27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/29
Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Simba Toys GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-30/15 P)
(2015/C 138/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (rappresentante: O. Ruhl, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Seven Towns Limited
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014 nella causa T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI — Seven Towns Limited;
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o settembre 2009 (procedimento 1526/2008-2);
—
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Seven Towns Limited alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento in primo grado dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sei motivi di impugnazione: il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) del regolamento n. 40/94 (1). Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i) del regolamento n. 40/94. Il terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii) del regolamento n. 40/94. Il quarto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Il quinto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94. Il sesto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (2).
Il primo motivo di impugnazione si divide in undici parti: erroneo requisito della comprensione precisa; erronea mancata presa in considerazione di prodotti già in commercio; accertamento circa la divulgazione della rappresentazione del marchio basato sulla distorsione dei fatti e delle prove; interpretazione troppo restrittiva del criterio della «funzione tecnica»; mancata presa in considerazione dell’assenza di caratteristiche arbitrarie essenziali; erronee considerazioni riguardo al pubblico interesse; errata valutazione giuridica della rilevanza della mancanza di forme alternative; accertamento di forme alternative basato sulla distorsione dei fatti e delle prove; erronei criteri giuridici in relazione alla causa e al risultato della funzione tecnica; irrilevanza della possibilità dell’esistenza di cubi senza linee visibili; erronea deduzione, dall’asserita non tecnicità di una subcategoria di prodotti, della non tecnicità di tutti gli altri prodotti per i quali un marchio è registrato.
Il secondo motivo di impugnazione è costituito da una parte: erronea mancata presa in considerazione del fatto che gli elementi essenziali siano funzionali.
Il terzo motivo di impugnazione è costituito da una parte: erronea mancata presa in considerazione del fatto che gli elementi essenziali diano valore sostanziale al prodotto.
Il quarto motivo di impugnazione si divide in undici parti: errata valutazione giuridica dell’onere della prova; errata analisi delle caratteristiche particolari del marchio controverso; erronea mancata presa in considerazione della tecnicità delle caratteristiche particolari; errato riferimento solo alle norme del settore interessato; erroneo criterio della spontaneità; erronea deduzione, dall’asserito carattere distintivo di una subcategoria di prodotti, del carattere distintivo di tutti gli altri prodotti per i quali un marchio è registrato; erronea applicazione del criterio della «forma che con ogni probabilità assumerà»; rifiuto di riconoscere il cubo magico come la forma più probabile solo tramite la distorsione dei fatti e delle prove; erronea valutazione del carattere distintivo solo dal punto di vista del consumatore; erroneo rifiuto di considerare specifici prodotti effettivamente commercializzati; erronei criteri giuridici per la rilevanza di prodotti già in commercio.
Il quinto motivo di impugnazione si divide in otto parti: erroneo requisito della non ambiguità; erroneo requisito della spontaneità; errata interpretazione del criterio della «relazione diretta e concreta»; errata analisi della natura descrittiva solo con riferimento alla formulazione generica dei prodotti; erronea definizione del pubblico di riferimento; erronea valutazione della conoscenza del pubblico; erronea mancata presa in considerazione di futuri sviluppi; erronea valutazione di pubblico interesse tramite il riferimento errato a forme alternative.
Il sesto motivo di impugnazione è costituito da una parte: erroneo accertamento dei fatti in assenza di prova.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario
GU L 11, pag. 1
(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario
GU L 78, pag. 1
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