SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
21 settembre 2016 ( *1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Articolo 4, paragrafo 3 — Allegato VI, parte A — Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione — Applicazione — Centrale elettrica di Aberthaw»
Nella causa C‑304/15,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 19 giugno 2015, nel procedimento
Commissione europea, rappresentata da K. Mifsud-Bonnici e S. Petrova, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da J. Kraehling e L. Christie, in qualità di agenti, assistiti da G. Facenna, QC,
convenuto,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2016,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 28 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il proprio ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo applicato correttamente la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 2001, L 309, pag. 1) nei confronti della centrale elettrica di Aberthaw (Regno Unito; in prosieguo: la «centrale di Aberthaw»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI, parte A, della medesima.
Contesto normativo
2
La direttiva 2001/80, che ha sostituito la direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 1988, L 336, pag. 1), è stata abrogata, con decorrenza dal 1o gennaio 2016, dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17). Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2001/80, quest’ultima si applicava «agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso)».
3
I considerando da 4 a 6 di tale direttiva così recitano:
«(4)
La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione su una strategia comunitaria per combattere l’acidificazione. La revisione della direttiva [88/609] è stata riconosciuta come una componente integrale di questa strategia con l’obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) in modo sufficiente per portare depositi e concentrazioni a livelli inferiori ai carichi e ai livelli critici.
(5)
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato, l’obiettivo di ridurre le emissioni acidificanti dei grandi impianti di combustione non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Un’azione non concertata non offre garanzie di conseguire l’obiettivo auspicato. Considerata la necessità di ridurre le emissioni acidificanti nella Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario.
(6)
I grandi impianti di combustione contribuiscono in misura rilevante alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto nella Comunità ed è necessario ridurre tale emissioni. È pertanto necessario adattare l’approccio per quanto riguarda le diverse caratteristiche del settore dei grandi impianti di combustione nei vari Stati membri».
4
L’articolo 4 di detta direttiva prevedeva quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 17, gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto che, secondo l’autorità competente è oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002 sempreché esso sia messo in funzione entro il 27 novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII, rispettivamente, parte A, per l’anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.
(...)
3. Fatte salve la direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26),] e la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente [(GU 1996, L 296, pag. 55)], gli Stati membri realizzano entro il 1o gennaio 2008 una riduzione significativa dei valori limite delle emissioni:
a)
prendendo i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di conduzione di impianti esistenti preveda condizioni relative al rispetto dei requisiti fissati per i nuovi impianti di cui al paragrafo 1; o
b)
assicurando che gli impianti esistenti siano oggetto del piano di riduzione nazionale delle emissioni illustrato al paragrafo 6;
e, se del caso, applicando gli articoli 5, 7 e 8.
(...)».
5
Ai sensi dell’articolo 14 della medesima direttiva:
«1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati nella parte A degli allegati da III a VII, se la valutazione dei risultati rivela che, nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:
a)
nessun valore medio del mese civile supera i valori limite d’emissione e
b)
per quanto concerne:
(...)
ii)
gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione.
(...)».
6
L’allegato VI, parte A, della direttiva 2001/80 stabiliva, in una tabella, i valori limite di emissione degli ossidi di azoto che dovevano essere applicati agli impianti esistenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, per i diversi tipi di combustibile. Per i combustibili solidi utilizzati in un impianto di capacità superiore a 500 MW, il valore limite era fissato in 500 milligrammi di ossidi di azoto per metro cubo normale (mg/Nm3).
7
Per quanto riguarda parimenti i combustibili solidi, tale tabella conteneva invece un rinvio alla nota a piè di pagina 3 (in prosieguo: la «nota 3»), la quale era formulata come segue:
«Fino al 1o gennaio 2018, nel caso di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1o gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato e continuano ad utilizzare combustibili solidi contenenti meno del 10% di composti volatili, si applica un valore limite di emissione pari a 1200 mg/Nm3».
8
Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2010/75, l’allegato V, parte 1, punto 4, di tale direttiva fissa i valori limite di emissione di ossidi di azoto per gli impianti che utilizzano combustibili solidi. A partire dal 1o gennaio 2016 tale valore è ridotto a 200 mg/Nm3.
Procedimento precontenzioso
9
Il 29 maggio 2012 la Commissione ha avviato un’indagine «EU Pilot» sulla compatibilità di taluni grandi impianti di combustione e, in particolare, della centrale di Aberthaw, con i requisiti della direttiva 2001/80. Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, tale impianto beneficiava, ai sensi della nota 3, di un valore limite di emissione di ossidi di azoto, ossia 1200 mg/Nm3, che era meno rigoroso di quello normalmente applicabile a tale tipo di impianto che utilizza combustibili solidi, ossia 500 mg/Nm3, come stabilito nella tabella di cui all’allegato VI, parte A, di tale direttiva. Secondo la Commissione, per beneficiare di tale deroga, la suddetta nota richiedeva tuttavia che il contenuto di composti volatili (in prosieguo: il «CCV») dei combustibili utilizzati fosse inferiore al 10%. Tale istituzione ha, pertanto, chiesto informazioni al Regno Unito riguardo al CCV dei combustibili solidi utilizzati nella centrale di Aberthaw negli anni dal 2009 al 2011.
10
Il Regno Unito ha replicato che, a suo avviso, il valore limite di emissione di ossidi di azoto applicabile alla centrale di Aberthaw era pari a 1200 mg/Nm3 e che tale valore limite di emissione doveva considerarsi rispettato, ad esempio, laddove il 95% dei valori medi rilevati per un periodo di 48 ore non superasse 1320 mg/Nm3.
11
Il 20 settembre 2012 la Commissione ha rivolto alcuni quesiti supplementari al Regno Unito al fine di valutare se la centrale di Aberthaw rispondesse alle condizioni di cui alla nota 3 per quanto concerne il CCV. Nella risposta, tale Stato membro ha precisato che il valore medio del CCV del carbone utilizzato in tale centrale negli anni dal 2008 al 2011 era pari, rispettivamente, al 12,81%, all’11,75%, al 12,89% e all’11,39%. Pertanto, secondo dette informazioni, tale carbone avrebbe presentato un CCV medio inferiore al 10% solamente due volte tra il 2008 e il 2010 e cinque volte nel 2011.
12
Poiché i combustibili utilizzati dalla centrale di Aberthaw non erano conformi, tra gli anni 2008 e 2011 compresi, alla condizione di cui alla nota 3 per quanto concerne il CCV, la Commissione ha ritenuto che tale impianto non avesse mai avuto diritto di beneficiare della deroga prevista da tale nota e che, dal 1o gennaio 2008, si sarebbe dovuto applicare ad esso il valore limite di emissione di ossidi di azoto di 500 mg/Nm3.
13
Il 21 giugno 2013 la Commissione ha inviato una lettera di diffida al Regno Unito imputando allo stesso di essere venuto meno, dal 1o gennaio 2008, al proprio obbligo di conformarsi all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2001/80, in combinato disposto con la nota 3, per non avere rispettato, per quanto riguarda la centrale di Aberthaw, il valore limite di emissione di ossidi di azoto di 500 mg/Nm3 applicabile a tale impianto fino al 1o gennaio 2016.
14
In risposta a tale diffida, il Regno Unito ha precisato di ritenere che la deroga prevista dalla nota 3 fosse stata istituita dalla direttiva 2001/80 specificamente al fine di coprire il caso della centrale di Aberthaw, cosicché tale deroga doveva essere interpretata in modo più flessibile, nel senso che essa non sarebbe subordinata alla condizione che l’impianto interessato abbia funzionato esclusivamente con un combustibile solido avente un CCV inferiore al 10%. Tale Stato membro ha sostenuto altresì che non esisteva una correlazione diretta tra la volatilità del combustibile bruciato da tale centrale e il livello di ossidi di azoto che essa emetteva.
15
Non ritenendo convincente la risposta del Regno Unito, la Commissione ha trasmesso a tale Stato membro, il 16 ottobre 2014, un parere motivato ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE.
16
In tale parere motivato la Commissione ha reiterato il proprio argomento secondo cui la nota 3 derogava ai valori limite standard fissati per un impianto delle dimensioni della centrale di Aberthaw e che quest’ultima superava il valore limite di emissione di ossidi di azoto applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/80, in combinato disposto con tale nota.
17
Detta istituzione ha altresì respinto l’interpretazione della nota 3 secondo la quale quest’ultima non richiederebbe che l’impianto in questione utilizzi esclusivamente combustibili solidi il cui CCV non superi in media il 10%, misurato su base annua. Infatti, anche se nella direttiva 2001/80 tale contenuto non è espresso esplicitamente come valore medio annuo, un’interpretazione del genere sarebbe conforme allo spirito di tale direttiva, il cui articolo 14, paragrafo 1, menziona che i valori limite di emissione indicati nella parte A degli allegati da III a VII di detta direttiva sono misurati in un anno civile.
18
Nella propria risposta del 17 dicembre 2014, il Regno Unito, basandosi sui lavori preparatori della direttiva 2001/80, ha ribadito il punto di vista secondo il quale la centrale di Aberthaw era conforme alla direttiva 2001/80, dal momento che la deroga prevista dalla nota 3 riguarda specificamente tale impianto. Peraltro, tale Stato membro ha precisato che la centrale di cui trattasi continuava a beneficiare di investimenti al fine di migliorarne le prestazioni.
19
Non essendo rimasta soddisfatta della risposta fornita dal Regno Unito, la Commissione ha deciso, il 19 giugno 2015, di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
20
La Commissione ritiene che, poiché la centrale di Aberthaw non soddisfa il criterio sancito nella nota 3, tale impianto non possa beneficiare della deroga prevista da quest’ultima. Di conseguenza, detto impianto dovrebbe produrre emissioni di ossidi di azoto conformi al valore limite standard di 500 mg/Nm3. Tuttavia, il valore che appare nell’autorizzazione di funzionamento di detta centrale, nel momento in cui è proposto il presente ricorso, sarebbe pari a 1050 mg/Nm3, cosicché quest’ultimo dovrebbe essere accolto.
21
A sostegno di tale censura, detta istituzione sostiene, in primo luogo, che la formulazione della nota 3 è chiara. Tale disposizione si applicherebbe solamente agli impianti che bruciano effettivamente combustibili solidi con un CCV inferiore al 10%. Tale nota non riguarderebbe né impianti «che possono» essere alimentati da un siffatto combustibile né un qualsiasi limite di applicazione corrispondente a una quantità trascurabile di combustibile. Infatti, il criterio relativo a un CCV del 10% sarebbe stato introdotto al fine di fissare una soglia destinata a limitare le possibilità di deroga per le centrali elettriche.
22
In secondo luogo, la circostanza che la deroga contenuta nella nota 3 riguardi in particolare la centrale di Aberthaw non sarebbe rilevante, dal momento che l’intenzione soggettiva di taluni operatori durante l’iter legislativo non sarebbe un criterio di interpretazione valido.
23
In terzo luogo, anche qualora fosse adottato un metodo di calcolo basato su una media non annua, bensì mensile, la centrale di Aberthaw non soddisferebbe comunque i criteri della suddetta deroga.
24
Il Regno Unito ritiene che l’interpretazione della nota 3 suggerita dalla Commissione sia contraria tanto alla formulazione di tale nota quanto all’intenzione del legislatore dell’Unione, cosicché il presente ricorso deve essere respinto.
25
Innanzitutto, secondo tale Stato membro, la centrale di Aberthaw ha sempre funzionato con un combustibile composto principalmente da carbone antracite con un CCV compreso tra il 6% e il 15%, contenente una parte significativa di carbone con un CCV inferiore al 10%. Tuttavia, essa non avrebbe mai funzionato esclusivamente con carbone avente un CCV inferiore al 10% né con una miscela avente, in media, un CCV inferiore al 10%. Infatti, importanti considerazioni di carattere pratico e di sicurezza osterebbero a una siffatta modalità di funzionamento.
26
Poi, da una parte, detto Stato membro contesta l’interpretazione suggerita dalla Commissione secondo la quale, per beneficiare della deroga prevista dalla nota 3, un impianto dovrebbe funzionare esclusivamente con un combustibile solido con un CCV inferiore al 10%, misurato sulla base di una media annua. Mediante una siffatta interpretazione si tenderebbe ad aggiungere un requisito a tale deroga, rendendo le condizioni di accesso a quest’ultima più restrittive. Orbene, tale nota non conterrebbe gli avverbi «solamente» o «esclusivamente». Se il legislatore dell’Unione avesse voluto limitare il beneficio della nota 3 alle sole centrali che utilizzano carbone con un CCV inferiore al 10%, la formulazione di quest’ultima avrebbe rispecchiato in modo esplicito tale intenzione. Inoltre, secondo tale Stato membro, quando la direttiva 2001/80 prevede l’utilizzo di un valore medio, essa lo precisa esplicitamente.
27
Il Regno Unito sostiene pertanto che la nota 3 è destinata ad applicarsi agli impianti che funzionano con una quota significativa di carbone avente un CCV inferiore al 10%.
28
Dall’altra, l’interpretazione di tale nota suggerita dalla Commissione non terrebbe conto della circostanza che la deroga di cui alla suddetta nota è stata negoziata e introdotta nella direttiva 2001/80 durante l’iter legislativo specificamente per coprire il caso della centrale di Aberthaw.
29
Infine, il requisito operativo di sicurezza per la miscela di carbone utilizzata nella centrale di Aberthaw sarebbe fissato a un CCV minimo pari al 9%. Per conformarsi ai limiti che scaturiscono dall’interpretazione della nota 3 della Commissione, il gestore di tale centrale dovrebbe utilizzare solamente combustibili solidi che consentano di rispettare un margine molto basso di CCV, compreso tra il 9% e il 9,9%. Tenuto conto di un insieme di parametri che devono essere presi in considerazione nella miscela di tali combustibili, ossia il tasso di umidità, le ceneri, lo zolfo, il cloro, il potere calorifico, la durezza e il diametro, ciò non sarebbe né realistico né fattibile per una centrale di tali dimensioni. In particolare, tale gestore non sarebbe in grado né di approvvigionarsi né di testare con precisione e in modo affidabile le enormi quantità di carbone che la centrale di Aberthaw utilizza al fine di assicurare che il CCV globale si mantenga esattamente tra il 9% e il 9,9%.
30
Inoltre, l’interpretazione della nota 3 suggerita dalla Commissione non avrebbe neppure un obiettivo ambientale. Infatti, le emissioni più elevate di ossidi di azoto della centrale di Aberthaw sarebbero dovute alla progettazione della caldaia e alle temperature più elevate necessarie per mantenere la combustione di carbone antracite a basso CCV. Tali emissioni non subirebbero una significativa influenza dal CCV della miscela di carburante, cosicché tale contenuto non diminuirebbe in modo significativo se si obbligasse tale centrale a utilizzare come carburante, non una miscela di carboni con un CCV complessivo compreso tra l’11% e il 12%, come avviene attualmente, ma, supponendo che ciò sia possibile, carbone con un CCV pari al 9,5%. Al contrario, la combustione di carbone avente un CCV inferiore comporterebbe emissioni di ossidi di azoto più elevate.
Giudizio della Corte
31
Come si evince dai considerando da 4 a 6 della direttiva 2001/80, quest’ultima mira a combattere l’acidificazione riducendo le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto alle quali i grandi impianti di combustione contribuiscono in notevole misura.
32
A tale riguardo, gli allegati da III a VII di tale direttiva prevedono numerose limitazioni. Più specificamente, l’allegato VI, parte A, di quest’ultima fissa, per i vari tipi di combustibili, i valori limite di emissione di ossidi di azoto che devono essere applicati agli impianti esistenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva. In tal modo, per i combustibili solidi utilizzati da un impianto di capacità superiore a 500 MW, il valore limite è fissato a 500 mg/Nm3.
33
La nota 3 prevede tuttavia che «[f]ino al 1o gennaio 2018, nel caso di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1o gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato e continuano ad utilizzare combustibili solidi contenenti meno del 10% di composti volatili, si applica un valore limite di emissione pari a 1200 mg/Nm3».
34
Nel caso di specie, la Commissione addebita al Regno Unito di non soddisfare, per quanto concerne la centrale di Aberthaw, le condizioni che permettono di beneficiare della deroga prevista da tale nota e, conseguentemente, di non rispettare il valore limite di emissione di ossidi di azoto fissato per difetto, ossia 500 mg/Nm3.
35
Il Regno Unito e la Commissione dissentono, in particolare, sul periodo che deve servire da riferimento per il rilevamento dei dati destinati a verificare che gli impianti interessati rispettino i livelli di emissione di ossidi di azoto.
36
A tale riguardo occorre sottolineare che, sebbene la seconda parte della frase della nota 3 non definisca tale periodo di riferimento, la prima parte di tale disposizione contiene espressamente la frase «nel caso di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1o gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato».
37
Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, che, per analogia, la nota 3 deve essere interpretata nel senso che il periodo di riferimento per il rilevamento dei dati al fine di verificare che gli impianti interessati continuino a operare conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/80 è identico a quello che ha consentito di determinare se un impianto potesse o meno beneficiare della deroga prevista da tale nota, ossia un anno.
38
Nei limiti in cui il CCV viene calcolato su base annua o mensile, il Regno Unito non nega che la centrale di Aberthaw non abbia mai soddisfatto il criterio relativo ai combustibili che devono essere utilizzati da un impianto previsto dalla nota 3, come interpretata dalla Commissione.
39
A questo proposito, detto Stato membro sostiene che tale interpretazione, secondo la quale, per poter beneficiare della deroga di cui alla suddetta nota, un impianto deve utilizzare solamente combustibili con un CCV medio inferiore al 10%, calcolato su base annua, è errata dal momento che la formulazione di tale nota non contiene l’avverbio «esclusivamente».
40
Tale argomento va respinto.
41
Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per determinare il significato e la portata di una disposizione, occorre interpretarla tenendo conto della sua formulazione, del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, A, C‑184/14, EU:C:2015:479, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
42
Per quanto riguarda la formulazione della nota 3, quest’ultima prevede che, al fine di beneficiare della deroga prevista in tale nota, l’impianto interessato deve «per il [suo] funzionamento (…) utilizzare combustibili solidi contenenti meno del 10% di composti volatili».
43
A tale riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito, il fatto che tale formulazione non contenga gli avverbi «unicamente» o «esclusivamente» non consente di dedurre che, per poter beneficiare del regime derogatorio stabilito dalla suddetta nota, sia sufficiente che nel combustibile utilizzato da un impianto sia presente vuoi una «quota significativa», vuoi un «quantitativo minimo» di combustibili solidi con un CCV inferiore al 10%. Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 24 e seguenti delle sue conclusioni, nessun argomento giuridico consente di confermare l’interpretazione della nota 3 sostenuta dal Regno Unito.
44
Infatti, come suggerisce l’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 30 delle sue conclusioni, la nota 3 va interpretata nel senso che la soglia del 10%, cui quest’ultima si riferisce, indica che il carbone consumato da un impianto deve avere un CCV medio inferiore al 10%.
45
Un’interpretazione siffatta è confermata dal contesto della nota 3 nonché dall’obiettivo della direttiva 2001/80.
46
Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto di tale disposizione, è opportuno ricordare che quest’ultima permette di applicare, agli impianti che soddisfano le condizioni da essa stabilite, un valore limite di emissione per gli ossidi di azoto più elevato del valore limite di emissione generale di 500 mg/Nm3 stabilito all’allegato VI, parte A, della direttiva 2001/80.
47
La nota 3 costituisce una deroga alla regola generale prevista nella suddetta disposizione dell’allegato VI e pertanto, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2015, Nannoka Vulcanus Industries, C‑81/14, EU:C:2015:575, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
48
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo della direttiva 2001/80, come rilevato dalla Commissione, e come sostenuto dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, l’evoluzione degli strumenti di diritto dell’Unione che ha preceduto tale direttiva, come la direttiva 88/609, dimostra che il livello delle soglie, stabilito in disposizioni quali la nota 3, serve innanzitutto a limitare al massimo il numero di impianti che possono beneficiare di una siffatta deroga, circostanza che consente, di per sé, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi assegnati alla direttiva 2001/80 e richiamati al punto 34 della presente sentenza.
49
Pertanto, va respinto l’argomento del Regno Unito secondo il quale la soglia di CCV del 10% del carburante solido utilizzato non permetterebbe di conseguire l’obiettivo ambientale della direttiva 2001/80, giacché non inciderebbe in modo significativo sulle emissioni di ossidi di azoto. Infatti, come emerge dal punto precedente, la nota 3 contribuisce a detto obiettivo ambientale limitando il numero di impianti che possono beneficiare di un esonero previsto da tale nota.
50
Peraltro, in primo luogo, occorre respingere l’argomento del Regno Unito, esposto al punto 28 della presente sentenza, dal momento che, anche qualora fosse accertato che la deroga prevista dalla nota 3 è stata negoziata per includere un impianto come la centrale di Aberthaw, quest’ultima, per beneficiare e continuare a beneficiare di detta deroga, dovrebbe cionondimeno soddisfare i criteri definiti da tale disposizione.
51
In secondo luogo, occorre respingere l’argomento di detto Stato membro secondo il quale, per ragioni di sicurezza, non sarebbe possibile applicare la soglia del 10% in questione. A questo proposito, dalle osservazioni di tale Stato membro emerge che la percentuale di CCV contenuta nella miscela utilizzata nella centrale di Aberthaw può variare dal 6% al 15%. È dunque pacifico che il carbone utilizzato come combustibile in tale impianto può contenere un CCV medio inferiore al 10%.
52
In terzo luogo, va altresì respinto l’argomento del Regno Unito, secondo il quale la mancata esecuzione di adeguamenti al fine di migliorare la prestazione ambientale di detto impianto e di conformarsi ai requisiti della nota 3 è principalmente dovuta a vincoli di natura economica. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il Regno Unito non può validamente addurre, nel caso di specie, motivi di natura puramente economica per contestare l’inadempimento che gli è addebitato (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 1997, Commissione/Francia, C‑265/95, EU:C:1997:595, punto 62, e del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro, C‑515/14, EU:C:2016:30, punto 53).
53
Ciò premesso, occorre constatare che, non avendo applicato correttamente la direttiva 2001/80 alla centrale di Aberthaw, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI, parte A, della medesima.
Sulle spese
54
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno Unito, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo applicato correttamente la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, alla centrale elettrica di Aberthaw (Regno Unito), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI, parte A, della medesima.
2)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy