal ministro della Cultura danese.
4.
Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della società Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd (in prosieguo la «SBS»).
5.
La TV2 è stata costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della DR, doveva essere finanziata con il gettito del canone versato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla DR, la TV2 avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, dell’introito derivante dall’attività pubblicitaria.
6.
In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS Broadcasting SA/TV Danmark, il sistema di finanziamento della TV2 è stato esaminato dalla Commissione nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] (GU 2006, L 85, pag. 1, e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112; in prosieguo: la «decisione TV2 I»). Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava, inter alia, le risorse provenienti dal canone e i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2 (Fondo TV2 e Radiofonden),
7.
Al termine dell’esame delle misure in questione, la Commissione ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha inoltre deciso che i suddetti aiuti, concessi tra il 1995 e il 2002 dal Regno di Danimarca alla TV2, erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 84,45 milioni) che essa ha qualificato come «eccesso di compensazione». La Commissione ha quindi imposto al Regno di Danimarca di recuperare tale importo, unitamente agli interessi, dalla TV2 A/S che, nel frattempo, aveva sostituito la TV2.
8.
La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2 A/S (causa T‑309/04) e dal Regno di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2 A/S, ossia la Viasat (causa T‑329/04) e la SBS TV e SBS Danish Television SBS (causa T‑336/04).
9.
Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, in prosieguo: la «sentenza TV2 I, EU:T:2008:457), il Tribunale ha annullato la suddetta decisione. Nella sua sentenza il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente concluso che la missione di servizio pubblico conferita alla TV2 corrispondeva alla definizione dei servizi di interesse economico generale di radiodiffusione. Tuttavia, il Tribunale ha altresì constatato l’esistenza di varie illegittimità che inficiavano la decisione TV2 I e che ne hanno determinato, in definitiva, l’annullamento.
10.
Esaminando la questione se le misure previste dalla decisione TV2 I coinvolgessero risorse statali, il Tribunale ha stabilito, in particolare, che la Commissione non aveva motivato la sua decisione riguardo alla considerazione, de facto, come risorse statali, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996.
11.
In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la Commissione ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il Regno di Danimarca e la TV2 A/S e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi.
12.
La Commissione ha presentato il risultato del suo nuovo esame delle misure in questione nella decisione controversa.
13.
Tale decisione verte sulle misure adottate nei confronti della TV2 tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, nella sua analisi, la Commissione ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I.
14.
Nella decisione controversa, la Commissione ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a favore della TV2. In un primo tempo, essa ha confermato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituivano risorse statali e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa ha concluso che le misure in questione non rispondevano alla seconda e alla quarta condizione richieste dalla Corte nella sua sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Per contro, mentre nella decisione TV2 I aveva concluso che la somma di DKK 628,2 milioni (circa EUR 84,45 milioni) costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2 A/S.
15.
L’articolo 1 del dispositivo di tale decisione così recita: «Le misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di introiti provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».
II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2 A/S ha chiesto l’annullamento parziale della decisione controversa.
17.
In via principale, la TV2 A/S ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, nella parte in cui la Commissione ha concluso che le misure in questione costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
18.
In subordine, la TV2 A/S ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa, segnatamente a causa del fatto che la Commissione aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato.
19.
Con la sentenza impugnata, e in particolare ai punti 175, 176 e da 210 a 220, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per la suddetta ragione e ha respinto il ricorso quanto al resto.
III. Sull’impugnazione
20.
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione solleva un motivo unico con cui afferma, in sostanza, che nell’esaminare la questione se gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituissero un aiuto di Stato, il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando erroneamente la nozione di «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
21.
La Commissione è sostenuta dalla Viasat e dall’Autorità di vigilanza EFTA.
22.
La TV2 A/S e il Regno di Danimarca contestano l’argomento della Commissione e affermano, in sostanza, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto annullando la decisione controversa nella parte in cui qualificava le risorse in questione come «aiuti di Stato». La TV2 A/S e il Regno di Danimarca sostengono che, all’epoca, il controllo dello Stato danese su dette risorse era teorico, e quindi il ragionamento della Commissione si fonda su un’interpretazione erronea del diritto danese. A loro parere, confrontando la presente causa con la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto. Infine, il Regno di Danimarca ritiene che la distinzione operata dal Tribunale tra gli introiti pubblicitari di cui trattasi e le risorse derivanti dal canone audiovisivo trasferite dal fondo TV2 alla TV2 sia giustificata.
23.
Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta all’esito della fase scritta del procedimento e che, pertanto, non era necessaria un’udienza di discussione.
A. Introduzione
24.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione ( 4 ).
25.
La disposizione in parola enuncia quattro condizioni. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 5 ).
26.
L’impugnazione verte solo sulla prima condizione, ossia che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, determinati vantaggi possono essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, soltanto se, da un lato, sono concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, sono imputabili allo Stato ( 6 ).
27.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’imputabilità della misura, è pacifico nel caso di specie che le autorità pubbliche debbano essere ritenute coinvolte nell’adozione di tale misura ( 7 ).
28.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione che il vantaggio venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, essa non implica, come emerge da una costante giurisprudenza della Corte, che sia necessario dimostrare, comunque, che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 8 ).
29.
In effetti, la giurisprudenza della Corte include in tale nozione di «aiuti di Stato», oltre ai vantaggi concessi direttamente da uno Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l’aiuto ( 9 ). Difatti, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato ( 10 ).
30.
È tenendo presenti queste considerazioni che esaminerò se, giudicando che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel qualificare come «risorse statali», nella decisione controversa, gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2, tramite il fondo TV2, il Tribunale abbia correttamente interpretato tale nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
31.
Ciò premesso, è importante sottolineare sin d’ora che né la TV2 A/S né il governo danese contestano con argomentazioni in alcun modo suffragate la prima ( 11 ) e la seconda ( 12 ) giustificazione offerte dalla Commissione. Piuttosto, essi focalizzano il loro controricorso sulla terza giustificazione ( 13 ) da essa proposta, sostenendo che la TV2 Reklame e il Fondo TV2 si limitavano ad offrire un servizio di canali di trasmissione incaricati di trasferire alla TV2 le risorse degli inserzionisti, senza che vi fosse alcuna partecipazione delle autorità danesi alla decisione di ripartire in tal modo le suddette risorse.
32.
Orbene, da un lato emerge dalla giurisprudenza della Corte che la mancanza di potere discrezionale dell’amministrazione quanto all’uso delle risorse canalizzate attraverso organismi pubblici è priva di rilievo fintanto che la normativa in base alla quale il trasferimento è stato effettuato stabilisce in dettaglio il modo in cui le risorse debbono essere destinate (sentenza Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35, e ordinanza Elcogás, C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 33).
33.
Dall’altro lato, e più in generale, occorre a mio parere respingere comunque l’argomento della TV2 A/S e del regno di Danimarca in quanto irricevibile nell’ambito di un’impugnazione, poiché esso si riferisce essenzialmente ai fatti della causa e all’interpretazione del diritto danese ( 14 ) o ancora in quanto esso comporta due motivi nuovi – come quello secondo cui «la realtà economica del regime è determinante» – che non sono stati mai proposti dinanzi al Tribunale.
B. Il fatto che la TV2 Reklame fosse una società pubblica detenuta dallo Stato avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che le risorse in questione costituivano «risorse statali»?
34.
La Commissione sostiene che non ammettendo, ai punti 210 e 211 della sentenza impugnata, che le risorse della TV2 Reklame costituivano risorse statali, mentre quest’ultima è una società pubblica il cui azionista unico è lo Stato danese ed era quindi totalmente sotto il controllo e a disposizione dello stesso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed ha pertanto dato un’interpretazione eccessivamente restrittiva della giurisprudenza relativa alla nozione di «risorse statali» delle imprese pubbliche.
35.
Come emerge dalla giurisprudenza che ho appena citato, il livello di intervento e di controllo delle autorità pubbliche è al centro della questione se le risorse di cui trattasi siano risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
36.
Ricordo che, nella sentenza del 16 maggio 2002, Commissione/Francia, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37), la Corte ha dichiarato «come dalla giurisprudenza della Corte già risulti che [l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE] comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali» ( 15 ).
37.
La Corte ha poi affermato, al punto 38 della stessa sentenza, che «la Commissione, ritenendo nell’ambito della decisione controversa che le risorse di imprese pubbliche, quali quelle del Crédit Lyonnais e delle controllate di quest’ultimo, ricadessero sotto il controllo dello Stato e fossero dunque a disposizione di quest’ultimo, non ha dato un’interpretazione erronea della nozione di “risorse statali” di cui all’[articolo 107, paragrafo 1, TFUE]. Infatti, lo Stato è perfettamente in grado, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, di orientare l’utilizzazione delle risorse di queste ultime per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese» (v., altresì, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 66).
38.
Faccio riferimento anche al punto 25 della sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851), secondo il quale «fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali» ( 16 ).
39.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che lo Stato (il Regno di Danimarca) era l’unico azionista della società per azioni TV2 Reklame, dato che il capitale sociale era sottoscritto dallo Stato e il ministro della Cultura doveva approvare gli statuti della società e le loro modifiche. La TV2 Reklame era quindi totalmente sotto il controllo dello Stato ( 17 ).
40.
Il fatto che, come indicato dalla giurisprudenza della Corte testè citata, le risorse di una società pubblica interamente posseduta e controllata dallo Stato siano risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, mi sembra una ragione sufficiente per proporre l’annullamento della sentenza impugnata. Per completezza, analizzerò altre ragioni che mi porteranno alla stessa conclusione.
C. L’origine dei fondi non è determinante
41.
Nella sentenza impugnata (punti 202 e 203), il Tribunale ha richiamato la propria sentenza del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione, T‑358/94, EU:T:1996:194. In tale causa, una controllata di un ente pubblico speciale francese, istituito per legge (la Caisse des dépôts et consignations-participations, in prosieguo: la «CDC-P») aveva acquisito la quasi totalità del capitale della Air France, e si poneva la questione di stabilire se le risorse utilizzate al fine di tale acquisizione potessero essere qualificate come risorse statali, in quanto si trattava di fondi di provenienza privata, che l’ente pubblico si limitava a gestire, e coloro che depositavano tali fondi potevano chiederne in qualsiasi momento la restituzione.
42.
Mentre, secondo le autorità francesi, la CDC-P era un istituto indipendente dal governo, il Tribunale nella sentenza impugnata ha ricordato che nella sentenza del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione (T‑358/94, EU:T:1996:194) esso aveva dichiarato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprendeva tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico poteva, essendo tali strumenti sotto il suo controllo, realmente usare per sostenere imprese, senza che abbia rilevanza il fatto che tali strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio del suddetto settore.
43.
Ai punti da 205 a 207 della sentenza impugnata il Tribunale ha poi osservato che tale regola era stata successivamente avallata nella sentenza della Corte del 16 maggio 2000, Ladbroke Racing/Commissione (C‑83/98 P, EU:C:2000:248).
44.
Al punto 208 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi sorprendentemente dedotto dalla giurisprudenza citata al punto 201 della stessa sentenza ( 18 ), in combinato disposto con le sentenze del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione (T‑358/94, EU:T:1996:194), e Ladbroke Racing/Commissione (C‑83/98 P, EU:C:2000:248), che risorse provenienti da terzi potevano costituire risorse statali, a condizione o che fossero state messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari (come nel caso di coloro che depositavano i fondi presso CDC‑P, nella detta sentenza Air France/Commissione), o fossero state oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari (come le vincite non reclamate dagli scommettitori, nella causa che ha dato origine alle menzionata sentenza Ladbroke Racing/Commissione), prima di concludere, ai punti 211 e 212 della sentenza impugnata, che gli introiti pubblicitari di cui al caso di specie provenivano da inserzionisti che avevano acquistato spazi pubblicitari sulla TV2 e che, di conseguenza, tali risorse non potevano considerarsi come soggette al controllo dello Stato danese, in quanto non si trattava di risorse messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari né di risorse oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e di cui lo Stato aveva di fatto assunto la gestione.
45.
Non condivido questo ragionamento per due ordini di motivi.
1. L’origine delle risorse in generale
46.
Contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, l’origine di una particolare risorsa e la sua natura inizialmente privata (nel caso di specie, il denaro versato da imprese intenzionate a fare pubblicità sulla TV2) sono prive d’importanza quando si tratti di esaminare la questione giuridica di stabilire se fondi che sono passati di mano e si trovano in possesso e sotto il controllo di un organismo interamente posseduto dallo Stato siano o meno risorse «statali».
47.
Il Tribunale pertanto è incorso in un errore di diritto (in particolare ai punti 208, 211 e 212 della sentenza impugnata) attribuendo rilievo ad elementi diversi dalle risorse stesse (e, più in particolare, alla loro origine).
48.
Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «ricomprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali ( 19 )».
49.
Il fatto che non sia rilevante che si tratti di risorse derivanti dall’attività dell’impresa o di risorse trasferite dallo Stato, a patto che esse rientrino sotto il controllo dello Stato e siano a sua disposizione (sentenza del 16 maggio 2002, Commissione/Francia, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 38) è perfettamente illustrato dal punto 33 della sentenza dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione (C‑328/99 e C‑399/00, EU:C:2003:252), che così recita: «le risorse finanziarie di una società di diritto privato quale la Friulia, all’87% di proprietà di un ente locale come la Regione Friuli-Venezia Giulia e che opera sotto il controllo di quest’ultima, possono essere considerate risorse statali ai sensi dell’[articolo 107, paragrafo 1, TFUE] (…). Il fatto che la Friulia sia intervenuta con fondi propri è irrilevante al riguardo. Infatti, perché questi ultimi siano definiti risorse statali è sufficiente, come risulta nel caso di specie, che essi restino costantemente sotto controllo pubblico, e quindi a disposizione delle autorità pubbliche competenti» (v. anche sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C‑303/88, EU:C:1991:136, punti da 11 a 14).
50.
Citerò ancora la sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413). Al punto 70 la Corte rileva che «[è] poco rilevante che tale società designata sia al tempo stesso il centralizzatore della tassa percepita, il gestore dei fondi raccolti e il beneficiario di una parte di tali fondi. Infatti, i meccanismi previsti dalla legge e, più particolarmente, i conteggi certificati da un contabile permettono di distinguere tali diversi ruoli e di controllare l’utilizzazione dei fondi. Ne deriva che, finché tale società designata non si è attribuita l’importo di NLG [fiorini olandesi] 400 milioni [EUR 181512086,40], momento a partire dal quale essa ne ha la libera disposizione, tale importo resta sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, il che è sufficiente perché esso sia qualificato risorsa statale» (il corsivo è mio).
51.
Già nel 1993, l’avvocato generale Darmon ( 20 ) ipotizzava che «una norma statale obblighi soggetti privati – consumatori, lavoratori, società commerciali o qualsiasi altra categoria di persone private – a versare delle somme ad una determinata impresa o ad un determinato settore industriale». A suo modo di vedere, «la ratio legis dell’[articolo 107], consistente nel preservare una parità di condizioni di concorrenza tra gli operatori economici tra loro in competizione, imporrebbe di considerare come aiuto una misura di questo tipo. Il carattere “statale” sottinteso nell’[articolo 107], [paragrafo] 1, è riferito più all’autorità alla quale è riconducibile la misura – lo Stato e le sue emanazioni – che turba in tal modo le condizioni normali del mercato, che non all’ente o alla persona che finanzia l’aiuto. Le entrate tributarie dello Stato sono fornite da persone private, per mezzo di tributi diretti o indiretti, e, in definitiva, qualunque sia la natura e il numero degli enti intermediari, il finanziamento dell’aiuto grava in ogni caso, in modo più o meno ampio, sui singoli e sugli operatori economici. A mio giudizio, e conformemente a quanto avete affermato nella sentenza [del 22 marzo 1977] Steinike e Weinlig [78/76, EU:C:1977:52], “[s]ono (…) sostanzialmente gli effetti dell’aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione”. (…) L’origine dei fondi non ha quindi particolare rilevanza. (…) Allorché un’impresa viene avvantaggiata per via di una deroga risultante da un preciso comportamento dello Stato, indipendentemente dall’origine del finanziamento, tale circostanza esplica ripercussioni sulla concorrenza, con la conseguenza che gli [articoli 107 e 108 TFUE] debbono trovare applicazione».
52.
Concordo altresì su quanto rileva la Commissione nella sua comunicazione sulla nozione di «aiuto di Stato» ( 21 ), ossia che «[l]’origine delle risorse non è rilevante purché, prima di essere trasferite, direttamente o indirettamente, ai beneficiari, esse siano sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali [ ( 22 )], anche se le risorse non diventano proprietà della pubblica autorità [ ( 23 )]. (…) [S]i verifica (…) un trasferimento di risorse statali se i contributi versati da soggetti privati passano per un ente pubblico o privato incaricato di farli confluire ai beneficiari. [C]iò avviene nel caso in cui un ente privato sia incaricato per legge di riscuotere i contributi per conto dello Stato e di convogliarli ai beneficiari, ma non gli è permesso di utilizzare tali entrate per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. In tal caso, le somme in questione rimangono sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, un motivo sufficiente per essere considerate risorse statali [sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord, C‑206/06, EU:C:2008:413, punti da 69 a 75]. Poiché tale principio si applica sia agli enti pubblici che agli enti privati incaricati di riscuotere le imposte e di gestire i pagamenti, la modifica dello stato giuridico dell’intermediario da soggetto pubblico a soggetto privato è irrilevante ai fini del criterio delle risorse statali se il soggetto continua ad essere sottoposto al pieno controllo dello Stato [ ( 24 )]».
53.
Una situazione del tutto diversa si presentava nella causa che ha dato origine alla sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448, punto 37, in cui la Corte ha dichiarato che «[d]agli atti di causa emerge (…) che l’iniziativa di organizzare e perseguire la campagna pubblicitaria in esame proviene dalla [Nederlandse Unie van Opticiëns], un’associazione privata di ottici, e non dallo HBA [(Hoofdbedrijfschap Ambachten), un’organizzazione di categoria di diritto pubblico]. [L]o HBA è stato un mero strumento per la riscossione e la destinazione delle risorse raccolte ai fini del conseguimento di un obiettivo puramente commerciale, previamente fissato dal settore interessato e che non si collocava minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità olandesi» (il corsivo è mio).
54.
Per fare un altro esempio dello stesso tipo, richiamo la decisione della Commissione «Servizi bancari universali» ( 25 ). Al punto 23 di tale decisione, la Commissione precisa quanto segue: «i contributi che saranno pagati dalle banche (ossia da imprese private) alla banca POCA come prova della loro responsabilità sociale, sono volontari. In pratica, non tutte le banche contribuiscono. I fondi raccolti passano semplicemente tra le mani dello Stato, il quale non ha potere discrezionale riguardo alla loro attribuzione (vale a dire che questi contributi non sono controllati dallo Stato). I contributi sono integralmente trasferiti alla banca POCA. Pertanto, essi non costituiscono risorse statali (anche se passano per lo Stato prima di essere versate al beneficiario finale) e non sono un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE («The contributions which will be paid by the banks [i.e. by private undertakings] to the POCA bank as evidence of their social responsibility are voluntary. In practice, not all banks are contributing. The funds collected pass simply through the hands of the State who has no discretion for their allocation [i.e. those contributions are not controlled by the State]. They are transferred integrally to the POCA bank. They therefore do not constitute State resources [even if they pass through the hands of the State en route to the ultimate beneficiary] and are not an aid under [Article 107(1) TFEU]») (il corsivo è mio).
2. Il criterio dell’origine particolare delle risorse
55.
Al punto 208 della sentenza impugnata il Tribunale tenta erroneamente di dedurre dalle due sentenze della Corte l’idea che una o l’altra delle due condizioni «nuove» e supplementari (v. paragrafo 44 delle presenti conclusioni) debbano essere soddisfatte affinché risorse provenienti da terzi siano considerate come risorse statali.
56.
Ritengo, al pari della Commissione, che la giurisprudenza sopra citata non contenga alcun elemento probatorio che porti a concludere che le risorse di imprese pubbliche dovrebbero essere considerate come risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE soltanto se si tratti di risorse messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari ovvero di risorse oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e di cui lo Stato ha di fatto assunto la gestione.
57.
In ogni caso, questo non emerge affatto dalla giurisprudenza rilevante nella presente causa, ossia la sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punti 37 e 38), peraltro successiva alle due pronunce su cui tenta di fondarsi la sentenza impugnata.
58.
Per di più, come rilevato dall’Autorità di vigilanza EFTA, mentre la seconda condizione suggerita dal Tribunale (quella delle risorse oggetto di rinuncia) non ha manifestamente alcuna relazione con le circostanze del caso di specie, la prima (la messa a disposizione volontaria) contrasta con la giurisprudenza più recente del Tribunale.
59.
Infatti, nella sentenza del 27 settembre 2012, Francia/Commissione (T‑139/09, EU:T:2012:496), che non è stata impugnata, il Tribunale (sesta sezione) ha dichiarato (ai punti 63 e 64) che il solo fatto che un regime di sovvenzioni sia finanziato in parte da contributi volontari di origine privata non è sufficiente per negare l’esistenza di risorse statali, poiché il criterio rilevante non è l’origine delle risorse, ma il grado di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure di cui trattasi e delle loro modalità di finanziamento, e ciò anche quando i contributi non abbiano carattere obbligatorio.
D. Il controllo delle autorità pubbliche è determinante
60.
Dalle considerazioni che precedono emerge che, per poter essere qualificate come «risorse statali» è sufficiente che le risorse interessate «restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti» (v. il paragrafo 48 delle presenti conclusioni).
61.
A questo proposito, ritengo che ai punti 212, 214 e 215 della sentenza impugnata il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dando un’interpretazione eccessivamente restrittiva alla nozione di «controllo» nel valutare se lo Stato danese esercitasse, tramite il Fondo TV2, un controllo sulle risorse trasferite dalla TV2 Reklame alla TV2.
62.
Il Tribunale, infatti, ha posto l’accento unicamente sulle possibilità di intervento statale riguardo agli introiti pubblicitari nell’ambito del trasferimento di risorse dal Fondo TV2 alla TV2 e non ha tenuto conto dell’influenza esercitata dallo Stato nel trasferimento degli utili della TV2 Reklame al Fondo TV2 (v. anche i considerando 80 e 81 della decisione controversa).
63.
Gli argomenti dedotti dal Tribunale ai punti da 214 a 217 della sentenza impugnata sembrano, infatti, presupporre che il ministro della Cultura abbia, nel caso di specie, il potere di destinare le risorse della TV2 Reklame che avrà ordinato di trattenere ad un fine diverso dal trasferimento al Fondo TV2 affinché le stesse possano essere considerate come risorse statali, mentre il loro versamento al Fondo TV2 senza obbligo per quest’ultimo di trasferirle alla TV2 non ha l’effetto di poterle qualificare come «risorse statali».
64.
Orbene, come rileva giustamente la Commissione, lo stesso Tribunale specifica nella sentenza impugnata (punto 182) che dall’articolo 29, paragrafo 2, della legge del 1994 deriva che il Fondo TV2 era alimentato dai profitti della pubblicità su TV2. Dal medesimo articolo risulta altresì che era il ministro della Cultura a fissare la quota dei profitti della TV2 Reklame da versare al Fondo TV2 ( 26 ). Come spiegato dal Tribunale al punto 181 della sentenza impugnata, e come indicato dal considerando 81 della decisione controversa, la quota dei profitti cumulati della TV2 Reklame non trasferita al Fondo TV2 poteva essere utilizzata dal ministro della Cultura – previa approvazione della commissione finanze del Folketing (Parlamento danese) – per il rimborso di una garanzia statale concessa precedentemente o per scopi culturali (v. articolo 33 della legge del 1994 ( 27 )).
65.
Pertanto, lo Stato disponeva di tutti i diritti e di un controllo totale sui profitti della TV2 Reklame e derivava direttamente dalla legislazione che tali risorse potevano servire a fini diversi dal loro versamento al Fondo TV2.
66.
Poiché il ministro della Cultura poteva decidere che le risorse fossero destinate a uno scopo diverso dal trasferimento al Fondo TV2, si deve concludere che lo Stato controllava le suddette risorse, a prescindere dal modo in cui il ministro della Cultura abbia, di fatto, deciso di utilizzare le stesse risorse nel corso di un determinato anno.
67.
Inoltre, soltanto il ministro della Cultura poteva decidere l’importo da versare, per un anno determinato, dal Fondo TV2 alla TV2, dato che il trasferimento di risorse dal Fondo TV2 alla TV2 poteva essere effettuato solo conformemente al quadro di bilancio della TV2, stabilito dal ministro della Cultura ( 28 ).
68.
Concordo pertanto con la Commissione sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, da un lato, perché non ha tenuto conto, nel valutare la presenza o meno di risorse statali ( 29 ), del fatto che lo Stato disponeva di tutti i diritti e di un controllo totale sulle risorse della TV2 Reklame e poteva decidere se tali risorse dovessero essere trasferite al Fondo TV2 o essere utilizzate per altri scopi, per esempio culturali e, dall’altro lato, perché non ha preso in considerazione il fatto che lo Stato controllava totalmente le risorse del Fondo TV2 e poteva pertanto decidere unilateralmente il momento in cui queste risorse dovevano essere versate alla TV2 nonché l’ammontare di tale versamento.
E. Il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160)
69.
Per giustificare il suo argomento relativo all’insufficienza del controllo pubblico esercitato dalle autorità danesi affinché le risorse di cui trattasi possano essere qualificate come «risorse statali», il Tribunale ha paragonato la causa in parola a quella che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).
70.
Ricordo che si ha una «risorsa statale», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando risorse di origine privata transitano attraverso un fondo sotto controllo pubblico.
71.
La Corte ha infatti dichiarato che il finanziamento di un obbligo di acquisto di energia elettrica tramite un’imposta gravante sugli acquirenti di energia elettrica e versata tramite un fondo posto sotto controllo statale costituiva un intervento per mezzo di risorse statali ( 30 ).
72.
Parimenti, la Corte ha qualificato come «aiuto di Stato» l’obbligo di acquisto dell’elettricità prodotta dall’energia eolica finanziata dai contributi a carico del servizio pubblico dell’elettricità. Il criterio della risorsa statale era soddisfatto in virtù del controllo pubblico sul fondo alimentato dal Contributo al servizio pubblico dell’elettricità (CSPE) e gestito dalla Cassa depositi e prestiti ( 31 ).
73.
Tuttavia, come rilevato da Fromont e Cartier‑Bresson, «la Corte non si ferma allo status dell’organismo attraverso il quale passano le risorse. Essa verifica caso per caso l’esistenza di un controllo pubblico sull’uso delle risorse. Nella sentenza [del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448, punto 41], relativa al finanziamento di una campagna pubblicitaria a favore degli ottici, le risorse che finanziavano detta pubblicità venivano reperite presso imprese private da un’organizzazione di categoria di diritto pubblico. La Corte ha escluso il criterio delle risorse statali, perché tale organizzazione «non [aveva] mai avuto il potere di disporre liberamente» dei contributi, i quali erano “obbligatoriamente destinat[i] al finanziamento [della] campagna [pubblicitaria]”. Allo stesso modo, il Conseil d’État [francese] ha respinto la qualificazione di aiuto di Stato per una decisione che, in applicazione (…) del Code rural et de la pêche maritime [codice dell’agricoltura e della pesca marittima], estendeva un accordo istitutivo di contributi nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale agricola. Esso si è basato sul fatto che le azioni finanziate dai suddetti contributi venivano compiute autonomamente dall’organizzazione interprofessionale che li riscuoteva, senza che il prodotto dei contributi fosse mai messo a disposizione delle autorità pubbliche (CE, 7 maggio 2008, Coopérative Cooperl Hunaudaye: Rec. CE 2008, tables, pagg. 605-640. – E. Glaser, Les cotisations volontaires obligatoires perçues par les organisations interprofessionnelles: Dr. adm. 2008, comm. 160). Per gli stessi motivi, la Corte di giustizia ha dichiarato che una decisione di estensione, presa relativamente ad un accordo concluso in seno all’organizzazione professionale del tacchino non rispondeva al criterio delle risorse statali [sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348]» (il corsivo è mio) ( 32 ).
74.
Nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Corte ha del pari escluso la qualificazione di «aiuti di Stato», perché i vantaggi consentiti ai produttori di energia elettrica verde erano finanziati esclusivamente da imprese private di fornitura di energia elettrica, tramite fondi di cui lo Stato non aveva mai il controllo e che, di conseguenza, «non escono mai dalla sfera privata» (v. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa PreussenElektra, C‑379/98,EU:C:2000:585, paragrafo 166). Sulla stessa linea, la sentenza del 5 marzo 2009, UTECA (C‑222/07, EU:C:2009:124, anch’essa citata dal Tribunale nella sentenza impugnata), verteva, come nella causa che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), su una situazione in cui le risorse in questione non erano mai uscite dalla sfera privata.
75.
Come scritto giustamente dalla signora Bacon ( 33 ), il principio PreussenElektra è applicabile unicamente allorché il costo della sovvenzione grava interamente sugli operatori privati soggetti all’obbligo di acquisto, senza alcun contributo da parte di un prelievo regolamentato («[t]he PreussenElektra principle will [...] only apply where the cost of the subsidy is borne entirely by the private operators subject to the purchase obligation, without any contribution via a regulated levy»).
76.
Come emerge anche dalle sentenze del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, EU:C:2004:448) e del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348, punti 32 e 36), sembra che la ratio decidendi fosse il fatto che gli importi raccolti mediante riscossione non venivano messi a disposizione dello Stato, ma erano riservati a chi li aveva versati («the proceeds from the levy were not available to the State, but were ringfenced for the direct benefit of those who paid it») ( 34 ).
77.
Secondo la sentenza impugnata, la presente causa sarebbe analoga alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).
78.
Dopo aver dichiarato, al punto 209 della sentenza, che non si può ritenere che le risorse siano sotto il controllo pubblico e costituiscano quindi risorse statali per il semplice fatto che, con una misura legislativa, lo Stato prescriva a terzi un utilizzo particolare delle proprie risorse, il Tribunale al punto 213, ha confrontato i fatti del caso di specie a quelli della causa che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), ed ha sostenuto che l’analogia tra le due cause risiedeva nel fatto che, «in quest’ultima causa, lo Stato aveva fissato prezzi minimi per l’acquisto dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, mentre, nella fattispecie qui in esame, le autorità danesi avevano la facoltà di fissare, in sostanza, un importo massimo che la TV2 Reklame doveva versare alla TV2 affinché quest’ultima mettesse a disposizione tempi di trasmissione per la pubblicità a favore dei clienti della prima».
79.
Io ritengo, al contrario ( 35 ), che le due cause siano nettamente diverse tanto in fatto quanto in diritto.
80.
Da un lato, la causa in esame riguarda trasferimenti di risorse da un’impresa pubblica a seguito di una decisione presa ogni anno dal ministro della Cultura, mentre nella causa che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), si trattava di una disposizione normativa generale relativa a trasferimenti imposti a talune imprese a favore di un’altra categoria di operatori (essenzialmente privati).
81.
Dall’altro lato, come rileva la Commissione, nella causa all’origine della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la società in questione (la PreussenElektra) non era stata incaricata di gestire una misura di aiuto, in quanto non si trattava di un sistema di compensazione mediante il quale le società su cui gravavano i costi aggiuntivi ricevevano una compensazione a questo titolo.
82.
La soluzione seguita nella suddetta sentenza non può quindi applicarsi in una situazione in cui lo Stato ha creato un ente giuridico distinto, come la TV2 Reklame, incaricandolo di gestire una misura di aiuto ( 36 ).
83.
I fatti del caso in esame sono invece molto simili a quelli della causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413).
84.
Una società pubblica (la SEP) era stata incaricata della riscossione di somme derivanti da un supplemento di prezzo che lo Stato olandese aveva imposto per legge agli acquirenti di energia elettrica allo scopo di neutralizzare i costi non conformi al mercato. In pratica, tale supplemento veniva pagato al gestore della rete che, ogni anno, doveva cedere il gettito da esso derivante alla SEP. Quest’ultima conservava poi NLG 400 milioni (EUR 181512086,40) per coprire i costi non conformi al mercato relativi al 2000 e cedeva l’eccedenza al ministro.
85.
In tale causa la Corte ha dichiarato, anzitutto, che era poco rilevante che la società designata (la SEP) fosse al tempo stesso il centralizzatore della tassa percepita, il gestore dei fondi raccolti e il beneficiario di una parte di tali fondi, perché era possibile distinguere i diversi ruoli della SEP e controllare l’utilizzazione dei fondi, con la conseguenza, secondo la Corte (punto 70 della sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413), che «finché tale società designata non si è attribuita l’importo di NLG 400 milioni [EUR 18512086,40], momento a partire dal quale essa ne ha la libera disposizione, tale importo resta sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, il che è sufficiente perché esso sia qualificato risorsa statale (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione [detta Stardust Maritime], [EU:C:2002:294], punto 37)».
86.
La Corte ha poi precisato che la misura in esame nella suddetta causa era diversa da quella di cui alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), «in cui la Corte ha dichiarato al punto 59 che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. In quest’ultimo caso le imprese non erano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie» (sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74).
87.
Come nella causa all’origine della sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413), la TV2 Reklame è un organismo pubblico autonomo istituito per la raccolta di risorse tramite la vendita di spazi pubblicitari sulla TV2 e per la gestione di tali risorse.
88.
Del pari, ai sensi del punto 32 dell’ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás (C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314), «contrariamente alla causa principale, nella causa che ha dato origine alla sentenza [del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160)], in primo luogo, le imprese private erano vincolate unicamente ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie [(v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74)]. In secondo luogo, i fondi in discussione non potevano essere considerati una risorsa statale poiché in nessun momento erano sotto controllo pubblico e non esisteva alcun meccanismo, posto in essere e disciplinato dallo Stato membro, di compensazione dei costi supplementari gravanti su imprese private, con il quale lo Stato garantiva a tali imprese la copertura dei suddetti costi supplementari [(v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 36)]».
89.
Lo stesso ragionamento, del resto, si applica nei confronti del Fondo TV2, poiché si tratta di un organismo pubblico e il ministro poteva, inoltre, disporre delle risorse del fondo.
90.
Così come nelle sentenze citate nella nota 36 supra, il legislatore ha istituito un regime in forza del quale la società pubblica (nel nostro caso, la TV2 Reklame) beneficia di una compensazione per l’aiuto che essa gestisce, nella fattispecie sotto forma del diritto di vendere gli spazi pubblicitari della TV2.
91.
A ciò si aggiunge il fatto che la TV2 Reklame non era soggetta ad un obbligo di acquisto dalla TV2 tramite le proprie risorse finanziarie, contrariamente a quanto avveniva nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). Dalla normativa danese deriva invece che la TV2 doveva mettere degli spazi pubblicitari a disposizione della TV2 Reklame e che la TV2 Reklame non era quindi tenuta ad acquistare questi spazi pubblicitari dalla TV2 ad un prezzo prestabilito, come accadeva nella suddetta sentenza.
92.
Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che la presente causa era analoga a quella che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), interpretazione errata che ha avuto un ruolo fondamentale nella motivazione data dal Tribunale per annullare la decisione controversa.
F. Mancanza di differenza quanto all’origine delle risorse derivate dai canoni e dagli introiti pubblicitari
93.
Concordo con la Commissione sul fatto che la distinzione operata dal Tribunale tra l’origine degli introiti pubblicitari trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2 tramite il Fondo TV2 e quella delle risorse derivanti dal canone audiovisivo versate dal Fondo TV2 alla TV2 non è né logica né giustificata nel caso di specie.
94.
È, infatti, difficile capire sotto quale profilo risorse derivanti dal pagamento imposto per legge agli utenti privati per accedere alle emittenti televisive del servizio pubblico siano diverse dal pagamento effettuato da inserzionisti privati per ottenere spazi pubblicitari su questi media. In entrambi i casi si tratta di risorse provenienti da terzi versate a un’impresa pubblica, che si tratti della DR o della TV2 Reklame, in cambio di una controprestazione.
95.
Gli errori di diritto che ho individuato rivelano le ragioni per cui il Tribunale è giunto alla conclusione che questi due tipi di risorse dovevano essere trattati in modo diverso, anche se versavano, quanto alla loro origine, nella medesima situazione.
G. Confusione delle nozioni di «risorse statali» e di «vantaggio»
96.
Infine, concordo con la Commissione che emerge, in particolare dal punto 211 della sentenza impugnata, che il Tribunale sembra confondere le nozioni di «risorse statali» e di «vantaggio» (v., al riguardo, i punti da 175 a 220 della sentenza impugnata).
97.
Orbene, sapere se il trasferimento delle risorse di cui è causa costituisca un vantaggio è privo di rilevanza per capire se tali risorse dovessero essere considerate come «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La questione potrebbe riguardare soltanto una delle quattro condizioni necessarie per l’accertamento di un aiuto di Stato, ai sensi del suddetto articolo, vale a dire che la misura di cui trattasi sia selettiva, ossia che favorisca «talune imprese o talune produzioni».
IV. Sulle spese
98.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e la Viasat ne hanno fatto domanda e la TV2 A/S è rimasta soccombente nei motivi proposti, quest’ultima deve essere condannata alle spese. In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Danimarca, in quanto parte interveniente dinanzi al Tribunale, sopporta le proprie spese. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, l’Autorità di vigilanza EFTA sopporta le proprie spese di intervento nelle controversie. Di conseguenza, l’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.
V. Conclusione
99.
Per tali motivi, propongo alla Corte di statuire come segue:
–
annullare la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione, nei limiti in cui esso ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, per il solo motivo che la Commissione ha considerato in tale decisione che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/Danmark attraverso il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato;
–
respingere nel merito il terzo capo delle conclusioni formulate in subordine dalla ricorrente in primo grado;
–
condannare la ricorrente in primo grado alle spese della Commissione europea e della Viasat Broadcasting UK Ltd; e
–
decidere che il Regno di Danimarca e l’Autorità di vigilanza EFTA sopportino le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Sentenza del 24 settembre 2015, T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684.
( 3 ) Decisione del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011, L 340, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
( 4 ) V. sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata.
( 5 ) V. sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 15 nonché giurisprudenza ivi citata.
( 6 ) V. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 24; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 16, nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 21.
( 7 ) V. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 52; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 17, nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 22.
( 8 ) V., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 36; del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 34, e del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 19.
( 9 ) V. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 58; del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 26, nonché del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 20.
( 10 ) Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 23. V. altresì la giurisprudenza particolarmente rilevante nel caso di specie, che esaminerò in dettaglio ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni.
( 11 ) Ossia che la circostanza che la TV2 Reklame fosse una società pubblica detenuta dallo Stato avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che le risorse de quibus costituivano «risorse di Stato».
( 12 ) Ossia che la TV2 Reklame e il fondo Fonds TV2 A/S sono stati incaricati dalle autorità danesi di gestire il flusso di introiti pubblicitari dell’acquirente di spazi pubblicitari verso la TV2 A/S e, pertanto, di gestire un regime di aiuti.
( 13 ) Vale a dire che le autorità danesi disponevano di un potere discrezionale per stabilire se e in quale misura trasferire gli introiti pubblicitari alla TV2.
( 14 ) Sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punti 78 e 79 nonché giurisprudenza ivi citata. Infatti, ai punti da 181 a 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la normativa danese così come era stata esposta nella decisione controversa, senza rimettere in discussione questa constatazione dei fatti, limitandosi a trarre conseguenze in diritto (a mio parere errate) derivanti dalle circostanze constatate dalla Commissione nella suddetta decisione.
( 15 ) La Corte si riferisce alla sentenza del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C‑83/98 P, EU:C:2000:248, punto 50. Infatti, «lottery proceeds (even if the operation is run by a private company), part of which are allocated by law to a fund, amount to “State resources”» [le lotterie (anche se l’operazione viene eseguita da una società provata) che in parte sono assegnate a un fondo per legge, costituiscono “risorse statali”». V.N. Pesaresi, K. Van de Casteele, L. Flynn, e C. Siaterli, (éd.), EU Competition Law, Volume IV, State Aid, Book One, Claeys & Casteels, 2016, pag. 213. V. le decisioni della Commissione del 9 aprile 2002, Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 [CE] (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (cause N 560/01 e NN 17/02, Brighton West Pier) (GU 2002, C 239, pag. 2) e del 27 maggio 2003, Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 [CE] (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (causa NN 11/02, UK National Heritage Memorial Fund) (GU 2003, C 187, pag. 9).
( 16 ) V., altresì, sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35. V.F. Latullaie, L’obligation d’achat d’électricité éolienne, une aide d’État?, Dr. env., luglio-agosto 2012, n. 23, p. 242, E. Durand, L’affaire Vent de Colère: une légère brise avant la tempête, JCP A, 2013, n. 48, p. 2345, e A. Ronzano, Notion d’intervention ou de ressources d’État, RDLC, 3-2013, n. 53647.
( 17 ) V. i considerando 80, 89 e 90 della decisione controversa. L’articolo 31, paragrafo 1, della Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge danese codificata n. 578, relativa al servizio della radiodiffusione) del 24 giugno 1994 (in prosieguo: la «legge del 1994»), (allegato A.4 all’impugnazione, pag. 99, così recita: «Il ministro della cultura crea una società per azioni con il compito di vendere gli spazi pubblicitari della TV2 (TV2 Reklame A/S). Il capitale della società è sottoscritto dallo Stato. Il ministro approva gli statuti della società e le loro modifiche».
( 18 ) Sentenze del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 gennaio 2013, Aiscat/Commissione, T‑182/10, EU:T:2013:9, punto 104.
( 19 ) Sentenza del 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione, T‑384/08, non pubblicata, EU:T:2011:650, punto 87 nonché giurisprudenza ivi citata.
( 20 ) V. le sue conclusioni nella causa Sloman Neptun (C‑72/91 e 73/91, EU:C:1992:130, paragrafi 40 e 41, v., altresì, paragrafi da 12 a 46). V. anche le sue conclusioni nella causa Kirsammer-Hack (C‑189/91, EU:C:1992:458, paragrafi da 18 a 27), anche se, all’epoca, la Corte ha respinto questa interpretazione e ha adottato l’approccio più restrittivo.
( 21 ) Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2016, C 262, pag. 13 e ss.).
( 22 ) Sentenze del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C‑83/98 P, EU:C:2000:248, punto 50, e del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord, C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 70.
( 23 ) La Commissione, citando la sentenza del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione, T‑358/94, EU:T:1996:194, punti da 65 a 67, afferma che la stessa è relativa «agli aiuti concessi dalla Caisse des Dépôts et Consignations finanziata con depositi volontari di privati cittadini che potevano essere ritirati in qualsiasi momento. Ciò non ha inciso sulla conclusione che tali fondi erano risorse statali, in quanto la Caisse poteva utilizzarli dal saldo dei depositi e prelievi come se fossero permanentemente a sua disposizione». V., altresì sentenza del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione, C‑83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, punto 50.
( 24 ) V. Decisione 2011/528/UE della Commissione, dell’8 marzo 2011, relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) – aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde (GU 2011, L 235, pag. 42), considerando 76, confermata dalla sentenza dell’11 dicembre 2014, T‑251/11, Austria/Commissione, EU:T:2014:1060 (quest’ultima sentenza non è stata impugnata).
( 25 ) Decisione N 514/01 del 13 febbraio 2002, Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (Modernizzazione del sistema di pagamento dei contributi e accesso ai servizi bancari universali attraverso la rete di uffici postali (GU 2003, C 186, pag. 17, punto 23).
( 26 ) Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, la quota spettante alla TV2 del canone dovuto dai possessori di apparecchi radiotelevisivi alimenta un fondo speciale, denominato Fondo TV2, gestito dalla direzione centrale.
( 27 ) V. anche considerando 81 e 84 della decisione controversa. Ai sensi dell’articolo 33 della legge del 1994 (allegato A.4, pag. 99), «[l]a quota del profitto cumulato della TV2 Reklame non trasferita al Fondo TV2 può essere utilizzata dal ministro della Cultura, previa approvazione della commissione delle finanze del Folketing, per il rimborso di una garanzia statale concessa precedentemente o per scopi culturali».
( 28 ) L’articolo 30 della legge del 1994 (allegato A.4 all’impugnazione, pagg. 98 e 99) prevede, ai paragrafi da 1 a 3, che «[t]utte le attività della TV2 sono finanziate tramite le somme distribuite dal fondo TV2, conformemente al quadro di bilancio fissato dal ministro della cultura, e dagli introiti derivati dalla vendita di programmi e di altri servizi, da sovvenzioni ecc.», che, «[a]l fine di assicurare le risorse necessarie all’esercizio delle attività della TV2, è costituita una garanzia statale, il cui importo è definito dal ministro, previa approvazione della commissione delle finanze del Folketing» e che, «nel caso in cui tutte le attività di programmazione non possano essere esercitate grazie agli introiti menzionati al paragrafo 1, la direzione centrale può, previa approvazione del ministro, ricorrere alla garanzia statale. Quest’ultima garantisce i prestiti contratti dal fondo TV2 ed è finanziata e rimborsata dal fondo».
( 29 ) La Commissione richiama il suo primo argomento, secondo il quale le risorse nel caso in esame sono risorse statali, se non altro perché provengono da una società pubblica controllata dallo Stato, e fa osservare che i suoi argomenti e la sua conclusione non possono essere invocate per considerare che, a suo avviso, è necessario effettuare simile analisi. Sono anch’io di questo parere (v. paragrafo 40 delle presenti conclusioni).
( 30 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413. V.M. Fromont et A. Cartier-Bresson, Fasc. 256: Aides économiques. – Notion. Typologie, JurisClasseur Administratif, 20 gennaio 2015, pag. 19.
( 31 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! E a., C‑262/12, EU:C:2013:851. V.M. Fromont e A. Cartier-Bresson, op. cit., pag. 19.
( 32 ) V.M. Fromont e A. Cartier-Bresson, op. cit., pagg. 18 e 19.
( 33 ) K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford University Press, 2017, pag. 66, paragrafo 2.106 e nota a pag. 454 (il corsivo è mio).
( 34 ) Bacon, op. cit., pag. 63, paragrafo 2.100. Cfr. le sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 72 e del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./Commissione, T‑136/05, EU:T:2007:295, punto 162, nelle quali la conclusione fu diversa.
( 35 ) Al pari di Bacon, op. cit., che, dopo aver commentato la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), continua sostenendo che «[a] rather different example of the analysis of payments from private parties was the advertising revenues paid to the Danish broadcaster TV2, which the [General] Court held were not State resources despite the fact that the Danish authorities could restrict the percentage of those revenues that was transferred to TV2» (il corsivo è mio). [«[u]n esempio alquanto diverso dell’analisi dei versamenti provenienti da soggetti privati è stato costituito dagli introiti pubblicitari pagati dall’emittente danese TV2, che secondo il Tribunale non costituivano risorse statali malgrado il fatto che le autorità danesi potessero limitare la percentuale di tali risorse versate alla TV2»(traduzione libera)].
( 36 ) Sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74, e del 19 dicembre 2013, Association Vent de Colère, C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 35, nonché ordinanza Elcogás, C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 32.
Full & Egal Universal Law Academy