SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
15 dicembre 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità — Direttiva 2000/26/CE — Articolo 4, paragrafo 5 — Impresa di assicurazione — Mandatario per la liquidazione dei sinistri — Poteri sufficienti di rappresentanza — Citazione in giudizio»
Nella causa C‑558/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), con decisione del 29 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 2 novembre 2015, nel procedimento
Alberto José Vieira de Azevedo,
Maria da Conceição Ferreira da Silva,
Carlos Manuel Ferreira Alves,
Rui Dinis Ferreira Alves,
Vítor José Ferreira Alves
contro
CED Portugal Unipessoal Lda,
Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel,
con l’intervento di:
Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Acidentes de Trabalho,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da J.-C. Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per l’Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel, da G. Ribeiro e T. Andrade, advogados;
—
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. Rebelo, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da P. Costa de Oliveira e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 ottobre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 4, 5 e 8 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU 2000, L 181, pag. 65), quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva 2000/26»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Alberto José Vieira de Azevedo, la sig.ra Maria da Conceição Ferreira da Silva e i sigg. Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves e Vítor José Ferreira Alves, e, dall’altro, la CED Portugal Unipessoal Lda (in prosieguo: la «CED») e l’Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Istituto di assicurazioni del Portogallo – Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali) (in prosieguo: il «Fondo di garanzia»), vertente sulla capacità della CED, ente mandatario della compagnia di assicurazioni del proprietario del veicolo che ha causato un incidente stradale, di essere convenuta in giudizio.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha realizzato la codificazione di cinque direttive che erano state adottate per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.
4
Tuttavia, poiché i fatti all’origine della controversia nel procedimento principale sono avvenuti nel corso del 2007, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/103, il contesto giuridico pertinente resta quello costituito in particolare dalla direttiva 2000/26.
5
Secondo il considerando 8 della direttiva 2000/26, il legislatore dell’Unione europea ha inteso garantire alle persone lese da incidenti automobilistici un trattamento equivalente, indipendentemente dal luogo della Comunità europea ove l’incidente è avvenuto.
6
Peraltro, la direttiva 2000/26 contiene i seguenti considerando:
«10)
Ciò comporta l’attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della controparte responsabile.
11)
Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva avvenuto in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall’impresa di assicurazione del responsabile.
12)
Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità a essa familiari.
13)
Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.
14)
La possibilità per la persona lesa di un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione costituisce un logico complemento alla istituzione di tali mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.
15)
Per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l’impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l’impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d’indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della giurisdizione».
16)
L’attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.
16 bis)
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)], la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata.
(…)».
7
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/26:
«La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro».
8
Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all’articolo 1 di quest’ultima, lese da sinistri ai sensi di detta disposizione, dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
9
L’articolo 4 della direttiva medesima, rubricato «Mandatario per la liquidazione dei sinistri», così recita:
«1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE [del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita (GU 1973, L 228, pag. 3)], esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa. Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all’articolo 1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.
(…)
4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.
5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
6. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri,
a)
l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o
b)
l’impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.
Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.
(…)
8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE [del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 228, pag. 1),] e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE [del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU 1988, L 172, pag. 1),] né
(…)
—
uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 (…)».
Diritto portoghese
10
La direttiva 2000/26 è stata recepita nel diritto portoghese con il Decreto-Lei n. 72-A/2003 – Lei do Seguro Obrigatório (decreto legge n. 72-A/2003, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria), del 14 aprile 2003, che modifica, da un lato, il Decreto-Lei n. 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (decreto legge n. 522/85 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), del 31 dicembre 1985, e, dall’altra, il Decreto-Lei n. 94-B/98 – Regula as condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia (decreto legge n. 94-B/98, disciplinante le condizioni di accesso e l’esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Comunità europea), del 17 aprile 1998.
11
A tenore dell’articolo 43 del decreto legge n. 522/85, come modificato dal decreto legge n. 72-A/2003:
«1. Le compagnie di assicurazione con sede in Portogallo, e le succursali in Portogallo di compagnie assicuratrici con sede al di fuori del territorio della Comunità europea, che siano autorizzate a fornire servizi di assicurazione contro i rischi nel ramo “responsabilità civile per la circolazione di veicoli terrestri a motore, con l’eccezione della responsabilità del vettore”, sono libere di nominare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ognuno degli altri Stati membri. Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione, nel paese di residenza della vittima, dei sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quest’ultimo (“mandatario per la liquidazione dei sinistri”).
2. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri, che ha l’obbligo di risiedere o di stabilire il domicilio nello Stato membro per il quale è stato nominato, può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla definizione delle relative pretese e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
Il 17 ottobre 2007, su un’autostrada spagnola, un incidente stradale in cui rimaneva coinvolto un autoveicolo in locazione, assicurato, in Spagna, dalla compagnia Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Helvetia»), ha causato la morte del sig. Luis de Sousa Alves e danni corporali al sig. Vieira de Azevedo, entrambi cittadini portoghesi.
13
Il sig. Vieira de Azevedo nonché la moglie e i figli del sig. de Sousa Alves hanno agito in giudizio dinanzi all’Instância Central Cível da Comarca do Porto-Este (Penafiel) [giudice civile di primo grado del distretto di PortoEste (Penafiel), Portogallo], chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Sono stati convenuti in giudizio, da un lato, la CED, mandatario della Helvetia in Portogallo e, dall’altro, in subordine, il Fundo de Garantia Automóvel.
14
Tale giudice, accertando «la carenza di legittimità passiva» della CED, e conseguentemente del Fondo di garanzia, ha respinto tali domande.
15
Il sig. Vieira de Azevedo nonché la moglie e i figli del sig. de Sousa Alves hanno proposto appello avverso la decisione di rigetto di dette domande dinanzi al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo). Essi sostengono che la CED, in qualità di mandataria della Helvetia in Portogallo, poteva essere convenuta dinanzi ai giudici portoghesi per risarcimento danni.
16
Il giudice del rinvio si chiede se i mandatari delle compagnie di assicurazione che esercitano la loro attività all’estero, designati ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2000/26 e che devono disporre dei poteri necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri, dispongano inoltre della legittimazione ad essere convenuti in giudizio da cittadini nazionali.
17
Alla luce di quanto sopra, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la [direttiva 2000/26] (…), con particolare riferimento al suo considerando 16 bis e al suo articolo 4, (…) paragrafi 4, 5 e 8 (…), consenta di convenire in giudizio il rappresentante di un’impresa di assicurazioni che non opera nel paese in cui viene esercitata l’azione giudiziaria di risarcimento per sinistri stradali, sulla base di una polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli che è stata stipulata in un altro paese dell’Unione europea.
2)
In caso di risposta affermativa, se detta possibilità di convenire in giudizio il rappresentante dipenda dai termini concreti del mandato di rappresentanza che vincola il rappresentante all’impresa di assicurazioni».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 2000/26 debba essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 di tale direttiva.
19
Anzitutto, si deve ricordare che, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto allo stesso tempo del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (v., in particolare, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter,C‑306/12, EU:C:2013:650, punto 17).
20
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi derivanti dall’uso di autoveicoli terrestri, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa, il quale è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all’articolo 1 di tale direttiva. Tali disposizioni non comportano, di per sé, che un siffatto rappresentante possa essere convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale.
21
La possibilità di convenire il mandatario per la liquidazione dei sinistri non risulta nemmeno dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26, secondo cui quest’ultimo raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. Infatti, con tali disposizioni, il legislatore dell’Unione si è limitato a precisare i compiti che incombono a detto rappresentante nel contesto di una liquidazione negoziata dei sinistri, senza fare riferimento agli eventuali procedimenti giurisdizionali.
22
Lo stesso articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26, precisando altresì che la persona lesa o la sua impresa di assicurazione non viene privata, per la sola circostanza che è stato nominato un mandatario per la liquidazione dei sinistri, della possibilità di avviare direttamente un procedimento contro la persona che ha causato l’incidente o la sua impresa di assicurazione, si limita a negare alla designazione di tale rappresentante ogni carattere esclusivo e non riconosce, di per sé, la possibilità di agire in giudizio direttamente contro detto rappresentante.
23
Se è pur vero che, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26, il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo, tale disposizione, che fissa in tal modo gli obiettivi di detta rappresentanza, non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter,C‑306/12, EU:C:2013:650, punto18).
24
Peraltro, l’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2000/26, che stabilisce le regole di trattamento delle richieste d’indennizzo presentate direttamente all’impresa assicuratrice della persona che ha causato l’incidente, o al suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, fa riferimento alla sola fase del procedimento d’indennizzo al termine della quale è presentata l’offerta d’indennizzo o il medesimo è negato, senza affatto disciplinare un’eventuale fase giurisdizionale. Una disposizione simile non può quindi consentire di determinare la qualifica che il mandatario per la liquidazione dei sinistri potrebbe assumere in detta fase giurisdizionale.
25
Occorre, invece, rilevare che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26, gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi. Da tale disposizione risulta che, nonostante la possibilità di rivolgere al rappresentante dell’impresa assicuratrice una domanda d’indennizzo, l’offerta d’indennizzo promana in definitiva soltanto da tale impresa, fatta salva l’eventuale attribuzione dell’indennizzo da parte del giudice.
26
Si deve pertanto constatare che, nella fase non giurisdizionale di tale sistema d’indennizzo, il mandatario per la liquidazione dei sinistri non si sostituisce in nulla all’impresa che rappresenta e svolge soltanto le funzioni di intermediario, che sono necessariamente limitate. Una diversa configurazione nella fase giurisdizionale potrebbe essere possibile soltanto se il legislatore dell’Unione l’avesse prevista, il che non risulta dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 2000/26.
27
Infine, l’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26, secondo cui la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale di un’impresa di assicurazione e secondo cui detto mandatario non è considerato uno stabilimento di un’impresa siffatta né uno stabilimento ai sensi del regolamento n. 44/2001, non ha ad oggetto, né come effetto, il conferimento a tale rappresentante della qualità di legittimato passivo, in luogo dell’impresa di assicurazione, dinanzi al giudice nazionale.
28
Né il contesto, né gli scopi della direttiva 2000/26 permettono di considerare che il legislatore dell’Unione abbia inteso imporre agli Stati membri di prevedere tale qualità.
29
Infatti, mentre, secondo l’articolo 3 della direttiva 2000/26, ogni Stato membro provvede a che le persone, di cui all’articolo 1 della medesima, lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile, né questo articolo né altre disposizioni di tale direttiva prevedono che, per l’esercizio di tale diritto, sia riconosciuta la possibilità, per tale persone, di convenire dinanzi al giudice nazionale direttamente il mandatario per la liquidazione dei sinistri.
30
In tale contesto, occorre ricordare che la direttiva 2000/26 è intesa a garantire alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’Unione ove il sinistro è avvenuto. A tal fine, le vittime devono poter presentare, nel proprio Stato membro di residenza, una domanda di risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile. La funzione di tale rappresentante consiste nel facilitare le azioni intraprese dalle vittime di sinistri, in particolare a permettere loro di presentare il loro reclamo nella propria lingua.
31
A termini del considerando 15 della direttiva 2000/26, gli Stati membri devono prevedere che tali mandatari per la liquidazione dei sinistri siano dotati di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle vittime e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi agli organi giurisdizionali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale.
32
Pertanto, tenuto conto di tali obiettivi, il legislatore dell’Unione non solo ha istituito un sistema in cui le persone lese possono, in ogni Stato membro, presentare una richiesta d’indennizzo al rappresentante dell’assicuratore della persona responsabile, in base a procedure ad essi familiari, ma ha completato logicamente tale sistema, come ha precisato al considerando 14 della direttiva 2000/26, riconoscendo, a favore delle vittime, un diritto di azione diretta contro tale assicuratore, senza obbligo di agire contro la persona responsabile.
33
Risulta chiaramente da tali rilievi che il legislatore dell’Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26, senza poter mettere in questione il rispetto delle norme di diritto internazionale privato, includesse la funzione che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito. In tale contesto, tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter,C‑306/12, EU:C:2013:650, punti 23 e 24).
34
Come la Corte ha già rilevato, dai lavori preparatori della direttiva 2000/26 risulta infatti che il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato membro di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter,C‑306/12, EU:C:2013:650, punto 22).
35
Non risulta invece né dai lavori preparatori, né dai considerando della direttiva 2000/26 una volontà del legislatore dell’Unione intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l’azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell’impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa.
36
Infatti, poiché le persone lese possono notificare gli atti giudiziari al rappresentante dell’impresa di assicurazione, non sembra che in tal modo l’obiettivo della direttiva 2000/26, volto a facilitare l’azione di tale persone, non sarebbe raggiunto e che a tal fine sia necessario che questo stesso rappresentante possa essere convenuto dinanzi a tale giudice.
37
Il legislatore dell’Unione ha altresì precisato, al considerando 13 della direttiva 2000/26, che un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale. Orbene, ammettere che l’azione per il risarcimento possa essere intentata dinanzi al giudice nazionale direttamente contro questo stesso mandatario e non contro l’impresa da esso rappresentata rischierebbe di incidere sulla competenza giurisdizionale. Peraltro, anche il considerando 16 di detta direttiva precisa che l’attività di tale mandatario non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.
38
Tenuto conto di quanto esposto, non risulta che l’obiettivo di migliorare la situazione giuridica delle persone lese a causa di un incidente stradale avvenuto al di fuori del loro Stato membro di residenza comporti che l’articolo 4 della direttiva 2000/26, il quale non prevede espressamente che lo stesso mandatario per la liquidazione dei sinistri possa essere convenuto in giudizio in luogo dell’impresa di assicurazione da lui rappresentata, debba essere interpretato, quando tali persone lese possono agire direttamente contro detta impresa dinanzi al giudice nazionale, nel senso che impone agli Stati membri, implicitamente ma necessariamente, di prevedere la possibilità di convenire in giudizio tale mandatario.
39
Dall’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 4 della direttiva 2000/26 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 di tale direttiva.
Sulla seconda questione
40
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, dev’essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Full & Egal Universal Law Academy