CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 7 settembre 2017 ( 1 )
Causa C‑691/15 P
Commissione europea
contro
Bilbaína de Alquitranes, SA
Deza, a.s.
Industrial Química del Nalón, SA
Koppers Denmark A/S
Koppers UK Ltd
Koppers Netherlands BV
Rütgers basic aromatics GmbH
Rütgers Belgium NV
Rütgers Poland Sp. z o.o.
Bawtry Carbon International Ltd
Grupo Ferroatlántica, SA
SGL Carbon GmbH
SGL Carbon GmbH
SGL Carbon
SGL Carbon, SA
SGL Carbon Polska S.A.
ThyssenKrupp Steel Europe AG
Tokai erftcarbon GmbH
«Impugnazione – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele – Adeguamento al progresso tecnico – Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410)»
I. Introduzione
1.
La presente causa riguarda l’armonizzazione di complesse valutazioni scientifiche con il requisito della legalità dell’azione amministrativa. Nei casi in cui la normativa abbia stabilito un elenco di «elementi rilevanti» di cui tenere conto nel corso di siffatta valutazione, tale elenco deve essere considerato esaustivo, così da richiedere agli amministratori di ignorare tutti gli altri elementi? Questa è la questione fondamentale di diritto che sta alla base della presente impugnazione.
2.
Pece, catrame di carbone, alta temperatura (in prosieguo: il «CTPHT») (CE n. 266-028-2) è una sostanza solida nera, residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. È un genere di «UVCB», vale a dire una sostanza avente una composizione complessa e variabile. Il CTPHT era classificato ai sensi del regolamento (UE) n. 944/2013 (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 2 ) come «Aquatic Acute 1» (H400), e «Aquatic Chronic 1» (H410). Tale classificazione è stata basata sul «metodo della somma», che classifica le sostanze secondo la classificazione dei loro componenti.
3.
La Bilbaína de Alquitranes, SA e a. ( 3 ) (in prosieguo: i «resistenti») sono fornitori e utilizzatori a valle di CTPHT. Essi hanno contestato la validità del regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con sentenza nella causa T‑689/13 ( 4 ), il Tribunale ha annullato alcune parti del regolamento controverso relative alla classificazione del CTPHT (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Ciò è stato fatto essenzialmente per la ragione che, nel classificare il CTPHT Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410), la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il CTPHT si scioglie difficilmente in acqua.
4.
Con la presente impugnazione, la Commissione contesta la sentenza impugnata, sollevando tre motivi. In primo luogo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore manifesto, in particolare dichiarando che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto della solubilità del CTPHT in quanto tale quando ha applicato, come metodo di classificazione, il «metodo della somma». In terzo luogo, il Tribunale ha oltrepassato i limiti della propria competenza per la verifica della questione, e in tal modo ha distorto i dati che gli sono stati presentati.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento (CE) n. 1272/2008
5.
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1272/2008») enuncia che «lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli (…). A tal fine (a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele (…)».
6.
Il Titolo V stabilisce le norme per l’armonizzazione della classificazione delle sostanze, prevedendo che gli Stati membri possano proporre la classificazione armonizzata in determinati casi (articolo 37, paragrafo 1). In tali casi, la proposta è presentata al comitato di valutazione dei rischi istituito ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «regolamento REACH») ( 6 ), che presenta il suo parere alla Commissione dopo aver dato modo alle parti interessate di presentare le loro osservazioni (articolo 37, paragrafo 4).
7.
L’articolo 37, paragrafo 5, dispone quanto segue:
«La Commissione, se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, presenta, senza ingiustificato ritardo, un progetto di decisione relativo all’inclusione di tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura (…)».
8.
Tale progetto è quindi adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3.
9.
La parte 4 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 è intitolata «Pericoli per l’ambiente». Il punto 4.1 contiene le norme sulla classificazione di pericolo per l’ambiente acquatico.
10.
Secondo i punti 4.1.2.3 e 4.1.2.4 e la tabella 4.1.0:
«I criteri di classificazione di una sostanza nella categoria Acuto 1 sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per l’ambiente acquatico (CE50 o CL50). I criteri di classificazione di una sostanza nelle categorie Cronico da 1 a 3 seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione nella categoria di pericolo a lungo termine. In mancanza di dati adeguati sulla tossicità cronica, la fase successiva consiste nel combinare due tipi di informazioni, ad esempio dati sulla tossicità acquatica acuta e dati sul destino ambientale (dati sulla degradabilità e sul bioaccumulo).
(…)
Il sistema introduce inoltre una classificazione del tipo “rete di sicurezza” (categoria Cronico 4) da utilizzare quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione (cfr. esempio nella tabella 4.1.0).
(…)
Classificazione “rete di sicurezza”
Categoria Cronico 4:
Casi nei quali i dati non consentono la classificazione in base ai criteri di cui sopra, ma sussistono comunque motivi di preoccupazione. In tali casi sono comprese, ad esempio, le sostanze scarsamente solubili per le quali non si registra tossicità acuta fino alle concentrazioni corrispondenti alla solubilità in acqua (Nota 4), che non sono rapidamente degradabili secondo il punto 4.1.2.9.5 e possiedono un fattore di bioconcentrazione determinato per via sperimentale BCF ≥ 500 (o, se assente, un log Kow ≥ 4), indicante un potenziale di bioaccumulo, che sono classificate in questa categoria, a meno che altri dati scientifici indichino che la classificazione non è necessaria. Tali dati comprendono le NOEC di tossicità cronica > solubilità nell’acqua o > 1 mg/l o altri dati di rapida degradazione nell’ambiente rispetto a quelli forniti dai metodi elencati al punto 4.1.2.9.5.
(…)
Nota 4:
“Nessuna tossicità acuta” significa che la/le C(E)L50s è/sono superiore/i alla solubilità in acqua. Questo vale anche per le sostanze scarsamente solubili (solubilità in acqua
11.
Il punto 4.1.3 dell’allegato I, intitolato «Criteri di classificazione delle miscele», stabilisce quanto segue:
«4.1.3.1.
Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze, ovvero le categorie Acuto 1 e Cronico da 1 a 4. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione (…).
4.1.3.2.
Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 4.1.2.
La procedura di classificazione per tappe comprende:
–
una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove;
–
una classificazione in base a principi ponte;
–
il ricorso alla “somma dei componenti classificati” e/o a una “formula di additività”».
Figura 4.1.2
Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele per il pericolo acuto e a lungo termine per l’ambiente acquatico
12.
Il punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I descrive il metodo della somma nel dettaglio. Tale metodo consiste nel: (i) identificare la proporzione della sostanza in esame rappresentata da ogni componente classificato (in percentuale); (ii) moltiplicare ognuna di quelle percentuali per un fattore M (un coefficiente che riflette la pericolosità del componente dato); e (iii) sommare i risultati di tutti i componenti per arrivare ad una percentuale finale. Tale risultato è poi confrontato con una serie di soglie che rappresentano differenti classificazioni (Cronico 1, 2, 3 e Acuto 1).
2. Regolamento n. 944/2013
13.
Il regolamento n. 944/2013, tra gli altri, classifica il CTPHT per quanto riguarda la tossicità acquatica come «Aquatic Acute 1» e «Aquatic Chronic 1».
III. Fatti e procedimento
14.
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata.
15.
I resistenti sono fornitori e utilizzatori a valle di CTPHT, una sostanza solida nera, residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Il CTPHT fa parte delle sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, in quanto non può essere completamente identificato mediante la sua composizione chimica.
16.
Il 21 novembre 2011, il comitato di valutazione dei rischi (in prosieguo: il «CVR») ( 7 ) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») ha adottato un parere sul CTPHT. Tale parere, che era accompagnato da un documento di base che conteneva l’analisi dettagliata del CVR (in prosieguo: il «documento di base»), proponeva tra l’altro di classificare il CTPHT fra le sostanze a tossicità «Aquatic Acute 1» (H400) e «Aquatic Chronic 1» (H410).
17.
Il CVR ha ritenuto che la classificazione per la tossicità acquatica non poteva essere «diretta», basata sui dati relativi allo stesso CTPHT, citando le carenze in tali dati. I dati sono stati ottenuti in assenza di irradiazioni ultraviolette (UV), sebbene determinati componenti idrocarburi policiclici aromatici (in prosieguo: gli «IPA») del CTPHT siano fototossici. Inoltre, gli studi in questione erano stati effettuati con un solo carico.
18.
Il CVR ha pertanto ritenuto che la classificazione del CTPHT doveva basarsi su un diverso approccio classificatorio, il «metodo della somma». Secondo tale approccio, i 16 componenti IPA del CTPHT, che sono stati definiti come sostanze prioritarie dalla United States Environmental Protection Agency (EPA – Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente), per i quali erano disponibili dati sufficienti riguardanti l’effetto e l’esposizione (in prosieguo: i «16 componenti IPA»), erano stati analizzati separatamente secondo i loro effetti di tossicità acquatica. Applicando un metodo consistente nel trovare la somma dei risultati ottenuti dall’attribuzione di fattori di moltiplicazione ai vari IPA per dare maggior peso ai componenti altamente tossici del CTPHT, detta analisi ha dimostrato, secondo il parere del CVR, che il CTPHT doveva essere classificato come sostanza di tossicità «Aquatic Acute 1» (H400) e tossicità «Aquatic Chronic 1» (H410).
19.
Il 2 ottobre 2013, sulla base del parere del CVR, la Commissione ha adottato il regolamento controverso classificando il CTPHT fra le sostanze con tossicità «Aquatic Acute 1» (H400) e «Aquatic Chronic 1» (H410).
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
20.
Il 20 dicembre 2013 i resistenti hanno agito per l’annullamento parziale del regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, in quanto esso classificava il CTPHT tra le sostanze con tossicità «Aquatic Acute 1» (H400) e «Aquatic Chronic 1» (H410).
21.
Con sentenza del 7 ottobre 2015, il Tribunale ha accolto tale ricorso, annullando parzialmente il regolamento controverso.
22.
Ai punti da 32 a 34 della sentenza impugnata, che sarà discussa in dettaglio in seguito, il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato quanto segue:
«32
Tuttavia, né la Commissione né l’ECHA sono state in grado di dimostrare dinanzi al Tribunale che, basando la classificazione del CTPHT come sostanza con tossicità “Aquatic Acute 1” (H400) e “Aquatic Chronic 1” (H410) sul presupposto che tutti gli IPA presenti in tale sostanza si erano sciolti nella fase liquida ed erano quindi a disposizione degli organismi acquatici, la Commissione abbia tenuto in considerazione il fatto che, ai sensi del punto 1.3 del documento di base intitolato “Physiochemical properties” (Proprietà fisico-chimiche), i componenti del CTPHT erano stati rilasciati dal CTPHT solamente in una misura limitata e che tale sostanza era molto stabile.
33
In primo luogo, né il parere del CVR sul CTPHT né il documento di base contengono un’argomentazione che dimostri che, ipotizzando che tutti gli IPA presenti in detta sostanza si sciolgono nella fase liquida e sono a disposizione degli organismi acquatici, sia stata presa in considerazione la bassa solubilità in acqua del CTPHT. Inoltre, in risposta ad una domanda scritta del Tribunale, la Commissione e l’ECHA sono state in grado di dimostrare solamente che la solubilità in acqua dei 16 componenti IPA, considerati singolarmente, era stata presa in considerazione durante il procedimento di classificazione del CTPHT. Ancora, in risposta ad una domanda posta dal Tribunale in udienza, la Commissione e l’ECHA hanno indicato solamente che si era ipotizzato che tutti gli IPA nel CTPHT si fossero sciolti nell’acqua dato che l’esame della tossicità acquatica di tale sostanza era stato condotto sulla base dei propri componenti. Tale argomentazione non dimostra, tuttavia, che la bassa solubilità di tale sostanza fosse stata presa in considerazione.
34
In secondo luogo, va rilevato che, secondo il punto 1.3 del documento di base, il più alto tasso di solubilità in acqua del CTPHT in relazione ad un caricamento era al massimo pari a 0,0014%. Data la bassa solubilità in acqua del CTPHT, la Commissione non ha in alcun modo dimostrato di poter basare la classificazione in questione di tale sostanza sull’ipotesi che tutti gli IPA presenti nel CTPHT si sciogliessero nella fase liquida e fossero quindi a disposizione degli organismi acquatici. È chiaro dalla Tabella 7.6.2 del documento di base che i 16 componenti IPA del CTPHT costituiscono il 9,2% di tale sostanza. Ipotizzando che tutti quegli IPA si sciolgano nell’acqua, la Commissione pertanto, in sostanza, ha basato la classificazione in questione sul presupposto che il 9,2% del CTPHT si possa sciogliere nell’acqua. Tuttavia, come si può vedere dal punto 1.3 del documento di base, tale valore non è realistico, dato che il tasso massimo è pari allo 0,0014%».
V. Procedimento dinanzi alla Corte
23.
Con la sua impugnazione, presentata il 17 dicembre 2015, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea e riservare le spese.
24.
I resistenti chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e condannare la Commissione alle spese. I resistenti chiedono la condanna della Commissione alle spese anche nel caso in cui l’impugnazione sia accolta.
25.
L’ECHA e la GrafTech Iberica, SL, in qualità di intervenienti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, a sostegno rispettivamente della Commissione e dei resistenti, sono anche parti del procedimento dinanzi a questa Corte.
26.
I governi danese, tedesco e olandese sono intervenuti nel procedimento di impugnazione a sostegno della Commissione.
27.
Con ordinanza del 7 luglio 2016, la Corte ha respinto la richiesta dei resistenti di provvedimenti provvisori, presentata il 24 marzo 2016, diretta in realtà ad ottenere la sospensione del regolamento controverso.
28.
La Commissione, i resistenti, l’ECHA e i governi danese, tedesco e olandese hanno presentato osservazioni scritte. La Commissione, i resistenti, l’ECHA, la GrafTech Iberica SL e i governi danese e tedesco hanno presentato le loro argomentazioni all’udienza tenutasi il 15 giugno 2017.
VI. Valutazione
29.
L’impugnazione della Commissione è basata su tre motivi, che esaminerò in successione. In primo luogo, il Tribunale dell’Unione europea ha omesso di adempiere il suo obbligo di motivazione (A). In secondo luogo, il Tribunale dell’Unione europea è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione omettendo di considerare la solubilità del CTPHT in quanto tale (B). In terzo luogo, il Tribunale dell’Unione europea ha oltrepassato i limiti della propria competenza a verificare il caso di specie, e così facendo ha snaturato gli elementi di prova di cui disponeva (C).
A. Primo motivo di impugnazione: difetto di motivazione
30.
La Commissione sostiene che il Tribunale dell’Unione europea abbia violato il suo obbligo di motivazione, infrangendo in tal modo gli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia. A tal proposito, la Commissione ritiene che non sia chiaro dalla sentenza impugnata se il Tribunale dell’Unione europea consideri che (i) la Commissione aveva commesso un errore nell’applicare il metodo della somma (in opposizione ad un altro metodo, per esempio, il metodo della classificazione diretta), oppure che (ii) la Commissione aveva applicato in modo erroneo il metodo della somma.
31.
Non condivido l’affermazione secondo la quale la sentenza impugnata non è chiara a tal riguardo.
32.
I punti chiave della sentenza impugnata (punti da 32 a 34, riprodotti sopra al paragrafo 22 delle presenti conclusioni) dimostrano chiaramente che la Commissione ha applicato il metodo della somma in modo erroneo.
33.
Il punto 30 della sentenza impugnata enuncia che la Commissione «non ha rispettato l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e tutte le circostanze rilevanti in modo da tenere in debito conto la proporzione in cui i 16 componenti IPA sono presenti nel CTPHT e i loro effetti chimici».
34.
Il Tribunale dell’Unione europea quindi si riferisce alla mancata considerazione da parte della Commissione di tutti gli elementi rilevanti che permetterebbero di valutare correttamente gli effetti chimici dei componenti del CTPHT. Tale rinvio alla valutazione dei componenti indica chiaramente che il Tribunale dell’Unione europea si riferisce a preoccupazioni riguardanti il modo in cui la Commissione ha applicato il metodo della somma (il metodo basato sulla classificazione dei componenti anziché sulla sostanza in quanto tale).
35.
Il punto 31 della sentenza impugnata dichiara che, «[s]econdo il punto 7.6 del documento di base, ai fini della classificazione del CTPHT sulla base dei propri componenti, si ipotizzava che tutti gli IPA presenti nel CTPHT si sciogliessero nella fase liquida e fossero quindi a disposizione degli organismi acquatici» (il corsivo è mio).
36.
In altre parole, nella sua applicazione del metodo basato sulla classificazione dei componenti – il metodo della somma – la Commissione ha dato per supposto che tali componenti siano solubili.
37.
In ciascuno dei punti da 32 a 34 della sentenza impugnata, il Tribunale prosegue nel collegare tale presupposizione alla mancata considerazione da parte della Commissione della solubilità del CTPHT in quanto tale ( 8 ). Per esempio, al punto 34, il Tribunale dichiara: «Data la bassa solubilità in acqua del CTPHT, la Commissione non ha in alcun modo dimostrato di poter basare la classificazione in questione di tale sostanza sull’ipotesi che tutti gli IPA presenti nel CTPHT si sciogliessero nella fase liquida e fossero quindi a disposizione degli organismi acquatici» (il corsivo è mio).
38.
È proprio tale mancata considerazione della bassa solubilità del CTPHT in quanto tale che ha comportato l’errore manifesto di valutazione che ha giustificato l’annullamento parziale del regolamento controverso.
39.
Da quanto precede risulta che la preoccupazione del Tribunale riguarda il modo in cui la Commissione ha applicato il metodo della somma e non la scelta di tale metodo.
40.
Il Tribunale, pertanto, non ha violato il suo obbligo di motivazione. Propongo quindi di respingere il primo motivo d’impugnazione in quanto infondato.
41.
Per concludere, osservo che è una questione sostanziale (considerata nel contesto del secondo motivo di cui sotto) stabilire se il Tribunale abbia errato nel dichiarare che la Commissione era giuridicamente obbligata a considerare la solubilità del CTPHT come parte dell’applicazione da questa effettuata del metodo della somma. Non è una questione relativa all’adeguatezza della motivazione del Tribunale e pertanto non è pertinente rispetto al primo motivo.
B. Secondo motivo di impugnazione: la scelta del metodo di classificazione e/o la sua errata applicazione
1. Sulla prima parte: scelta errata del metodo
42.
Nel suo primo motivo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata non è chiara in merito al fatto che: (i) la Commissione abbia commesso un errore nell’applicare il metodo della somma, o (ii) la Commissione non abbia correttamente applicato il metodo della somma. Nel suo secondo motivo, la Commissione sviluppa in successione queste due interpretazioni alternative della sentenza impugnata (rispettivamente nella prima e nella seconda parte del secondo motivo) e conclude che ciascuna è viziata da errori di diritto.
43.
Alla luce della mia risposta al primo motivo, in cui concludo che la prima interpretazione suggerita dalla Commissione costituisce una lettura errata della sentenza del Tribunale, propongo che la prima parte del secondo motivo debba essere respinta in quanto infondata.
2. Sulla seconda parte: errata applicazione del metodo della somma
(i) Argomentazione della Commissione: il metodo della somma è esaustivo
44.
La Commissione sostiene di avere un margine di discrezionalità per decidere se vi siano dati sufficienti per giustificare l’uso del metodo di classificazione diretta, oppure, in mancanza di tali dati, dei principi ponte ( 9 ). Tuttavia, una volta che ha stabilito che non vi siano dati sufficienti per applicare nessuno di detti metodi e quindi ha scelto di applicare il metodo della somma, la Commissione non può considerare alcun dato o prova diverso da quelli previsti in modo specifico nelle regole dettagliate che descrivono il metodo della somma all’allegato I del regolamento n. 1272/2008.
45.
La Commissione trae quattro conclusioni da detta osservazione. In primo luogo, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione nel non considerare nella classificazione di tale sostanza la solubilità del CTPHT in quanto tale. Infatti, non avrebbe potuto tenere conto della solubilità del CTPHT.
46.
In secondo luogo, la Commissione non ha commesso un errore di valutazione ipotizzando, quando ha applicato il metodo della somma, che le IPA pertinenti presenti nel CTPHT si sciogliessero nell’acqua. Detta supposizione è inerente al metodo della somma stesso.
47.
In terzo luogo, la Commissione ha tenuto conto della proporzione in cui i componenti rilevanti sono presenti nel CTPHT e dei loro effetti chimici, come richiesto dal metodo della somma e dalla giurisprudenza (citata al punto 29 della sentenza impugnata).
48.
In quarto luogo, il Tribunale ha errato nel dedurre che, per applicare il metodo della somma, i componenti rilevanti devono rappresentare un’ampia proporzione della sostanza che deve essere classificata.
49.
Per quanto riguarda il quarto punto, il Tribunale non fa una tale deduzione, e la lettura della Commissione della sentenza impugnata è chiaramente erronea a tal proposito. Infatti, la stessa Commissione ha presentato l’argomento con una certa esitazione. Pertanto non discuterò tale punto ulteriormente.
50.
Il primo, il secondo e il terzo punto della Commissione di cui sopra sollevano tutti in sostanza la stessa questione. Per quanto riguarda il primo e il terzo punto, in entrambi i casi la Commissione fondamentalmente dissente dalla conclusione del Tribunale secondo cui la solubilità del CTPHT in quanto tale era un elemento rilevante, tale da far sorgere l’obbligo giuridico di prenderla in considerazione. Per quanto riguarda il secondo punto, la sentenza impugnata non critica in realtà la Commissione per l’ipotesi stessa, bensì per il fatto che non è stata in alcun modo presa in considerazione la solubilità del CTPHT in quanto tale.
51.
Per le motivazioni che seguono, a mio parere, il Tribunale non ha commesso errori di diritto.
(ii) Cosa si intende per «elemento rilevante» che deve essere valutato?
52.
Il punto cruciale della questione è la «rilevanza» di un dato elemento fattuale e come essa viene stabilita.
53.
La sentenza impugnata ( 10 ) si rifà alla giurisprudenza consolidata secondo la quale, prima di adottare un atto, la Commissione ha l’obbligo di valutare «tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della situazione che l’atto intendeva disciplinare». Detto obbligo si può chiaramente fare risalire, nella giurisprudenza della Corte, al più generale obbligo di buona amministrazione, che comporta «l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, [e] il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata» ( 11 ).
54.
Non ritengo – e infatti nessuna delle parti ne discute – che tale giurisprudenza sbagli nel ritenere che la Commissione abbia l’obbligo giuridico di tenere conto di tutti gli elementi rilevanti. Né alcuna delle parti sostiene che in questo caso la Commissione ha in realtà tenuto conto della solubilità del CTPHT in quanto tale nella sua applicazione del metodo della somma. Piuttosto, la controversia riguarda in sostanza la questione se la solubilità del CTPHT in quanto tale sia un «elemento rilevante» che deve essere preso in considerazione nell’ambito del metodo della somma.
55.
Occorre innanzitutto sottolineare, che, in linea di principio, costituisce una questione di fatto stabilire se una specifica componente di dati, una relazione, un accertamento ecc., integri un «elemento rilevante», tale da fare sorge l’obbligo giuridico di tenerne conto, e se tale elemento rilevante sia stato di fatto preso in considerazione. Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti ( 12 ). Di conseguenza, in assenza di un’eccezione relativa alla distorsione dei fatti ( 13 ), la (ri)valutazione della rilevanza è in linea di principio estranea alla competenza della Corte ( 14 ).
56.
Tuttavia, l’argomentazione della Commissione si riduce essenzialmente al fatto che la solubilità del CTPHT è «irrilevante», in quanto il metodo della somma non la identifica come rilevante. In altre parole, la Commissione non ha potere discrezionale per determinare cosa costituisca un «elemento rilevante» ed è giuridicamente obbligata a tenere conto di quegli elementi e solamente di quegli elementi previsti nel regolamento n. 1272/2008 (allegato I, punti 4.1.3.5, 4.1.3.5.2 e 4.1.3.5.5).
57.
È una questione di diritto stabilire se il regolamento n. 1272/2008 definisca o meno in modo esaustivo cosa costituisce un elemento rilevante – impedendo in tal modo alla Commissione di tenere conto di altri elementi.
58.
A mio parere, la Commissione non è privata, in tal modo, della propria discrezionalità. Essa deve valutare se vi siano altri elementi rilevanti e, secondo la giurisprudenza precedentemente citata alla nota 11, qualora tali elementi siano identificati, essa ha l’obbligo giuridico di considerarli ( 15 ).
59.
Per sintetizzare quanto sopra ed essere il più chiaro possibile in merito all’argomento giuridico in discussione, è opportuno a questo punto sottolineare quattro differenti questioni giuridiche che possono essere potenzialmente oggetto del sindacato giurisdizionale:
–
se la Commissione abbia un margine di discrezionalità per identificare gli «elementi rilevanti» oltre a quelli elencati nelle parti rilevanti della normativa applicabile;
–
se la Commissione abbia correttamente esercitato tale discrezionalità e identificato un elemento come rilevante;
–
una volta identificato un elemento come rilevante, se la Commissione abbia in pratica soddisfatto il proprio obbligo giuridico di tenere conto di tale elemento nell’esercitare il proprio potere decisionale;
–
se la Commissione abbia dato sufficiente peso a tale elemento nella valutazione.
60.
Solo la prima delle precedenti questioni è in discussione nell’ambito della seconda parte del secondo motivo.
(iii) La Commissione aveva un margine di discrezionalità?
61.
In linea di principio, il legislatore dell’Unione può conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti e, così facendo, escludere la presa in considerazione di determinati elementi. Un esempio ovvio sarebbe il divieto di tenere conto nella propria valutazione di eventi che sono accaduti prima di una determinata data. È altrettanto possibile per il legislatore dell’Unione imporre alla Commissione un compito che non comporti alcuna discrezionalità, per esempio, il calcolo di tonnellaggi o pagamenti monetari attraverso l’applicazione di formule matematiche.
62.
Tuttavia, non ritengo che si possano paragonare tali tipologie di situazioni con situazioni come il caso di specie, che riguardano una fase (potenzialmente decisiva) di una valutazione scientifica altamente complessa, e che sono quindi di natura molto diversa.
63.
Come ha precedentemente dichiarato la Corte, «un siffatto potere dell’amministrazione, necessario per consentire a questa di tener conto delle molteplici e imprevedibili circostanze proprie dei singoli casi, non è incompatibile col principio generale della parità di trattamento, cui si richiama il ricorrente. (…) Questo principio non richiede che l’amministrazione, nell’applicare la norma considerata, debba limitarsi ad una semplice trasposizione meccanica di principi e criteri prestabiliti. Ciò sarebbe in contrasto con l’esigenza di valutare le circostanze di fatto, a volte complesse, del singolo caso» ( 16 ).
64.
Sebbene il contesto di tale citazione fosse alquanto diverso, il punto più generale è pienamente colto. Richiedere ad un’amministrazione di valutare fatti altamente complessi indossando una camicia di forza può portare a risultati iniqui e addirittura assurdi.
65.
A dire il vero, la Commissione non deduce la mancanza di discrezionalità nell’intera valutazione, ma solamente in specifiche parti di essa.
66.
Tuttavia, a mio parere, tale analisi contiene, se non una contraddizione intrinseca, almeno una giustapposizione molto incerta. Da una parte, la Commissione conferma di avere un ampio margine di potere per quanto riguarda l’adeguatezza di un dato metodo di classificazione. Dall’altra parte, essa deve considerare ogni metodo della procedura per tappe successive secondo un rigoroso ordine gerarchico (metodo di classificazione diretta, principi ponte, e metodo della somma). Inoltre, se la Commissione opta per il metodo della somma, essa nega di avere alcuna discrezionalità all’interno di tale metodo di classificazione. Deve seguire tale metodo «meccanicamente», senza considerare gli elementi non esplicitamente elencati nel regolamento n. 1272/2008.
67.
Non condivido questa tesi.
68.
Innanzitutto, non sono convinto dalla dicotomia proposta dalla Commissione fra (i) ampia discrezionalità nella scelta del metodo appropriato, e (ii) mancanza totale di discrezionalità nella sua applicazione. Per loro natura, entrambi i passaggi, vale a dire, la scelta e la realizzazione del metodo, sono parti dell’unica e identica valutazione scientifica altamente complessa di pericolosità. In pratica, ci si aspetta che un amministratore diligente raccolga innanzitutto tutti i dati disponibili. Sulla base della (in)sufficienza di singoli elementi di tali dati, egli successivamente decide il metodo che sceglierà, tenendo naturalmente conto di quali dati siano necessari per ciascuno dei metodi.
69.
Non posso escludere che, nei casi in cui la Commissione goda di discrezionalità quando la valutazione è considerata nel suo insieme, vi siano singole parti in cui tale valutazione è priva di discrezionalità. Tuttavia, vi deve essere un chiaro motivo per scomporre in tal modo la valutazione. Nel presente caso, non ne vedo.
70.
Vorrei sottolineare che non sto in alcun modo suggerendo che, nel merito, il risultato ottenuto dalla Commissione sia insostenibile. Non esprimo alcun giudizio sulla classificazione (s)corretta del CTPHT. Sto riportando questo elemento solo per dimostrare la discrezionalità intrinseca che sussiste nella scelta del metodo e, quindi, nell’intera complessa valutazione scientifica.
71.
Vorrei aggiungere che non è chiaro in realtà se, in questo caso specifico, la Commissione si sia attenuta rigidamente all’approccio che essa ha proposto. La Commissione sostiene che si deve considerare ciascun metodo secondo un rigido ordine gerarchico e di non avere alcuna discrezionalità al riguardo. Tuttavia, sembrerebbe che in realtà, nella sua valutazione del CTPHT, la Commissione sia saltata direttamente dal primo metodo (classificazione diretta) al terzo (metodo della somma) senza considerare o escludere esplicitamente il secondo (principi ponte) come alternativa.
72.
Vi sono, inoltre, almeno quattro ulteriori elementi che, a mio parere, confermano che l’argomentazione della Commissione dell’assenza assoluta di discrezionalità debba essere rigettata.
73.
In primo luogo, analizzandone lo stesso testo, al punto 4.1.3 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Criteri di classificazione delle miscele», è possibile ritenere che la scelta della formulazione implichi una qualche discrezionalità: «Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione» (il corsivo è mio).
74.
La sezione prosegue descrivendo la procedura di classificazione per tappe successive. Non vi è alcuna dichiarazione nelle parti dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 che preveda il ricorso al metodo della somma e la descrizione del suo contenuto, che vieti di tenere conto di altri elementi diversi da quelli esplicitamente menzionati ( 17 ).
75.
Comprendo la tesi della Commissione circa la legittimità dell’azione amministrativa in tale ambito, che suggerisce in sintesi che, essendo un’autorità pubblica, essa può agire solo entro i limiti di legge. In generale, una tale visione può essere solo apprezzata. Tuttavia, in questo particolare scenario, i vincoli testuali e sistemici del diritto, non sono semplicemente così stretti come descritto dalla Commissione.
76.
In secondo luogo, vi sono il contesto più ampio e le origini internazionali del regolamento n. 1272/2008. Secondo il considerando 6 di tale regolamento: «Il presente regolamento fa seguito a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l’intenzione di contribuire all’armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell’ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati sul piano internazionale».
77.
La procedura di classificazione di pericolo acquatico per tappe successive riflette di conseguenza l’approccio adottato a livello internazionale dal Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, in prosieguo: il «GHS»). Infatti, vi sono parti significative di tale procedura nell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 che sono quasi identiche da un punto di vista testuale alla equivalente guida del GHS ( 18 ).
78.
L’allegato 9 del GHS è più completo del punto 4 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008. A mio parere, l’allegato 9 rende chiaro che si può fornire una guida dettagliata ma è difficile stabilire in questo ambito regole che si applichino in modo completamente sistematico e meccanico. Per esempio, l’allegato 9 del GHS elenca le sfide ai «problemi interpretativi» relativi alle «sostanze difficili», che includono sostanze «scarsamente solubili» e «sostanze complesse o multi-componenti» ( 19 ).
79.
Prima di procedere alla descrizione dello schema di classificazione armonizzato, l’allegato 9 del GHS inizia affermando che «non si può sperare di coprire tutte le situazioni che sorgono nella classificazione. Esso dovrebbe pertanto essere considerato come un documento vivente che in parte descrive i principi fondamentali del sistema, vale a dire il fatto di essere basato sulla pericolosità anziché sul rischio, e i criteri fissi. Deve anche, in parte, costituire una raccolta dell’esperienza accumulata nell’utilizzo dello schema al fine di includere le interpretazioni che consentono ai criteri apparentemente fissi di essere applicati in un’ampia varietà di situazioni non convenzionali» (il corsivo è mio) ( 20 ).
80.
È dunque chiaro che le norme internazionali che il legislatore dell’UE ha voluto introdurre tramite il regolamento n. 1272/2008 si rivelano dotate di più sfumature. Esse stabiliscono i principi e, mentre la guida è altamente dettagliata, è apertamente riconosciuto che vi sono casi difficili e che le regole non possono essere considerate come un elenco completamente esaustivo.
81.
In terzo luogo, a mio parere, è anche importante guardare oltre il singolo caso e riflettere sull’intero sistema e sul funzionamento del regolamento n. 1272/2008. Nella presente causa, la Commissione sostiene l’assenza di discrezionalità e, su tale base, giunge alla conclusione che è giustificata la classificazione di pericolo più rigorosa. In questo particolare caso, tale conclusione è invero conforme all’obiettivo del regolamento n. 1272/2008 di garantire un alto livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Tuttavia, cosa avviene negli altri casi in cui l’impossibilità della Commissione di tenere conto di altri elementi rilevanti comporterebbe in definitiva una classificazione di pericolo più bassa rispetto a quella che dovrebbe altrimenti essere giustificata?
82.
È vero che esiste una classificazione del tipo «rete di sicurezza», che consente alle sostanze, che non sono state classificate come «Aquatic Acute 1» o «Aquatic Chronic» 1, 2 o 3, ma per le quali sussistano tuttavia motivi di preoccupazione, di essere classificate come «Aquatic Chronic 4». Tale possibilità attenua il rischio di classificazioni «troppo basse».
83.
Tuttavia, a mio parere, una «rete di sicurezza» dovrebbe essere trattata in quanto tale. Il suo utilizzo è per definizione l’extrema ratio. Se emergono elementi molto importanti, rilevanti, che mettono seriamente in dubbio una classificazione di pericolo «troppo bassa», essi devono essere considerati come parte della valutazione principale.
84.
Se davvero vi è discrezionalità, si deve accettare che tale discrezionalità possa essere utilizzata in entrambe le direzioni. Se emergono elementi molto importanti, rilevanti, in base ai quali risulta che una classificazione di pericolo sia «troppo elevata», anche tali elementi devono essere considerati come parte della valutazione principale. Questa è in effetti la posizione dei resistenti.
85.
Sottolineo che nessuna delle precedenti affermazioni dice qualcosa su cosa costituisca un «elemento rilevante» o su quale peso gli si debba dare (v. paragrafo 59 supra). Queste ultime sono, in prima istanza, questioni per la Commissione. In caso di riesame, spetta al Tribunale valutare se sia stato commesso un errore manifesto a tale riguardo.
86.
Infine, la Corte ha già esaminato una causa relativa al CTPHT. La causa T‑93/10, Bilbaína/ECHA (impugnazione, C‑287/13 P Bilbaína/ECHA) (in prosieguo: «Bilbaína I») ( 21 ) riguardava, per quanto è qui di interesse, l’identificazione del CTPHT come molto persistente e molto bioaccumulabile (in prosieguo: «vPvB»).
87.
Al fine di identificare una sostanza come vPvB, la Commissione deve seguire i requisiti indicati, tra l’altro, nell’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006. Nella versione applicabile all’epoca dei fatti, i criteri per l’identificazione di una sostanza come vPvB erano indicati ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato XIII. Tali criteri non facevano riferimento alle proprietà dei componenti di una sostanza. Eppure il CTPHT era di fatto classificato come vPvB in base alle proprietà dei propri componenti.
88.
I ricorrenti hanno contestato tale scostamento dai criteri stabiliti nell’allegato XIII. Il Tribunale ha confermato l’approccio della Commissione. In appello, la Corte di giustizia ha confermato tale sentenza dichiarando al punto 34 dell’ordinanza Bilbaína I: «Vero è che, nella versione applicabile alla data di adozione della decisione controversa, l’allegato XIII del regolamento REACH non stabiliva espressamente che una sostanza poteva essere identificata tenendo conto delle proprietà PBT o vPvB dei suoi componenti rilevanti. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ciò tuttavia non significa che l’allegato XIII del regolamento REACH impedisca di prendere in considerazione delle proprietà PBT o vPvB dei componenti rilevanti di una sostanza».
89.
La Corte ha confermato che tenere conto delle proprietà dei componenti era, inoltre, conforme agli obiettivi del regolamento REACH.
90.
Ci sono differenze ovvie tra questi casi. In particolare, Bilbaína I riguardava il regolamento REACH in contrapposizione al regolamento n. 1272/2008. Entrambi i casi cionondimeno sollevano la stessa questione di principio. Quand’è che la Commissione ha un margine di discrezionalità per discostarsi dai criteri di valutazione di una sostanza stabiliti in un regolamento per identificare altri elementi rilevanti? In Bilbaína I, il Tribunale e la Corte di giustizia fondavano effettivamente la loro conferma della sussistenza di discrezionalità al fine di identificare altri elementi rilevanti (i) sull’assenza di qualunque formulazione che ostasse a tale discrezionalità, e (ii) sul fatto che tenere conto di tali elementi era conforme all’obiettivo del regolamento REACH.
91.
Come rilevato sopra, nella presente causa non vi è alcuna formulazione analoga nell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 che osti chiaramente all’identificazione di altri elementi rilevanti qualora si applichi il metodo della somma.
92.
Per quanto riguarda gli obiettivi, mi riferisco ai miei precedenti commenti ai paragrafi da 81 a 84 supra. Se si accetta un qualche grado di discrezionalità come questione di principio, occorre accettare che tale discrezionalità possa essere utilizzata in entrambe le direzioni. Essa può essere esercitata in un modo che va chiaramente nella direzione degli obiettivi, imponendo una classificazione di pericolo più elevata e più rigorosa. Tuttavia, può essere anche esercitata in un modo che abbia come esito una classificazione più bassa e meno rigorosa. Ciò non significa che gli obiettivi del regolamento n. 1272/2008 siano stati compromessi, significa semplicemente tenere in considerazione nel modo più completo possibile le informazioni disponibili al fine di effettuare una classificazione il più possibile accurata.
93.
Considerando nell’insieme tutto quanto sin qui esposto, ritengo che, in punto di diritto, la Commissione disponesse del margine di discrezionalità per identificare altri elementi rilevanti nel contesto dell’applicazione del metodo della somma, senza violare il regolamento n. 1272/2008.
94.
Giungendo a tale conclusione, sottolineo ancora che stabilire cosa siano quegli elementi rilevanti è una questione di fatto che, non sussistendo alcuna distorsione dei fatti, è stata risolta dal Tribunale e non può essere riaperta da questa Corte. Inoltre, osservo che in nessun punto il Tribunale ha dichiarato (e nemmeno poteva dichiarare) che se, ipoteticamente, la Commissione avesse tenuto conto della bassa solubilità del CTPHT, avrebbe commesso un errore manifesto classificando il CTPHT come «Aquatic Acute 1» o «Aquatic Chronic 1». Piuttosto, è il fatto che la Commissione abbia oggettivamente omesso di tenere conto di tale elemento nella sua motivazione, come confermato dal Tribunale, che ha comportato l’annullamento parziale del regolamento controverso.
95.
Infine, la complessiva valutazione di cui sopra coinvolge la breve questione dell’esistenza di discrezionalità nel contesto specifico della presente causa. Sebbene alluda alla questione, essa non dice nulla di concreto circa la portata della discrezionalità nel caso in cui la normativa di base abbia fornito una guida significativa e dettagliata. Questa è, a mio parere, una questione importante da evidenziare, ma non occorre affrontarla nella presente impugnazione.
(iv) Conclusione sulla seconda parte del secondo motivo
96.
Alla luce di quanto precede, non ritengo che il Tribunale abbia errato in diritto nel ritenere che la Commissione abbia applicato il metodo della somma in un modo erroneo e propongo che la seconda parte del secondo motivo sia respinta in quanto infondata. Con riferimento al precedente paragrafo 55, nella misura in cui la seconda parte del secondo motivo debba essere interpretata come contestazione della valutazione di fatto del Tribunale sulla pertinenza della solubilità del CTPHT in quanto tale, essa dovrebbe essere rigettata in quanto irricevibile.
C. Terzo motivo di impugnazione: superamento dei limiti del controllo giurisdizionale e distorsione dei dati
97.
La Commissione sostiene che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del controllo giurisdizionale andando oltre la valutazione dell’errore manifesto e sostituendo la propria valutazione con quella della Commissione, e così facendo ha distorto i dati che gli sono stati presentati.
98.
In sostanza, la Commissione sostiene che il Tribunale aveva commesso l’errore di attribuire eccessiva importanza all’ipotesi che i componenti IPA del CTPHT si sciolgano nell’acqua. Questo era solo un elemento tra i molti su cui la valutazione scientifica si basava. Inoltre, il Tribunale lo ha totalmente isolato dal contesto.
99.
Non concordo con questa posizione.
100.
Ritengo che l’argomentazione della Commissione sia viziata in quanto fa leva su una lettura errata della sentenza impugnata. Come spiegato al precedente paragrafo 50, il Tribunale non critica specificamente la Commissione per aver ipotizzato che i componenti del CTPHT si sciolgono nell’acqua. Non ha dichiarato che la Commissione non poteva fare tale ipotesi. Al contrario, la posizione del Tribunale è che, nel formulare tale ipotesi, la Commissione non ha tenuto conto della solubilità del CTPHT in quanto tale.
101.
Solo su tale base, il terzo motivo della Commissione potrebbe essere rigettato in quanto infondato.
102.
Tuttavia, nella misura in cui il terzo motivo può essere interpretato nel senso che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua verifica per aver: (i) identificato la solubilità del CTPHT in quanto tale come elemento rilevante, o (II) dato troppo peso a tale fattore, espongo le seguenti osservazioni.
103.
In primo luogo, l’eventuale discrezionalità della Commissione nell’identificare la solubilità del CTPHT in quanto tale come elemento rilevante è stata discussa precedentemente nella seconda parte del secondo motivo. La conclusione è stata che la Commissione dispone di tale discrezionalità.
104.
In secondo luogo, come affermato precedentemente al paragrafo 55, se la solubilità del CTPHT in quanto tale sia un «elemento rilevante», da cui sorge un obbligo giuridico di tenerne conto, è una questione di fatto oggetto della giurisdizione esclusiva del Tribunale, a meno che ci sia stata una distorsione dei fatti ( 22 ).
105.
La Commissione sostiene che il Tribunale ha distorto i fatti facendo riferimento alla solubilità dei componenti del CTPHT al di fuori del contesto e non considerando il suo significato nell’ambito del metodo della somma. La Commissione non sostiene esplicitamente che il Tribunale abbia distorto i fatti identificando come elemento rilevante la solubilità del CTPHT in quanto tale.
106.
Tuttavia, nella misura in cui le sue argomentazioni possono essere lette in questo modo, basta dire che la solubilità della sostanza in quanto tale non è chiaramente un elemento marginale o un dettaglio minore. Si fa più volte riferimento alla solubilità di una sostanza nel punto 4 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 in relazione alla valutazione della tossicità acquatica ed è esplicitamente identificata come una causa di difficoltà nel caso di scarsa solubilità ( 23 ). È anche estensivamente affrontata nell’allegato 9 del GHS, che è stato introdotto nel diritto dell’Unione in particolare tramite il punto 4 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 ( 24 ). Non vi è pertanto alcuna distorsione dei fatti da parte del Tribunale per quanto riguarda la pertinenza di tale elemento.
107.
In terzo luogo, per quanto riguarda la rilevanza data dal Tribunale alla solubilità del CTPHT in quanto tale, noto semplicemente che la sentenza impugnata è silente su tale questione. La sentenza impugnata non afferma che, se la Commissione avesse tenuto conto della solubilità del CTPHT in quanto tale, questa avrebbe inevitabilmente «battuto» tutti gli altri elementi. Il Tribunale conclude solamente che la Commissione ha commesso un errore manifesto per non aver oggettivamente considerato la solubilità del CTPHT in quanto tale (v. anche il precedente paragrafo 93).
108.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non abbia oltrepassato i limiti della verifica della legittimità del regolamento controverso né distorto i fatti. Di conseguenza, il terzo motivo dell’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
VII. Conclusione
109.
Propongo alla Corte di:
–
respingere l’impugnazione in quanto infondata;
–
condannare la Commissione europea a pagare le proprie spese e quelle dei resistenti, nonché della GrafTech Iberica, SL;
–
condannare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli intervenienti a sostenere le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento della Commissione del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5).
( 3 ) Deza, a.s.; Industrial Química del Nalón, SA; Koppers Denmark A/S; Koppers UK Ltd; Koppers Netherlands BV; Rütgers basic aromatics GmbH; Rütgers Belgium NV; Rütgers Poland Sp. z o.o.; Bawtry Carbon International Ltd; Grupo Ferroatlántica, SA; SGL Carbon GmbH; SGL Carbon GmbH; SGL Carbon; SGL Carbon, SA; SGL Carbon Polska S.A.; ThyssenKrupp Steel Europe AG; Tokai erftcarbon GmbH.
( 4 ) Sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767).
( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
( 7 ) Cui si fa riferimento all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.
( 8
)
«(…) né la Commissione né l’ECHA sono state in grado di dimostrare dinanzi al Tribunale che (…) la Commissione abbia tenuto in considerazione il fatto che (…) i componenti del CTPHT erano stati rilasciati dal CTPHT solamente in una misura limitata e che tale sostanza era molto stabile. (…) né il parere del CVR sul CTPHT né il documento di base contengono un’argomentazione che dimostri che (…) sia stata presa in considerazione la bassa solubilità in acqua del CTPHT (…) Tale argomentazione non dimostra, tuttavia, che la bassa solubilità [del CTPHT] fosse stata presa in considerazione».
( 9 ) Sostanzialmente, classificazione che utilizza dati relativi alle sostanze analoghe.
( 10 ) Sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767, punto 24).
( 11 ) Sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14), e del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia (C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 95).
( 12 ) Articolo 256 TFUE e il primo paragrafo dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia.
( 13 ) La Commissione sostiene in effetti che il Tribunale abbia distorto i dati sottopostigli, ma lo fa separatamente, nel terzo motivo, e in un modo che non incide sulla presente analisi (v. in particolare infra ai paragrafi 104 e 105).
( 14 ) Ordinanza del 27 marzo 2014, Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione (C‑199/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:205, punti da 33 a 36).
( 15 ) L’eventualità che tali elementi modifichino l’esito della valutazione è una questione differente e in linea di principio rientra nella discrezionalità della Commissione condurre complesse valutazioni scientifiche, come in effetti confermato dalla stessa giurisprudenza.
( 16 ) Sentenza del 7 giugno 1972, Brandau/Consiglio (46/71, EU:C:1972:50, punti da 12 a 14). V. anche, in tal senso, sentenza del 7 maggio 1992, Consiglio/Brems (C‑70/91 P, EU:C:1992:201) e conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Consiglio/Brems (C‑70/91 P, EU:C:1992:77, pagg. 2993 e 2994).
( 17 ) V. ordinanza del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA (C‑287/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:599, punto 34), in cui un’assenza simile di limitazioni esplicite è stata utilizzata come elemento per sostenere la sussistenza della discrezionalità (v. anche infra, paragrafo 90).
( 18 ) Allegato 9 del Globally Harmonized System of Labelling and Classification of Chemicals (GHS), quarta edizione. Disponibile all’indirizzo .
( 19 ) Al punto A9.1.10, v. anche A9.3.5.7 e A9.3.5.10.
( 20 ) Al punto A9.1.16.
( 21 ) Sentenza del 7 marzo 2013, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA (T‑93/10, EU:T:2013:106). Ordinanza del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA (C‑287/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:599).
( 22 ) Ordinanza del 27 marzo 2014, Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione (C‑199/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:205, punto 33).
( 23 ) Punto 4.1.2.10 dell’allegato I che identifica i problemi della classificazione di composti inorganici e metalli; punto 4.1.2.6 e la categoria 4 classificazione del tipo rete di sicurezza cui si fa riferimento ai precedenti paragrafi 82 e 83. La solubilità fa parte della definizione di «disponibilità» ai sensi del punto 4.1.1.1.
( 24 ) V. paragrafo 78 supra.
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