SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
28 luglio 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Regime dell’ammissione temporanea in esenzione dai dazi — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Condizioni stabilite per l’esonero totale dai dazi all’importazione — Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori dal territorio doganale dell’Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio — Articolo 555, paragrafo 1, lettera a) — Uso commerciale — Nozione — Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo — Esclusione»
Nella causa C‑80/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 27 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2015, nel procedimento
Robert Fuchs AG
contro
Hauptzollamt Lörrach,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Robert Fuchs AG, da U. Lusche, Rechtsanwältin;
—
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;
—
per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «uso commerciale», ai sensi dell’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU 2003, L 343, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Robert Fuchs AG, società con sede in Svizzera (in prosieguo: la «Fuchs»), e lo Hauptzollamt Lörrach (amministrazione doganale di Lörrach, Germania), in merito ai dazi doganali all’importazione richiesti alla suddetta società per l’importazione, nel territorio dell’Unione e in regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione, di elicotteri immatricolati in Svizzera e utilizzati per voli di addestramento e di formazione in Germania.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
La convenzione relativa all’ammissione temporanea, conclusa ad Istanbul il 26 giugno 1990 (in prosieguo: la «convenzione di Istanbul»), è stata approvata con decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all’ammissione temporanea e sull’accettazione dei suoi allegati (GU 1993, L 130, pag. 1 e rettifica GU 1993, L 289, pag. 40).
4
L’articolo 1 dell’allegato C della convenzione di Istanbul è formulato nei seguenti termini:
«Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si intendono per:
a)
“mezzi di trasporto”:
qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti), hovercraft, aeromobili, veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonché i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la protezione delle merci;
b)
“uso commerciale”:
il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno;
c)
“uso privato”:
utilizzazione, da parte dell’interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale;
(...)».
Diritto dell’Unione
Codice doganale
5
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):
«Il regime dell’ammissione temporanea permette l’utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto».
6
L’articolo 141 di tale codice dispone quanto segue:
«I casi e le condizioni particolari in cui si può far ricorso al regime dell’ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione sono stabiliti secondo la procedura del comitato».
7
Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del suddetto codice:
«L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a)
all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata».
Regolamento d’applicazione
8
L’articolo 232 del regolamento d’applicazione, che detta le regole relative al regime di ammissione temporanea in esonero totale, segnatamente dei mezzi di trasporto, dispone quanto segue:
«1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l’ammissione temporanea con l’atto di cui all’articolo 233, salvo il disposto dell’articolo 579:
(…)
b)
i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;
(…)
2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l’atto di cui all’articolo 233».
9
Ai sensi dell’articolo 233 del medesimo regolamento:
«1. Ai fini dell’applicazione degli articoli da 230 a 232, l’atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:
(...)
b)
in caso di dispensa dall’obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all’articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all’articolo 232, paragrafo 2:
—
varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità».
10
L’articolo 234 del regolamento d’applicazione dispone quanto segue:
«1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell’articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l’atto di cui all’articolo 233.
2. Se da un controllo dovesse emergere che l’atto di cui all’articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente».
11
Ai sensi dell’articolo 555, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:
«(...) (V)algono le seguenti definizioni:
a)
“uso commerciale”: significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;
b)
“uso privato”: l’utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;
c)
“traffico interno”: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio».
12
L’articolo 558, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:
a)
che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio (…);
b)
che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;
c)
che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi lo prevedano».
Diritto tedesco
Legge relativa ai trasporti aerei
13
L’articolo 2, paragrafi 7 e 8, del Luftverkehrsgesetz (legge relativa ai trasporti aerei), nella sua versione pubblicata il 10 maggio 2007 (BGBl. 2007 I, pag. 698), dispone quanto segue:
«7. Gli aeromobili che non sono registrati e omologati nel territorio di applicazione della presente legge possono entrare nello spazio aereo del territorio medesimo o esservi condotti in altro modo per ivi circolarvi soltanto dopo averne ottenuto l’autorizzazione. Quest’ultima non è necessaria in caso di diversa previsione in un trattato concluso tra il paese di provenienza dell’aeromobile e la Repubblica federale di Germania o in una convenzione vincolante per i due Stati.
8. L’autorizzazione prevista ai paragrafi 6 e 7 può essere concessa in via generale o per un caso specifico; può essere subordinata a obblighi o soggetta a un termine».
Legge sull’amministrazione doganale
14
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Zollverwaltungsgesetz (legge sull’amministrazione doganale), del 21 dicembre 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 2125, e 1993 I, pag. 2483):
«Gli aeromobili in entrata e in uscita possono, rispettivamente, atterrare o decollare soltanto da un aeroporto doganale».
Regolamento doganale
15
L’articolo 2 della Zollverordnung (regolamento doganale), del 23 dicembre 1993 (BGBl. 1993 I, pag. 2449, e 1994 I, pag. 162), intitolato «Strade doganali», al suo paragrafo 3 dispone quanto segue:
«In singoli casi, al fine di agevolare la circolazione, può essere inoltre concessa in sede amministrativa l’esenzione dall’obbligo di utilizzare strade doganali [Zollstraßenzwang], ove le circostanze lo richiedano e a condizione che ciò non pregiudichi la possibilità di effettuare i controlli doganali e non vi ostino divieti o limitazioni».
16
L’articolo 3 del citato regolamento, intitolato «Aeroporti doganali», al suo paragrafo 4 così dispone:
«L’articolo 2, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis all’esonero dall’obbligo di atterraggio e di decollo in un aeroporto doganale».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17
La Fuchs, società con sede in Svizzera, propone, tra i suoi servizi, segnatamente voli di addestramento e formazione in elicottero.
18
Con decisione del 13 ottobre 2009, la Fuchs è stata esonerata dall’obbligo di servirsi di un aeroporto doganale per importare, in Germania, dieci elicotteri immatricolati a suo nome in Svizzera.
19
Durante gli anni 2009 e 2010, nell’ambito dell’organizzazione di vari corsi di formazione, tali elicotteri sono pertanto stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione, o da un istruttore di volo alle dipendenze della Fuchs, o da allievi piloti, accompagnati da un istruttore.
20
I suddetti elicotteri non hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione durante i voli di formazione. Essi ripartivano verso la Svizzera al termine di ogni periodo di formazione.
21
L’amministrazione doganale, con avviso di accertamento dei dazi all’importazione del 10 giugno 2011, ha stimato che gli elicotteri di cui si tratta fossero stati utilizzati a titolo commerciale, senza tuttavia beneficiare dell’autorizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 7, prima frase, della legge relativa al trasporto aereo, e che, pertanto, la Fuchs non avesse rispettato le condizioni di ammissione temporanea dei medesimi elicotteri in esonero totale dai dazi all’importazione previste all’articolo 558, paragrafo 1, lettera c), del regolamento d’applicazione.
22
Considerando che, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, per tali elicotteri era sorta un’obbligazione doganale, la suddetta amministrazione ha fissato l’importo dei dazi doganali dovuti dalla Fuchs in EUR 175873,36.
23
A seguito del rigetto, da parte della menzionata amministrazione, del reclamo che la Fuchs aveva presentato avverso tale avviso di accertamento dei dazi all’importazione, la Fuchs ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania).
24
A sostegno del suo ricorso, la Fuchs afferma che ricorrono nella fattispecie le condizioni per la concessione di un esonero totale dai dazi all’importazione. Essa precisa, segnatamente, che gli elicotteri di cui si tratta non sono stati oggetto di un «uso commerciale», ai sensi dell’articolo 555, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione.
25
L’amministrazione doganale sostiene, al contrario, che la Fuchs abbia fatto un uso commerciale dei suddetti elicotteri, dal momento che, durante i voli di addestramento, sono state trasportate persone a titolo oneroso. A tale riguardo, non sarebbe rilevante la circostanza che le somme versate dagli allievi piloti fossero il corrispettivo del loro addestramento e non del loro trasporto.
26
Il giudice del rinvio sottolinea che le condizioni essenziali per ottenere un’autorizzazione all’ammissione temporanea di mezzi di trasporto con esonero totale dai dazi all’importazione sono elencate all’articolo 558, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione. Nel procedimento principale, sarebbe pacifico che le condizioni previste al suddetto articolo 558, paragrafo 1, lettere a) e b), erano soddisfatte. Si porrebbe quindi esclusivamente la questione se fossero soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 558, paragrafo 1, lettera c), del regolamento d’applicazione, che prevede che, in caso di uso commerciale, i mezzi di trasporto possono, in via di principio, essere utilizzati solo per i trasporti che iniziano o terminano fuori dal territorio doganale della Comunità. Orbene, la risposta a tale questione dipenderebbe dall’interpretazione dei termini «uso commerciale», di cui all’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’applicazione.
27
È in tali circostanze che il Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [d’applicazione] debba essere interpretato nel senso che occorre considerare come uso commerciale di un mezzo di trasporto anche i voli di addestramento in elicottero a titolo oneroso compiuti in presenza, all’interno dell’elicottero, di un allievo pilota e di un istruttore di volo».
Sulla questione pregiudiziale
28
Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se voli effettuati a titolo oneroso per l’addestramento al pilotaggio di un elicottero, a bordo del quale si trovano un allievo pilota e un istruttore di volo, configurino un uso commerciale di un mezzo di trasporto, ai sensi dell’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’applicazione.
29
In forza della suddetta disposizione, rientra nella nozione di «uso commerciale» l’uso di mezzi di trasporto «per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito».
30
Dalla formulazione della citata disposizione emerge che, per poter essere qualificato come «uso commerciale», l’uso del mezzo di trasporto in questione deve essere effettuato a fini di trasporto.
31
Tale interpretazione è rafforzata dalla genesi dell’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’applicazione.
32
Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, la nozione di «uso commerciale», nel regolamento d’applicazione, ha sostituito quella di «uso professionale», che era definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto (GU 1989, L 186, pag. 8), come «l’utilizzazione di un mezzo di trasporto per l’esercizio diretto di un’attività retribuita o avente scopo di lucro». Quest’ultima definizione è stata, così, sostituita da quella, più restrittiva, presente all’articolo 670 del regolamento n. 2454/93 nella sua versione iniziale, secondo il quale l’uso commerciale corrispondeva all’«utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito».
33
La suddetta definizione è stata, in seguito, ampliata dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che modifica il regolamento n. 2454/93 (GU 2001, L 141, pag. 1), per ricomprendere l’«utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone o di merci a titolo oneroso o nel quadro delle attività economiche di un’impresa». Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, rientrava allora nella nozione di «uso commerciale» ogni utilizzazione di un mezzo di trasporto in un contesto professionale, a titolo oneroso o gratuito e indipendentemente dallo scopo di tale utilizzazione.
34
Tuttavia, il regolamento n. 2286/2003 ha sostituito la suddetta definizione di uso commerciale con quella applicabile nel procedimento principale. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, tale regolamento non solo ha sottratto dalla nozione di «uso commerciale» il trasporto di persone a titolo gratuito, ma ha anche fatto della finalità dell’uso il fattore determinante. Pertanto, tale nozione non ricomprende più tutte le attività economiche che implicano un mezzo di trasporto e nell’ambito delle quali si realizza un trasporto di persone in senso ampio, ma riguarda esclusivamente quelle la cui finalità è il trasporto, segnatamente, di persone.
35
Orbene, in circostanze come quelle del procedimento principale, in cui i mezzi di trasporto sono utilizzati per fini di addestramento, il trasporto di persone, supponendo che abbia avuto luogo, è solo il corollario dell’attività di addestramento che, in quanto oggetto principale del contratto, costituisce la prestazione di servizi a fronte della quale gli allievi piloti hanno versato un corrispettivo.
36
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l’utilizzazione di un mezzo di trasporto ai fini di una prestazione di servizi di addestramento al pilotaggio non può rientrare nella nozione di «uso commerciale», ai sensi dell’articolo 555, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione.
37
Occorre aggiungere che, in forza di una giurisprudenza costante, la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 12 febbraio 2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, punto 45 e giurisprudenza citata).
38
Nel caso di specie, e alla luce della circostanza che il giudice del rinvio ha formulato la questione pregiudiziale al fine di applicare l’articolo 558, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione, che stabilisce le condizione alle quali è soggetto l’esonero totale dai dazi all’importazione per l’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto, sembra utile procedere anche all’interpretazione di tale disposizione.
39
A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la condizione, prevista all’articolo 558, paragrafo 1, lettera c), del regolamento d’applicazione, secondo la quale il mezzo di trasporto in questione deve, in via di principio, essere utilizzato «esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale», si applica esclusivamente in caso di uso commerciale del medesimo. In altri termini, un mezzo di trasporto che non è utilizzato per fini commerciali è sottoposto esclusivamente alle condizioni previste all’articolo 558, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento d’applicazione.
40
In secondo luogo, non si può ritenere che il beneficio dell’esonero totale dai dazi all’importazione per l’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto che non è oggetto di un uso commerciale sia subordinato alla condizione che quest’ultimo sia utilizzato a fini di trasporto.
41
Infatti, né l’articolo 558, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione né alcun’altra disposizione di tale regolamento che stabilisce le condizioni richieste per l’esonero totale dai dazi all’importazione dei mezzi di trasporto prevede una simile limitazione, mentre il legislatore dell’Unione ha avuto cura di sottoporre, in modo esplicito, il beneficio dell’esonero totale dai dazi all’importazione di altre categorie di merci a condizioni attinenti alla finalità dell’uso delle merci di cui si tratta. È quanto avviene in particolare, in forza dell’articolo 563 del regolamento d’applicazione, per gli articoli «da utilizzare nell’ambito di un’attività sportiva». È quanto accade parimenti, ai sensi dell’articolo 566 del medesimo regolamento, per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio «destinato a fini diagnostici». Quanto all’articolo 568 del suddetto regolamento, esso prevede che siano esonerati i supporti di suono, di immagini o d’informazioni «destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione» nonché quelli «destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione».
42
Tale interpretazione è corroborata dal regolamento n. 993/2001, che ha soppresso, nel regolamento n. 2454/93 la definizione funzionale di «mezzo di trasporto», che fino ad allora corrispondeva a «qualsiasi mezzo destinato al trasporto di persone o di merci».
43
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d’applicazione deve essere interpretato nel senso che voli effettuati a titolo oneroso per l’addestramento al pilotaggio di un elicottero, a bordo del quale si trovano un allievo pilota e un istruttore di volo, non configurano un uso commerciale di un mezzo di trasporto ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
44
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che voli effettuati a titolo oneroso per l’addestramento al pilotaggio di un elicottero, a bordo del quale si trovano un allievo pilota e un istruttore di volo, non configurano un uso commerciale di un mezzo di trasporto ai sensi di tale disposizione.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy