SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
14 settembre 2017 ( *1 )
«Impugnazione – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione – Diritti della difesa – Invio della comunicazione degli addebiti alle sole società controllanti di un’impresa comune e non a quest’ultima impresa – Ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) – Punto 13 – Determinazione del valore delle vendite in rapporto all’infrazione – Vendite interne al gruppo del prodotto interessato fuori dello Spazio economico europeo (SEE) – Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto interessato realizzate nel SEE – Parità di trattamento»
Nelle cause riunite C‑588/15 P e C‑622/15 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 12 e il 19 novembre 2015,
LG Electronics Inc., con sede in Seul (Corea del Sud), rappresentata da G. van Gerven e T. Franchoo, advocaten,
Koninklijke Philips Electronics NV, con sede in Eindhoven (Paesi Bassi), rappresentata da E. Pijnacker Hordijk, J.K. de Pree e S. Molin, advocaten,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, V. Bottka e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione nella causa C‑588/15 P, la LG Electronics Inc. (in prosieguo: la «LGE») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2015, LG Electronics/Commissione (T‑91/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata I», EU:T:2015:609), con cui è stato respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer) (in prosieguo: la «decisione contestata»), nella parte che la riguarda e, in subordine, volto ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta da tale decisione.
2
Con la sua impugnazione nella causa C‑622/15 P, la Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «Philips») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, Philips/Commissione (T‑92/13, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata II», EU:T:2015:605), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione contestata, nella parte che la riguarda e, in subordine, volto ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta da tale decisione.
Fatti
3
Dal punto 9 della sentenza impugnata I e dal punto 10 della sentenza impugnata II (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate») risulta che, con la decisione contestata, la Commissione europea ha constatato che i principali produttori su scala mondiale di tubi a raggi catodici («cathode ray tubes»; in prosieguo: i «CRT») avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE»), partecipando a due separate infrazioni, che costituiscono ciascuna un’infrazione unica e continuata. Tali infrazioni riguarderebbero, da un lato, il mercato dei tubi catodici a colori per schermi di computer («colour display tubes»; in prosieguo: i «CDT») e, dall’altro, il mercato dei tubi catodici a colori per televisori («colour picture tubes»; in prosieguo: i «CPT»).
4
Come il Tribunale ha illustrato al punto 2 sia della sentenza impugnata I sia della sentenza impugnata II, i CRT sono involucri di vetro sottovuoto che contengono un cannone a elettroni e uno schermo fluorescente, generalmente equipaggiati di un dispositivo interno o esterno per accelerare e deviare gli elettroni. Quando gli elettroni emessi dal cannone a elettroni colpiscono lo schermo fluorescente, viene prodotta luce e l’immagine viene creata sullo schermo. I CDT e i CPT erano gli unici due tipi di CRT esistenti all’epoca dei fatti rilevanti ai fini della decisione contestata.
5
Risulta dal punto 1 della sentenza impugnata I che la LGE è fornitrice di materiale elettronico per il grande pubblico, di apparecchi di comunicazione mobile e di elettrodomestici. La LGE e la sua controllata al 100%, la LG Electronics Wales Ltd (Regno Unito) hanno fabbricato e venduto CRT fino al 1o luglio 2001.
6
Inoltre, dal punto 1 della sentenza impugnata II risulta che Philips è la società vertice del gruppo Philips, specializzato in prodotti elettronici e, in particolare, in apparecchiature mediche, in sistemi di illuminazione e in elettronica diretta al grande pubblico. Fino al 1o luglio 2001, tale gruppo produceva, in particolare, CRT.
7
Al punto 3 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato che, a partire dal 1o luglio 2001, la LGE e la Philips hanno fatto confluire le loro attività sui mercati mondiali nel settore dei CRT in seno ad un’impresa comune, il gruppo LPD, alla testa del quale si trovava la LG Philips Displays Holding BV. La LGE e la Philips hanno trasferito la totalità delle loro attività nel settore dei CRT all’impresa comune.
8
Dal punto 15 della sentenza impugnata I e dal punto 16 della sentenza impugnata II risulta che, nella decisione contestata, la Commissione ha considerato che, da un lato, la LGE e le sue controllate nonché, dall’altro, le controllate della Philips avevano partecipato alle intese relative ai CDT e ai CPT fino al trasferimento delle attività CRT al gruppo LPD il 1o luglio 2001. Di conseguenza, la LGE e la Philips sono state considerate responsabili dell’infrazione commessa in rapporto ai CDT a partire dal 24 ottobre 1996, nel caso della LGE, e a partire dal 29 giugno 1997, nel caso della Philips, fino al 30 giugno 2001, in entrambi i casi, nonché dell’infrazione commessa in rapporto ai CPT a partire dal 3 dicembre 1997, nel caso della LGE, e a partire dal 29 gennaio 1997, nel caso della Philips, fino al 30 giugno 2001, in entrambi i casi. Peraltro, la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti dovessero essere considerate, in quanto società controllanti, congiuntamente e solidalmente responsabili della partecipazione del gruppo LPD alle intese relative ai CDT e ai CPT dal 1o luglio 2001 al 30 gennaio 2006.
9
La Commissione ha così constatato, all’articolo 1, paragrafo 1, lettere, rispettivamente, c) e d), della decisione contestata, che la Philips aveva partecipato all’intesa relativa ai CDT dal 28 gennaio 1997 al 30 gennaio 2006 e che la LGE aveva partecipato alla stessa intesa dal 24 ottobre 1996 al 30 gennaio 2006. La Commissione ha, del pari, constatato, all’articolo 1, paragrafo 2, lettere, rispettivamente, f) e g), di detta decisione, che la Philips aveva partecipato all’intesa relativa ai CPT dal 21 settembre 1999 al 30 gennaio 2006 e che la LGE aveva partecipato alla stessa intesa dal 3 dicembre 1997 al 30 gennaio 2006.
10
Per quanto riguarda l’infrazione relativa ai CDT, la Commissione, con l’articolo 2, paragrafo 1, lettere, rispettivamente, da c) a e), della decisione contestata, ha inflitto alla Philips un’ammenda di EUR 73185000, alla LGE un’ammenda di EUR 116536000, nonché un’ammenda di EUR 69048000 alle due società, in quanto responsabili congiuntamente e solidalmente. Per l’infrazione relativa ai CPT, la Commissione ha applicato all’articolo 2, paragrafo 2, rispettivamente, lettere da c) a e), di tale decisione un’ammenda di EUR 240171000 alla Philips, un’ammenda di EUR 179061000 alla LGE, nonché un’ammenda di EUR 322892000 alle due società, in quanto responsabili congiuntamente e solidalmente.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
11
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 14 e il 15 febbraio 2013, la LGE e la Philips hanno ciascuna proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata nei limiti in cui riguarda ciascuna di loro o, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte mediante tale decisione.
12
A sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione contestata, la LGE ha dedotto dinanzi al Tribunale sette motivi tra cui, in particolare:
–
il primo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, considerato che il gruppo LPD è stato escluso dal procedimento;
–
il quinto, suddiviso in due parti, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), del principio della responsabilità personale e dei diritti della difesa, nonché su un errore manifesto di valutazione in quanto, con l’inclusione nelle vendite considerate ai fini del calcolo dell’importo delle ammende delle vendite di CRT incorporati in seno ad uno stesso gruppo in un prodotto finito, in un televisore oppure in uno schermo di computer e successivamente venduti ai clienti dello Spazio economico europeo (SEE) (in prosieguo: le «vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati»), la Commissione avrebbe tenuto conto, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla LGE, delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati realizzate dalla Philips, e
–
il sesto motivo, suddiviso in tre parti, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione, nei limiti in cui la Commissione non avrebbe accertato l’esistenza di un’unità economica che avrebbe incluso la Samsung SDI Co. (in prosieguo: la «Samsung»), altra partecipante alle intese di cui alla decisione contestata, e la Samsung Electronics Co. Ltd (in prosieguo: la «SEC») e, di conseguenza, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla Samsung, essa non avrebbe preso in considerazione, come vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati, le vendite di televisori e computer contenenti CRT fabbricati dalla Samsung, effettuate nel SEE dalla SEC.
13
Ai punti da 67 a 91 della sentenza impugnata I, il Tribunale ha preso in esame il primo motivo e lo ha disatteso dichiarandolo inoperante e, comunque, infondato. Le due parti del quinto motivo sono state esaminate, rispettivamente, ai punti da 166 a 171 e da 172 a 181 della stessa sentenza e sono state del pari respinte. Infine, le tre parti del sesto motivo sono state esaminate, rispettivamente, ai punti da 183 a 188, 189 e 190 nonché da 191 a 193 della sentenza impugnata I e sono state tutte respinte.
14
Il Tribunale, avendo del pari respinto tutti gli altri motivi dedotti dalla LGE a sostegno tanto delle sue conclusioni volte all’annullamento della decisione contestata quanto delle sue conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta, ha integralmente respinto il ricorso presentato dalla LGE.
15
La Philips ha sollevato dinanzi al Tribunale otto motivi a sostegno delle sue conclusioni volte all’annullamento della decisione contestata tra cui, in particolare:
–
il secondo motivo, suddiviso in due parti e vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, dei diritti della difesa, incluso il diritto ad essere sentiti, e del principio di buon andamento dell’amministrazione, in quanto la Commissione non avrebbe ascritto al gruppo LPD la responsabilità delle infrazioni che le venivano contestate;
–
il quinto motivo, suddiviso in tre parti e vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende») e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione avrebbe incluso le vendite realizzate fuori del SEE nel fatturato rilevante ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende, e
–
l’ottavo motivo, suddiviso in quattro parti e vertente, segnatamente, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del principio della parità di trattamento e del principio di buon andamento dell’amministrazione, nonché su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di una stessa unità economica, con riferimento alla Samsung e alla SEC e, quindi, non avrebbe preso in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Samsung, le vendite di televisori e di computer che incorporano CRT fabbricati dalla Samsung, effettuate nel SEE dalla SEC.
16
Il Tribunale ha esaminato la prima parte del secondo motivo nei punti da 74 a 89 della sentenza impugnata II, e l’ha respinta. La seconda parte dello stesso motivo è stata esaminata nei punti da 90 a 99 della stessa sentenza ed è stata parimenti respinta.
17
Le tre parti del quinto motivo sono state esaminate rispettivamente nei punti 144 e 145, da 146 a 180 nonché da 181 a 188 della sentenza impugnata II e sono state tutte respinte.
18
Infine, il Tribunale ha esaminato le quattro parti dell’ottavo motivo, rispettivamente, nei punti da 224 a 226, da 227 a 234, da 235 a 238 e da 239 a 252 della sentenza impugnata II, e le ha respinte tutte.
19
Il Tribunale, avendo del pari respinto tutti gli altri motivi dedotti dalla Philips a sostegno tanto delle sue conclusioni volte all’annullamento della decisione contestata quanto delle sue conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta, ha integralmente respinto il ricorso della Philips.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
20
Con decisione del presidente della Corte del 7 febbraio 2017, le cause C‑588/15 P e C‑622/15 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
21
La LGE chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata I;
–
annullare, in tutto o in parte, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera g), nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2, lettere d) ed e), della decisione contestata;
–
ridurre le ammende che le sono state inflitte all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2, lettere d) ed e), di detta decisione, e
–
condannare la Commissione alle spese tanto del giudizio di impugnazione quanto del giudizio di primo grado.
22
La Philips chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata II;
–
annullare, in tutto o in parte, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera f), nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettere c) ed e), della decisione contestata;
–
ridurre le ammende che le sono state inflitte all’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettere c) ed e), di detta decisione, e
–
condannare la Commissione alle spese tanto del giudizio di impugnazione quanto del giudizio di primo grado.
23
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
respingere le impugnazioni, e
–
condannare le ricorrenti alle spese.
Sulle impugnazioni
24
A sostegno della sua impugnazione la LGE deduce quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione dei diritti della difesa ad essa spettanti; il secondo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe preso a torto in considerazione vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati, effettuate in modo indipendente da essa stessa e dalla Philips mentre si sarebbe trattato di imprese indipendenti dal gruppo LPD; il terzo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe preso in considerazione le vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati effettuate dalla Philips, mentre quest’impresa è indipendente dalla LGE e, il quarto, sulla violazione del principio della parità di trattamento.
25
La Philips invoca a sostegno della sua impugnazione tre motivi. Il primo verte su un errore di diritto, riguardante la considerazione delle vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda ad essa inflitta. Tale motivo corrisponde ai motivi secondo e terzo della LGE. Il secondo motivo della Philips verte sostanzialmente sulla violazione dei suoi diritti della difesa e corrisponde al primo motivo della LGE. Infine, il terzo motivo della Philips verte su un errore di diritto e su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe accolto la decisione della Commissione di non prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Samsung, le vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati, realizzate dalla SEC con l’intermediazione della Samsung, e su un’omissione di statuire. Tale motivo corrisponde sostanzialmente al quarto motivo della LGE.
Sul primo motivo della LGE e sul secondo motivo della Philips, vertenti sulla violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
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La LGE e la Philips affermano che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto constatando che la Commissione non aveva violato i loro diritti della difesa e non aveva commesso alcuna irregolarità procedurale, decidendo di non trasmettere la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD.
27
In primo luogo, la LGE contesta il rigetto, al punto 83 della sentenza impugnata I, del primo motivo in primo grado perché inoperante. Essa sostiene che i motivi esposti ai punti da 73 a 82 di tale sentenza tratterebbero una questione diversa, che non sarebbe stata sollevata dinanzi al Tribunale, consistente nello stabilire se la Commissione avesse compiuto un errore considerandola responsabile dell’infrazione. A suo avviso, concludere che la Commissione potesse ascriverle la responsabilità non renderebbe inoperante il suo motivo che verte sulla violazione dei diritti della difesa.
28
La LGE contesta al Tribunale di aver riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale assoluto per decidere se la comunicazione degli addebiti dovesse essere inviata alla controllante o alla controllata mentre, in determinate circostanze, come quelle del caso di specie, l’esercizio di tale potere discrezionale sarebbe circoscritto dal rispetto dei diritti della difesa. Dalla sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punto 39), risulterebbe che, se la controllata presenta elementi di prova che la scagionano, tratti dai suoi registri o da colloqui con il personale, la società controllante beneficierebbe automaticamente di tali elementi di prova. Di conseguenza, l’idoneità della società controllante ad esercitare i suoi diritti della difesa dipenderebbe dal coinvolgimento della sua controllata nel procedimento.
29
La LGE sostiene, invocando la sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 62), che non si potrebbe escludere che, se la Commissione avesse inviato la comunicazione degli addebiti al gruppo LPD, quest’ultimo avrebbe potuto produrre elementi di prova utili per la sua difesa.
30
La prassi consistente nel rivolgersi sia alla controllata sia alla controllante risulterebbe del resto dal manuale delle procedure della Commissione in materia di applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Il fatto che la Commissione abbia inviato alcuni questionari al gruppo LPD sarebbe privo di rilievo poiché i questionari, come fonte degli elementi a discarico, non equivarrebbero ad una comunicazione degli addebiti. Il convenuto dovrebbe essere a conoscenza degli addebiti prima di poter esercitare pienamente i diritti della difesa che gli spettano.
31
In secondo luogo, la LGE censura i motivi della sentenza impugnata I che hanno condotto il Tribunale a respingere, in subordine, il primo motivo in quanto infondato.
32
Secondo la LGE, il fatto che essa abbia potuto presentare osservazioni sugli elementi raccolti dalla Commissione e il fatto che la Commissione abbia ottenuto informazioni dal gruppo LPD non sarebbero sufficienti a garantire il rispetto dei diritti della difesa. Inoltre, la LGE censura la constatazione del Tribunale, di cui al punto 86 della sentenza impugnata I, secondo cui essa era tenuta a vigilare sulla buona conservazione nei suoi libri e nei suoi archivi degli elementi che potevano consentire di ricostruire l’attività dell’impresa comune. Infatti, essa ritiene che tale dovere riguardi esclusivamente i casi in cui la società controllante cede una controllata a terzi e può quindi riservarsi, per via contrattuale, una continuità di accesso ai documenti. Orbene, nella fattispecie, la LGE spiega di aver perduto il controllo della sua controllata a causa del fallimento di quest’ultima e che il curatore fallimentare non sarebbe tenuto a concederle un accesso continuativo ai documenti.
33
Per parte sua, la Philips non contesta la capacità della Commissione di ascrivere la responsabilità dell’infrazione ad una società controllante che ha esercitato un’influenza determinante sul comportamento di una controllata. Essa afferma, tuttavia, che la sua responsabilità sarebbe «puramente derivata» da quella della sua controllata e che, in assenza di qualsiasi imputazione diretta al gruppo LPD, la sua responsabilità come società controllante «supera» la responsabilità della controllata di cui trattasi. Orbene, nella sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punti 35 e 38), la Corte avrebbe dichiarato che, nella situazione in cui la responsabilità di una società controllante è puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizza individualmente il comportamento contestato alla società controllante, la responsabilità di tale società controllante non può superare quella della controllata.
34
Proprio come la LGE, la Philips sostiene che la sua controllata non avrebbe più fatto parte della stessa impresa durante il procedimento amministrativo, dato che era soggetta al controllo di un amministratore giudiziario a partire dal 30 gennaio 2006. La Philips afferma che, per il fatto che la sua controllata non è stata coinvolta nel procedimento amministrativo e non ha ricevuto, in particolare, la comunicazione degli addebiti, essa non avrebbe avuto né l’obbligo né l’opportunità di difendersi contro quanto asserito dalla Commissione. Inoltre, considerato il fallimento della sua controllata, la Philips sostiene che le sarebbe stato impossibile assicurarsi l’accesso a tale documentazione per poter disporre delle prove necessarie alla sua difesa. Soltanto l’amministratore giudiziario del gruppo LPD sarebbe stato in possesso della documentazione relativa all’attività del gruppo e avrebbe avuto modo di contattare i dipendenti coinvolti.
35
Secondo la Philips, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che essa aveva perduto il controllo della società controllata e non aveva più accesso alla documentazione del gruppo LPD. La Philips afferma che, se la Commissione avesse incluso il gruppo LPD nel procedimento amministrativo, quest’ultimo sarebbe stato in grado di difendersi e quindi anch’essa sarebbe stata più facilmente in grado di assicurare la propria difesa. La decisione della Commissione di escludere il gruppo LPD dal procedimento amministrativo avrebbe pertanto privato la Philips della piena efficacia dei diritti della difesa che le spettavano.
36
La Commissione ritiene, in via principale, che tanto il primo motivo della LGE quanto il secondo motivo della Philips siano irricevibili dato che, con tali motivi, le ricorrenti contestano, in realtà, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, come figura nei punti da 83 a 91 della sentenza impugnata I, nonché ai punti 86, 97 et 98 della sentenza impugnata II. Comunque, la Commissione considera infondati i suddetti motivi delle ricorrenti.
37
Secondo la Commissione, nella misura in cui sono state le ricorrenti stesse a far valere che la loro responsabilità per l’infrazione controversa era «derivata», non si potrebbe contestare al Tribunale il fatto di aver risposto a tale argomento. La giurisprudenza invocata dalle ricorrenti sarebbe irrilevante. In particolare, le circostanze del caso di specie sarebbero molto diverse da quelle della causa sfociata nella sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:686).
38
Quanto alla sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), la Commissione ritiene che essa sia stata correttamente interpretata dal Tribunale. Essa afferma al riguardo che, in conformità alla giurisprudenza della Corte (sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 159 e la giurisprudenza ivi citata), al fine di ascrivere ad un ente in seno ad un’impresa la responsabilità per l’infrazione commessa da detta impresa, essa non sarebbe obbligata né a considerare responsabili di tale infrazione anche gli altri enti della stessa impresa, né a rivolgersi ad essi.
39
Riguardo al manuale delle procedure in materia di intese, la Commissione precisa che esso non costituisce una decisione, non contiene istruzioni vincolanti per il personale della Commissione e le procedure in esso previste possono essere adattate alle circostanze di ogni caso di specie. Di conseguenza, un’eventuale divergenza della procedura seguita in un caso particolare rispetto a tale documento non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di un errore di diritto.
Giudizio della Corte
40
Dalle sentenze impugnate risulta che il gruppo LPD, controllata comune delle ricorrenti, alla testa del quale si trovava la LG Philips Displays Holding, ha partecipato alle intese relative ai CDT e ai CPT dal 1o luglio 2001 al 30 gennaio 2006. A quest’ultima data la LG Philips Displays Holding è stata dichiarata fallita. Sempre secondo le sentenze impugnate, la Commissione non ha inviato al gruppo LPD né una comunicazione degli addebiti né le decisioni impugnate e, quindi, non gli ha ascritto alcuna responsabilità per il suo comportamento, considerato che tale gruppo era coinvolto in un procedimento fallimentare.
41
Con i loro motivi primo e secondo, la LGE e la Philips sostengono rispettivamente che la Commissione, al fine di rispettare i loro diritti della difesa, sarebbe stata tenuta, nelle circostanze del caso di specie, a inviare la comunicazione degli addebiti anche al gruppo LPD, loro controllata comune, in quanto quest’ultima era anch’essa coinvolta nelle intese relative ai CDT e ai CPT.
42
Al riguardo, si deve osservare preliminarmente che, con questi due motivi, le ricorrenti contestano al Tribunale un errore di diritto, mentre non contestano la valutazione dei fatti da esso effettuata. Pertanto, in contrasto con quanto asserito dalla Commissione, questi due motivi non possono prima facie essere respinti in quanto irricevibili.
43
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Commissione, avente ad oggetto l’irrogazione di un’ammenda ad un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza, esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’affermazione dell’esistenza di un’infrazione. Tali diritti sono previsti all’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑110/10 P, EU:C:2011:687, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).
44
In tal senso, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede che, prima di adottare qualsiasi decisione che constata un’infrazione alle norme in materia di concorrenza e che infligge un’ammenda, la Commissione dà modo alle persone coinvolte nel procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa e fonda le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.
45
Ne deriva, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, che la comunicazione degli addebiti è intesa a consentire l’esercizio dei diritti della difesa da parte di ciascuna persona giuridica coinvolta nel procedimento amministrativo in materia di concorrenza.
46
Viceversa, qualora la Commissione non abbia intenzione di constatare un’infrazione nei confronti di una società, i diritti della difesa non impongono l’invio a tale società di una comunicazione degli addebiti. Infatti, l’invio a una determinata società della comunicazione degli addebiti è inteso a garantire il rispetto dei diritti della difesa della medesima società e non di una terza persona, quand’anche quest’ultima persona sia interessata dallo stesso procedimento amministrativo.
47
Orbene, nella fattispecie, la Commissione ha scelto di perseguire soltanto le ricorrenti, società controllanti del gruppo LPD, e non quest’ultimo da esse controllato in comune.
48
La giurisprudenza invocata dalle ricorrenti non può condurre a diversa conclusione.
49
Da un lato, non può essere istituito alcun parallelo tra le circostanze del caso di specie e quelle della causa sfociata nella sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione (C‑109/10 P, EU:C:2011:686).
50
Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 66 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza riguarda l’accesso agli elementi a discarico che compaiono nel fascicolo della Commissione. Orbene, nelle presenti cause, le ricorrenti non hanno contestato di aver avuto accesso all’integralità del fascicolo della Commissione, inclusi gli elementi che quest’ultima ha ottenuto dal gruppo LPD in seguito a domande di informazioni e ad ispezioni nei suoi uffici.
51
D’altra parte, le constatazioni svolte dalla Corte al punto 39 della sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), non possono condurre a una diversa conclusione. Tale sentenza riguarda un caso in cui la Commissione aveva perseguito sia la società controllante sia la sua controllata per violazione delle norme in materia di concorrenza e in cui le due società interessate avevano contestato la decisione della Commissione.
52
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per rispondere anche all’argomento presentato dalla Philips, riassunto al punto 33 della presente sentenza e attinente alla sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), nei limiti in cui anche quest’ultima riguarda un caso in cui sia la società controllante sia la sua controllata sono state perseguite per la loro partecipazione a un’infrazione alle norme in materia di concorrenza.
53
Alla luce di quanto esposto, gli argomenti aggiuntivi delle ricorrenti, che sono intesi a contestare la fondatezza dei motivi presentati dal Tribunale nelle sentenze impugnate per giustificare tale rigetto e dimostrare l’asserita insufficienza dei motivi stessi, devono essere dichiarati inconferenti in quanto, come l’avvocato generale ha sostanzialmente osservato al paragrafo 70 delle sue conclusioni, tali argomenti, anche a supporli fondati, non potrebbero condurre all’annullamento delle sentenze impugnate.
54
Pertanto, occorre respingere il primo motivo della LGE e il secondo motivo della Philips.
Sui motivi secondo e terzo della LGE nonché sul primo motivo della Philips, vertenti su un errore di diritto commesso dal Tribunale riguardo alla presa in considerazione da parte della Commissione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati
Argomenti delle parti
55
Con i loro, rispettivamente, secondo e primo motivo, la LGE e la Philips affermano che il Tribunale avrebbe considerato, in seguito ad un errore di diritto, che le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati, effettuate in modo indipendente dalla LGE e dalla Philips, potevano essere ascritte al gruppo LPD per il solo motivo che quest’ultimo apparteneva alla stessa unità economica delle società controllanti.
56
Le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ignorato i principi di cui alla sentenza del 26 settembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commissione (C‑172/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:601, punto 47). Esse desumono da tale giurisprudenza che la conclusione secondo cui un’impresa comune e gli azionisti che la controllano formano una sola impresa sarebbe diretta all’unico scopo di imputare a detti azionisti una responsabilità in solido per il comportamento illecito dell’impresa comune. Conseguentemente, a loro avviso, la LGE, la Philips e il gruppo LPD avrebbero dovuto essere trattati, ciascuno, come un’impresa distinta a fini diversi da quello della responsabilità delle società controllanti. Tale orientamento sarebbe, del resto, conforme alla sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punti 56 e 57). Un’analisi basata su tale giurisprudenza avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere che la LGE, la Philips e il gruppo LPD non costituivano un’impresa integrata verticalmente, di modo che le vendite tra loro non potevano essere considerate effettuate all’interno dello stesso gruppo.
57
Al riguardo, la Philips sottolinea che, in quanto impresa comune che effettua durevolmente tutte le funzioni di un soggetto economico autonomo, il gruppo LPD dovrebbe essere considerato come un’unità economica autonoma sul mercato e, di conseguenza, come un’impresa distinta dalle sue controllanti. Qualora un’impresa comune siffatta fosse considerata parte della stessa impresa cui appartengono le sue due società controllanti, l’articolo 101 TFUE non sarebbe applicabile agli accordi tra essa e le sue controllanti, il che sarebbe in contrasto con il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), nonché con la comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (GU 2005, C 56, pag. 24).
58
La Philips deduce da quanto precede che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto accogliendo la qualifica delle vendite di CRT oggetto del cartello, realizzate dal gruppo LPD a essa stessa oppure alla LGE, come «vendite interne al gruppo». Orbene, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione avrebbe tenuto conto, con riferimento alle vendite di CRT nel SEE effettuate mediante prodotti trasformati, soltanto delle prime vendite nel SEE di prodotti trasformati corrispondenti ai CRT incorporati, in seno ad uno stesso gruppo, ad un prodotto finito.
59
La LGE, per parte sua, contesta al Tribunale di aver omesso di prendere in considerazione il fatto che le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati sarebbero state non vendite di CRT oggetto del cartello, bensì vendite di prodotti trasformati, cioè vendite di televisori e di schermi di computer. A suo avviso, quindi, il Tribunale avrebbe a torto fatto riferimento, al punto 167 della sentenza impugnata I, a «CRT venduti dal gruppo LPD ad ognuna delle controllanti». La LGE afferma che le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati sono vendite a valle di prodotti trasformati, effettuate dalla LGE e dalla Philips, e non potrebbero essere ascritte al gruppo LPD. Essa considera che, sebbene possa essere ritenuta responsabile dell’infrazione commessa dal gruppo LPD, quest’ultimo dovrebbe essere trattato come un’impresa distinta.
60
Con il suo terzo motivo, la LGE sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato il principio della personalità delle pene e delle sanzioni confermando, al punto 171 della sentenza impugnata I, la decisione della Commissione di porre a carico, congiuntamente e solidalmente, della LGE le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati realizzate dal gruppo LPD, anche quando tali vendite erano state effettuate con l’intermediazione della Philips. La LGE sostiene in tale contesto che, anche ammettendo che le vendite tra il gruppo LPD e la Philips costituiscano vendite interne al gruppo, esse presenterebbero tale qualità soltanto tra il gruppo LPD e la Philips. Anche supponendo che esista un’integrazione verticale tra il gruppo LPD e la Philips, la LGE non apparterrebbe a tale impresa integrata verticalmente. Di conseguenza, secondo la LGE, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa almeno in quanto essa la dichiara responsabile del pagamento dell’ammenda, nei limiti in cui quest’ultima era stata calcolata in base alle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati del gruppo LPD, realizzate con l’intermediazione della Philips.
61
Al riguardo, la LGE reitera gli argomenti avanzati a sostegno del suo secondo motivo e aggiunge che, a suo avviso, il Tribunale avrebbe violato il principio della personalità delle pene e delle sanzioni, riconosciuto dalla Corte nella sua sentenza del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 91). Infatti, le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati sarebbero state prese in considerazione per riflettere la gravità globale dell’infrazione. Orbene, la LGE non sarebbe responsabile della gravità riflessa da tali vendite effettuate dalla Philips. Quindi, la LGE si sarebbe vista infliggere un’ammenda che non rifletterebbe correttamente la gravità dell’infrazione ad essa ascritta. In tale contesto, la LGE fornisce dettagli numerici sul volume delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati effettuate dal gruppo LPD, rispettivamente, con la sua stessa intermediazione e con quella della Philips, per dimostrare che il volume delle vendite realizzate con l’intermediazione della Philips era 26 volte maggiore.
62
La Commissione risponde che i motivi secondo e terzo della LGE nonché il primo motivo della Philips sarebbero basati sull’erronea premessa secondo cui l’esistenza di un’unità economica tra il gruppo LPD e le sue controllanti sarebbe rilevante soltanto ai fini dell’imputazione, a tali società controllanti, della responsabilità per l’infrazione commessa dal gruppo LPD. Orbene, con tale argomento le ricorrenti mirerebbero a rimettere in discussione una constatazione in fatto svolta dal Tribunale, senza invocare un qualsivoglia snaturamento degli elementi di prova. Di conseguenza, secondo la Commissione, tali motivi sarebbero irricevibili.
63
Comunque, la Commissione ritiene che tali motivi debbano essere respinti in quanto infondati, perché basati su un’errata lettura del punto 47 della sentenza del 26 settembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commissione (C‑172/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:601). Peraltro, il metodo di calcolo dell’ammenda utilizzato nella decisione controversa sarebbe conforme ai principi della giurisprudenza della Corte in materia.
64
Riguardo, in particolare, al terzo motivo della LGE, la Commissione osserva che l’imputazione alla controllante della responsabilità per l’infrazione commessa da una controllata non violerebbe il principio della personalità delle pene e delle sanzioni, allorché la controllante e la controllata appartengono ad una stessa unità economica e formano una sola impresa. La valutazione della gravità dell’infrazione in base al valore delle vendite realizzate in rapporto diretto o indiretto con l’infrazione tiene conto delle vendite dell’insieme dell’impresa interessata composta, nella fattispecie, tanto dalle controllanti, cioè la LGE e la Philips, quanto dalla controllata, cioè il gruppo LPD.
Giudizio della Corte
65
Il secondo e il terzo motivo della LGE nonché il primo motivo della Philips vanno esaminati congiuntamente, poiché riguardano sostanzialmente la stessa questione relativa alla considerazione, ai fini del calcolo dell’ammenda, delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati, effettuate dal gruppo LPD.
66
Si deve, al riguardo, anzitutto osservare che, come precisato dalle ricorrenti nelle loro repliche, con tali motivi esse contestano in sostanza al Tribunale di aver commesso errori di diritto all’atto della valutazione della legittimità della considerazione delle vendite summenzionate ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. Detti motivi non sono quindi intesi a rimettere in discussione la fondatezza delle valutazioni sostanziali svolte dal Tribunale e sono, pertanto, ricevibili.
67
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un margine discrezionale quanto alla fissazione dell’importo dell’ammenda, esso ne limita nondimeno l’esercizio stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile ad un’impresa è soggetto ad un limite massimo calcolabile e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta ad una data impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di tale potere discrezionale è altresì limitato dalle regole di condotta che la Commissione si è essa stessa imposta, segnatamente con gli orientamenti per il calcolo delle ammende (sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione, C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).
68
Nella decisione controversa, la Commissione ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende. Ai sensi del punto 13 di detti orientamenti, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE». I medesimi orientamenti precisano, al punto 6, che «la combinazione della durata [dell’infrazione] e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato».
69
Sebbene la nozione di «valore delle vendite», di cui al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, non possa estendersi sino a comprendere le vendite realizzate dall’impresa in questione che non rientrano in alcun modo nell’ambito di applicazione dell’intesa contestata, sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che i partecipanti ad un’intesa integrati verticalmente possano, per il solo fatto di aver incorporato i prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione in prodotti finiti al di fuori del SEE, vedere esclusa dal calcolo dell’ammenda la frazione del valore delle loro vendite di tali prodotti finiti realizzate all’interno del SEE che può corrispondere al valore dei prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione (sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione, C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
70
Infatti, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi, concluso in violazione dell’articolo 101 TFUE, non soltanto nell’ambito delle vendite a terzi indipendenti nel mercato del prodotto oggetto di tale infrazione, ma anche nel mercato a valle dei prodotti trasformati nella composizione dei quali rientrano tali prodotti, e ciò per un duplice ordine di motivi. O tali imprese ripercuotono le maggiorazioni di prezzo dei fattori della produzione risultanti dall’oggetto dell’infrazione sul prezzo dei prodotti trasformati, oppure non lo ripercuotono, il che porta allora a conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti, i quali si procurano gli stessi fattori della produzione sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione (sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione, C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
71
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha accolto la conclusione della Commissione secondo cui le ricorrenti avevano esercitato congiuntamente un’influenza determinante sul comportamento del gruppo LPD. Orbene, da tale conclusione, non contestata dalle ricorrenti nelle loro impugnazioni, deriva che, durante il periodo suddetto, le ricorrenti e la loro controllata comune facevano parte della stessa impresa e formavano, pertanto, un’unità economica.
72
Dato che il gruppo LPD operava sul mercato del prodotto oggetto dell’infrazione, mentre la LGE e la Philips erano attive su quello dei prodotti trasformati nella composizione dei quali sono incorporati tali prodotti, va constatato che, in contrasto con quanto asserito dalla Philips, il gruppo LPD e le sue controllanti costituivano certamente un’impresa integrata verticalmente, ai sensi della sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punti 56 e 57).
73
In tale contesto, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha potuto giudicare, al punto 170 della sentenza impugnata I e al punto 164 della sentenza impugnata II, che la Commissione aveva diritto di includere, nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati realizzate dall’unità economica formata dal gruppo LPD e dalle sue controllanti.
74
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti desunti dalla sentenza del 26 settembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commissione (C‑172/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:601, punto 47), secondo la quale, nel caso in cui due società controllanti detengano ciascuna il 50% dell’impresa comune che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, è soltanto ai fini della constatazione della responsabilità per la partecipazione all’infrazione al diritto della concorrenza, e soltanto nei limiti in cui la Commissione ha dimostrato, in base a un insieme di elementi in fatto, l’esercizio effettivo dell’influenza determinante delle due società controllanti sull’impresa comune, che questi tre soggetti possono essere considerati appartenenti ad una stessa unità economica costitutiva quindi di un’unica impresa.
75
È giocoforza constatare che le ricorrenti effettuano una lettura errata e avulsa dal suo contesto del punto 47 della sentenza del 26 settembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commissione (C‑172/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:601), in occasione della quale la Corte ha affermato che è unicamente ai fini della constatazione della responsabilità per la partecipazione alla violazione del diritto della concorrenza che la Commissione può dedurre, dall’esercizio effettivo, da parte di due società controllanti, di un’influenza determinante su un’impresa comune, l’esistenza di un’unica e sola unità.
76
Infatti, la Corte ha formulato tale affermazione per rispondere ad un argomento diverso da quello di cui trattasi nella fattispecie, riassunto al punto 36 della stessa sentenza, secondo il quale la circostanza che due società indipendenti l’una dall’altra esercitino entrambe un’influenza determinante su un’impresa comune non implicherebbe che esse costituiscano, ai sensi del diritto della concorrenza, un’unica impresa. Risulta che tale affermazione, così ricollocata nel suo contesto, era esclusivamente diretta a sottolineare che la constatazione dell’esistenza di un’impresa comune, che la Commissione può essere indotta a operare in tale contesto, è valida esclusivamente con riferimento al diritto della concorrenza e al mercato interessato dall’infrazione.
77
Né può essere accolto l’argomento della LGE, secondo cui le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati non avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto non si trattava di vendite di CRT oggetto del cartello, bensì delle vendite di televisori e di schermi di computer. Infatti, poiché il gruppo LPD nonché le sue controllanti, cioè la LGE e la Philips, costituivano un’unità economica e dovevano quindi essere considerati far parte della stessa impresa sui mercati interessati dall’infrazione, l’importo dell’ammenda deve essere calcolato, in conformità al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, sulla base del valore delle vendite di prodotti oggetto del cartello realizzate da detta impresa su tali mercati. Orbene, come il Tribunale ha constatato al punto 135 della sentenza impugnata I e al punto 148 della sentenza impugnata II, i televisori e gli schermi di computer in questione incorporavano CRT forniti dal gruppo LPD alle sue due controllanti. Inoltre, dal punto 137 della sentenza impugnata I e dal punto 157 della sentenza impugnata II risulta che tali vendite sono state prese in considerazione a concorrenza dell’unica frazione del loro valore che poteva corrispondere al valore dei CRT oggetto del cartello incorporati nei televisori e negli schermi di computer.
78
Dev’essere respinto anche l’argomento della Philips, riassunto al punto 57 della presente sentenza, secondo il quale, in sostanza, considerare che un’impresa comune faccia parte della stessa impresa cui appartengono le sue controllanti condurrebbe a escludere l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi tra essa e le sue controllanti, il che sarebbe in contrasto con il regolamento n. 139/2004. Al riguardo, occorre ricordare che risulta dall’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento che, nei limiti in cui la creazione di un’impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento ha l’oggetto o l’effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, tale coordinamento va valutato sulla base dei criteri di cui all’articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE al fine di stabilire se la concentrazione sia compatibile o meno con il mercato interno.
79
Orbene, il fatto che un’impresa comune e le sue controllanti siano considerate appartenenti ad una stessa impresa, ai fini della constatazione di un’infrazione su un mercato determinato, non osta a che, su tutti gli altri mercati, le due controllanti restino indipendenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004.
80
Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo della LGE, vertente su un asserito errore di diritto del Tribunale in quanto ha approvato la considerazione effettuata dalla Commissione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla LGE, anche del valore delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati, realizzate dalla Philips, non può risultare convincente.
81
Di conseguenza, i motivi secondo e terzo della LGE, così come il primo motivo della Philips, vanno respinti.
Sul quarto motivo della LGE e sul terzo motivo della Philips, vertenti su un errore di diritto, su una violazione del principio della parità di trattamento e su un’omissione di statuire
Argomenti delle parti
82
Con i loro motivi, rispettivamente, quarto e terzo, la LGE e la Philips contestano al Tribunale, in sostanza, di aver respinto, in seguito ad una valutazione incompleta e motivata in misura insufficiente, il sesto motivo di ricorso della LGE e le prime tre parti dell’ottavo motivo di ricorso della Philips e di avere quindi dichiarato, in contrasto con gli asserti di queste due ricorrenti, che la Commissione non era tenuta a considerare le vendite realizzate tra la SEC e la Samsung come vendite interne al gruppo e a includere il loro importo nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Samsung a titolo delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati, realizzate con l’intermediazione della SEC.
83
In particolare, la LGE e la Philips contestano al Tribunale di essersi limitato a esaminare, per escludere la possibilità che la SEC e la Samsung abbiano potuto costituire un’unica impresa, se la SEC fosse in grado di esercitare un’influenza determinante sulla Samsung, senza indagare se l’esistenza di tale impresa unica potesse essere desunta dal fatto che queste due società erano da ultimo sotto il controllo delle stesse persone fisiche, come risultava dalle prove che esse hanno invocato dinanzi al Tribunale. Al riguardo, esse sottolineano che non chiedono una nuova valutazione di tali prove da parte della Corte, ma contestano al Tribunale un esame incompleto e insufficientemente motivato in merito alle stesse.
84
Tale errore compiuto dalla Commissione l’avrebbe indotta ad applicare alle ammende inflitte, da una parte, alle ricorrenti e, dall’altra, alla Samsung, due metodologie diverse, tenendo conto delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati nel caso delle prime, ma non delle seconde. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare tale trattamento discriminatorio e avrebbe, in tal modo, commesso un errore di diritto e una violazione del principio della parità di trattamento.
85
La Philips aggiunge che, in contrasto con quanto osservato al punto 233 della sentenza impugnata II, non sarebbe applicabile nella fattispecie la giurisprudenza secondo cui un’impresa non può sfuggire del tutto a una sanzione per il fatto che un altro operatore economico non l’ha subita, ove, con il suo comportamento, abbia violato l’articolo 101 TFUE, anche qualora il giudice dell’Unione non sia stato chiamato a decidere della situazione relativa a tale secondo operatore, dato che la Samsung non è sfuggita alla sanzione che le spetta ma è stata soltanto trattata più favorevolmente.
86
La Commissione sostiene, in via principale, che il quarto motivo della LGE e il terzo motivo della Philips sarebbero irricevibili e inoperanti in quanto, da una parte, mirerebbero ad una nuova valutazione delle prove da parte della Corte e, dall’altra, verterebbero su un’asserita illegittimità commessa a favore di altri, che non potrebbe, comunque, recare beneficio alle ricorrenti.
87
In subordine, la Commissione precisa che, nella decisione controversa, essa ha considerato come vendite interne al gruppo esclusivamente le vendite tra soggetti dei quali uno esercitava un’influenza determinante sull’altro. Orbene, nei limiti in cui le ricorrenti non invocavano un’influenza determinante della Samsung sulla SEC o viceversa, esse non potrebbero contestarle una violazione del principio della parità di trattamento. La Commissione aggiunge che essa potrebbe decidere di ascrivere la responsabilità di una o più controllate alla controllante, mentre né il regolamento n. 1/2003 né la giurisprudenza determinerebbero quale sia la persona fisica o giuridica, in seno a un’impresa, che essa debba considerare responsabile dell’infrazione e sanzionare con l’applicazione di un’ammenda.
Giudizio della Corte
88
Va osservato preliminarmente che, in quanto la LGE e la Philips, con i loro motivi, rispettivamente, quarto e terzo, contestano al Tribunale un errore di diritto, una violazione del principio della parità di trattamento, nonché un’omissione di statuire, tali motivi non possono essere prima facie respinti perché irricevibili, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione.
89
Si deve poi constatare che detti motivi sono basati sulla premessa secondo cui, qualora le ricorrenti fossero pervenute a dimostrare dinanzi al Tribunale che la Samsung e la SEC facevano parte della stessa unità economica e che, di conseguenza, la Commissione aveva compiuto un’illegittimità, il Tribunale avrebbe dovuto diminuire l’importo delle ammende ad esse inflitte per la loro partecipazione alle infrazioni contestate, per compensare la disparità di trattamento derivante dall’omissione ascrivibile alla Commissione, consistente nel tenere conto, all’atto della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Samsung per la sua partecipazione alle stesse infrazioni contestate alla LGE e alla Philips, delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati, realizzate da quest’ultima con l’intermediazione della SEC.
90
Orbene, si deve constatare che tale premessa è errata.
91
Infatti, il principio della parità di trattamento, evocato dalle ricorrenti, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, in base al quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 58).
92
Pertanto, nei limiti in cui invocavano a proprio vantaggio asserite illegittimità compiute dalla Commissione nella determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Samsung, le ricorrenti non potevano comunque far valere il principio della parità di trattamento per contestare dinanzi al Tribunale l’importo delle ammende che la Commissione aveva posto a loro carico.
93
È pur vero che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda, non può essere operata, per effetto dell’applicazione di metodi di calcolo differenti, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad una stessa infrazione all’articolo 101 TFUE (sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).
94
Tuttavia, nella fattispecie, come risulta dai punti 135 e 159 della sentenza impugnata I e dai punti 148 e 187 della sentenza impugnata II, la Commissione ha applicato la stessa metodologia a tutte le imprese, prendendo in considerazione, per ciascuna di esse, la «prima vendita reale» e distinguendo, a partire dallo stesso criterio, tre categorie, cioè le «vendite dirette SEE», corrispondenti ai CRT direttamente venduti ai clienti del SEE da uno dei destinatari della decisione contestata, le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati e le «vendite indirette», corrispondenti ai CRT venduti da uno dei destinatari della decisione contestata a clienti fuori del SEE che incorporavano i CRT nei prodotti finiti, nei televisori o negli schermi di computer e li vendevano poi nel SEE. Soltanto le vendite dirette SEE e le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati sono state prese in considerazione per il calcolo dell’importo dell’ammenda. Alla luce di quanto esposto, il fatto che la categoria delle vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati sia stata applicata soltanto rispetto a taluni partecipanti all’intesa, cioè a quelli per i quali la Commissione è pervenuta a dimostrare che appartenevano a un’impresa verticalmente integrata, non costituisce discriminazione, dato che la Commissione ha valutato l’applicabilità di tale categoria a ciascun partecipante sulla base degli stessi criteri obiettivi.
95
Le presenti cause si distinguono, pertanto, da quella sfociata nella sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363). Con tale sentenza, infatti, la Corte ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta ad un partecipante a un’infrazione per tenere conto del fatto che la Commissione, facendo un’applicazione errata del metodo che aveva scelto per determinare l’importo dell’ammenda, aveva inflitto a un altro partecipante alla stessa intesa un’ammenda che riduceva il peso relativo di tale altro partecipante nell’ambito dell’infrazione (sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punti da 70 a 80).
96
Per contro, le ricorrenti contestavano alla Commissione, dinanzi al Tribunale, con i motivi summenzionati, non di aver loro applicato un criterio giuridico diverso per determinare l’importo dell’ammenda, bensì di aver erroneamente ritenuto che, nei mercati interessati dall’infrazione controversa, la Samsung costituisse con le sue controllate un’impresa indipendente e di non avere individuato un’unità economica più ampia, che includesse non soltanto la Samsung e le sue controllate, ma anche la SEC, e costituisse l’unità economica che aveva partecipato all’infrazione controversa.
97
Dalle considerazioni suesposte risulta che non si può contestare al Tribunale né un errore di diritto né una violazione del principio della parità di trattamento per non aver ridotto l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, per compensare il trattamento che esse asseriscono più vantaggioso che sarebbe stato riservato alla Samsung.
98
Quanto all’argomento della Philips secondo cui, in sostanza, il Tribunale avrebbe omesso l’esame di una parte degli asserti da lei stessa formulati dinanzi ad esso, cioè quelli con cui tale società sosteneva che la Commissione, non tenendo conto delle vendite interne al gruppo realizzate dalla Samsung nel calcolare l’importo delle ammende, avrebbe violato il principio della parità di trattamento, di modo che il Tribunale, per ristabilirla, avrebbe dovuto escludere anche nei suoi confronti le vendite dirette SEE mediante prodotti trasformati, esso è inoperante dato che risulta dagli argomenti suesposti che tali asserti erano basati su una premessa errata ed erano quindi, in ogni caso, destinati ad essere respinti.
99
Occorre pertanto respingere il quarto motivo della LGE e il terzo motivo della Philips e, quindi, l’impugnazione nella sua interezza.
Sulle spese
100
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
101
Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi d’impugnazione sono respinti.
2)
La LG Electronics Inc. e la Koninklijke Philips Electronics NV sono condannate alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Full & Egal Universal Law Academy