CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 21 dicembre 2016 ( 1 )
Causa C‑696/15 P
Repubblica ceca
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Trasporti – Direttiva 2010/40/UE – Diffusione di sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale – Delega di poteri alla Commissione europea – Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 – Predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali – Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 – Dati e procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale – Asserito superamento, in capo alla Commissione, dei limiti della delega di poteri»
I – Introduzione
1.
Con la sua impugnazione la Repubblica ceca chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2015, Repubblica ceca/Commissione ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha respinto i suoi due ricorsi intesi all’annullamento dei regolamenti delegati (UE) nn. 885/2013 ( 3 ) e 886/2013 ( 4 ) adottati dalla Commissione europea (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti controversi») al fine di integrare la direttiva 2010/40/UE ( 5 ) sui sistemi di trasporto intelligenti (in prosieguo: gli «ITS») nel settore del trasporto stradale.
2.
Propongo alla Corte di respingere tale impugnazione per i motivi illustrati nel prosieguo.
II – Contesto normativo
A – Direttiva 2010/40
3.
I considerando 3, 7 e 18 della direttiva 2010/40 così recitano:
«(3)
[Gli ITS] sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più “intelligente” delle reti di trasporto.
(7)
Per garantire una diffusione coordinata ed efficace degli ITS nell’intera Unione è opportuno introdurre specifiche, fra cui eventuali norme che definiscano disposizioni e procedure più particolareggiate. Prima di adottare le specifiche, la Commissione dovrebbe valutarne la conformità con taluni principi predefiniti riportati nell’allegato II. In primo luogo è opportuno dare la priorità a quattro ambiti principali di sviluppo e di diffusione degli ITS. (...)
(18)
È opportuno che i principali soggetti interessati, quali i fornitori di servizi ITS, le associazioni di utenti ITS, gli operatori del trasporto e gli esercenti di impianti, i rappresentanti delle imprese produttrici, le parti sociali, le associazioni professionali e le autorità locali, abbiano la possibilità di consigliare la Commissione sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione degli ITS nell’Unione. A tale scopo, la Commissione, in stretta cooperazione con i soggetti interessati e gli Stati membri, dovrebbe istituire un gruppo consultivo sugli ITS (...)».
4.
L’articolo 4, punti 1 e 17, della direttiva 2010/40 reca le seguenti definizioni:
«1.
[ITS], sistemi in cui sono applicate tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto;
17.
“specifica”, misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente».
5.
L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Diffusione degli ITS», enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all’atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all’allegato II. Resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio. Tale diritto lascia impregiudicato qualsiasi atto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.
(…)».
6.
L’articolo 6 della direttiva 2010/40, intitolato «Specifiche», così dispone:
«1. La Commissione adotta le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie.
2. La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il 27 febbraio 2013.
Al più tardi dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un’azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, dopo aver effettuato una valutazione di impatto corredata di un’analisi costi-benefici, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 294 del TFUE per la diffusione di tale azione prioritaria.
3. Una volta stabilite le necessarie specifiche per le azioni prioritarie, la Commissione adotta specifiche che assicurino la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS per altre azioni nei settori prioritari.
4. Ove pertinente, e in funzione del settore trattato dalla specifica, la specifica include uno o più dei seguenti tipi di disposizioni:
a)
disposizioni funzionali che descrivono il ruolo dei vari soggetti interessati e il flusso di informazioni tra di essi;
b)
disposizioni tecniche che mettono a disposizione i mezzi tecnici necessari per il rispetto delle disposizioni funzionali;
c)
disposizioni organizzative che descrivono gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati;
d)
disposizioni sui servizi che descrivono i vari livelli di servizi ed il loro contenuto per le applicazioni ed i servizi ITS.
5. Fatte salve le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE, le specifiche precisano, ove opportuno, le condizioni in cui gli Stati membri possono stabilire, previa notifica alla Commissione, norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio purché tali norme non costituiscano un ostacolo per l’interoperabilità.
6. Le specifiche, ove opportuno, si fondano sulle norme stabilite di cui all’articolo 8.
Le specifiche prevedono, se del caso, una valutazione della conformità a norma della decisione n. 768/2008/CE.
Le specifiche rispettano i principi esposti nell’allegato II.
7. La Commissione effettua una valutazione d’impatto, corredata di un’analisi costi-benefici, prima dell’adozione delle specifiche».
7.
L’articolo 7 della direttiva 2010/40, intitolato «Atti delegati», così dispone:
«1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le specifiche. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare l’articolo 6 e l’allegato II.
2. Per ciascuna delle azioni prioritarie è adottato un atto delegato distinto.
(...)».
B – Regolamento delegato n. 885/2013
8.
Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento delegato n. 885/2013 «stabilisce le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità della predisposizione e dell’utilizzo operativo dei servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali a livello di Unione a norma della direttiva [2010/40]».
9.
L’articolo 3 del regolamento delegato n. 885/2013, relativo ai requisiti per la predisposizione dei servizi d’informazione, prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri indicano le aree in cui le condizioni di traffico e di sicurezza richiedono la predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure.
Essi definiscono inoltre le zone prioritarie in cui saranno fornite le informazioni dinamiche.
2. La predisposizione di servizi d’informazione rispetta i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7».
10.
L’articolo 8 del regolamento delegato n. 885/2013, intitolato «Valutazione della conformità ai requisiti», così recita:
«1. Gli Stati membri designano un organismo nazionale competente per valutare se i fornitori di servizi, gli operatori delle aree di parcheggio e gli operatori stradali rispettano i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7. L’organismo deve essere imparziale e indipendente da tali soggetti.
Due o più Stati membri possono designare un comune organismo regionale competente per valutare il rispetto di tali requisiti nei propri territori.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’organismo designato.
2. Tutti i fornitori di servizi presentano agli organismi designati una dichiarazione relativa alla propria conformità ai requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.
(...)
3. Gli organismi designati ispezionano in modo casuale la correttezza delle dichiarazioni di una serie di fornitori di servizi e operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati e chiedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7.
La qualità del servizio può essere valutata anche utilizzando i pareri degli utenti.
Ogni anno gli organismi designati comunicano alle autorità nazionali competenti le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali».
C – Regolamento delegato n. 886/2013
11.
Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento delegato n. 886/2013 «stabilisce le specifiche atte ad assicurare la compatibilità, interoperabilità e continuità nell’attivazione e nell’operatività dei dati e delle procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale a livello di Unione a norma della direttiva [2010/40]».
12.
L’articolo 5 del regolamento delegato n. 886/2013, relativo all’erogazione del servizio informativo, prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri stabiliscono in quali tratti della rete stradale transeuropea le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l’attivazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.
Essi comunicano alla Commissione detti tratti stradali.
2. L’erogazione del servizio informativo soddisfa i requisiti previsti agli articoli da 6 a 8».
13.
L’articolo 9 del regolamento delegato n. 886/2013, intitolato «Valutazione della conformità ai requisiti», così recita:
«1. Gli Stati membri designano un organo nazionale imparziale e indipendente incaricato di valutare se gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata soddisfino i requisiti previsti agli articoli da 3 a 8. Due o più Stati membri possono designare un organo comune incaricato di valutare la conformità a detti requisiti nel territorio di ciascuno di essi.
Gli Stati membri notificano gli organi nazionali alla Commissione.
2. I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata comunicano agli organi nazionali designati gli estremi d’identificazione e una descrizione del servizio informativo da essi erogato, e presentano una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.
(...)
3. Gli organi nazionali designati verificano, mediante campionamento casuale, l’esattezza delle dichiarazioni di vari gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata e chiedono loro di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.
Gli organi nazionali nominati riferiscono ogni anno alle autorità nazionali circa le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali».
III – Sentenza impugnata
14.
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2013, la Repubblica ceca ha proposto due ricorsi diretti all’annullamento dei regolamenti controversi.
15.
A sostegno di detti ricorsi di annullamento, la Repubblica ceca ha dedotto tre motivi. Il primo verteva sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2010/40, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e con l’articolo 6 di tale direttiva, nella misura in cui la Commissione, adottando i regolamenti controversi, aveva ecceduto i limiti dell’autorizzazione prevista da tali disposizioni. Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 290 TFUE, nella misura in cui la Commissione, adottando i regolamenti controversi, aveva ecceduto i limiti della sua competenza ad adottare atti delegati non legislativi quale prevista da detto articolo. Il terzo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nella misura in cui la Commissione, adottando i regolamenti controversi, aveva ecceduto i limiti delle competenze attribuitele dai Trattati.
16.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, di conseguenza, i due ricorsi nel loro insieme.
IV – Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
17.
In via principale, la Repubblica ceca chiede alla Corte di voler:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
annullare in toto i regolamenti controversi, e
–
condannare la Commissione alle spese.
18.
In subordine, la Repubblica ceca chiede alla Corte di voler:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
annullare l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 8 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 885/2013, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato n. 886/2013, e
–
condannare la Commissione alle spese.
19.
La Commissione chiede alla Corte di voler:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la Repubblica ceca alle spese.
V – Analisi
20.
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica ceca deduce tre motivi, che esaminerò in successione nel prosieguo.
A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto
21.
Con il primo motivo la Repubblica ceca allega che il Tribunale, dichiarando, ai punti da 39 a 43 della sentenza impugnata, che i regolamenti controversi non sanciscono un obbligo per gli Stati membri di diffondere le applicazioni e i servizi ITS nel loro territorio, ha violato il principio di certezza del diritto.
22.
Detti punti della sentenza impugnata vertono sull’esame, da parte del Tribunale, della prima parte del primo motivo di annullamento dedotto dalla Repubblica ceca. Quest’ultima aveva affermato che la Commissione aveva ecceduto i limiti dell’autorizzazione conferita dalla direttiva 2010/40 imponendo, nei regolamenti controversi, un obbligo di diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva concedeva agli Stati membri il potere di decidere su una siffatta diffusione. Il Tribunale ha respinto tale parte, sulla base del rilievo che i regolamenti controversi non imponevano un siffatto obbligo di diffusione, contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica ceca.
23.
La Repubblica ceca richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale il principio di certezza del diritto esige che le norme di diritto dell’Unione siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione ( 6 ).
24.
Essa adduce tre argomenti intesi a dimostrare l’esistenza di una violazione di tale principio ai punti da 39 a 43 della sentenza impugnata.
25.
In primo luogo, si evincerebbe dai regolamenti controversi che essi devono essere applicati in tutti gli Stati membri, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale. In particolare, tali regolamenti conterrebbero la disposizione classica relativa all’obbligatorietà di tutti i loro elementi e alla loro applicabilità diretta in tutti gli Stati membri. Inoltre, le relazioni della Commissione recanti le motivazioni di detti regolamenti ( 7 ) indicherebbero che quest’ultima tentava di imporre un obbligo di diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la conclusione del Tribunale nel senso dell’inapplicabilità dei regolamenti controversi negli Stati membri che non hanno proceduto ad una siffatta diffusione sarebbe contraria alla loro lettera e all’intenzione della Commissione al momento della loro adozione.
26.
Ritengo che tale argomento debba essere respinto in quanto infondato. Da un lato, come sottolineato dalla Commissione, i regolamenti controversi non contengono alcuna disposizione che stabilisca esplicitamente un siffatto obbligo di diffusione.
27.
Dall’altro, può dedursi dall’articolo 1 di ciascuno di tali regolamenti e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40 che essi si applicano in uno Stato membro solo qualora esso abbia deciso di procedere alla diffusione di applicazioni o di servizi ITS.
28.
Infatti, ciascuno di detti regolamenti precisa, al suo articolo 1, che esso stabilisce talune specifiche «a norma della direttiva [2010/40]». Orbene, l’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che, quanto all’obbligo incombente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per applicare le specifiche adottate dalla Commissione, «resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio».
29.
Discende dal combinato disposto di tali disposizioni che i regolamenti controversi stabiliscono talune specifiche senza, tuttavia, rimettere in discussione il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel proprio territorio. Preciso inoltre che tali regolamenti integrano la direttiva 2010/40, come rilevato dal Tribunale al punto 40 della sentenza impugnata, e non contengono alcuna disposizione che modifichi la portata dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, come del pari giustamente sottolineato dal Tribunale al punto 41 di tale sentenza.
30.
Non reputo necessario esaminare le relazioni recanti le motivazioni dei regolamenti controversi, dal momento che il tenore delle summenzionate disposizioni discende in maniera univoca dal loro testo.
31.
In subordine, rilevo cionondimeno che tali relazioni contengono una comparazione di diversi scenari implicanti la diffusione di applicazioni e di servizi ITS in taluni o in tutti gli Stati membri. È vero che, in ciascuna di dette relazioni, la Commissione conclude, al termine di un’analisi comparata dei costi e dei benefici di tali scenari, che una diffusione in tutti gli Stati membri sarebbe preferibile. Tuttavia, nessun elemento suggerisce che tale scenario sia quello effettivamente attuato nelle proposte di regolamento presentate dalla Commissione. A tal riguardo la relazione recante le motivazioni del regolamento delegato n. 886/2013 precisa che «[l]a direttiva [2010/40] ha indicato sei azioni prioritarie per l’adozione delle specifiche e, se del caso, per la loro diffusione obbligatoria» ( 8 ). Tale precisazione mi sembra indicare che la Commissione non aveva l’intenzione di imporre un obbligo di diffusione al momento dell’adozione di detto regolamento.
32.
Pertanto, ritengo che non possa desumersi dalle relazioni recanti le motivazioni dei regolamenti controversi che la Commissione avesse l’intenzione, tramite l’adozione di tali regolamenti, di imporre un obbligo di diffusione agli Stati membri.
33.
Risulta da quanto precede che il Tribunale, dichiarando, ai punti da 39 a 43 della sentenza impugnata, che i regolamenti controversi non impongono agli Stati membri un obbligo di diffusione delle applicazioni o dei servizi ITS, non ha commesso alcun errore di diritto.
34.
In secondo luogo, la Repubblica ceca critica il punto 40 della sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale avrebbe ivi erroneamente dichiarato che l’inapplicabilità dei regolamenti controversi in taluni Stati membri non doveva essere indicata espressamente in tali regolamenti, discendendo piuttosto dalla direttiva 2010/40. Così facendo, il Tribunale avrebbe statuito che l’applicabilità di atti delegati deve essere desunta sulla base non del loro testo, bensì dell’interpretazione dell’atto legislativo di base.
35.
La Repubblica ceca aggiunge che il contenuto esplicito di un atto delegato contrario all’atto legislativo di base non può essere corretto con un’interpretazione dell’atto delegato in conformità all’atto legislativo di base. Una siffatta interpretazione conforme sarebbe possibile solo se essa non è contra legem, vale a dire se il testo giuridico di rango inferiore consente una siffatta interpretazione.
36.
Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto, al punto 40 della sentenza impugnata, dichiarando che i regolamenti controversi devono essere letti alla luce dell’atto di base costituito dalla direttiva 2010/40. Tale metodo interpretativo discende, a mio avviso, dai rapporti fra l’atto legislativo di base, il quale stabilisce in particolare gli elementi essenziali del contesto normativo, e l’atto delegato, tramite il quale la Commissione può integrare o modificare determinati elementi non essenziali di tale atto legislativo in forza dell’articolo 290 TFUE. La Corte ha già avuto l’opportunità di precisare, a tal riguardo, che l’attribuzione di un potere delegato mira all’adozione di norme che si inseriscano nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base ( 9 ). A titolo illustrativo, nell’ambito della presente causa, è evidente che la nozione di «specifica», utilizzata nei regolamenti controversi, deve essere interpretata alla luce della definizione offertane all’articolo 4, punto 17, della direttiva 2010/40 ( 10 ).
37.
Inoltre, il Tribunale non ha proceduto ad un’interpretazione contra legem dei regolamenti controversi, dal momento che da nessuna delle loro rispettive disposizioni è possibile desumere che tali regolamenti impongano agli Stati membri un obbligo di diffusione di applicazioni o di servizi ITS ( 11 ).
38.
In terzo luogo, la Repubblica ceca allega che la sentenza impugnata metterebbe gli Stati membri in una posizione giuridica incerta quando applicano un atto delegato, giacché essi non potrebbero fare affidamento sulle disposizioni espresse di tale atto per stabilire le disposizioni loro applicabili e gli obblighi che ne discendono. Nella prassi, gli Stati membri sarebbero dunque costretti a proporre un ricorso di annullamento nel termine previsto all’articolo 263 TFUE qualora risulti dalle disposizioni dell’atto delegato che il suo ambito di applicazione eccede quanto previsto dall’atto legislativo di base. In mancanza di un tale ricorso di annullamento, infatti, gli Stati membri perderebbero la possibilità di eccepire l’illegittimità dell’atto delegato in caso di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione sulla base dell’articolo 258 TFUE ( 12 ).
39.
Tale argomento deve essere respinto, in quanto poggia anch’esso sul presupposto erroneo secondo il quale le disposizioni dei regolamenti controversi imporrebbero un obbligo di diffusione agli Stati membri, in contraddizione con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40 ( 13 ).
40.
Aggiungo che gli Stati membri sono tenuti a valutare se l’ambito di applicazione di un atto delegato ecceda quanto previsto dall’atto legislativo di base e, se del caso, proporre un ricorso di annullamento nel termine previsto all’articolo 263 TFUE. Tale obbligo, risultante dall’organizzazione dei mezzi di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, non può essere considerato una violazione del principio di certezza del diritto come interpretato dalla Corte ( 14 ).
41.
Considerato che la Repubblica ceca non ha dedotto nessun altro argomento inteso a dimostrare l’esistenza di una violazione del principio di certezza del diritto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
B – Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l’articolo 290 TFUE
42.
Con il secondo motivo, la Repubblica ceca afferma che il Tribunale, dichiarando, al punto 63 della sentenza impugnata, che la Commissione, quando adotta atti delegati, non è limitata dalla portata espressa dell’autorizzazione, quale fissata dall’atto legislativo di base, ha violato l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e l’articolo 290 TFUE.
43.
Tale asserito errore di diritto inficerebbe l’esame, ai punti da 45 a 63 della sentenza impugnata, della seconda parte del primo motivo di annullamento, al termine del quale il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, obbligando gli Stati membri a designare un organo di controllo imparziale e indipendente incaricato di vigilare sul rispetto dei requisiti imposti dai regolamenti controversi, non ha ecceduto i poteri conferitile dalla direttiva 2010/40.
44.
Secondo la Repubblica ceca, il potere, conferito alla Commissione dall’articolo 290 TFUE, di adottare atti non legislativi di portata generale costituirebbe un’eccezione alla regola generale sancita all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, che occorrerebbe pertanto interpretare in maniera restrittiva. La Commissione ritiene, da parte sua, che la facoltà di conferirle un potere delegato costituisca non un’eccezione da interpretare restrittivamente, bensì una facoltà di rango costituzionale offerta al legislatore dall’articolo 290 TFUE.
45.
Nondimeno, non è necessario risolvere tale questione teorica per respingere i cinque argomenti dedotti dalla Repubblica ceca a sostegno di questo secondo motivo.
46.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che l’autorizzazione concessa alla Commissione per adottare atti delegati non si limita agli aspetti espressamente specificati all’articolo 6 della direttiva 2010/40, ma può altresì riguardare l’esecuzione di qualsiasi altra disposizione di tale direttiva. Secondo la Repubblica ceca, l’autorizzazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40 dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, nel senso che essa si limita ai tipi di disposizioni elencati all’articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva.
47.
Sottolineo, a tal riguardo, che il potere conferito alla Commissione trova fondamento non nell’articolo 6 della direttiva 2010/40, bensì nell’articolo 7 della medesima. Orbene, in forza di quest’ultimo articolo, la Commissione adotta gli atti delegati «conformemente alle pertinenti disposizioni [di tale] direttiva, in particolare l’articolo 6 e l’allegato II». Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato che il potere conferito alla Commissione non si limita agli aspetti espressamente specificati all’articolo 6 di detta direttiva.
48.
Aggiungo, in ogni caso, che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2010/40 fornisce alla Commissione una base giuridica sufficiente per prevedere la designazione, da parte degli Stati membri, di un organo di controllo, per i motivi illustrati ai paragrafi da 58 a 65 delle presenti conclusioni. Pertanto, l’ipotetico errore di diritto commesso a tal riguardo dal Tribunale sarebbe inoperante, poiché la Commissione ha il potere di prevedere la designazione di un organo nazionale di controllo anche nel caso in cui l’autorizzazione debba essere limitata agli aspetti espressamente specificati all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2010/40 ( 15 ).
49.
In secondo luogo, la Repubblica ceca allega che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che la Commissione può adottare norme che esulano dall’ambito dell’autorizzazione qualora lo reputi necessario. Secondo la Repubblica ceca, il potere accordato alla Commissione deve essere limitato a ciò che il legislatore dell’Unione ha considerato necessario allorché ha formulato l’autorizzazione della Commissione nell’atto legislativo di base.
50.
Le parti si sono parimenti espresse, nel corso dell’udienza dibattimentale, sulla possibilità che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che la necessità di designare organi nazionali di controllo rientra in un potere discrezionale cosiddetto «soggettivo» della Commissione.
51.
Di conseguenza, reputo opportuno scindere l’esame di questo secondo argomento in due parti, concernenti, rispettivamente, l’eventuale concessione di un potere discrezionale soggettivo alla Commissione e l’eventuale superamento, da parte della Commissione, dei limiti della delega concessa dalla direttiva 2010/40.
52.
Da un lato, non posso condividere la tesi secondo la quale il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, avrebbe riconosciuto l’esistenza di un potere discrezionale soggettivo in capo alla Commissione.
53.
Mi sembra pacifico che l’esistenza di un eventuale superamento, da parte della Commissione, dei suoi poteri delegati debba essere valutata oggettivamente, sulla base delle disposizioni che regolano la delega di poteri nell’atto legislativo di base. Infatti, l’articolo 290, paragrafo 1, seconda frase, TFUE dispone che gli atti legislativi delimitino esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di poteri. Inoltre, l’articolo 290, paragrafo 2, prima frase, TFUE precisa che gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta detta delega ( 16 ).
54.
In tal senso la Commissione ha rilevato, giustamente, che essa dispone, nell’esercizio di poteri delegati, di un potere discrezionale più o meno ampio a seconda di quanto deciso dal legislatore in tale atto, fermo restando che la delega può riguardare unicamente elementi non essenziali dell’atto legislativo di base. Trovo conferma di tale interpretazione dell’articolo 290 TFUE al punto 32 della sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Parlamento e Consiglio, in cui la Corte ha dichiarato che la legittimità della scelta operata dal legislatore dell’Unione di conferire un potere delegato alla Commissione dipende non dall’esistenza o dalla portata del potere discrezionale conferito alla stessa, bensì unicamente dal fatto che gli atti che tale istituzione è chiamata a adottare abbiano portata generale e integrino o modifichino elementi non essenziali dell’atto legislativo ( 17 ).
55.
Orbene, è esattamente ad una valutazione oggettiva che il Tribunale ha proceduto ai punti da 50 a 60 della sentenza impugnata. Infatti, è sulla base di un esame delle disposizioni rilevanti della direttiva 2010/40 – più specificamente, dell’articolo 4, punto 17, degli articoli da 5 a 7 nonché dell’allegato II – che il Tribunale ha concluso, al punto 62 di tale sentenza, che la Commissione aveva il potere di stabilire, nei regolamenti controversi, una procedura di valutazione della conformità imponendo agli Stati membri, i quali hanno il compito di garantire l’applicazione delle specifiche, di designare un organo incaricato di controllarne il rispetto da parte degli operatori.
56.
È sempre correttamente che il Tribunale ha poi statuito, al punto 63 della sentenza impugnata, che un’autorizzazione espressa non occorreva e che era sufficiente che la Commissione, la quale disponeva di un potere discrezionale quale risulta oggettivamente dalle summenzionate disposizioni della direttiva 2010/40, avesse ritenuto che la designazione di un siffatto organo fosse necessaria per garantire gli obiettivi di compatibilità, di interoperabilità e di continuità. Altrimenti detto, e come fatto valere dalla Commissione all’udienza dibattimentale, essa ha effettuato una scelta fra più opzioni a sua disposizione all’interno dell’ambito delimitato dalla direttiva 2010/40, in particolare dai principi stabiliti all’allegato II della medesima.
57.
In altri termini, il punto 63 della sentenza impugnata non può essere valutato isolatamente, nel senso che il Tribunale avrebbe riconosciuto un potere discrezionale soggettivo alla Commissione. Il potere discrezionale della Commissione menzionato dal Tribunale riveste natura oggettiva, nella misura in cui esso risulta dalle disposizioni della direttiva 2010/40 che regolano la delega di poteri e la cui portata è esaminata ai punti da 50 a 62 della medesima sentenza.
58.
Dall’altro lato, sono dell’avviso che il Tribunale abbia giustamente dichiarato, ai punti da 45 a 67 della sentenza impugnata, che la Commissione, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 885/2013 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 886/2013, i quali prevedono la designazione di un organo di controllo imparziale e indipendente, non ha ecceduto i limiti della delega conferita dalla direttiva 2010/40.
59.
Ritengo, infatti, che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’autorizzazione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, fornisca alla Commissione una base giuridica sufficiente per adottare queste due disposizioni.
60.
In forza dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2010/40, una specifica include, ove pertinente, e in funzione del settore trattato dalla medesima, «disposizioni organizzative che descrivono gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati».
61.
Pertanto, occorre verificare, da un lato, se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 885/2013 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 886/2013 costituiscano «disposizioni organizzative» e, dall’altro, se esse «descriv[a]no gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati».
62.
Mi sembra difficilmente contestabile, per un verso, il fatto che le disposizioni previste da questi due articoli rivestano natura «organizzativa», dal momento che esse organizzano una procedura intesa a valutare la conformità ai requisiti stabiliti da ciascuno dei regolamenti controversi.
63.
È altrettanto poco contestabile, per altro verso, il fatto che tali disposizioni stabiliscano obblighi procedurali a carico di soggetti interessati ( 18 ). Infatti, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 885/2013 obbliga i fornitori di servizi a presentare agli organismi designati una dichiarazione relativa alla propria conformità ai requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7 di tale regolamento. L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 886/2013 obbliga i gestori della rete stradale, i prestatori di servizi e le emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità a comunicare agli organi designati gli estremi d’identificazione e una descrizione del servizio informativo da essi erogato. Tali soggetti interessati sono parimenti tenuti a presentare una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8 del medesimo regolamento.
64.
È alla luce di tale contesto che occorre valutare l’obbligo di designare un organo di controllo imparziale e indipendente. Infatti, la designazione di un siffatto organo è un elemento organizzativo inerente al buon funzionamento delle procedure di valutazione attuate dalle summenzionate disposizioni. Tali organi hanno, in particolare, il compito di ispezionare in modo casuale la correttezza delle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati e di chiedere la dimostrazione della conformità ai requisiti previsti dai regolamenti controversi, nonché di comunicare alle autorità nazionali competenti le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali ( 19 ). A fini di completezza, aggiungo che la designazione di un siffatto organo mi sembra conforme ai principi sanciti all’allegato II della direttiva 2010/40, in special modo ai principi di efficacia e di proporzionalità.
65.
Di conseguenza, ritengo che l’articolo 8 del regolamento delegato n. 885/2013 e l’articolo 9 del regolamento delegato n. 886/2013 prevedano «disposizioni organizzative che descrivono gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2010/40, incluso l’obbligo di designare un organo di controllo imparziale e indipendente previsto al paragrafo 1 di tali articoli.
66.
In subordine, qualora si dovesse ritenere che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2010/40 non fornisca alla Commissione una base giuridica sufficiente per adottare le summenzionate disposizioni, sono dell’avviso che l’articolo 4, punto 17, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato con l’autorizzazione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, della medesima, offrano una siffatta base giuridica.
67.
Infatti, l’articolo 4, punto 17, della direttiva 2010/40 definisce la nozione di specifica in modo particolarmente ampio, come «misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente» (il corsivo è mio). Dal canto suo, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che la Commissione adotti le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS per le azioni prioritarie. Sottolineo, in più, che l’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva non mi sembra procedere ad un elenco esaustivo dei tipi di specifiche che possono essere adottate dalla Commissione.
68.
A mio avviso, si evince dal combinato disposto dell’articolo 4, punto 17, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2010/40 che la Commissione aveva il potere di prevedere la designazione di un organo di controllo imparziale e indipendente e, pertanto, di adottare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 885/2013 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 886/2013 ( 20 ).
69.
Risulta da quanto precede che il secondo argomento dedotto dalla Repubblica ceca deve essere respinto in quanto infondato.
70.
In terzo luogo, la Repubblica ceca afferma che i rilievi del Tribunale ai punti da 47 a 49 della sentenza impugnata, concernenti l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per integrare una normativa sul fondamento dell’articolo 290 TFUE, non sono conformi alla sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Parlamento e Consiglio ( 21 ).
71.
Ricordo che, al punto 32 di quest’ultima sentenza, la Corte ha dichiarato che né l’esistenza né la portata del potere discrezionale conferito alla Commissione assumono rilievo per determinare se l’atto che essa deve adottare rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 290 TFUE oppure in quello dell’articolo 291 TFUE ( 22 ).
72.
Alla luce di tale giurisprudenza, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto suggerendo, al punto 49 della sentenza impugnata, che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale quando integra una normativa sul fondamento dell’articolo 290 TFUE.
73.
Tuttavia, tale errore di diritto è inoperante, poiché riguarda motivi la cui invalidità non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata ( 23 ). Infatti, come ho indicato ai paragrafi da 52 a 69 delle presenti conclusioni, il Tribunale, nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo di annullamento, ha proceduto ad una valutazione oggettiva dell’esistenza di un eventuale superamento, da parte della Commissione, dell’autorizzazione prevista dalla direttiva 2010/40. Orbene, tale valutazione oggettiva, la quale è scevra da errori di diritto, era sufficiente a respingere questa seconda parte.
74.
In quarto luogo, la Repubblica ceca allega che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40 avrebbe lasciato agli Stati membri, e non alla Commissione, la scelta dei mezzi da impiegare per garantire l’applicazione delle specifiche. Di conseguenza, l’autorizzazione conferita alla Commissione per adottare atti delegati non può essere interpretata in modo da pregiudicare tale potere degli Stati membri. La Repubblica ceca aggiunge che il legislatore dell’Unione ha considerato tale aspetto un elemento essenziale, il quale, come tale, non può essere oggetto di un atto delegato, in conformità all’articolo 290 TFUE.
75.
Mi pongo la questione della ricevibilità di tale argomento, dal momento che la Repubblica ceca non individua con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata che vengono contestati, come richiesto dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
76.
In ogni caso, tale argomento è destituito di fondamento. Infatti, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40 si limita ad obbligare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rispettare le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva. Orbene, come ho precisato ai paragrafi da 58 a 69 delle presenti conclusioni, la Commissione ha il potere di adottare specifiche di tipo procedurale come l’articolo 8 del regolamento delegato n. 885/2013 e l’articolo 9 del regolamento delegato n. 886/2013, incluso un obbligo di designare un organo di controllo imparziale e indipendente. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40, ad adottare le misure necessarie per rispettare tale specifica.
77.
In quinto luogo, la Repubblica ceca sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, che l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2010/40 suffragassero la tesi secondo la quale la Commissione aveva il potere di prevedere la designazione di un organo nazionale di controllo.
78.
Per quanto riguarda l’argomento relativo ad una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40, ritengo che esso sia privo di fondamento per il motivo indicato al paragrafo 76 delle presenti conclusioni.
79.
La Repubblica ceca afferma, inoltre, che l’articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva riguarda unicamente la valutazione di conformità ai sensi della decisione 768/2008/CE ( 24 ) e che nessuna disposizione dei regolamenti controversi prevede una siffatta valutazione.
80.
Ritengo che il presente argomento sia fondato. Infatti, detta decisione, ai sensi del suo articolo 2, stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento per l’elaborazione della normativa dell’Unione di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti. Orbene, i regolamenti controversi non hanno ad oggetto la commercializzazione di prodotti. Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 61 della sentenza impugnata, suggerendo che l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2010/40 supportasse la tesi secondo la quale la Commissione aveva il potere di imporre la designazione di un organo nazionale di controllo come quello previsto all’articolo 8 del regolamento delegato n. 885/2013 e all’articolo 9 del regolamento delegato n. 886/2013.
81.
Tuttavia, tale errore di diritto è inoperante per le ragioni illustrate al paragrafo 73 delle presenti conclusioni.
82.
Risulta da quanto precede che il secondo motivo dedotto dalla Repubblica ceca deve essere respinto in quanto infondato.
C – Sul terzo motivo, vertente su irregolarità procedurali commesse dal Tribunale
83.
Con il terzo ed ultimo motivo la Repubblica ceca afferma che il Tribunale ha commesso irregolarità procedurali snaturando o ignorando taluni argomenti da essa sollevati.
84.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente constatato, al punto 39 della sentenza impugnata, un accordo tra la Repubblica ceca e la Commissione sul fatto che le disposizioni dei regolamenti controversi non siano applicabili fintantoché uno Stato membro non abbia deciso di diffondere le applicazioni e i servizi ITS nel proprio territorio. La Repubblica ceca sottolinea di aver indicato, nelle memorie di replica depositate dinanzi al Tribunale, che una siffatta interpretazione di tali regolamenti le conveniva, ma che essa non trovava alcun supporto in detti regolamenti.
85.
Come eccepito dalla Commissione, tale argomento deve essere respinto, in quanto si fonda su una lettura erronea del punto 39 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha constatato l’esistenza di un accordo fra le parti sull’interpretazione della direttiva 2010/40, nel senso che i regolamenti controversi non sono applicabili in assenza di diffusione, e non sull’interpretazione dei regolamenti controversi stessi.
86.
Peraltro, rilevo che il Tribunale ha esaminato minuziosamente e ha respinto, ai punti da 35 a 44 della sentenza impugnata, l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale i regolamenti controversi impongono un obbligo di diffusione. Pertanto, tale argomento non è fondato.
87.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale la Commissione ha espressamente indicato, nelle relazioni recanti le motivazioni dei regolamenti controversi, la propria intenzione di imporre un obbligo di diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS in tutti gli Stati membri.
88.
Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non impone al medesimo di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale ( 25 ).
89.
Orbene, ai punti da 35 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha illustrato in maniera chiara i motivi che l’hanno indotto a concludere che le disposizioni – vincolanti – dei regolamenti controversi non imponevano alcun obbligo di diffusione agli Stati membri, soddisfacendo in tal modo il suo obbligo di motivazione. Pertanto, il Tribunale ha potuto legittimamente ritenere che non fosse necessario precisare le ragioni per le quali tale conclusione discendeva parimenti dal contenuto – non vincolante – delle relazioni recanti le motivazioni ( 26 ).
90.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato, in particolare nell’ambito della valutazione del secondo motivo di annullamento, ai punti da 69 a 75 della sentenza impugnata, l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale l’organizzazione dell’attività di controllo a livello nazionale rappresenta, in linea di principio, un elemento essenziale, la cui regolamentazione non può pertanto essere affidata alla Commissione in forza dell’articolo 290 TFUE.
91.
Ritengo che il Tribunale abbia esaminato tale argomento ai punti 72 e 73 della sentenza impugnata, dichiarando che la Commissione, allorché ha adottato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 885/2013 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 886/201, non ha ecceduto l’autorizzazione conferita dalla direttiva 2010/40 e non ha integrato o modificato un elemento essenziale della medesima.
92.
Risulta dalle suesposte considerazioni che il terzo motivo dedotto dalla Repubblica ceca deve essere respinto in quanto infondato.
93.
Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto infondata. Inoltre, la Repubblica ceca deve essere condannata alle spese, avendone la Commissione fatto domanda.
VI – Conclusione
94.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la Repubblica ceca alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑659/13 e T‑660/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:771.
( 3 ) Regolamento della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40 (direttiva «ITS»), in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU 2013, L 247, pag. 1).
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40 per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU 2013, L 247, pag. 6).
( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU 2010, L 207, pag. 1).
( 6 ) Sentenza del 12 febbraio 2015, Parlamento/Consiglio (C‑48/14, EU:C:2015:91, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).
( 7 ) Relazione della Commissione, del 15 maggio 2013, recante le motivazioni del regolamento delegato n. 885/2013 [C(2013) 2549 final], e relazione della Commissione, del 15 maggio 2013, recante le motivazioni del regolamento delegato n. 886/2013 [C(2013) 2550 final].
( 8 ) Relazione della Commissione, del 15 maggio 2013, di accompagnamento al regolamento delegato n. 886/2013 [C(2013) 2550 final, pag. 3] (il corsivo è mio).
( 9 ) Sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione (C‑286/14, EU:C:2016:183, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).
( 10 ) Per esempio, la Corte ha proceduto ad una siffatta interpretazione alla luce dell’atto di base nella sentenza del 3 aprile 2014, Rätzke (C‑319/13, EU:C:2014:210, punti 33 e 34).
( 11 ) V. paragrafi da 26 a 29 delle presenti conclusioni.
( 12 ) Sentenza del 18 ottobre 2012, Commissione/Repubblica ceca (C‑37/11, EU:C:2012:640, punti da 46 a 48).
( 13 ) V. paragrafi da 26 a 29 delle presenti conclusioni.
( 14 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
( 15 ) In conformità ad una giurisprudenza costante, un errore di diritto è inoperante allorché riguarda motivi la cui invalidità non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. V., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punti 41 e 67 e la giurisprudenza ivi citata); del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 148 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 83).
( 16 ) V., a tal riguardo, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione (C‑286/14, EU:C:2016:183, punti 30 e 31).
( 17 ) C‑88/14, EU:C:2015:499.
( 18 ) La nozione di soggetto interessato non viene definita dalla direttiva 2010/40. Cionondimeno, il considerando 18 indica esplicitamente, fra i principali soggetti interessati, i fornitori di servizi ITS, gli operatori del trasporto nonché gli esercenti di impianti.
( 19 ) V. articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 885/2013 e articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 886/2013.
( 20 ) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/40, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie al rispetto delle specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva. V. paragrafo 76 delle presenti conclusioni.
( 21 ) C‑88/14, EU:C:2015:499.
( 22 ) V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.
( 23 ) V. la giurisprudenza citata alla nota 15 delle presenti conclusioni.
( 24 ) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU 2008, L 218, pag. 82).
( 25 ) Sentenze del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata), nonché dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione (C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V., al riguardo, paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni.
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