SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 dicembre 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 96 — Regime di transito esterno — Nozione di “spedizioniere” — Omessa presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione — Responsabilità — Sub-spedizioniere che ha rimesso le merci allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e preso nuovamente in consegna dette merci per il successivo tragitto»
Nella causa C‑547/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 29 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2015, nel procedimento
Interservice d.o.o. Koper
contro
Sándor Horváth,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per il sig. Horváth, da J. Ocsák, ügyvéd;
—
per il governo ungherese, da G. Koós e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e A. Sipos, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 13) (in prosieguo: il «codice doganale»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Interservice d.o.o. Koper e il sig. Sándor Horváth in merito al recupero dei diritti in dogana pagati dalla prima alle autorità slovene, in qualità di «obbligato principale», a seguito della sottrazione al controllo doganale di merci trasportate in regime di transito comunitario esterno dal secondo, in qualità di sub-spedizioniere.
Contesto normativo
3
L’articolo 4, punto 21, del codice doganale intende, sotto la nozione di «titolare del regime», la «persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale».
4
L’articolo 37 del codice doganale così dispone:
«1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli doganali conformemente alle disposizioni vigenti.
2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell’articolo 182».
5
L’articolo 92 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Il regime del transito esterno ha fine e le obbligazioni del titolare del regime sono soddisfatte quando le merci vincolate a tale regime e i documenti richiesti sono presentati in dogana all’ufficio doganale di destinazione in base alle disposizioni del regime in questione.
2. Le autorità doganali appurano il regime di transito esterno quando sono in grado di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all’ufficio di partenza e di quelli disponibili all’ufficio di destinazione, che esso si è concluso in modo corretto».
6
Ai sensi dell’articolo 96 del codice doganale:
«1. L’obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a)
presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;
b)
rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario.
2. Fatti salvi gli obblighi dell’obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
La Friedler Spedition GmbH ha incaricato la IGAZ Trans Kft di trasportare merci provenienti dalla Cina, giunte in container al porto di Capodistria (Slovenia).
8
La IGAZ Trans, dal canto suo, ha, da un lato, affidato l’espletamento delle formalità doganali alla Interservice, ricorrente nel procedimento principale. Dall’altro lato, ha incaricato il sig. Horváth, resistente nel procedimento principale, di trasportare le merci in questione da Capodistria a Vienna, in Austria, e da lì – una volta espletate le formalità doganali – a Roma, in Italia.
9
La Interservice ha avviato la procedura di transito comunitario esterno l’11 dicembre 2008 con l’invio elettronico della dichiarazione di transito recante la sigla T all’ufficio doganale di Capodistria. Essa ha peraltro redatto e trasmesso al sig. Horváth la procura necessaria per ottenere dalle autorità doganali che le merci in questione gli fossero messe a disposizione, nonché la lettera di vettura CMR (lettera di spedizione fondata sulla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978).
10
Per l’appuramento del regime di transito comunitario esterno, le merci in questione dovevano essere presentate all’ufficio doganale di destinazione di Vienna, in Austria, entro e non oltre il 18 dicembre 2008.
11
Prese in consegna le merci in questione nell’ufficio doganale di Capodistria, il sig. Horváth le ha trasportate fino all’area di parcheggio dell’ufficio doganale di Vienna menzionato nella lettera di vettura CMR, dove è rimasto dal 12 al 17 dicembre 2008 con il container in cui esse si trovavano. Ivi ha rimesso al rappresentante della IGAZ Trans i documenti di transito che consentivano l’espletamento delle formalità doganali. Secondo quanto afferma la IGAZ Trans, il rappresentante ha a sua volta trasmesso tali documenti alla Friedler Spedition ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Il sig. Horváth è rientrato in Ungheria il 17 dicembre 2008, lasciando in loco il container.
12
Tornato a Vienna il 18 dicembre 2008, il sig. Horváth ha trasportato le merci in questione sino al loro destinatario finale in Italia con una nuova lettera di vettura, a lui rimessa dal rappresentante della IGAZ Trans.
13
Le merci in questione non sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione di Vienna.
14
Le autorità doganali slovene hanno scoperto di aver ricevuto dalla Friedler Spedition e dalla IGAZ Trans documenti falsi come prova dell’appuramento della procedura di transito esterno. Ritenendo che le merci in questione fossero state sottratte al controllo doganale, esse hanno ordinato alla Interservice, in quanto obbligato principale, di pagare la somma di EUR 11196,49 a titolo di diritti in dogana, di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di interessi di mora, somma pagata da detta società il 16 ottobre 2009.
15
La Interservice ha proposto ricorso contro il sig. Horváth, a titolo di responsabilità extracontrattuale, perché fosse condannato a pagarle la somma di EUR 11196,49, maggiorata di interessi e spese accessorie, a ristoro del danno patito, sostenendo che, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, lo spedizioniere è responsabile della presentazione delle merci congiuntamente all’obbligato principale, anche se si tratti in concreto di un sub-spedizioniere.
16
Avendo gli organi giurisdizionali di primo grado e d’appello respinto detto ricorso con la motivazione, in particolare, che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale non si applica a un sub-spedizioniere, la Interservice ha adito la Kúria (Corte suprema, Ungheria) con un ricorso per cassazione.
17
Quest’ultima espone che, per risolvere la controversia oggetto del procedimento principale, occorre accertare se un comportamento illegale e colposo del sig. Horváth sia all’origine del debito doganale sopportato dalla Interservice in quanto obbligato principale, ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale. Essa precisa che il sig. Horváth ha accettato le merci in questione sapendo che si trovavano in regime di transito comunitario esterno, ma che non si è tuttavia assicurato, prima di proseguirne il trasporto da Vienna a Roma, che la IGAZ Trans o la Friedler Spedition le avessero effettivamente presentate all’ufficio doganale di destinazione. Il giudice del rinvio indica altresì che nel procedimento di merito non sono emersi elementi nel senso che il sig. Horváth sapesse di una sottrazione di tali merci al controllo doganale.
18
Alla luce di quanto sopra, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 96, paragrafo 2, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che si considera spedizioniere della merce non solo la persona che stipuli un contratto di trasporto con il venditore per trasportare la merce (spedizioniere contrattuale o principale), ma anche la persona che effettui l’intero trasporto o parte di esso in base ad un altro contratto di trasporto, stipulato con lo spedizioniere contrattuale o principale (sub-spedizioniere).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 96, paragrafo 2, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il sub-spedizioniere è tenuto, prima di proseguire il trasporto della merce, ad accertarsi debitamente che lo spedizioniere principale abbia effettivamente presentato la merce all’ufficio doganale di destinazione secondo le modalità stabilite».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
19
Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la nozione di «spedizioniere», obbligato a presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, debba essere interpretata nel senso che essa designa qualsiasi persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo delle merci soggette al regime di transito comunitario esterno.
20
In mancanza di una definizione del termine «spedizioniere» nel codice doganale, occorre, per giurisprudenza costante, determinare la portata di tale nozione del diritto dell’Unione tenendo conto al contempo del suo tenore testuale, del suo contesto e delle sue finalità (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e giurisprudenza citata).
21
Quanto al tenore dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, si deve osservare che due condizioni sono richieste perché uno «spedizioniere» possa essere soggetto all’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione, ai sensi di detta disposizione. Si tratta, da un lato, dell’accettazione delle merci, che presuppone la presa in consegna fisica e la detenzione materiale delle stesse, e, dall’altro, della consapevolezza, al momento dell’accettazione, della loro collocazione in regime di transito comunitario.
22
Quanto al contesto e alle finalità di detta disposizione, si deve rilevare che quest’ultima istituisce una responsabilità dello spedizioniere parallela a quella dell’obbligato principale, sancita all’articolo 96, paragrafo 1, del codice doganale. Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 47 a 49 delle conclusioni, la responsabilità dello spedizioniere si distingue, nondimeno, da quella dell’obbligato principale tanto per fondamento quanto per portata.
23
Infatti, la responsabilità dell’obbligato principale è fondata sulla sua qualità di «titolare» del regime di transito, titolare che è definito all’articolo 4, punto 21, del codice doganale come la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana ovvero alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona relativi a un regime doganale. Nella sua qualità di titolare del regime di transito, l’obbligato principale è, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, responsabile dell’osservanza dell’insieme delle disposizioni relative a tale regime.
24
Al contrario, la responsabilità dello spedizioniere prevista all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale è fondata sulla detenzione materiale delle merci e sulla consapevolezza del loro assoggettamento al regime del transito comunitario. Detta disposizione obbliga lo spedizioniere che accetta le merci sapendo che si trovano in un tale regime, nella sua qualità di detentore materiale delle stesse, a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione entro il termine impartito e nel rispetto delle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali.
25
A tal riguardo, la questione se la persona che detiene materialmente le merci le trasporti in adempimento di un contratto di sub-vezione con lo spedizioniere principale è irrilevante. Ogni altra interpretazione permetterebbe che una persona si sottragga alle responsabilità che le derivano da detta disposizione, con l’argomento che sta agendo in sub-esecuzione di un contratto, ancorché disponga materialmente delle merci in questione e sappia che le stesse si trovano in regime di transito.
26
Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «spedizioniere», il quale ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime.
Sulla seconda questione
27
Con la seconda questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e, dall’altro, preso di nuovo in consegna tali merci per un ulteriore tragitto, avesse l’obbligo di accertarsi della loro presentazione all’ufficio doganale di destinazione e possa essere chiamato a rispondere dell’omissione di tale presentazione.
28
Al riguardo occorre constatare che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale consente di considerare un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, responsabile dell’omessa presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione solamente quando il medesimo è tenuto ad assicurare tale presentazione, a motivo dell’accettazione delle merci e della consapevolezza della loro collocazione in regime di transito comunitario esterno, ai sensi dei detta disposizione.
29
Nella fattispecie, nei limiti in cui consta dalla decisione di rinvio che il sig. Horváth ha inizialmente accettato le merci in questione nel procedimento principale sapendo che si trovavano in regime di transito comunitario esterno, risulta dalla risposta alla prima questione che egli aveva l’obbligo di presentare le medesime all’ufficio doganale di destinazione per quanto concerne il loro trasporto da Capodistria a Vienna.
30
Occorre pertanto esaminare, da un lato, se il sig. Horváth si sia svincolato da tale obbligo rimettendo dette merci, accompagnate dal documento di transito, al rappresentante dello spedizioniere principale IGAZ Trans nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di Vienna e, dall’altro, in caso affermativo, se la nuova presa in consegna di tali merci in occasione dell’ulteriore tragitto da Vienna a Roma lo abbia fatto cadere nuovamente sotto tale obbligo.
31
Quanto alla questione se il sig. Horváth si sia svincolato dall’obbligo di presentare le merci all’ufficio doganale di destinazione rimettendo le merci in questione nel procedimento principale al rappresentante dello spedizioniere principale IGAZ Trans nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione di Vienna, risulta dalla risposta alla prima questione pregiudiziale che la responsabilità dello spedizioniere, prevista all’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale, trova il suo fondamento nella detenzione materiale delle merci. Pertanto, lo spedizioniere che trasferisca detta detenzione a un altro spedizioniere rimettendogli le merci si libera, in linea di principio, dall’obbligo che gli deriva da detta disposizione, sempre che tale altro spedizioniere sia a conoscenza del fatto che le merci si trovano in regime di transito comunitario.
32
Infatti, se è vero che l’assoggettamento delle merci al controllo doganale previsto all’articolo 37 del codice doganale osta a che lo spedizioniere possa liberarsi dalla responsabilità che gli incombe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, di detto codice rimettendo le merci a qualsiasi altra persona, quest’ultimo può nondimeno sollevarsi da detta responsabilità rimettendo le merci a una persona che sia tenuta, conformemente a detto articolo 96, a presentare debitamente le merci all’ufficio doganale di destinazione, per esempio a un altro spedizioniere che accetti le merci sapendo che si trovano in regime di transito comunitario.
33
Nel caso di specie, emerge dalle constatazioni del giudice del rinvio che il sig. Horváth ha trasportato le merci in questione nel procedimento principale fino all’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione di Vienna. Egli è poi ripartito per l’Ungheria lasciando in loco il container nel quale esse si trovavano, dopo aver rimesso la lettera di vettura che copriva il trasporto al rappresentante dello spedizioniere principale IGAZ Trans. Secondo quanto afferma la IGAZ Trans, il suo rappresentante ha indi trasmesso tale documento alla Friedler Spedition ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, appare pertanto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 52 delle conclusioni, che il sig. Horváth si è svincolato dall’obbligo imposto dall’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale nel momento in cui ha rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, al rappresentante dello spedizioniere principale IGAZ Trans. La circostanza che la IGAZ Trans abbia poi trasmesso tale documento alla Friedler Spedition è, al riguardo, inconferente.
34
Se all’accertamento il sig. Horváth risultasse effettivamente liberato della sua responsabilità ex articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale per aver rimesso le merci in questione nel procedimento principale, accompagnate dal documento di transito, al rappresentante della IGAZ Trans, la sua qualità anteriore di «spedizioniere», ai sensi di detta disposizione, non potrebbe imporgli alcun obbligo che si assicurasse, dopo tale rimessa e prima della nuova presa in consegna delle merci in occasione del loro ulteriore trasporto sino al destinatario finale in Roma, che esse fossero debitamente presentate intatte all’ufficio doganale di destinazione in Vienna.
35
In tale ipotesi, spetterebbe dunque di nuovo al giudice del rinvio verificare se il sig. Horváth sia divenuto daccapo responsabile ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale prendendo in consegna le merci in questione nel procedimento principale in occasione del loro trasporto da Vienna a Roma.
36
Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 61 delle conclusioni, se le merci in questione nel procedimento principale erano ancora in regime di transito comunitario esterno nel momento in cui il sig. Horváth le ha nuovamente prese in consegna per effettuarne il trasporto e questi lo sapeva, allora il medesimo potrebbe soddisfare di nuovo le condizioni dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale e tornare a essere debitore dell’obbligo sancito in detta disposizione.
37
Nel procedimento principale, nei limiti in cui consta dalla decisione di rinvio che le merci in questione nel procedimento principale non sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione in Vienna, il regime di transito comunitario esterno non ha potuto aver fine alla data fissata conformemente alle disposizioni dell’articolo 92 del codice doganale e non può essere escluso che le medesime merci fossero ancora soggette a tale regime allorché il sig. Horváth le ha riprese in consegna il 18 dicembre 2008 per trasportarle sino al loro destinatario finale in Roma. D’altro lato, le informazioni di cui la Corte dispone non consentono di determinare con certezza se il sig. Horváth sapesse eventualmente se le merci si trovavano ancora in regime di transito.
38
Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se le merci in questione nel procedimento principale fossero ancora in regime di transito comunitario esterno nel momento in cui il sig. Horváth le ha riprese in consegna e se il sig. Horváth lo sapesse. In caso di accertamento negativo, non può ritenersi che questa ulteriore presa in consegna gli abbia imposto ex novo un obbligo di assicurarsi della debita presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.
39
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e, dall’altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto, aveva l’obbligo di assicurarsi della loro presentazione all’ufficio doganale di destinazione, e può essere ritenuto responsabile dell’omessa presentazione, solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
La nozione di «spedizioniere», il quale ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime.
2)
L’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e, dall’altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto, aveva l’obbligo di assicurarsi della loro presentazione all’ufficio doganale di destinazione, e può essere ritenuto responsabile dell’omessa presentazione, solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
Full & Egal Universal Law Academy