SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
10 dicembre 2015 ( * )
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoce 9027 10 10 — Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle — Contatori portatili di particelle»
Nella causa C‑183/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (sezione tributaria del tribunale di Düsseldorf, Germania), con decisione del 15 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2015, nel procedimento
TSI GmbH
contro
Hauptzollamt Aachen,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Commissione europea, da M. Wasmeier e A. Caeiros, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1; in prosieguo, la «NC»), in particolare della sottovoce 9027 10 10.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TSI GmbH (in prosieguo, la «TSI») e l’Hauptzollamt Aachen (ufficio principale delle dogane di Aquisgrana) vertente sulla classificazione doganale dei misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e dei contatori portatili di particelle.
Contesto normativo
3
La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo, il «SA»). Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).
4
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, in particolare, la sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». Tale sezione è preceduta, segnatamente, dalla nota 3, che prevede quanto segue:
5
La suddetta seconda parte contiene anche la sezione XVIII, intitolata: «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», nella quale figura, segnatamente, il capitolo 90, intitolato: «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». Tale capitolo è preceduto, segnatamente, dalla nota 3, ai sensi della quale:
6
Questo stesso capitolo è preceduto anche da una nota complementare, la quale prevede quanto segue:
«1.
Sono considerati come “elettronici”, ai sensi delle sottovoci (...) 9027 10 10 (...), gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l’applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi».
7
La voce 9027 della NC prevede quanto segue:
8
In conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea redige le note esplicative della NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le note pubblicate il 30 maggio 2008 (GU C 133, pag. 1), applicabili all’epoca dei fatti del procedimento principale, precisano, al titolo della sottovoce 9027 10 10 della NC:
«Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i contatori a laser di particelle nell’atmosfera: si tratta di apparecchi elettronici utilizzati negli stabilimenti industriali o nel settore per esempio della medicina, per determinare il tenore di polveri contenute nell’aria già filtrata. Le particelle di polveri presenti in un campione d’aria provocano, per effetto di un raggio laser, la formazione, all’interno della camera di misura, d’una luce diffusa che, focalizzata da un sistema di lenti, è catturata da un fotodiodo e convertita in segnale elettrico. Il tenore di particelle di polvere è determinato per mezzo di dati preprogrammati di raffronto ed il risultato della misura appare sul visore numerico dell’apparecchio oppure è stampato su nastro da una stampante esterna. Il risultato delle misure, sotto forma di segnale elettrico, può essere trasmesso mediante circuito interfaccia ad una macchina di elaborazione automatica dell’informazione».
9
L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. La nota esplicativa del SA relativa alla posizione 90.27 di quest’ultimo, il cui tenore è identico a quello della posizione 9027 della NC, prevede:
«Tra gli strumenti e apparecchi compresi in tale posizione, si possono citare:
(...)
8)
Gli analizzatori di gas o di fumi, usati per l’analisi dei gas combustibili o dei prodotti della combustione (gas combusti) nei forni a coke, nei gassogeni, negli altiforni, ecc. e che permettono di dosare in particolare l’acido carbonico, l’ossido di carbonio, l’ossigeno, l’idrogeno, l’azoto o gli idrocarburi allo scopo di ottenere un razionale andamento della fabbricazione. Gli analizzatori elettrici sono usati segnatamente in numerose industrie, specialmente per misurare la composizione dei seguenti gas: anidride carbonica, ossido di carbonio e idrogeno, ossigeno, idrogeno, anidride solforosa, gas di ammoniaca.
Taluni di questi apparecchi procedono per dosaggio volumetrico dei gas combusti o assorbiti per mezzo di sostanze chimiche appropriate, segnatamente:
1)
Gli apparecchi di Orsat, che comprendono essenzialmente un aspiratore di gas, uno o più tubi di assorbimento e un tubo di misura.
2)
Gli apparecchi a combustione o a esplosione, che sono muniti, in più, di un tubo di combustione o di esplosione (tubo capillare di platino, tubo a filo di platino o di palladio, a scintilla di induzione, ecc.).
Questi tipi di apparecchi possono inoltre essere combinati.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Emerge dalla decisione di rinvio che, il 10 agosto 2009, la TSI ha dichiarato un contatore portatile di particelle ai fini dell’immissione in libera pratica. Detto contatore si trova in una custodia che contiene uno schermo, interfacce e comandi costituiti da componenti elettrici e elettronici. Esso consente di controllare la contaminazione da particelle ed è provvisto di un’impugnatura che permette di azionare tutti i comandi con il pollice. Tale contatore può essere configurato e azionato mediante uno schermo tattile colorato. I risultati degli esami sui campioni di particelle possono essere visualizzati sullo schermo, scaricati o direttamente stampati. Il suddetto contatore è pensato per essere impiegato nella localizzazione di fonti di sostanze inquinanti, per la classificazione di ambienti puliti, per la localizzazione di falle nei filtri o per esami.
11
L’ufficio doganale competente non esigeva il pagamento dei dazi doganali perché la TSI aveva dichiarato il contatore di particelle portatili alla sottovoce 9027 50 00 della NC.
12
Il 25 novembre 2009 la TSI dichiarava ai fini dell’immissione in libera pratica un misuratore aerodinamico UV delle dimensioni di particelle (in prosieguo: il «misuratore»). Questo è contenuto in una custodia con un’apertura per l’entrata dell’aria. È munito di un display a diodi a emissione luminosa (LED), interfacce e comandi, costituiti da componenti elettrici e elettronici. Tale apparecchio serve per la misurazione in tempo reale del diametro aerodinamico, dell’intensità della fluorescenza di singole particelle in sospensione nonché dell’intensità della luce sparsa da tali particelle. Per la misurazione del diametro aerodinamico delle particelle e dell’intensità della luce sparsa da queste ultime è utilizzato un sistema ottico con due vertici. La fluorescenza delle particelle è quantificata con l’aiuto di uno spettrometro aerodinamico UV per particelle. Tale misuratore è utilizzato per il controllo di filtri, filtri dell’aria, per studi tossicologici sull’inalazione, per il controllo della qualità dell’aria all’interno degli edifici e per indagini biologiche dell’aerosol.
13
L’ufficio doganale competente non esigeva il pagamento dei dazi doganali poiché la TSI aveva dichiarato il misuratore alla sottovoce 9027 30 00 della NC.
14
In seguito a un controllo in loco, l’ufficio principale delle dogane di Aquisgrana era dell’opinione che il contatore portatile di particelle e il misuratore di particelle non dovessero essere classificati nelle sottovoci indicate dalla TSI nelle sue dichiarazioni, ma nella sottovoce 9027 10 10 della NC. Conseguentemente, la TSI riceveva due avvisi volti a recuperare i dazi doganali a posteriori.
15
Poiché le procedure di reclamo stragiudiziale rimanevano infruttuose, la TSI proponeva per ottenere la classificazione del contatore portatile di particelle nella sottovoce 9027 50 00 della NC e il misuratore nella sottovoce 9027 30 00 della NC. Secondo la TSI, tali apparecchi non possono essere classificati nella sottovoce 9027 10 10 della NC. Non sarebbe possibile analizzare i gas con tali apparecchi. Essi non sarebbero destinati e neppure adatti a misurare fumi o gas di scarico caldi. L’apparecchio in questione, se non confezionato con l’ausilio di altri apparecchi, sarebbe distrutto in caso di tipici impieghi in presenza di fumi o gas di scarico.
16
La TSI sostiene, inoltre, che l’ufficio principale delle dogane di Aquisgrana non può dedurre a sostegno della sua opinione le note esplicative della NC relative alla sottovoce 9027 10 10 della NC. Il contatore a laser di particelle ivi descritto non può essere paragonato né al contatore portatile di particelle né al misuratore. Inoltre, tali note esplicative sarebbero incompatibili con il testo stesso della sottovoce 9027 10 10 della NC.
17
Il convenuto nel procedimento principale sostiene che il contatore portatile di particelle e il misuratore devono essere classificati nella sottovoce 9027 10 10 della NC. Ciò troverebbe conferma nella nota complementare del capitolo 90 della NC, nel punto 8 delle note esplicative del SA relative alla voce 90.27 di quest’ultimo nonché nelle note esplicative della NC relative alla sottovoce 9027 10 10 di quest’ultima.
18
Il Finanzgericht Düsseldorf (sezione tributaria del tribunale di Düsseldorf) osserva che la risoluzione della controversia di cui è adito dipende dall’interpretazione da dare alle sottovoci 9027 10 10, 9027 30 00 e 9027 50 00 della NC.
19
Per quanto riguarda, in particolare, la sottovoce 9027 10 10 della NC, tale giudice rileva che è pacifico tra le parti che il contatore portatile di particelle e il misuratore non sono analizzatori di gas e nemmeno il giudice del rinvio ne dubita.
20
Invece, il giudice si domanda se gli apparecchi controversi nel procedimento principale debbano essere considerati, ai fini della classificazione doganale, apparecchi per l’analisi di fumi. Esso ritiene, a tale riguardo, che la tipologia delle misurazioni che è possibile effettuare dipende dall’oggetto che viene concretamente misurato. L’aria circostante (aerosol) da analizzare può contenere particelle derivanti o da processi di combustione o da processi meccanici. L’impiego concreto di un apparecchio di misurazione non dipende dal sapere in quale forma e in che misura particelle di tale tipo sono presenti nell’aerosol. Infatti, l’aerosol può contenere particelle determinatesi in seguito a processi di combustione o particelle determinate da processi meccanici.
21
Alla luce di quanto precede e dell’uso al quale sono destinati gli apparecchi controversi nel procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede come debba essere interpretata la nozione di «fumi» ai sensi della sottovoce 9027 10 10 della NC. Facendo riferimento, segnatamente, alle note esplicative della NC relative a detta sottovoce, tale giudice ritiene che alla nozione di «fumi» possa essere data una lettura ampia, nel senso che decisivo per riconoscere che si tratta di fumi potrebbe essere il fatto che le particelle si sono formate a seguito di combustione o consunzione, anche se l’analisi delle particelle non segue necessariamente nell’immediato tali processi di combustione o di consunzione.
22
Pur supponendo che tale ampia lettura della nozione di «fumi», ai sensi della sottovoce 9027 10 10 della NC, debba essere adottata, si pone, tuttavia, per il giudice del rinvio l’ulteriore questione se si possa parlare ancora di un analizzatore di fumi quando l’apparecchio interessato misura non soltanto le particelle prodotte dai processi di combustione, ma anche quelle prodotte da processi meccanici. Così è, infatti, per entrambi gli apparecchi controversi nel procedimento principale. Inoltre non è possibile quantificare in che misura chi li utilizza misurerà concretamente particelle prodotte da processi di combustione o particelle prodotte da processi meccanici.
23
Ciò premesso, il Finanzgericht Düsseldorf (sezione tributaria del tribunale di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Sulla questione pregiudiziale
24
Si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., segnatamente, sentenza Kyowa Hakko Europe, C‑344/14, EU:C:2015:615, punto 25 e giurisprudenza citata).
25
Risulta parimenti da giurisprudenza costante che le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., segnatamente, sentenza Kyowa Hakko Europe, C‑344/14, EU:C:2015:615, punto 26 e giurisprudenza citata).
26
Emerge dalla decisione di rinvio che gli apparecchi controversi nel procedimento principale non sono analizzatori di gas ai sensi della sottovoce 9027 10 della NC. Per quanto riguarda tale sottovoce, si pone unicamente, nell’ambito della controversia del procedimento principale, la questione se tali apparecchi siano analizzatori di fumi ai sensi di questa stessa sottovoce e, conseguentemente, analizzatori di fumi elettronici secondo la sottovoce 9027 10 10 della NC.
27
A tale riguardo, occorre rilevare che il testo della sottovoce 9027 10 della NC fa riferimento specificatamente e esclusivamente agli «analizzatori (…) di fumi».
28
Orbene, le caratteristiche e le proprietà oggettive degli apparecchi, come quelli descritti nella decisione di rinvio, non corrispondono a tale testo. Infatti, come emerge da tale decisione, tali apparecchi non analizzano specificatamente e esclusivamente particelle derivanti dal processo di combustione, che, esse sì, rientrano nella nozione di «fumi» conformemente al significato abituale di tale nozione nel linguaggio quotidiano. Questi stessi apparecchi analizzano, infatti, anche particelle che non rientrano in tale nozione, vale a dire particelle derivanti da processi meccanici.
29
Tenuto conto della formulazione della sottovoce 9027 10 della NC, occorre dunque considerare che apparecchi come quelli controversi nel procedimento principale non rientrano né in tale sottovoce né, conseguentemente, nella sottovoce 9027 10 10 della NC.
30
Come osserva correttamente la Commissione, tale interpretazione è confermata dalla nota 3 del capitolo 90 della NC. Infatti, risulta da tale nota che le macchine che compiono due o più funzioni diverse sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. Tuttavia, la funzione principale degli apparecchi come quelli controversi nel procedimento principale non è, come emerge dalla decisione di rinvio, quella di analizzare fumi.
31
Del pari, tale interpretazione non è inficiata dalla nota complementare del capitolo 90 della NC, dal punto 8 delle note esplicative del SA relative alla posizione 90.27 dello stesso o dalle note esplicative della sottovoce 9027 10 10 della NC, che il giudice del rinvio menziona nella sua decisione.
32
Infatti, per quanto riguarda la nota complementare del capitolo 90 della NC e del punto 8 delle note esplicative del SA relative alla posizione 90.27 dello stesso, è sufficiente constatare che la loro formulazione non è in grado di corroborare un’interpretazione delle sottovoci 9027 10 e 9027 10 10 della NC diversa da quella fornita ai punti 28 e 29 della presente sentenza.
33
Per quanto riguarda le note esplicative relative alla sottovoce 9027 10 10 della NC, occorre constatare che esse fanno riferimento, non alla sottovoce 9027 10 della NC, ma a tale prima sottovoce. Pertanto, come ha correttamente osservato la Commissione, occorre ritenere che queste stesse note esplicative assecondino un’interpretazione del termine «elettronici», ai sensi della sottovoce 9027 10 10 della NC, piuttosto che dei termini «analizzatori (…) di fumi», ai sensi della sottovoce 9027 10 della NC.
34
Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza, le note esplicative relative alla sottovoce 9027 10 10 della NC non permetterebbero, comunque, di giungere ad un’interpretazione di tale sottovoce contraria alla formulazione della sottovoce stessa.
35
Conseguentemente, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle, come quelli controversi nel procedimento principale, non rientrano nella sottovoce 9027 10 10.
Sulle spese
36
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle, come quelli controversi nel procedimento principale, non rientrano nella sottovoce 9027 10 10.
Firme
( * ) Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy