20.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 127/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék (Ungheria) il 21 gennaio 2015 — Processo penale contro István Balogh
(Causa C-25/15)
(2015/C 127/15)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budapest Környéki Törvényszék
Imputato nella causa principale
István Balogh
Questione pregiudiziale
Se la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, secondo il quale «la presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo» debba essere interpretata nel senso che i tribunali ungheresi devono applicare questa direttiva anche nel procedimento speciale [capitolo XXIX della legge n. XIX del 1998 sulla procedura penale (codice di procedura penale ungherese) (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény XXIX. fejezet)], ossia, che il procedimento speciale previsto nel diritto ungherese debba ritenersi compreso nell’espressione «procedimenti penali», o, piuttosto, se con tale espressione siano da intendersi soltanto i procedimenti che si concludono con una decisione definitiva sulla responsabilità penale dell’imputato.
(1) GU L 280, pag. 1.
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