2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/19
Ricorso proposto il 6 gennaio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-1/15)
(2015/C 073/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Aresu, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore gli articoli 1, paragrafo 2, punto 1, 2 paragrafo 1 punto 9, 10 paragrafo 3 punto 4, e 14, in combinato disposto con gli articoli 14a e 14b nonché l‘articolo 21 paragrafo 1 e 21a della legge federale in materia di stabilimento e soggiorno in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti derivanti dall’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale (1), e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80;
—
condannare la Repubblica d’Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Alcune disposizioni della legge federale in materia di stabilimento e soggiorno in Austria non sarebbero compatibili con il diritto dell’Unione, nella parte in cui riguardano cittadini turchi. Al riguardo si tratterebbe in particolare,
—
dell’obbligo per il richiedente di presentare la prima domanda di ingresso nel territorio federale, alla competente rappresentanza locale all’estero e di attendere la decisione all’estero;
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della fissazione di un’età minia di 21 anni per la presentazione della domanda di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare;
—
della prova della conoscenza della lingua tedesca per la presentazione della prima domanda di rilascio di un titolo di soggiorno e della sottoscrizione di un «accordo di integrazione».
L’obiezione della repubblica d’Austria secondo la quale essa avrebbe con circolare del Ministero degli Interni dato istruzioni alle autorità competenti per la circolazione e il soggiorno di esaminare le richieste dei cittadini turchi caso per caso in modo conforme al diritto dell’Unione, non potrebbe porre rimedio alla violazione degli obblighi ad essa incombenti derivanti dall’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.
(1) Regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).
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