20.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 127/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 gennaio 2015 — DHL Express (Austria) GmbH
(Causa C-2/15)
(2015/C 127/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: DHL Express (Austria) GmbH
Autorità appellata: Post-Control-Kommission
Altra parte: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia)
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva 97/67/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in particolare il suo articolo 9, osti a una normativa nazionale secondo cui i fornitori di servizi postali sono obbligati, indipendentemente dal fatto che forniscano servizi universali, a cofinanziare i costi operativi dell’autorità nazionale di regolamentazione.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
a)
Se sia sufficiente a fondare un obbligo di finanziamento il fatto che il fornitore interessato fornisca servizi postali i quali, ai sensi della normativa nazionale, devono essere classificati come servizi universali, ma eccedono l’insieme minimo di servizi universali che dev’essere obbligatoriamente offerto ai sensi della direttiva in questione.
b)
Se la quota di contributi di finanziamento della relativa impresa debba essere calcolata alla stregua di come si calcolano i contributi di finanziamento al fondo di compensazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva in parola.
c)
Se inoltre l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della menzionata direttiva e la considerazione dell’«intercambiabilità (…) rispetto al servizio universale» a norma del considerando 27 della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, implichi che quote di fatturato ascrivibili a prestazioni con un valore aggiunto, e dunque servizi postali non attribuibili al servizio universale ma comunque ad esso connessi, siano detratte e non prese in considerazione nel calcolo delle quote.
(1) GU L 1998 L 15, pag. 14.
(2) Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).
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