SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
25 ottobre 2017 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche – Articolo 3, paragrafo 1, TFUE – Competenza esclusiva dell’Unione – Politica commerciale comune – Articolo 207, paragrafo 1, TFUE – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale»
Nella causa C‑389/15,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 17 luglio 2015,
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, A. Lewis e M. Kocjan, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuta da:
Parlamento europeo, rappresentato da J. Etienne, A. Neergaard e R. Passos, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Balta e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica ceca, rappresentata da M. Hedvábná, K. Najmanová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,
Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e J. Techert, in qualità di agenti,
Repubblica ellenica, rappresentata da M. Tassopoulou, in qualità di agente,
Regno di Spagna, rappresentato da M. A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda e D. Segoin, in qualità di agenti,
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
Ungheria, rappresentata da M. Bóra, M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, M. Gijzen e B. Koopman, in qualità di agenti,
Repubblica d’Austria, rappresentata da C. Pesendorfer, in qualità di agente,
Repubblica portoghese, rappresentata da M. Figueiredo, L. Inez Fernandes e L. Duarte, in qualità di agenti,
Repubblica slovacca, rappresentata da M. Kianička, in qualità di agente,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da C. Brodie e D. Robertson, in qualità di agenti,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, J. Malenovský (relatore), presidenti di sezione, E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2017,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la decisione 8512/15 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Parigi
2
La Convenzione per la protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»).
3
Il testo iniziale di tale convenzione conteneva un preambolo, non ripreso in occasione delle sue successive revisioni, secondo il quale le parti contraenti della convenzione stessa si sono risolte a concluderla «animat[e] dal desiderio di assicurare, di comune accordo, una protezione completa ed efficace all’industria e al commercio dei cittadini dei loro rispettivi Stati e di contribuire a garantire i diritti degli inventori e la lealtà delle transazioni commerciali».
4
L’articolo 1 della Convenzione di Parigi stabilisce in particolare che gli Stati ai quali essa si applica sono costituiti in un’Unione per la protezione della proprietà industriale, compresi i brevetti, i modelli, i disegni, i marchi, le denominazioni commerciali e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché per la repressione della concorrenza sleale.
5
L’articolo 2 di detta convenzione enuncia in particolare che i cittadini di ciascuno degli Stati di tale Unione godranno in tutti gli altri Stati facenti parte di quest’ultima, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le rispettive leggi di questi altri Stati concedono ai loro cittadini, e che essi beneficeranno dunque della stessa protezione di questi ultimi.
6
In tale contesto, gli articoli da 10 a 10 ter della convenzione di cui sopra obbligano gli Stati dell’Unione suddetta a garantire ai cittadini di quest’ultima una protezione effettiva contro la concorrenza sleale, nonché ad offrire loro mezzi di ricorso appropriati, e prevedono il sequestro all’importazione dei prodotti in questione in caso di utilizzazione di una falsa indicazione quanto alla loro provenienza.
7
Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di Parigi, gli Stati parti contraenti di quest’ultima si riservano il diritto di concludere separatamente, tra di loro, accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.
Accordo di Lisbona
8
L’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale è stato firmato il 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 13172, pag. 205; in prosieguo: l’«Accordo di Lisbona»). Esso costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di Parigi, al quale può aderire qualsiasi Stato parte di questa convenzione.
9
Alla data in cui il presente ricorso è stato proposto, ventotto Stati erano parti contraenti dell’accordo di cui sopra. Tra essi figuravano sette Stati membri dell’Unione, vale a dire la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca. Anche altri tre Stati membri, ossia la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Romania, l’avevano firmata, senza però ratificarla. Per contro, l’Unione non era parte dell’accordo suddetto, al quale potevano aderire soltanto degli Stati.
10
Ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo di Lisbona, gli Stati ai quali quest’ultimo si applica sono costituiti in un’Unione particolare nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall’accordo suddetto, le denominazioni d’origine dei prodotti degli altri Stati di questa Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
11
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di Lisbona, per «denominazione d’origine» si intende la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località utilizzata per designare un prodotto originario di questi ultimi e la cui qualità o i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico, comprendente i fattori naturali e i fattori umani.
12
Gli articoli da 3 a 7 di detto accordo disciplinano il contenuto e le condizioni della protezione delle denominazioni d’origine ammesse a beneficiarne nonché le modalità della loro registrazione da parte dell’Ufficio internazionale dell’OMPI. Nello specifico, l’articolo 4 del medesimo accordo precisa che tale protezione non esclude quelle di cui già beneficiano le suddette denominazioni d’origine in ciascuno degli Stati dell’Unione particolare, segnatamente in virtù della Convenzione di Parigi.
13
L’articolo 8 dell’Accordo di Lisbona stabilisce che le azioni necessarie per garantire la suddetta protezione potranno essere esercitate, in ciascuno degli Stati dell’Unione particolare istituita da tale accordo, in conformità della legislazione nazionale.
14
Gli articoli da 9 a 18 dell’accordo suddetto comprendono le disposizioni dedicate all’organizzazione istituzionale e al funzionamento amministrativo della suddetta Unione particolare, nonché le clausole generali di tale accordo.
Diritto dell’Unione
15
L’Unione ha progressivamente adottato, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, vari atti disciplinanti, oltre ad altri aspetti, la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura di alcuni tipi di prodotti beneficianti di denominazioni d’origine o di indicazioni geografiche, nonché i presupposti per il riconoscimento, la protezione e il controllo di queste ultime. I tipi di prodotti attualmente interessati sono i vini, le bevande alcoliche, i vini aromatizzati, nonché gli altri prodotti agricoli e alimentari.
16
La normativa dell’Unione in proposito è oggi costituita dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16), dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671, e, per rettifica, GU 2014, L 189, pag. 261, e GU 2016, L 130, pag. 11), nonché dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU 2014, L 84, pag. 14, e, per rettifica, GU 2014, L 105, pag. 12).
Fatti all’origine della controversia e decisione impugnata
Revisione dell’Accordo di Lisbona
17
Nel settembre del 2008, l’assemblea dell’Unione particolare istituita dall’Accordo di Lisbona ha creato un gruppo di lavoro incaricato di preparare una revisione di tale accordo destinata a migliorarlo e a renderlo più attraente, pur preservandone i principi e gli obiettivi.
18
Nel mese di ottobre 2014, tale gruppo di lavoro si è accordato su un progetto di atto a ciò inteso (in prosieguo: il «progetto di accordo riveduto»), il quale riprende le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale contenute nell’Accordo di Lisbona, pur modificandone in parte la distribuzione interna e apportandovi un certo numero di aggiunte o precisazioni. Queste ultime vertevano, in particolare, sull’ambito di applicazione della protezione prevista dall’accordo suddetto, di cui si proponeva un’estensione alle indicazioni geografiche (articoli 2 e 9), sulla portata sostanziale di tale protezione e sui mezzi procedurali per attuarla (articoli da 4 a 8 e da 11 a 20), nonché sulla possibilità offerta ad organizzazioni intergovernative di aderire a tale accordo (articolo 28).
19
Ai fini dell’esame e dell’adozione del progetto di accordo riveduto è stata convocata una conferenza diplomatica a Ginevra dall’11 al 21 maggio 2015. Sono state invitate a parteciparvi, in conformità del progetto di regolamento di procedura approvato dal suo comitato preparatorio, le delegazioni dei ventotto Stati parti contraenti dell’Accordo di Lisbona, nonché due delegazioni cosiddette «speciali», tra cui quella dell’Unione, e un certo numero di delegazioni cosiddette «osservatrici».
20
Il 20 maggio 2015 detta conferenza diplomatica ha adottato l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, che è stato aperto alla firma il giorno successivo.
Raccomandazione della Commissione e decisione impugnata
21
Nella prospettiva della suddetta conferenza diplomatica, la Commissione ha adottato, il 30 marzo 2015, una raccomandazione per l’adozione di una decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati concernenti un Accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche.
22
In tale raccomandazione la Commissione ha, in primo luogo, invitato il Consiglio a fondare la propria decisione sull’articolo 207 TFUE nonché sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, tenuto conto, da un lato, della competenza esclusiva attribuita all’Unione dall’articolo 3, paragrafo 1, TFUE nel settore della politica commerciale comune e, dall’altro, dell’obiettivo nonché del contenuto dell’Accordo di Lisbona.
23
In secondo luogo, la Commissione ha proposto che il Consiglio la autorizzasse a condurre i negoziati per conto dell’Unione, che esso emanasse le direttive di negoziazione da seguire a questo scopo, e che designasse il comitato speciale da consultare in tale contesto.
24
Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione impugnata. A differenza di quanto la Commissione aveva raccomandato, tale decisione è fondata sull’articolo 114 TFUE nonché sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.
25
I considerando 2 e 3 di detta decisione motivano tale scelta nei seguenti termini:
«(2)
Il sistema internazionale dell’Accordo di Lisbona è in corso di revisione, con l’obiettivo di migliorarlo al fine di attirare nuovi membri, preservandone al tempo stesso i principi e gli obiettivi. (…)
(3)
Il [progetto di accordo riveduto] istituisce un sistema di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per le parti contraenti mediante una registrazione unica. Tale materia costituisce l’oggetto di un’armonizzazione nell’ambito della normativa interna dell’[Unione] per quanto riguarda le denominazioni e le indicazioni agricole e rientra dunque nella competenza concorrente dell’Unione (per quanto riguarda le denominazioni e indicazioni agricole) e dei suoi Stati membri (per quanto riguarda le denominazioni e indicazioni non agricole e i corrispettivi)».
26
L’articolo 1 della decisione impugnata è formulato come segue:
«La Commissione è autorizzata a partecipare, insieme ai sette Stati membri parti dell’Accordo di Lisbona, alla conferenza diplomatica per l’adozione [del progetto di accordo riveduto], per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione».
27
L’articolo 2 di detta decisione recita:
«Nell’interesse dell’Unione, i sette Stati membri parte dell’Accordo di Lisbona esercitano i loro diritti di voto, sulla base di una posizione comune, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione».
28
Ai sensi dell’articolo 3 della citata decisione:
«I negoziati sono condotti conformemente alle direttive di negoziazione di cui all’allegato».
29
L’articolo 4 della stessa decisione prevede:
«Durante la conferenza diplomatica è assicurato un coordinamento appropriato, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione. Dopo la conferenza i negoziatori riferiscono celermente al gruppo di lavoro “Proprietà intellettuale” del Consiglio».
30
In seguito all’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha reso una dichiarazione in cui ha espresso il proprio disaccordo sia riguardo alle basi giuridiche adottate dal Consiglio, sia in ordine alla designazione di Stati membri come negoziatori per conto dell’Unione.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
31
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
mantenerne gli effetti fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del Consiglio, entro un termine ragionevole dalla pronuncia della sentenza della Corte, e
–
condannare il Consiglio alle spese.
32
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
–
respingere il ricorso, e
–
condannare la Commissione alle spese.
33
Con decisioni del 27 novembre 2015, il presidente della Corte ha autorizzato la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca ad intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
34
Con decisione in pari data, il presidente della Corte ha autorizzato il Parlamento europeo ad intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni della Commissione.
35
Con decisione del 12 gennaio 2016, il presidente della Corte ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni del Consiglio, qualora avesse avuto luogo un’udienza.
Sul ricorso
36
A supporto delle sue conclusioni, la Commissione, sostenuta dal Parlamento, deduce due motivi. Il primo motivo riguarda il fatto che il Consiglio avrebbe adottato la decisione impugnata in violazione dell’articolo 3 TFUE, poiché i negoziati previsti da detta decisione riguardano un progetto di accordo che rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. Il secondo motivo verte sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l’articolo 207, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 218, paragrafi 3, 4 e 8, TFUE, designando alcuni Stati membri come negoziatori in un settore rientrante nella competenza dell’Unione e non adottando la decisione impugnata conformemente alla regola di voto a maggioranza qualificata applicabile.
37
Il primo motivo di ricorso è suddiviso in due parti. La prima parte del motivo, presentata in via principale, riguarda il fatto che la decisione impugnata violerebbe la competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, TFUE attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune. La seconda parte del motivo, invocata in via subordinata, è relativa alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Occorre, in primo luogo, esaminare la prima parte di tale motivo di ricorso.
Argomentazione delle parti
38
La Commissione e il Parlamento sottolineano, anzitutto, che la competenza esclusiva attribuita all’Unione dall’articolo 3, paragrafo 1, TFUE nel settore della politica commerciale comune include, a norma dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. A tale titolo, l’Unione sarebbe competente in via esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali riguardanti la proprietà intellettuale, qualora sia dimostrato, alla luce del loro obiettivo e del loro contenuto, che tali accordi presentano un nesso specifico con gli scambi internazionali, ad esempio facilitando questi ultimi mediante una uniformazione normativa. Di conseguenza, tale competenza esclusiva, lungi dall’essere limitata agli accordi relativi all’armonizzazione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale negoziati nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), includerebbe, in particolare, altri accordi per i quali un’analisi condotta caso per caso dimostri che sono intesi, in via principale, a favorire, su una base di reciprocità, gli scambi di merci o di servizi con paesi terzi, assicurando a tali merci o servizi un livello di protezione identico a quello di cui essi già beneficiano in seno al mercato interno.
39
Poi, la Commissione e il Parlamento fanno valere che, nel caso di specie, il progetto di accordo riveduto presenta un nesso specifico con gli scambi internazionali, al pari dell’Accordo di Lisbona. Certo, tale progetto sarebbe sprovvisto di un preambolo che indichi espressamente la sua finalità. Tuttavia, l’analisi delle sue clausole e del contesto nel quale si inserisce mostrerebbe che esso ha per oggetto e per effetto di far beneficiare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche di ciascuna parte contraente di un sistema di registrazione internazionale che assicura la loro protezione giuridica, nel territorio di tutte le parti contraenti, contro i rischi di utilizzazioni atte a pregiudicare l’integrità o la notorietà delle suddette denominazioni e indicazioni e, dunque, a nuocere alla commercializzazione dei corrispondenti prodotti all’estero. In tal modo, il progetto suddetto migliorerebbe la protezione delle esportazioni di tali prodotti in provenienza dall’Unione e a destinazione dei paesi terzi, la quale, in caso contrario, dipenderebbe da una registrazione paese per paese e dunque da garanzie giuridiche variabili. Di conseguenza, un progetto siffatto rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica commerciale comune, e ciò malgrado che il sistema di protezione che esso prevede di istituire sia destinato ad essere messo in atto dalle autorità degli Stati membri, conformemente all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE. Del resto, l’Unione avrebbe già concluso da sola, sulla base dell’articolo 207 TFUE, un certo numero di accordi internazionali relativi alla protezione delle denominazioni d’origine nonché delle indicazioni geografiche, e il Consiglio, che non contesterebbe l’esistenza di tale prassi, non dimostrerebbe le ragioni che l’hanno portato a discostarsene nel caso di specie.
40
Sulla scorta di tali circostanze, la Commissione e il Parlamento sostengono, infine, che il Consiglio sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che il progetto di accordo riveduto rientrasse nel ravvicinamento delle legislazioni nel settore del mercato interno, ai sensi dell’articolo 114 TFUE, e, pertanto, in una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri di quest’ultima. Da questo punto di vista, il Consiglio avrebbe erroneamente istituito un parallelo tra la competenza esterna e quella interna dell’Unione. Infatti, la competenza dell’Unione a negoziare il progetto di accordo riveduto potrebbe trovare la propria fonte nella politica commerciale comune anche se, da un lato, le norme comuni dell’Unione in materia di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sono fondate, per parte loro, sulla politica agricola comune nonché sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, e anche se, dall’altro lato, le competenze dell’Unione in materia sono state esercitate unicamente, a questo stadio, in riferimento alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche riguardanti i prodotti agricoli, in opposizione a quelle riguardanti i prodotti non agricoli.
41
Il Consiglio e la totalità degli Stati membri intervenienti ritengono invece che il progetto di accordo riveduto non ricada nella sfera della politica commerciale comune e che pertanto l’Unione non abbia, su tale fondamento, una competenza esclusiva a negoziarlo.
42
A questo proposito essi fanno valere, in sostanza, che, affinché un accordo internazionale destinato ad essere negoziato in un quadro diverso da quello dell’OMC e vertente su questioni di proprietà intellettuale diverse da quelle contemplate dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – il quale costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo istitutivo dell’OMC, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1) – possa essere considerato come riguardante aspetti commerciali della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, occorre che tale accordo internazionale presenti un nesso specifico con gli scambi internazionali.
43
Orbene, nel caso di specie, il progetto di accordo riveduto non si iscriverebbe in un contesto che permetta di ritenere che esso presenti un siffatto nesso specifico. Infatti, anzitutto, esso sarebbe gestito dall’OMPI e la convenzione istitutiva di tale organizzazione mostrerebbe che lo scopo primario di quest’ultima consiste nel promuovere l’adozione di misure destinate a migliorare la protezione della proprietà intellettuale, nonché nell’armonizzare le normative nazionali in materia. Poi, il progetto di accordo riveduto avrebbe esso stesso quale obiettivo non già di facilitare gli scambi commerciali estendendo la normativa dell’Unione a paesi terzi, bensì, al pari delle norme comuni adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 114 TFUE in materia di denominazioni d’origine e di indicazioni geografiche, di istituire un meccanismo di preservazione delle produzioni tradizionali e di informazione dei consumatori applicabile all’insieme delle parti contraenti, ivi compresa l’Unione nel caso in cui questa dovesse aderire all’accordo. Infine, l’esame del contenuto di tale progetto confermerebbe che quest’ultimo rientra nell’ambito di competenza previsto dall’articolo 114 TFUE, dato che esso è destinato ad istituire un quadro procedurale uniforme di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, e che soltanto a titolo secondario e indiretto l’istituzione di tale quadro procedurale è idonea a influire sugli scambi di beni che beneficiano di tali denominazioni e indicazioni.
44
Ad ogni modo, il Consiglio sostiene che, se la Corte dovesse ritenere che la base giuridica sostanziale adeguata della decisione impugnata è l’articolo 207 TFUE, e non l’articolo 114 TFUE, l’erroneo riferimento a quest’ultimo dovrebbe essere considerato come un vizio di forma inidoneo a giustificare l’annullamento di detta decisione. Infatti, in un caso come nell’altro, il Consiglio avrebbe correttamente assunto l’articolo 218 TFUE quale base giuridica procedurale della suddetta decisione, da un lato, e rispettato i requisiti procedurali corrispondenti adottando tale decisione a maggioranza qualificata, dall’altro lato.
Giudizio della Corte
45
La divergenza di opinioni che oppone la Commissione, sostenuta dal Parlamento, al Consiglio, sostenuto dagli Stati membri intervenienti, impone di stabilire se il progetto di accordo riveduto rientri o no nel settore della politica commerciale comune.
46
In tale settore, l’articolo 3, paragrafo 1, TFUE attribuisce all’Unione una competenza esclusiva.
47
Ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, ed è condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.
48
Da tale menzione secondo cui la politica commerciale comune si inscrive nel quadro dell’azione esterna dell’Unione risulta in particolare che detta politica riguarda gli scambi commerciali con gli Stati terzi e non gli scambi in seno al mercato interno [sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi‑Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punto 50, e parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punto 35].
49
A questo proposito, secondo una giurisprudenza consolidata, gli impegni internazionali assunti dall’Unione in materia di proprietà intellettuale rientrano nella politica commerciale comune qualora essi presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali, in quanto siano essenzialmente destinati a promuovere, a facilitare o a disciplinare tali scambi ed abbiano effetti diretti e immediati su di essi [parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata].
50
Possono in particolare rientrare in detta politica gli accordi internazionali che abbiano per finalità di assicurare e di organizzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio delle parti, purché essi soddisfino i due presupposti ricordati al punto precedente della presente sentenza [v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi‑Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punti da 58 a 61, e parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punti 116, 121, 122, 125 e 127].
51
Nel caso di specie, poiché la decisione impugnata mira, come risulta dal suo titolo, ad autorizzare l’avvio di negoziati riguardanti il progetto di accordo riveduto, è necessario stabilire se tale progetto sia essenzialmente destinato a promuovere, a facilitare o a disciplinare gli scambi commerciali tra l’Unione e taluni Stati terzi, e poi, in caso di risposta affermativa, se esso abbia effetti diretti e immediati su tali scambi.
52
Per quanto riguarda, in primo luogo, la finalità del progetto di accordo riveduto, occorre anzitutto constatare come quest’ultima non sia l’oggetto di alcuna enunciazione esplicita, né nell’ambito di un preambolo né all’interno di una disposizione contenuta nel testo di tale progetto.
53
In assenza di una siffatta enunciazione esplicita, occorre esaminare la finalità suddetta alla luce del contesto normativo pattizio in cui si inscrive il progetto in questione.
54
A questo proposito, è importante rilevare, da un lato, che il progetto di accordo riveduto prevede, come risulta dal considerando 2 della decisione impugnata, di modificare l’Accordo di Lisbona. Dall’altro lato, l’Accordo di Lisbona costituisce a sua volta un accordo fondato sull’articolo 19 della Convenzione di Parigi e concluso, come risulta dai suoi articoli 1 e 4, a integrazione di quest’ultima.
55
Date tali circostanze, l’esame della finalità del progetto di accordo riveduto deve essere condotto tenendo conto, anzitutto, della Convenzione di Parigi, che costituisce l’origine e il fondamento primo di un insieme di norme pattizie di cui tale progetto diverrà soltanto l’elemento più recente.
56
Come risulta dagli articoli 1 e 2 della citata convenzione, quest’ultima si propone di istituire un’Unione per la protezione della proprietà industriale e di garantire la protezione delle diverse forme di proprietà industriale detenute dai cittadini degli Stati che formano tale Unione, comprese le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine, garantendo loro il beneficio di un trattamento nazionale reciproco.
57
Inoltre, la Convenzione di Parigi è essenzialmente destinata a promuovere e a facilitare gli scambi commerciali internazionali. Infatti, risulta dal preambolo di tale convenzione che essa è stata adottata per proteggere l’industria e il commercio nonché per contribuire alla lealtà delle transazioni commerciali tra gli Stati che ne sono parti contraenti. La protezione equivalente ed omogenea dei diritti di proprietà industriale che tale convenzione concede ai cittadini degli Stati aderenti mira dunque, in definitiva, a permettere a costoro di partecipare al commercio internazionale su un piede di parità.
58
Alla luce del contesto normativo pattizio evocato al punto 54 della presente sentenza, occorre poi prendere in considerazione l’Accordo di Lisbona, il quale istituisce un’Unione particolare concepita come un’integrazione della Convenzione di Parigi nello specifico settore delle denominazioni d’origine.
59
Più in particolare, tale accordo ha come obiettivo di realizzare, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi, un sistema specifico che consenta alle denominazioni d’origine protette in uno degli Stati dell’Unione particolare da esso istituita di beneficiare di una registrazione internazionale tale da garantire loro una protezione, estesa all’insieme degli altri Stati di questa medesima Unione particolare, contro qualsiasi usurpazione o imitazione.
60
Per quanto riguarda il suo obiettivo, e come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, occorre rilevare che la protezione specifica delle denominazioni d’origine prevista dall’Accordo di Lisbona non è fine a sé stessa, bensì costituisce uno strumento al servizio di una finalità consistente nello sviluppare lealmente gli scambi commerciali tra le parti contraenti. Infatti, gli standard omogenei di protezione che tale accordo istituisce nel territorio dell’insieme degli Stati parti contraenti hanno come scopo di favorire la partecipazione, su un piede di parità, degli operatori economici riguardati agli scambi commerciali tra gli Stati suddetti.
61
Infine, come indicato ai punti 17 e 18 della presente sentenza, il progetto di accordo riveduto mira a preservare gli obiettivi e i principi dell’Accordo di Lisbona, apportandovi un certo numero di aggiunte destinate a migliorarlo e a renderlo più attraente. A questo scopo, il progetto in questione prevede in particolare di estendere l’ambito di applicazione sostanziale dell’accordo summenzionato alle indicazioni geografiche, di precisare gli aspetti sostanziali e procedurali della protezione che esso riconosce a tali indicazioni e alle denominazioni d’origine, nonché di permettere all’Unione di aderire all’accordo stesso.
62
Nella misura in cui il progetto di accordo riveduto ha dunque come scopo principale di rafforzare il sistema istituito dall’Accordo di Lisbona e di estendere, in seno all’Unione particolare creata da tale accordo, il beneficio della protezione specifica da esso istituita alle indicazioni geografiche, ad integrazione della protezione che la Convenzione di Parigi assicura alle diverse forme di proprietà industriale, esso deve essere considerato come inscriventesi nel quadro della finalità perseguita dall’insieme di norme pattizie di cui esso fa parte, quale precisata ai punti 57 e 60 della presente sentenza, e, più in particolare, come destinato, dal punto di vista dell’Unione, a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali tra quest’ultima e gli Stati terzi parti dell’accordo suddetto.
63
L’argomento del Consiglio secondo cui il progetto di accordo riveduto sarà gestito dall’OMPI a partire dalla sua entrata in vigore, come già avviene per l’Accordo di Lisbona, non è idoneo a rimettere in discussione la conclusione di cui sopra.
64
È certo vero che tale progetto affida la gestione di una delle componenti dell’accordo internazionale che esso prefigura – ossia il sistema di registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche da esso istituito – all’Ufficio internazionale dell’OMPI. È parimenti vero che detto accordo internazionale è, più in generale, destinato a essere gestito da tale organizzazione. Tuttavia, le modalità che un accordo internazionale prevede per garantire la propria futura esecuzione e gestione devono essere prese in esame alla luce degli obiettivi che hanno portato le parti a concludere l’accordo stesso, e non viceversa.
65
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli effetti del progetto di accordo riveduto, una costante giurisprudenza afferma che il semplice fatto che un atto dell’Unione, come un accordo internazionale concluso da quest’ultima, possa avere talune implicazioni sugli scambi commerciali internazionali non è sufficiente perché tale atto debba essere classificato nella categoria di quelli che rientrano nella politica commerciale comune. Oltre alla condizione, esaminata ai punti da 52 a 64 della presente sentenza, secondo cui l’atto in questione deve essere essenzialmente destinato a promuovere, a facilitare o a disciplinare tali scambi, esso deve altresì avere effetti diretti e immediati su questi ultimi [sentenze del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi‑Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punto 51, nonché del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C‑137/12, EU:C:2013:675, punto 57, e parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 61].
66
A questo proposito, occorre constatare che il sistema di protezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche previsto dal progetto di accordo riveduto riposa, in sostanza, su tre ordini di disposizioni.
67
Anzitutto, ciascuna parte contraente è tenuta a istituire un insieme di norme di diritto sostanziale tali da impedire che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche già beneficianti di una protezione nel territorio di una delle altre parti contraenti possano essere fatte oggetto di utilizzazioni idonee a nuocere agli interessi dei loro detentori o a pregiudicare la notorietà dei prodotti che ne beneficiano (articolo 11), oppure che possano diventare generiche (articolo 12).
68
Poi, ciascuna parte contraente si vede imporre l’obbligo di istituire, nel proprio ordinamento giuridico, norme di diritto procedurale che consentano a qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ottenere, dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti, il rispetto della protezione che il progetto di accordo riveduto assicura a tali denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, nonché l’obbligo di perseguire o far perseguire i responsabili di violazioni delle stesse (articolo 14).
69
Infine, il progetto di accordo riveduto permette ai detentori delle suddette denominazioni d’origine e indicazioni geografiche di avvalersi della protezione garantita dalle diverse disposizioni menzionate nei due punti precedenti della presente sentenza grazie un meccanismo di registrazione unica, valido nell’intera Unione particolare istituita dall’Accordo di Lisbona (articoli da 5 a 8).
70
Tenuto conto di questo meccanismo di registrazione unica, occorre considerare che l’accordo internazionale prefigurato dal progetto di accordo riveduto avrà come effetto diretto e immediato di modificare le condizioni nelle quali sono organizzati gli scambi commerciali tra l’Unione e le altre parti di tale accordo internazionale, dispensando i fabbricanti che partecipano a tali scambi dall’obbligo in cui essi versano attualmente, per far fronte ai rischi giuridici ed economici correlati a tali scambi, di dover depositare una domanda di registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche da essi utilizzate presso le autorità competenti di ciascuna delle parti contraenti.
71
Inoltre, le clausole descritte ai punti 67 e 68 della presente sentenza avranno effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra l’Unione e gli Stati terzi interessati, fornendo a tutti questi fabbricanti, nonché a qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata, gli strumenti necessari per ottenere, in condizioni sostanziali e procedurali omogenee, il rispetto effettivo della protezione che il progetto di accordo riveduto assicura ai loro diritti di proprietà industriale in caso di utilizzazione pregiudizievole o sleale di denominazioni d’origine o di indicazioni geografiche all’estero.
72
Tale valutazione degli effetti del progetto di accordo riveduto è corroborata dall’analisi che ha portato la Corte a dichiarare che, tenuto conto del ruolo essenziale che riveste la protezione dei diritti di proprietà intellettuale negli scambi di merci e di servizi in generale, nonché nella lotta contro il commercio illecito in particolare, un progetto di accordo internazionale che preveda l’istituzione di un meccanismo di registrazione e di un sistema di protezione reciproca delle indicazioni geografiche delle parti contraenti contro gli atti di concorrenza sleale – analoghi a quelli che vengono in questione nel caso di specie – era idoneo ad avere effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali internazionali [parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punto 127].
73
Date tali circostanze, gli effetti del progetto di accordo riveduto sugli scambi tra l’Unione e gli Stati terzi che vi aderiranno rispondono ai requisiti fissati della giurisprudenza ricordata al punto 65 della presente sentenza.
74
Risulta dunque dall’esame di tale progetto, da un lato, che quest’ultimo è essenzialmente destinato a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali tra l’Unione e taluni Stati terzi, e, dall’altro, che esso è idoneo ad avere effetti diretti e immediati su tali scambi, sicché la sua negoziazione rientra nella competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, TFUE attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall’articolo 207, paragrafo 1, TFUE.
75
Pertanto, il Consiglio ha errato là dove ha ritenuto che la decisione impugnata fosse riconducibile al ravvicinamento delle legislazioni nel settore del mercato interno e rientrasse dunque in una competenza concorrente dell’Unione e dei suoi Stati membri, e là dove ha fondato tale decisione sull’articolo 114 TFUE nonché sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.
76
Tale errore non può essere considerato come un semplice vizio di forma, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio. Infatti, esso ha in particolare portato tale istituzione a violare le disposizioni procedurali specialmente previste dall’articolo 207, paragrafo 3, TFUE per la negoziazione di accordi internazionali rientranti nel settore della politica commerciale comune, e al primo posto quelle relative alla conduzione dei negoziati da parte della Commissione, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 86 e 89 delle sue conclusioni.
77
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che la decisione impugnata va annullata, senza che occorra esaminare la seconda parte del primo motivo e il secondo motivo dedotti dalla Commissione a sostegno del proprio ricorso.
Sulla domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata
78
Conformemente all’articolo 264, primo comma, TFUE, se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
79
In tal caso, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
80
Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.
81
Si può fare ricorso a tale potere, per ragioni di certezza del diritto, in particolare quando l’annullamento di una decisione adottata dal Consiglio, nel quadro della procedura di negoziazione e di conclusione di accordi internazionali prevista dall’articolo 218 TFUE, sia idoneo a rimettere in discussione la partecipazione dell’Unione all’accordo internazionale di cui trattasi o alla sua esecuzione, sebbene la competenza dell’Unione in proposito non sollevi alcun dubbio (v., riguardo a decisioni relative alla firma di accordi internazionali, sentenze del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C‑137/12, EU:C:2013:675, punti 80 e 81; del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio, C‑658/11, EU:C:2014:2025, punto 90, nonché del 28 aprile 2015, Commissione/Consiglio, C‑28/12, EU:C:2015:282, punti 61 e 62).
82
Nel caso di specie la Commissione chiede che, in caso di annullamento della decisione impugnata, la Corte mantenga gli effetti di quest’ultima, al fine di non rimettere in discussione il risultato dei negoziati in vista dei quali la decisione stessa è stata adottata, e ciò fino all’entrata in vigore di una decisione del Consiglio fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte.
83
Dato che detti negoziati sono sfociati, successivamente all’entrata in vigore della decisione sopra menzionata, nell’adozione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, e che la competenza dell’Unione a partecipare a tale adozione non solleva alcun dubbio, occorre accogliere la domanda della Commissione.
84
Pertanto, occorre mantenere gli effetti della decisione impugnata fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una decisione del Consiglio fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE.
Sulle spese
85
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Consiglio alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente, occorre condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dalla Commissione.
86
Inoltre, l’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nel caso di specie, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito, nonché il Parlamento sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La decisione 8512/15 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che autorizza l’avvio di negoziati su un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione europea, è annullata.
2)
Gli effetti della decisione 8512/15 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una decisione del Consiglio dell’Unione europea fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4)
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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