27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 gennaio 2015 — Koninklijke KPN NV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Causa C-28/15)
(2015/C 138/40)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Koninklijke KPN NV e KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, UPC Nederland BV e UPC Business BV
Convenuta: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro (1), in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva accesso (2), debba essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di una tariffa allineata ai costi imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) nel mercato all’ingrosso per la terminazione di chiamate, in linea di principio è consentito all’organo giurisdizionale nazionale pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE) (3), in cui il modello BULRIC puro è raccomandato come misura tariffaria adeguata sui mercati di terminazione delle chiamate, qualora lo ritenga sia necessario sulla base delle circostanze di fatto della causa dinanzi ad esso pendente e/o di considerazioni di diritto nazionale o eventualmente sopranazionale.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, entro quali limiti sia allora consentito all’organo giurisdizionale nazionale, nella valutazione di una misura tariffaria allineata ai costi:
a.
alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva quadro, vagliare l’argomento dell’ANR, secondo il quale lo sviluppo del mercato interno viene promosso, rapportandosi alla misura in cui il mercato interno viene effettivamente influenzato.
b.
alla luce degli obiettivi relativi alla politica perseguiti e dei principi normativi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso, esaminare se la misura tariffaria:
i)
sia proporzionata;
ii)
sia adeguata;
iii)
sia applicata proporzionalmente e sia giustificata.
c.
esigere dall’ANR che essa dimostri sufficientemente che:
i)
venga effettivamente realizzato l’obiettivo politico enunciato all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro, che le ANR promuovano la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e che gli utenti traggano il massimo beneficio quanto a scelta, prezzo e qualità;
ii)
venga effettivamente realizzato l’obiettivo politico enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva quadro di contribuire allo sviluppo di mercato interno; e
iii)
venga effettivamente realizzato l’obiettivo politico enunciato all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva quadro di promuovere gli interessi dei cittadini.
d.
alla luce dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva quadro, nonché dell’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva accesso, nella risposta alla domanda se la misura tariffaria sia adeguata, prendere in considerazione che la misura è imposta sul mercato in cui le imprese regolamentate dispongono di significativo potere di mercato, ma che nella forma scelta (modello BULRIC puro) essa mira a favorire uno degli obiettivi della direttiva quadro, gli interessi degli utenti finali, su un altro mercato, che non può essere preso in considerazione per la regolamentazione.
(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
(2) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7).
(3) GU L 124, pag. 67.
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