SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
21 settembre 2017 ( *1 )
«Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale»
Nella causa C‑89/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 febbraio 2015,
Riva Fire SpA, in liquidazione, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi e M. Toniolo, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari e P. Rossi, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda (relatore) e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2016,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la Riva Fire SpA (in prosieguo: la «Riva») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Riva Fire/Commissione (T‑83/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:1034), nella quale è stato respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad una violazione dell’articolo 65 del Trattato CECA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione; in prosieguo: la «decisione del 30 settembre 2009»), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione di modifica») (decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione di modifica; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti e decisione controversa
2
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 16 a 21 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«16
Dall’ottobre al dicembre 2000 la Commissione ha effettuato, conformemente all’articolo 47 CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato e presso un’associazione d’imprese siderurgiche italiane. Essa ha anche indirizzato loro richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 47 CA (...).
17
Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e formulato addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti”) (...). La [Riva] ha formulato le proprie osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti. Il 13 giugno 2002 si è svolta un’audizione (...).
18
Il 12 agosto 2002 la Commissione ha formulato addebiti supplementari (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti supplementari”) ai destinatari della comunicazione degli addebiti. Nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 e 82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la Commissione ha spiegato la sua posizione quanto alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA. La [Riva] ha risposto alla comunicazione degli addebiti supplementari il 20 settembre 2002. Il 30 settembre 2002 si è svolta una seconda audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri (...).
19
In esito al procedimento, la Commissione ha adottato la decisione C (2002) 5087 definitivo, del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la “decisione del 2002”), nella quale essa ha constatato che le imprese destinatarie di quest’ultima avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, che aveva per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e aveva altresì dato luogo ad una limitazione o ad un controllo concordati della produzione o delle vendite, in contrasto con l’articolo 65, paragrafo 1, CA (...). In tale decisione la Commissione ha inflitto alla [Riva] un’ammenda d’importo pari a EUR 26,9 milioni.
20
Il 6 febbraio 2003 la [Riva] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 2002. Con sentenza del 25 ottobre 2007, Riva Acciaio/Commissione (T‑45/03, [non pubblicata, EU:T:2007:318]), il Tribunale ha annullato la decisione del 2002. Il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto in particolare del fatto che la decisione del 2002 non conteneva alcun riferimento all’articolo 3 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, tale decisione era fondata unicamente sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA (...). Poiché tali disposizioni erano giunte a scadenza il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da esse, estinte al momento dell’adozione della decisione del 2002, alcuna competenza a constatare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA e ad infliggere ammende alle imprese che avrebbero partecipato a detta infrazione (...).
21
Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato la [Riva] e le altre imprese interessate della sua intenzione di riadottare una decisione, modificando la base giuridica rispetto a quella prescelta per la decisione del 2002. Essa ha inoltre precisato che, tenuto conto della portata limitata della sentenza [del 25 ottobre 2007,] Riva Acciaio/Commissione [(T‑45/03, non pubblicata, EU:T:2007:318)], la decisione riadottata sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni (...)».
3
Nella decisione del 30 settembre 2009, la Commissione ha considerato, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), doveva essere interpretato nel senso che le consentiva di constatare e di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, ratione materiae e ratione temporis. La Commissione ha indicato che tale decisione era stata adottata conformemente alle norme di procedura del Trattato CE nonché del suddetto regolamento e che le disposizioni sostanziali che non erano più in vigore al momento dell’adozione di un atto potevano essere applicate in forza dei principi disciplinanti la successione delle norme nel tempo, fatta salva l’applicazione del principio generale della lex mitior.
4
L’articolo 1 della decisione del 30 settembre 2009 ha dichiarato, fra l’altro, che la Riva, avendo partecipato, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, a un accordo continuato e/o a pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, aventi per oggetto e/o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune, aveva violato l’articolo 65, paragrafo 1, CA. All’articolo 2 della stessa decisione, la Commissione ha inflitto alla Riva un’ammenda dell’importo di EUR 26,9 milioni.
5
Con lettere inviate tra il 20 e il 23 novembre 2009, otto delle undici società destinatarie della decisione del 30 settembre 2009, inclusa la Riva, hanno informato la Commissione che l’allegato di detta decisione, così come notificata ai suoi destinatari, non conteneva le tabelle che illustravano le variazioni di prezzo.
6
L’8 dicembre 2009, la Commissione ha adottato la decisione di modifica, che integrava nel suo allegato le tabelle mancanti e correggeva i riferimenti numerati alle suddette tabelle in otto note a piè di pagina.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2010, la Riva ha proposto un ricorso in cui ha chiesto al Tribunale, in via principale, di annullare la decisione controversa integralmente o nella parte in cui la concerne e, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda inflittale. Essa ha altresì chiesto al Tribunale di disporre mezzi istruttori riguardo al procedimento di adozione della suddetta decisione.
8
A sostegno del suo ricorso, la Riva ha invocato otto motivi vertenti: il primo, sulla mancanza di competenza della Commissione a seguito della scadenza del Trattato CECA e sulla violazione del regolamento n. 1/2003; il secondo, su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 17 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1/2003; il terzo, su una violazione dell’articolo 36, primo comma, CA; il quarto, su una violazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), nonché su una violazione dei diritti della difesa della Riva; il quinto, sulla carenza e la contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la definizione del mercato geografico rilevante e l’applicazione del principio della lex mitior; il sesto, su un travisamento dei fatti e sulla violazione dell’articolo 65 CA per quanto riguarda i diversi aspetti dell’infrazione contestata alla Riva; il settimo, sulla carenza d’istruttoria e su un difetto di motivazione in ordine all’imputazione alla Riva dell’infrazione nel suo complesso ed alla specifica posizione di quest’ultima in relazione ai comportamenti addebitatile; infine, l’ottavo, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, su una violazione della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4), su una violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), su uno sviamento di potere e sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda.
9
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Riva a EUR 26093000 e ha respinto il ricorso di quest’ultima quanto al resto.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
10
Con la sua impugnazione, la Riva chiede che la Corte voglia:
—
in via principale, annullare la sentenza impugnata e, per l’effetto, annullare la decisione controversa;
—
in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui fissa la riduzione dell’ammenda inflittale al 3% e, per l’effetto, ridurre tale ammenda di un importo maggiore oppure rinviare la causa al Tribunale;
—
in via incidentale, dichiarare che il procedimento seguito dinanzi al Tribunale ha violato il principio della durata ragionevole del procedimento, e
—
condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.
11
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione e
—
condannare la Riva alle spese.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
12
La fase orale del procedimento è stata chiusa l’8 dicembre 2016 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Con lettera del 27 gennaio 2017, depositata lo stesso giorno presso la cancelleria della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale del procedimento e di acquisire al fascicolo di causa gli elementi fattuali esposti in tale domanda nonché i documenti ad essa allegati.
13
A sostegno di tale domanda, la Commissione ha fatto valere, in sostanza, che la Corte non è stata sufficientemente edotta su alcune circostanze di fatto relative alle audizioni del 13 giugno e del 30 settembre 2002, sulla cui base l’avvocato generale ha impostato le proprie conclusioni, dato che tali circostanze non sono state specificamente discusse tra la parti.
14
L’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte consente alla stessa, sentito l’avvocato generale, di disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.
15
Occorre tuttavia ricordare che l’oggetto dell’impugnazione è, in via di principio, definito dai motivi e dagli argomenti sollevati dalle parti. Nel caso di specie, queste ultime hanno avuto la possibilità di discutere in modo sufficiente tali motivi e tali argomenti nelle rispettive memorie e all’udienza comune del 20 ottobre 2016 nelle cause da C‑85/15 P a C‑89/15 P.
16
Di conseguenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non vi sia luogo a disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sull’impugnazione
17
A sostegno della sua impugnazione, la Riva solleva quattro motivi, il primo dei quali in via principale e gli altri in subordine. Essi vertono: il primo, su un errore di diritto nonché sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione di una violazione del regolamento n. 773/2004 e dei diritti della difesa; il secondo, su un errore di diritto nonché sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la quantificazione dell’importo finale dell’ammenda; il terzo, su una contraddittorietà e un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la Riva come una «partecipante» all’accordo stipulato nel mese di dicembre 1998 relativo alle quote di vendita e, di conseguenza, ha computato questa parte dell’intesa ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nonché, il quarto, su un difetto di motivazione in relazione all’incidenza del coinvolgimento dei vertici della Riva sull’incremento dell’importo di partenza dell’ammenda. La ricorrente sottopone altresì alla Corte una domanda di pronuncia incidentale in merito all’illegittimità del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per violazione del diritto ad un processo entro un termine ragionevole.
Sul primo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
18
Con il primo motivo, la Riva mira, in sostanza, a contestare le conclusioni del Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, in cui è stato respinto il suo argomento secondo cui la Commissione, in seguito all’annullamento della decisione del 2002, avrebbe dovuto indirizzarle una nuova comunicazione degli addebiti e tenere un’audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri prima di adottare la decisione controversa.
19
Essa fa valere che il Tribunale non può fondare la motivazione dei punti 115 e 120 della sentenza impugnata sulla giurisprudenza in essi citata, perché quest’ultima si riferisce all’ipotesi in cui, da un lato, l’illegittimità che inficia la decisione del 2002 si sia verificata soltanto al momento dell’adozione della stessa e, dall’altro, gli addebiti alla base di tale decisione e di quella adottata successivamente siano i medesimi, essendo le due decisioni identiche in ogni punto. Orbene, nella fattispecie, non si tratterebbe di un mero vizio di forma operato dalla Commissione. Al contrario, gli errori commessi da tale istituzione avrebbero avuto ripercussioni sull’impostazione complessiva da essa fatta propria e non sarebbero rimasti circoscritti all’individuazione della base giuridica dell’atto. Essi avrebbero avuto risvolti sulla sostanza dell’infrazione, tra cui la definizione del mercato geografico rilevante, l’applicazione del principio della lex mitior nonché il calcolo dell’importo dell’ammenda. Inoltre, il Tribunale avrebbe riconosciuto che la decisione del 2002 e la decisione controversa non erano identiche né nella loro motivazione, né nella qualificazione giuridica di talune condotte, né nel loro dispositivo.
20
A tal riguardo, la Riva ritiene erronea e contraddittoria la constatazione fatta al punto 122 della sentenza impugnata, secondo cui i raffronti operati dalla medesima Riva tra le suddette due decisioni sono irrilevanti poiché l’annullamento della decisione del 2002 ha comportato la sua scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe fondato sul raffronto tra il contenuto di dette decisioni e avrebbe evocato la scelta della Commissione, in seguito all’annullamento della decisione del 2002, di adottare una decisione identica avente ad oggetto i medesimi addebiti in merito ai quali le imprese si erano già pronunciate.
21
Inoltre, la Riva fa valere che, alla luce del principio secondo cui le norme procedurali devono applicarsi immediatamente dopo la loro entrata in vigore, in seguito alla scadenza del Trattato CECA, il contesto procedurale definito dal regolamento n. 773/2004 imponeva che alle imprese interessate fosse trasmessa una nuova comunicazione degli addebiti e che fosse poi organizzata un’audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri, dinanzi ai quali tali imprese non avevano mai avuto l’occasione di esprimersi nel merito degli addebiti formulati nei loro confronti.
22
La Commissione ritiene che siffatto motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto fondato su una lettura errata e distorta della sentenza impugnata.
23
L’argomento relativo all’assenza di una nuova comunicazione degli addebiti e di un’audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri dopo la scadenza del Trattato CECA sarebbe infondato poiché la Commissione ha effettivamente trasmesso alla Riva la comunicazione degli addebiti supplementari, adottata in applicazione delle norme procedurali del Trattato CE, a cui la Riva aveva risposto per iscritto e durante l’audizione del 30 settembre 2002 in presenza degli Stati membri.
Giudizio della Corte
24
Si deve ricordare che il 26 marzo 2002, nell’ambito della procedura conclusasi con l’adozione della decisione del 2002, la Commissione ha indirizzato alle imprese interessate, inclusa la Riva, la comunicazione degli addebiti, ai sensi dell’articolo 36 CA. L’audizione relativa a quest’ultima si è tenuta il 13 giugno 2002. È pacifico che i rappresentanti degli Stati membri non sono stati invitati a partecipare a detta audizione dato che la loro partecipazione non era prevista dalle norme del Trattato CECA, all’epoca vigente.
25
In seguito alla scadenza di quest’ultimo Trattato, la Commissione ha trasmesso alle suddette imprese, il 12 agosto 2002, la comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, nella quale ha spiegato la sua posizione in merito a tale modifica del contesto normativo e invitato queste ultime a presentare le loro osservazioni riguardo a tali addebiti supplementari. Il 30 settembre 2002 si è tenuta un’audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81] e dell’articolo [82] del Trattato CE (GU 1998, L 354, pag. 18).
26
In seguito all’annullamento della decisione del 2002, la Commissione, con lettera del 30 giugno 2008, ha informato la Riva e le altre imprese interessate della propria intenzione di riadottare tale decisione avvalendosi del regolamento n. 1/2003 come base giuridica, nell’osservanza delle norme di procedura stabilite da detto regolamento.
27
Tenuto conto di siffatto iter procedurale, occorre valutare se, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, segnatamente, al punto 124 della sentenza impugnata, la Commissione fosse obbligata, in seguito all’annullamento della decisione del 2002, a riaprire il procedimento e ad emettere una nuova comunicazione degli addebiti nonché ad organizzare una nuova audizione.
28
Secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (sentenze del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 75 e giurisprudenza ivi citata; del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 88, nonché dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45), anche nel caso di un procedimento che sia stato avviato prima di tale data, ma che resti pendente successivamente alla stessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 47).
29
Nel caso di specie, dato che la decisione controversa è stata adottata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la procedura conclusasi con l’adozione di detta decisione doveva svolgersi conformemente a tale regolamento nonché al regolamento n. 773/2004, di cui il regolamento n. 1/2003 costituisce la base giuridica (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 90), sebbene tale procedura fosse stata avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003.
30
L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 773/2004, letto alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 cui esso dà attuazione, prevede che, prima di adottare una decisione ai sensi, in particolare, dell’articolo 7 di quest’ultimo regolamento, la Commissione notifichi alle parti interessate una comunicazione degli addebiti dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine da essa stabilito.
31
Orbene, come sostanzialmente rilevato dal Tribunale ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, nel caso di specie la Commissione aveva già indirizzato alle imprese interessate la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari e, rispetto a tali comunicazioni, la decisione controversa non addebitava alla Riva atti nuovi né modificava in modo significativo gli elementi di prova delle infrazioni contestate.
32
Ciò posto, la deduzione di un errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 122 della sentenza impugnata nonché quella di una contraddizione con riferimento al punto 120 della stessa devono essere respinte. Come rilevato dalla Commissione nel suo controricorso, il punto 120 riguarda l’identità degli addebiti sui quali si fondano la decisione del 2002 e quella controversa, mentre il punto 122 riguarda il raffronto tra tali decisioni operato dalla Riva, che il Tribunale ha dichiarato privo di pertinenza in quanto sono la comunicazione degli addebiti e l’accesso al fascicolo che consentono alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Riva, un’eventuale differenza testuale tra le suddette decisioni non implica necessariamente, di per sé, che gli addebiti contestati alle imprese interessate siano cambiati, circostanza, quest’ultima, che la Riva non ha in ogni caso dimostrato.
33
Peraltro, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, non sussistono grandi differenze, dal punto di vista contenutistico, tra una comunicazione degli addebiti adottata secondo le norme del Trattato CECA e un’altra adottata secondo i regolamenti n. 17 e n. 1/2003. L’invio di una nuova comunicazione degli addebiti non era dunque necessario.
34
A tal riguardo, il Tribunale ha giustamente richiamato il punto 73 della sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582), ove si ricorda che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, e che, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.
35
Infatti, come osservato dal Tribunale al punto 115 della sentenza impugnata, la decisione del 2002 è stata annullata a causa della carenza di potere della Commissione ad adottarla sulla base delle disposizioni del Trattato CECA, che non era più in vigore al momento dell’adozione di tale decisione, cosicché l’illegittimità si è verificata in quella data precisa. Di conseguenza, siffatto annullamento non incideva né sulla comunicazione degli addebiti né sulla comunicazione degli addebiti supplementari.
36
Contrariamente a quanto sostiene la Riva, la giurisprudenza citata al punto 34 supra non è resa inapplicabile per il motivo che gli errori commessi dalla Commissione nella decisione del 2002 avrebbero avuto ripercussioni sulla sostanza dell’infrazione, ivi inclusi la definizione del mercato geografico rilevante, l’applicazione del principio della lex mitior nonché il calcolo dell’importo dell’ammenda. Invero, sebbene la Commissione abbia fondato tale decisione su una base giuridica errata, vale a dire l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA, resta il fatto che, come constatato dal Tribunale ai punti 18 e 119 della sentenza impugnata, detta istituzione aveva informato la Riva, nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, delle conseguenze che essa intendeva trarre dalla scadenza del Trattato CECA e la Riva aveva avuto la possibilità di far valere le sue osservazioni al riguardo.
37
Inoltre, è incontestato che le suddette conseguenze non hanno subito alcuna modifica a seguito dell’abrogazione del regolamento n. 17 e dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, alcune disposizioni del quale costituiscono la base giuridica della decisione controversa. In ogni caso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 19 del regolamento n. 773/2004 prevedono, quali disposizioni transitorie, che gli atti procedurali compiuti in applicazione, rispettivamente, dei regolamenti nn. 17 e 2842/98 restano efficaci ai fini dell’applicazione dei primi regolamenti.
38
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha concluso, al punto 124 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti.
39
Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 773/2004, la Commissione deve offrire alle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un’audizione, qualora esse lo richiedano nelle proprie osservazioni scritte. Quindi, posto che, come risulta dal punto 35 supra, la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari non erano inficiate dall’annullamento della decisione del 2002, occorre verificare se la Commissione abbia dato alle suddette parti la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un’audizione tenuta nel rispetto dei requisiti procedurali di cui ai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, come era obbligata a fare.
40
A tal riguardo, si deve rilevare che, nel regime procedurale instaurato dal regolamento n. 1/2003, quale esplicitato nel regolamento n. 773/2004, è previsto, all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultimo, che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri siano invitate a prendere parte all’audizione che, dietro richiesta dei destinatari di una comunicazione degli addebiti, fa seguito all’emissione di quest’ultima.
41
Ebbene, per quanto riguarda le audizioni tenutesi nel corso del 2002, i rappresentanti degli Stati membri non hanno partecipato a quella del 13 giugno 2002, dato che il Trattato CECA all’epoca vigente non prevedeva una siffatta partecipazione. È pacifico che tale audizione ha avuto ad oggetto il merito della controversia, vale a dire le condotte che la Commissione addebitava alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti. Ciò risulta, in particolare, dai punti da 379 a 382 della decisione controversa ed è confermato al punto 148 delle sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037), nonché del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione (T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032).
42
Per contro, l’audizione del 30 settembre 2002, a cui i rappresentanti degli Stati membri erano stati invitati in forza delle norme del Trattato CE divenute ormai applicabili, in particolare in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 2842/98, riguardava l’oggetto della comunicazione degli addebiti supplementari, segnatamente le conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA rispetto al seguito del procedimento. Ciò risulta, da un lato, da tale comunicazione, che invitava espressamente i suoi destinatari a trasmettere le proprie osservazioni relative ai suddetti addebiti supplementari. D’altro lato, la Commissione ha indicato, al punto 382 della decisione impugnata, di non aver ritenuto necessario ripetere l’audizione del 13 giugno 2002, in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti nn. 17 e 1/2003, dato che tale audizione, alla quale non avevano partecipato rappresentanti degli Stati membri, si era svolta nel rispetto delle norme del Trattato CECA applicabili in tale data. Inoltre, durante l’udienza comune nelle cause da C‑85/15 P a C‑89/15 P, la Commissione ha confermato, in risposta a un quesito della Corte, che la comunicazione degli addebiti supplementari non ritornava né sui fatti né sulle prove oggetto del procedimento.
43
Ne consegue che, nella presente causa, i rappresentanti degli Stati membri non hanno partecipato a un’audizione concernente il merito del caso, ma hanno partecipato unicamente a quella relativa alle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del Trattato CECA.
44
Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 28 e 29 supra, quando una decisione è adottata sulla base del regolamento n. 1/2003, il procedimento che si conclude con tale decisione dev’essere conforme alle norme di procedura previste da tale regolamento, anche se tale procedimento è iniziato prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
45
Ne consegue che, prima di adottare la decisione controversa, la Commissione era tenuta, in applicazione degli articoli 12 e 14 del regolamento n. 773/2004, a dare alle parti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un’audizione alla quale fossero invitate le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Non si può quindi affermare che l’audizione del 13 giugno 2002, relativa al merito del caso, sia stata conforme ai requisiti procedurali riguardanti l’adozione di una decisione sulla base del regolamento n. 1/2003.
46
Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto quando ha giudicato, al punto 124 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata, prima dell’adozione della decisione controversa, ad organizzare una nuova audizione in quanto le imprese interessate avevano già avuto la possibilità di essere ascoltate durante le audizioni del 13 giugno e del 30 settembre 2002.
47
Alla luce dell’importanza, nell’ambito della procedura prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, della tenuta, dietro richiesta delle parti interessate, di un’audizione alla quale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del secondo regolamento, siano invitate le autorità della concorrenza degli Stati membri – importanza sottolineata dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni – l’omissione di una siffatta audizione costituisce una violazione delle forme sostanziali.
48
Dato che il diritto a una tale audizione, previsto dal regolamento n. 773/2004, non è stato rispettato, non è necessario che l’impresa i cui diritti sono stati così violati dimostri che tale violazione sia stata idonea ad influenzare, a suo svantaggio, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione controversa.
49
Pertanto, il suddetto procedimento è necessariamente viziato, indipendentemente dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli per la Riva che potrebbero risultare da tale violazione (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑553/10 P e C‑554/10 P, EU:C:2012:682, punti da 46 a 52, nonché del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 36).
50
In considerazione di quanto precede, si deve accogliere il primo motivo d’impugnazione dedotto dalla Riva e, per l’effetto, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi d’impugnazione.
Sulla domanda di pronuncia incidentale
Argomenti delle parti
51
Con la sua domanda di pronuncia incidentale, la Riva chiede alla Corte di dichiarare che il procedimento seguito dinanzi al Tribunale ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto ha disatteso il principio della durata ragionevole del procedimento, il che costituirebbe una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica tesa a conferire diritti ai singoli.
52
Al riguardo, la Riva sottolinea che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è stata di quasi cinque anni, di cui tre anni e due mesi trascorsi tra la chiusura della fase scritta e l’apertura della fase orale. Siffatta durata non sarebbe giustificata alla luce delle caratteristiche della causa. Infatti, i motivi invocati dalla Riva non avrebbero presentato un particolare grado di difficoltà e non avrebbero impedito al giudice relatore di svolgere la sua funzione in un lasso di tempo minore. L’inerzia del Tribunale non si spiegherebbe con l’adozione di misure di organizzazione del procedimento oppure di mezzi istruttori, né con il sopraggiungere di incidenti procedurali. La Riva non avrebbe contribuito, con il suo comportamento, a rallentare il trattamento della causa.
53
La Commissione chiede che la domanda della Riva sia respinta.
Giudizio della Corte
54
Per quanto concerne la domanda della Riva volta a che la Corte dichiari una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, si deve ricordare che una violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante da tale disposizione, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Pertanto, una domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, della durata ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso. Quest’ultimo, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una simile domanda decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia oggetto del procedimento la cui durata è contestata (sentenza del 9 giugno 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, punti 98 e 99 nonché giurisprudenza ivi citata).
55
Di conseguenza, la domanda di pronuncia incidentale sollevata dalla Riva deve essere respinta.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
56
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
57
Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sul ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa proposto dalla Riva dinanzi al Tribunale.
58
A tal riguardo, è sufficiente dichiarare che, per la motivazione enunciata ai punti da 24 a 49 supra, la decisione controversa deve essere annullata nella parte in cui riguarda la Riva, per violazione delle forme sostanziali.
Sulle spese
59
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima decide in merito alle spese.
60
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Riva è risultata vittoriosa nell’ambito dell’impugnazione e il ricorso che era stato presentato dinanzi al Tribunale è stato accolto, occorre, conformemente alla domanda della Riva, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Riva, tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Riva Fire/Commissione (T‑83/10, non pubblicata, EU:T:2014:1034), è annullata.
2)
La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Riva Fire SpA.
3)
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Riva Fire SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.
Juhász
Vajda
Lycourgos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2017.
Il cancelliere
A. Calot Escobar
Il presidente della Nona Sezione
E. Juhász
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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